TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10025 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 11742/2024
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai seguenti magistrati dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
Avv. Elisa Mattogno
Ricorrente
[
]E
Controparte_1
Avv. Sinforosa Anna Lammoglia
Resistente
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Viste le richieste delle parti in ordine al presente procedimento, aventi ad oggetto le condizioni di Per 1 (nata il affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli minori 13/09/2013) e Per 2 (nato 1'01/04/2017);
visto il provvedimento emesso ex art. 473bis.22 c.p.c., di seguito riprodotto: ".. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.6.2024; visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita ed al mantenimento dei figli minori delle parti (nata il [...]) e Per 2 (nato l'[...]), oltre che con riferimento all'assegnazione della casa familiare;
esaminati gli atti;
premesso che risulta incontestatamente che le parti non convivono più; rilevato che le parti, all'udienza citata, dichiaravano quanto segue: "La Tes 1 : "Il padre vede i figli quando si ricorda, me lo dice all'ultimo, questa settimana ha visto solo Per 2 per portarlo ad una festa e ci ha passato la serata per la cena, non mi dà alcuna somma..1.pper 2 se non c'è il cugino dal padre non vuole andare, perché lui lo lascia dalla nonna ed il bambino si annoia. invece fa attività sportiva e vede il padre per cena massimo due volte a settimana col fratello, e in queste occasioni i due bambini vanno senza difficoltà se c'è il cugino. A volte fanno un po' di storie se il cugino non c'è. Percepisco l'assegno unico per intero di euro 350,00 mensili".
Viene introdotto il resistente il quale ADR: "Vedo i miei figli il pomeriggio di solito, li prendo verso le 15.00/15.30 e li riporto dopo cena, con la scuola il martedì ed il venerdì, oltre alla mattina quando lei lavora e attacca presto, quando li porto a scuola io, questa settimana non li ho visti, li ho visti l'ultima volta 10 gg fa, li avevo chiamati per vederci insieme la partita questa settimana, erano le 19.00, ma lei mi ha detto che era toppo tardi (li ho chiamati quando mi sono liberato dal lavoro); ho dato somme per il loro mantenimento i primi tre mesi, poi, ho perso il lavoro e non ho potuto dare più nulla. Ora sto svolgendo un corso per avere la patente D, ho il contratto pronto alla TPL, dal mese prossimo e riesco a superare l'ultima prova dell'esame Ora faccio qualche lavoretto per euro 50,00/150,00 a
.
settimana. Non mi risulta che i bambini non vogliono pernottare con me, io in realtà non l'ho mai chiesto, so che a casa loro stanno bene. Io una casa di 110 mq dove vivo con mia madre e lo spazio per i miei figli c'è, è la casa dove siamo stati tutti insieme per sei anni.";
ritenuto di dover mandare ai Servizi Sociali per una relazione sul nucleo familiare e sulle effettive frequentazioni padre- figli, nonchè sui rapporti di ciascun figlio con ciascun genitore e con i soggetti con loro eventualmente conviventi;
ritenuto di dover anche disporre la produzione degli estratti conto, intestati a ciascuna parte e/o cointestati con terzi, degli anni 2023 e 2024, nonchè di quanto già ordinato con il decreto dell' 1.4.2024, ove non già in atti;
ritenuto di non ammettere le prove orali della Pt 1, per non essere state le stesse ritualmente capitolate, e di non ammettere le prove orali chieste dal CP 1, perché tardivamente avanzate;
ritenuto di dover emettere nel frattempo i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.; ritenuto, in vista del procedimento penale a carico del CP 1 per maltrattamenti in famiglia aggravato, allo stato in fase di indagini con atti non ostensibili (cfr. allegazioni del P.M.), che denota comunque l'esistenza di rapporti estremamente conflittuali all'interno della coppia genitoriale e che esclude, allo stato, la possibilità di una genitorialità condivisa tutelante l'interesse dei due bambini, vista la convivenza dei due minori da sempre con la madre, di determinare l'affidamento esclusivo dei due figli alla madre, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre, come segue, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi: martedì e venerdì dalle 18.00 alle 21.00 (dopo cena);
