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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2170/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Giudice Unico Dott.sa
Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2170/2023 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: Pegno – Ipoteca – Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
PROMOSSA DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. , CodiceFiscale_5 Parte_6 CodiceFiscale_6 [...] (C.F. , (C.F. Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8 [...]
, (C.F. ), questi ultimi C.F._8 Parte_9 CodiceFiscale_9
cinque nella loro qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi Persona_1
dall'Avv. Sebastiano Zorzi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTI
CONTRO
, già Controparte_1 [...]
, - con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 (C.F. e P.Iva: CP_2
) in persona di in qualità di Responsabile P.IVA_1 Controparte_3
Contenzioso , a ciò autorizzato giusta procura speciale, autenticata in Notaio CP_1
di Roma (rep. n. 180134 e racc. n. 12348 del 22.6.2023), rilasciata Persona_2
da , elettivamente domiciliata, ai fini del presente Controparte_1
procedimento, presso lo studio dell'Avv. Enza Novara, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 6.7.2023, i ricorrenti esponevano di essere tutti comproprietari indivisamente, ciascuno per la quota di 1/9 dell'intero (per complessivi 5/9), unitamente agli altri comproprietari delle restanti quote, dell'immobile sito in Vittoria, in via Messina n. 42, P.T. in Catasto al foglio n. 173, particella 198, sub. 3, zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, consistenza vani 4, rendita €
140,48 (come da visura storica per immobile del dì 1.6.2023 in atti).
Riferivano che sul predetto immobile gravavano, in favore di , Controparte_2
oggi , le seguenti ipoteche: Controparte_4
- ipoteca di € 4.521,30, iscritta in data 7.3.2005 ai nn. 5391/2443, in favore della e
contro
; Parte_10 Parte_4
- ipoteca di € 203.601,34, iscritta in data 22.8.2012, ai nn. 13194/1817, in favore di e
contro
; Pt_10 CP_2 Parte_3
- ipoteca giudiziale di € 46.287,36, iscritta in data 13.5.2013 ai nn. 6685/1070, in favore di e
contro
; Controparte_2 Parte_2
- ipoteca di € 63.190,14, iscritta in data 7 febbraio 2017 ai nn. 2070/335, in favore di e
contro
; - Controparte_2 Parte_3
- ipoteca di € 176.210,64, iscritta in data 15.6.2017 ai nn. 8636/1366, in favore di e
contro
; Controparte_2 Parte_1
- ipoteca di € 73.430,84, iscritta in data 17.10.2017 ai nn. 14617/2494, in favore di e contro il defunto . Controparte_2 Persona_1
Rappresentavano gli stessi che nessuna procedura esecutiva era stata promossa dalla creditrice in danno dei debitori con riferimento all'immobile in oggetto, e che era loro interesse procedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie ricadenti sull'immobile di Vittoria, via Messina n. 42.
Pertanto, al fine di procedere alla cancellazione delle ipoteche, individuavano l'esatto valore catastale dell'intero immobile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 D.P.R. 602/1973 e 52 comma 4 D.P.R. 131/1986, in € 53.101,44 [secondo la seguente formula indicata in ricorso: 140,48 (rendita catastale) x5% (coefficiente di rivalutazione) x120 (coefficiente di moltiplicazione aggiornato) x3 (art. 79 DPR
602/73, comma 1) = € 53.101,44] e si dichiaravano pronti a versare la somma di €
5.900,44 ciascuno, per complessivi € 29.502,22, previa dichiarazione di consenso alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.
Per i superiori motivi, i ricorrenti sopra elencati domandavano ordinarsi all
[...]
di prestare il consenso alla cancellazione delle ipoteche, Controparte_4
quali indicate nella parte motiva del ricorso, previo versamento, da parte degli odierni ricorrenti, della somma di cui al combinato disposto degli artt. 79 D.P.R.
602/1973 e 52 comma 4 del D.P.R. 131/1986, pari a complessivi € 29.502,22, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta in forza della citata normativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 17.5.2025 si costituiva in giudizio Controparte_4
, la quale chiedeva dichiararsi inammissibile l'opposizione, e nel merito il
[...]
rigetto di essa per i seguenti motivi.
