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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10326 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. ED LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 1601/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Gatto, nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio in Melito di Porto Salvo (RC), via Andrea Costa n.5, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTI
E
tramite la procuratrice Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata in La Spezia, in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 13.02.2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.15909/2020 del giorno 12.10.2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.42410/2020, con il quale era ingiunto a e il pagamento, in solido, in favore della Parte_1 Parte_2 CP_1
dell'importo di euro 43.225,41, oltre interessi ed accessori.
[...]
Il credito riguardava il credito vantato dalla parte opposta, quale cessionaria della Banca IS
s.p.a., a sua volta cessionaria dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, in ragione del contratto di prestito personale del 30 maggio 2011 (pratica n.4071564) sottoscritto da quale Parte_2 richiedente e da quale coobbligato. Parte_1
Le parti opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della richiesta di condanna al pagamento degli interessi così come avanzata dalla parte opposta e di ridurre, comunque, l'ingiunzione alla parte del credito certo liquido ed esigibile.
L' tramite la procuratrice si costituiva in giudizio chiedendo di Controparte_1 Controparte_2 rigettare l'atto di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, di condannare degli opponenti al pagamento della somma ingiunta od al diverso importo accertato.
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e, con ordinanza del giorno 1.03.2023, era rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di parte opposta di tardiva iscrizione al ruolo della causa in quanto (come emergente dalle note di cancelleria) è basata sulla data di lavorazione della cancelleria e non dell'effettiva tempestiva data di iscrizione al ruolo.
Va rilevato, quindi, che la parte opposta ha allegato la documentazione relativa alla sua legittimazione attiva.
Riguardo alla cessione del credito, va osservato, infatti, che il credito rientra tra i tipi di credito oggetto di cessione descritti in G.U., dove si richiama, tra le altre, la precedente cessione intervenuta tra la banca IFIS e MPS;
inoltre è stato allegato il contratto di cessione tra IS e le comunicazioni della cessione da parte di cedente e cessionario agli opponenti e CP_1
l'indicazione del credito in questione tra i crediti ceduti.
In ordine all'esigibilità del credito, premesso che la notifica del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso sono idonea comunicazione della decadenza del beneficio del termine, la precedente comunicazione di detta decadenza è desumibile anche dalla proposta di rientro formulata da
[...]
per l'intero debito. Parte_2
Riguardo alla sussistenza del credito, lo stesso è provato dal contratto di prestito allegato che contiene tutte le pattuizioni inerenti al finanziamento, con la previsione di tasso fisso e rata predeterminata, nonché dalla documentazione contabile allegata, ma l'importo per la sorte capitale va decurtato dai pagamenti allegati dagli opponenti, ammontanti ad euro 1.927,02 (al netto della duplicazione di parte della documentazione allegata al riguardo), considerato che dall'estratto conto depositato da parte opposta non emerge in modo chiaro l'effettiva imputazione dei predetti dedotti pagamenti.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, ritenuto provato il credito ingiunto nei limiti di €18.897,53 (20.824,55-1.927,02) per sorte capitale oltre agli interessi richiesti, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore dell' dell'importo di €18.897,53 per sorte capitale, oltre gli interessi moratori pattuiti Controparte_1 sino al 31.7.2020 ed i maturandi interessi legali sulla sorte capitale, come richiesto in ricorso.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare le spese di lite nella misura di un terzo.
In considerazione della prevalente soccombenza degli opponenti, gli stessi vanno condannati, in solido, alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite per la residua misura di due terzi.
Le spese di lite sono complessivamente liquidate come in dispositivo (importo su cui determinare i due terzi) secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento ed al valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.15909/2020 del giorno 12.10.2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.42410/2020; condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
dell'importo di €18.897,53 per sorte capitale, oltre gli interessi moratori pattuiti sino al
[...]
31.7.2020 ed i maturandi interessi legali sulla sorte capitale;
compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo;
condanna e alla rifusione, in favore dell' Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(costituitasi tramite la procuratrice , delle spese di lite nella misura residua dei due Controparte_2 terzi, spese che si liquidano complessivamente (su cui calcolare i due terzi) in euro 5.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 9.07.2025 Il Giudice
ED LA