a finesettimana alternati il sabato o la domenica, alternati ogni settimana, dalle ore 10.00 alle ore 19.00; il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, alternati ogni anno, dalle ore 10.00 alle ore
20,00, con la specificazione che durante i mesi di luglio o agosto prossimo (2024) la madre potrà portare i figli in vacanza per due settimane, durante le quali il diritto di visita del padre sarà sospeso, da comunicare dalla madre al padre entro il 10.7.2024; ritenuto, conseguentemente, di assegnare alla Pt 1 la casa familiare sita in Roma via Rometta n. 173, in quanto ivi convivente con i figli minori;
ritenuto, poi, quanto all'aspetto economico, quanto segue, valutate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, i CU e gli estratti conto della ricorrente, in atti: la Pt 1 risulta svolgere attività lavorativa in una tabaccheria, con un reddito pari ad euro 1.300,00 netti mensili, oltre alla tredicesima mensilità, percepisce l'assegno unico pari ad euro 398,00 mensili, è onerata del mutuo per l'abitazione dove vive, di sua proprietà, pari ad euro 486,00 mensili (cfr. anche rendiconto BCC, in atti) e risulta titolare di buoni postali del valore di euro 10.000,00; il CP 1 deduceva di vivere con la madre, pensionata, in un immobile in locazione, e di avere dovuto cessare la sua attività di meccanico in seguito alla crisi economica dovuta alla pandemia;
ritenuto, ciò premesso, e valutata la necessità che ciascun genitore si attivi per reperire le risorse per mantenere la porle minore, di determinare, a decorrere dal luglio 2024, un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal Vitale alla Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese),
P.Q.M.
-dispone in via provvisoria quanto segue: determina l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
assegna alla Pt 1 la casa familiare;
determina, a decorrere dal luglio 2024, un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal CP 1 alla Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese);
-manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva, da depositarsi entro il 7.1.2025;
-manda alle parti per la produzione della documentazione pure indicata in parte motiva entro il 7.1.2025; ..."; vista la relazione dei Servizi Sociali del 29.1.2025, in atti, dalla quale emergeva una buona relazione dei minori con ciascun genitore, l'idoneità delle rispettive abitazioni delle parti ad ospitare i minori, una buona integrazione scolastica dei due bambini sia a livello dei loro pari che degli adulti di riferimento, difettando, invece, la comunicazione tra i genitori, che spesso veicolano informazioni attraverso il cellulare della figlia;
rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni la Pt 1 chiedeva quanto già indicato nel ricorso ("...DISPONGA l'affidamento per l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli Per minori, e Per_2 in modalità esclusiva alla madre, con espressa autorizzazione per la stessa a decidere su ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. ASSEGNI la casa familiare alla ricorrente;
3. DISPONGA il collocamento dei minori assieme alla madre;
4. DISPONGA la corresponsione di un assegno mensile a carico del sig. CP 1 a titolo di mantenimento per i figli minori pari ad € 400,00, cadauno a decorrere dalla domanda, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% per le spese straordinarie sostenute per gli stessi, facendo espresso riferimento al Protocollo redatto dal Tribunale Civile di Roma in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
5. AUTORIZZI la sig.ra Parte 1 a percepire nella misura del 100% l'Assegno Unico erogato dall'INPS per le figlie minori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa normativa", ed il CP_1 si riportava alla memoria conclusionale, chiedendo “...l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, secondo il piano genitoriale riportato nel proprio atto difensivo. Disporre un assegno di mantenimento a carico del sig CP_1 nell'importo di € 150,00 complessivi, per entrambi i figli, in considerazione del fatto che la signora Pt_1 percepisce l'assegno unico per i minori in via esclusiva.";
