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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 179 del ruolo generale degli affari civili contenziosi anno 2024 proposta avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.
2858/2023 pubblicata il 24 novembre 2023 da
(c.f. ), quale amministratrice Parte_1 C.F._1
di sostegno di (c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Parte_2 C.F._2
Angelo SannelLi
APPELLANTE nei confronti di quale impresa designata dal F.G.V.S. (c.f. - p. iva CP_1 P.IVA_1
, rappr. e dif. da Avv. Antonio Nicola Fortunato P.IVA_2
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO PROCESSO
, quale amministratrice di sostegno di conveniva Parte_1 Parte_2 in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto [d'ora innanzi solo ] , CP_1 CP_1
Impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la zona Regione Puglia, ed esponeva che la ridetta , mentre nell'abitato di Ginosa Pt_1
intorno alle ore 17.00 del 3 gennaio 2017 percorreva a piedi, con direzione centro, la Via Gigli, era stata investita - all'intersezione con Via Castromediano - da un autoveicolo, rimasto non identificato, che percorreva Via Gigli e, in conseguenza dell'impatto, era stata scaraventata sull'asfalto; aggiungeva che il conducente dell'autoveicolo, per poter proseguire la corsa, ne era sceso ed aveva spostato di peso il corpo della vittima sul ciglio della strada per poi scappare via;
tanto premesso chiedeva la condanna di al pagamento in favore dell'amministrata della complessiva CP_1
somma di euro 40.335,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, o della diversa soma ritenuta di giustizia e comunque entro l'importo di euro 52.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito, sia per i postumi permanenti residuati sia per il periodo di inabilità temporanea, ed a titolo di danno patrimoniale in ragione delle spese mediche sostenute.
si costituiva e contestava il fondamento in fatto e in diritto della domanda CP_1
chiedendone il rigetto;
in subordine, chiedeva che si accertasse il concorso di colpa di nella causazione del sinistro;
il tutto con vittoria di spese o con Parte_2
compensazione di esse, anche alla luce della manifesta incongruità della somma pretesa.
Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 2858/2023 pronunziata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 24 novembre 2023, ritenuto provato l'incidente sia pure con motivazione affetta da contraddizioni superabili sulla base della interpretazione globale del provvedimento, condannava , sulla base degli esiti della disposta c.t.u. CP_1
medico-legale, al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 10.726,74, oltre interessi dal dì della domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u. medico-legale.
, nella sua qualità, ha proposto appello lamentando l'erroneità dei Parte_1
conteggi effettuati dal primo giudice con riferimento a postumi permanenti del 6% nonostante il c.t.u. li avesse stimati nella percentuale del 9% ed inoltre con riferimento ai giorni di inabilità totale, non conteggiati, ha chiesto la condanna di al CP_1 pagamento in favore dell'amministrata dell'ulteriore somma di euro 17.831,48, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, vinte le spese.
In data 22 ottobre 2024 si è costituita formulando appello incidentale con cui ha CP_1 censurato la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza considerato l'esito negativo delle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Ginosa a cui la aveva Pt_1
pag. 2/7 presentato denuncia-querela per quanto occorso ad ed attesa la Parte_2
inattendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle testimoni escusse, peraltro, legate da rapporti di amicizia intercorrenti con la , desunti dalla circostanza che, in altro Pt_1
sinistro stradale nel quale si era trovata coinvolta, era alla guida di un veicolo di proprietà di una delle testimoni, ; quanto all'appello avversario, ne Testimone_1
contestava il fondamento segnalando che la liquidazione del danno non patrimoniale da parte del giudice a quo poteva spiegarsi per il fatto che la , già il giorno successivo Pt_1 all'incidente, pur conscia delle lesioni riscontrate e della necessità di un trattamento chirurgico per la patologia vertebrale da cui era affetta, si era dimessa volontariamente rifiutando le cure, con conseguenze sulla durata del periodo di malattia, ragionevolmente prolungato a causa della mancata sottoposizione all'intervento chirurgico;
ha aggiunto che la , affetta da “insufficienza mentale di tipo medio- Pt_1 grave”, si aggirava da sola per vie del centro abitato e non poteva escludersi una sua responsabilità esclusiva o concorsuale nella causazione del presunto sinistro, sicché in definitiva la liquidazione del danno doveva valutarsi adeguata;
infine, evidenziato che erano state depositate da controparte numerose istanze di correzione di materiale una delle quali già accolta con ordinanza del 3 settembre 2024, riservando di controdedurre in corso di giudizio su ulteriori correzioni, ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata e dell'ordinanza su menzionata del 3 settembre 2024, il rigetto della domanda avversaria e, in ogni caso, il rigetto dell'appello proposto dalla controparte, con vittoria delle spese di lite doppio grado.
In data 19 dicembre 2024 l'appellante principale ha depositato memoria non autorizzata con cui ha eccepito la tardività dell'appello incidentale in quanto proposto con atto depositato in data 23 ottobre 2024, e dunque oltre la scadenza del termine (22 ottobre
2024) previsto dall'art. 343 c.p.c.; ne ha contestato in ogni caso l'ammissibilità ed il fondamento poiché, nel rivolgere censure avverso la sentenza impugnata, non aveva tenuto conto delle correzioni apportatevi con l'accoglimento della propria istanza ex artt. 287 e ss. c.p.c.., la cui impugnazione peraltro avrebbe dovuto essere proposta nel termine previsto dall'art. 288, co. 4, c.p.c..
All'udienza del 2 aprile 2025 i procuratori delle parti facevano presente di aver raggiunto una transazione in ordine alla sorte capitale ed hanno chiesto la declaratoria di pag. 3/7 cessazione della materia del contendere con rinuncia ad eventuali termini per le difese finali.
La causa è stata quindi rimessa la Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riferito in narrativa, i procuratori delle parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione del contendere avendo raggiunto “una transazione in ordine alla sorte capitale”, da intendersi in termini di accordo sulle somme da corrispondere alla infortunata, ovviamente con le modalità indicate dal giudice tutelare Parte_2
in ragione della nomina alla predetta di amministratrice di sostegno.
Essendo, quindi, venute meno le ragioni di contesa tra le parti in ordine alla pretesa avanzata della ridetta amministratrice di sostegno nell'interesse della , non resta Pt_1
che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite si osserva quanto segue.
Premesso che fruisce del beneficio dell'ammissione al patrocinio a Parte_2
spese dello Stato e puntualizzato che tale beneficio resta fruibile anche in ipotesi di composizione della lite (si veda Cass. ord. 11 aprile 2019, n. 10179), si rileva per la regolamentazione degli oneri processuali, in caso di cessazione della materia del contendere e in difetto di accordo delle parti sul punto, deve tenersi conto della soccombenza virtuale.
Al riguardo va detto, con riferimento all'appello principale, che i conteggi riportati nella sentenza impugnata sono all'evidenza errati, al netto dell'evocazione della Tabelle di
Milano il cui richiamo non è pertinente venendo in rilievo lesioni micropermanenti soggetti all'art. 139 del codice delle assicurazioni private ed al sistema liquidatorio ivi previsto, evocazione peraltro ininfluente posto che comunque la liquidazione risultano essere stati effettuati secondo quest'ultimo sistema, sia pure in maniera scorretta. Ed infatti il giudice a quo, dopo aver trascritto le conclusioni della c.t.u. medico-legale disposta (il quale aveva accertato postumi permanenti nella percentuale del 9% e un periodo di 90 giorni di inabilità temporanea, di cui 35 giorni per ITT e 55 giorni per ITP al 50%, nonché spese mediche di importo pari ad euro 400,00), ha omesso di considerare i giorni di inabilità totale ed ha preso in considerazione una percentuale di invalidità del 6%, inferiore dunque rispetto a quella stimata dal c.t.u.. Tali
pag. 4/7 considerazioni, anche in ragione dell'esito del presente grado, sono sufficienti ai fini delle valutazioni necessarie a stabilire in via virtuale il fondamento dell'impugnazione principale, a prescindere dalla rilevanza della correzione degli errori materiali operata dal primo giudice con l'ordinanza del 3 settembre 2024 con cui ha accolto per relationem un'istanza molto articolata presentata dal difensore della odierna appellante principale.
Con riguardo all'appello incidentale, che - sulla base dell'esame delle risultanze del
PCT - deve considerarsi proposto in data 22 ottobre 2024 e quindi nel termine previsto dall'art. 343 c.p.c., si rileva che le contestazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti sollevate da non appaiono condivisibili in ragione della compatibilità tra le CP_1
lesioni riportate e la narrazione del fatto proveniente dalla vittima come rappresentata
(si legge nella relazione di consulenza di ufficio che non vi è dubbio in ordine alla causa traumatica delle lesioni riportate da ed inoltre che risultano soddisfatti Parte_2
i criteri medico-legali di efficienza lesiva, di localizzazione topografica, cronologico, di continuità fenomenologica e di esclusione di altre cause), narrazione confermata dalle dichiarazioni testimoniali, della cui genuinità non vi è specifico motivo di dubitare. Si osserva tuttavia che, se pure alla luce della ricostruzione dei fatti conforme - si ripete - a quanto esposto dalla rappresentante della , permane la configurazione di una Pt_1
responsabilità a carico del conducente del veicolo non identificato, la cui condotta risulta contraria alla condotta di guida doverosa, specie ove si circoli in centri abitati e in strade cittadine strette (come emerge dalla foto in atti prodotte dall'appellante in prime cure), idonea in via generale ad evitare il prodursi di danni a carico del pedone che non sia prudente e rispettoso a sua volta delle regole della strada, ed anche poco commendevole essendosi il ridetto conducente preoccupato di rimuovere il corpo della infortunata dalla strada per collocarlo sul marciapiede per poi allontanarsi del tutto con il pretesto di spostare l'auto che intralciava il transito di altri veicoli sopraggiunti, non può non osservarsi che la , affetta da “insufficienza mentale di tipo medio-grave”, Pt_1
si aggirava da sola nel centro abitato tenendo a sua volta una condotta non consentita posto che fu investita mentre attraversava o si accingeva ad attraversare la strada, ove non erano presenti strisce pedonali, alzando il braccio rivolta all'auto che sopraggiungeva, come faceva di solito (si vedano dichiarazioni della teste Tes_2
pag. 5/7 , e non si sottopose ai trattamenti sanitari propostile in ospedale senza che Tes_1
nessuno se ne preoccupasse, ed in particolare senza che se ne curasse chi era tenuto alla sua sorveglianza o quanto meno alla tutela della sua persona oltre che dei suoi interessi materiali, ciò che probabilmente, ferma la libertà di rifiuto, purché consapevole, di trattamenti sanitari se siano tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici
(connotazione di cui nella vicenda in esame non vi è prova), incise negativamente sulla durata del periodo di malattia e sui postumi permanenti, come lamentato dalla
Compagnia.
Tali considerazioni globalmente valutate giustificano la compensazione di un mezzo delle spese di lite del presente grado mentre a carico della maggiormente CP_2
soccombente in via virtuale, va posta la restante metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei parametri (compresi tra i minimi e i medi) previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause rientranti nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 e tenuto conto delle attività effettivamente espletate nonché della natura non complessa delle questioni rilevanti in causa. Si segnala che il valore della causa è stata rapportata all'intera somma emergente dall'applicazione dei criteri indicati nella sentenza impugnata, e non censurati se non con riferimento ai calcoli materiali, considerato che , con il suo appello incidentale, ha invocato in principalità il CP_1
rigetto totale della pretesa avversaria in riforma integrale della sentenza gravata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nella veste di Parte_1 amministratrice di sostegno di e sull'appello incidentale proposto da Parte_2
Impresa designata dal F.G.V.S., avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Taranto n. 2858/2023 pronunziata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 24 novembre 2023, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara compensata tra le parti la metà delle spese di lite del presente grado e condanna nella sua qualità, al versamento a favore dello Stato della residua metà CP_1
pag. 6/7 delle spese medesime, liquidate per l'intero in euro 2.800,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
ll Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 179 del ruolo generale degli affari civili contenziosi anno 2024 proposta avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.
2858/2023 pubblicata il 24 novembre 2023 da
(c.f. ), quale amministratrice Parte_1 C.F._1
di sostegno di (c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Parte_2 C.F._2
Angelo SannelLi
APPELLANTE nei confronti di quale impresa designata dal F.G.V.S. (c.f. - p. iva CP_1 P.IVA_1
, rappr. e dif. da Avv. Antonio Nicola Fortunato P.IVA_2
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO PROCESSO
, quale amministratrice di sostegno di conveniva Parte_1 Parte_2 in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto [d'ora innanzi solo ] , CP_1 CP_1
Impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la zona Regione Puglia, ed esponeva che la ridetta , mentre nell'abitato di Ginosa Pt_1
intorno alle ore 17.00 del 3 gennaio 2017 percorreva a piedi, con direzione centro, la Via Gigli, era stata investita - all'intersezione con Via Castromediano - da un autoveicolo, rimasto non identificato, che percorreva Via Gigli e, in conseguenza dell'impatto, era stata scaraventata sull'asfalto; aggiungeva che il conducente dell'autoveicolo, per poter proseguire la corsa, ne era sceso ed aveva spostato di peso il corpo della vittima sul ciglio della strada per poi scappare via;
tanto premesso chiedeva la condanna di al pagamento in favore dell'amministrata della complessiva CP_1
somma di euro 40.335,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, o della diversa soma ritenuta di giustizia e comunque entro l'importo di euro 52.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito, sia per i postumi permanenti residuati sia per il periodo di inabilità temporanea, ed a titolo di danno patrimoniale in ragione delle spese mediche sostenute.
si costituiva e contestava il fondamento in fatto e in diritto della domanda CP_1
chiedendone il rigetto;
in subordine, chiedeva che si accertasse il concorso di colpa di nella causazione del sinistro;
il tutto con vittoria di spese o con Parte_2
compensazione di esse, anche alla luce della manifesta incongruità della somma pretesa.
Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 2858/2023 pronunziata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 24 novembre 2023, ritenuto provato l'incidente sia pure con motivazione affetta da contraddizioni superabili sulla base della interpretazione globale del provvedimento, condannava , sulla base degli esiti della disposta c.t.u. CP_1
medico-legale, al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 10.726,74, oltre interessi dal dì della domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u. medico-legale.
, nella sua qualità, ha proposto appello lamentando l'erroneità dei Parte_1
conteggi effettuati dal primo giudice con riferimento a postumi permanenti del 6% nonostante il c.t.u. li avesse stimati nella percentuale del 9% ed inoltre con riferimento ai giorni di inabilità totale, non conteggiati, ha chiesto la condanna di al CP_1 pagamento in favore dell'amministrata dell'ulteriore somma di euro 17.831,48, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, vinte le spese.
In data 22 ottobre 2024 si è costituita formulando appello incidentale con cui ha CP_1 censurato la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza considerato l'esito negativo delle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Ginosa a cui la aveva Pt_1
pag. 2/7 presentato denuncia-querela per quanto occorso ad ed attesa la Parte_2
inattendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle testimoni escusse, peraltro, legate da rapporti di amicizia intercorrenti con la , desunti dalla circostanza che, in altro Pt_1
sinistro stradale nel quale si era trovata coinvolta, era alla guida di un veicolo di proprietà di una delle testimoni, ; quanto all'appello avversario, ne Testimone_1
contestava il fondamento segnalando che la liquidazione del danno non patrimoniale da parte del giudice a quo poteva spiegarsi per il fatto che la , già il giorno successivo Pt_1 all'incidente, pur conscia delle lesioni riscontrate e della necessità di un trattamento chirurgico per la patologia vertebrale da cui era affetta, si era dimessa volontariamente rifiutando le cure, con conseguenze sulla durata del periodo di malattia, ragionevolmente prolungato a causa della mancata sottoposizione all'intervento chirurgico;
ha aggiunto che la , affetta da “insufficienza mentale di tipo medio- Pt_1 grave”, si aggirava da sola per vie del centro abitato e non poteva escludersi una sua responsabilità esclusiva o concorsuale nella causazione del presunto sinistro, sicché in definitiva la liquidazione del danno doveva valutarsi adeguata;
infine, evidenziato che erano state depositate da controparte numerose istanze di correzione di materiale una delle quali già accolta con ordinanza del 3 settembre 2024, riservando di controdedurre in corso di giudizio su ulteriori correzioni, ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata e dell'ordinanza su menzionata del 3 settembre 2024, il rigetto della domanda avversaria e, in ogni caso, il rigetto dell'appello proposto dalla controparte, con vittoria delle spese di lite doppio grado.
In data 19 dicembre 2024 l'appellante principale ha depositato memoria non autorizzata con cui ha eccepito la tardività dell'appello incidentale in quanto proposto con atto depositato in data 23 ottobre 2024, e dunque oltre la scadenza del termine (22 ottobre
2024) previsto dall'art. 343 c.p.c.; ne ha contestato in ogni caso l'ammissibilità ed il fondamento poiché, nel rivolgere censure avverso la sentenza impugnata, non aveva tenuto conto delle correzioni apportatevi con l'accoglimento della propria istanza ex artt. 287 e ss. c.p.c.., la cui impugnazione peraltro avrebbe dovuto essere proposta nel termine previsto dall'art. 288, co. 4, c.p.c..
All'udienza del 2 aprile 2025 i procuratori delle parti facevano presente di aver raggiunto una transazione in ordine alla sorte capitale ed hanno chiesto la declaratoria di pag. 3/7 cessazione della materia del contendere con rinuncia ad eventuali termini per le difese finali.
La causa è stata quindi rimessa la Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riferito in narrativa, i procuratori delle parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione del contendere avendo raggiunto “una transazione in ordine alla sorte capitale”, da intendersi in termini di accordo sulle somme da corrispondere alla infortunata, ovviamente con le modalità indicate dal giudice tutelare Parte_2
in ragione della nomina alla predetta di amministratrice di sostegno.
Essendo, quindi, venute meno le ragioni di contesa tra le parti in ordine alla pretesa avanzata della ridetta amministratrice di sostegno nell'interesse della , non resta Pt_1
che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite si osserva quanto segue.
Premesso che fruisce del beneficio dell'ammissione al patrocinio a Parte_2
spese dello Stato e puntualizzato che tale beneficio resta fruibile anche in ipotesi di composizione della lite (si veda Cass. ord. 11 aprile 2019, n. 10179), si rileva per la regolamentazione degli oneri processuali, in caso di cessazione della materia del contendere e in difetto di accordo delle parti sul punto, deve tenersi conto della soccombenza virtuale.
Al riguardo va detto, con riferimento all'appello principale, che i conteggi riportati nella sentenza impugnata sono all'evidenza errati, al netto dell'evocazione della Tabelle di
Milano il cui richiamo non è pertinente venendo in rilievo lesioni micropermanenti soggetti all'art. 139 del codice delle assicurazioni private ed al sistema liquidatorio ivi previsto, evocazione peraltro ininfluente posto che comunque la liquidazione risultano essere stati effettuati secondo quest'ultimo sistema, sia pure in maniera scorretta. Ed infatti il giudice a quo, dopo aver trascritto le conclusioni della c.t.u. medico-legale disposta (il quale aveva accertato postumi permanenti nella percentuale del 9% e un periodo di 90 giorni di inabilità temporanea, di cui 35 giorni per ITT e 55 giorni per ITP al 50%, nonché spese mediche di importo pari ad euro 400,00), ha omesso di considerare i giorni di inabilità totale ed ha preso in considerazione una percentuale di invalidità del 6%, inferiore dunque rispetto a quella stimata dal c.t.u.. Tali
pag. 4/7 considerazioni, anche in ragione dell'esito del presente grado, sono sufficienti ai fini delle valutazioni necessarie a stabilire in via virtuale il fondamento dell'impugnazione principale, a prescindere dalla rilevanza della correzione degli errori materiali operata dal primo giudice con l'ordinanza del 3 settembre 2024 con cui ha accolto per relationem un'istanza molto articolata presentata dal difensore della odierna appellante principale.
Con riguardo all'appello incidentale, che - sulla base dell'esame delle risultanze del
PCT - deve considerarsi proposto in data 22 ottobre 2024 e quindi nel termine previsto dall'art. 343 c.p.c., si rileva che le contestazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti sollevate da non appaiono condivisibili in ragione della compatibilità tra le CP_1
lesioni riportate e la narrazione del fatto proveniente dalla vittima come rappresentata
(si legge nella relazione di consulenza di ufficio che non vi è dubbio in ordine alla causa traumatica delle lesioni riportate da ed inoltre che risultano soddisfatti Parte_2
i criteri medico-legali di efficienza lesiva, di localizzazione topografica, cronologico, di continuità fenomenologica e di esclusione di altre cause), narrazione confermata dalle dichiarazioni testimoniali, della cui genuinità non vi è specifico motivo di dubitare. Si osserva tuttavia che, se pure alla luce della ricostruzione dei fatti conforme - si ripete - a quanto esposto dalla rappresentante della , permane la configurazione di una Pt_1
responsabilità a carico del conducente del veicolo non identificato, la cui condotta risulta contraria alla condotta di guida doverosa, specie ove si circoli in centri abitati e in strade cittadine strette (come emerge dalla foto in atti prodotte dall'appellante in prime cure), idonea in via generale ad evitare il prodursi di danni a carico del pedone che non sia prudente e rispettoso a sua volta delle regole della strada, ed anche poco commendevole essendosi il ridetto conducente preoccupato di rimuovere il corpo della infortunata dalla strada per collocarlo sul marciapiede per poi allontanarsi del tutto con il pretesto di spostare l'auto che intralciava il transito di altri veicoli sopraggiunti, non può non osservarsi che la , affetta da “insufficienza mentale di tipo medio-grave”, Pt_1
si aggirava da sola nel centro abitato tenendo a sua volta una condotta non consentita posto che fu investita mentre attraversava o si accingeva ad attraversare la strada, ove non erano presenti strisce pedonali, alzando il braccio rivolta all'auto che sopraggiungeva, come faceva di solito (si vedano dichiarazioni della teste Tes_2
pag. 5/7 , e non si sottopose ai trattamenti sanitari propostile in ospedale senza che Tes_1
nessuno se ne preoccupasse, ed in particolare senza che se ne curasse chi era tenuto alla sua sorveglianza o quanto meno alla tutela della sua persona oltre che dei suoi interessi materiali, ciò che probabilmente, ferma la libertà di rifiuto, purché consapevole, di trattamenti sanitari se siano tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici
(connotazione di cui nella vicenda in esame non vi è prova), incise negativamente sulla durata del periodo di malattia e sui postumi permanenti, come lamentato dalla
Compagnia.
Tali considerazioni globalmente valutate giustificano la compensazione di un mezzo delle spese di lite del presente grado mentre a carico della maggiormente CP_2
soccombente in via virtuale, va posta la restante metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei parametri (compresi tra i minimi e i medi) previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause rientranti nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 e tenuto conto delle attività effettivamente espletate nonché della natura non complessa delle questioni rilevanti in causa. Si segnala che il valore della causa è stata rapportata all'intera somma emergente dall'applicazione dei criteri indicati nella sentenza impugnata, e non censurati se non con riferimento ai calcoli materiali, considerato che , con il suo appello incidentale, ha invocato in principalità il CP_1
rigetto totale della pretesa avversaria in riforma integrale della sentenza gravata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nella veste di Parte_1 amministratrice di sostegno di e sull'appello incidentale proposto da Parte_2
Impresa designata dal F.G.V.S., avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Taranto n. 2858/2023 pronunziata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 24 novembre 2023, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara compensata tra le parti la metà delle spese di lite del presente grado e condanna nella sua qualità, al versamento a favore dello Stato della residua metà CP_1
pag. 6/7 delle spese medesime, liquidate per l'intero in euro 2.800,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
ll Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 7/7