CA
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/07/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1588/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1588/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ZAVALLONI LORENZO con domicilio in VIA Parte_1
GARIBALDI 17 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. SERVADEI STEFANO con domicilio in VIA Controparte_1
STATALE MARECCHIA 8/A 47826 VERUCCHIO
APPELLATO assunto in decisione all'udienza collegiale del 25.3.25, tenutasi con modalità cartolare;
Oggetto: appello avverso sentenza n. 287/2022 del Tribunale di Rimini, pronunciata a conclusione della causa civile di primo grado R.G. n. 3307/2019, decisa e pubblicata in data 25/03/2022.
CONCLUSIONI:
Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, contrariis rejectis, previ gli opportuni accertamenti ed emesse le pronunce e/o declaratorie del caso, in riforma della
SENTENZA N. 287/2022 del Tribunale Civile di Rimini, pronunziata tra le parti a conclusione della causa civile di primo grado R.G. n. 3307/2019, decisa in data 25/03/2022 e pubblicata in pari data, ed in accoglimento della presente impugnazione:
NEL MERITO: respinga le domande avversarie depositate in primo grado nonché in grado di
pagina 1 di 7 appello, in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atto, dichiarando dunque valido il titolo ed il precetto azionato.
Condanni l'Avv. al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, ex Controparte_1 art. 96 c.p.c., stante la pretestuosità colposa dell'azione intrapresa;
Condanni l'Avv.
[...]
alla refusione al Sig. delle spese legali a lui versate, per quanto previsto CP_1 Parte_1
dalla sentenza di primo grado, compreso il sub procedimento relativo alla sospensione del precetto ed al seguente reclamo, pari a complessivi € 11.432,21= (€ 7.054,85 + € 4.377,36), come da prodotte.
IN OGNI CASO: con vittoria di tutte le spese e competenze di causa sostenute in entrambi i gradi di giudizio comprensive di Iva, C.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge a favore di
”. Parte_1
Appellata: “Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
1) nel merito, respingere l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
2) condannare altresì l'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 C.p.c. per aver agito in giudizio con colpa grave, rimettendo la determinazione della somma da liquidarsi all'equità del Giudicante.
Con vittoria in ogni caso delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/ 2014, come modif. con D.M.13 agosto 2022 n. 147, oltre spese e oneri accessori)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e primo grado
L'avv. ebbe a fornire prestazione professionale in favore di in una Controparte_1 Parte_1 causa, nella quale un terzo rivendicava l'usucapione di un terreno di proprietà di quest'ultimo.
Nell'ambito di tale causa intervenne (padre di ), sempre a ministero Persona_1 Parte_1 dell'avv. L'avv. rinunciò, poi, ad entrambi i mandati e chiese, depositando CP_1 Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo una somma di denaro (ulteriore rispetto ad acconti già versati) in via solidale sia a che a . Parte_1 Persona_1
Tale decreto veniva opposto dal solo e il giudizio si concludeva con l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione, il rigetto della domanda di ulteriore compenso e con condanna alla restituzione di quanto già ricevuto (pari ad € 3.217,16), oltre al pagamento delle spese di lite. La sentenza n.
pagina 2 di 7 855/2013 del Tribunale di Rimini, che revocava il decreto ingiuntivo a favore del , Parte_1 precisava che la revoca doveva considerarsi operante “limitatamente alla posizione di ”, Parte_1 facendo espressamente salva, quindi, la posizione creditoria dell'avv. verso l'altro co-debitore CP_1
solidale . Persona_1
Quest'ultimo non proponeva opposizione al D.I. Morì il 19 giugno 2010, ovvero oltre due anni dopo l'emissione del decreto ingiuntivo.
impugnava in appello la sentenza emessa nella causa di opposizione a decreto Controparte_1
ingiuntivo e tale giudizio si concludeva con sentenza n. 2850/2018, con la quale venivano respinti tutti i motivi di opposizione e, dunque, confermata la sentenza di primo grado.
La sentenza d'appello non veniva impugnata e passava in giudicato.
Dunque, la parte vittoriosa chiedeva il versamento delle somme riconosciute (compensi versati in eccesso e spese legali di primo e secondo grado di giudizio).
Avendone fatto richiesta, le parti si accordavano per una rateizzazione in tre trances Controparte_1 dell'importo di € 4.810,44 ciascuna. Tuttavia, solo le prime due rate venivano onorate e Pt_1
notificava atto di precetto intimando a il pagamento del credito residuo.
[...] Controparte_1
Il 27.8.2019, l'avv. notificava l'opposizione all'esecuzione oggetto di questo giudizio, CP_1
chiedendo la compensazione tra il credito, certo e non contestato, vantato da , ed il Parte_1
controcredito nei confronti di , de cuius di , portato dallo stesso decreto Persona_1 Parte_1
ingiuntivo -nei suoi confronti dichiarato esecutivo- come detto, opposto e revocato nei soli confronti di . Parte_1
In primo grado la domanda della parte attrice-opponente veniva accolta.
In particolare, il Giudice del Tribunale riconosceva che il controcredito opposto in compensazione dall'opponente fosse dotato, al pari del credito vantato dall'opposto ed azionato mediante precetto, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dalla legge in quanto “il decreto ingiuntivo di cui trattasi è stato munito di formula di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e l'instaurazione del giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo da parte degli eredi dell'ingiunto non Persona_1 vale a privare detto titolo della sua validità di “giudicato sostanziale” posto che non risulta agli atti che il medesimo sia stato oggetto di sospensione della sua esecutorietà ai sensi del secondo comma dell'art. 650 c.p.c.”. Inoltre, rilevava che la possibilità di far valere il diritto opposto in compensazione non esisteva nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto la successione nel debito era avvenuta quando già erano spirati i termini preclusivi per far valere il relativo credito in quella sede.
Rigettava, poi, sia l'eccezione di impossibilità di compensare oltre la quota di eredità di Pt_1
pagina 3 di 7 sia quella di prescrizione per “presenza in atti di documentazione attestante l'avvenuta Pt_1 interruzione della stessa”.
Secondo Grado:
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
2) INAMMISSIBILE COMPENSAZIONE GIUDIZIALE:
La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone la presenza di un controcredito liquido e certo. Caratteri che non sussistono, ove il credito -come in questo caso- sia sottoposto a giudizio di accertamento e dunque sia ancora controverso.
3) IN SUBORDINE: IMPOSSIBILITÀ DI COMPENSARE IL CREDITO OLTRE LA QUOTA DI
EREDITÀ DEL SIG. . Parte_1
Ai sensi dell'art. 754 c.c., “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione [1295 c.c.] della loro quota ereditaria”. Nel caso in oggetto,
a seguito della morte di , presunto debitore del controcredito, l'eredità passò ai Persona_1
propri 5 figli. Ne conseguirebbe, che la controparte non potrebbe comunque agire nei confronti di ciascun coerede per l'intero, ma solo per la proporzionale quota di un quinto, e senza poter ottenere una condanna al pagamento solidale verso gli eredi.
4) IN SUBORDINE: PRESCRIZIONE ED INFONDATEZZA DEL CREDITO OPPOSTO IN
COMPENSAZIONE.
Si costituiva nel giudizio d'appello , chiedendo l'integrale rigetto Controparte_1 dell'impugnazione con condanna alle spese di lite del grado.
All'udienza del 25.3.25 la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati i motivi d'impugnazione, ritiene la Corte che le argomentazioni del Giudice di prime cure non siano condivisibili e che, pertanto, l'appello debba essere accolto.
In particolare, si osserva come il Giudice di primo grado abbia ritenuto legittima la compensazione tra il credito precettato da e quello vantato dall'avv. Parte_1 Controparte_1
nonostante il decreto ingiuntivo su cui il professionista fondava le proprie ragioni fosse in quel mentre stato fatto oggetto di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avanti allo stesso Tribunale di
Rimini: ciò non gli avrebbe comunque fatto perdere quelle caratteristiche di certezza, liquidità ed pagina 4 di 7 esigibilità che deve avere invece il controcredito per potersi dar luogo a compensazione.
Ha, infatti, ritenuto il Giudice del Tribunale di Rimini che “il controcredito opposto in compensazione dall'opponente è dotato, al pari del credito vantato dall'opposto ed azionato mediante precetto, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dalla legge. Giova pure evidenziare che il decreto ingiuntivo di cui trattasi è stato munito di formula di esecutorietà ex art.
647 c.p.c. e che l'instaurazione del giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo da parte degli eredi dell'ingiunto non vale a privare detto titolo della sua validità di Persona_1
“giudicato sostanziale” posto che non risulta agli atti che il medesimo sia stato oggetto di sospensione della sua esecutorietà ai sensi del secondo comma dell'art. 650 c.p.c.”
Tale assunto non appare condivisibile.
La sospensione dell'esecutività ai sensi dell'art. 650 comma 2 c.p.c., infatti, incide solo sul requisito della esigibilità, mentre l'impugnazione tardiva -per quanto respinta in primo grado- rende il credito “non certo” e, conseguentemente, non compensabile.
Infatti, “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 comma 2 c.p.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.” (Cass. S.U. 23225 del 2016)
Nella stessa decisione è stato chiarito che “per credito liquido -espressione letterale dell'art.
1243 c.c., comma 1, che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili- deve intendersi il credito determinato nell'ammontare in base al titolo (…). L'ulteriore requisito della certezza sull'esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell'art. 1243 c.c., comma 1, perchè la liquidità attiene all'oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito. Perciò la contestazione del titolo non è in sè contestazione sull'ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore. E allora, attesa la finalità dell'istituto della compensazione -estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria-, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del
1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Da qui l'ormai
pagina 5 di 7 consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione
(Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza
(credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur”.
In questo caso, la particolarità per la quale il D.I. sia stato oggetto di opposizione tardiva e, dunque, sia stato per un certo lasso di tempo definitivo, ovvero non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, non toglie che sia attualmente oggetto di opposizione e che, dunque, costituisca un controcredito privo -ora- del requisito di “certezza”.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, formulati in via subordinata.
Dunque, la Corte, in riforma della sentenza n. 287/2022 del Tribunale Civile di Rimini, pronunciata a conclusione della causa civile di primo grado R.G. n. 3307/2019, rigetta l'opposizione a precetto notificato in data 30 luglio 2019 avanzata da volta ad accertare che Controparte_1 Pt_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, non potendosi
[...]
procedere a compensazione tra il credito azionato da e quello di quest'ultimo verso Controparte_1
. Parte_1
Secondo il principio di soccombenza la parte appellata deve essere condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di , spese che si liquidano, in Parte_1
applicazione del D.M. 147/22, secondo lo scaglione pari alla somma precettata -ai sensi dell'art. 17
c.p.c., comma 1- (complessità tra bassa e media, per le tre fasi di studio, introduttiva e decisionale), per il primo grado in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, per il secondo grado in € 3.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 287/2022 del Tribunale di Rimini, pronunciata a conclusione della CP_1
causa civile di primo grado R.G. n. 3307/2019, decisa e pubblicata in data 25/03/2022, così decide:
- accoglie l'appello e, conseguentemente,
- rigetta l'opposizione al precetto notificato in data 30 luglio 2019 avanzata da , Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in Controparte_1
favore di , che si liquidano per il primo grado in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA e per il secondo grado in € 3.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile l'1.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1588/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ZAVALLONI LORENZO con domicilio in VIA Parte_1
GARIBALDI 17 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. SERVADEI STEFANO con domicilio in VIA Controparte_1
STATALE MARECCHIA 8/A 47826 VERUCCHIO
APPELLATO assunto in decisione all'udienza collegiale del 25.3.25, tenutasi con modalità cartolare;
Oggetto: appello avverso sentenza n. 287/2022 del Tribunale di Rimini, pronunciata a conclusione della causa civile di primo grado R.G. n. 3307/2019, decisa e pubblicata in data 25/03/2022.
CONCLUSIONI:
Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, contrariis rejectis, previ gli opportuni accertamenti ed emesse le pronunce e/o declaratorie del caso, in riforma della
SENTENZA N. 287/2022 del Tribunale Civile di Rimini, pronunziata tra le parti a conclusione della causa civile di primo grado R.G. n. 3307/2019, decisa in data 25/03/2022 e pubblicata in pari data, ed in accoglimento della presente impugnazione:
NEL MERITO: respinga le domande avversarie depositate in primo grado nonché in grado di
pagina 1 di 7 appello, in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atto, dichiarando dunque valido il titolo ed il precetto azionato.
Condanni l'Avv. al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, ex Controparte_1 art. 96 c.p.c., stante la pretestuosità colposa dell'azione intrapresa;
Condanni l'Avv.
[...]
alla refusione al Sig. delle spese legali a lui versate, per quanto previsto CP_1 Parte_1
dalla sentenza di primo grado, compreso il sub procedimento relativo alla sospensione del precetto ed al seguente reclamo, pari a complessivi € 11.432,21= (€ 7.054,85 + € 4.377,36), come da prodotte.
IN OGNI CASO: con vittoria di tutte le spese e competenze di causa sostenute in entrambi i gradi di giudizio comprensive di Iva, C.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge a favore di
”. Parte_1
Appellata: “Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
1) nel merito, respingere l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
2) condannare altresì l'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 C.p.c. per aver agito in giudizio con colpa grave, rimettendo la determinazione della somma da liquidarsi all'equità del Giudicante.
Con vittoria in ogni caso delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/ 2014, come modif. con D.M.13 agosto 2022 n. 147, oltre spese e oneri accessori)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e primo grado
L'avv. ebbe a fornire prestazione professionale in favore di in una Controparte_1 Parte_1 causa, nella quale un terzo rivendicava l'usucapione di un terreno di proprietà di quest'ultimo.
Nell'ambito di tale causa intervenne (padre di ), sempre a ministero Persona_1 Parte_1 dell'avv. L'avv. rinunciò, poi, ad entrambi i mandati e chiese, depositando CP_1 Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo una somma di denaro (ulteriore rispetto ad acconti già versati) in via solidale sia a che a . Parte_1 Persona_1
Tale decreto veniva opposto dal solo e il giudizio si concludeva con l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione, il rigetto della domanda di ulteriore compenso e con condanna alla restituzione di quanto già ricevuto (pari ad € 3.217,16), oltre al pagamento delle spese di lite. La sentenza n.
pagina 2 di 7 855/2013 del Tribunale di Rimini, che revocava il decreto ingiuntivo a favore del , Parte_1 precisava che la revoca doveva considerarsi operante “limitatamente alla posizione di ”, Parte_1 facendo espressamente salva, quindi, la posizione creditoria dell'avv. verso l'altro co-debitore CP_1
solidale . Persona_1
Quest'ultimo non proponeva opposizione al D.I. Morì il 19 giugno 2010, ovvero oltre due anni dopo l'emissione del decreto ingiuntivo.
impugnava in appello la sentenza emessa nella causa di opposizione a decreto Controparte_1
ingiuntivo e tale giudizio si concludeva con sentenza n. 2850/2018, con la quale venivano respinti tutti i motivi di opposizione e, dunque, confermata la sentenza di primo grado.
La sentenza d'appello non veniva impugnata e passava in giudicato.
Dunque, la parte vittoriosa chiedeva il versamento delle somme riconosciute (compensi versati in eccesso e spese legali di primo e secondo grado di giudizio).
Avendone fatto richiesta, le parti si accordavano per una rateizzazione in tre trances Controparte_1 dell'importo di € 4.810,44 ciascuna. Tuttavia, solo le prime due rate venivano onorate e Pt_1
notificava atto di precetto intimando a il pagamento del credito residuo.
[...] Controparte_1
Il 27.8.2019, l'avv. notificava l'opposizione all'esecuzione oggetto di questo giudizio, CP_1
chiedendo la compensazione tra il credito, certo e non contestato, vantato da , ed il Parte_1
controcredito nei confronti di , de cuius di , portato dallo stesso decreto Persona_1 Parte_1
ingiuntivo -nei suoi confronti dichiarato esecutivo- come detto, opposto e revocato nei soli confronti di . Parte_1
In primo grado la domanda della parte attrice-opponente veniva accolta.
In particolare, il Giudice del Tribunale riconosceva che il controcredito opposto in compensazione dall'opponente fosse dotato, al pari del credito vantato dall'opposto ed azionato mediante precetto, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dalla legge in quanto “il decreto ingiuntivo di cui trattasi è stato munito di formula di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e l'instaurazione del giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo da parte degli eredi dell'ingiunto non Persona_1 vale a privare detto titolo della sua validità di “giudicato sostanziale” posto che non risulta agli atti che il medesimo sia stato oggetto di sospensione della sua esecutorietà ai sensi del secondo comma dell'art. 650 c.p.c.”. Inoltre, rilevava che la possibilità di far valere il diritto opposto in compensazione non esisteva nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto la successione nel debito era avvenuta quando già erano spirati i termini preclusivi per far valere il relativo credito in quella sede.
Rigettava, poi, sia l'eccezione di impossibilità di compensare oltre la quota di eredità di Pt_1
pagina 3 di 7 sia quella di prescrizione per “presenza in atti di documentazione attestante l'avvenuta Pt_1 interruzione della stessa”.
Secondo Grado:
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
2) INAMMISSIBILE COMPENSAZIONE GIUDIZIALE:
La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone la presenza di un controcredito liquido e certo. Caratteri che non sussistono, ove il credito -come in questo caso- sia sottoposto a giudizio di accertamento e dunque sia ancora controverso.
3) IN SUBORDINE: IMPOSSIBILITÀ DI COMPENSARE IL CREDITO OLTRE LA QUOTA DI
EREDITÀ DEL SIG. . Parte_1
Ai sensi dell'art. 754 c.c., “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione [1295 c.c.] della loro quota ereditaria”. Nel caso in oggetto,
a seguito della morte di , presunto debitore del controcredito, l'eredità passò ai Persona_1
propri 5 figli. Ne conseguirebbe, che la controparte non potrebbe comunque agire nei confronti di ciascun coerede per l'intero, ma solo per la proporzionale quota di un quinto, e senza poter ottenere una condanna al pagamento solidale verso gli eredi.