ritenuto di confermare le statuizioni vigenti e di cui all'ordinanza del G.D. sopra riportata e che si condivide, con eccezione delle questioni patrimoniali, con l'ulteriore determinazione del diritto di visita per il padre durante il periodo estivo, che sarà di 15 giorni, da concordare con la Pt 1 entro il 30.5. di ciascun anno (per quest'anno, entro il 15.7.2025), considerato, quanto all'affidamento, che all'attuale stato di incomunicabilità tra le parti non può conseguire una efficace condivisione della genitorialità; ritenuto, poi, di dover disporre che i Servizi Sociali per anni due monitorino il nucleo familiare e l'effettività del diritto di visita paterno, eventualmente informando la competente Autorità
Giudiziaria in caso di condotte delle parti contrarie agli interessi dei figli minori;
rilevato, poi, che la totale omissione da parte del CP 1 rispetto all'ordine di deposito della documentazione reddituale e bancaria, oltre che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, lascia ritenere che lo stesso abbia redditi che vuole celare al Tribunale e che non sia verosimile il suo dedotto stato di difficoltà economica;
ritenuto, ciò premesso, di dover determinare, con decorrenza dalla presente sentenza, l'assegno di mantenimento per i figli a carico del resistente come chiesto dalla Pt 1, pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, inalterate le altre condizioni economiche;
ritenuto, poi, di non dover provvedere circa la corresponsione dell'assegno unico, le cui modalità sono determinate da specifica disposizione normativa;
ritenuto di porre le spese di lite della Pt 1 a carico del CP 1 nella misura di un terzo, liquidate come in dispositivo, stante la soccombenza circa la domanda di natura economica, compensandole nel resto, stante la natura della causa e la parziale reciproca soccombenza sulle altre domande,
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede: determina l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
assegna alla Pt 1 la casa familiare;
determina, con decorrenza dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per i figli a carico del Vitale pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal CP 1 alla
Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese);
manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva;
condanna il CP 1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Pt_1 nella misura di un terzo, liquidate in euro 792,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali
Così deciso in Roma il 20.6.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino
Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai seguenti magistrati dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
Avv. Elisa Mattogno
Ricorrente
[
]E
Controparte_1
Avv. Sinforosa Anna Lammoglia
Resistente
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Viste le richieste delle parti in ordine al presente procedimento, aventi ad oggetto le condizioni di Per 1 (nata il affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli minori 13/09/2013) e Per 2 (nato 1'01/04/2017);
visto il provvedimento emesso ex art. 473bis.22 c.p.c., di seguito riprodotto: ".. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.6.2024; visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita ed al mantenimento dei figli minori delle parti (nata il [...]) e Per 2 (nato l'[...]), oltre che con riferimento all'assegnazione della casa familiare;
esaminati gli atti;
premesso che risulta incontestatamente che le parti non convivono più; rilevato che le parti, all'udienza citata, dichiaravano quanto segue: "La Tes 1 : "Il padre vede i figli quando si ricorda, me lo dice all'ultimo, questa settimana ha visto solo Per 2 per portarlo ad una festa e ci ha passato la serata per la cena, non mi dà alcuna somma..1.pper 2 se non c'è il cugino dal padre non vuole andare, perché lui lo lascia dalla nonna ed il bambino si annoia. invece fa attività sportiva e vede il padre per cena massimo due volte a settimana col fratello, e in queste occasioni i due bambini vanno senza difficoltà se c'è il cugino. A volte fanno un po' di storie se il cugino non c'è. Percepisco l'assegno unico per intero di euro 350,00 mensili".
Viene introdotto il resistente il quale ADR: "Vedo i miei figli il pomeriggio di solito, li prendo verso le 15.00/15.30 e li riporto dopo cena, con la scuola il martedì ed il venerdì, oltre alla mattina quando lei lavora e attacca presto, quando li porto a scuola io, questa settimana non li ho visti, li ho visti l'ultima volta 10 gg fa, li avevo chiamati per vederci insieme la partita questa settimana, erano le 19.00, ma lei mi ha detto che era toppo tardi (li ho chiamati quando mi sono liberato dal lavoro); ho dato somme per il loro mantenimento i primi tre mesi, poi, ho perso il lavoro e non ho potuto dare più nulla. Ora sto svolgendo un corso per avere la patente D, ho il contratto pronto alla TPL, dal mese prossimo e riesco a superare l'ultima prova dell'esame Ora faccio qualche lavoretto per euro 50,00/150,00 a
.
settimana. Non mi risulta che i bambini non vogliono pernottare con me, io in realtà non l'ho mai chiesto, so che a casa loro stanno bene. Io una casa di 110 mq dove vivo con mia madre e lo spazio per i miei figli c'è, è la casa dove siamo stati tutti insieme per sei anni.";
ritenuto di dover mandare ai Servizi Sociali per una relazione sul nucleo familiare e sulle effettive frequentazioni padre- figli, nonchè sui rapporti di ciascun figlio con ciascun genitore e con i soggetti con loro eventualmente conviventi;
ritenuto di dover anche disporre la produzione degli estratti conto, intestati a ciascuna parte e/o cointestati con terzi, degli anni 2023 e 2024, nonchè di quanto già ordinato con il decreto dell' 1.4.2024, ove non già in atti;
ritenuto di non ammettere le prove orali della Pt 1, per non essere state le stesse ritualmente capitolate, e di non ammettere le prove orali chieste dal CP 1, perché tardivamente avanzate;
ritenuto di dover emettere nel frattempo i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.; ritenuto, in vista del procedimento penale a carico del CP 1 per maltrattamenti in famiglia aggravato, allo stato in fase di indagini con atti non ostensibili (cfr. allegazioni del P.M.), che denota comunque l'esistenza di rapporti estremamente conflittuali all'interno della coppia genitoriale e che esclude, allo stato, la possibilità di una genitorialità condivisa tutelante l'interesse dei due bambini, vista la convivenza dei due minori da sempre con la madre, di determinare l'affidamento esclusivo dei due figli alla madre, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre, come segue, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi: martedì e venerdì dalle 18.00 alle 21.00 (dopo cena);
a finesettimana alternati il sabato o la domenica, alternati ogni settimana, dalle ore 10.00 alle ore 19.00; il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, alternati ogni anno, dalle ore 10.00 alle ore
20,00, con la specificazione che durante i mesi di luglio o agosto prossimo (2024) la madre potrà portare i figli in vacanza per due settimane, durante le quali il diritto di visita del padre sarà sospeso, da comunicare dalla madre al padre entro il 10.7.2024; ritenuto, conseguentemente, di assegnare alla Pt 1 la casa familiare sita in Roma via Rometta n. 173, in quanto ivi convivente con i figli minori;
ritenuto, poi, quanto all'aspetto economico, quanto segue, valutate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, i CU e gli estratti conto della ricorrente, in atti: la Pt 1 risulta svolgere attività lavorativa in una tabaccheria, con un reddito pari ad euro 1.300,00 netti mensili, oltre alla tredicesima mensilità, percepisce l'assegno unico pari ad euro 398,00 mensili, è onerata del mutuo per l'abitazione dove vive, di sua proprietà, pari ad euro 486,00 mensili (cfr. anche rendiconto BCC, in atti) e risulta titolare di buoni postali del valore di euro 10.000,00; il CP 1 deduceva di vivere con la madre, pensionata, in un immobile in locazione, e di avere dovuto cessare la sua attività di meccanico in seguito alla crisi economica dovuta alla pandemia;
ritenuto, ciò premesso, e valutata la necessità che ciascun genitore si attivi per reperire le risorse per mantenere la porle minore, di determinare, a decorrere dal luglio 2024, un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal Vitale alla Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese),
P.Q.M.
-dispone in via provvisoria quanto segue: determina l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
assegna alla Pt 1 la casa familiare;
determina, a decorrere dal luglio 2024, un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal CP 1 alla Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese);
-manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva, da depositarsi entro il 7.1.2025;
-manda alle parti per la produzione della documentazione pure indicata in parte motiva entro il 7.1.2025; ..."; vista la relazione dei Servizi Sociali del 29.1.2025, in atti, dalla quale emergeva una buona relazione dei minori con ciascun genitore, l'idoneità delle rispettive abitazioni delle parti ad ospitare i minori, una buona integrazione scolastica dei due bambini sia a livello dei loro pari che degli adulti di riferimento, difettando, invece, la comunicazione tra i genitori, che spesso veicolano informazioni attraverso il cellulare della figlia;
rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni la Pt 1 chiedeva quanto già indicato nel ricorso ("...DISPONGA l'affidamento per l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli Per minori, e Per_2 in modalità esclusiva alla madre, con espressa autorizzazione per la stessa a decidere su ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. ASSEGNI la casa familiare alla ricorrente;
3. DISPONGA il collocamento dei minori assieme alla madre;
4. DISPONGA la corresponsione di un assegno mensile a carico del sig. CP 1 a titolo di mantenimento per i figli minori pari ad € 400,00, cadauno a decorrere dalla domanda, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% per le spese straordinarie sostenute per gli stessi, facendo espresso riferimento al Protocollo redatto dal Tribunale Civile di Roma in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
5. AUTORIZZI la sig.ra Parte 1 a percepire nella misura del 100% l'Assegno Unico erogato dall'INPS per le figlie minori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa normativa", ed il CP_1 si riportava alla memoria conclusionale, chiedendo “...l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, secondo il piano genitoriale riportato nel proprio atto difensivo. Disporre un assegno di mantenimento a carico del sig CP_1 nell'importo di € 150,00 complessivi, per entrambi i figli, in considerazione del fatto che la signora Pt_1 percepisce l'assegno unico per i minori in via esclusiva.";
ritenuto di confermare le statuizioni vigenti e di cui all'ordinanza del G.D. sopra riportata e che si condivide, con eccezione delle questioni patrimoniali, con l'ulteriore determinazione del diritto di visita per il padre durante il periodo estivo, che sarà di 15 giorni, da concordare con la Pt 1 entro il 30.5. di ciascun anno (per quest'anno, entro il 15.7.2025), considerato, quanto all'affidamento, che all'attuale stato di incomunicabilità tra le parti non può conseguire una efficace condivisione della genitorialità; ritenuto, poi, di dover disporre che i Servizi Sociali per anni due monitorino il nucleo familiare e l'effettività del diritto di visita paterno, eventualmente informando la competente Autorità
Giudiziaria in caso di condotte delle parti contrarie agli interessi dei figli minori;
rilevato, poi, che la totale omissione da parte del CP 1 rispetto all'ordine di deposito della documentazione reddituale e bancaria, oltre che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, lascia ritenere che lo stesso abbia redditi che vuole celare al Tribunale e che non sia verosimile il suo dedotto stato di difficoltà economica;
ritenuto, ciò premesso, di dover determinare, con decorrenza dalla presente sentenza, l'assegno di mantenimento per i figli a carico del resistente come chiesto dalla Pt 1, pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, inalterate le altre condizioni economiche;
ritenuto, poi, di non dover provvedere circa la corresponsione dell'assegno unico, le cui modalità sono determinate da specifica disposizione normativa;
ritenuto di porre le spese di lite della Pt 1 a carico del CP 1 nella misura di un terzo, liquidate come in dispositivo, stante la soccombenza circa la domanda di natura economica, compensandole nel resto, stante la natura della causa e la parziale reciproca soccombenza sulle altre domande,
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede: determina l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
assegna alla Pt 1 la casa familiare;
determina, con decorrenza dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per i figli a carico del Vitale pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal CP 1 alla
Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese);
manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva;
condanna il CP 1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Pt_1 nella misura di un terzo, liquidate in euro 792,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali
Così deciso in Roma il 20.6.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino
Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi