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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1538/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1538/2020 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. CACIOPPO FLORIANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.1.1977, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati GIUDICE MARIA
CARMELA e MARLETTA GIOACCHINO , rappresentanti e difensori
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: come da verbale di causa del 17.9.2024 da intendersi integralmente richiamato.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 15.10.2020 , premesso di aver contratto in data Parte_1
18.5.2005 matrimonio con , trascritto nei registri dello Stato Controparte_1 CP_1
Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 26 Parte I Serie/Reg. Uff. 1– anno 2005, unione dalla quale non sono nati figli, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
Esponeva che l'ultima comune residenza coniugale era sita a Gela, in via Fratelli Bandiera n. 291, presso un'abitazione che i coniugi hanno volontariamente acquistato congiuntamente nonostante fossero in regime di separazione dei beni.
Deduceva che la convivenza tra i coniugi non è stata, sin dall'inizio del rapporto, serena a causa delle stranezze comportamenti del marito, il quale – non riuscendo ad adattarsi alla vita matrimoniale – manifestava un totale disinteresse per la coniuge che si traduceva anche in una astensione dai rapporti sessuali con la stessa.
Aggiungeva che le condotte del resistente sono state – nel tempo – finalizzate ad umiliare la moglie, situazione che si è aggravata quando questa ha perso il proprio impiego.
Precisava, sul punto, che il marito l'aveva privata di ogni mezzo di sussistenza costringendola ad avvalersi, anche per esigenze di natura primaria, dell'aiuto economico della famiglia d'origine e che, altresì, il era solito accusarla di non valere più nulla a motivo del proprio stato di CP_1
disoccupazione, apostrofandola e finanche aggredendola verbalmente e fisicamente, ragione per cui si trovava costretta a lasciare la casa coniugale.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “disporre in linea temporanea ed urgente
l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente ed onerare il di CP_1 corrispondere alla stessa a titolo di mantenimento la somma mensile di €.800,00. Nel merito, ritenere e dichiarare che la separazione è da ascriversi ad esclusivi fatto e colpa di
[...]
e disporre pertanto la separazione con addebito a carico di quest'ultimo. Controparte_1
In linea conciliativa la ricorrente, ai fini patrimoniali non si oppone sin da adesso, salva corretta identificazione catastale, alla divisione del patrimonio di famiglia, salva in ogni caso ad essa ricorrente la proprietà esclusiva della casa coniugale, come in atto si trova al terzo piano del fabbricato di via fratelli Bandiera,291 e del secondo piano grezzo con uso e proprietà esclusivi della scala di accesso. In particolare: I coniugi sono proprietari di un immobile di 80mq rifinito in tutte le sue parti p.t. con a seguire un' altro immobile accanto comunicante di altri mq. 50 anch'esso totalmente rifinito in via fratelli bandiera 291; Sono altresì Proprietari di altro lotto sito
2 al primo e secondo piano dello stesso stabile di via Fratelli Bandiera 291 grezzi, del terzo piano
(casa coniugale) e terrazza. La sig. chiede pertanto che Le venga assegnato il piano Pt_1 terzo,che è l'attuale casa coniugale ed il piano secondo grezzo con annessa la scala in maniera esclusiva , lasciando allo stesso il piano terra di mq. 80 ed il primo piano, chiedendo la divisone del solo lotto del piano terra di mq 50 inclusa metà della terrazza di via Fratelli Bandiera 291.
Chiede altresì tutto il materiale acquistato e messo da parte per rifinire il primo ed il secondo piano acquistato con i soldi della stessa. La cura del cane lucky rimane affidata alla ricorrente. Salvi i necessari adempimenti amministrativi riconoscimento della proprietà della FIAT in uso CP_2 dalla stessa tg DW848EN (Una tra le tante vettura di proprietà del Sig. )”. CP_1
Con comparsa di risposta depositata in data 19.1.2021, si costituiva in giudizio
[...]
contestando quando esposto in ricorso e precisando che le parti avevano Controparte_1
scelto di contrarre matrimonio nelle forme del rito civile stante il diverso orientamento religioso dei due coniugi: religione cattolica, il;
testimone di Geova, l' . CP_1 Pt_1
Confermava che la coppia aveva acquistato in comune l'intero fabbricato di via Fratelli Bandiera n.
291 al cui terzo piano i coniugi stabilivano la loro residenza comune.
Allegava, inoltre, che dall'unione non sono nati figli poiché la ricorrente aveva manifestato la sua contrarietà a dedicarsi alla maternità temendo che non sarebbe stata in grado di conciliare adeguatamente la cura dei figli con il proprio lavoro.
Esponeva, in ordine alla condizione personale ed economica dei coniugi, di essere un dipendente dello stabilimento di Gela dal 1998 e di percepire uno stipendio netto pari a circa € 1.600,00-
1.700,00 mensili con cui è chiamato a far fronte alle spese familiari e ai debiti contratti durante il matrimonio e di svolgere, altresì, attività di natura religiosa nonché attività di volontariato e assistenza alle persone con fragilità mentre la moglie ha svolto l'attività di lavoratrice dipendente presso un negozio di sanitari, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.300,00, dal 2001 al
2016, anno in cui la – a seguito della cessione dell'attività a terzi – sceglieva di non Pt_1 accettare l'offerta di continuare a lavorare alle dipendenze dell'impresa cessionaria rifiutando, altresì, altre occasioni di impiego che in seguito le erano state prospettate.
Precisava che in seguito al suo ritiro dal mondo del lavoro la aveva cominciato a Pt_1
trascurare la gestione della casa coniugale, la cura del marito e finanche la sua persona, mostrandosi refrattaria a coltivare rapporti sociali diversi da quelli con i membri della comunità religiosa dalla stessa frequentata e ciò nonostante le diverse esortazioni del marito il quale, da un lato, cercava di coinvolgerla nelle opere di volontariato di cui si occupa e, dall'altro, talvolta partecipava alle riunioni dei Testimoni di Geova proprio per trascorrere più tempo con la moglie.
3 Affermava, difatti, che la crisi della coppia ha avuto origine nel 2016, periodo in cui la Pt_1
si è volontariamente ritirata dal mondo del lavoro – chiudendosi progressivamente in se stessa – e il veniva trasferito presso uno stabilimento di Viggiano – luogo in cui la ricorrente CP_1
inizialmente non aveva intenzione di trasferirsi costringendolo, così, a lunghi viaggi periodici per rientrare in famiglia – circostanze che gli provocavano un periodo di forte stress ed ansia.
Deduceva che la crisi si era, infine, aggravata durante il periodo del lockdown (ossia nel 2020) che ha coinciso con un periodo di forti ristrettezze economiche familiari tali da determinare il blocco della carta di credito legata al conto di famiglia per scopertura.
Contestava, inoltre, di aver privato la moglie dei mezzi di sostentamento e ciò in quanto la figurava quale cointestataria del conto di famiglia a cui la stessa poteva avere accesso. Pt_1
Aggiungeva che la ricorrente aveva abbandonato la casa coniugale il 14.7.2020 senza alcun preavviso portando con sé il denaro contante presente in casa (circa € 500,00) nonché gioielli, effetti personali e beni di proprietà dello stesso marito, denunciando altresì il marito presso la locale stazione dei Carabinieri.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Rigettare la domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Rigettare la domanda di assegnare ad la casa coniugale costituita da Parte_1
terzo piano del fabbricato sito in Gela nella Via Fratelli Bandiera n. 291, per le ragioni esposte in narrativa, per come esposto in comparsa;
Rigettare in quanto inammissibile e, comunque, illegittima e infondata, la domanda attorea di divisione dello stabile sito in Gela nella via Giuffrida
n. 291 come prospettata in ricorso dalla , per come esposto in narrativa;
Fermo restando il Pt_1 maggiore apporto economico dato da di nell'acquisto e nella Controparte_1 realizzazione delle successive opere sull'intero fabbricato, e dunque della proprietà tutta, di
[...]
in via meramente conciliativa non si oppone ad una divisione della Controparte_1
proprietà comune, entro questi termini: in favore di di : la Controparte_1 proprietà esclusiva dell'intero piano terra (mq. 130) rifinito a garage con annessa terrazza (mq.50) di via Fratelli Bandiera nonché la proprietà esclusiva del primo piano grezzo;
in favore di Pt_1
: la proprietà esclusiva del secondo piano grezzo e la proprietà esclusiva del terzo piano
[...] con terrazza a livello, rifinito e già casa coniugale;
il portone d'ingresso e la scala di accesso alle singole unità immobiliari del primo, secondo e terzo piano attico rimangono di uso comune e di proprietà comune di di e . Rigettare la domanda Controparte_1 Parte_1
di corresponsione da parte di di a della somma di Euro Controparte_1 Parte_1
800,00 a titolo di mantenimento della moglie, per le ragioni sopra esposte;
Rigettare la domanda di
4 affido esclusivo del cane Lucky, per le ragioni di cui alla presente memoria (vd. punto 6); Rigettare la richiesta attorea relativa ai materiali messi da parte per rifinire il primo ed il secondo piano grezzi dello stabile in Gela via Fratelli Bandiera, di cui i coniugi sono comproprietari, per le ragioni in atti (vd. punto 5); Rigettare la domanda attorea relativa all'autovettura FIAT PANDA tg.
DW848EN, per quanto esposto in narrativa (vd. punto 5). In via riconvenzionale: Dichiarare, in via riconvenzionale, la separazione giudiziale dei coniugi di e Controparte_1 Parte_1
con addebito alla moglie per avere adottato e posto in essere dei comportamenti Parte_1 contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
Nell'ipotesi in cui non si proceda alla divisione conciliativa per come prospettata dal resistente, in via asssolutamente temporanea, e cioè sino a quando non si procederà alla divisione dell'intera proprietà ovvero alla sua vendita, alla luce e tenuto conto degli effettivi apporti economici e/o conferimenti dati da ciascuno dei due coniugi all'acquisto ed alla realizzazione della proprietà comune, disporre l'assegnazione in favore di di
dell'intero piano terra rifinito a garage di circa 130 mq con Controparte_1
annessa terrazza di mq. 50 via Fratelli Bandiera e del piano primo grezzo;
non si oppone alla richiesta della sig.ra di assegnazione in suo favore del piano secondo grezzo e del piano Pt_1 terzo, quest'ultimo rifinito e costituente la casa coniugale;
nulla disporre in merito all'uso e alla proprietà della scala di accesso, atteso che la suddetta scala cosi come il portone d'ingresso è comune ed unica per tutto lo stabile e consente l'accesso ai singoli piani, per cui è necessaria anche al sig. di per salire ed accedere al piano primo, o, comunque, ai piani a lui assegnati CP_1
e di sua proprietà; Dichiarare che non ha diritto al mantenimento, e, dunque, Parte_1
nulla porre a carico di a titolo di mantenimento della moglie, per le Controparte_1
ragioni testè esposte in narrativa. Emettere ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale”.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 25.1.2021 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale emessa in data 26.1.2021 venivano autorizzati i coniugi a vivere separati nonché posto a carico di l'obbligo Controparte_1 di versare in favore di un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al Parte_1
suo mantenimento.
La causa – concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. – veniva istruita con l'interrogatorio formale reso da ambedue le parti ( all'udienza del 14.9.2022 e Parte_1
all'udienza del 31.1.2024), con le dichiarazioni dei Controparte_1
testimoni (sorella del resistente), (madre della ricorrente, Testimone_1 Testimone_2
escussa alle udienza del 30.3.2022 e del 7.5.2024), e (fratelli Testimone_3 Persona_1
5 della ricorrente, il primo dei quali escusso alle udienze del 30.3.2022 e del 7.5.2024), Per_2
(padre della ricorrente, escusso alle udienza del 30.3.2022 e del 7.5.2024),
[...] Tes_4
(escussa alle udienze del 30.3.2022 e del 5.6.2024), (escusso alle udienze
[...] Testimone_5
del 14.9.2022 e del 31.1.2024), , , , Testimone_6 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, (madre del resistente) e nonché con i CP_5 Controparte_6 Testimone_7
documenti offerti in comunicazione dalle parti e ammesse in corso di causa.
Infine, all'udienza del 17.9.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Occorre – in considerazione delle reiterate istanze istruttorie presentate da ambedue le parti in sede di precisazione delle conclusioni – confermare integralmente il tenore dell'ordinanza istruttoria dell'11.11.2021 (così come modificata per effetto dell'ordinanza del 26.4.2023) e le valutazioni compiute dal Giudice Istruttore in quella sede ribadendo, altresì, il giudizio di superfluità o irrilevanza, ai fini del decidere, delle prove – precostituite o costituende – non ammesse anche alla luce dell'ampia istruttoria espletata nel corso del giudizio.
Inoltre, con riguardo al CD prodotto dalla ricorrente in allegato alla seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. – il cui contenuto è stato trascritto dal dott. (Cfr. relazione Controparte_4 allegata alla memoria e dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 31.1.2024) – appare doveroso precisare che sebbene la registrazione ivi contenuta possa essere valutata poiché rappresenta una conversazione tra le due parti del giudizio (in quanto lo stesso resistente si è riconosciuto quale interlocutore. Cfr. verbale di udienza del 31.1.2024), non essendo stato prodotto il supporto originale alla stessa non può essere attribuita data certa (recando solo la data in cui verosimilmente i files sono stai salvati nel supporto in cui sono stati estratti), data che lo stesso teste non è CP_4
riuscito ad indicare in maniera univoca.
