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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1413/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1413/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CIARDO RAFFAELLA, MARCO DI GIUGNO, DANIELA Pt_1
DE VECCHIS ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE DEL CASTRO
PRETORIO, 118 00185 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. COLOMBARONI FRANCESCA ed Controparte_1
ENRICO PERRELLA ed elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTA', 10 00192
ROMA ;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n.3962/22 del 3.5.22
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Il tribunale di Roma, nella sentenza in impugnata , rilevava che , transitata Controparte_1 in nel maggio 2001 dalla ex direzione generale aviazione civile del ministero di trasporti , Pt_1 inquadrata inizialmente nel livello economico B 2, in seguito a procedure selettive interne era transitata nella categoria C dapprima a livello economico c1, dal gennaio 2005 e poi C2 a far dal gennaio 2015
Accogliendo il ricorso promosso dalla funzionaria in quiescenza il tribunale rilevava come la ricorrente avesse svolto invece a far data dal 2010 mansioni riconducibili al superiore livello C3 e condannava l' al pagamento delle differenze retributive nelle more maturate;
riconosceva alla Pt_1 funzionaria altresì il diritto al pagamento della ulteriore somma di euro 94703,32 a titolo di retribuzione di posizione per speciali incarichi conferiti in corso di rapporto
Avverso detta sentenza proponeva appello l' . Pt_1
Con il primo motivo di appello denunciava l'omessa disamina e/o errata valutazione delle allegazioni e produzioni documentali sulle mansioni superiori di parte appellante, lamentava l'errata interpretazione ed applicazione delle norme della contrattazione nazionale ed integrativa considerato che il tribunale aveva dato applicazione in sentenza ad una normativa contrattuale non più vigente all'epoca cui si riferivano i fatti di causa
Con il secondo motivo di appello contestava la valutazione delle prove testimoniale per come Pt_1 svolta dal tribunale in tema di rivendicazione del diritto della alle mansioni superiori CP_1
Con il terzo motivo nuovamente denunciava l'omessa disamina e/o errata valutazione delle Pt_1 allegazioni e produzioni documentali in tema di incarichi di posizione, l'errata interpretazione ed applicazione delle norme della contrattazione nazionale ed integrativa e dell'Accordo sindacale del
19.11.2003, il difetto di motivazione si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
L'appello di è fondato Pt_1 rivendicava il diritto al superiore inquadramento economico a far data dal luglio Controparte_1
2010 assumendo di aver svolto mansioni corrispondenti al livello C4 o, in subordine al livello economico C3. Ella riportava analiticamente le attività svolte, le responsabilità assunte e rappresentava di aver sostituito altro funzionario con l'inquadramento economico rivendicato, andato in quiescenza.
Nell'atto introduttivo ella riportava testualmente le declaratorie della categoria Funzionari C1 e C3 ( di cui all'allegato A CCNL 1998/2001) rilevando la riconducibilità delle mansioni di fatto svolte nei superiori profili rivendicati
Come correttamente rilevato da tuttavia, nel 2010 siffatta contrattazione collettiva non era più Pt_1 vigente. Era viceversa vigente la contrattazione collettiva 2006/2010 che per la materia degli inquadramenti professionali a sua volta rivendicava al contratto collettivo precedente, e cioè quello del quadriennio 2002 2005 . Siffatto contratto all'articolo 10: rubricato” Il sistema di classificazione del personale dell'area tecnica, economica e amministrativa”: statuiva innovativamente:”
1. Il sistema di classificazione del personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa continua ad essere articolato in tre categorie denominate: Funzionari, Collaboratori, Operatori.
2. Alle categorie corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, mediante le declaratorie riportate nell'allegato A.
3. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie di ciascuna categoria.
4. In sede di contrattazione integrativa, in relazione al modello organizzativo dell' , sono individuati le competenze e i principali contenuti Pt_1 lavorativi dei profili professionali di nuova istituzione;
questi ultimi sono inoltre collocati nella categoria corrispondente, nel rispetto delle declaratorie delle categorie stesse.
5. All'interno di ciascuna categoria, tutte le mansioni, se professionalmente equivalenti, sono esigibili. Sono fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
6. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo.
7. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale della categoria cui corrisponde il posto messo a concorso, salvo quanto previsto per il personale dell'area operativa dall'art. 14. Le posizioni economiche successive sono acquisite mediante progressione economica, nell'ambito della categoria, secondo quanto previsto dall'art. 12.
8. In caso di passaggio tra categorie, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare previsto per la nuova categoria. Il predetto trattamento corrisponde alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria. Qualora il pregresso trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al nuovo trattamento tabellare iniziale attribuito a seguito del passaggio tra categorie, il dipendente è collocato nella posizione economica iniziale della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di progressione a posizione economica superiore.”
L'art. 12 rubricato proprio” Progressione economica all'interno delle categorie” a sua volta prevedeva : All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, delle successive posizioni economiche indicate nella tabella 2. 2. Nell'ambito della categoria, i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avvengono, nei limiti consentiti dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente contratto e dal contratto integrativo, attraverso valutazioni selettive annuali del personale basate sulle prestazioni rese e sull'ampiezza/profondità delle competenze acquisite e dimostrate. Ai fini della partecipazione a dette valutazioni selettive, gli interessati devono aver maturato almeno due anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore.”
Dalla lettura sistematica delle due disposizioni emerge inconfutabilmente che :
1. Le parti sociali avevano convenuto di introdurre condizioni di accesso al livello economico superiore tutt'affatto diverse dal passato richiedendosi la permanenza di due anni nella posizione economica precedente , la partecipazione a valutazione selettiva indetta annualmente , il rispetto dei limiti consentiti dalla disponibilità delle risorse
2. Il livello economico non corrispondeva ad una autonoma declaratoria di professionalità (come nella contrattazione collettiva 1998 ) perché non individuava alcuna differenziazione in relazione alla qualità professionale delle mansioni assegnate: secondo il nuovo accordo tutte le mansioni proprie della categoria , e quindi professionalmente equivalenti, sono esigibili da parte dell'amministrazione e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro
Il contratto collettivo 1998/2001 , al contrario , prevedeva che a ciascun livello economico interno alla categoria facessero capo inquadramenti diversi e profili professionali differenti
Tale disciplina è dunque mutata con l'entrata in vigore della contrattazione collettiva 2002/2005 tant'è che la stessa appellata si è avvalsa delle procedure di valutazione selettiva nel 2015, prima della presentazione del ricorso, per il passaggio dal livello C1 al livello C2 e ambirebbe ad avvalersi nuovamente del regime precedente ( che riconduceva i livelli economici a diversi inquadramenti giuridici con diverse tipologia di mansioni e competenze) per non soffrire i limiti della nuova disciplina ( che impone una permanenza minima di due anni nella posizione economica precedente , nel caso di specie conseguita solo nel 2015 , la partecipazione ad una procedura valutativa selettiva
, nei limiti delle disponibilità di bilancio) . Tutto ciò non è tuttavia consentito dal complessivo meccanismo di crescita economica congegnato dalla contrattazione collettiva. Peraltro il nuovo sistema àncora l'attribuzione della progressione economica ad una valutazione selettiva necessariamente comparativa, e ciò proprio in quanto non esiste una predeterminazione del profilo professionale corrispondente al livello economico ambito
Il primo motivo di appello è dunque fondato , assorbendo anche il secondo motivo di appello ( avente ad oggetto la valutazione della prova testimoniale finalizzata all'ottenimento di un inquadramento economico cui la non poteva comunque ambire) e non accoglibile la pretesa al CP_1 pagamento delle differenze retributive . Le differenze retributive per il superiore livello C3 , infatti, non spettano alla funzionaria appellata considerata l'unicità della categoria funzionariale e la possibilità per l'amministrazione , ai sensi della contrattazione collettiva vigente al tempo cui si riferisce la pretesa, di esigere, all'interno di ciascuna categoria, tutte le mansioni, professionalmente equivalenti , salvo quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali. E ciò in quanto come previsto dal comma 5 dell'art. 10 del CCNL: ”L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce infatti atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro “
E' fondata anche la censura avverso il capo di sentenza che ha proceduto a riconoscere l'indennità di posizione
Il Tribunale, avallando la prospettazione dell'originaria ricorrente ha riconosciuto il diritto all'indennità di posizione , richiesti dalla per l'affidamento degli incarichi di gestione e CP_1 coordinamento dell'ufficio autorizzazione vettori aerei conferito dal settembre 2010 , dopo il pensionamento del funzionario per il ruolo di Focal Point per la normativa TCO, per il Parte_2 ruolo di esperto nel gruppo di lavoro incaricato di fornire evidenze all'ICAO di rispondenza alla normativa Continuous Monitoring Approach
Orbene in relazione al primo incarico ( gestione e coordinamento dell'ufficio autorizzazione vettori aerei) giova rilevare che si tratta della medesima attività funzionariale per la quale la stessa
[...] iteneva di poter rivendicare il superiore profilo economico C3 o C4. Pertanto se tale attività CP_1 rientrava nel ruolo funzionariale suo proprio, certamente non poteva costituire fondamento per un incarico remunerato ad hoc. In ogni caso è incontroverso che dopo il pensionamento del Parte_2
l'ufficio autorizzazione Vettori aerei è stato formalmente soppresso e l'attività necessariamente riportata al superiore dirigente. Infatti proprio sentito sull'argomento , il teste , dirigente Tes_1 della ha escluso che questa avesse di fatto assunto la responsabilità dell'ufficio CP_1 autorizzazione vettori aerei dopo il pensionamento del ( e la formale soppressione Parte_2 dell'ufficio) rilevando : In relazione all'attività di tale articolazione: “….la stragrande maggioranza delle cose erano quella che faceva , che passava attraverso me. Le cose infatti dovevano CP_1 essere condivise con i vertici in modo che le informazioni all'esterno fossero univoche, tant'è che vi è una direzione comunicazione ….. Per le altre cose vi è sempre un passaggio dal dirigente responsabile cioè io e dal vertice ., vice direttore generale e direttore generale nel senso che quanto meno una mail doveva essere inoltrata loro da me. Con parlavamo per trovare le soluzioni CP_1 delicate e d io condividevo con i vertici ….. aveva i contatti in autonomia e poi condivideva CP_1 con me, non vi era infatti decisione che non venisse da me condivisa. La stessa però , data
l'esperienza maturata mi affiancava negli incontri specie i primi tempi che ero arrivato Anche lei come referente per il settore anche se la decisione spettava a me”. Da tutta la deposizione del teste emerge che la ricorrente non aveva autonomia decisionale ma sollecitava una decisione del suo responsabile e offriva una possibile soluzione che spesso il dirigente condivideva
La teste ha poi specificato che le competenze dell'ufficio autorizzazioni dopo lil Tes_2 pensionamento del erano ripartite tra vari funzionari ( oltre alla ricorrente era menzionata Parte_2 la dottoressa , )che seguivano l''istruttoria delle pratiche , che le Per_1 Per_2 Tes_3 Tes_4 autorizzazioni erano rilasciate solo dai dirigenti mentre quando era in servizio questi Parte_2 svolgeva un ruolo di supervisione di tutte le autorizzazioni , compresi i voli esteri ed europei
Anche il teste pur riconoscendo un ruolo significativo in capo alla - che , a suo Per_2 CP_1 avviso , lavorava come gli altri addetti ma insieme coordinava l'ufficio - ha rappresentato che il coordinamento dell'ufficio autorizzazioni da parte della consisteva nella CP_1 standardizzazione delle attività , che invece i carichi di lavoro erano assegnati dal dirigente e la
[...]
“visionava l'attività di colleghi, rispondeva alle problematiche dei colleghi inerenti alle CP_1 varie tipologie di attività autorizzative”. Giova rilevare che la ricorrente era un funzionario mentre il teste solo un collaboratore;
è ben possibile che la svolgesse un'attività di CP_1 approfondimento ma è parimenti emerso che l'autorizzazione del dirigente dopo il pensionamento del era necessaria in tutti i casi in cui i funzionari non agivano sulla scorta di procedure Parte_2 rigide e vincolanti (riferisce il teste”In alcuni casi come per il divieto di sorvolo del territorio italiano per aeromobili provenienti dalla Libia prendevamo direttamente la decisione di negare
l'autorizzazione ….se invece l'operatore insisteva….o vi erano esigenze particolari si investiva della questione in dirigente. In questi casi la dottoressa che aveva anche rapporti diretti con il ministero degli affari esteri e della presidenza del consiglio forniva la propria disponibilità ad effettuare un approfondimento….” Ha confermato che quando venne non riconfermato l'ufficio autorizzazioni ,dopo il pensionamento del la struttura fu inizialmente divisa in due sezioni, una facente capo a e l'altra Parte_2 Parte_3
a solo successivamente fu istituita la funzione organizzativa che comprendeva gli accordi Tes_2 aerei e i diritti di traffici e la fu richiesta dal dirigente di “visionare” l'attività delle CP_1 autorizzazioni ( non coordinare e neppure gestire)
Difetta dunque la prova di una specificità di incarico che consenta di qualificare diversamente l'attività resa per il coordinamento dell'ufficio autorizzazione vettori aerei che non risulta essere stato affidato alla ricorrente e comunque mai svolto.
Per altro verso gli incarichi di esperto in gruppi internazionali e di Focal Point sono stati ritenuti dalla idonei a legittimare la pretesa al riconoscimento dell'indennità di posizione in CP_1 applicazione analogica di quanto previsto nell'accordo del 19.11.03 per i “professionisti”. Ma i professionisti hanno una disciplina normativa tutt'affatto diversa poiché si tratta di personale laureato con iscrizione all'ordine professionale e assunzione di una personale responsabilità di carattere professionale nello svolgimento delle funzioni. Non può dunque condividersi la tesi della difesa di che reputerebbe iniquo che talune incarichi legittimerebbero l'erogazione CP_1 dell'indennità di posizione solo laddove affidati a professionisti poiché tale scelta può essere legittimata dal peculiare contributo che tali figure, e non altre, possono assicurare ad Pt_1
In ragione delle medesime considerazioni il richiamo contenuto in sentenza all'accordo del 2003 e all'art. 83 del CCNL 1998/20001, entrambi riferiti ai professionisti, per argomentare la fondatezza della pretesa della all'indennità di cui si controverte - richiamo reso necessario già dalla CP_1 formulazione del ricorso introduttivo in cui v'è solo menzione della applicazione analogica della disciplina prevista per i professionisti - non può essere condiviso , neppure ai soli fini della individuazione dei casi tipizzati di incarichi di posizione ( necessariamente parametrati al peculiare ruolo dei professionisti in Pt_1
L ha pure rilevato che , laddove si fosse inteso estendere analogicamente al personale Pt_1 funzionariale la disciplina degli incarichi di posizione prevista per i professionisti – ma l'operazione
, come si è anticipato non risulta praticabile per le ragioni espresse di diversità di ruoli e professionalità in azienda , oltre che per la presenza di una disciplina autonoma degli incarichi di posizione del personale funzioariale nella contrattazione collettiva e nella regolamentazione interna– la parte avrebbe dovuto provare il rispetto della procedura ivi prevista con il conferimento diretto dell'incarico da parte del Direttore Generale dell'Ente imposto dalla normativa contrattuale richiamata analogicamente . Invero , premesso che pure per la procedura di individuazione degli incarichi di posizione da affidare al personale funzionariale la previsione collettiva ( articolo 56) prevede l'atto scritto motivato , devesi concordare con l'appellata laddove assume che l'eventuale violazione delle procedure di nomina da parte di non sarebbe tuttavia ascrivibile al lavoratore che la subisce . Pt_1
E' tuttavia imprescindibile verificare la corrispondenza dell'incarico comunque conferito , anche di fatto, alle caratteristiche che la contrattazione collettiva individua per la sua autonoma remunerazione con l'indennità di posizione, stante la vincolatività dei limiti di bilancio imposti alle pubbliche amministrazioni
Compete all'Ente individuare le attività strategiche che richiedono il conferimento di incarichi autonomamente remunerati ai propri funzionari. Ai sensi dell'art. 55 del CCNL tali incarichi , che devono necessariamente distinguersi da quelli “ordinari” conferiti al funzionario , presuppongono il coordinamento di strutture o progetti intersettoriali , ovvero devono essere correlati a qualificate funzioni istituzionali o in caso di attività di staff e studio devono manifestare una elevata autonomia ed esperienza del funzionario incaricato. Deve essere dunque esplicitato un ampliamento degli ambiti di autonomia decisionale e quindi di prerogative e responsabilità altrimenti proprie della categoria funzionariale per giustificare il conferimento di un incarico di posizione e di una indennità aggiuntiva.
Gli incarichi menzionati dalla non avevano siffatte caratteristiche perché l'attività di CP_1 autorizzazione vettori aerei non riguardava certamente ambiti plurisettoriali e così pure l'attività di focal point che peraltro non esprimeva un ampliamento significativo di responsabilità e poteri decisionali della . In relazione a tale attività sono rinvenibili in atti solo la richiesta di CP_1 individuazione del Focal Point dell'EASA, la nomina, operata il 30.10.13, da nonché scambi di Pt_1 mail interni ( con i preposti) ed esterni con i referenti di EASA cui erano esemplificativamente comunicate le decisioni prese dall' in relazione alle compagnie non in possesso della TCO Pt_1
Authorization per i voli commerciali in Europa ovvero , al contrario determinazioni EASA che la
[...] riportava a ovvero informative sull'evoluzione della normativa europea che la CP_1 Pt_1 dipendente trasmetteva a tutto il personale ovvero informative sul transito di compagnie non Pt_1 autorizzate in territorio nazionale e sulle determine dell' comunicate a EASA. Nessun potere Pt_1 decisionale ovvero assunzione di responsabilità emerge dal ruolo interfaccia interna dell'EASA della
, che svolgeva una attività meramente istruttoria . Analoghe considerazioni valgono per CP_1 il preteso ruolo di esperto in ICAO: dai documenti in atti emerge come ella sia stata nominata in relazione ad un unico annesso (annesso 9), per un periodo di soli due mesi (conferimento incarico l'1.2.2017 e termine previsto per l'attività 31.3.17, seppure dagli atti risulta si sia protratto),laddove l'intero coordinamento del monitoraggio della complessiva attività CMA era rimesso ai colleghi e Pt_4 Per_3 Per_4
Invero la ricorrente eccepisce l'inammissibilità allele contestazioni mosse da agli incarichi di Pt_1 posizione individuati nel ricorso perché formulate tardivamente, ma l'Ente già in sede di costituzione nel giudizio svoltosi dinanzi al tribunale , alle pagine 17 e 18 , contestava il contenuto di detti incarichi
, l'onere della prova della cui natura gravava comunque sulla CP_1
L'art.56 del CCNL richiede che gli incarichi di posizione stessi siano formalizzata con atto scritto e motivato e che i criteri generali siano oggetto di concertazione o quanto meno di informazione delle parti sociali
L ha procedimentalizzato il conferimento degli incarichi , in esito a accordo collettivo in Pt_1 tema stabilendo che sulla base delle esigenze definite dall'Ente, di organizzazione della microstruttura e delle previsioni programmatiche delle attività, il Direttore Generale (per le strutture di staff della
Direzione Generale), il Vice Direttore Generale e i Direttori Centrali, individuano le proposte di attribuzione degli incarichi da inviare al Direttore Centrale Amministrazione e Finanza. I Direttori
Centrali valutano le proposte dei Direttori delle strutture dipendenti. La formulazione delle proposte tiene conto di criteri di ottimizzazione della microstruttura, sia nel numero che in funzione delle disponibilità economiche per la remunerazione degli incarichi da assegnare. Le disponibilità economiche, da destinare agli incarichi di microstruttura, sono definite da un budget che grava sui fondi destinati al trattamento accessorio del personale.
Tanto premesso il fatto che in relazione ad uno di questi incarichi - l'incarico relativo all'autorizzazione vettori aerei - sia stata formalizzata dal preposto la richiesta di conferimento dell'indennità di posizione non è sufficiente a legittimare la pretesa al relativo pagamento poiché non ne sono integrati i complessi presupposti , corrispondendo tale istanza al personale convincimento del preposto. Parimenti la circostanza che le attività svolte dalla siano CP_1 successivamente confluite nella competenza di altro funzionario cui era stato riconosciuto incarico di posizione non equivale a dire che la ricorrente avesse titolo a rivendicare il pagamento di siffatto incarico perché non è stata provata ( ed anzi è contestata) l'integrale corrispondenza tra le attività svolte dalla e quelle complessivamente affidate al nuovo soggetto onerato delle stesse. CP_1
L'appello è dunque fondato e la domanda originaria deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originario ricorso di
[...]
Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite liquidate, per il primo grado, Controparte_1 in complessivi euro 4700 e , per il presente grado, in complessivi euro 3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1413/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CIARDO RAFFAELLA, MARCO DI GIUGNO, DANIELA Pt_1
DE VECCHIS ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE DEL CASTRO
PRETORIO, 118 00185 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. COLOMBARONI FRANCESCA ed Controparte_1
ENRICO PERRELLA ed elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTA', 10 00192
ROMA ;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n.3962/22 del 3.5.22
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Il tribunale di Roma, nella sentenza in impugnata , rilevava che , transitata Controparte_1 in nel maggio 2001 dalla ex direzione generale aviazione civile del ministero di trasporti , Pt_1 inquadrata inizialmente nel livello economico B 2, in seguito a procedure selettive interne era transitata nella categoria C dapprima a livello economico c1, dal gennaio 2005 e poi C2 a far dal gennaio 2015
Accogliendo il ricorso promosso dalla funzionaria in quiescenza il tribunale rilevava come la ricorrente avesse svolto invece a far data dal 2010 mansioni riconducibili al superiore livello C3 e condannava l' al pagamento delle differenze retributive nelle more maturate;
riconosceva alla Pt_1 funzionaria altresì il diritto al pagamento della ulteriore somma di euro 94703,32 a titolo di retribuzione di posizione per speciali incarichi conferiti in corso di rapporto
Avverso detta sentenza proponeva appello l' . Pt_1
Con il primo motivo di appello denunciava l'omessa disamina e/o errata valutazione delle allegazioni e produzioni documentali sulle mansioni superiori di parte appellante, lamentava l'errata interpretazione ed applicazione delle norme della contrattazione nazionale ed integrativa considerato che il tribunale aveva dato applicazione in sentenza ad una normativa contrattuale non più vigente all'epoca cui si riferivano i fatti di causa
Con il secondo motivo di appello contestava la valutazione delle prove testimoniale per come Pt_1 svolta dal tribunale in tema di rivendicazione del diritto della alle mansioni superiori CP_1
Con il terzo motivo nuovamente denunciava l'omessa disamina e/o errata valutazione delle Pt_1 allegazioni e produzioni documentali in tema di incarichi di posizione, l'errata interpretazione ed applicazione delle norme della contrattazione nazionale ed integrativa e dell'Accordo sindacale del
19.11.2003, il difetto di motivazione si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
L'appello di è fondato Pt_1 rivendicava il diritto al superiore inquadramento economico a far data dal luglio Controparte_1
2010 assumendo di aver svolto mansioni corrispondenti al livello C4 o, in subordine al livello economico C3. Ella riportava analiticamente le attività svolte, le responsabilità assunte e rappresentava di aver sostituito altro funzionario con l'inquadramento economico rivendicato, andato in quiescenza.
Nell'atto introduttivo ella riportava testualmente le declaratorie della categoria Funzionari C1 e C3 ( di cui all'allegato A CCNL 1998/2001) rilevando la riconducibilità delle mansioni di fatto svolte nei superiori profili rivendicati
Come correttamente rilevato da tuttavia, nel 2010 siffatta contrattazione collettiva non era più Pt_1 vigente. Era viceversa vigente la contrattazione collettiva 2006/2010 che per la materia degli inquadramenti professionali a sua volta rivendicava al contratto collettivo precedente, e cioè quello del quadriennio 2002 2005 . Siffatto contratto all'articolo 10: rubricato” Il sistema di classificazione del personale dell'area tecnica, economica e amministrativa”: statuiva innovativamente:”
1. Il sistema di classificazione del personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa continua ad essere articolato in tre categorie denominate: Funzionari, Collaboratori, Operatori.
2. Alle categorie corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, mediante le declaratorie riportate nell'allegato A.
3. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie di ciascuna categoria.
4. In sede di contrattazione integrativa, in relazione al modello organizzativo dell' , sono individuati le competenze e i principali contenuti Pt_1 lavorativi dei profili professionali di nuova istituzione;
questi ultimi sono inoltre collocati nella categoria corrispondente, nel rispetto delle declaratorie delle categorie stesse.
5. All'interno di ciascuna categoria, tutte le mansioni, se professionalmente equivalenti, sono esigibili. Sono fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
6. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo.
7. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale della categoria cui corrisponde il posto messo a concorso, salvo quanto previsto per il personale dell'area operativa dall'art. 14. Le posizioni economiche successive sono acquisite mediante progressione economica, nell'ambito della categoria, secondo quanto previsto dall'art. 12.
8. In caso di passaggio tra categorie, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare previsto per la nuova categoria. Il predetto trattamento corrisponde alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria. Qualora il pregresso trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al nuovo trattamento tabellare iniziale attribuito a seguito del passaggio tra categorie, il dipendente è collocato nella posizione economica iniziale della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di progressione a posizione economica superiore.”
L'art. 12 rubricato proprio” Progressione economica all'interno delle categorie” a sua volta prevedeva : All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, delle successive posizioni economiche indicate nella tabella 2. 2. Nell'ambito della categoria, i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avvengono, nei limiti consentiti dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente contratto e dal contratto integrativo, attraverso valutazioni selettive annuali del personale basate sulle prestazioni rese e sull'ampiezza/profondità delle competenze acquisite e dimostrate. Ai fini della partecipazione a dette valutazioni selettive, gli interessati devono aver maturato almeno due anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore.”
Dalla lettura sistematica delle due disposizioni emerge inconfutabilmente che :
1. Le parti sociali avevano convenuto di introdurre condizioni di accesso al livello economico superiore tutt'affatto diverse dal passato richiedendosi la permanenza di due anni nella posizione economica precedente , la partecipazione a valutazione selettiva indetta annualmente , il rispetto dei limiti consentiti dalla disponibilità delle risorse
2. Il livello economico non corrispondeva ad una autonoma declaratoria di professionalità (come nella contrattazione collettiva 1998 ) perché non individuava alcuna differenziazione in relazione alla qualità professionale delle mansioni assegnate: secondo il nuovo accordo tutte le mansioni proprie della categoria , e quindi professionalmente equivalenti, sono esigibili da parte dell'amministrazione e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro
Il contratto collettivo 1998/2001 , al contrario , prevedeva che a ciascun livello economico interno alla categoria facessero capo inquadramenti diversi e profili professionali differenti
Tale disciplina è dunque mutata con l'entrata in vigore della contrattazione collettiva 2002/2005 tant'è che la stessa appellata si è avvalsa delle procedure di valutazione selettiva nel 2015, prima della presentazione del ricorso, per il passaggio dal livello C1 al livello C2 e ambirebbe ad avvalersi nuovamente del regime precedente ( che riconduceva i livelli economici a diversi inquadramenti giuridici con diverse tipologia di mansioni e competenze) per non soffrire i limiti della nuova disciplina ( che impone una permanenza minima di due anni nella posizione economica precedente , nel caso di specie conseguita solo nel 2015 , la partecipazione ad una procedura valutativa selettiva
, nei limiti delle disponibilità di bilancio) . Tutto ciò non è tuttavia consentito dal complessivo meccanismo di crescita economica congegnato dalla contrattazione collettiva. Peraltro il nuovo sistema àncora l'attribuzione della progressione economica ad una valutazione selettiva necessariamente comparativa, e ciò proprio in quanto non esiste una predeterminazione del profilo professionale corrispondente al livello economico ambito
Il primo motivo di appello è dunque fondato , assorbendo anche il secondo motivo di appello ( avente ad oggetto la valutazione della prova testimoniale finalizzata all'ottenimento di un inquadramento economico cui la non poteva comunque ambire) e non accoglibile la pretesa al CP_1 pagamento delle differenze retributive . Le differenze retributive per il superiore livello C3 , infatti, non spettano alla funzionaria appellata considerata l'unicità della categoria funzionariale e la possibilità per l'amministrazione , ai sensi della contrattazione collettiva vigente al tempo cui si riferisce la pretesa, di esigere, all'interno di ciascuna categoria, tutte le mansioni, professionalmente equivalenti , salvo quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali. E ciò in quanto come previsto dal comma 5 dell'art. 10 del CCNL: ”L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce infatti atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro “
E' fondata anche la censura avverso il capo di sentenza che ha proceduto a riconoscere l'indennità di posizione
Il Tribunale, avallando la prospettazione dell'originaria ricorrente ha riconosciuto il diritto all'indennità di posizione , richiesti dalla per l'affidamento degli incarichi di gestione e CP_1 coordinamento dell'ufficio autorizzazione vettori aerei conferito dal settembre 2010 , dopo il pensionamento del funzionario per il ruolo di Focal Point per la normativa TCO, per il Parte_2 ruolo di esperto nel gruppo di lavoro incaricato di fornire evidenze all'ICAO di rispondenza alla normativa Continuous Monitoring Approach
Orbene in relazione al primo incarico ( gestione e coordinamento dell'ufficio autorizzazione vettori aerei) giova rilevare che si tratta della medesima attività funzionariale per la quale la stessa
[...] iteneva di poter rivendicare il superiore profilo economico C3 o C4. Pertanto se tale attività CP_1 rientrava nel ruolo funzionariale suo proprio, certamente non poteva costituire fondamento per un incarico remunerato ad hoc. In ogni caso è incontroverso che dopo il pensionamento del Parte_2
l'ufficio autorizzazione Vettori aerei è stato formalmente soppresso e l'attività necessariamente riportata al superiore dirigente. Infatti proprio sentito sull'argomento , il teste , dirigente Tes_1 della ha escluso che questa avesse di fatto assunto la responsabilità dell'ufficio CP_1 autorizzazione vettori aerei dopo il pensionamento del ( e la formale soppressione Parte_2 dell'ufficio) rilevando : In relazione all'attività di tale articolazione: “….la stragrande maggioranza delle cose erano quella che faceva , che passava attraverso me. Le cose infatti dovevano CP_1 essere condivise con i vertici in modo che le informazioni all'esterno fossero univoche, tant'è che vi è una direzione comunicazione ….. Per le altre cose vi è sempre un passaggio dal dirigente responsabile cioè io e dal vertice ., vice direttore generale e direttore generale nel senso che quanto meno una mail doveva essere inoltrata loro da me. Con parlavamo per trovare le soluzioni CP_1 delicate e d io condividevo con i vertici ….. aveva i contatti in autonomia e poi condivideva CP_1 con me, non vi era infatti decisione che non venisse da me condivisa. La stessa però , data
l'esperienza maturata mi affiancava negli incontri specie i primi tempi che ero arrivato Anche lei come referente per il settore anche se la decisione spettava a me”. Da tutta la deposizione del teste emerge che la ricorrente non aveva autonomia decisionale ma sollecitava una decisione del suo responsabile e offriva una possibile soluzione che spesso il dirigente condivideva
La teste ha poi specificato che le competenze dell'ufficio autorizzazioni dopo lil Tes_2 pensionamento del erano ripartite tra vari funzionari ( oltre alla ricorrente era menzionata Parte_2 la dottoressa , )che seguivano l''istruttoria delle pratiche , che le Per_1 Per_2 Tes_3 Tes_4 autorizzazioni erano rilasciate solo dai dirigenti mentre quando era in servizio questi Parte_2 svolgeva un ruolo di supervisione di tutte le autorizzazioni , compresi i voli esteri ed europei
Anche il teste pur riconoscendo un ruolo significativo in capo alla - che , a suo Per_2 CP_1 avviso , lavorava come gli altri addetti ma insieme coordinava l'ufficio - ha rappresentato che il coordinamento dell'ufficio autorizzazioni da parte della consisteva nella CP_1 standardizzazione delle attività , che invece i carichi di lavoro erano assegnati dal dirigente e la
[...]
“visionava l'attività di colleghi, rispondeva alle problematiche dei colleghi inerenti alle CP_1 varie tipologie di attività autorizzative”. Giova rilevare che la ricorrente era un funzionario mentre il teste solo un collaboratore;
è ben possibile che la svolgesse un'attività di CP_1 approfondimento ma è parimenti emerso che l'autorizzazione del dirigente dopo il pensionamento del era necessaria in tutti i casi in cui i funzionari non agivano sulla scorta di procedure Parte_2 rigide e vincolanti (riferisce il teste”In alcuni casi come per il divieto di sorvolo del territorio italiano per aeromobili provenienti dalla Libia prendevamo direttamente la decisione di negare
l'autorizzazione ….se invece l'operatore insisteva….o vi erano esigenze particolari si investiva della questione in dirigente. In questi casi la dottoressa che aveva anche rapporti diretti con il ministero degli affari esteri e della presidenza del consiglio forniva la propria disponibilità ad effettuare un approfondimento….” Ha confermato che quando venne non riconfermato l'ufficio autorizzazioni ,dopo il pensionamento del la struttura fu inizialmente divisa in due sezioni, una facente capo a e l'altra Parte_2 Parte_3
a solo successivamente fu istituita la funzione organizzativa che comprendeva gli accordi Tes_2 aerei e i diritti di traffici e la fu richiesta dal dirigente di “visionare” l'attività delle CP_1 autorizzazioni ( non coordinare e neppure gestire)
Difetta dunque la prova di una specificità di incarico che consenta di qualificare diversamente l'attività resa per il coordinamento dell'ufficio autorizzazione vettori aerei che non risulta essere stato affidato alla ricorrente e comunque mai svolto.
Per altro verso gli incarichi di esperto in gruppi internazionali e di Focal Point sono stati ritenuti dalla idonei a legittimare la pretesa al riconoscimento dell'indennità di posizione in CP_1 applicazione analogica di quanto previsto nell'accordo del 19.11.03 per i “professionisti”. Ma i professionisti hanno una disciplina normativa tutt'affatto diversa poiché si tratta di personale laureato con iscrizione all'ordine professionale e assunzione di una personale responsabilità di carattere professionale nello svolgimento delle funzioni. Non può dunque condividersi la tesi della difesa di che reputerebbe iniquo che talune incarichi legittimerebbero l'erogazione CP_1 dell'indennità di posizione solo laddove affidati a professionisti poiché tale scelta può essere legittimata dal peculiare contributo che tali figure, e non altre, possono assicurare ad Pt_1
In ragione delle medesime considerazioni il richiamo contenuto in sentenza all'accordo del 2003 e all'art. 83 del CCNL 1998/20001, entrambi riferiti ai professionisti, per argomentare la fondatezza della pretesa della all'indennità di cui si controverte - richiamo reso necessario già dalla CP_1 formulazione del ricorso introduttivo in cui v'è solo menzione della applicazione analogica della disciplina prevista per i professionisti - non può essere condiviso , neppure ai soli fini della individuazione dei casi tipizzati di incarichi di posizione ( necessariamente parametrati al peculiare ruolo dei professionisti in Pt_1
L ha pure rilevato che , laddove si fosse inteso estendere analogicamente al personale Pt_1 funzionariale la disciplina degli incarichi di posizione prevista per i professionisti – ma l'operazione
, come si è anticipato non risulta praticabile per le ragioni espresse di diversità di ruoli e professionalità in azienda , oltre che per la presenza di una disciplina autonoma degli incarichi di posizione del personale funzioariale nella contrattazione collettiva e nella regolamentazione interna– la parte avrebbe dovuto provare il rispetto della procedura ivi prevista con il conferimento diretto dell'incarico da parte del Direttore Generale dell'Ente imposto dalla normativa contrattuale richiamata analogicamente . Invero , premesso che pure per la procedura di individuazione degli incarichi di posizione da affidare al personale funzionariale la previsione collettiva ( articolo 56) prevede l'atto scritto motivato , devesi concordare con l'appellata laddove assume che l'eventuale violazione delle procedure di nomina da parte di non sarebbe tuttavia ascrivibile al lavoratore che la subisce . Pt_1
E' tuttavia imprescindibile verificare la corrispondenza dell'incarico comunque conferito , anche di fatto, alle caratteristiche che la contrattazione collettiva individua per la sua autonoma remunerazione con l'indennità di posizione, stante la vincolatività dei limiti di bilancio imposti alle pubbliche amministrazioni
Compete all'Ente individuare le attività strategiche che richiedono il conferimento di incarichi autonomamente remunerati ai propri funzionari. Ai sensi dell'art. 55 del CCNL tali incarichi , che devono necessariamente distinguersi da quelli “ordinari” conferiti al funzionario , presuppongono il coordinamento di strutture o progetti intersettoriali , ovvero devono essere correlati a qualificate funzioni istituzionali o in caso di attività di staff e studio devono manifestare una elevata autonomia ed esperienza del funzionario incaricato. Deve essere dunque esplicitato un ampliamento degli ambiti di autonomia decisionale e quindi di prerogative e responsabilità altrimenti proprie della categoria funzionariale per giustificare il conferimento di un incarico di posizione e di una indennità aggiuntiva.
Gli incarichi menzionati dalla non avevano siffatte caratteristiche perché l'attività di CP_1 autorizzazione vettori aerei non riguardava certamente ambiti plurisettoriali e così pure l'attività di focal point che peraltro non esprimeva un ampliamento significativo di responsabilità e poteri decisionali della . In relazione a tale attività sono rinvenibili in atti solo la richiesta di CP_1 individuazione del Focal Point dell'EASA, la nomina, operata il 30.10.13, da nonché scambi di Pt_1 mail interni ( con i preposti) ed esterni con i referenti di EASA cui erano esemplificativamente comunicate le decisioni prese dall' in relazione alle compagnie non in possesso della TCO Pt_1
Authorization per i voli commerciali in Europa ovvero , al contrario determinazioni EASA che la
[...] riportava a ovvero informative sull'evoluzione della normativa europea che la CP_1 Pt_1 dipendente trasmetteva a tutto il personale ovvero informative sul transito di compagnie non Pt_1 autorizzate in territorio nazionale e sulle determine dell' comunicate a EASA. Nessun potere Pt_1 decisionale ovvero assunzione di responsabilità emerge dal ruolo interfaccia interna dell'EASA della
, che svolgeva una attività meramente istruttoria . Analoghe considerazioni valgono per CP_1 il preteso ruolo di esperto in ICAO: dai documenti in atti emerge come ella sia stata nominata in relazione ad un unico annesso (annesso 9), per un periodo di soli due mesi (conferimento incarico l'1.2.2017 e termine previsto per l'attività 31.3.17, seppure dagli atti risulta si sia protratto),laddove l'intero coordinamento del monitoraggio della complessiva attività CMA era rimesso ai colleghi e Pt_4 Per_3 Per_4
Invero la ricorrente eccepisce l'inammissibilità allele contestazioni mosse da agli incarichi di Pt_1 posizione individuati nel ricorso perché formulate tardivamente, ma l'Ente già in sede di costituzione nel giudizio svoltosi dinanzi al tribunale , alle pagine 17 e 18 , contestava il contenuto di detti incarichi
, l'onere della prova della cui natura gravava comunque sulla CP_1
L'art.56 del CCNL richiede che gli incarichi di posizione stessi siano formalizzata con atto scritto e motivato e che i criteri generali siano oggetto di concertazione o quanto meno di informazione delle parti sociali
L ha procedimentalizzato il conferimento degli incarichi , in esito a accordo collettivo in Pt_1 tema stabilendo che sulla base delle esigenze definite dall'Ente, di organizzazione della microstruttura e delle previsioni programmatiche delle attività, il Direttore Generale (per le strutture di staff della
Direzione Generale), il Vice Direttore Generale e i Direttori Centrali, individuano le proposte di attribuzione degli incarichi da inviare al Direttore Centrale Amministrazione e Finanza. I Direttori
Centrali valutano le proposte dei Direttori delle strutture dipendenti. La formulazione delle proposte tiene conto di criteri di ottimizzazione della microstruttura, sia nel numero che in funzione delle disponibilità economiche per la remunerazione degli incarichi da assegnare. Le disponibilità economiche, da destinare agli incarichi di microstruttura, sono definite da un budget che grava sui fondi destinati al trattamento accessorio del personale.
Tanto premesso il fatto che in relazione ad uno di questi incarichi - l'incarico relativo all'autorizzazione vettori aerei - sia stata formalizzata dal preposto la richiesta di conferimento dell'indennità di posizione non è sufficiente a legittimare la pretesa al relativo pagamento poiché non ne sono integrati i complessi presupposti , corrispondendo tale istanza al personale convincimento del preposto. Parimenti la circostanza che le attività svolte dalla siano CP_1 successivamente confluite nella competenza di altro funzionario cui era stato riconosciuto incarico di posizione non equivale a dire che la ricorrente avesse titolo a rivendicare il pagamento di siffatto incarico perché non è stata provata ( ed anzi è contestata) l'integrale corrispondenza tra le attività svolte dalla e quelle complessivamente affidate al nuovo soggetto onerato delle stesse. CP_1
L'appello è dunque fondato e la domanda originaria deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originario ricorso di
[...]
Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite liquidate, per il primo grado, Controparte_1 in complessivi euro 4700 e , per il presente grado, in complessivi euro 3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%.
La Presidente
Maria Antonia Garzia