Anzitutto, perché i ricorrenti non avevano formulato specifici motivi di opposizione, né contestato la legittimità della procedura cautelare, né specificato l'interesse in base al quale essi agivano.
Esponevano anche che la procedura per ottenere la cancellazione dell'ipoteca prevedeva una previa domanda agli uffici dell'ente della riscossione, solo dopo avere estinto il debito, anche con presentazione di istanza di rateazione.
Quindi, una volta rigettata la domanda in via stragiudiziale, l'avente titolo poteva adire il giudice, offrendo il pagamento del prezzo e l'estinzione del debito.
Ancora, rilevava che il termine ventennale non era trascorso, e che non rilevava la circostanza che l'Agente della riscossione non avesse avviato la procedura esecutiva.
Presupposto per la cancellazione, sia in autotutela che giudiziaria, era comunque la completa estinzione del debito.
Per i superiori motivi, chiedeva dichiararsi Controparte_4
inammissibile l'opposizione, e nel merito rigettarla. Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ciò premesso, la domanda in esame è infondata, e meritevole di rigetto, per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, come chiarito da consolidata giurisprudenza, condizione fondamentale per la cancellazione dell'ipoteca è l'estinzione totale del debito che vi ha dato luogo.
Difatti, l'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 e ss. c.c.), dovendo in caso contrario rispondere dei danni, e, altresì, di attivarsi nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, nasce solo a seguito dell'estinzione dell'intero debito, potendo egli, eventualmente, rinunciare a tale integrale adempimento, in base ad una scelta di opportunità, in tal modo derogando alla disciplina codicistica, non avendo la disciplina in parte qua natura di norma imperativa (così Cass. civ., sez. III, 20.6.2013, n. 15435).
Da ciò si può indirettamente ricavare che solo il creditore che sia stato soddisfatto ha l'obbligo di prestare il proprio consenso alla cancellazione (v. Trib. Roma
25.11.2019, n. 22613), sicché solo provando la completa estinzione del debito il debitore matura il diritto ad ottenere dal creditore il consenso per la cancellazione dell'ipoteca.
Nel caso oggetto del presente giudizio le parti ricorrenti nulla hanno nemmeno osservato in merito all'estinzione dei vari debiti, che hanno dato luogo alle ipoteche.
In particolare, solo ha prodotto della documentazione inerente al Parte_2
suo debito, la quale, tuttavia, non si ritiene sufficiente a provare la completa estinzione di esso, in quanto dal documento 2979020202301253296180 si evince un debito da pagare per la definizione agevolata pari ad € 23.763,21, mentre sussistono dei pagamenti per soli € 7.370,22, con un ultimo pagamento eseguito nel luglio del
2024.
Non rileva in questa sede nemmeno il riferimento alle norme di cui al D.P.R.
602/1973, le quali, infatti, fanno riferimento all'espropriazione immobiliare.
Quella esattoriale, infatti, disciplinata dal D.P.R. 602/1973, è una forma speciale di esecuzione coattiva di crediti pubblici, attuata con l'espropriazione e la vendita, o con l'assegnazione di immobili, mobili o crediti del debitore, secondo delle regole in parte dissimili da quelle del codice di procedura civile, il cui carattere distintivo è un tratto marcato di autotutela strutturale, in cui la presenza del Giudice è fortemente affievolita, e nella quale l'art. 79, in particolare, disciplina il prezzo base dell'incanto, prevedendo che questo è pari all'importo stabilito a norma dell'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, D.P.R. 131/1986, moltiplicato per tre, senza che da ciò possa ricavarsi che il debitore sia liberato mediante il pagamento di quel prezzo (pagamento che, comunque, nel caso di specie non è neppure avvenuto, ma è stato soltanto offerto).
Né tanto meno rileva la circostanza che l' non abbia dato Controparte_5
impulso al recupero del credito.
Alla luce delle considerazioni suespresse, la domanda in esame è infondata, e come tale meritevole di rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2170/2023 R.G., così statuisce:
rigetta la domanda attorea;
condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , questi ultimi cinque nella loro qualità di eredi di
[...] Parte_9 Per_1
al pagamento delle spese processuali sostenute da
[...] Controparte_1
, che liquida in € 2.500,00, per compensi professionali, oltre al rimborso
[...]
spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di essi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Ragusa in data 30.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Giudice Unico Dott.sa
Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2170/2023 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: Pegno – Ipoteca – Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
PROMOSSA DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. , CodiceFiscale_5 Parte_6 CodiceFiscale_6 [...] (C.F. , (C.F. Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8 [...]
, (C.F. ), questi ultimi C.F._8 Parte_9 CodiceFiscale_9
cinque nella loro qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi Persona_1
dall'Avv. Sebastiano Zorzi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTI
CONTRO
, già Controparte_1 [...]
, - con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 (C.F. e P.Iva: CP_2
) in persona di in qualità di Responsabile P.IVA_1 Controparte_3
Contenzioso , a ciò autorizzato giusta procura speciale, autenticata in Notaio CP_1
di Roma (rep. n. 180134 e racc. n. 12348 del 22.6.2023), rilasciata Persona_2
da , elettivamente domiciliata, ai fini del presente Controparte_1
procedimento, presso lo studio dell'Avv. Enza Novara, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 6.7.2023, i ricorrenti esponevano di essere tutti comproprietari indivisamente, ciascuno per la quota di 1/9 dell'intero (per complessivi 5/9), unitamente agli altri comproprietari delle restanti quote, dell'immobile sito in Vittoria, in via Messina n. 42, P.T. in Catasto al foglio n. 173, particella 198, sub. 3, zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, consistenza vani 4, rendita €
140,48 (come da visura storica per immobile del dì 1.6.2023 in atti).
Riferivano che sul predetto immobile gravavano, in favore di , Controparte_2
oggi , le seguenti ipoteche: Controparte_4
- ipoteca di € 4.521,30, iscritta in data 7.3.2005 ai nn. 5391/2443, in favore della e
contro
; Parte_10 Parte_4
- ipoteca di € 203.601,34, iscritta in data 22.8.2012, ai nn. 13194/1817, in favore di e
contro
; Pt_10 CP_2 Parte_3
- ipoteca giudiziale di € 46.287,36, iscritta in data 13.5.2013 ai nn. 6685/1070, in favore di e
contro
; Controparte_2 Parte_2
- ipoteca di € 63.190,14, iscritta in data 7 febbraio 2017 ai nn. 2070/335, in favore di e
contro
; - Controparte_2 Parte_3
- ipoteca di € 176.210,64, iscritta in data 15.6.2017 ai nn. 8636/1366, in favore di e
contro
; Controparte_2 Parte_1
- ipoteca di € 73.430,84, iscritta in data 17.10.2017 ai nn. 14617/2494, in favore di e contro il defunto . Controparte_2 Persona_1
Rappresentavano gli stessi che nessuna procedura esecutiva era stata promossa dalla creditrice in danno dei debitori con riferimento all'immobile in oggetto, e che era loro interesse procedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie ricadenti sull'immobile di Vittoria, via Messina n. 42.
Pertanto, al fine di procedere alla cancellazione delle ipoteche, individuavano l'esatto valore catastale dell'intero immobile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 D.P.R. 602/1973 e 52 comma 4 D.P.R. 131/1986, in € 53.101,44 [secondo la seguente formula indicata in ricorso: 140,48 (rendita catastale) x5% (coefficiente di rivalutazione) x120 (coefficiente di moltiplicazione aggiornato) x3 (art. 79 DPR
602/73, comma 1) = € 53.101,44] e si dichiaravano pronti a versare la somma di €
5.900,44 ciascuno, per complessivi € 29.502,22, previa dichiarazione di consenso alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.
Per i superiori motivi, i ricorrenti sopra elencati domandavano ordinarsi all
[...]
di prestare il consenso alla cancellazione delle ipoteche, Controparte_4
quali indicate nella parte motiva del ricorso, previo versamento, da parte degli odierni ricorrenti, della somma di cui al combinato disposto degli artt. 79 D.P.R.
602/1973 e 52 comma 4 del D.P.R. 131/1986, pari a complessivi € 29.502,22, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta in forza della citata normativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 17.5.2025 si costituiva in giudizio Controparte_4
, la quale chiedeva dichiararsi inammissibile l'opposizione, e nel merito il
[...]
rigetto di essa per i seguenti motivi.
Anzitutto, perché i ricorrenti non avevano formulato specifici motivi di opposizione, né contestato la legittimità della procedura cautelare, né specificato l'interesse in base al quale essi agivano.
Esponevano anche che la procedura per ottenere la cancellazione dell'ipoteca prevedeva una previa domanda agli uffici dell'ente della riscossione, solo dopo avere estinto il debito, anche con presentazione di istanza di rateazione.
Quindi, una volta rigettata la domanda in via stragiudiziale, l'avente titolo poteva adire il giudice, offrendo il pagamento del prezzo e l'estinzione del debito.
Ancora, rilevava che il termine ventennale non era trascorso, e che non rilevava la circostanza che l'Agente della riscossione non avesse avviato la procedura esecutiva.
Presupposto per la cancellazione, sia in autotutela che giudiziaria, era comunque la completa estinzione del debito.
Per i superiori motivi, chiedeva dichiararsi Controparte_4
inammissibile l'opposizione, e nel merito rigettarla. Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ciò premesso, la domanda in esame è infondata, e meritevole di rigetto, per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, come chiarito da consolidata giurisprudenza, condizione fondamentale per la cancellazione dell'ipoteca è l'estinzione totale del debito che vi ha dato luogo.
Difatti, l'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 e ss. c.c.), dovendo in caso contrario rispondere dei danni, e, altresì, di attivarsi nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, nasce solo a seguito dell'estinzione dell'intero debito, potendo egli, eventualmente, rinunciare a tale integrale adempimento, in base ad una scelta di opportunità, in tal modo derogando alla disciplina codicistica, non avendo la disciplina in parte qua natura di norma imperativa (così Cass. civ., sez. III, 20.6.2013, n. 15435).
Da ciò si può indirettamente ricavare che solo il creditore che sia stato soddisfatto ha l'obbligo di prestare il proprio consenso alla cancellazione (v. Trib. Roma
25.11.2019, n. 22613), sicché solo provando la completa estinzione del debito il debitore matura il diritto ad ottenere dal creditore il consenso per la cancellazione dell'ipoteca.
Nel caso oggetto del presente giudizio le parti ricorrenti nulla hanno nemmeno osservato in merito all'estinzione dei vari debiti, che hanno dato luogo alle ipoteche.
In particolare, solo ha prodotto della documentazione inerente al Parte_2
suo debito, la quale, tuttavia, non si ritiene sufficiente a provare la completa estinzione di esso, in quanto dal documento 2979020202301253296180 si evince un debito da pagare per la definizione agevolata pari ad € 23.763,21, mentre sussistono dei pagamenti per soli € 7.370,22, con un ultimo pagamento eseguito nel luglio del
2024.
Non rileva in questa sede nemmeno il riferimento alle norme di cui al D.P.R.
602/1973, le quali, infatti, fanno riferimento all'espropriazione immobiliare.
Quella esattoriale, infatti, disciplinata dal D.P.R. 602/1973, è una forma speciale di esecuzione coattiva di crediti pubblici, attuata con l'espropriazione e la vendita, o con l'assegnazione di immobili, mobili o crediti del debitore, secondo delle regole in parte dissimili da quelle del codice di procedura civile, il cui carattere distintivo è un tratto marcato di autotutela strutturale, in cui la presenza del Giudice è fortemente affievolita, e nella quale l'art. 79, in particolare, disciplina il prezzo base dell'incanto, prevedendo che questo è pari all'importo stabilito a norma dell'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, D.P.R. 131/1986, moltiplicato per tre, senza che da ciò possa ricavarsi che il debitore sia liberato mediante il pagamento di quel prezzo (pagamento che, comunque, nel caso di specie non è neppure avvenuto, ma è stato soltanto offerto).
Né tanto meno rileva la circostanza che l' non abbia dato Controparte_5
impulso al recupero del credito.
Alla luce delle considerazioni suespresse, la domanda in esame è infondata, e come tale meritevole di rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2170/2023 R.G., così statuisce:
rigetta la domanda attorea;
condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , questi ultimi cinque nella loro qualità di eredi di
[...] Parte_9 Per_1
al pagamento delle spese processuali sostenute da
[...] Controparte_1
, che liquida in € 2.500,00, per compensi professionali, oltre al rimborso
[...]
spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di essi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Ragusa in data 30.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo