Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1561/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Presidente Relatore dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F , nato a [...], il [...] e residente in [...]C.F._1
(VA), Via Isonzo nr. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Goffredi, presso il cui studio, sito in
Oleggio (NO), Via del Moro nr. 77, è elettivamente domiciliato
-attore- contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(VA), via Isonzo n. 3 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Gallina, presso il cui studio sito in
Como, via Giulini n. 20, è elettivamente domiciliata
- convenuto -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Varese
- intervenuto -
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e per l'effetto dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, ordinando l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) Considerato che i coniugi sono comproprietari, nella misura del 75% la sig.ra e del CP_1
25% il sig. di una porzione di fabbricato ad uso civile abitazione posta al piano terra, Parte_1 composta cinque locali, cucina, servizi e due balconi, con annessi tre locali ripostiglio al secondo piano, cantina al piano seminterrato, autorimessa pertinenziale in corpo staccato al piano terra, e due porzioni di area cortilizia esclusive. Il tutto attualmente censito nel Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati catastali:
- sezione MA - foglio 7 (sette) - particella 3656 (tremilaseicentocinquantasei) - subalterno 501
(cinquecentouno) graffato alle particelle 6127 (seimilacentoventisette) subalterno 501
(cinquecentouno) - 6129 (seimilacentoventinove) subalterno 501 – 6130 (seimilacentotrenta) subalterno 501 (cinquecentouno) - categoria A/3 - classe 3 (tre) - consistenza 8 (otto) vani - superficie catastale 133 (centotrentatré) metri quadri - rendita catastale Euro 454,48
(quattrocentocinquantaquattrovirgola quarantotto) - indirizzo: Via Isonzo n. 3, piano S1-T-2;
- sezione MA - foglio 7 (sette) - particella 6132 (seimilacentotrentadue) - categoria C/6 - classe 6
(sei) - consistenza 12 (dodici) metri quadri - superficie catastale 13 (tredici) metri quadri - rendita catastale Euro 18,59 (diciotto virgola cinquantanove) - indirizzo: Via Isonzo n.3, piano T.
Confini dell'abitazione: particella 6131, corte comune particella 3656 su tre lati, Via Isonzo, particella 631.
Confini dell'autorimessa: particelle 631, 7270, 3656, 6131foglio 8, mappale 492 sub. 2, piano T-1°-
2° Cat. A/3, classe 4, vani 11,5, RC Euro 890,89 e del pertinente box foglio 8 mappale 492 sub. 3 piano S1, Cat C/6, classe 3, consistenza 20 m2, RC euro 51,65; il sig. si impegna a cedere, senza corrispettivo, la sua quota parte di piena proprietà pari Parte_1 al 25% di tutto quanto sopra descritto, alla sig.ra la quale accetta;
CP_1
c) I coniugi formalizzeranno le operazioni immobiliari sopra descritte innanzi al Notaio individuato dalla sig.ra , la quale sosterrà interamente le relative spese, entro e non oltre tre mesi CP_1 dalla sottoscrizione del presente verbale, e comunque successivamente alla liberatoria concessa dalla banca relativa al subentro nel mutuo ipotecario di un nuovo garante;
d) I coniugi danno atto che il sig. ha già consegnato le chiavi dell'abitazione e asportato Parte_1 tutti i suoi effetti personali e che gli arredi, i beni mobili e le suppellettili dell'immobile si intendono inclusi;
e) Il sig. dichiara di aver già provveduto a fare richiesta di cambio di residenza come da Pt_1 attestazione che esibisce;
f) L' indicata operazione immobiliare è da intendersi diretta a realizzare e conseguire in modo unitario la definitiva composizione della crisi coniugale e la sistemazione dei rapporti economico- patrimoniali tra le parti;
g) i coniugi si impegnano a saldare i residui debiti congiuntamente contratti nella misura del 50% ciascuno entro e non oltre il 30/01/2025;
h) Il sig. si impegna a fare quanto necessario per il passaggio di proprietà presso l'anagrafe Pt_1 canina del cane, facendosi carico di tutte le relative spese entro il 30/01/2025;
i) I coniugi si impegnano sin d'ora a presentare ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini di legge;
l) Con la sottoscrizione della precisazione congiunta delle conclusioni le parti dichiarano di avere regolato e disciplinato le proprie ragioni, diritti ed interessi in modo equo, adeguato e ragionevole definendo in tal modo ogni questione tra loro direttamente o indirettamente pendente. Il Sig. e Pt_1 la Sig.ra dichiarano altresì che l'accordo raggiunto stabilisce un giusto ed equilibrato CP_1 contemperamento delle rispettive posizioni personali e familiari definendo ogni motivo di conflitto e di contrasto tra le stesse in modo soddisfacente e ponderato. Il trasferimento immobiliare sopra descritto è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e pertanto i sottoscritti chiedono l'applicazione dei benefici fiscali conseguenti”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 10.07.2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie sposata a Malnate CP_1
(VA) il 22.09.2018, nulla disponendo in merito all'assegnazione della casa coniugale - in quanto non esistenti i presupposti - e dichiarando entrambi i coniugi economicamente autosufficienti e, dunque, non tenuti a versare alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento in favore dell'altro.
Con comparsa di risposta, depositata in data 30.11.2024, si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione ex adverso formulata e chiedendo di porre a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante versamento mensile della somma di euro 300,00.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 19.07.2024 in seno al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 3.12.2024, le parti, comparse personalmente, confermavano la volontà di separarsi e i relativi procuratori, stante il raggiungimento di un accordo tra i coniugi per la definizione bonaria del procedimento di separazione, chiedevano un breve rinvio ai fini della formalizzazione dello stesso. Alla udienza successiva dell'8.01.2025 le parti chiedevano il recepimento dell'accordo raggiunto, depositato nel fascicolo telematico in data 7.01.2025, come sopra riportato e il Giudice Rel. rimetteva la causa in decisione al Collegio ex art. 473-bis.21, ult. comma, c.p.c.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ѐ circostanza incontestata, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto, di talché allo stato non appare possibile una riconciliazione dei coniugi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che ricorrano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta di separazione personale tra le parti.
Quanto al resto, ritiene il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti circa la definizione dei rapporti personali ed economici, i quali non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, attesa la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status e le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
e , sposati a Malnate (VA) il 22.09.2018 (atto trascritto nei Registri dello
[...] CP_1
Stato Civile del Comune di Malnate, anno 2018, n. 14, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Malnate perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 9.01.2025.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice