Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02444/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01247/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2022, proposto da
TO HE, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Ciscato, Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfrancesco Zen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IC PE, non costituito in giudizio;
Condominio Valente, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Acquasaliente, Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti,
- del provvedimento del Comune di Roana - Settore 5° - Gestione Territorio - Sportello Unico per l'edilizia 02.08.2022, prot. n. 12604, avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” presentata in data 10/02/2022 al n. 1992 di prot., per eseguire i lavori di “opere interne e realizzazione di un lucernario” , immobile sito in Via Zonta, individuato al Catasto al Foglio 58 mappale 377. Annullamento e inefficacia della scia e ordine di non eseguire l'intervento (art. 21 nonies L.241/90)”;
- degli atti connessi, presupposti e/o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roana e del Condominio Valente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, in qualità di proprietario di un appartamento sito al secondo piano del Condominio “Valente” , sito in Roana, via Zonta, ha impugnato il provvedimento mediante il quale l’Amministrazione comunale ha disposto l’annullamento e l’inefficacia della scia da egli presentata in data 10 febbraio 2022 per l’esecuzione di opere interne e la realizzazione di un lucernario.
1.1. Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato l’Amministrazione comunale ha annullato la SCIA del ricorrente esponendo che: - “non è verificata la legittimità del volume dello stato di fatto in quanto nelle pratiche autorizzative risulta minore. si riscontra quindi la probabile falsa dichiarazione al punto f) della SCIA; - la procedura di trasmissione pec non è quella corretta in quanto nel Comune di Roana non è attivo il SUE; - l’apertura di un lucernario sul tetto, partizione condominiale, 4 necessita dell’autorizzazione degli altri condomini/assemblea condominiale. Si riscontra quindi la mancanza di titolarità alla presentazione della pratica e la probabile falsa dichiarazione al punto a) della SCIA” .
2. Dell’impugnato provvedimento il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione degli artt. 19 e 21 nonies della l. 07.08.1990, n. 241, dei principi di tipicità e nominatività degli atti ammnistrativi in quanto l’Amministrazione ha disposto l’annullamento della scia, adottando un provvedimento diverso da quelli tipici e nominati indicati dall’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990;
II. la violazione degli artt. 7, 8, 19 e 21 nonies della l. 07.08.1990, n. 241, in ragione della mancata comunicazione di avvio del procedimento;
III. la violazione degli articoli 3 e 21 nonies della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Nel dettaglio, il ricorrente ha evidenziato come dal tenore testuale del provvedimento non si comprenda se il volume di cui non è possibile verificare la legittimità sia del condominio o dell’appartamento del ricorrente, a quanto ammonti lo scostamento e quali siano le pratiche autorizzative consultate per arrivare a tale conclusione;
IV. la violazione degli articoli 5 e 22 del DPR n. 380/2001, nonché dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in quanto il Comune ha regolarmente protocollato la pratica (prot. n. 1992) presentata telematicamente, salvo poi annullare la scia anche in ragione della modalità di presentazione utilizzata;
V. la violazione degli articoli 3 e 21 nonies della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, incongruità, perplessità, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione. Il ricorrente ha evidenziato come il Comune abbia genericamente individuato l’interesse pubblico nel mantenimento dello sviluppo ordinato del territorio, mentre avrebbe dovuto individuare un interesse pubblico concreto e attuale difforme rispetto al ripristino della legalità violata. Analogamente, l’Amministrazione ha fatto ricorso a una motivazione meramente apparente nella parte in cui ha ritenuti sussistenti probabili false dichiarazioni in relazione ai punti a) e f);
VI. la violazione degli articoli 3 e 21 nonies della legge n. 241/1990, dell’art. 1102 c.c., nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione. In sintesi, il ricorrente ha esposto che lo scostamento dello stato di fatto da quello autorizzato sarebbe in misura irrilevante ai sensi dell’art. 34 bis del t.u. dell’edilizia e che l’apertura del lucernario non richiederebbe l’assenso degli altri condomini, atteso che non impedirebbe loro di godere del tetto in comune.
3. Il Comune di Roana e il controinteressato “Condominio Valente” si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso e all’istanza cautelare. Il Condominio controinteressato e l’Amministrazione comunale hanno eccepito, tra le altre cose, la sopravvenuta carenza d’interesse in capo al ricorrente essendo sopraggiunta, in data 21.10.2022, la sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 21.10.2022 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 7 della l.r. Veneto n. 19/2021, invocato dal ricorrente per legittimare il locale sottotetto, abusivamente realizzato e oggetto dei lavori indicati nella SCIA. In ogni caso, il Condominio ha anche eccepito che per effetto della citata pronuncia il Comune di Roana, qualora il ricorso venisse accolto, non potrebbe più assentire l’intervento edilizio richiesto dal ricorrente, dovendo quest’ultimo preliminarmente e preventivamente sanare l’abuso edilizio, se possibile, ovvero fiscalizzarlo o eliminarlo ripristinando la legalità violata.
4. Con ordinanza del 10 novembre 2022, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
5. All’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso è improcedibile, come correttamente eccepito dall’Amministrazione comunale e dal controinteressato.
2. Occorre premettere, in punto di fatto, che in data 28 ottobre 2019 il Condominio aveva presentato una richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per le opere eseguite in difformità rispetto ai titoli autorizzativi, segnalando in particolare che la volumetria realizzata era maggiore di quella assentita. Il Comune resistente aveva rilevato sin da subito l’abusività del locale “soffitta” del ricorrente (rispetto al quale la pratica mirava ad ottenere le altezze necessarie per il suo cambio di destinazione ai fini dell’abitabilità), evidenziando nel preavviso di rigetto che: “l’applicazione dell’art. 36 previsto dal D.P.R. 380/01 per la trasformazione del vano tecnico sottotetto in locale abitabile non è applicabile, in quanto manca il requisito della doppia conformità per mancanza di volumetria all’epoca della costruzione dell’edificio” .
A seguito del ritiro di tale pratica, il Comune, in data 13 gennaio 2022, aveva comunicato al Condominio l’avvio del procedimento per la contestazione dell’abuso edilizio concedendo il termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni.
In questo quadro, il ricorrente era quindi pienamente consapevole dell’abusività già riscontrata dall’Amministrazione comunale con riferimento al locale oggetto dei lavori indicati nella Scia presentata il 10 febbraio 2022. Nella relazione illustrativa, ad essa allegata, il tecnico del ricorrente ha affermato che il fabbricato doveva ritenersi legittimo ai sensi dell’art. 93 bis, comma 1, della legge regionale n. 61/1985 ai sensi del quale “ lo stato legittimo di immobili in proprietà o in disponibilità di soggetti non autori di variazioni non essenziali risalenti ad epoca anteriore al 30 gennaio 1977, data di entrata in vigore della legge 10/1977 e dotati di certificato di abitabilità/agibilità, coincide con l’assetto dell’immobile al quale si riferiscono i predetti certificati, fatta salva l’efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi.”
Ebbene, tale norma, invocata dal ricorrente al fine di legittimare lo stato di fatto dell’immobile (e l’esecuzione dei lavori indicati nella scia), caratterizzato anche dalla presenza del locale “sottotetto”, non previsto dagli originari titoli autorizzativi, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la già citata pronuncia n. 217/2022. Ne consegue che, per effetto della medesima, rimarrebbe insuperabile la valenza ostativa rappresentata dalla difformità dello stato di fatto con quanto originariamente autorizzato, che era già stata evidenziata dal Comune al Condominio e, successivamente, anche al ricorrente a seguito della presentazione della SCIA.
In alcun modo, pertanto, egli potrebbe conseguire il bene della vita, ossia lo svolgimento dei lavori oggetto della scia, in quanto gli stessi sono stati inibiti a causa dell’abusività del locale dove dovrebbero essere svolti, non superabile in virtù della mera affermazione della conformità dello stato di fatto a quello legittimo. Né, in senso contrario, può valere la mera affermazione per la quale si tratterebbe di una difformità volumetrica rientrante nei limiti di tolleranza di cui al DPR n. 380/2001: da un lato, come esposto dal Comune, si tratta di una mera affermazione non corroborata in sede di SCIA da alcun calcolo effettivo; dall’altro, il Comune non ha contestato difformità costruttive minime, bensì la realizzazione di un locale sottotetto integralmente non autorizzato.
In buona sostanza, il ricorrente non può avere un interesse attuale all’annullamento del provvedimento inibitorio, atteso che per il venir meno del citato art. 93 bis, l’Amministrazione, nel rinnovato esercizio del potere, gli opporrebbe nuovamente l’abusività del locale sottotetto e la rilevata difformità con quanto autorizzato.
2. In ogni caso, come già esposto anche in sede cautelare, il Collegio deve rilevare nel merito che il primo motivo non è fondato in quanto l’errata qualificazione giuridica degli effetti riconducibili al provvedimento impugnato non costituirebbe comunque un vizio di legittimità.
2.1. Quanto ai vizi procedimentali dedotti negli ulteriori motivi di impugnazione, essi non potrebbero condurre all’annullamento del provvedimento, atteso che nessun concreto pregiudizio ai diritti di partecipazione procedimentale è stato cagionato al ricorrente, al quale la difformità del sottotetto rispetto alla licenza edilizia del 31 dicembre 1974 (in variante alla licenza n. 4415/1972) era già nota, come emerge dal verbale di assemblea del 10 dicembre 2021. Da tali circostanze, considerata anche la mancata esecuzione dell’intervento oggetto di segnalazione, deve desumersi l’insussistenza di un affidamento della parte ricorrente sul consolidarsi degli effetti della SCIA, con conseguente prevalenza dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, come compiutamente esposto dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato.
2.2. Infine, con riferimento all’invocata applicazione della norma sulle tolleranze costruttive, deve ritenersi, in senso contrario, che il contrasto dello stato di fatto con lo stato autorizzato, è chiaramente sussistente, essendo la volumetria dichiarata nella S.C.I.A. (mq 1.366,46) significativamente maggiore di quella indicata nella relazione tecnica allegata all’istanza di variante alla licenza edilizia n. 4415 (mq 1.060).
Per tutte le ragioni esposte, anche a non volerlo ritenere improcedibile, il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LD, Presidente
EN AR, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Marco LD |
IL SEGRETARIO