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti – e come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno definitivamente cessato di coabitare da anni, si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domande di addebito della separazione avanzate – in via principale e in via
6 riconvenzionale – dalle parti
Deve rilevarsi, in primo luogo, che entrambe le parti hanno tempestivamente avanzato, nel corso del presente giudizio, domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge, motivo per il quale appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Nel caso di specie, non sussistono elementi idonei a sostenere una pronuncia di addebito a carico dell'una o dell'altra parte, poiché non sono emerse evidenze di gravi violazioni dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale – ascrivibili in via esclusiva alla ricorrente ovvero al resistente
– che abbiano determinato a rendere intollerabile la convivenza matrimoniale.
a. Ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente Parte_2
dalla prospettazione della ricorrente, ha allegato che la causa del
[...] Parte_1 fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis è, in primo luogo, da ricondurre causalmente: al disinteresse serbato dal marito rispetto al rapporto di
7 coppia sin dall'inizio del matrimonio manifestatosi, in particolare, con una prolungata astensione dai rapporti sessuali con la moglie che – secondo una prospettazione in realtà compiutamente coltivata solo nella fase della c.d. appendice scritta di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. – sarebbe dipeso dalle relazioni extraconiugali intrattenute dal;
nonché all'atteggiamento denigratorio CP_1
e finanche violento tenuto dal resistente nel corso della convivenza matrimoniale, il quale era solito insultarla, ritenendola responsabile del suo attuale stato di disoccupazione e apostrofandola quale
“mantenuta che non vale più nulla” aggiungendo, invero in termini assai generici, che in talune occasioni le aggressioni verbali trasmodavano in vere e proprie violenze fisiche, tanto da costringerla a lasciare l'abitazione coniugale.
Ciò detto, con riguardo all'ascritto rifiuto del resistente di intrattenere dei rapporti affettivi e sessuali con la moglie, occorre rammentare che tra i doveri di assistenza morale che entrambi i coniugi sono chiamati ad osservare nel corso del matrimonio (art. 143 c.c.) sono senz'altro ricompresi tutti gli aspetti di sostegno di natura personale e affettiva nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale, sicché il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali opposto da uno dei coniugi – provocando frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico dell'altro che ne è vittima – costituisce gravissima offesa alla sua dignità e personalità astrattamente idonea a sostenere una pronuncia di addebito della separazione personale (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 19112 del 6/11/2012; n. 6276 del 23/3/2005;
Sentenza n. 15101 del 5/8/2004) non suscettibile – per l'incidenza che la stessa può produrre sulla sfera di interessi personali del coniuge che la subisce – di comparazione con violazioni di minore rango (ossia tali da non incrinare parimenti la comunione di vita che caratterizza il matrimonio) ascritte al coniuge che ne sia vittima.
Tuttavia, chi invoca tale grave violazione dei doveri coniugali a sostegno di una domanda di addebito della separazione non è esente dall'onere di provare il nesso eziologico tra questa e la crisi coniugale che ha determinato, in definitiva, la disgregazione del consorzio familiare.
Inoltre, con particolare riguardo alla prospettata infedeltà coniugale del (che secondo CP_1
la suggestione della ricorrente dovrebbe costituire spiegazione del rifiuto manifestato dallo stesso nei confronti della moglie) se da un lato è indubbio che – in astratto – intraprendere una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio costituisce un'inosservanza grave dell'obbligo di fedeltà coniugale, sancito dall'art. 143 c.c., la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è idonea a giustificare la pronuncia di addebito della separazione, dall'altro non può non tenersi conto che anche in tale ipotesi è necessario – in concreto – dimostrare il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal
8 matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nesso che può essere escluso laddove emerga in corso di causa l'anteriorità dell'irreversibile crisi della coppia rispetto all'infedeltà.
Nel caso di specie, ad ogni modo, dalla lunga istruttoria espletata nel corso del giudizio non sono emersi elementi idonei a suffragare le allegazioni spiegate in ricorso.
In primo luogo, non vi è una prova certa che il rifiuto di intrattenere dei rapporti intimi con la moglie – asseritamente opposto dal – abbia costituito il fattore genetico della crisi di CP_1
coppia apparendo, semmai, maggiormente plausibile che tale condotta sia la conseguenza di un progressivo deterioramento della relazione coniugale funestato da incompatibilità – anche profonde
– di natura caratteriale e personale tra le parti (si pensi, in particolare, al diverso orientamento religioso dei coniugi;
alla differente progettualità familiare coltivata nel corso della relazione con riguardo al tema dell'ampliamento del nucleo familiare) nonché dai rilevanti problemi di natura economica che hanno caratterizzato la storia del matrimonio tra l' e il (e Pt_1 CP_1
sorti ancor prima della formalizzazione del vincolo coniugale, allorquando la coppia ha deciso di investire nell'acquisto di beni immobili e nella loro ristrutturazione), né a fortiori, sono emersi elementi in grado di sostenere la versione secondo la quale tale condotta del resistente sarebbe riconducibile alle sue infedeltà coniugali.
Non sono apparse utili allo scopo né le propalazioni del testimone né quelle rese Persona_2
da in ragione della loro fragile credibilità – essendo i genitori della Testimone_2 Pt_1
e, quindi, legati alla ricorrente da un rapporto di parentela e convivenza così stretto da non potere escludere un loro coinvolgimento della conflittualità che caratterizza, ancora oggi, i rapporti tra le parti – la quale, nel caso di , appare ulteriormente compromessa da ragioni di Testimone_2
acredine che la stessa sembra nutrire nei confronti del resistente ed emerse in sede di escussione, nel corso della quale ha dichiarato di aver prestato del denaro al che non le sarebbe mai CP_1
stato restituito, provocandole dei pregiudizi di natura economica (Cfr. verbale di causa del
30.3.2022: “(…)le 5000 euro non me le ha mai restituite io mi sono indebitata perché questi soldi erano destinati a mio figlio che si doveva sposare. Ciò è avvenuto mesi prima del marzo 2020, i soldi sono stati chiesti da mia figlia e dal ma se li è presi lui, i soldi sono stati dati in CP_7 contanti (…) non è vero con questi soldi ha comprato i lego di collezione, lo ha detto e CP_1 anche mia figlia”).
Peraltro, tale fragile credibilità non è stata neppure bilanciata da un sufficiente grado di attendibilità
– intrinseca ed estrinseca – delle dichiarazioni dagli stessi rese nel corso del giudizio.
9 Difatti, il teste ha riferito genericamente di aver sorpreso il a Persona_2 CP_1
scambiarsi effusioni con una donna che non conosceva, circa quattro anni prima (n.d.r. nel 2018 tenuto conto della data dell'udienza), in pieno giorno e in una via centrale della città di Gela e di averlo, in altre circostanze, rivisto in compagnia della medesima donna in altre zone frequentate della città (segnatamente, Macchitella e il Lungomare Federico II).
Ebbene, anche a voler tacere sulla inverosimiglianza, in assenza di più solidi elementi di riscontro, delle dichiarazioni rese dal teste – non apparendo in effetti credibile che, benché in profonda crisi con la moglie, il durante il matrimonio intrattenesse pubblicamente relazioni CP_1
extraconiugali in pieno giorno e ciò anche considerando che ambedue le parti rivestivano un ruolo attivo nelle comunità religiose di riferimento – il loro contenuto appare comunque superfluo ai fini dell'addebito poiché collocherebbe le circostanze riferite in un periodo temporale in cui la crisi di coppia si era già ampiamente manifestata (sin dai primi anni del matrimonio, secondo quanto allegato dalla ricorrente, e senz'altro aggravata dopo la perdita del suo impiego nel 2016).
D'altro canto, la teste ha riferito che la figlia le avrebbe confessato che il Testimone_2 [...]
si rifiutava di avere rapporti sessuali con la moglie, motivo per il quale era impossibile CP_1
pensare di genere dei figli lasciandosi, invero, andare a giudizi sulle ragioni di tale rifiuto eccentrici rispetto al capitolo di prova sottopostole (Cfr. verbale di udienza del 30.3.2022: “(…)si è vero, non avevano rapporti sessuali per volontà del , sua moglie non gli piaceva perché aveva altre CP_1 donne, me lo ha riferito mia figlia”) e riferendo genericamente di “aver saputo” che il
[...]
trascorreva le notti a casa della sua amante – identificata con il nome di “ ” – CP_1 Per_3 addirittura dalla madre di quest'ultima, della quale – tuttavia – non indica neppure le esatte generalità e ciò nonostante fosse una sua conoscente (tanto da essere stata invitata in un'occasione in casa della testimone).
Appare, semmai, evidente che quanto riferito dalla testimone costituisca, in realtà, una riproposizione dei fatti che le sono stati narrati dalla figlia in epoca successiva alla separazione di fatto della coppia, come può chiaramente desumersi dalle stesse affermazioni rese dalla ricorrente e registrate nel supporto audio prodotto nel presente giudizio in cui la più volte dichiara di Pt_1
non aver mai confidato alla propria famiglia i problemi del suo matrimonio (Cfr. relazione trascrittiva del dott. pag. 83 “Che il fatto che non facciamo sesso io non l'ho Controparte_4 raccontato mai a nessuno e tu l'hai raccontato ai tuoi!” e a pag. 85 “sa discurreru in famigghia.
Nun mi ricordu se fu prima o dopu, però fattu sta che tu dici mammulina mia, ma io i fatti nostri intimi non mi sono mai permessa di raccontarla ai miei, mai! – se la sono discussa in famiglia. Non
10 mi ricordo se è stato prima o dopo, però fatto sta che tu dici mammolina a me, ma io i fatti nostri intimi non mi sono mai permessa di raccontarli ai miei, mai!”).
Infine, nessun rilievo assumono le dichiarazioni dei suddetti testimoni nella parte in cui confermano di aver appreso delle infedeltà del da e ciò proprio alla luce della CP_1 Testimone_4 testimonianza resa da quest'ultima, la quale: ha sostanzialmente negato la veridicità del contenuto dei messaggi scambiati con la;
ha, altresì, ammesso di aver riferito alla ricorrente delle Pt_1
falsità allo scopo di mettere in cattiva luce il e creare dei problemi nella coppia CP_1
(smentendo quindi, la sincerità delle confidenze fatto alla nell'estate del 2021); infine, Pt_1 ha affermato di aver avuto una relazione con il resistente solo nell'anno 2021 (ossia in un periodo successivo alla separazione di fatto della coppia) terminata proprio in corrispondenza del periodo in cui avrebbe contattato la ricorrente.
Non appaiono, inoltre, meritevoli di considerazione le censure sollevate da parte ricorrente in ordine alla veridicità del contenuto della testimonianza resa dalla poiché non è del tutto Tes_4
implausibile che la teste – nelle fasi terminali della propria relazione sentimentale con il resistente
(che la stessa colloca nel luglio/agosto del 2021) – abbia volontariamente messo in cattiva luce il con la moglie nella fase delicata del giudizio di separazione personale, proprio allo CP_1 scopo di danneggiarlo;
inoltre, appare assolutamente sfornita di riscontri l'ipotesi che la testimone abbia mentito per timore di ritorsioni da parte dell'odierno resistente e finanche abbia cercato di sottrarsi alla prova testimoniale e ciò, da un lato, per il non trascurabile intervallo di tempo intercorrente tra la fine della relazione con il e l'udienza in cui la teste è stata escussa CP_1
(5.6.2024) e, dall'altro, poiché la medesima era, invero, già stata sentita nel corso del giudizio benché su diverse circostanze (udienza del 30.3.2022) sicché – a meno di non voler ipotizzare che in quella occasione la teste fosse già stata informata del contenuto dei capitoli di prova che le sarebbero stati sottoposti – non si comprendono le ragioni per cui nel primo caso (peraltro cronologicamente più prossimo alla fine della relazione con il ) la si sia CP_1 Tes_4 recata senza timori all'udienza per essere sentita quale testimone e abbia, solo in seguito, provato timore per lo stesso incombente e tentato, così, di sottrarsi al suo espletamento.
Infine, l'esame del contenuto della conversazione tra le odierne parti prodotta dalla ricorrente smentisce la ricostruzione dei fatti offerta dalla . Pt_1
In effetti, sebbene dalla conversazione particolarmente animata emerga che la coppia non gode da tempo di una reale intimità, dal complessivo tenore delle risposte del (unico CP_1
interlocutore inconsapevole di essere registrato) e nonostante il tentativo della di Pt_1 indirizzare la conversazione verso temi “spendibili” in sede di separazione (come evidente nella
11 parte in cui la stessa afferma che “per come stanno le cose” potrà chiedere oltre al mantenimento persino i danni al marito) si desume che la frattura nei rapporti personali e finanche sessuali della coppia si è consumata in un momento successivo alle fasi iniziali del matrimonio (diversamente, non si spiegherebbero le ragioni delle domande che il avrebbe rivolto al medico della CP_1 moglie dopo l'intervento cui la stessa si è sottoposta nel 2012 né gli esami effettuati dal resistente per verificare la possibilità di generare figli) e che, peraltro, lo stesso resistente si è concretamente attivato per porvi rimedio – anche confrontandosi con membri della sua famiglia e ricorrendo all'aiuto di uno psicologo – senza, tuttavia, trovare (o percepire) il supporto della moglie (Cfr.
Perizia trascrittiva prodotta in atti:
IU: Tu ti rifiuti di fare sesso con me da sempre!
Ma una, una come e tia nun ci a fari sesso. CP_1
Ma una, una come a te non ci devo fare sesso.
IU: Mah, una comu tia, se nun ti piaciva pirchì ti maritasti cu mia?
Mah, una come te, se non ti paicevo perché ti sei sposato con me?
EA: Non è u problema chi nun mi piaciva, ma forsi nun la caputu, eh, eh! Non è u problema,
u problema che se si na vipera comu assa a fari sessu cu tia? Vilinusa, na vipira vilinusa si! E parri di fari sesso? Mah! ! CP_8
Non è il problema che non mi piaceva, ma forse non l'hai capito, eh, eh! Non è il problema, il problema che se sei una vipera come dovrei fare sesso con te? Velenosa, sei una vipera velenosa! E pèarli di fare sesso? Mah! Uniscigliela!
IU: E l'hai scoperto subito dopo il matrimonio che sono una vipera?
Si perché avi subito dopo u matrimonio che non facciamo sesso! CP_1
IU: Si AN da quant'è? Ah, certo.
IU: Avi 'cchiò 'ssai i deci anni chi mi operaiu è già da molto prima tu non facevi sesso con me!
Ha più di dieci anni che mi sono operata già da molto prima tu non facevi sesso con me!
EA: Tu do dumila e ottu ti operatu!
Tu nel duemilaotto ti sei operata!
Ah? Em_1
Do dumila e ottu ti operasti! CP_1
Nel duemilaotto ti sei operata! E quindi quanti anni avi?
E quindi quanti anni sono?
