Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 22/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Nicola Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 449/2024
promossa da:
UN NA (C.F. [...]) e EP AF (C.F [...]) rappresentati e difesi dall'Avv.to Corrado Macchi giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
Attori opponenti contro
VA OD (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio
Vincenzo Rullo, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto opposto
E
LLS AN NY S.A. (C.F. 10548370963), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Valagussa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
E
IB TU AN EU S.E. (C.F./P.IVA 09513440967) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Cerretti giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse di parte attrice opponente:
Voglia l' Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, ogni contraria istanza respinta e disattesa, così
GIUDICARE
pagina 1 di 11
Nel merito in via principale accertare e dichiarare che l' avv. Giovanni Odilone non ha rispettato i doveri di chiarezza nei confronti dei propri assistiti sottacendo la manifesta incompatibilità degli incarichi assunti e comportando in tal modo un danno economico diretto avendo impedito l'esercizio di una domanda risarcitoria nei confronti del Signor AU RZ, ritenuto corresponsabile del decesso del giovane FA RZ.
Conseguentemente, accertare e dichiarare anche in via equitativa l'entità del danno indirettamente patito dalla signora PA a fronte della mancata formulazione della domanda risarcitoria nei confronti dell' ex marito tenendo come base la liquidazione effettuata e riconosciuta dal Tribunale di Busto Arsizio
e dalla Corte d' Appello di Milano. Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell' avv. Odilone e dichiarare che e lo stesso sarà tenuto a risarcire alla signora NA PA ed al sig. IU CA nella misura che sarà ritenuta dall Ill.mo Tribunale i Busto Arsizio
Sempre nel merito accertare e dichiarare eventuale compensazione tra le somme eventualmente riconosciute all' avvocato Odilone e gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento, in tutto o in parte ed in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dai Sigg.ri PA e CA all' avv. Odilone in relazione alla pretesa di pagamento delle spese legali per i motivi di cui in narrativa
In ogni caso, revocare e dichiarare inefficace e nullo il decreto ingiuntivo nr. 1790/23 (Rg. 4625/2023) emesso dal Tribunale di Busto Arsizio notificato in data 27/12/2023 difettando dei requisiti della certezza ed esigibilità dei crediti e dichiarare che nulla è ulteriormente dovuto dai Sigg.ri NA PA e IU CA,
Laddove ritenuto, preso atto che il comportamento dell' avv. Giovanni Odilone nei confronti del sigg.ri
PA e CA è connotato da potenziali violazioni di norme deontologiche e di legge, tali da inficiare il dovere di lealtà, informazione, correttezza e trasparenza, nonché dell'omessa/tardiva fatturazione degli acconti ricevuti, ai sensi dell'art. 88 c.p.c. informare il competente Ordine professionale affinchè lo stesso intraprenda le eventuali e /o dovute verifiche.
In subordine accertare e dichiarare, rideterminandole anche in via equitativa, le somme eventualmente dovute dal Sigg. ri PA e CA all'avv. Giovanni Odilone.
In via istruttoria, pur risultando documentale il presupposto dell'opposizione, si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi:
1. Vero che l'avv. Giovanni Odilone nel corso delle riunioni ha omesso di illustrare la responsabilità del
Sig. AU RZ
2. Vero che l' avv. Odilone ha omesso di informare i clienti del proprio conflitto di interessi
3. Vero che l' avv. Giovanni Odilone ha richiesto ed ottenuto il pagamento del contributo unificato anche al sig. AU RZ
4. Vero che l'avv. Odilone ha informato il Sig. IU CA di aver incassato il pagamento da parte di Cattolica Assicurazioni solo a fronte di richieste di chiarimenti e incontri avvenuti nel suo studio su richiesta del sig. IU CA
5. Vero che i sigg.ri NA PA e IU CA hanno effettuato i pagamenti come da schema che si rammostra doc.4 Si indicano a testi su tutti i capitoli, con riserva di integrazione e specifica dei mezzi istruttori i sigg.ri
- RZ SI di Busto Arsizio via Generale Espinasse nr. 24
- RZ AU di Busto Arsizio via Crispi nr. 18
Nell'interesse di parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: pagina 2 di 11 1) Stante l'inesistenza e/o rilevanza di alcuna prova scritta offerta dagli opponenti, risultando le somme da loro corrisposte, quanto ad euro 4156 già defalcate dal Giudice del monitorio e quanto al resto pertinenti a fase stragiudiziale e quindi estranee alla richiesta di saldo delle competenze giudiziali richieste dall'avvocato Giovanni Odilone col ricorso per decreto ingiuntivo e liquidate dal proprio Ordine Professionale, concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1790/2023 del 22.11.2023 nel procedimento Rg. n
4625/2023, accertato anche che il decreto ingiuntivo vede solidalmente tenuti al pagamento i sigg.ri PA NA e CA IU, in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore CA LA mentre l'opposizione al decreto è stata avanzata esclusivamente in proprio.
2) Previo differimento dell'udienza del 9.09.2024, autorizzare l'avvocato Giovanni Odilone, ai sensi e per gli effetti degli artt. 167-269 c.p.c., a chiamare in causa i terzi, per chi di spettanza, 1) YD AN NY S.A. Rappresentanza Generale per L'Italia, (C.F. e P.IVA 10548370963), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi n. 86; 2) con contratto (polizza n. A4WBAI22455) per l'anno 2014/2015, poi rinnovato per l'annualità 2015/2016 ora IB TU AN EU S.E. (LMIE) Rappresentanza Generale per l'Italia (C.F. e P.IVA 07776640968), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, CAP 20124, Via Fabio Filzi n. 29 con contratto (polizza n. LSM0000002353) per l'anno
2018/2019 e retroattività illimitata, e seguenti qui prodotti,
(DOCC. 40 e 41). Tutte le polizze sono state quotate e promosse da intermediari Lloyd's. NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: rigettare, per le ragioni tutte svolte in narrativa, tutte le domande formulate e formulande dagli attori opponenti per le causali espresse in narrativa.
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA:
1) Nella sola non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento anche solo parziale delle domande ex adverso formulate, dovesse condannare l'avvocato Giovanni Odilone al pagamento (a qualunque titolo) di qualsivoglia importo in favore degli attori opponenti, condannare, per chi di spettanza secondo polizze prodotte, YD AN NY S.A. Rappresentanza Generale per L'Italia, (C.F. e P.IVA 10548370963), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi n. 86 e/o IB TU AN EU S.E. ( LMIE) Rappresentanza Generale per l'Italia (C.F. e P.IVA 07776640968), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, CAP 20124, Via Fabio Filzi n. 29 ad interamente manlevare e tenere indenne l'avvocato Giovanni Odilone da tali importi;
condannare inoltre e in via accessoria, per chi di spettanza e secondo polizze prodotte, YD AN NY S.A. Rappresentanza Generale per L'Italia, (C.F. e P.IVA 10548370963), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi n. 86 e/o IB TU AN EU S.E. ( LMIE) Rappresentanza Generale per l'Italia (C.F. e P.IVA 07776640968), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, CAP 20124, Via Fabio Filzi n. 29, a rifondere e pagare all'avvocato Giovanni Odilone ogni importo che questi, a qualunque titolo, fosse condannato a pagare agi attori opponenti. IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Al riguardo, accertare e dichiarare, per chi di spettanza e secondo polizze prodotte, che 1) YD AN NY S.A. Rappresentanza Generale per L'Italia, (C.F. e P.IVA 10548370963), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, CAP 20121, Corso
Garibaldi n. 86 e/o IB TU AN EU S.E. ( LMIE) Rappresentanza
pagina 3 di 11 Generale per l'Italia (C.F. e P.IVA 07776640968), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, CAP 20124, Via Fabio Filzi n. 29 Sempre in forza delle polizze inter partes, siano tenute a tenere indenne l'avvocato Giovanni Odilone
(oltre che dal rischio assicurato, per cui se ne chiede la condanna a tenerlo indenne e manlevarlo da ogni risarcimento, onere e spesa concernente l'accoglimento delle domande avverse), anche dalle spese sostenute per resistere all'azione intrapresa dal danneggiato nei suoi confronti, e per l'effetto condannare YD AN NY S.A. Rappresentanza Generale per L'Italia, (C.F. e P.IVA 10548370963), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, CAP 20121,
Corso Garibaldi n. 86 e/o IB TU AN EU S.E. ( LMIE) Rappresentanza Generale per l'Italia (C.F. e P.IVA 07776640968), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, CAP 20124, Via Fabio Filzi n. 29 a tenere indenne e manlevare l'avvocato Giovanni
Odilone dalle spese sostenute per resistere all'azione intrapresa dal danneggiato nei suoi confronti, e ciò a norma dell'art. 1917, co. II e III c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con riserva di formulare le istanze istruttorie nei termini di legge, si chiede sin d'ora ammettersi CTU
“legale”, affidando cioè ad un avvocato di fiducia dell'Ill.mo Tribunale adito l'incarico di valutare e di verificare la bontà della condotta professionale dell'odierno convenuto. Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a PA NA il deposito di copia dell'avvenuto incasso degli assegni ubi banca Filiale di Cassano Magnago rispettivamente n. ab 518016194 e ab 518016193 rilasciati a
RZ AU e RR ER.
Nell'interesse della terza intervenuta Lloyd's Insurance Company S.A.:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare In via principale, respingere tutte le domande proposte dagli attori Signori IU CA e NA PA nei confronti dell'Avv. Odilone Giovanni, in quanto inammissibili e/o improponibili nonché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti o richiamati nel suesteso atto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dagli attori Signori IU CA e NA PA nei confronti dell'Avv. Odilone Giovanni, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo a Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al Certificato di Assicurazione n. A4WBAI22455 per tutte le ragioni illustrate nel suesteso atto e, per l'effetto, rigettare eventuali domande di indennizzo e condanna svolte dall'Avv. Odilone Giovanni nei confronti di Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al Certificato di Assicurazione n. A4WBAI22455. In via ulteriormente subordinata, nella contestata eventualità di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo all'Avv. Odilone verso i Signori IU CA e NA PA, nonché di un qualsiasi obbligo indennitario in capo Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al Certificato di Assicurazione n. A4WBAI22455 in favore dell'Avv. Odilone Giovanni:
- accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile all'assicurato nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto dall'Avvocato Odilone Giovanni in misura corrispondente alla gravità di tali colpe ed alle conseguenze che ne sono derivate;
- determinare gli obblighi indennitari di Lloyd's Insurance Company S.A. in base alla polizza n. A4WBAI22455 - previa loro riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 C.C. - entro il limite massimo di indennizzo di € 250.000,00.=, previa detrazione della franchigia.
pagina 4 di 11 In via istruttoria, si chiede di essere ammessi ad esperire prova sulle circostanze di cui in narrativa, e prova contraria sulle deduzioni avversarie richieste.
In ogni caso, con il favore delle spese del presente procedimento.
Nell'interesse della terza chiamata Liberty Mutual Insurance Europe S.E.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
1. Nel merito, in via principale: rigettare, per i motivi di cui al presente atto, le domande svolte dai Sig.ri PA e CA nei confronti dell'Avv. Giovanni Odilone, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, e, conseguentemente, rigettare le domande proposte dell'Avv. Giovanni Odilone nei confronti di Liberty Mutual Insurance
Europe S.E.;
2. Nel merito, in via subordinata: per la non creduta ipotesi di accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo all'Avv. Giovanni Odilone, rigettare la domanda di manleva proposta dall'Avv. Giovanni Odilone nei confronti di Liberty
Mutual Insurance Europe S.E. per tutti i motivi di cui in narrativa;
3. Nel merito, in via di ulteriore subordine: per la non creduta ipotesi di accertamento di un qualunque obbligo indennitario in capo a Liberty
Mutual Insurance Europe S.E. ridurre l'obbligo indennitario della stessa entro il limite di indennizzo per sinistro di Euro 350.000,00 deducendo la franchigia pari a Euro 500,00 per sinistro che dovrà in ogni caso restare a carico dell'Avv. Odilone, a condizione che il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altre richieste di risarcimento ricadenti nella stessa annualità di copertura, e che non vengano accertati obblighi di indennizzo in favore dell'Avv. Odilone sulla base di altre polizze a copertura del medesimo rischio;
in tale ultimo caso la garanzia, ai sensi dell'Art. 2 ("Altre assicurazioni") delle Condizioni Generali di
Polizza, opererà "a secondo rischio", ovvero ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di dette altre coperture;
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nel prosieguo del procedimento.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato via pec in data 05.02.2024, i Sig.ri UN NA e AF
EP, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1790/2023 – RG 4625/2023, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 21.11.2023 a favore dell'AVV. OD VA per il pagamento di compensi professionali, chiedendone la revoca e proponendo in via riconvenzionale domanda di accertamento della responsabilità professionale con conseguente richiesta di condanna al risarcimento del danno subito per negligenza/imperizia/responsabilità contrattuale dello stesso Avv.
Odilone.
pagina 5 di 11 Gli attori specificavano, infatti, che durante l'esecuzione del mandato professionale, l'avv. Odilone ometteva di informare i clienti in ordine alla propria incompatibilità dell'incarico a causa di un conflitto di interessi che causava un danno agli stessi quantificato in € 122.000,00.
Per tali ragioni chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'accertamento del danno patito dagli attori per responsabilità professionale, che veniva indicato nella suddetta cifra o da quantificarsi anche in via equitativa da parte del Giudice.
Si costituiva tempestivamente l'AVV. OD, chiedendo in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata in causa dei terzi YD AN NY s.a. e IB TU
AN EU s.e. in qualità di compagnie assicuratrici con le quali aveva stipulato polizze per la copertura dei rischi da responsabilità professionale, contestando le allegazioni e le domande di controparte e concludendo per il rigetto della domanda;
in via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, chiedeva di essere manlevato, da quanto eventualmente condannato a pagare alla parte attrice, dalle compagnie assicuratrici per quanto di rispettiva spettanza.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi e differita la prima udienza, si costituivano in giudizio:
LLS AN NY s.a., che contestava nel merito la pretesa di parte attrice nei confronti dell'assicurato; in via subordinata chiedeva di accertare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario in capo alla stessa e, di conseguenza, rigettare le domande di indennizzo da parte del convenuto;
in via ulteriormente subordinata chiedeva di accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso da parte del convenuto e, di conseguenza, ridurre la richiesta di risarcimento determinando gli obblighi indennitari della compagnia entro il massimo di indennizzo di euro 250.000,00 previa detrazione della franchigia;
IB TU AN EU che, facendo proprie le motivazioni della difesa del convenuto opposto, contestava le pretese degli attori e ne chiedeva il rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto. Chiedeva, inoltre, il rigetto della richiesta di manleva da parte del convenuto, deducendo la non operatività della polizza assicurativa al caso di specie e, in subordine ed in caso di accertamento dell'obbligo indennitario, chiedeva la riduzione dello stesso ai massimali di polizza.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il giudice rilevava d'ufficio la tardività dell'opposizione e, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito per prestazioni professionali di avvocato di natura giudiziale, disponeva il mutamento del rito con applicazione del rito speciale di cui all'art. 14 D.Lgs 150/2011, rinviando per la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c..
***
pagina 6 di 11 L'attore proponeva opposizione, con atto di citazione, al decreto ingiuntivo n. 1790/2023 – RG
4625/2023, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 21.11.2023 e notificatogli, a suo dire, in data
27.12.2023.
Preliminarmente, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito da corrispettivo per prestazioni professionali di avvocato di natura giudiziale civile, l'opposizione deve essere trattata con il rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs 150/2011.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato “nel caso del giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, regolato dall'art. 14 del d.lgs n. 150/2011 vigente rationae temporis, pur trattandosi di controversia in ordine alla quale la domanda va proposta nelle forme del ricorso, qualora al contrario, essa sia introdotta con atto avente la forma della citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia stata notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri” (Cass.
Sez. 2, Ord. n. 8045 del 2023).
L'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine di 40 giorni decorrente dalla notificazione del decreto e del ricorso.
Nel caso di specie l'opposizione veniva notificata via pec alla difesa del convenuto in data 05.02.2024 e iscritta al ruolo il giorno successivo 06.02.2023. Orbene, il perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto agli odierni opponentisi si era avuto, tuttavia, in data 22.12.2023. Infatti, la data di spedizione della raccomandata informativa da cui decorrono i 10 giorni ai sensi dell'art. 140 cpc, come integrato dal dispositivo della sentenza della Corte Cost. di illegittimità costituzionale della stessa norma del
14.01.2010 n. 3, è da individuarsi nel 12.12.2023, con conseguenza che la notifica è avvenuta e che, pertanto, il termine per l'opposizione andava a scadere il 31.01.2024. Ne consegue la tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione e l'inammissibilità dell'opposizione medesima.
L'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica “esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, prevede che “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito (…), il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo”.
Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata, circostanza quest'ultima riconosciuta in via unanime anche dalla giurisprudenza (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 27.01.2014, n. 1650;
Cass. civile, sez. I, 11.10.2013, n. 23202; Cass. civile, sez. III, 06.03.2012, n. 3453; Cass. civile, sez. III,
11.03.2010, n. 11360; Cass. civile, sez. lav., 06.09.2007, n. 18698; Cass. civile , sez. I, 06.09 2007, n.
18725; Cass. civile, sez. III, 03.09.2007, n. 18529; Cass. civile, sez. III, 16.11.2006, n. 24373; Cass.
pagina 7 di 11 civile, sez. lav., 19.07.2006, n. 16540; Cass. civile, sez. III, 24.03.2006, n. 6628; Cass. civile, Sezioni
Unite, 01.03.2006, n. 4510; Cass. civile, sez. I, 26.03.2004, n. 6085).
Con la suddetta opposizione gli attori opponenti hanno anche avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento dell'avv. OD nello svolgimento della prestazione di cui chiede il pagamento.
Per quanto riguarda le domande riconvenzionali avanzate da parte attrice, è necessario preliminarmente evidenziare come “la controversia di cui all'art. 28 della L. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis cpc, sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'“an debeatur”. Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai densi dell'art. 14 d.lgs cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 del professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande”. (Cass. Sez. 2, Sent. 10864 del 24/04/2023).
Trattandosi di domanda riconvenzionale che non necessita di istruttoria, la stessa ben può essere esaminata, ed eventualmente decisa, in sede di rito speciale con istruzione.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, confermato dalla Corte di
Cassazione, Sez. III civile, n. 9442/2010 “L'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto”. Infatti, “La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione non preclude sempre l'esame nel merito della domanda riconvenzionale, proposta con l'opposizione, poiché dalla detta dichiarazione di improcedibilità consegue soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel procedimento monitorio, precisando che tale effetto è idoneo a paralizzare la valutazione sul fondamento delle domande riconvenzionali, spiegate con l'atto di opposizione, se e nella misura in cui esse siano incompatibili con l'accertamento divenuto incontestabile”.
Ed ancora: “La domanda riconvenzionale, spiegata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti, previsti dagli articoli 163 e 163 bis cod. proc. civ., con riguardo alle domande che essa contenga, che sono autonome e distinte rispetto alla pagina 8 di 11 richiesta di annullamento e revoca del decreto” (Cassazione Civile 15/03/2001, n. 3769; Cassazione
Civile 19/04/1982, n. 2387; Cassazione Civile 09/12/1980, n. 6355; Cassazione Civile 22/01/1974, n.
185).
Pertanto, la domanda riconvenzionale, effettuata all'interno di un atto di opposizione inammissibile perché tardivo, ben può essere esaminata e valutata qualora presenti i requisiti previsti dagli articoli 163
e 163 bis cpc, sia autonoma e distinta rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto e non sia incompatibile con l'accertamento divenuto incontestabile.
Diviene, pertanto, fondamentale individuare, da un lato il contenuto della domanda riconvenzionale spiegata da parte attrice opponente in sede di opposizione, e, dall'altro lato, verificare la portata del giudicato di condanna al pagamento del corrispettivo, al fine di verificare se tale giudicato copra anche il contenuto della riconvenzionale.
Il convenuto opposto ha agito con ricorso monitorio al fine di richiedere il pagamento di compensi per prestazioni professionali di avvocato per attività di natura giudiziale eseguita a favore dei Sig.ri UN
e AF, in proprio e in favore dalla loro figlia minore.
Questi ultimi, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, avanzavano domanda riconvenzionale di risarcimento del danno subito, contestando l'operato del convenuto opposto e deducendo un inadempimento contrattuale con conseguente responsabilità a suo carico, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
All'evidenza, per come prospettata la domanda riconvenzionale, questa è da considerarsi coperta dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
La richiesta di pagamento delle prestazioni professionali, infatti, comprende non solo l'esistenza del rapporto contrattuale e, ovviamente, l'obbligazione di pagamento, ma si estende anche alla correttezza del contenuto della prestazione.
La prevalente giurisprudenza di legittimità è orientata verso la tesi della piena efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione proposta nel termine perentorio di legge. Ha ribadito, infatti, “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. n. 28318 del 28/11/2017; cfr. anche cfr. Cass. Sez. U, n. 4510 del 01/03/2006).
pagina 9 di 11 Più precisamente, deve riconoscersi che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25180 del 2024; Sez. 6 - 3, n. 19113 del 18.7.2018;
Sez. 3, n. 28318 del 28.11.2017).
Con la domanda riconvenzionale svolta gli opponenti fanno valere un fatto (l'inadempimento contrattuale del professionista) costituente elemento costituivo della pretesa risarcitoria avanzata ex art. 1218 c.c., elemento, tuttavia, la cui ricorrenza è implicitamente esclusa dall'accertamento, ormai definitivo, della sussistenza del diritto al corrispettivo del professionista medesimo, contenuto nel decreto.
La tardività della notifica dell'atto di citazione travolge, pertanto, nel caso de quo, non solo la domanda principale, data dall'opposizione al decreto ingiuntivo, ma anche la domanda riconvenzionale contenuta nello stesso atto.
Le spese processuali, seguono la soccombenza.
Con riguardo alle spese sostenute dalle terze chiamate, deve ricordarsi che “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019). Nel caso di specie, entrambe le chiamate in causa appaiono manifestamente infondate, avendo le compagnie di assicurazione evocate in giudizio eccepito e dimostrato documentalmente l'inoperatività delle polizze per decorso, da svariati anni, del termine contrattuale di efficacia.
Si precisa che le spese sono liquidate in favore della convenuta in base ai valori minimi, tenendo conto del valore delle domande svolte, della semplificazione del rito e dell'attività processuale limitata svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso del Tribunale di Busto Arsizio n. 1790/2023, in data 21.11.2023, dichiarandone la definitiva esecutorietà; rigetta la domanda riconvenzionale di parte attrice opponente;
pagina 10 di 11 condanna parte attrice alla rifusione in favore di VA OD delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di YD AN NY s.a. e a favore di IB TU AN EU s.e. delle spese processuali che liquida in complessivi
€ 3.500,00 ciascuna, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio in data 22.01.2025.
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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