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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5238 del RGAC dell'anno 2017 vertente
TRA
, c.f. e c.f elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 domiciliati in Catanzaro alla via Tommaso Gulli 19, presso lo studio dell'avv.to Dario Fabiano (cf. che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti C.F._3
Pec: Email_1
- parte attrice opponente-
CONTRO per conto di (cf e p.IVA , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv.to Elena Frascino (c.f. pec: C.F._4 Email_2
-parte convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1117/2017 depositato in data 31.07.2017 del Tribunale di Catanzaro – cessazione della materia del contendere
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.01.2025 entrambe le parti hanno chiesto che il GI pronunciasse la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si sono opposti al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, con cui Parte_1 Parte_2 si ingiungeva loro di pagare € 16.452,25 oltre interessi come richiesti in ricorso alla a Controparte_1 titolo di rate insolute del finanziamento personale n. 334862 concesso dalla Agos Ducato in data
24.01.2006, credito poi ceduto a varie società ed infine al ricorrente monitorio.
si è costituita chiedendo di rigettare l'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo.
2. Nel corso della causa, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del 8.10.2018; il procedimento, poi, ha subito numerosi rinvii concessi per la pendenza di trattative di bonario componimento sino a giungere all'udienza del 20.01.2025 in cui le parti hanno dato atto dell'intervenuto accordo transattivo e che i pagamenti erano regolari. Concordemente hanno chiesto, pertanto, una pronuncia di cessazione della materia del contendere con spese legali compensate tra le parti.
3. La vertenza può essere definita con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. 3.1 Come noto la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico – non regolamentato dal codice di procedura civile – di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.
La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti per le più svariate ragioni.
Nel caso di specie l'intervenuta transazione ha sostanzialmente soddisfatto l'interesse perseguito nella presente causa, tanto che la richiesta di una pronuncia conclusiva di rito è provenuta da entrambe le parti.
3.2 Va, infine, aggiunto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica di condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Da tale premessa consegue che la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, travolge anche il medesimo, che, quindi, deve essere revocato.
4. Le spese di lite per concorde richiesta delle parti rimangono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1117/2017 depositato in data 31.07.2017 del Tribunale di
Catanzaro;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma
3, c.p.c.
Catanzaro, lì 21.01.2025
Il G.O.P.
dott. Vitullio Marzullo