4) IN SUBORDINE: PRESCRIZIONE ED INFONDATEZZA DEL CREDITO OPPOSTO IN
COMPENSAZIONE.
Si costituiva nel giudizio d'appello , chiedendo l'integrale rigetto Controparte_1 dell'impugnazione con condanna alle spese di lite del grado.
All'udienza del 25.3.25 la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati i motivi d'impugnazione, ritiene la Corte che le argomentazioni del Giudice di prime cure non siano condivisibili e che, pertanto, l'appello debba essere accolto.
In particolare, si osserva come il Giudice di primo grado abbia ritenuto legittima la compensazione tra il credito precettato da e quello vantato dall'avv. Parte_1 Controparte_1
nonostante il decreto ingiuntivo su cui il professionista fondava le proprie ragioni fosse in quel mentre stato fatto oggetto di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avanti allo stesso Tribunale di
Rimini: ciò non gli avrebbe comunque fatto perdere quelle caratteristiche di certezza, liquidità ed pagina 4 di 7 esigibilità che deve avere invece il controcredito per potersi dar luogo a compensazione.
Ha, infatti, ritenuto il Giudice del Tribunale di Rimini che “il controcredito opposto in compensazione dall'opponente è dotato, al pari del credito vantato dall'opposto ed azionato mediante precetto, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dalla legge. Giova pure evidenziare che il decreto ingiuntivo di cui trattasi è stato munito di formula di esecutorietà ex art.
647 c.p.c. e che l'instaurazione del giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo da parte degli eredi dell'ingiunto non vale a privare detto titolo della sua validità di Persona_1
“giudicato sostanziale” posto che non risulta agli atti che il medesimo sia stato oggetto di sospensione della sua esecutorietà ai sensi del secondo comma dell'art. 650 c.p.c.”
Tale assunto non appare condivisibile.
La sospensione dell'esecutività ai sensi dell'art. 650 comma 2 c.p.c., infatti, incide solo sul requisito della esigibilità, mentre l'impugnazione tardiva -per quanto respinta in primo grado- rende il credito “non certo” e, conseguentemente, non compensabile.
Infatti, “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 comma 2 c.p.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.” (Cass. S.U. 23225 del 2016)
Nella stessa decisione è stato chiarito che “per credito liquido -espressione letterale dell'art.
1243 c.c., comma 1, che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili- deve intendersi il credito determinato nell'ammontare in base al titolo (…). L'ulteriore requisito della certezza sull'esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell'art. 1243 c.c., comma 1, perchè la liquidità attiene all'oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito. Perciò la contestazione del titolo non è in sè contestazione sull'ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore. E allora, attesa la finalità dell'istituto della compensazione -estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria-, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del
1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Da qui l'ormai
pagina 5 di 7 consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione
(Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza
(credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur”.
In questo caso, la particolarità per la quale il D.I. sia stato oggetto di opposizione tardiva e, dunque, sia stato per un certo lasso di tempo definitivo, ovvero non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, non toglie che sia attualmente oggetto di opposizione e che, dunque, costituisca un controcredito privo -ora- del requisito di “certezza”.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, formulati in via subordinata.
Dunque, la Corte, in riforma della sentenza n. 287/2022 del Tribunale Civile di Rimini, pronunciata a conclusione della causa civile di primo grado R.G. n. 3307/2019, rigetta l'opposizione a precetto notificato in data 30 luglio 2019 avanzata da volta ad accertare che Controparte_1 Pt_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, non potendosi
[...]
procedere a compensazione tra il credito azionato da e quello di quest'ultimo verso Controparte_1
. Parte_1
Secondo il principio di soccombenza la parte appellata deve essere condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di , spese che si liquidano, in Parte_1
applicazione del D.M. 147/22, secondo lo scaglione pari alla somma precettata -ai sensi dell'art. 17
c.p.c., comma 1- (complessità tra bassa e media, per le tre fasi di studio, introduttiva e decisionale), per il primo grado in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, per il secondo grado in € 3.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 287/2022 del Tribunale di Rimini, pronunciata a conclusione della CP_1
causa civile di primo grado R.G. n. 3307/2019, decisa e pubblicata in data 25/03/2022, così decide:
- accoglie l'appello e, conseguentemente,
- rigetta l'opposizione al precetto notificato in data 30 luglio 2019 avanzata da , Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in Controparte_1
favore di , che si liquidano per il primo grado in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA e per il secondo grado in € 3.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile l'1.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7