Dudici anni! CP_1
Dodici anni!
12 IU: Dodici anni! E noi già era da tempo che non facevamo sesso!
Ma chi sta dicennu, ma va chi minchia dici? Ma che stai dicendo, ma va che minchia CP_1 dici? si e addirittura dopo che mi sono operata, tu ci dicisti o ginecologo, “e comu a fari sesso, se poi si fa mali vistu chi è operata? E chiddu
Si, si addirittura dopo che mi sono operata,tu gli hai detto al ginecologo: come devo fare sesso, se poi si fa male visto che è operata? E quello
EA: Si
IU: ti dissi co virsiceddu, dici, ti la spiegari iu comu a fari sesso Per_4
Quello ti ha detto con il verso, dice, te lo devo spiegare io come devi fare sesso
EA: Si
IU: cu to mugghieri? con tua moglie?
EA: Ho capito e aviva ragiuni. Poi ci fu u fattu chi iu, ci fu u fattu do rapportu, tu riordi?
Ho capito ed aveva ragione. Poi c'è stato il fatto che io, c'è stato il fatto del rapporto, te lo ricordi?
IU: Cose tue psicologiche
Eh! CP_1
IU: ma dodici anni passaru chi nun ma tuccatu co' 'gnitu, mancu na carezza e prima ma sono passati dodici anni e non mi hai toccato neanche con un dito, neanche una carezza e prima
Ora, ora do sessu passasti a carezza! CP_1
Ora, ora dal sesso sei passata alla carezza!
IU: Cioè figurati, figurati niente sesso ma mancu co' 'gnitu mi tocchi
Cioè figurati, figurati niente sesso ma neanche con un dito mi tocchi
EA: Si
IU: mancu pi tuccarimi a manu. neanche per toccarmi la mano.
EA: si va bene ragiuni c'hai, avi dudici anni chi nun ti toccu co 'gnitu si va bene c'hai ragione, ha dodici anni che non ti tocco con un dito
Dodici anni che non facciamo sesso dall'operazione, ma già prima tu hai cominciato a non Per_5
fare sesso con me!
EA: Va beni ragiuni c'hai!
IU: Ca che e controllati e facciamo le analisi se vogliamo fare un figlio, mi fici tutti Per_6
l'analisi, ma chi figghiu avumu a fari senza fari sesso?
Con la scusa che e controllati e facciamo le analisi se vogliamo fare un figlio, mi sono fatta tutte le analisi, ma che figlio dovevamo fare senza fare sesso?
13 Unnè che ti facisti tutti l'analisi pi fari figghi ma quando? Quandu avi sta storia? Iu nun CP_1 mi riordu chi tu ti facisti addirittura l'analisi pi fari i figghi?
Dov'è che ti sei fatta tutte le analisi per fare figli ma quando? Quando ha questa storia? Io non mi ricordo che tu ti sei fatta addirittura le analisi per fare figli?
IU: Mi hai detto che le hai fatte anche tu, anche se iu i mei
Iu mi fici i mei ma no tu i to. CP_1
Io mi sono fatto le mie ma no tu i tuoi.
IU: Io certo che le ho fatte tutte le analisi, me le ha scritte tutte le analisi del caso. Per_7
EA: Chissi l'analisi di controllu chi
Quelle le analisi di controllo che
No, no, no, no io ho fatto le analisi per fare un figlio! Per_5
EA: Comunque, vistu chi si ancora in tempu tu poi truvari un travagghiu viri. 'cca, comu pigghiu i soldi chi iu nun l'haiu i soldi.
(***)
IU: Tu si mammulinu e ! Pt_3
Tu sei mammolino e papolino!
Eh CP_1
Che il fatto che non facciamo sesso io non l'ho raccontato mai a nessuno e tu l'hai Per_5
raccontato ai tuoi!
EA: Io l'ho raccontato a mio papà pirchì vuliva, vuliva una manu d'aiutu!
Io l'ho raccontato a mio papà perché volevo, volevo una mano d'aiuto!
IU: L'avevi raccontato al tuo medico, per chiedere una mano d'aiuto ed era già abbastanza, visto che il medico tuo è pure un parente! Invece l'hai voluto
Parente? CP_1
IU: raccontare anche
Non è mio parente? CP_1
IU: invece l'hai voluto anche raccontare ai tuoi!
Come mio parente? CP_1
Che oltre a non aiutarti Per_5
non è mio parente! CP_1 Testimone_8
IU: oltre a non aiutarti
Non siamo parenti con ! CP_1 Tes_8
non lo so se l'hanno raccontato. Cioè, hai raccontato cose intime che non ho raccontato io! Per_5
14 Io ti sto dicendo CP_1
Mai a nessuno! Per_5
EA: Il mio medico curante non è mio parente Firmato ed è un medico curante, ohh basta!
IU: Che l'hai raccontato al medico, il medico è un professionista ti poteva aiutare. Tuo papà oltre a non aiutarti
Ma io l'ho raccontato prima a mio papà! CP_1
IU: sa discurreru in famigghia. Nun mi ricordu se fu prima o dopu, però fattu sta che tu dici mammulina mia, ma io i fatti nostri intimi non mi sono mai permessa di raccontarla ai miei, mai! se la sono discussa in famiglia. Non mi ricordo se è stato prima o dopo, però fatto sta che tu dici mammolina a me, ma io i fatti nostri intimi non mi sono mai permessa di raccontarli ai miei, mai!
EA: Io
Innanzitutto perché mi vergogno! Per_5
EA: a ma pà, a ma pà io gliel'ho raccontato per andare da da un medico.
IU: E non ci sei andato però da un medico!
EA: Eh, perché mio papà non mi ha dato, no ci sono andato dal medico curante!
IU: Da uno specialista non ci sei mai andato perché non ti interessava la cosa.
EA: Mi 'nni ju do psicolugu!
Me ne sono andato dallo psicologo!
IU: A non lo so se ci sei andato, pirchì ci avutu agghiri cu mi e poi nun ci isti mai! Tu mi dicisti chi ci isti?
A non lo so se ci sei andato, perché ci dovevi andare con me e poi e poi non ci sei mai andato! Tu hai detto che ci sei andato?
EA: Tu nu ci vulisti iri!
Tu non ci sei voluta andare!
IU: Ma comu nun ci vosi iri?
Ma come non ci sono voluta andare?
EA: Tu nun ci vulisti iri!
Tu non ci sei vouta andare!
IU: Io mi sono andata ad informare addirittura al mercatino!
Eh? CP_1
Per il consulente di coppia! Per_5
EA: E chissu era
Quello era
15 E tu mi hai detto, io sto andando dall psicologa che mi ha detto Per_5
E 'ddocu è! CP_1
È lì!
IU: prima supera l'ansia e poi vieni con tua moglie dal consulente di coppia.
Eh, e poi nun vulisti veniri. CP_1
Eh, e poi non sei voluta venire.
IU: E tu dal dallo psicologo non hai continuato, mi dicisti
E tu dal dallo psicologo non hai continuato, mi hai detto
Ma cu tu dissi? CP_1
Ma chi te l'ha detto?
IU: Mi dicisti: Giu' è inutili!
Mi hai detto: Giu' è inutile!
EA: Mi dissi non è comu dici tu!
Mi ha detto non è come dici tu!
IU: Non mi c'hai mai portato!
EA: Io, io ho fatto qualche cinque sei sedute da lei!
IU: Che c'entra quelle sedute tu
Li dovevo fare da solo li dovevo fare. CP_1
IU: E infatti e non me l'hai neanche chiesto! Ma poi, né sei andato lì con me, né da un'altra parte con me! E iu sugnu mammulina? Tu cunti i fatti intimi, no i fatti da casa, chi i fatti da casa ci cunti tutti sicuramenti.
E infatti e non me l'hai neanche chiesto! Ma poi, né sei andato lì con me, né da un'altra parte con me! Ed i sono mammolina? Tu racconti i fatti intimi, no i fatti della casa, chi i fatti della casa glieli racconti tutti sicuramente”).
Appare, quindi, evidente che – in assenza di chiarezza sulle effettive ragioni della genesi della risalente crisi coniugali – non ricorrono i presupposti per addebitare la separazione personale della coppia a parte resistente.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi rispetto alle dedotte condotte maltrattanti che il
[...]
avrebbe posto in essere ai danni della moglie. CP_1
Costituisce principio pacifico e condivisibile, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui se un coniuge pone in essere degli atti violenti nei confronti dell'altro, commette violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio – incidenti come lesivi persino di diritti avente indubbio valore costituzionale – da giustificare non solo la pronuncia di separazione
16 personale, in quanto cause certamente determinanti l'intollerabilità della convivenza matrimoniale, ma altresì la dichiarazione di addebito senza che sia necessario valutare il comportamento del coniuge che sia stato vittima di aggressione ovvero accertare il nesso di causalità restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Si v. il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022 “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse”; Cfr. anche Cassazione, Ordinanza n.
3925 del 19/2/2018; Ordinanza n. 7388 del 22/3/2017).
Nel caso che ci occupa, tuttavia, deve ritenersi che non siano emersi elementi idonei a corroborare la versione dei fatti proposta dalla ricorrente anche in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale di udienza del 25.1.2021: “(…)Chiedo l'addebito al marito perché il marito mi ha costretto ad andare via di casa, perché mi ha minacciato di morte (…) Lui mi ha anche alzato le mani”).
Inoltre, non può sottacersi che le generiche affermazioni della ricorrente non appaiono sostenute da alcuna delle prove assunte considerato che il teste ha riferito esclusivamente di Testimone_3
aver ricevuto una chiamata dalla sorella che – spaventata – gli chiedeva di andarla a prendere dopo
“l'ennesima lite con il marito” (precisando, poi, che la coppia era solita litigare per tutta la durata del matrimonio).
Neppure assumono alcun rilievo le dichiarazioni della testimone (sulla cui Testimone_2
scarsa credibilità e attendibilità ci si è già soffermati) che – con riguardo alle vicende relative all'allontanamento della dalla casa familiare – da un lato, ha narrato circostanze risalenti Pt_1
(ossia relative al periodo in cui la svolgeva attività lavorativa) senza peraltro chiarire se Pt_1
avesse avuto conoscenza in via diretta ovvero de relato dell'unico evento descritto compiutamente e, dall'altro, ha reiteratamente fatto riferimento alle minacce che il avrebbe rivolto CP_1
alla figlia nonché alle vicende legate ad una polizza sulla vita che il resistente avrebbe contratto all'insaputa della moglie falsificando la sua firma – suggerendo una connessione tra la conclusione del contratto e le minacce di morte a quest'ultima rivolte – salvo poi cadere più volte in contraddizione (dapprima, affermando che la fosse venuta a conoscenza della polizza Pt_1
dopo essere scappata di casa e, solo in seguito, precisando che in realtà la ricorrente era già a conoscenza della polizza prima di lasciare la residenza familiare e che ne aveva persino fatto menzione alla madre ma di averne ignorato, nondimeno, il suo contenuto).
17 La superiore valutazione è ulteriormente confermata dagli accertamenti compiuti nella sentenza n.
1097/2023 pronunciata dalla Sezione Penale del presente Tribunale il 4.10.2023 (e divenuta irrevocabile il 19.11.2023) che correttamente ha rappresentato come le condotte ascritte al
[...]
dovessero – in realtà – inquadrarsi in veri e propri scatti d'ira ed esternazioni dettate CP_1 dall'esasperazione (ancorché privi di reale portata intimidatrice) di una discussione inserita in un contesto relazionale irrimediabilmente conflittuale con la la quale, d'altro canto, non Pt_1
appare mai realmente impaurita dal marito bensì partecipa attivamente alla conversazione avanzando rivendicazioni e finanche incalzando il . CP_1
Per tali ragioni, dunque, la domanda di addebito della separazione al resistente
[...]
, avanzata dall'odierna ricorrente non può trovare accoglimento. Controparte_1
b. Ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito avanzata dal resistente Controparte_1
L'odierno resistente, d'altro canto, ha dedotto che la crisi del rapporto matrimoniale è da attribuire in via esclusiva alla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale da parte della , Pt_1
la quale – dal momento in cui si è ritirata dal lavoro – si sarebbe progressivamente chiusa in se stessa nonché rifiutata di prendersi cura della casa e, infine, avrebbe improvvisamente scelto di lasciare la casa coniugale, portando con sé sia effetti personali, sia beni del marito.
Occorre, invero, osservare che, ai sensi dell'art. 143 c.c., il dovere di assistenza materiale si compendia nell'obbligo gravante su ciascun coniuge di conferire le risorse economiche indispensabili al mantenimento di un adeguato tenore di vita – obbligo rilevante nei rapporti reciproci tra i coniugi e teso alla soddisfazione dei loro bisogni – mentre quello di collaborazione costituisce, a sua volta, una proiezione del dovere di assistenza rivolta alla dimensione comunitaria della famiglia, al gruppo e alla soddisfazione dei bisogni comuni.
Costituisce, inoltre, principio consolidato che la convivenza fisica tra i coniugi è importante ma non essenziale per il consorzio familiare, ben potendo la stabilità della formazione sociale, prescindere dalla stessa come, del resto, confermato dal disposto dell'art. 146 c.c. che sanziona il solo allontanamento dalla casa familiare ingiustificato da ciò discendendo che l'assenza di coabitazione non costituisce necessariamente una violazione dei doveri coniugali, e, dunque, non importa l'addebito della separazione personale, qualora sia intervenuto un accordo tra i coniugi in tal senso
(Cfr. Cassazione sentenza n. 4558 del 11/4/2000) ovvero risulti essere conseguenza (e non già causa) delle fibrillazioni che attraversano il rapporto coniugale.
Nel caso che ci occupa, può senz'altro escludersi che l'abbandono della della casa Pt_1 familiare possa costituire – ex se – motivo di addebito della separazione atteso che dall'esito
18 complessivo dell'istruttoria è chiaramente emerso che la separazione di fatto della coppia è, invero, intervenuta in una fase in cui la crisi coniugale aveva raggiunto il proprio culmine, come risulta evidente già dal complessivo tenore delle difese delle parti nonché confermata dalle testimonianze rese da e dal contenuto delle conversioni registrate nel CD prodotto in atti (poiché, Testimone_3
sebbene non sia ad essa attribuibile una data certa, essa si colloca necessariamente nel 2020, come può desumersi da precisi riferimenti temporali utilizzati dagli interlocutori, segnatamente l'intervento cui si è sottoposta la nel 2008). Pt_1
Neppure, inoltre, sono emersi decisivi elementi idonei a suffragare la prospettata rilevanza causale del ritiro della dal lavoro – e il suo conseguente rifiuto di accettare proposte di Pt_1
occupazione offerte – rispetto alla disgregazione del nucleo familiare.
Invero, benché la testimone abbia riferito che la aveva preferito farsi Testimone_1 Pt_1 licenziare dal precedente impiego (in occasione della cessione dell'attività a terzi proprietari) e ciò al fine di poter usufruire per il periodo di due anni della NASPI – dichiarazione da ritenersi attendibile in quanto confermata dallo stesso datore di lavoro della ricorrente, , terzo Testimone_5
disinteressato – e nonostante le testimoni nonché la Controparte_6 Controparte_5
stessa abbiano altresì confermato le difficoltà economiche che hanno sempre funestato CP_1
la vita di coppia (le cui origini affondano a periodi antecedenti al matrimonio. Cfr. verbale di udienza del 30.3.2022: “(…) vero;
loro hanno acquistato prima con un mutuo un immobile a tre piani fatiscente e successivamente hanno acquistato un piano terra adiacente, nelle, vicinanze del centro storico, hanno fatto dei lavori di demolizione ma abusivamente iniziati senza un progetto, poi c'è stato un procedimento penale e uno al TAR e si sono affidati ad un tecnico per ottenere la concessione edilizia e con il primo tecnico geom il progetto è stato bocciato, Per_8
successivamente ci siamo rivolti ad un ingegnere esperto e la concessione è stata data e Tes_9
hanno avviato i lavori di ristrutturazione importanti con spese che sono andate oltre le loro possibilità, e hanno contratto molti debiti, ma in realtà il peso economico gravava su mio fratello
(…) vero, i nostri genitori si sono fatti carico di tante spese e di tanti debiti oltre che delle spese legali con l'avv Vitello di Riesi e dell'avv Cauchi per i procedimenti amministrativi, erano gli anni
2003/2004(…)”) non risulta provato che l'allegato rifiuto della ricorrente di offerte di lavoro – invero proposte non connotate da certezza di ottenimento dell'impiego – abbia costituito la conditio sine qua non della disgregazione della comunione di vita tra le odierne parti.
In primo luogo, sebbene il teste abbia confermato la volontà della di essere Tes_5 Pt_1
formalmente licenziata (e ciò al fine di usufruire dei benefici reddituali della NASPI) nonché il suo desiderio di non lavorare più nel settore di provenienza, ha escluso di aver concretamente offerto
19 alla ricorrente un posto di lavoro presso i nuovi titolari del negozio in cui prestava servizio – essendosi, al contrario, limitato ad offrire un canale di comunicazione e una buone referenza – ovvero presso una nuova attività e, per altro verso, anche il teste ha smentito la Controparte_3
ricostruzione dei fatti offerta dal resistente precisando di aver avuto una semplice conversazione con i coniugi – nel cui contesto la stessa si era detta disponibile a prestare servizio Pt_1
presso la sua attività e in cui le parti si erano impegnate a rivedersi per discutere dei dettagli dell'offerta – ma di non averli più visti in seguito, elemento che non consente di desumere con certezza che il mancato accordo sia dipeso esclusivamente da un rifiuto della ricorrente.
Inoltre– anche laddove pienamente provata – il mero rifiuto di occasioni certe di impiego non sarebbe stata comunque sufficiente per sostenere una pronuncia di addebito a carico della e ciò in quanto è evidente che tale violazione dell'obbligo di assistenza e contribuzione Pt_1
si sarebbe in ogni caso posto a valle di una crisi di coppia già in essere, costituendone semmai forma di ulteriore aggravamento e non causa generatrice, come già sopra chiarito.
Dunque, anche la domanda di addebito della separazione alla ricorrente , per Parte_1
come avanzata dal resistente, non può che essere disattesa.
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
Non merita, parimenti, di essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da parte ricorrente.
Occorre, infatti, considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli, anche se maggiorenni – purché economicamente non indipendenti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr.
Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti non consente di ritenere sussistenti quelle particolari esigenze di protezione della prole cui la legge subordina il riconoscimento del diritto di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente deviando, così, dall'ordinario statuto dominicale che disciplina i rapporti tra privati e regola le facoltà di disposizione e godimento dei beni, sicché la domanda di assegnazione della casa familiare sita a Gela, in via Fratelli Bandiera 291, deve essere rigettata.
Peraltro, non costituiscono fattori idonei a scalfire tale conclusione neppure la differenza di forza economica tra i coniugi poiché costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza
20 della Suprema Corte quello secondo cui “l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula (…) la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 18440 dell'1/8/2013).
5. Domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cass., Ordinanza n. 4327 del 10/2/2022 e
Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, la complessa istruttoria orale e il compendio documentale versato in atti restituisce l'immagine di una coppia in cui la maggiore forza economica – per competenze professionali
(dipendente ENI e carrozziere) e poiché titolare di un rapporto di lavoro subordinato avente carattere di stabilità – intesa come capacità di produrre redditi, risiede nella persona del resistente
. Controparte_1
Difatti, dal tenore delle dichiarazioni da questo rese in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale del 25.1.2021) e dalla documentazione dallo stesso prodotta si evince che il gode di CP_1 redditi annui pari a circa € 42.000,00 (Cfr. dichiarazione dei redditi relative agli anni di imposta
2021 e 2023 prodotti in atti, l'ultima delle quali registra un sensibile incremento delle entrate del resistente).
Non sono, invece, emerse sufficienti prove che dimostrino l'attuale svolgimento da parte del
[...]
dell'attività di carrozziere e ciò in seguito alla documentata chiusura della autofficina di CP_1
21 cui era titolare, determinata dalle ridotte entrate che la stessa generava – circostanza confermata dallo stesso teste (Cfr. verbale di udienza del 30.3.2022: “(…)A dicembre 2021 Testimone_3 [...]
mi ha detto che ha chiuso la carrozzeria ma mi aveva già avvisato qualche mese prima non CP_1 lavoravamo quasi più, Lui a dicembre 2021 mi ha detto che avrebbe chiuso l'attività ma non so se poi lo ha fatto, io però fino a dicembre 2021 ho lavorato con lui come carrozziere, a volte ho lavorato con il permesso del per conto mio dentro la carrozzeria ma preciso che non ero CP_1 ingaggiato e c'ho lavorato 20 anni, io gli chiedevo di essere ingaggiato ma non lo ha mai fatto e il consulente mi ha detto che non glielo ha mai chiesto e che comunque non lo poteva fare perché era in regime forfettario (…)”) nonché dal teste e non scalfita dalle generiche Testimone_10
affermazioni del teste (poiché non adeguatamente contestualizzate nel tempo e, per Persona_1 tale ragione, non incompatibili con la cessazione dell'attività del ). CP_1
Parimenti, non deve tenersi conto, nella valutazione sulle capacità economiche del resistente, degli oneri finanziari sullo stesso gravanti esposti in sede di comparsa di costituzione e ciò in quanto sulla scorta delle stesse allegazioni ivi spiegate risulta – in assenza di elementi contrari – che tali debiti siano già stati integralmente pagati in ossequio al loro originario piano di ammortamento o alla scadenza prevista (Cfr. doc. 8, 9, 10, 11 e 12).
Altrettanto pacifico è l'attuale stato di disoccupazione in cui versa la , elemento che – Pt_1
isolatamente considerato – non sarebbe idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente e ciò a causa della quasi assenza di prove circa i tentativi della di inserirsi effettivamente nel mercato del lavoro che, invero, a fronte di copiose Pt_1
richieste istruttorie – volte essenzialmente ad evidenziare le capacità economiche del
[...]
– si limitano alla mera dichiarazione di disponibilità presentato al locale Centro per CP_1
l'Impiego nel 2016, peraltro adempimento necessario per ottenere la NASPI (Cfr. da ultimo
Cassazione, Ordinanza n. 3354 del 10/2/2025, in parte motiva).
Elemento che, invece, può trarsi dal compendio istruttorio è una strutturale disparità economica tra i coniugi che dipende, non solo dalla disoccupazione della ricorrente e dalla sua età che potrebbe ostacolarne un reingresso nel mercato del lavoro ma, altresì, dalla incapacità di quest'ultima di generare entrate equiparabili a quelle del (come si evince della media delle CP_1
retribuzioni percepite durante il periodo di attività della ricorrente), dacché – potendo, in una valutazione complessiva, la senz'altro di una ridotta prospettiva di guadagno Parte_4
rispetto al marito – non può che prevedersi in capo a quest'ultimo di un contributo per il mantenimento della moglie, anche tenuto conto della non breve durata del matrimonio e della
22 concorrente contribuzione alle spese occorrenti per la ristrutturazione dell'immobile di cui ambedue i coniugi figurano quali comproprietari.
Ciò detto sull'accertamento dell'an del diritto di a ricevere un contributo per il Parte_1
proprio mantenimento, occorre effettuare alcune precisazioni in ordine al quantum che il collegio ritiene equo stabilire nella misura minima, rimeditando l'ammontare già stabilito in sede di provvedimenti presidenziali all'esito della lunga istruttoria espletata.
L'entità apparentemente modesta del contributo riconosciuto all' – specie se considerate Pt_1
le entrate mensili del – trova giustificazione nel doveroso esame che il giudice della CP_1 famiglia deve compiere, ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.c., sull'insieme degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici – diversi dal reddito dell'onerato
– suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.
È, invero, indubbio che tra i suddetti elementi rientri non solo l'effettiva capacità lavorativa del coniuge richiedente l'assegno – valutata in astratto sulla scorta di dati riferibili alla storia personale della parte (pertanto, in un'ottica visuale rivolta al passato: nel caso che ci occupa, le esperienze lavorative svolti dalla ricorrente durante il matrimonio) – ma, altresì, le concrete capacità di quest'ultimo di impiegarle fattivamente, in una prospettiva futura, per inserirsi utilmente nel mercato del lavoro, senza indugiare confidando sugli effetti positivi della solidarietà coniugale.
Ebbene, depongono in favore di una contrazione della misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del : la sicura capacità lavorativa posseduta dalla ricorrente – ancorché ridotta CP_1 in ragione dell'età e del periodo di inattività; l'inspiegabile inerzia serbata a fronte di – sia pure flebili – occasioni di impiego (prospettiva di intermediazione del con i cessionari della sua Tes_5 attività; l'ipotetico impiego alle dipendenze del ), condotta che se non è in grado di CP_3 assurgere a motivo di addebito della separazione merita senz'altro di essere valorizzata in questa sede, quale fattore che ha contribuito a compromettere le capacità della di produrre Pt_1
redditi idonei a mantenere il medesimo tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, il cui peso economico non può essere integralmente scaricato sulla sfera giuridica dell'altro coniuge.
Per tali ragioni, il collegio ritiene equo rideterminare l'assegno di mantenimento posto a carico del in complessive € 200,00 mensili, da corrispondere a decorrere dalla pubblicazione CP_1
della presente sentenza e secondo le modalità già stabilite in sede di provvedimenti presidenziali.
6. Domande di divisione, di restituzione e di assegnazione dell'animale d'affezione
In ordine alla domanda di divisione avanzata dalla ricorrente – ancorché “in via conciliativa” e non totalmente opposta dal resistente – non può che osservarsi che da consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, devono ritenersi manifestamente inammissibili le domande
23 “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis al presente giudizio – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e
36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di divorzio e quelle aventi ad oggetto la divisione dei beni di cui i coniugi risultino essere contitolari (peraltro, nel caso che ci occupa, per scelta delle parti e non in forza di un regime legale di acquisto) , essendo questa ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (cfr. Cassazione, Sentenza
n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n. 11828 del 21/5/2009; Sentenza n. 26158 del
6/12/2006;Sentenza n. 5304 del 10/3/2006 Sentenza n. 20638 del 22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie, restitutorie o di divisione e domande di separazione e/o divorzio).
Tali considerazioni possono, naturalmente, essere estese alla domanda di restituzione dei materiali utilizzati per le rifiniture dello stabile in cui è situata la residenza familiare nonché alla domanda di
“affidamento” del cane della coppia il quale pur essendo un animale d'affezione rientra nel novero dei beni mobili soggetti – seppur dotati di talune specificità (si pensi all'art. 514, lett. 6 bis e 6 ter
c.p.c.) –all'ordinario regime che ne regola i diritti di disposizione e godimento nonché i metodi di risoluzione tra conflitti che dovessero sorgere in ordine alla loro titolarità.
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, le domande avanzate dalla ricorrente dovranno essere, in definitiva, dichiarate inammissibile, siccome connesse a quella di separazione, ma soggette a rito diverso.
7. Spese del giudizio
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono in parte essere compensate (nella misura dell'80%) e in parte essere sopportate dalla ricorrente (nella misura del 20%), stante l'evidente inammissibilità delle domande di divisione, assegnazione dell'animale d'affezione nonché di restituzione dei materiali acquistati per la ristrutturazione della casa familiare.
Esse si liquidano in complessive € 5.175,00 di cui € 98,00 per spese vive (C.U.) ed € 5.077,00 per compensi, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per
24 l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a
26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro – applicando i valori medi previsti attesa il grado di complessità del giudizio e la lunga istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio civile a Gela in data 18.5.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 26 Parte I Serie/Reg. Uff. 1– anno 2005;
2) RIGETTA la domanda di addebito avanzata da ambedue le parti;
3) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 [...]
l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il suo Controparte_1
mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
5) DICHIARA inammissibile le domande di divisione, assegnazione dell'animale di affezione e di restituzione avanzate dalla ricorrente;
6) COMPENSA le spese del presente giudizio, liquidate per come in motivazione, nella misura dell'80% condannando al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
del restante 20% corrispondente alla somma di € 1.035,00 – oltre al rimborso
[...]
forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e CPA come per legge;
7) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1538/2020 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. CACIOPPO FLORIANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.1.1977, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati GIUDICE MARIA
CARMELA e MARLETTA GIOACCHINO , rappresentanti e difensori
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: come da verbale di causa del 17.9.2024 da intendersi integralmente richiamato.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 15.10.2020 , premesso di aver contratto in data Parte_1
18.5.2005 matrimonio con , trascritto nei registri dello Stato Controparte_1 CP_1
Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 26 Parte I Serie/Reg. Uff. 1– anno 2005, unione dalla quale non sono nati figli, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
Esponeva che l'ultima comune residenza coniugale era sita a Gela, in via Fratelli Bandiera n. 291, presso un'abitazione che i coniugi hanno volontariamente acquistato congiuntamente nonostante fossero in regime di separazione dei beni.
Deduceva che la convivenza tra i coniugi non è stata, sin dall'inizio del rapporto, serena a causa delle stranezze comportamenti del marito, il quale – non riuscendo ad adattarsi alla vita matrimoniale – manifestava un totale disinteresse per la coniuge che si traduceva anche in una astensione dai rapporti sessuali con la stessa.
Aggiungeva che le condotte del resistente sono state – nel tempo – finalizzate ad umiliare la moglie, situazione che si è aggravata quando questa ha perso il proprio impiego.
Precisava, sul punto, che il marito l'aveva privata di ogni mezzo di sussistenza costringendola ad avvalersi, anche per esigenze di natura primaria, dell'aiuto economico della famiglia d'origine e che, altresì, il era solito accusarla di non valere più nulla a motivo del proprio stato di CP_1
disoccupazione, apostrofandola e finanche aggredendola verbalmente e fisicamente, ragione per cui si trovava costretta a lasciare la casa coniugale.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “disporre in linea temporanea ed urgente
l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente ed onerare il di CP_1 corrispondere alla stessa a titolo di mantenimento la somma mensile di €.800,00. Nel merito, ritenere e dichiarare che la separazione è da ascriversi ad esclusivi fatto e colpa di
[...]
e disporre pertanto la separazione con addebito a carico di quest'ultimo. Controparte_1
In linea conciliativa la ricorrente, ai fini patrimoniali non si oppone sin da adesso, salva corretta identificazione catastale, alla divisione del patrimonio di famiglia, salva in ogni caso ad essa ricorrente la proprietà esclusiva della casa coniugale, come in atto si trova al terzo piano del fabbricato di via fratelli Bandiera,291 e del secondo piano grezzo con uso e proprietà esclusivi della scala di accesso. In particolare: I coniugi sono proprietari di un immobile di 80mq rifinito in tutte le sue parti p.t. con a seguire un' altro immobile accanto comunicante di altri mq. 50 anch'esso totalmente rifinito in via fratelli bandiera 291; Sono altresì Proprietari di altro lotto sito
2 al primo e secondo piano dello stesso stabile di via Fratelli Bandiera 291 grezzi, del terzo piano
(casa coniugale) e terrazza. La sig. chiede pertanto che Le venga assegnato il piano Pt_1 terzo,che è l'attuale casa coniugale ed il piano secondo grezzo con annessa la scala in maniera esclusiva , lasciando allo stesso il piano terra di mq. 80 ed il primo piano, chiedendo la divisone del solo lotto del piano terra di mq 50 inclusa metà della terrazza di via Fratelli Bandiera 291.
Chiede altresì tutto il materiale acquistato e messo da parte per rifinire il primo ed il secondo piano acquistato con i soldi della stessa. La cura del cane lucky rimane affidata alla ricorrente. Salvi i necessari adempimenti amministrativi riconoscimento della proprietà della FIAT in uso CP_2 dalla stessa tg DW848EN (Una tra le tante vettura di proprietà del Sig. )”. CP_1
Con comparsa di risposta depositata in data 19.1.2021, si costituiva in giudizio
[...]
contestando quando esposto in ricorso e precisando che le parti avevano Controparte_1
scelto di contrarre matrimonio nelle forme del rito civile stante il diverso orientamento religioso dei due coniugi: religione cattolica, il;
testimone di Geova, l' . CP_1 Pt_1
Confermava che la coppia aveva acquistato in comune l'intero fabbricato di via Fratelli Bandiera n.
291 al cui terzo piano i coniugi stabilivano la loro residenza comune.
Allegava, inoltre, che dall'unione non sono nati figli poiché la ricorrente aveva manifestato la sua contrarietà a dedicarsi alla maternità temendo che non sarebbe stata in grado di conciliare adeguatamente la cura dei figli con il proprio lavoro.
Esponeva, in ordine alla condizione personale ed economica dei coniugi, di essere un dipendente dello stabilimento di Gela dal 1998 e di percepire uno stipendio netto pari a circa € 1.600,00-
1.700,00 mensili con cui è chiamato a far fronte alle spese familiari e ai debiti contratti durante il matrimonio e di svolgere, altresì, attività di natura religiosa nonché attività di volontariato e assistenza alle persone con fragilità mentre la moglie ha svolto l'attività di lavoratrice dipendente presso un negozio di sanitari, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.300,00, dal 2001 al
2016, anno in cui la – a seguito della cessione dell'attività a terzi – sceglieva di non Pt_1 accettare l'offerta di continuare a lavorare alle dipendenze dell'impresa cessionaria rifiutando, altresì, altre occasioni di impiego che in seguito le erano state prospettate.
Precisava che in seguito al suo ritiro dal mondo del lavoro la aveva cominciato a Pt_1
trascurare la gestione della casa coniugale, la cura del marito e finanche la sua persona, mostrandosi refrattaria a coltivare rapporti sociali diversi da quelli con i membri della comunità religiosa dalla stessa frequentata e ciò nonostante le diverse esortazioni del marito il quale, da un lato, cercava di coinvolgerla nelle opere di volontariato di cui si occupa e, dall'altro, talvolta partecipava alle riunioni dei Testimoni di Geova proprio per trascorrere più tempo con la moglie.
3 Affermava, difatti, che la crisi della coppia ha avuto origine nel 2016, periodo in cui la Pt_1
si è volontariamente ritirata dal mondo del lavoro – chiudendosi progressivamente in se stessa – e il veniva trasferito presso uno stabilimento di Viggiano – luogo in cui la ricorrente CP_1
inizialmente non aveva intenzione di trasferirsi costringendolo, così, a lunghi viaggi periodici per rientrare in famiglia – circostanze che gli provocavano un periodo di forte stress ed ansia.
Deduceva che la crisi si era, infine, aggravata durante il periodo del lockdown (ossia nel 2020) che ha coinciso con un periodo di forti ristrettezze economiche familiari tali da determinare il blocco della carta di credito legata al conto di famiglia per scopertura.
Contestava, inoltre, di aver privato la moglie dei mezzi di sostentamento e ciò in quanto la figurava quale cointestataria del conto di famiglia a cui la stessa poteva avere accesso. Pt_1
Aggiungeva che la ricorrente aveva abbandonato la casa coniugale il 14.7.2020 senza alcun preavviso portando con sé il denaro contante presente in casa (circa € 500,00) nonché gioielli, effetti personali e beni di proprietà dello stesso marito, denunciando altresì il marito presso la locale stazione dei Carabinieri.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Rigettare la domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Rigettare la domanda di assegnare ad la casa coniugale costituita da Parte_1
terzo piano del fabbricato sito in Gela nella Via Fratelli Bandiera n. 291, per le ragioni esposte in narrativa, per come esposto in comparsa;
Rigettare in quanto inammissibile e, comunque, illegittima e infondata, la domanda attorea di divisione dello stabile sito in Gela nella via Giuffrida
n. 291 come prospettata in ricorso dalla , per come esposto in narrativa;
Fermo restando il Pt_1 maggiore apporto economico dato da di nell'acquisto e nella Controparte_1 realizzazione delle successive opere sull'intero fabbricato, e dunque della proprietà tutta, di
[...]
in via meramente conciliativa non si oppone ad una divisione della Controparte_1
proprietà comune, entro questi termini: in favore di di : la Controparte_1 proprietà esclusiva dell'intero piano terra (mq. 130) rifinito a garage con annessa terrazza (mq.50) di via Fratelli Bandiera nonché la proprietà esclusiva del primo piano grezzo;
in favore di Pt_1
: la proprietà esclusiva del secondo piano grezzo e la proprietà esclusiva del terzo piano
[...] con terrazza a livello, rifinito e già casa coniugale;
il portone d'ingresso e la scala di accesso alle singole unità immobiliari del primo, secondo e terzo piano attico rimangono di uso comune e di proprietà comune di di e . Rigettare la domanda Controparte_1 Parte_1
di corresponsione da parte di di a della somma di Euro Controparte_1 Parte_1
800,00 a titolo di mantenimento della moglie, per le ragioni sopra esposte;
Rigettare la domanda di
4 affido esclusivo del cane Lucky, per le ragioni di cui alla presente memoria (vd. punto 6); Rigettare la richiesta attorea relativa ai materiali messi da parte per rifinire il primo ed il secondo piano grezzi dello stabile in Gela via Fratelli Bandiera, di cui i coniugi sono comproprietari, per le ragioni in atti (vd. punto 5); Rigettare la domanda attorea relativa all'autovettura FIAT PANDA tg.
DW848EN, per quanto esposto in narrativa (vd. punto 5). In via riconvenzionale: Dichiarare, in via riconvenzionale, la separazione giudiziale dei coniugi di e Controparte_1 Parte_1
con addebito alla moglie per avere adottato e posto in essere dei comportamenti Parte_1 contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
Nell'ipotesi in cui non si proceda alla divisione conciliativa per come prospettata dal resistente, in via asssolutamente temporanea, e cioè sino a quando non si procederà alla divisione dell'intera proprietà ovvero alla sua vendita, alla luce e tenuto conto degli effettivi apporti economici e/o conferimenti dati da ciascuno dei due coniugi all'acquisto ed alla realizzazione della proprietà comune, disporre l'assegnazione in favore di di
dell'intero piano terra rifinito a garage di circa 130 mq con Controparte_1
annessa terrazza di mq. 50 via Fratelli Bandiera e del piano primo grezzo;
non si oppone alla richiesta della sig.ra di assegnazione in suo favore del piano secondo grezzo e del piano Pt_1 terzo, quest'ultimo rifinito e costituente la casa coniugale;
nulla disporre in merito all'uso e alla proprietà della scala di accesso, atteso che la suddetta scala cosi come il portone d'ingresso è comune ed unica per tutto lo stabile e consente l'accesso ai singoli piani, per cui è necessaria anche al sig. di per salire ed accedere al piano primo, o, comunque, ai piani a lui assegnati CP_1
e di sua proprietà; Dichiarare che non ha diritto al mantenimento, e, dunque, Parte_1
nulla porre a carico di a titolo di mantenimento della moglie, per le Controparte_1
ragioni testè esposte in narrativa. Emettere ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale”.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 25.1.2021 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale emessa in data 26.1.2021 venivano autorizzati i coniugi a vivere separati nonché posto a carico di l'obbligo Controparte_1 di versare in favore di un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al Parte_1
suo mantenimento.
La causa – concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. – veniva istruita con l'interrogatorio formale reso da ambedue le parti ( all'udienza del 14.9.2022 e Parte_1
all'udienza del 31.1.2024), con le dichiarazioni dei Controparte_1
testimoni (sorella del resistente), (madre della ricorrente, Testimone_1 Testimone_2
escussa alle udienza del 30.3.2022 e del 7.5.2024), e (fratelli Testimone_3 Persona_1
5 della ricorrente, il primo dei quali escusso alle udienze del 30.3.2022 e del 7.5.2024), Per_2
(padre della ricorrente, escusso alle udienza del 30.3.2022 e del 7.5.2024),
[...] Tes_4
(escussa alle udienze del 30.3.2022 e del 5.6.2024), (escusso alle udienze
[...] Testimone_5
del 14.9.2022 e del 31.1.2024), , , , Testimone_6 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, (madre del resistente) e nonché con i CP_5 Controparte_6 Testimone_7
documenti offerti in comunicazione dalle parti e ammesse in corso di causa.
Infine, all'udienza del 17.9.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Occorre – in considerazione delle reiterate istanze istruttorie presentate da ambedue le parti in sede di precisazione delle conclusioni – confermare integralmente il tenore dell'ordinanza istruttoria dell'11.11.2021 (così come modificata per effetto dell'ordinanza del 26.4.2023) e le valutazioni compiute dal Giudice Istruttore in quella sede ribadendo, altresì, il giudizio di superfluità o irrilevanza, ai fini del decidere, delle prove – precostituite o costituende – non ammesse anche alla luce dell'ampia istruttoria espletata nel corso del giudizio.
Inoltre, con riguardo al CD prodotto dalla ricorrente in allegato alla seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. – il cui contenuto è stato trascritto dal dott. (Cfr. relazione Controparte_4 allegata alla memoria e dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 31.1.2024) – appare doveroso precisare che sebbene la registrazione ivi contenuta possa essere valutata poiché rappresenta una conversazione tra le due parti del giudizio (in quanto lo stesso resistente si è riconosciuto quale interlocutore. Cfr. verbale di udienza del 31.1.2024), non essendo stato prodotto il supporto originale alla stessa non può essere attribuita data certa (recando solo la data in cui verosimilmente i files sono stai salvati nel supporto in cui sono stati estratti), data che lo stesso teste non è CP_4
riuscito ad indicare in maniera univoca.
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti – e come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno definitivamente cessato di coabitare da anni, si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domande di addebito della separazione avanzate – in via principale e in via
6 riconvenzionale – dalle parti
Deve rilevarsi, in primo luogo, che entrambe le parti hanno tempestivamente avanzato, nel corso del presente giudizio, domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge, motivo per il quale appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Nel caso di specie, non sussistono elementi idonei a sostenere una pronuncia di addebito a carico dell'una o dell'altra parte, poiché non sono emerse evidenze di gravi violazioni dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale – ascrivibili in via esclusiva alla ricorrente ovvero al resistente
– che abbiano determinato a rendere intollerabile la convivenza matrimoniale.
a. Ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente Parte_2
dalla prospettazione della ricorrente, ha allegato che la causa del
[...] Parte_1 fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis è, in primo luogo, da ricondurre causalmente: al disinteresse serbato dal marito rispetto al rapporto di
7 coppia sin dall'inizio del matrimonio manifestatosi, in particolare, con una prolungata astensione dai rapporti sessuali con la moglie che – secondo una prospettazione in realtà compiutamente coltivata solo nella fase della c.d. appendice scritta di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. – sarebbe dipeso dalle relazioni extraconiugali intrattenute dal;
nonché all'atteggiamento denigratorio CP_1
e finanche violento tenuto dal resistente nel corso della convivenza matrimoniale, il quale era solito insultarla, ritenendola responsabile del suo attuale stato di disoccupazione e apostrofandola quale
“mantenuta che non vale più nulla” aggiungendo, invero in termini assai generici, che in talune occasioni le aggressioni verbali trasmodavano in vere e proprie violenze fisiche, tanto da costringerla a lasciare l'abitazione coniugale.
Ciò detto, con riguardo all'ascritto rifiuto del resistente di intrattenere dei rapporti affettivi e sessuali con la moglie, occorre rammentare che tra i doveri di assistenza morale che entrambi i coniugi sono chiamati ad osservare nel corso del matrimonio (art. 143 c.c.) sono senz'altro ricompresi tutti gli aspetti di sostegno di natura personale e affettiva nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale, sicché il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali opposto da uno dei coniugi – provocando frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico dell'altro che ne è vittima – costituisce gravissima offesa alla sua dignità e personalità astrattamente idonea a sostenere una pronuncia di addebito della separazione personale (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 19112 del 6/11/2012; n. 6276 del 23/3/2005;
Sentenza n. 15101 del 5/8/2004) non suscettibile – per l'incidenza che la stessa può produrre sulla sfera di interessi personali del coniuge che la subisce – di comparazione con violazioni di minore rango (ossia tali da non incrinare parimenti la comunione di vita che caratterizza il matrimonio) ascritte al coniuge che ne sia vittima.
Tuttavia, chi invoca tale grave violazione dei doveri coniugali a sostegno di una domanda di addebito della separazione non è esente dall'onere di provare il nesso eziologico tra questa e la crisi coniugale che ha determinato, in definitiva, la disgregazione del consorzio familiare.
Inoltre, con particolare riguardo alla prospettata infedeltà coniugale del (che secondo CP_1
la suggestione della ricorrente dovrebbe costituire spiegazione del rifiuto manifestato dallo stesso nei confronti della moglie) se da un lato è indubbio che – in astratto – intraprendere una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio costituisce un'inosservanza grave dell'obbligo di fedeltà coniugale, sancito dall'art. 143 c.c., la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è idonea a giustificare la pronuncia di addebito della separazione, dall'altro non può non tenersi conto che anche in tale ipotesi è necessario – in concreto – dimostrare il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal
8 matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nesso che può essere escluso laddove emerga in corso di causa l'anteriorità dell'irreversibile crisi della coppia rispetto all'infedeltà.
Nel caso di specie, ad ogni modo, dalla lunga istruttoria espletata nel corso del giudizio non sono emersi elementi idonei a suffragare le allegazioni spiegate in ricorso.
In primo luogo, non vi è una prova certa che il rifiuto di intrattenere dei rapporti intimi con la moglie – asseritamente opposto dal – abbia costituito il fattore genetico della crisi di CP_1
coppia apparendo, semmai, maggiormente plausibile che tale condotta sia la conseguenza di un progressivo deterioramento della relazione coniugale funestato da incompatibilità – anche profonde
– di natura caratteriale e personale tra le parti (si pensi, in particolare, al diverso orientamento religioso dei coniugi;
alla differente progettualità familiare coltivata nel corso della relazione con riguardo al tema dell'ampliamento del nucleo familiare) nonché dai rilevanti problemi di natura economica che hanno caratterizzato la storia del matrimonio tra l' e il (e Pt_1 CP_1
sorti ancor prima della formalizzazione del vincolo coniugale, allorquando la coppia ha deciso di investire nell'acquisto di beni immobili e nella loro ristrutturazione), né a fortiori, sono emersi elementi in grado di sostenere la versione secondo la quale tale condotta del resistente sarebbe riconducibile alle sue infedeltà coniugali.
Non sono apparse utili allo scopo né le propalazioni del testimone né quelle rese Persona_2
da in ragione della loro fragile credibilità – essendo i genitori della Testimone_2 Pt_1
e, quindi, legati alla ricorrente da un rapporto di parentela e convivenza così stretto da non potere escludere un loro coinvolgimento della conflittualità che caratterizza, ancora oggi, i rapporti tra le parti – la quale, nel caso di , appare ulteriormente compromessa da ragioni di Testimone_2
acredine che la stessa sembra nutrire nei confronti del resistente ed emerse in sede di escussione, nel corso della quale ha dichiarato di aver prestato del denaro al che non le sarebbe mai CP_1
stato restituito, provocandole dei pregiudizi di natura economica (Cfr. verbale di causa del
30.3.2022: “(…)le 5000 euro non me le ha mai restituite io mi sono indebitata perché questi soldi erano destinati a mio figlio che si doveva sposare. Ciò è avvenuto mesi prima del marzo 2020, i soldi sono stati chiesti da mia figlia e dal ma se li è presi lui, i soldi sono stati dati in CP_7 contanti (…) non è vero con questi soldi ha comprato i lego di collezione, lo ha detto e CP_1 anche mia figlia”).
Peraltro, tale fragile credibilità non è stata neppure bilanciata da un sufficiente grado di attendibilità
– intrinseca ed estrinseca – delle dichiarazioni dagli stessi rese nel corso del giudizio.
9 Difatti, il teste ha riferito genericamente di aver sorpreso il a Persona_2 CP_1
scambiarsi effusioni con una donna che non conosceva, circa quattro anni prima (n.d.r. nel 2018 tenuto conto della data dell'udienza), in pieno giorno e in una via centrale della città di Gela e di averlo, in altre circostanze, rivisto in compagnia della medesima donna in altre zone frequentate della città (segnatamente, Macchitella e il Lungomare Federico II).
Ebbene, anche a voler tacere sulla inverosimiglianza, in assenza di più solidi elementi di riscontro, delle dichiarazioni rese dal teste – non apparendo in effetti credibile che, benché in profonda crisi con la moglie, il durante il matrimonio intrattenesse pubblicamente relazioni CP_1
extraconiugali in pieno giorno e ciò anche considerando che ambedue le parti rivestivano un ruolo attivo nelle comunità religiose di riferimento – il loro contenuto appare comunque superfluo ai fini dell'addebito poiché collocherebbe le circostanze riferite in un periodo temporale in cui la crisi di coppia si era già ampiamente manifestata (sin dai primi anni del matrimonio, secondo quanto allegato dalla ricorrente, e senz'altro aggravata dopo la perdita del suo impiego nel 2016).
D'altro canto, la teste ha riferito che la figlia le avrebbe confessato che il Testimone_2 [...]
si rifiutava di avere rapporti sessuali con la moglie, motivo per il quale era impossibile CP_1
pensare di genere dei figli lasciandosi, invero, andare a giudizi sulle ragioni di tale rifiuto eccentrici rispetto al capitolo di prova sottopostole (Cfr. verbale di udienza del 30.3.2022: “(…)si è vero, non avevano rapporti sessuali per volontà del , sua moglie non gli piaceva perché aveva altre CP_1 donne, me lo ha riferito mia figlia”) e riferendo genericamente di “aver saputo” che il
[...]
trascorreva le notti a casa della sua amante – identificata con il nome di “ ” – CP_1 Per_3 addirittura dalla madre di quest'ultima, della quale – tuttavia – non indica neppure le esatte generalità e ciò nonostante fosse una sua conoscente (tanto da essere stata invitata in un'occasione in casa della testimone).
Appare, semmai, evidente che quanto riferito dalla testimone costituisca, in realtà, una riproposizione dei fatti che le sono stati narrati dalla figlia in epoca successiva alla separazione di fatto della coppia, come può chiaramente desumersi dalle stesse affermazioni rese dalla ricorrente e registrate nel supporto audio prodotto nel presente giudizio in cui la più volte dichiara di Pt_1
non aver mai confidato alla propria famiglia i problemi del suo matrimonio (Cfr. relazione trascrittiva del dott. pag. 83 “Che il fatto che non facciamo sesso io non l'ho Controparte_4 raccontato mai a nessuno e tu l'hai raccontato ai tuoi!” e a pag. 85 “sa discurreru in famigghia.
Nun mi ricordu se fu prima o dopu, però fattu sta che tu dici mammulina mia, ma io i fatti nostri intimi non mi sono mai permessa di raccontarla ai miei, mai! – se la sono discussa in famiglia. Non
10 mi ricordo se è stato prima o dopo, però fatto sta che tu dici mammolina a me, ma io i fatti nostri intimi non mi sono mai permessa di raccontarli ai miei, mai!”).
Infine, nessun rilievo assumono le dichiarazioni dei suddetti testimoni nella parte in cui confermano di aver appreso delle infedeltà del da e ciò proprio alla luce della CP_1 Testimone_4 testimonianza resa da quest'ultima, la quale: ha sostanzialmente negato la veridicità del contenuto dei messaggi scambiati con la;
ha, altresì, ammesso di aver riferito alla ricorrente delle Pt_1
falsità allo scopo di mettere in cattiva luce il e creare dei problemi nella coppia CP_1
(smentendo quindi, la sincerità delle confidenze fatto alla nell'estate del 2021); infine, Pt_1 ha affermato di aver avuto una relazione con il resistente solo nell'anno 2021 (ossia in un periodo successivo alla separazione di fatto della coppia) terminata proprio in corrispondenza del periodo in cui avrebbe contattato la ricorrente.
Non appaiono, inoltre, meritevoli di considerazione le censure sollevate da parte ricorrente in ordine alla veridicità del contenuto della testimonianza resa dalla poiché non è del tutto Tes_4
implausibile che la teste – nelle fasi terminali della propria relazione sentimentale con il resistente
(che la stessa colloca nel luglio/agosto del 2021) – abbia volontariamente messo in cattiva luce il con la moglie nella fase delicata del giudizio di separazione personale, proprio allo CP_1 scopo di danneggiarlo;
inoltre, appare assolutamente sfornita di riscontri l'ipotesi che la testimone abbia mentito per timore di ritorsioni da parte dell'odierno resistente e finanche abbia cercato di sottrarsi alla prova testimoniale e ciò, da un lato, per il non trascurabile intervallo di tempo intercorrente tra la fine della relazione con il e l'udienza in cui la teste è stata escussa CP_1
(5.6.2024) e, dall'altro, poiché la medesima era, invero, già stata sentita nel corso del giudizio benché su diverse circostanze (udienza del 30.3.2022) sicché – a meno di non voler ipotizzare che in quella occasione la teste fosse già stata informata del contenuto dei capitoli di prova che le sarebbero stati sottoposti – non si comprendono le ragioni per cui nel primo caso (peraltro cronologicamente più prossimo alla fine della relazione con il ) la si sia CP_1 Tes_4 recata senza timori all'udienza per essere sentita quale testimone e abbia, solo in seguito, provato timore per lo stesso incombente e tentato, così, di sottrarsi al suo espletamento.
Infine, l'esame del contenuto della conversazione tra le odierne parti prodotta dalla ricorrente smentisce la ricostruzione dei fatti offerta dalla . Pt_1
In effetti, sebbene dalla conversazione particolarmente animata emerga che la coppia non gode da tempo di una reale intimità, dal complessivo tenore delle risposte del (unico CP_1
interlocutore inconsapevole di essere registrato) e nonostante il tentativo della di Pt_1 indirizzare la conversazione verso temi “spendibili” in sede di separazione (come evidente nella
11 parte in cui la stessa afferma che “per come stanno le cose” potrà chiedere oltre al mantenimento persino i danni al marito) si desume che la frattura nei rapporti personali e finanche sessuali della coppia si è consumata in un momento successivo alle fasi iniziali del matrimonio (diversamente, non si spiegherebbero le ragioni delle domande che il avrebbe rivolto al medico della CP_1 moglie dopo l'intervento cui la stessa si è sottoposta nel 2012 né gli esami effettuati dal resistente per verificare la possibilità di generare figli) e che, peraltro, lo stesso resistente si è concretamente attivato per porvi rimedio – anche confrontandosi con membri della sua famiglia e ricorrendo all'aiuto di uno psicologo – senza, tuttavia, trovare (o percepire) il supporto della moglie (Cfr.
Perizia trascrittiva prodotta in atti:
IU: Tu ti rifiuti di fare sesso con me da sempre!
Ma una, una come e tia nun ci a fari sesso. CP_1
Ma una, una come a te non ci devo fare sesso.
IU: Mah, una comu tia, se nun ti piaciva pirchì ti maritasti cu mia?
Mah, una come te, se non ti paicevo perché ti sei sposato con me?
EA: Non è u problema chi nun mi piaciva, ma forsi nun la caputu, eh, eh! Non è u problema,
u problema che se si na vipera comu assa a fari sessu cu tia? Vilinusa, na vipira vilinusa si! E parri di fari sesso? Mah! ! CP_8
Non è il problema che non mi piaceva, ma forse non l'hai capito, eh, eh! Non è il problema, il problema che se sei una vipera come dovrei fare sesso con te? Velenosa, sei una vipera velenosa! E pèarli di fare sesso? Mah! Uniscigliela!
IU: E l'hai scoperto subito dopo il matrimonio che sono una vipera?
Si perché avi subito dopo u matrimonio che non facciamo sesso! CP_1
IU: Si AN da quant'è? Ah, certo.
IU: Avi 'cchiò 'ssai i deci anni chi mi operaiu è già da molto prima tu non facevi sesso con me!
Ha più di dieci anni che mi sono operata già da molto prima tu non facevi sesso con me!
EA: Tu do dumila e ottu ti operatu!
Tu nel duemilaotto ti sei operata!
Ah? Em_1
Do dumila e ottu ti operasti! CP_1
Nel duemilaotto ti sei operata! E quindi quanti anni avi?
E quindi quanti anni sono?
Dudici anni! CP_1
Dodici anni!
12 IU: Dodici anni! E noi già era da tempo che non facevamo sesso!
Ma chi sta dicennu, ma va chi minchia dici? Ma che stai dicendo, ma va che minchia CP_1 dici? si e addirittura dopo che mi sono operata, tu ci dicisti o ginecologo, “e comu a fari sesso, se poi si fa mali vistu chi è operata? E chiddu
Si, si addirittura dopo che mi sono operata,tu gli hai detto al ginecologo: come devo fare sesso, se poi si fa male visto che è operata? E quello
EA: Si
IU: ti dissi co virsiceddu, dici, ti la spiegari iu comu a fari sesso Per_4
Quello ti ha detto con il verso, dice, te lo devo spiegare io come devi fare sesso
EA: Si
IU: cu to mugghieri? con tua moglie?
EA: Ho capito e aviva ragiuni. Poi ci fu u fattu chi iu, ci fu u fattu do rapportu, tu riordi?
Ho capito ed aveva ragione. Poi c'è stato il fatto che io, c'è stato il fatto del rapporto, te lo ricordi?
IU: Cose tue psicologiche
Eh! CP_1
IU: ma dodici anni passaru chi nun ma tuccatu co' 'gnitu, mancu na carezza e prima ma sono passati dodici anni e non mi hai toccato neanche con un dito, neanche una carezza e prima
Ora, ora do sessu passasti a carezza! CP_1
Ora, ora dal sesso sei passata alla carezza!
IU: Cioè figurati, figurati niente sesso ma mancu co' 'gnitu mi tocchi
Cioè figurati, figurati niente sesso ma neanche con un dito mi tocchi
EA: Si
IU: mancu pi tuccarimi a manu. neanche per toccarmi la mano.
EA: si va bene ragiuni c'hai, avi dudici anni chi nun ti toccu co 'gnitu si va bene c'hai ragione, ha dodici anni che non ti tocco con un dito
Dodici anni che non facciamo sesso dall'operazione, ma già prima tu hai cominciato a non Per_5
fare sesso con me!
EA: Va beni ragiuni c'hai!
IU: Ca che e controllati e facciamo le analisi se vogliamo fare un figlio, mi fici tutti Per_6
l'analisi, ma chi figghiu avumu a fari senza fari sesso?
Con la scusa che e controllati e facciamo le analisi se vogliamo fare un figlio, mi sono fatta tutte le analisi, ma che figlio dovevamo fare senza fare sesso?
13 Unnè che ti facisti tutti l'analisi pi fari figghi ma quando? Quandu avi sta storia? Iu nun CP_1 mi riordu chi tu ti facisti addirittura l'analisi pi fari i figghi?
Dov'è che ti sei fatta tutte le analisi per fare figli ma quando? Quando ha questa storia? Io non mi ricordo che tu ti sei fatta addirittura le analisi per fare figli?
IU: Mi hai detto che le hai fatte anche tu, anche se iu i mei
Iu mi fici i mei ma no tu i to. CP_1
Io mi sono fatto le mie ma no tu i tuoi.
IU: Io certo che le ho fatte tutte le analisi, me le ha scritte tutte le analisi del caso. Per_7
EA: Chissi l'analisi di controllu chi
Quelle le analisi di controllo che
No, no, no, no io ho fatto le analisi per fare un figlio! Per_5
EA: Comunque, vistu chi si ancora in tempu tu poi truvari un travagghiu viri. 'cca, comu pigghiu i soldi chi iu nun l'haiu i soldi.
(***)
IU: Tu si mammulinu e ! Pt_3
Tu sei mammolino e papolino!
Eh CP_1
Che il fatto che non facciamo sesso io non l'ho raccontato mai a nessuno e tu l'hai Per_5
raccontato ai tuoi!
EA: Io l'ho raccontato a mio papà pirchì vuliva, vuliva una manu d'aiutu!
Io l'ho raccontato a mio papà perché volevo, volevo una mano d'aiuto!
IU: L'avevi raccontato al tuo medico, per chiedere una mano d'aiuto ed era già abbastanza, visto che il medico tuo è pure un parente! Invece l'hai voluto
Parente? CP_1
IU: raccontare anche
Non è mio parente? CP_1
IU: invece l'hai voluto anche raccontare ai tuoi!
Come mio parente? CP_1
Che oltre a non aiutarti Per_5
non è mio parente! CP_1 Testimone_8
IU: oltre a non aiutarti
Non siamo parenti con ! CP_1 Tes_8
non lo so se l'hanno raccontato. Cioè, hai raccontato cose intime che non ho raccontato io! Per_5
14 Io ti sto dicendo CP_1
Mai a nessuno! Per_5
EA: Il mio medico curante non è mio parente Firmato ed è un medico curante, ohh basta!
IU: Che l'hai raccontato al medico, il medico è un professionista ti poteva aiutare. Tuo papà oltre a non aiutarti
Ma io l'ho raccontato prima a mio papà! CP_1
IU: sa discurreru in famigghia. Nun mi ricordu se fu prima o dopu, però fattu sta che tu dici mammulina mia, ma io i fatti nostri intimi non mi sono mai permessa di raccontarla ai miei, mai! se la sono discussa in famiglia. Non mi ricordo se è stato prima o dopo, però fatto sta che tu dici mammolina a me, ma io i fatti nostri intimi non mi sono mai permessa di raccontarli ai miei, mai!
EA: Io
Innanzitutto perché mi vergogno! Per_5
EA: a ma pà, a ma pà io gliel'ho raccontato per andare da da un medico.
IU: E non ci sei andato però da un medico!
EA: Eh, perché mio papà non mi ha dato, no ci sono andato dal medico curante!
IU: Da uno specialista non ci sei mai andato perché non ti interessava la cosa.
EA: Mi 'nni ju do psicolugu!
Me ne sono andato dallo psicologo!
IU: A non lo so se ci sei andato, pirchì ci avutu agghiri cu mi e poi nun ci isti mai! Tu mi dicisti chi ci isti?
A non lo so se ci sei andato, perché ci dovevi andare con me e poi e poi non ci sei mai andato! Tu hai detto che ci sei andato?
EA: Tu nu ci vulisti iri!
Tu non ci sei voluta andare!
IU: Ma comu nun ci vosi iri?
Ma come non ci sono voluta andare?
EA: Tu nun ci vulisti iri!
Tu non ci sei vouta andare!
IU: Io mi sono andata ad informare addirittura al mercatino!
Eh? CP_1
Per il consulente di coppia! Per_5
EA: E chissu era
Quello era
15 E tu mi hai detto, io sto andando dall psicologa che mi ha detto Per_5
E 'ddocu è! CP_1
È lì!
IU: prima supera l'ansia e poi vieni con tua moglie dal consulente di coppia.
Eh, e poi nun vulisti veniri. CP_1
Eh, e poi non sei voluta venire.
IU: E tu dal dallo psicologo non hai continuato, mi dicisti
E tu dal dallo psicologo non hai continuato, mi hai detto
Ma cu tu dissi? CP_1
Ma chi te l'ha detto?
IU: Mi dicisti: Giu' è inutili!
Mi hai detto: Giu' è inutile!
EA: Mi dissi non è comu dici tu!
Mi ha detto non è come dici tu!
IU: Non mi c'hai mai portato!
EA: Io, io ho fatto qualche cinque sei sedute da lei!
IU: Che c'entra quelle sedute tu
Li dovevo fare da solo li dovevo fare. CP_1
IU: E infatti e non me l'hai neanche chiesto! Ma poi, né sei andato lì con me, né da un'altra parte con me! E iu sugnu mammulina? Tu cunti i fatti intimi, no i fatti da casa, chi i fatti da casa ci cunti tutti sicuramenti.
E infatti e non me l'hai neanche chiesto! Ma poi, né sei andato lì con me, né da un'altra parte con me! Ed i sono mammolina? Tu racconti i fatti intimi, no i fatti della casa, chi i fatti della casa glieli racconti tutti sicuramente”).
Appare, quindi, evidente che – in assenza di chiarezza sulle effettive ragioni della genesi della risalente crisi coniugali – non ricorrono i presupposti per addebitare la separazione personale della coppia a parte resistente.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi rispetto alle dedotte condotte maltrattanti che il
[...]
avrebbe posto in essere ai danni della moglie. CP_1
Costituisce principio pacifico e condivisibile, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui se un coniuge pone in essere degli atti violenti nei confronti dell'altro, commette violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio – incidenti come lesivi persino di diritti avente indubbio valore costituzionale – da giustificare non solo la pronuncia di separazione
16 personale, in quanto cause certamente determinanti l'intollerabilità della convivenza matrimoniale, ma altresì la dichiarazione di addebito senza che sia necessario valutare il comportamento del coniuge che sia stato vittima di aggressione ovvero accertare il nesso di causalità restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Si v. il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022 “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse”; Cfr. anche Cassazione, Ordinanza n.
3925 del 19/2/2018; Ordinanza n. 7388 del 22/3/2017).
Nel caso che ci occupa, tuttavia, deve ritenersi che non siano emersi elementi idonei a corroborare la versione dei fatti proposta dalla ricorrente anche in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale di udienza del 25.1.2021: “(…)Chiedo l'addebito al marito perché il marito mi ha costretto ad andare via di casa, perché mi ha minacciato di morte (…) Lui mi ha anche alzato le mani”).
Inoltre, non può sottacersi che le generiche affermazioni della ricorrente non appaiono sostenute da alcuna delle prove assunte considerato che il teste ha riferito esclusivamente di Testimone_3
aver ricevuto una chiamata dalla sorella che – spaventata – gli chiedeva di andarla a prendere dopo
“l'ennesima lite con il marito” (precisando, poi, che la coppia era solita litigare per tutta la durata del matrimonio).
Neppure assumono alcun rilievo le dichiarazioni della testimone (sulla cui Testimone_2
scarsa credibilità e attendibilità ci si è già soffermati) che – con riguardo alle vicende relative all'allontanamento della dalla casa familiare – da un lato, ha narrato circostanze risalenti Pt_1
(ossia relative al periodo in cui la svolgeva attività lavorativa) senza peraltro chiarire se Pt_1
avesse avuto conoscenza in via diretta ovvero de relato dell'unico evento descritto compiutamente e, dall'altro, ha reiteratamente fatto riferimento alle minacce che il avrebbe rivolto CP_1
alla figlia nonché alle vicende legate ad una polizza sulla vita che il resistente avrebbe contratto all'insaputa della moglie falsificando la sua firma – suggerendo una connessione tra la conclusione del contratto e le minacce di morte a quest'ultima rivolte – salvo poi cadere più volte in contraddizione (dapprima, affermando che la fosse venuta a conoscenza della polizza Pt_1
dopo essere scappata di casa e, solo in seguito, precisando che in realtà la ricorrente era già a conoscenza della polizza prima di lasciare la residenza familiare e che ne aveva persino fatto menzione alla madre ma di averne ignorato, nondimeno, il suo contenuto).
17 La superiore valutazione è ulteriormente confermata dagli accertamenti compiuti nella sentenza n.
1097/2023 pronunciata dalla Sezione Penale del presente Tribunale il 4.10.2023 (e divenuta irrevocabile il 19.11.2023) che correttamente ha rappresentato come le condotte ascritte al
[...]
dovessero – in realtà – inquadrarsi in veri e propri scatti d'ira ed esternazioni dettate CP_1 dall'esasperazione (ancorché privi di reale portata intimidatrice) di una discussione inserita in un contesto relazionale irrimediabilmente conflittuale con la la quale, d'altro canto, non Pt_1
appare mai realmente impaurita dal marito bensì partecipa attivamente alla conversazione avanzando rivendicazioni e finanche incalzando il . CP_1
Per tali ragioni, dunque, la domanda di addebito della separazione al resistente
[...]
, avanzata dall'odierna ricorrente non può trovare accoglimento. Controparte_1
b. Ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito avanzata dal resistente Controparte_1
L'odierno resistente, d'altro canto, ha dedotto che la crisi del rapporto matrimoniale è da attribuire in via esclusiva alla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale da parte della , Pt_1
la quale – dal momento in cui si è ritirata dal lavoro – si sarebbe progressivamente chiusa in se stessa nonché rifiutata di prendersi cura della casa e, infine, avrebbe improvvisamente scelto di lasciare la casa coniugale, portando con sé sia effetti personali, sia beni del marito.
Occorre, invero, osservare che, ai sensi dell'art. 143 c.c., il dovere di assistenza materiale si compendia nell'obbligo gravante su ciascun coniuge di conferire le risorse economiche indispensabili al mantenimento di un adeguato tenore di vita – obbligo rilevante nei rapporti reciproci tra i coniugi e teso alla soddisfazione dei loro bisogni – mentre quello di collaborazione costituisce, a sua volta, una proiezione del dovere di assistenza rivolta alla dimensione comunitaria della famiglia, al gruppo e alla soddisfazione dei bisogni comuni.
Costituisce, inoltre, principio consolidato che la convivenza fisica tra i coniugi è importante ma non essenziale per il consorzio familiare, ben potendo la stabilità della formazione sociale, prescindere dalla stessa come, del resto, confermato dal disposto dell'art. 146 c.c. che sanziona il solo allontanamento dalla casa familiare ingiustificato da ciò discendendo che l'assenza di coabitazione non costituisce necessariamente una violazione dei doveri coniugali, e, dunque, non importa l'addebito della separazione personale, qualora sia intervenuto un accordo tra i coniugi in tal senso
(Cfr. Cassazione sentenza n. 4558 del 11/4/2000) ovvero risulti essere conseguenza (e non già causa) delle fibrillazioni che attraversano il rapporto coniugale.
Nel caso che ci occupa, può senz'altro escludersi che l'abbandono della della casa Pt_1 familiare possa costituire – ex se – motivo di addebito della separazione atteso che dall'esito
18 complessivo dell'istruttoria è chiaramente emerso che la separazione di fatto della coppia è, invero, intervenuta in una fase in cui la crisi coniugale aveva raggiunto il proprio culmine, come risulta evidente già dal complessivo tenore delle difese delle parti nonché confermata dalle testimonianze rese da e dal contenuto delle conversioni registrate nel CD prodotto in atti (poiché, Testimone_3
sebbene non sia ad essa attribuibile una data certa, essa si colloca necessariamente nel 2020, come può desumersi da precisi riferimenti temporali utilizzati dagli interlocutori, segnatamente l'intervento cui si è sottoposta la nel 2008). Pt_1
Neppure, inoltre, sono emersi decisivi elementi idonei a suffragare la prospettata rilevanza causale del ritiro della dal lavoro – e il suo conseguente rifiuto di accettare proposte di Pt_1
occupazione offerte – rispetto alla disgregazione del nucleo familiare.
Invero, benché la testimone abbia riferito che la aveva preferito farsi Testimone_1 Pt_1 licenziare dal precedente impiego (in occasione della cessione dell'attività a terzi proprietari) e ciò al fine di poter usufruire per il periodo di due anni della NASPI – dichiarazione da ritenersi attendibile in quanto confermata dallo stesso datore di lavoro della ricorrente, , terzo Testimone_5
disinteressato – e nonostante le testimoni nonché la Controparte_6 Controparte_5
stessa abbiano altresì confermato le difficoltà economiche che hanno sempre funestato CP_1
la vita di coppia (le cui origini affondano a periodi antecedenti al matrimonio. Cfr. verbale di udienza del 30.3.2022: “(…) vero;
loro hanno acquistato prima con un mutuo un immobile a tre piani fatiscente e successivamente hanno acquistato un piano terra adiacente, nelle, vicinanze del centro storico, hanno fatto dei lavori di demolizione ma abusivamente iniziati senza un progetto, poi c'è stato un procedimento penale e uno al TAR e si sono affidati ad un tecnico per ottenere la concessione edilizia e con il primo tecnico geom il progetto è stato bocciato, Per_8
successivamente ci siamo rivolti ad un ingegnere esperto e la concessione è stata data e Tes_9
hanno avviato i lavori di ristrutturazione importanti con spese che sono andate oltre le loro possibilità, e hanno contratto molti debiti, ma in realtà il peso economico gravava su mio fratello
(…) vero, i nostri genitori si sono fatti carico di tante spese e di tanti debiti oltre che delle spese legali con l'avv Vitello di Riesi e dell'avv Cauchi per i procedimenti amministrativi, erano gli anni
2003/2004(…)”) non risulta provato che l'allegato rifiuto della ricorrente di offerte di lavoro – invero proposte non connotate da certezza di ottenimento dell'impiego – abbia costituito la conditio sine qua non della disgregazione della comunione di vita tra le odierne parti.
In primo luogo, sebbene il teste abbia confermato la volontà della di essere Tes_5 Pt_1
formalmente licenziata (e ciò al fine di usufruire dei benefici reddituali della NASPI) nonché il suo desiderio di non lavorare più nel settore di provenienza, ha escluso di aver concretamente offerto
19 alla ricorrente un posto di lavoro presso i nuovi titolari del negozio in cui prestava servizio – essendosi, al contrario, limitato ad offrire un canale di comunicazione e una buone referenza – ovvero presso una nuova attività e, per altro verso, anche il teste ha smentito la Controparte_3
ricostruzione dei fatti offerta dal resistente precisando di aver avuto una semplice conversazione con i coniugi – nel cui contesto la stessa si era detta disponibile a prestare servizio Pt_1
presso la sua attività e in cui le parti si erano impegnate a rivedersi per discutere dei dettagli dell'offerta – ma di non averli più visti in seguito, elemento che non consente di desumere con certezza che il mancato accordo sia dipeso esclusivamente da un rifiuto della ricorrente.
Inoltre– anche laddove pienamente provata – il mero rifiuto di occasioni certe di impiego non sarebbe stata comunque sufficiente per sostenere una pronuncia di addebito a carico della e ciò in quanto è evidente che tale violazione dell'obbligo di assistenza e contribuzione Pt_1
si sarebbe in ogni caso posto a valle di una crisi di coppia già in essere, costituendone semmai forma di ulteriore aggravamento e non causa generatrice, come già sopra chiarito.
Dunque, anche la domanda di addebito della separazione alla ricorrente , per Parte_1
come avanzata dal resistente, non può che essere disattesa.
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
Non merita, parimenti, di essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da parte ricorrente.
Occorre, infatti, considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli, anche se maggiorenni – purché economicamente non indipendenti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr.
Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti non consente di ritenere sussistenti quelle particolari esigenze di protezione della prole cui la legge subordina il riconoscimento del diritto di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente deviando, così, dall'ordinario statuto dominicale che disciplina i rapporti tra privati e regola le facoltà di disposizione e godimento dei beni, sicché la domanda di assegnazione della casa familiare sita a Gela, in via Fratelli Bandiera 291, deve essere rigettata.
Peraltro, non costituiscono fattori idonei a scalfire tale conclusione neppure la differenza di forza economica tra i coniugi poiché costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza
20 della Suprema Corte quello secondo cui “l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula (…) la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 18440 dell'1/8/2013).
5. Domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cass., Ordinanza n. 4327 del 10/2/2022 e
Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, la complessa istruttoria orale e il compendio documentale versato in atti restituisce l'immagine di una coppia in cui la maggiore forza economica – per competenze professionali
(dipendente ENI e carrozziere) e poiché titolare di un rapporto di lavoro subordinato avente carattere di stabilità – intesa come capacità di produrre redditi, risiede nella persona del resistente
. Controparte_1
Difatti, dal tenore delle dichiarazioni da questo rese in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale del 25.1.2021) e dalla documentazione dallo stesso prodotta si evince che il gode di CP_1 redditi annui pari a circa € 42.000,00 (Cfr. dichiarazione dei redditi relative agli anni di imposta
2021 e 2023 prodotti in atti, l'ultima delle quali registra un sensibile incremento delle entrate del resistente).
Non sono, invece, emerse sufficienti prove che dimostrino l'attuale svolgimento da parte del
[...]
dell'attività di carrozziere e ciò in seguito alla documentata chiusura della autofficina di CP_1
21 cui era titolare, determinata dalle ridotte entrate che la stessa generava – circostanza confermata dallo stesso teste (Cfr. verbale di udienza del 30.3.2022: “(…)A dicembre 2021 Testimone_3 [...]
mi ha detto che ha chiuso la carrozzeria ma mi aveva già avvisato qualche mese prima non CP_1 lavoravamo quasi più, Lui a dicembre 2021 mi ha detto che avrebbe chiuso l'attività ma non so se poi lo ha fatto, io però fino a dicembre 2021 ho lavorato con lui come carrozziere, a volte ho lavorato con il permesso del per conto mio dentro la carrozzeria ma preciso che non ero CP_1 ingaggiato e c'ho lavorato 20 anni, io gli chiedevo di essere ingaggiato ma non lo ha mai fatto e il consulente mi ha detto che non glielo ha mai chiesto e che comunque non lo poteva fare perché era in regime forfettario (…)”) nonché dal teste e non scalfita dalle generiche Testimone_10
affermazioni del teste (poiché non adeguatamente contestualizzate nel tempo e, per Persona_1 tale ragione, non incompatibili con la cessazione dell'attività del ). CP_1
Parimenti, non deve tenersi conto, nella valutazione sulle capacità economiche del resistente, degli oneri finanziari sullo stesso gravanti esposti in sede di comparsa di costituzione e ciò in quanto sulla scorta delle stesse allegazioni ivi spiegate risulta – in assenza di elementi contrari – che tali debiti siano già stati integralmente pagati in ossequio al loro originario piano di ammortamento o alla scadenza prevista (Cfr. doc. 8, 9, 10, 11 e 12).
Altrettanto pacifico è l'attuale stato di disoccupazione in cui versa la , elemento che – Pt_1
isolatamente considerato – non sarebbe idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente e ciò a causa della quasi assenza di prove circa i tentativi della di inserirsi effettivamente nel mercato del lavoro che, invero, a fronte di copiose Pt_1
richieste istruttorie – volte essenzialmente ad evidenziare le capacità economiche del
[...]
– si limitano alla mera dichiarazione di disponibilità presentato al locale Centro per CP_1
l'Impiego nel 2016, peraltro adempimento necessario per ottenere la NASPI (Cfr. da ultimo
Cassazione, Ordinanza n. 3354 del 10/2/2025, in parte motiva).
Elemento che, invece, può trarsi dal compendio istruttorio è una strutturale disparità economica tra i coniugi che dipende, non solo dalla disoccupazione della ricorrente e dalla sua età che potrebbe ostacolarne un reingresso nel mercato del lavoro ma, altresì, dalla incapacità di quest'ultima di generare entrate equiparabili a quelle del (come si evince della media delle CP_1
retribuzioni percepite durante il periodo di attività della ricorrente), dacché – potendo, in una valutazione complessiva, la senz'altro di una ridotta prospettiva di guadagno Parte_4
rispetto al marito – non può che prevedersi in capo a quest'ultimo di un contributo per il mantenimento della moglie, anche tenuto conto della non breve durata del matrimonio e della
22 concorrente contribuzione alle spese occorrenti per la ristrutturazione dell'immobile di cui ambedue i coniugi figurano quali comproprietari.
Ciò detto sull'accertamento dell'an del diritto di a ricevere un contributo per il Parte_1
proprio mantenimento, occorre effettuare alcune precisazioni in ordine al quantum che il collegio ritiene equo stabilire nella misura minima, rimeditando l'ammontare già stabilito in sede di provvedimenti presidenziali all'esito della lunga istruttoria espletata.
L'entità apparentemente modesta del contributo riconosciuto all' – specie se considerate Pt_1
le entrate mensili del – trova giustificazione nel doveroso esame che il giudice della CP_1 famiglia deve compiere, ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.c., sull'insieme degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici – diversi dal reddito dell'onerato
– suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.
È, invero, indubbio che tra i suddetti elementi rientri non solo l'effettiva capacità lavorativa del coniuge richiedente l'assegno – valutata in astratto sulla scorta di dati riferibili alla storia personale della parte (pertanto, in un'ottica visuale rivolta al passato: nel caso che ci occupa, le esperienze lavorative svolti dalla ricorrente durante il matrimonio) – ma, altresì, le concrete capacità di quest'ultimo di impiegarle fattivamente, in una prospettiva futura, per inserirsi utilmente nel mercato del lavoro, senza indugiare confidando sugli effetti positivi della solidarietà coniugale.
Ebbene, depongono in favore di una contrazione della misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del : la sicura capacità lavorativa posseduta dalla ricorrente – ancorché ridotta CP_1 in ragione dell'età e del periodo di inattività; l'inspiegabile inerzia serbata a fronte di – sia pure flebili – occasioni di impiego (prospettiva di intermediazione del con i cessionari della sua Tes_5 attività; l'ipotetico impiego alle dipendenze del ), condotta che se non è in grado di CP_3 assurgere a motivo di addebito della separazione merita senz'altro di essere valorizzata in questa sede, quale fattore che ha contribuito a compromettere le capacità della di produrre Pt_1
redditi idonei a mantenere il medesimo tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, il cui peso economico non può essere integralmente scaricato sulla sfera giuridica dell'altro coniuge.
Per tali ragioni, il collegio ritiene equo rideterminare l'assegno di mantenimento posto a carico del in complessive € 200,00 mensili, da corrispondere a decorrere dalla pubblicazione CP_1
della presente sentenza e secondo le modalità già stabilite in sede di provvedimenti presidenziali.
6. Domande di divisione, di restituzione e di assegnazione dell'animale d'affezione
In ordine alla domanda di divisione avanzata dalla ricorrente – ancorché “in via conciliativa” e non totalmente opposta dal resistente – non può che osservarsi che da consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, devono ritenersi manifestamente inammissibili le domande
23 “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis al presente giudizio – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e
36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di divorzio e quelle aventi ad oggetto la divisione dei beni di cui i coniugi risultino essere contitolari (peraltro, nel caso che ci occupa, per scelta delle parti e non in forza di un regime legale di acquisto) , essendo questa ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (cfr. Cassazione, Sentenza
n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n. 11828 del 21/5/2009; Sentenza n. 26158 del
6/12/2006;Sentenza n. 5304 del 10/3/2006 Sentenza n. 20638 del 22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie, restitutorie o di divisione e domande di separazione e/o divorzio).
Tali considerazioni possono, naturalmente, essere estese alla domanda di restituzione dei materiali utilizzati per le rifiniture dello stabile in cui è situata la residenza familiare nonché alla domanda di
“affidamento” del cane della coppia il quale pur essendo un animale d'affezione rientra nel novero dei beni mobili soggetti – seppur dotati di talune specificità (si pensi all'art. 514, lett. 6 bis e 6 ter
c.p.c.) –all'ordinario regime che ne regola i diritti di disposizione e godimento nonché i metodi di risoluzione tra conflitti che dovessero sorgere in ordine alla loro titolarità.
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, le domande avanzate dalla ricorrente dovranno essere, in definitiva, dichiarate inammissibile, siccome connesse a quella di separazione, ma soggette a rito diverso.
7. Spese del giudizio
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono in parte essere compensate (nella misura dell'80%) e in parte essere sopportate dalla ricorrente (nella misura del 20%), stante l'evidente inammissibilità delle domande di divisione, assegnazione dell'animale d'affezione nonché di restituzione dei materiali acquistati per la ristrutturazione della casa familiare.
Esse si liquidano in complessive € 5.175,00 di cui € 98,00 per spese vive (C.U.) ed € 5.077,00 per compensi, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per
24 l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a
26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro – applicando i valori medi previsti attesa il grado di complessità del giudizio e la lunga istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio civile a Gela in data 18.5.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 26 Parte I Serie/Reg. Uff. 1– anno 2005;
2) RIGETTA la domanda di addebito avanzata da ambedue le parti;
3) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 [...]
l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il suo Controparte_1
mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
5) DICHIARA inammissibile le domande di divisione, assegnazione dell'animale di affezione e di restituzione avanzate dalla ricorrente;
6) COMPENSA le spese del presente giudizio, liquidate per come in motivazione, nella misura dell'80% condannando al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
del restante 20% corrispondente alla somma di € 1.035,00 – oltre al rimborso
[...]
forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e CPA come per legge;
7) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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