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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3014/2024 promossa in grado d'appello da
-C.F. Parte_1 C.F._1
-C.F. Parte_2 C.F._2
- C.F. Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese come da mandato in atti dall'avv. Sara Garziera del Foro di Ferrara
e le prime due anche, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Bruno Santino Mazzitelli del Foro di Bologna, tutte elettivamente domiciliate presso lo studio della prima in Ferrara,
Corso Porta Reno n. 37
Appellanti
pag. 1 contro
-C.F. Controparte_1 C.F._4
-C.F. Controparte_2 C.F._5
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Erdis Doraci, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazza Euclide n. 31
Appellate ed appellanti in via incidentale
Nonché
contro
:
, Parte_4
, Parte_5
, Parte_6
Parte_7
Appellati contumaci
e contro
quale Impresa designata dal FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME CP_3
DELLA STRADA REGIONE LAZIO (CF ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Leo ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Milano, via Manara n. 17
Appellati
in punto a: risarcimento danni per morte – appello vs. sentenza pronunciata dal
Tribunale di Milano, sez. X civile, n. 3616/2024 pubblicata il 29 marzo 2024.
pag. 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per le appellanti Parte_8 C.F._1 [...]
Parte_9 C.F._2 Parte_3
- C.F. (sorelle del defunto): C.F._3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria,
in riforma della sentenza nr. 3616/2024 pubblicata il 29 marzo 2024, resa dal Tribunale di
Milano, Sezione Decima Civile, Dott.ssa Annamaria Salerno, nella causa civile R.G. nr.
637/2021, non notificata, accogliere il presente appello e conseguentemente:
In via principale
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei veicoli non identificati nella causazione del sinistro occorso in data 01.09.2018 in cui è deceduto il Sig. e Per_1 conseguentemente condannare quale impresa designata dal Fondo di CP_3
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore delle sorelle Sig.re in in Parte_1 Pt_1 Parte_2 Pt_2
in , del danno non patrimoniale iure proprio, conseguente alla Parte_3 Parte_3 morte del fratello, nella somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà secondo giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per le appellate ed appellanti in via incidentale e CP_2 [...]
(figlie del defunto): CP_1
““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accertata la verificazione del sinistro de quo ad opera di uno o più autoveicoli rimasti non identificati, accertato il decesso del sig. quale conseguenza del sinistro stesso e, infine, accertato l'adempimento Pt_3 integrale dell'onere probatorio da parte delle attrici, in riforma totale della sentenza n.
3616/2024 del Tribunale Ordinario di Milano, condannare la società quale CP_3 impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la regione Lazio, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle odierne appellanti incidentali a seguito del
pag. 3 decesso di , così come qui di seguito quantificati secondo le tabelle attualmente Per_1 in vigore presso il Tribunale di Milano:
- per € 328.524,00 Controparte_1
-per € 328.524,00. CP_2
In via del tutto residuale, nel caso non si dovesse in questa sede addivenire al riconoscimento della responsabilità piena, si chiede di riconoscere la responsabilità quantomeno concorsuale.
Il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata ipotesi in cui la Corte adita non ritenga ancora raggiunta la prova del sinistro de quo, si chiede di disporre CTU cinematica al fine di ricostruirne la dinamica.
In ogni caso, riportandoci a quanto già dedotto al cpv.
2.2 della comparsa difensiva, si eccepisce l'assoluta infondatezza della richiesta formulata da in ordine alla CP_3 inutilizzabilità delle dichiarazioni del sig. , rese in sede di SIT, non avendo Persona_2 la Compagnia sporto querela di falso avverso lo stesso teste;
infine, ci si oppone all'ammissione delle prove richieste dall'appellata, in quanto vertenti su fatti già esaustivamente trattati e/o provati in primo grado.”
Per nella qualità di impresa designata dal FONDO DI GARANZIA DELLE CP_3
VITTIME DELLA STRADA:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, per tutti i motivi esposti in narrativa
In via principale
pag. 4 Rigettare l'appello proposto in via principale dalle signore in Parte_1 Pt_1 Pt_2
in e in nonché l'appello proposto in via incidentale
[...] Pt_2 Parte_3 Parte_3 da e in e ogni domanda dagli stessi avanzata Controparte_1 Controparte_2 CP_2 in quanto infondati in fatto e in diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 3616/2024 emessa e pubblicata il
29.03.2024.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. rinnovate tutte le difese ed eccezioni svolte in primo grado, in caso di accoglimento anche parziale delle proposte impugnazioni
In subordine, in via gradata, salvo gravame,
- rigettare le avverse domande per carenza di legittimazione/titolarità attiva degli attori odierni appellanti principali e incidentali e passiva della concludente Impresa Designata, nonché in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur;
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse la concludente tenuta a rispondere in tutto o in parte delle domande avversarie, accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per responsabilità prevalente del signor , e, per l'effetto, liquidare i Per_1 danni in proporzione al grado di responsabilità accertato, se e in quanto spettanti a ciascuno degli appellanti anche incidentali e nella misura che per ciascuno verrà rigorosamente provata, limitatamente alle sole conseguenze immediate e dirette, e comunque nei limiti del complessivo massimale minimo di legge alla data del sinistro, rigettando ogni ulteriore e/o diversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, anche per carenza di legittimazione
e/o titolarità attiva.
In ogni caso
con vittoria di spese e compensi professionali, spese gen. 15% IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si eccepisce l'inutilizzabilità e inattendibilità della testimonianza resa in giudizio dal sig.
attese le gravi, palesi e insanabili contraddizioni riscontrate nella sua Persona_2
pag. 5 deposizione rispetto alla dichiarazione dallo stesso rilasciata a S.I.T. alla Polizia Stradale della quale tuttavia il teste ha confermato il contenuto.
Si insiste affinché la Corte, avvalendosi anche dei poteri officiosi previsti dalla legge, voglia assumere, ricorrendone i presupposti, le iniziative che riterrà opportune, nelle sedi competenti.
La appellata, sebbene le circostanze siano contenute in atti fidefacienti, per scrupolo difensivo, chiede ammettersi, occorrendo e senza inversione del relativo onere, prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero la Strada Regionale 148 Pontina, ivi compreso il tratto della progressiva chilometrica
65+019, è situata fuori del centro abitato del territorio del Comune di Latina, come da relazione della Polizia Stradale (doc. 14 attori);
2) Vero la Strada Regionale 148 Pontina, ivi compreso il tratto della progressiva chilometrica
65+019, è priva di impianto di pubblica illuminazione e tale era anche alle ore 05,30 dell'1/9/2018;
3) Vero che alle ore 05.30 dell'1/9/2018 era in atto pioggia fitta a tratti battente, sferzata da forte vento, come accertato dagli agenti nella “segnalazione conclusiva” sub all. 1 pag. 2 del fascicolo
4) Vero che nel corso dei rilievi gli agenti indossavano giubbotti catarifrangenti, come si evince dall'immagine 4684 a pag. 2 del fascicolo dei rilievi tecnici prodotti dalla controparte sub 14);
5) Vero che gli agenti rinvenivano al suolo una ciabatta piede sinistro appartenente al signor
; Pt_3
6) Vero che gli agenti accertavano la presenza di impianto di luci posteriori sul velocipede senza poter accertare che lo stesso fosse funzionante al momento dell'impatto, come dichiarato a pag 19 in calce alle immagini fotografiche nn. 4688 e 4690 del fascicolo dei rilievi tecnici (doc 14 attori);
7) Vero che gli agenti accertavano la presenza di impianto di luci anteriori del velocipede senza poter accertare che lo stesso fosse funzionante al momento dell'impatto, come pag. 6 dichiarato a pag 20 in calce alle immagini fotografiche nn. 4691 e 4692 del fascicolo dei rilievi tecnici (doc . 14 attori);
8) Vero che il corpo del signor veniva rinvenuto nel settore centrale della corsia di Pt_3 destra affiancato a destra dal velocipede, come accertato dagli agenti (v. pag. 3 della CNR all 1 sub doc. 14);
9) Vero che il signor veniva rinvenuto privo di giubbotto catarifrangente e casco Pt_3 protettivo e calzava delle ciabatte;
10) Vero che il signor veniva interrogato dagli agenti a SIT e rendeva la Persona_2 dichiarazione verbalizzata e allegata alla CNR trasmessa dalla Polizia di Stato alla Procura della Repubblica (all. 17 doc. 14 attori);
11) Vero che il signor dichiarava che transitando sul luogo del sinistro aveva notato Per_2
“improvvisamente” degli oggetti dispersi sulla corsia impegnata e che aveva evitato deviando a sinistra;
12) Vero che il signor dichiarava di aver arrestato la marcia e di essersi portato a Per_2 piedi sul posto per vedere cosa fossero quegli oggetti e che solo allora si accorgeva della presenza del corpo del ciclista sull'asfalto (all. 17 doc. 14 attori);
13) Vero che il signor dichiarava agli agenti che il ciclista disteso a terra era privo Per_2 di segni di vita (all. 17 doc. 14 attori)
14) Vero che le lesioni accertate dal CT del PM Dott.ssa nell'esame necroscopico Per_3 in atti, risultavano prevalentemente al lato destro del corpo del signor Pt_3
15) Vero che sul corpo della vittima erano assenti segni da arrotamento, come si rileva dall'esame autoptico (sub doc 14 ctp)
Si indicano come testimoni:
1) Isp. c/o Distaccamento P.S. di Aprilia, via G. Belli 15, Aprilia;
Controparte_4
CP_ 2) C.C. , agenti di P.G., c/o Distaccamento P.S. di Aprilia, via G. Belli Testimone_1
15, Aprilia;
pag. 7 3) Ass. C.C. , agente di P.G. presso Distaccamento Polizia di Stato di Aprilia, Testimone_2 via G. Belli 15, Aprilia;
4) , res. In Aprilia, via Salvatore Di Giacomo 48; Persona_2
5) Dott.ssa via E di Savoia 24 Latina Testimone_3
Disporre l'acquisizione di copia conforme integrale degli atti e documenti relativi al procedimento penale n. 6082/2018 RGNR – mod. 44 c/o la Procura della Repubblica del
Tribunale di Latina contro ignoti, completo del fascicolo dei rilievi fotografici del luogo dove ebbe a verificarsi l'incidente, delle dichiarazioni a S.I.T, prodotti dagli attori in fotocopia e dunque scarsamente decifrabili”.
IN FATTO E IN DIRITTO
I signori (figlia del de cuius), e Controparte_1 Parte_4
(genero del de cuius), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
(nipote), in (figlia del de cuius) e Parte_5 CP_2 CP_2
(genero del de cuius) in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_6 genitoriale sulla minore (nipote), nonché in Parte_7 Parte_1
e (sorelle Pt_1 Parte_2 Parte_3 del defunto), in qualità – come sopra specificato - di prossimi congiunti di , nato Per_1
a Girgina (Romania), il 19 novembre 1967, e deceduto in data 1 settembre 2018 a Latina, evocavano in lite (inizialmente dinanzi al Tribunale di Roma, ed indi, in riassunzione, dinanzi al Tribunale di Milano, avendo il Tribunale di Roma declinato la propria competenza per territorio) la società quale impresa designata dal Fondo di Controparte_6
Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in avanti, semplicemente, ) al fine di essere CP_3 risarciti per i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subìti per effetto dell'uccisione di
, da ritenersi avvenuta per investimento da parte di un veicolo rimasto ignoto per Per_1 circostanze non dipendenti da colpa della vittima.
Nel giudizio così radicato si è costituita , rilevando ed eccependo, in principalità, la CP_3 mancanza dei requisiti e dei presupposti per invocare la responsabilità del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, dalla stessa rappresentato, non essendo stati, in pag. 8 particolare, acquisiti elementi di prova sufficienti a far ritenere che la causa del decesso di fosse da ricondursi all'investimento da parte di un veicolo rimasto ignoto. Pt_3
Il Tribunale ha emesso la sentenza citata in epigrafe, con la quale ha respinto la domanda di parte attrice, con condanna al pagamento delle spese del grado.
***
Il fatto.
Come emerge dalla CNR della Polizia Stradale Lazio Umbria, Sezione Polizia Stradale di
Latina, in data 1 settembre 2018, ad ore 5,30 circa del medesimo giorno, veniva Per_1 rinvenuto riverso, in gravissime condizioni, sul manto stradale, corsia di percorrenza di destra, all'altezza della progressiva chilometrica 65+019, della S.R. 148 Pontina, dove gli operanti intervenivano allertati per essersi verificato un sinistro stradale, il cui responsabile era rimasto ignoto.
Sul posto interveniva mezzo di soccorso che, tentata la stabilizzazione del ferito, lo trasportava presso S.M. Goretti di Latina, dove, purtroppo, costui giungeva cadavere.
Il decesso veniva constatato alle ore 6,20. La salma del Corfa veniva sottoposta ad esame necroscopico da parte della dott.ssa Testimone_3
Il medico legale così esponeva i risultati dell'esame necroscopico del : Pt_3
pag. 9 pag. 10 Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
L'unico testimone presente, , rendeva s.i.t. (sommarie informazioni Persona_2 testimoniali) nell'immediatezza del fatto del seguente tenore:
“Verso le ore 5,30 circa alla guida del mio autocarro, solo a bordo, percorrevo la SR 148
Pontina proveniente da Aprilia e diretto a Latina. Giunto nei pressi del km. 65 circa, mentre viaggiavo sulla corsia di marcia normale vedevo che un'autovettura che mi precedeva nella
pag. 11 marcia, ad una distanza di circa 100/150 mt., sobbalzava, frenava e subito dopo accendeva le quattro frecce rallentando riprendendo poi la marcia. Giunto nel punto del sobbalzo dell'autovettura mi accorgevo della presenza di grossi oggetti che occupavano la mia corsia che prontamente evitavo di investirli deviando sulla corsia di sorpasso per poi rientrare in quella di destra, subito dopo mi fermavo, scendevo dal mio veicolo per andare a vedere cosa ci fosse sulla carreggiata. In quel momento mi accorgevo che si trattava di un uomo che non dava segni di vita. Accanto allo stesso vi era una bicicletta. Prontamente e unitamente ad altro utente contattavamo i soccorsi, segnalando ad altri automobilisti di rallentare. Preciso che al momento vi era una leggera pioggia in atto ed il traffico era scarso.
Non ho altro da aggiungere e rimango a disposizione in caos di bisogno degli operatori della stradale”.
Incardinato procedimento penale vs. ignoti per le ipotesi criminose di cui agli artt. 589 bis e
189, commi 6 e 7, CdS, seguìva decreto di archiviazione in quanto, dagli approfondimenti investigativi pur effettuati (ricerca delle utenze che avevano agganciato le celle site nel tratto stradale d'interesse, ricerca ed esame dei filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti nei dintorni), non era emerso alcun elemento utile all'identificazione del/i responsabile/i dell'investimento.
La segnalazione conclusiva della Polizia Stradale di Latina, distaccamento di Aprilia in data
5 febbraio 2019 (doc. n. 14 fascicolo attori) così esponeva gli esiti delle indagini:
pag. 12 pag. 13 pag. 14 I risultati dei rilievi sul luogo in cui il era rinvenuto in fin di vita venivano così trascritti Pt_3 nel verbale di accertamento urgente sullo stato dei luoghi stilato dalla p.g.(doc. n. 14):
pag. 15 ***
Il procedimento di primo grado.
I signori incardinavano quindi giudizio, come già detto in riassunzione (per essersi il Pt_3
Tribunale di Roma dichiarato incompetente), dinanzi al Tribunale di Milano, ivi evocando nella sopra citata qualità, al fine di essere ristorati del pregiudizio, patrimoniale e non, CP_3 subìto per effetto del decesso del congiunto.
In tale giudizio, si costituiva , chiedendo il rigetto della pretesa attorea, difettando i CP_3 requisiti ed i presupposti per azionare la responsabilità del FGVS per quanto accaduto, e rilevando a tal fine, in particolare, come non fosse emerso con certezza il fatto che il Per_1
fosse perìto in conseguenza dell'investimento da parte di un veicolo rimasto ignoto,
[...] piuttosto che in conseguenza delle lesioni riportate in esito ad una caduta accidentale.
Rilevava, in ogni caso, che anche a voler ritenere che l'evento si fosse verificato con le modalità descritte da parte attrice, l'esito letale sarebbe stato comunque (anche se non solo) imputabile alla imprudenza e negligenza del , il quale, in orario notturno, Pt_3 procedeva in sella ad un velocipede su una strada al alto scorrimento veicolare, priva di illuminazione, durante una “pioggia fitta a tratti battente, sferzata dal vento” e con visibilità
“limitata dalle pessime condizioni meteo” tale da ridurre ulteriormente la visuale degli utenti della strada, come indicato dalla Polizia di Stato nel “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose” del 05/02/2019 (cfr doc. 14 di parte attrice), peraltro in abbigliamento inadeguato, comprovato dalla “ciabatta” rinvenuta dai soccorritori.
Inoltre, il sig. viaggiava in violazione dell'art. 182 co. 9 bis C.d.S. secondo cui “Il Pt_3 conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle riflettenti, di cui al comma 4-ter dell'art.
162”, circostanza rilevante anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. giacchè se avesse indossato i dispositivi retroriflettenti sarebbe stato visibile per gli altri conducenti e il tragico evento non si sarebbe verificato.
Osservava, ancora, come parte attrice avesse dedotto, a causa del decesso, due eventi distinti, ovvero il primo, in cui sarebbe stato coinvolto un autoarticolato (che avrebbe urtato il ciclista, subendo il distacco di alcune parti della carrozzeria e la rottura degli indicatori di direzione), e il secondo una vettura di colore scuro, che avrebbe sormontato il corpo del sig.
. Pt_3
pag. 16 Ebbene, del primo scontro non vi era prova alcuna, trattandosi di una mera ipotesi formulata dagli Agenti di P.S., sulla base di alcune parti di un mezzo pesante che potevano essere già presenti sul manto stradale prima dell'incidente; detta ipotesi sembrava da escludere anche in ragione dei danni individuati sul velocipede, che oltre a poter essere in parte preesistenti, parevano compatibili con la caduta al suolo o con un urto con il guard-rail.
Peraltro, erano anche da considerarsi le condizioni metereologiche in atto al momento del sinistro, caratterizzate da forte pioggia e “vento sferzante”, come accertato nella relazione citata (cfr doc. 14).
Appariva quindi verosimile che l'incidente fosse stato cagionato da un improvviso ed imprevedibile spostamento a sinistra della bicicletta, a causa del forte vento e delle avverse condizioni atmosferiche che impedivano la visuale agli utenti della strada.
Inoltre, considerando che il medico legale incaricato dei rilievi necroscopici aveva accertato la presenza di lesioni dislocate prevalentemente sul lato destro del corpo della vittima, era probabile che le stesse fossero state causate dall'impatto del corpo dello sfortunato ciclista contro il guard-rail presente sul margine destro di Via Pontina;
a conferma di ciò, si osservava che la fiancata sinistra del velocipede non pareva presentare danni compatibili con un urto da parte di un veicolo industriale, oltretutto di tale forza da aver determinato il distaccamento di alcune parti della carrozzeria del mezzo pesante, che quindi, ben potevano essere già presenti in loco come accade nelle strade di frequente percorrenza.
Quanto alla seconda vettura non identificata, si rimarcava come sul corpo della vittima non fossero state rilevate lesioni da arrotamento o sormontamento, circostanza quindi contrastante con la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice.
In particolare, il teste aveva riferito, in sede di s.i.t., di essersi trovato a Persona_2 circa 100-150 metri dalla vettura che avrebbe investito il quando era già in terra, quindi Pt_3
a una distanza notevole (superiore ad un campo da calcio) che gli impediva di vedere con chiarezza i fatti, tanto più che procedeva anch'egli con il buio, in zona priva di illuminazione e con visibilità ridotta dalla pioggia battente.
Inoltre, il sig. aveva riferito di aver visto una vettura “sobbalzare”, non cosa avesse Per_2 provocato tale movimento, e “dei grossi oggetti” che, solamente dopo essere sceso dal proprio mezzo, aveva identificato in un corpo.
Non era quindi affatto certo che detta vettura avesse effettivamente sormontato il corpo del
anziché, per esempio, le parti di autoarticolato rinvenute dagli Agenti. Pt_3
In ogni caso, nessuna responsabilità poteva essere addossata al conducente del secondo mezzo non identificato, atteso che il guidatore dello stesso non avrebbe potuto accorgersi pag. 17 della presenza del corpo del a terra, dato che la sede stradale non era illuminata in Pt_3 quel tratto, le condizioni metereologiche erano oltretutto avverse.
Tanto che lo stesso , in sede di s.i.t., aveva riferito di essersi accorto della presenza Per_2 della vittima solo dopo essere sceso dal proprio mezzo.
In definitiva, la parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio sia con riferimento alla ricorrenza dei presupposti da cui dovrebbe scaturire l'obbligo risarcitorio dell'Impresa designata, sia in ordine alla riferita imputabilità del sinistro in capo al conducente di una o più vetture non identificate e, in ogni caso, neppure del nesso di causalità tra l'evento e i danni pretesi, nonché dell'ammontare esatto di questi ultimi.
Si domandava quindi il rigetto della domanda di parte attrice, con condanna alle spese.
La causa veniva istruita con ammissione ed espletamento di prove orali.
In particolare, venivano escussi testimoni appartenenti alla cerchia famigliare della vittima, ed indi, da ultimo, il teste , che comparso all'udienza del 1 dicembre 2022, dichiarava Per_2
(viene trascritto per intero il verbale di audizione, ed in grassetto il relatore evidenzia alcune parti di interesse, ed in particolare i rilievi svolti dai legali delle parti in ordine alle dichiarazioni del teste ed al verbale di s.i.t. richiamato):
“Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero presente nel luogo al momento del sinistro per cui è causa.”
Sentito sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice1 così risponde: 1 Si trascrivono i capitoli di prova della ridetta memoria, rivolti al teste:
“1. Vero che il giorno 01.09.2018, alle ore 05.30 circa, Lei percorreva la Via 148 Pontina, provenendo da Aprilia in direzione Latina a bordo del Suo autocarro?”
2. “Vero che a quell'ora v'era già la luce del primo mattino essendo estate?”
3. “Vero che, nel medesimo giorno e alla medesima ora, lungo la Via 148 Pontina all'altezza del km 65 Lei scorgeva l'autocarro CO modello TR di colore bianco urtare un ciclista che lo precedeva nella stessa direzione di marcia?”
4. “Vero che, il giorno 01.09.2018 alle ore 05.30 circa, dopo l'urto, l'autocarro proseguiva nell'intrapresa direzione senza fermarsi a prestare soccorso al conducente del velocipede colpito e rimasto a terra?”
5. “Vero che, il giorno 01.09.2018 alle ore 05.30 circa, lungo la S.R. 148 Pontina, scorgeva dinanzi a sé un'autovettura procedere ad alta velocità nella medesima direzione di marcia da Lei percorsa?”
6. “Vero che il giorno 01.09.2018, alle ore 05.30 circa, all'altezza del Km 65 circa della S.R. Pontina, mentre procedeva lungo la Sua corsia di marcia Lei notava la predetta autovettura sobbalzare improvvisamente sul corpo del ciclista giacente a terra, frenare ed accendere le 4 frecce?”
7. “Vero che, subito dopo il sobbalzo, il conducente della predetta autovettura riprendeva il proprio tragitto senza fermarsi a verificare l'occorso e senza prestare soccorso?”
8. “Vero che, giunto nei pressi del luogo del sobbalzo, Lei notava la presenza di grossi oggetti lungo la corsia ostacolanti il tragitto?”
9. “Vero che, per evitare i grossi oggetti presenti lungo la corsia di destra, Lei era costretto a deviare sulla corsia di sorpasso, per poi reimmettersi nuovamente su quella di destra?”
10. “Vero che, subito dopo, Lei arrestava il Suo tragitto, scendeva dal Suo autocarro e si portava vicino al ciclista esanime, notando accanto al corpo dello stesso una bicicletta di colore nero?
11. “Vero che, avvedutosi dell'uomo in terra, Lei chiamava prontamente i soccorsi segnalando agli altri automobilisti di rallentare in ragione dell'occorso sinistro?” pag. 18 Sul capitolo 1): “Si è vero, confermo. Io sono autotrasportatore”.
Sul cap. 3): “No, non è vero, L'CO TR lo guidavo io e io non ho investito il ciclista.
All'altezza del Km 65 mi ha superato una autovettura scura e piccola che è poi rientrata nella corsia di marcia e ha investito il ciclista. Io prima che il ciclista fosse investito ho visto la lucina rossa della bicicletta davanti a me, la bicicletta procedeva nella mia stessa direzione di marcia lungo il margine destro della carreggiata. La bicicletta sarà stata a qualche centinaio di metri da me ma vedevo bene la luce posteriore rossa della bicicletta accesa. L'auto di cui ho appena detto, quella piccola e scura, ha superato il camion che avevo dietro e il mio, è rientrata nella corsia di marcia e poco dopo ha investito il ciclista che continuava a mantenersi sul margine destro della propria corsia di marcia. Sono sicuro che la vettura ha investito il ciclista perché ho visto
l'auto sobbalzare, ho visto bene gli stop della macchina sobbalzare unitamente all'auto, l'auto ha sobbalzato sopra a qualche cosa. A quel punto, quando sono giunto in prossimità del luogo ove il ciclista era a terra ho notato il ciclista a terra e che anche la luce anteriore della bicicletta era accesa, oltre alla luce dietro rossa. L'auto dopo aver sobbalzato ha rallentato, si è quasi fermata, ha messo anche le quattro frecce. Quando ha visto noi che ci siamo fermati è ripartita a velocità sostenuta. Quando dico che ci siamo fermati, intendo io e l'altro conducente del camion che mi seguiva. Preciso che ho visto
l'auto sobbalzare sopra alla bicicletta”.
Adr (Sopra alla bicicletta o sopra al ciclista?): “Sopra ad entrambi”.
Sul cap. 4): “No, non è vero, mi riporto a quanto già affermato sulla dinamica dei fatti.”
Sul cap. 5): “Anche su questo mi riporto a quanto già affermato.”
Sul cap. 6): “No. Come ho già detto il ciclista stava procedendo normalmente, stava pedalando, quando è stato investito dall'auto.”
Sul cap. 7): “Si è vero, come ho già detto. L'auto ha solo rallentato ma poi è ripartita velocemente senza prestare soccorso. Noi ci siamo invece fermati e abbiamo cercato di prestare soccorso.”
Sul cap. 10): “Si è vero, confermo”.
DR. (Le risulta che siano intervenute le autorità?): “Si è intervenuta la polizia stradale.”
DR: (Ha rilasciato dichiarazioni alla autorità?): “Si ho rilasciato dichiarazioni alla Polizia
Stradale intervenuta e confermo quanto detto in quella occasione.
12. “Vero che, il giorno 01.09.2018, alle ore 05.30, il traffico lungo la Pontina, all'altezza del Km 65, nella direzione di marcia da Lei percorsa il traffico era scarso?”
pag. 19 L'avv. Leo rileva che agli atti la copia del verbale dell'autorità intervenuta è sostanzialmente illeggibile, e, allo stato, non è possibile leggerlo né in copia cartacea né in copia informatica al teste;
chiede pertanto che la dichiarazione venga prodotta agli atti in maniera leggibile e che eventualmente il teste sia sentito a conferma della dichiarazione una volta prodotta in copia leggibile.
L'avv. Vitiello si dichiara disponibile a richiedere e depositare una copia maggiormente leggibile della dichiarazione resa dal teste oggi presente alla autorità intervenuta ma si oppone alla nuova escussione del teste che ha già confermato tutte le circostanze, nonché di avere effettuato la dichiarazione. Nella ipotesi in cui il
Giudice dovesse ritenere di sentire il teste a conferma della dichiarazione già rilasciata sin da ora fa istanza di prova delegata presso il Tribunale di Latina competente in ragione del luogo di residenza del teste.
L'avv. Mazzitelli chiede, nel caso in cui il Giudice disponga l'esame del teste per avere conferma della dichiarazione agli atti, che si proceda mediante prova delegata presso il tribunale di Latina competente in ragione della residenza del teste.
Il cap. 1 non viene pertanto sottoposto, stante la oggettiva difficoltà di lettura del documento.
Sentito sul solo cap. 3) di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte
[...]
, e , per il quale era indicato come teste, il Controparte_7 Parte_2 Parte_3 teste così risponde: “Si è vero, confermo.” Persona_2
DR (Si ricorda quali erano le condizioni meteorologiche?): “Al momento del sinistro era buio e non pioveva”.
DR: (Si ricorda chi ha chiamato i soccorsi?): “Io e l'altro autista abbiamo chiamato sia
l'ambulanza che l'autorità anche se ora non ricordo esattamente chi dei due ha chiamato i soccorsi e chi l'autorità”.
Il teste precisa: “La vittima quando la abbiamo raggiunta io e l'altro autista era ancora viva, era ancora viva anche quando sono arrivati gli agenti, era privo di sensi ma respirava”.
DR (C'erano oggetti vicino al ciclista?): “In questo momento non ricordo se c'erano altri oggetti vicino al ciclista oltre alla bicicletta”.
DR: (Dove era a terra la vittima?): “La vittima dopo essere stata investita era sul margine destro della carreggiata”.
DR (Si ricorda come era vestita la vittima?): “In questo momento non ricordo come fosse vestita la vittima”.
pag. 20 Al teste sono rilette le proprie dichiarazioni che vengono dal medesimo confermate. Si dà atto che essendo il presente verbale redatto in modalità telematica non viene sottoscritto dal teste, ai sensi di legge.
A questo punto il procuratore di parte +2 insiste come in atti e nella richiesta di Parte_1 espunzione del documento depositato da parte convenuta a firma del sig. e Persona_4 chiede anche oggi di poter depositare documentazione che attesta la commissione da parte del di una serie di truffe ai danni delle assicurazioni. Per_4
Il procuratore di parte si riporta ai propri scritti ed insite come in essi e si oppone alla CP_3 richiesta ex adverso insistendo a che il documento rimanga nel fascicolo e sia acquisito al giudizio in quanto rilevante.
Il procuratore di parte attrice + altri si riporta ai propri scritti e insite Controparte_1 come in essi.”
In data 7 dicembre 2022 veniva versata in atti, a cura di parte attrice, copia maggiormente intellegibile del verbale sit reso da nell'immediatezza dei fatti, e con note Persona_2 scritte depositate in data 1 marzo 2023, si insisteva affinché il Cortese venisse riconvocato.
Con ordinanza in data 9 marzo 2023, il Giudice di primo grado riteneva superflua la nuova audizione del Cortese, atteso che costui aveva già confermato quanto dichiarato, in sede di sit, davanti alla Polizia Stradale di Aprilia, e fissava pertanto udienza di precisazione delle conclusioni.
Indi, sulle conclusioni riportate, la stessa veniva trattenuta in decisione e decisa con la sentenza impugnata.
La sentenza di primo grado.
La sentenza di primo grado, come premesso, ha respinto in toto la domanda svolta dagli attori, ritenendo che gli stessi non avessero fornito prova dei requisiti e dei presupposti per azionare la pretesa risarcitoria nei confronti dell'impresa convenuta.
In particolare, osservava che:
a) L'azione proposta, ex art. 283 C.A.P., richiede pur sempre – oltre alla specifica prova che la mancata identificazione del veicolo sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato - altresì la prova del fatto illecito, dell'evento dannoso nonché del nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta umana del conducente del veicolo, condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato, e infine, della natura colposa o dolosa della condotta del conducente dell'altro veicolo non identificato, secondo pag. 21 onere probatorio considerato dalla consolidata giurisprudenza “più stringente rispetto alle ordinarie azioni processuali” (Cfr. Cass. n. 11210/2022 e 5892/2016);
b) erano emerse rilevanti ed “innumerevoli” contraddizioni tra quanto dichiarato dal teste in sede di s.i.t., rese nell'immediatezza del fatto, rispetto a quanto Persona_2 da costui successivamente dichiarato in fase di escussione testimoniale, puntualmente descritte nel corpo della pronuncia2; 2 Si legge testualmente nella sentenza impugnata:
In particolare, deve rilevarsi che all'udienza del giorno 01.12.2022, il teste , già escusso in sede di s.i.t. Persona_2 dagli agenti della Stazione di Polizia di Aprilia, ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero presente nel luogo al momento del sinistro per cui è causa […] “No, non è vero, L'CO TR lo guidavo io e io non ho investito il ciclista. All'altezza del Km 65 mi ha superato una autovettura scura e piccola che è poi rientrata nella corsia di marcia e ha investito il ciclista. Io prima che il ciclista fosse investito ho visto la lucina rossa della bicicletta davanti a me, la bicicletta procedeva nella mia stessa direzione di marcia lungo il margine destro della carreggiata. La bicicletta sarà stata a qualche centinaio di metri da me ma vedevo bene la luce posteriore rossa della biciletta accesa. L'auto di cui ho appena detto, quella piccola e scura, ha superato il camion che avevo dietro e il mio, è rientrata nella corsia di marcia e poco dopo ha investito il ciclista che continuava a mantenersi sul margine destro della propria corsia di marcia. Sono sicuro che la vettura ha investito il ciclista perché ho visto l'auto sobbalzare, ho visto bene gli stop della macchina sobbalzare unitamente all'auto, l'auto ha sobbalzato sopra a qualche cosa. A quel punto, quando sono giunto in prossimità del luogo ove il ciclista era a terra ho notato il ciclista a terra e che anche la luce anteriore della bicicletta era accesa, oltre alla luce dietro rossa. L'auto dopo aver sobbalzato ha rallentato, si è quasi fermata, ha messo anche le quattro frecce. Quando ha visto noi che ci siamo fermati è ripartita a velocità sostenuta. Quando dico che ci siamo fermati, intendo io e l'altro conducente del camion che mi seguiva. Preciso che ho visto l'auto sobbalzare sopra alla bicicletta […] Come ho già detto il ciclista stava procedendo normalmente, stava pedalando, quando è stato investito dall'auto […] Si ho rilasciato dichiarazioni alla Polizia Stradale intervenuta e confermo quanto detto in quella occasione […] Al momento del sinistro era buio e non pioveva [..] La vittima quando la abbiamo raggiunta io e l'altro autista era ancora viva, era ancora viva anche quando sono arrivati gli agenti, era privo di sensi ma respirava. In questo momento non ricordo se c'erano altri oggetti vicino al ciclista oltre alla bicicletta” (v. verbale udienza del 1.12.2022).
In sede di verbale di sommarie informazioni, invece, il medesimo teste ha così dichiarato: “Verso le ore Persona_2 5:30 alla guida del mio autocarro, solo a bordo, percorrevo la SR 148 Pontina proveniente da Aprilia e diretto a Latina, giunto nei pressi del km 65 circa mentre viaggiavamo sulla corsia di marcia normale vedevo che un'autovettura, che mi precedeva nella marcia, ad una distanza di circa 100/150 mt, sobbalzava, frenava e subito dopo accendeva le quattro frecce rallentando e riprendendo la marcia. Giunto nel punto del sobbalzo dell'autovettura mi accorgevo della presenza di grossi oggetti che occupavano la mia corsia che prontamente evitavo di investire deviando sulla corsia di sorpasso per poi rientrare in quella di destra. Subito dopo mi fermavo, scendevo dal mio veicolo per andare a vedere cosa ci fosse sulla carreggiata. In quel momento mi accorgevo che si trattava di un uomo che non dava segni di vita, accanto allo stesso vi era una bicicletta. Prontamente e unitamente ad altro utente contattavamo i soccorsi segnalando ad altri automobilisti di rallentare. Preciso che al momento vi era una leggera pioggia in atto e il traffico era scarso” (v. doc. depositato da parte attrice il 7.12.2022). In particolare, quanto al giudizio di attendibilità dei testi, occorre preliminarmente rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la valutazione circa l'attendibilità di un teste deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente "per categoria" (cfr. Cass. civ. 16529 del 2004), in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quella sulla "capacità a testimoniare" in rapporto, appunto, a "categorie" di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonee a fornire una valida testimonianza: invero l'attendibilità della testimonianza afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021). Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame deve rilevarsi la contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca delle dichiarazioni rese dal teste escusso da questo Giudice e, dunque, le stesse risultano inficiate da Persona_2 inattendibilità. pag. 22 Tes_ In particolare, le dichiarazioni rese nel presente giudizio dal teste non risultano convergenti con le dichiarazioni rese dal medesimo teste nell'immediatezza dei fatti in ordine alle seguenti circostanze. Innanzitutto, giova rilevare che in sede di sommarie informazioni il teste ha dichiarato di aver visto per la prima Per_2 volta il ciclista quando era già a terra, dopo aver notato la presenza di “grossi oggetti” sulla strada ed essere sceso dal proprio furgone (v. doc. depositato da parte attrice il 7.12.2022: “Subito dopo mi fermavo, scendevo dal mio veicolo per andare a vedere cosa ci fosse sulla carreggiata. In quel momento mi accorgevo che si trattava di un uomo che non dava segni di vita, accanto allo stesso vi era una bicicletta”). In sede di escussione testimoniale nel presente giudizio, invece, il ha dichiarato di aver visto il velocipede condotto dal de cuius, con la luce posteriore rossa accesa, procedere Per_2 mantenendosi lungo il margine destro della carreggiata e, poco dopo, di aver visto una vettura piccola e scura investire il ciclista (v. verbale udienza del 1.12.2022: “Io prima che il ciclista fosse investito ho visto la lucina rossa della bicicletta davanti a me, la bicicletta procedeva nella mia stessa direzione di marcia lungo il margine destro della carreggiata. La bicicletta sarà stata a qualche centinaio di metri da me ma vedevo bene la luce posteriore rossa della biciletta accesa. L'auto di cui ho appena detto, quella piccola e scura, ha superato il camion che avevo dietro e il mio, è rientrata nella corsia di marcia e poco dopo ha investito il ciclista che continuava a mantenersi sul margine destro della propria corsia di marcia. Sono sicuro che la vettura ha investito il ciclista perché ho visto l'auto sobbalzare, ho visto bene gli stop della macchina sobbalzare unitamente all'auto, l'auto ha sobbalzato sopra a qualche cosa”). Ancora, sempre in sede di escussione testimoniale, il ha dichiarato di aver visto la vettura piccola e scura Per_2 investire il ciclista ma, al tempo stesso, ha altresì dichiarato di averla vista sobbalzare dopo aver sormontato il corpo del ciclista (v. verbale udienza del 1.12.2022: “Preciso che ho visto l'auto sobbalzare sopra alla bicicletta”. Adr (Sopra alla bicicletta o sopra al ciclista?): “Sopra ad entrambi”. Tuttavia, la predetta ricostruzione appare del tutto inverosimile e contrastante in quanto, in sede di s.i.t., il teste ha dichiarato di essersi accorto della presenza del corpo di solo una volta sceso dal proprio autocarro, mentre Per_1 in sede giudiziale ha detto di aver visto il ciclista già prima che venisse investito e di aver assistito al momento dell'investimento da parte di una macchina “piccola e scura”, salvo poi aggiungere di aver visto “sobbalzare” la predetta macchina dopo aver sormontato il corpo del ciclista (che dunque si trovava già a terra) e la bicicletta stessa. A ciò si deve necessariamente aggiungere la circostanza, rilevata dagli agenti verbalizzanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti, relativa alla scarsa visibilità al momento del sinistro dovuta alle avverse condizioni metereologiche.
Anche in relazione a questo profilo le dichiarazioni rese dal teste sono tra loro contrastanti laddove il medesimo Per_2 in sede di s.i.t. ha dichiarato: “Preciso che al momento vi era una leggera pioggia in atto”, mentre in sede giudiziale ha dichiarato: “Al momento del sinistro era buio e non pioveva”. Dal verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose emerge che, al momento dei fatti, il luogo in cui è occorso il sinistro era interessato da “avverse condizioni meteo con pioggia fitta a tratti battente, sferzata da forte vento” e, pertanto, vi era una “scarsa visibilità limitata dalle pessime condizioni meteo” (v. doc.14, fasc. att., pag. 41 e 47). Ebbene dall'esame del verbale di incidente, avente efficacia fidefacente fino a querela di falso in relazione ai rilievi ed accertamenti compiuti dagli agenti, si evince chiaramente che al momento del sinistro le condizioni di visibilità erano scarse a causa delle avverse condizioni metereologiche e, pertanto, appare del tutto inverosimile che il abbia Per_2 potuto vedere, da una distanza di circa 100/150 mt, il ciclista procedere mantenendosi lungo il margine destro della carreggiata. Dunque, la circostanza riferita dal teste in sede giudiziale in base alla quale al momento del sinistro “non pioveva” (peraltro, come già evidenziato, in contrasto con quanto accertato dagli agenti con efficacia fidefacente), depone ulteriormente nel senso della inattendibilità del teste medesimo, in quanto contrastante con quanto emergente da un atto pubblico. Inoltre, è contrastante con il verbale incidente anche quanto dichiarato dal teste in ordine al funzionamento delle luci del velocipede condotto dal . Il Cortese, infatti, in sede di escussione giudiziale ha dichiarato di aver visto la luce Pt_3 rossa posteriore della bicicletta e, giunto in prossimità del luogo ove il ciclista giaceva a terra, di aver notato che, pur dopo la caduta, anche la luce anteriore della bicicletta fosse accesa (v. verbale udienza del 1.12.2022: “La bicicletta sarà stata a qualche centinaio di metri da me ma vedevo bene la luce posteriore rossa della biciletta accesa […] A quel punto, quando sono giunto in prossimità del luogo ove il ciclista era a terra ho notato il ciclista a terra e che anche la luce anteriore della bicicletta era accesa, oltre alla luce dietro rossa”). Dal verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose, invece, si legge “dispositivi ottici anteriore e posteriore danneggiati e divelti dei quali non è stato possibile accertarne l'effettivo funzionamento” (v. doc.14, fasc. att., p.48).
Dichiarazioni contrastanti sono state rese dal teste anche in ordine ad un'ulteriore circostanza. Ed infatti, in sede Per_2 di s.i.t. il teste ha dichiarato di aver visto dei “grossi oggetti” sull'asfalto in prossimità del punto in cui è occorso il sinistro (v. doc. depositato da parte attrice il 7.12.2022: “Giunto nel punto del sobbalzo dell'autovettura mi accorgevo della presenza di grossi oggetti che occupavano la mia corsia che prontamente evitavo di investire deviando sulla corsia di sorpasso per poi rientrare in quella di destra”), mentre in sede giudiziale il teste ha dichiarato di non ricordare se vi fossero altri oggetti sulla strada vicino la bicicletta del de cuius (v. verbale udienza del 1.12.2022: “In questo momento pag. 23 c) che pertanto, il teste doveva ritenersi inattendibile ed alle sue dichiarazioni non poteva assegnarsi alcuna valenza probatoria nel giudizio;
d) che conseguentemente, la domanda risarcitoria avanzata dagli attori non poteva trovare accoglimento, in quanto del tutto destituita di prova, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
L'appello.
Avverso tale pronuncia propongono appello in in Parte_1 Pt_1 Parte_2 Pt_2
in , sorelle del defunto, chiedendo, in riforma della sentenza Parte_3 Per_5 impugnata, l'affermazione di sussistenza dei presupposti dell'azione promossa e la condanna dell'appellata al pagamento delle somme ritenute di giustizia, per i titoli già enunciati.
Le appellanti rassegnano i seguenti motivi di appello, così brevemente ricapitolati:
non ricordo se c'erano altri oggetti vicino al ciclista oltre alla bicicletta”). La presenza dei predetti oggetti, peraltro, emerge chiaramente dal verbale di incidente laddove gli Agenti di Polizia hanno accertato quanto segue: “[…] mentre procedeva verosimilmente sul settore destro della carreggiata, veniva urtato in modo sfuggente nella parte posteriore del velocipede e sicuramente il parti del lato sinistro del corpo, da quella anteriore angolare destra e adiacente fiancata stesso lato destro di veicolo industriale di tipo singolo (autocarro o trattore stradale) ovvero complesso veicolare (autotreno o autoarticolato) sopraggiunto da tergo con analogo orientamento, la cui motrice, della quale si sconoscono ulteriori dati identificativi ma che si ritiene essere di marca CO modello TR di colore bianco, per effetto di tale urto subiva il distacco di profili plastici/carenature di rivestimento della cabina, nella fattispecie il rivestimento sottoporta, il deflettore e parti di rivestimento dell'indicatore direzionale, i quali venivano dispersi sulla sede stradale” (v. doc. 14, fasc. att., p. 41 ss.). Il teste si contraddice anche quando dichiara, in sede di s.i.t., che, nel momento in cui si è accorto della Persona_2 presenza sul manto stradale del corpo di , quest'ultimo non dava segni di vita (v. doc. depositato da parte Per_1 attrice il 7.12.2022: “In quel momento mi accorgevo che si trattava di un uomo che non dava segni di vita, accanto allo stesso vi era una bicicletta”), salvo poi dichiarare il contrario in sede giudiziale (v. verbale udienza del 1.12.2022: “La vittima quando la abbiamo raggiunta io e l'altro autista era ancora viva, era ancora viva anche quando sono arrivati gli agenti, era privo di sensi ma respirava”). Giova infine rilevare che le dichiarazioni rilasciate dal teste in sede giudiziale, laddove il medesimo riferisce di Per_2 aver visto il veicolo “piccolo e scuro” rimasto ignoto sormontare il corpo del ciclista e anche la bicicletta, non è neppure compatibile con i danni di “modesta entità” riportati dal velocipede, come accertati dagli agenti verbalizzanti e risultanti dal verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose in cui si legge “danneggiamento di modesta entità rilevato sulla parte posteriore e fiancata sinistra in corrispondenza della ruota che appare deformata e sulle strutture metalliche del carro posteriore e sovrastante portapacchi metallico” (v. doc.14, fasc. att., p.48). Ed infatti, risulta alquanto inverosimile che, laddove la bicicletta fosse stata sormontata dal veicolo rimasto ignoto, i danni riportati sarebbero stati di “modesta entità”. Dunque, alla luce delle innumerevoli contraddizioni sopra rilevate e del fatto, del tutto inverosimile, che il teste nell'immediatezza dei fatti non ricordasse una serie di circostanze ed elementi che dopo quattro anni dall'evento, in sede giudiziale, ha invece ricordato dettagliatamente, questo Giudice ritiene che le dichiarazioni rese dal teste Persona_2 non possono ritenersi attendibili e, pertanto, alcuna valenza probatoria assumono nel presente giudizio ai fini dell'onere della prova posto a carico di parte attrice. pag. 24 Primo motivo - Omessa e contraddittoria valutazione degli elementi di prova
Violazione dell'art. 116, comma 1, c.p.c.
Parte appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui l'intera motivazione del rigetto si incentra solo ed esclusivamente sull'inattendibilità del teste , Persona_2 senza che il giudice abbia minimamente considerato gli altri elementi probatori emergenti dagli atti, ed in particolare, la relazione dell'incidente stilata dalla Polizia Stradale di Aprilia
(doc. n. 14); la perizia autoptica (doc.14); i rilievi fotografici (doc.13), elementi tutti che costituivano e costituiscono un insieme di dati certi che se valutati correttamente nella loro complessità vanno a sostegno della dinamica prospettata fin dal primo grado da parte attrice.
A detta di parte appellante, neppure il deposto del teste , poi, conterrebbe quelle Per_2 insuperabili contraddizioni che il giudice di primo grado ha ritenuto di ravvisarvi: in particolare, dette dichiarazioni non smentiscono la circostanza essenziale per cui il sinistro
(e dunque certamente anche il decesso del congiunto) è avvenuto a causa di un veicolo rimasto non identificato.
Il giudice di primo grado, avrebbe del tutto trascurato l'esistenza - tra le dichiarazioni escusse a sit dalla p.g. e quelle testimoniali rese in data 1 dicembre 2022 - di un nucleo fondamentale comune, ovvero la presenza di un'autovettura che precedeva il Sig. Per_2
nello stesso senso di marcia, che ad un certo punto sobbalzava, rallentava,
[...] accendeva le quattro frecce e poi riprendeva la propria marcia, mentre lo stesso Per_2 ed altro utente della strada, che lo seguìva, si avvicinavano al luogo del sinistro.
Illegittimamente, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe trascurato il fatto che la giurisprudenza di legittimità ritiene che la deposizione del testimone può essere ritenuta attendibile anche limitatamente a determinati contenuti (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 19 maggio 2016, n. 103473).
Orbene, la circostanza della presenza di un veicolo che sobbalzava sul medesimo punto in cui il corpo del era stato rinvenuto, avrebbe potuto essere messa in correlazione a Pt_3 quanto emerso dall'esame necroscopico della salma della vittima, ed in particolare, con la tipologia di lesioni riscontrate sul cadavere, certamente riconducibili – per quanto concerne capo e costato - ad un grave traumatismo.
A ben vedere, peraltro, le dichiarazioni rese dal non sarebbero inficiate da rilevanti Per_2 contraddizioni neppure in ordine all'avvistamento del disteso a bordo carreggiata privo Pt_3 di sensi (“non dava segni di vita”, affermava il in sede di s.i.t.), o in ordine alla Per_2 presenza o meno sul luogo del sinistro di grossi pezzi appartenenti alla carrozzeria di un veicolo (circostanza che semplicemente il affermava di “non ricordare”) o alle Per_2 condizioni metereologiche.
In definitiva, parte appellante riteneva erronea e gravatoria la decisione, in punto, del giudice di prime cure, che oltretutto, contraddittoriamente, aveva escluso la necessità di riconvocare il testimone per sentirlo più approfonditamente in esito alla produzione – in data 7 dicembre
2022 - di una copia più intelleggibile del verbale di s.i.t. reso nell'immediatezza del sinistro, in quanto il testimone aveva già confermato il contenuto delle predette dichiarazioni, per poi ritenerlo del tutto inattendibile a causa del contrasto tra le dichiarazioni rese in fase di s.i.t.
e quelle rese in data 1 dicembre 2022 (dal Tribunale stesso ritenute di conferma del contenuto delle prime, nell'argomentare sulla non necessità di ulteriore audizione del
Cortese a chiarimenti).
Secondo motivo - Assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Violazione dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Reputa parte appellante che meriti riforma la sentenza impugnata nella parte in cui, conclusivamente, dopo aver negato l'attendibilità della testimonianza del teste , per Per_2 le numerose contraddizioni rilevate e sottolineate, ha reputato che parte attrice non avesse fornito alcuna prova del diritto azionato.
In contrasto con quanto argomentato dal Giudice di primo grado, parte appellante sosteneva come le attrici avessero correttamente assolto all'onere probatorio su di esse gravante.
In particolare, richiamava il seguente principio giurisprudenziale, dal quale era dato desumersi il dovere del giudicante di esaminare tutte le risultanze processuali al fine di formare il proprio convincimento:
“Il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. deve essere contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice pag. 26 di rito (quale ad esempio l'art. 245, comma secondo, cod. proc. civ.) ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice. Ne deriva che la soccombenza dell'attore consegue alla inottemperanza dell'onere probatorio a suo carico soltanto nell'ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 18 Giugno 2005) Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 09/06/2008, n. 15162)”.
Sottolineava inoltre che, in materia di responsabilità del FGVS, la giurisprudenza aveva avuto di precisare che sulla vittima dell'incidente stradale, anche avuto riguardo alle condizioni della medesima al momento del fatto, non può in ogni caso imporsi un onere probatorio eccessivo ed inattuabile (cfr. Cass. Sez. III, 24 marzo 2016 n. 5892).
Da ciò diffusamente argomentava (pagg. 26 e seguenti atto di appello) come agli atti fossero presenti tutti gli elementi per dedurre che il era stato investito ed ucciso da due mezzi Pt_3 che, in rapida successione, l'avevano dapprima urtato e disarcionato dal proprio velocipede,
e poi sormontato. Il tutto era compatibile con le lesioni riscontrate sul cadavere del e Pt_3 con i danni riportati dal velocipede, concentrati nella parte posteriore, dove il portapacchi si presentava accartocciato. La perizia medico legale aveva poi confermato la causa del decesso (grave politraumatismo) e la stessa richiesta di archiviazione, basata sugli esiti negativi dell'indagine effettuata per identificare il mezzo o i mezzi responsabili, argomentava affermando che il decesso del era da ricondursi all'incidente stradale verificatosi, in Pt_3 data 1 settembre 2018, sulla strada Pontina.
Chiedevano dunque, in riforma della sentenza impugnata, che fosse riconosciuta la responsabilità di parte appellata e liquidato il pregiudizio lamentato dalle parti appellanti.
Le difese di parte appellata.
Parte appellata si è costituita nel giudizio di impugnazione come sopra incardinato, chiedendo il rigetto del gravame. In subordine, si è riproposta comunque l'intera serie delle istanze istruttorie avanzate in primo grado, e si è chiesto se del caso di riconoscere il pag. 27 concorso di colpa, prevalente, del , diminuendo corrispondentemente il risarcimento Pt_3 da riconoscersi alle richiedenti, da contenersi entro il massimale.
L'intervento di e . Controparte_1 CP_2
Nel giudizio di secondo grado, dichiarata la contumacia dei restanti congiunti come sopra indicato, si costituivano le figlie del defunto, e , Controparte_1 CP_2 aderendo in fatto e diritto alle difese di parte appellante, e chiedendo, a propria volta, il riconoscimento e l'attribuzione di un risarcimento dei danni per l'uccisione del padre, riconoscendo, in via subordinata, la di lui responsabilità concorsuale con conseguente riduzione dell'importo del risarcimento.
Precisate le conclusioni come in epigrafe ritrascritte, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025, previo scambio degli atti difensivi conclusivi.
Le osservazioni della Corte.
Ritiene la Corte che l'appello svolto da in in Parte_1 Pt_1 Parte_2 Pt_2
in , e le correlate domande avanzate con appello incidentale, in Parte_3 Per_5 sede di costituzione nel presente grado, da e , Controparte_1 CP_2 debbano essere accolte.
I due motivi di appello rassegnati da parte appellante (e condivisi da parte appellata appellante in via incidentale), per la stretta correlazione tra loro, e l'afferenza pressoché esclusiva all'apprezzamento effettuato dal Tribunale del compendio probatorio in atti, ed alla non condivisa affermazione del mancato assolvimento, da parte degli attori in primo grado, dell'onere probatorio su di essi incombenti, possono esser trattati congiuntamente, unitamente alle deduzioni adesive svolte, in fase di costituzione, dalle figlie del defunto, che hanno reclamato, parimenti, la condanna del al risarcimento dei danni per perdita CP_8 parentale in loro favore.
Sulla ricostruzione del sinistro e sulla sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità del FGVS, costituito per il tramite dell'impresa designata . CP_3
pag. 28 Rileva innanzi tutto la Corte che, pur essendo emerse rilevanti contraddizioni all'interno della dichiarazione resa dal teste in fase di escussione dinanzi al Tribunale Persona_2 milanese, non sia condivisibile la decisione del Tribunale di prescindere completamente dal contenuto di detto deposto, atteso che, così facendo, la sentenza impugnata non ha neppure tenuto conto, obliterandole completamente, delle parti della dichiarazione del
Cortese convergenti, da un lato, con i rilievi oggettivi svolti dalla Polizia stradale sul luogo del sinistro, e dall'altro, con i rilievi autoptici svolti sul cadavere del ciclista, costituenti, nel loro insieme, elementi estrinseci di obiettivo e forte riscontro alle predette “porzioni di testimonianza”.
Del resto, la sanzione di “inutilizzabilità” di cui all'art. 191 c.p.p. non è applicabile in materia di prove nel giudizio civile, mentre il diverso giudizio di “inattendibilità” non necessariamente importa la totale inutilizzabilità, o meglio, l'espunzione completa, tamquam non esset, della testimonianza ritenuta inattendibile dal compendio probatorio processuale.
In proposito, coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che spetta al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.
n. 27522 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del
2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del
2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
Nell'esercizio di tale prerogativa, il giudice è pertanto libero di trarre le fonti del proprio convincimento anche da una testimonianza ritenuta in alcune parti non attendibile, apprezzandone, per esempio, le parti che appaiano confermate da elementi estrinseci o non senz'altro contraddittorie o necessariamente dipendenti dalla o dalle affermazioni ritenute inattendibili (cfr. Cass. 19 maggio 2016, n. 10347).
In altri termini, la valutazione di inattendibilità di un testimone non può legittimare, ipso facto, la totale eliminazione di ogni valore probatorio della prova dichiarativa nel suo complesso, ben potendo valorizzarsi, da parte del giudice, la parte o nucleo di essa ritenuta credibile, ovvero che trovi conforto in altri elementi di prova presenti agli atti.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la decisione del Tribunale, nella parte in cui, una volta escussa la testimonianza del Cortese, ha ritenuto non provato il fatto illecito dell'investitore,
pag. 29 ed il nesso causale tra quest'ultimo e la morte, non sia condivisibile, e meriti di esser riformata.
Ciò anche in considerazione del fatto, giustamente sottolineato in senso critico da parte appellante, che dopo che il giudice, all'esito della prova testimoniale del Cortese, riteneva di ravvisare alcune rilevanti contraddizioni nel suo deposto, il Tribunale riteneva poi, contraddittoriamente, che una nuova audizione dello stesso, alla luce della produzione di una copia maggiormente intelleggibile delle dichiarazioni rese a verbale di s.i.t., non fosse necessaria, proprio in ragione dell'avvenuta conferma di quanto dichiarato in quello stesso verbale;
salvo poi, inopinatamente, reputare che le contraddizioni rilevate fossero ostative all'attribuzione di un qualsivoglia valore probatorio all'intera testimonianza.
Il suddetto percorso motivazionale appare criticabile anche in ragione di quanto affermato da condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo la quale “il giudice del merito non è un registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone”, egli può rivolgere al testimone tutte le domande che “ritiene utili a chiarire i fatti”, come pure può “richiamare il teste già escusso”. Egli è un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere dovere in primo luogo di valutare con zelo
l'attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di “acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato e altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice del merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro, ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire” (Cass. 9 settembre 2025, n. 24835).
Orbene, di ciò tenendosi conto, ha errato il giudice a non riconvocare il Cortese a chiarimenti, pur avendo ritenuto le sue dichiarazioni in taluni punti contraddittorie rispetto al verbale a s.i.t., in quel momento comunque prodotto in copia non leggibile;
inoltre, la decisione assunta è doppiamente errata nella parte in cui, dopo aver dato atto dell'avvenuta conferma delle dichiarazioni rese dal Cortese a verbale di s.i.t., e della non necessità di ulteriore audizione, ne ha invece poi ritenuto la completa inattendibilità proprio in ragione del ridetto contrasto, ed ha deciso di prescindere totalmente dalle sue dichiarazioni, perfino nella parte in cui le stesse trovavano indiscutibile ed obiettiva conferma nei restanti elementi istruttori.
pag. 30 Invero, è certo che abbia, fin da subito, riferito di aver visto un veicolo scuro Persona_2 di piccole dimensioni, che precedeva il suo autoarticolato e quello di un camionista che a propria volta seguìva il mezzo condotto dal , sobbalzare, come per aver sormontato Per_2
“qualcosa”, fermarsi, accendere le quattro frecce, ma poi ripartire in velocità, facendo perdere le tracce.
Ed è anche certo che – intervenuti i militari della p.s. di Aprilia sul luogo nella quasi immediatezza – vennero rinvenuti i grossi pezzi di carrozzeria, di colore bianco
(verosimilmente appartenenti, secondo gli agenti operanti, ad un autoarticolato di Marca
CO tipo TR), di cui ha infatti parlato il in fase di .s.i.t., per poi non menzionarli Per_2 ulteriormente in fase di escussione testimoniale, forse preoccupato di vedersi attribuita la responsabilità dell'investimento (tant'è che il testimone, in apertura della propria deposizione, consapevole del fatto che la p.g. aveva attribuito ad un mezzo uguale a quello da lui condotto i pezzi di carrozzeria giacenti sulla sede stradale, si affrettava a precisare, sentito sui capitoli 3 e 4 formulati da parte attrice: “No, non è vero, L'CO TR lo guidavo io e io non ho investito il ciclista”).
Nella stessa ottica deve leggersi il tentativo di sostenere di aver visto l'autovettura piccola e scura che lo precedeva investire ed anche sormontare il ciclista, affermazione effettivamente non effettuata in sede di s.i.t., che può tuttavia leggersi alla luce della preoccupazione nutrita dal teste di vedersi attribuita una qualche responsabilità dell'investimento, invero mai neppure vagliata dagli inquirenti.
Orbene, al di là dei predetti obiettivi scollamenti, verosimilmente dipesi dalle preoccupazioni nutrite dal e ben trapelanti dalla frase pronunciata in fase di apertura del suo Per_2 deposto, come sopra riportata, è comunque certo che il grave traumatismo riportato dal
, ed al quale il medico legale ha causalmente ricondotto il decesso dell'uomo, è stato Pt_3 provocato dall'investimento di cui lo stesso è stato vittima, in rapida sequenza, con ogni probabilità – così come ricostruito dalla p.g. intervenuta in loco - in prima battuta, da tergo, da parte di un autoarticolato o autocarro di colore bianco che, urtandolo, perdeva alcuni pezzi della fiancata (e significativamente, si tratta di pezzi situati – come nell'esemplificazione fotografica presente nel fascicolo dei rilievi tecnici della p.g. - nella parte più bassa della cabina, ad altezza, vale a dire, del ciclista) e infrangeva gli indicatori di direzione (rinvenuti a poca distanza dal corpo e dalla bicicletta del , avanti e a Pt_3 sinistra della linea di delimitazione laterale della corsia di marcia), ed indi, in rapida successione, dallo schiacciamento provocato dall'autovettura che, subito dopo, sormontava lo stesso o – date le lesioni riscontrate sul cadavere, che non appaiono derivare da Pt_3
pag. 31 schiacciamento o arrotamento – assai più verosimilmente, solo parte del velocipede ed i pezzi di carrozzeria lasciati sull'asfalto dall'autoarticolato.
In ogni caso, il mezzo che ha provocato, mediante violento investimento e proiettamento del corpo a lato della carreggiata, e forse poi anche schiacciamento, la morte del , è Pt_3 rimasto, per circostanze certo non dipendenti dall'inerzia della vittima, ignoto, fermo restando che la morte è sicuramente da ricondursi ad investimento avvenuto in quello stesso frangente temporale in cui lo sfortunato veniva rinvenuto riverso a terra ed agonizzante.
E' infatti da escludere che, come sostenuto da parte appellata, i pezzi della carrozzeria dell'autoarticolato bianco che, secondo la più attendibile ricostruzione, ha urtato per primo violentemente il da tergo (tanto che il portapacchi posteriore del velocipede si Pt_3 presentava accartocciato), facendolo rovinare al suolo, si trovassero giacenti sulla sede stradale già da diverso tempo prima.
Tale ricostruzione dei fatti è da escludersi certamente, se non altro per il fatto che la strada dove il fatto si è verificato – definita ad elevato scorrimento veicolare dalla stessa parte appellata nei propri atti difensivi, per argomentare la concorrente imprudenza del ciclista, che non aveva indossato indumenti catarifrangenti - vedeva, perfino in quell'orario mattutino, il transito di diversi veicoli (tant'è che il era preceduto da una vettura, e Per_2 seguìto da un altro autoarticolato, il cui conducente si fermava insieme a lui per chiamare i soccorsi e la polizia stradale;
inoltre, il ed il secondo camionista segnalavano la Per_2 presenza dell'investito agli altri automobilisti in transito, fino all'arrivo dei soccorsi).
Dunque, necessariamente gli stessi si erano appena distaccati da un mezzo che li aveva persi a causa di un urto rilevante con un ostacolo, ovvero il ciclista a bordo strada, che rovinava a terra, procurandosi gravi lesioni al capo ed al torace: essi, ingombrando la carreggiata, non potevano pertanto trovarsi lì da molto tempo, come argomenta parte appellata.
Né, dato che l'esito letale è senz'altro da ricondursi al (forse duplice) investimento, appare rilevante appurare (forse ciò sarebbe stato possibile laddove sul cadavere del fosse Pt_3 stato fatto un rilievo autoptico completo, con ispezione accurata di ossa ed organi interni, e non solo esteriore) se le lesioni presenti sul corpo del siano state determinate da un Pt_3 unico o da un duplice traumatismo, il primo d'impatto ed il secondo da arrotamento/schiacciamento.
Ciò appare invero irrilevante, atteso che l'eventuale lacunosità degli accertamenti compiuti dall'autorità inquirente (sui quali appare superflua l'ammissione dei mezzi istruttori pur sollecitati da parte appellata, data la loro sostanziale coincidenza con i rilievi effettuati, la pag. 32 cui conclusione finale, non condivisa dal FGVS, non appare certo superabile neppure mediante una CTU di tipo cinematico, che parrebbe francamente esplorativa) non può certo ridondare a danno delle odierne parti lese, a carico delle quali non può imporsi, come già significato, un onere probatorio sostanzialmente inassolvibile circa l'esatta ricostruzione delle modalità del sinistro, certamente per motivi diversi dalla loro inerzia o negligenza.
In definitiva, soccorrono i principi più volte affermati dalla giurisprudenza in materia, a mente della quale (per es. Cassazione civile sez. III - 15/02/2024, n. 4213): "In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate
o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi" (Cass. n. 15367-2011)”.
Nel caso di specie, è da reputarsi che tanto le appellate, quanto le appellanti incidentali, abbiano valorizzato elementi di prova pienamente sufficienti ad integrare tali presupposti.
Il concorso di colpa di . Per_1
Secondo le difese di parte appellata, sussistono elementi agli atti (il fatto che il ciclista procedesse in strada ad alto scorrimento senza illuminazione privo di indumenti catarifrangenti, con abbigliamento anzi inadeguato, forse con fanali del ciclo funzionanti, in presenza di condizioni climatiche avverse) tali da far ritenere che il sinistro si sia verificato per colpa esclusiva, se non concorrente, del . Pt_3
L'assunto non può essere condiviso, in quanto contrastante con i principi generali in tema di scontro tra veicoli: occorre, in particolare, discorrere della presunzione di pari responsabilità affermata dall'art. 2054 c.c. che nel caso di specie, non appare affatto superata.
pag. 33 Certamente non osta all'applicazione di tale disposizione la circostanza che uno dei due soggetti coinvolti nel sinistro si trovasse alla guida di una bicicletta, poiché è pacifico che il
Codice della Strada assimila a tutti gli effetti il velocipede agli altri veicoli che transitano nella strada, circostanza dalla quale deriva il pieno assoggettamento anche alla presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. n. 1304 del 5 maggio 2009, secondo la quale: “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipede”; v. anche, sul tema Corte appello Firenze sez. IV,
20/09/2023, n.1876; ma anche, Cassazione civile sez. III, 21/05/2025, n.13605).
Nel caso di specie, tuttavia, non esistono elementi obiettivi incontrovertibili che consentano di superare la presunzione di cui sopra, soprattutto nel senso di attribuzione al della Pt_3 responsabilità esclusiva o prevalente del sinistro.
Infatti, se è vero che il ha peccato di imprudenza procedendo a bordo del proprio Pt_3 velocipede senza indossare i prescritti indumenti catarifrangenti (non vi sono elementi per ritenere che costui fosse anche privo dei dispositivi illuminanti anteriore e posteriore, così come del fatto che lo stesso abbia improvvisamente sbandato a centro strada per effetto delle condizioni climatiche avverse), è altrettanto vero che sussistono plurimi elementi dai quali desumere che l'investimento sia stato determinato anche per colpa dell'ignoto o degli ignoti veicoli che lo hanno investito, atteso che l'art. 141, comma secondo, CdS statuisce:
“il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, aggiungendo, al comma 3, che “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Dunque, se è certo che il sarebbe stato maggiormente avvistabile qualora avesse Pt_3 indossato i prescritti indumenti, è altrettanto certo che il veicolo o i veicoli investitori non lo avrebbero ripetutamente urtato se, in ragione della visibilità limitata del tratto stradale, dell'orario notturno e delle condizioni metereologiche avverse, avessero moderato particolarmente la propria velocità e prestato la massima cautela nel procedere.
pag. 34 In sintesi, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. non può considerarsi superata.
IL DANNO DA DI AL
Quanto al danno da perdita parentale, la Corte premette che con l'ordinanza del 7 settembre
2023, n. 26140/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito, con riferimento al caso di morte del prossimo congiunto, che “è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del
2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite
(Cass. n. 3767 del 2018)”.
Con la citata ordinanza la Suprema Corte ha spiegato che “più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del
24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benchè di più lontana configurazione formale (o financo
pag. 35 di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti
o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato
(cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere”.
Con la citata pronuncia la Corte di Cassazione ha dato continuità ai principi già affermati nelle decisioni n. 10579 del 2021 e n. 33005 del 2021, secondo cui “a) 'ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante una tabella conforme a diritto'; b) 'al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella'.
Si ritiene quindi che la liquidazione del danno possa avvenire, in favore dei congiunti che lo hanno richiesto, secondo le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024.
pag. 36 I relativi importi – ridotti alla metà in ragione del ritenuto concorso di colpa della vittima - verranno devalutati alla data del sinistro e sugli stessi, trattandosi di debiti di valore, saranno riconosciuti, in conformità ai principi enunciati da Cass. SS. UU. N. 1712/1995, interessi legali a far tempo dalla data del sinistro, e calcolati sulla somma devalutata, anno per anno rivalutata sulla scorta degli indici ISTAT.
Venendo quindi alla determinazione del danno, valga osservare che le prove orali espletate
(per inciso, non vi è motivo oggettivo per ritenere i predetti testi inattendibili, o interessati all'esito del giudizio) hanno dimostrato l'esistenza di un apprezzabile rapporto affettivo tra il defunto e le proprie figlie, caratterizzato da regolare frequentazione. Anche tra il defunto e le proprie sorelle, in particolare e , esistevano saldi rapporti affettivi, Pt_1 CP_2 caratterizzati da esternazioni di solidarietà familiare, sui quali i testimoni escussi hanno riferito. Non sono stati dimostrati particolari ed attuali legami con la sorella , non Pt_2 emergendo, tuttavia, in relazione alla stessa, una totale assenza di legame affettivo o addirittura un'avversità rispetto al fratello.
La teste ha infatti dichiarato: “sia che Testimone_5 CP_2 Controparte_1
si occupavano di assistere il padre, si sono sempre occupate del padre. Lo
[...] accompagnavano alle visite mediche, gli prendevano le medicine, si occupavano del mangiare e alle volte dormiva il padre da loro, aveva fatto un piccolo incidente ed essendo sotto cura andava a dormire da loro, alle volte da e altre volte da . CP_2 Controparte_1
Si fermava anche a pranzare o cenare da loro, pur vivendo altrove, non distante dalle figlie, le figlie invece abitano vicine”.
Anche la teste ha riferito: “ si è sempre Testimone_6 Controparte_1 occupata della mamma e del papà, li portava a fare le visite, qualche volta portava a casa sua il padre, gli preparava la cena, qualche volta il padre dormiva da lei;
dopo aver fatto l'incidente, l'ha portato dall'ospedale a casa sua e lo ha ospitato a casa sua. Anche CP_2 si occupava del padre;
le due sorelle e abitavano vicine e aiutava
[...] CP_1 CP_2 anche . Si davano il cambio le due sorelle. ha anche portato il padre in CP_2 CP_2
Romania e sono andati lì e poi sono tornati assieme”.
Il teste , nipote ex sorore (figlio di ) del defunto, ha dichiarato: Testimone_7 Parte_1
“ogni anno abbiamo diritto alle ferie per un mese e mia mamma nel 2017 è andata in
Romania per fare vacanza, per andare a trovare la sorella e il fratello, ; Pt_3 Per_1
c'ero anche io in questo viaggio del 2017 e anche mia moglie. Mia madre era la sorella più grande e voleva andare dal fratello per la morte della moglie, loro erano uniti ma dopo il trasferimento nostro e di mia mamma in Italia il tempo da passare in Romania assieme al pag. 37 fratello per mia mamma era poco, avevamo solo un mese di ferie, io quindici giorni;
rispetto all'inizio era poco tempo”.
Sul capitolo 11: “nel 2017 mia zia, la moglie di , si era malata e aveva deciso di Per_1 tornare in Romania perché sentiva forse che mancava poco e voleva stare lì per essere seppellita in Romania. In questo periodo , mia zia, aveva aiutato il fratello Parte_3
Per_
. Abitavano vicini, ad un paio di chilometri di distanza. Mio zio aveva una Per_1 casa lì in Romania, una casa discreta. Queste circostanze me le ha riferite mia mamma, io non ero presente. Non so se mia zia si è o meno occupata della moglie di mio zio Pt_3
durante la malattia, io non c'ero”. Per_1
Sul capitolo 20: “confermo. Sono stato presente due volte: nel 2014, quando mi sono sposato io e un'altra volta ma non ricordo quando”.
, nuora di in ha riferito: “mia suocera va ogni anno in Testimone_8 Parte_1 Pt_1
Romania, nel 2017 è andata in Romania perché sua cognata aveva dei problemi di salute ed è andata a dargli una mano, la cognata sarebbe la moglie di;
con Per_1 Per_1 la moglie vivevano a Napoli ma andavano anche un po' in Romania. Da quello che so io e la moglie nel 2017 non si erano recati in Romania per un motivo specifico. Mia Per_1 suocera si era recata nel 2017 in Romania per aiutare il fratello, da aprile a Luglio. Io non sono andata con mio marito e mia suocera, sono poi andata nel 2017 per le ferie, sono partita a Maggio e sono rimasta fino a Giugno. Io sono partita in aereo mentre mio marito è venuto in macchina non ricordo con chi. Mio marito è partito dopo di me, di questo sono sicura. Non ricordo se era con mia suocera. Non sono partita con mia suocera. Ero andata in aereo da sola. Io sono andata da mia mamma;
mio marito mi ha raggiunta da mia mamma.
Mia suocera era andata invece a casa sua che dista 100 metri da casa di mia mamma. Non so dire se mia suocera si è recata in Romania nel 2017 assieme alla sorella ”. Parte_2
Sulla scorta di tali elementi, il risarcimento per danno da perdita parentale subìto dalle richiedenti può essere così liquidato:
Per le sorelle del defunto:
Per_
aveva 56 anni all'epoca del decesso del fratello , che a propria volta aveva Parte_1 al momento della morte 50 anni.
Applicando le tabelle milanesi 2024, e tenendo conto della convivenza durata meno di 30 anni, e dell'esistenza di altri familiari superstiti del nucleo originario, si ottiene un importo pag. 38 risarcitorio che spazia tra 98.484 euro al minimo e 123.954 nell'importo medio, secondo il seguente sviluppo di calcolo al minimo:
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 58
IMPORTO del RISARCIMENTO € 98.484,00
Si ritiene equo attribuire ad , adguando il ridetto parametro minimo tenendo Parte_1 conto dell'intensità della relazione, caratterizzata da regolare frequentazione, e non essendovi motivazioni per superare comunque il valore medio come sopra indicato, un risarcimento pari a 110.000, ridotto della metà a 55.000 euro per il concorso di colpa, e devalutato al 1 settembre 2018 all'importo di € 49.296,30.
***
aveva 48 anni all'epoca del decesso del fratello, per cui immettendo gli Parte_3 stessi parametri di calcolo ma in relazione all'età predetta, considerando i medesimi superstiti del nucleo familiare originario e la convivenza protrattasi per non più di 30 anni, si ottiene un minimo di euro 101.880 ed un importo medio di € 127.350 secondo il seguente prospetto nel minimo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 14
pag. 39 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 60
IMPORTO del RISARCIMENTO € 101.880,00
Si ritiene di riconoscere a un risarcimento adeguato, in relazione all'intensità Parte_3 del rapporto affettivo con il fratello, anch'esso caratterizzato da regolare frequentazione, non essendovi motivi per oltrepassare i valori medi, di € 120.000,00 ridotto per il concorso di colpa ad € 60.000, e devalutato al 1 settembre 2018 ad € 50.505,05.
***
Venendo infine ad , che aveva all'epoca del decesso del fratello 52 anni, Parte_2 contato che i rapporti con il defunto erano meno stretti rispetto alle altre due sorelle (almeno così emerge dalle risultanze istruttorie), si espone il calcolo tabellare minimo come segue:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 58
IMPORTO del RISARCIMENTO € 98.484,00
pag. 40 L'importo è da dimezzarsi e si considerano quindi € 49.242,00 (in questo caso, non essendovi motivi per discostarsi dall'importo minimo), che devalutati al 1 settembre 2018 assommano ad € 41.449,49.
Per le figlie del defunto.
Quanto alle figlie del defunto, si procede nel medesimo modo, considerando però l'esistenza di un solo familiare superstite (la moglie di era deceduta in Romania nel 2017 a Per_1 quanto hanno riferito i testimoni), e l'età delle stesse al momento del sinistro ( 27 CP_2 anni, 26). Controparte_1
Pertanto il risarcimento, sia a favore di che a favore di (molto CP_2 Controparte_1 vicine di età) spazia tra un minimo di € 289.414 ad un importo medio di € 348.079,00 secondo il seguente calcolo al minimo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 74
IMPORTO del RISARCIMENTO € 289.414,00
Ad entrambe, in ragione del saldo legame affettivo, si ritiene equo riconoscere un importo di € 300.000, che dimezzato per il concorso di colpa discende ad € 150.000, e devalutato al
1 settembre 2018 si riduce ad € 126.262,63 per ciascuna di esse.
***
Sulle predette somme di denaro, che rappresentano debiti di valore, sono dovuti gli interessi compensativi in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) calcolati secondo i criteri pag. 41 stabiliti da Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati dalla data del sinistro stradale del 1 settembre 2018 sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Gli interessi compensativi vanno, quindi, calcolati sugli importi devalutati alla data del sinistro e rivalutati di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, ai parametri medi di tariffa, considerato l'ammontare del decisum, e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria- trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Non viene applicata la maggiorazione di cui all'art. 4 T.P. in favore delle appellanti e delle convenute appellanti in via incidentale per la sostanziale identità di posizioni e richieste.
La liquidazione di esse, trattandosi per quanto detto di posizioni sostanzialmente omogenee, ad eccezione dell'ammontare personalizzato del risarcimento, avviene cumulativamente per appellanti e convenute appellanti incidentali, in parti uguali tra loro nei rapporti interni, salvo la distrazione della quota riferibile a queste ultime, avendone fatto richiesta il procuratore delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in e Parte_1 Pt_1 Parte_2
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data Parte_3 Per_5
29 marzo 2024, n. 3616/2024, con la costituzione e proposizione di appello incidentale, da parte di e , nei confronti di quale Controparte_1 CP_2 CP_3 impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna in qualità di Impresa Designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime CP_3 della Strada, a corrispondere alle appellanti in via principale ed incidentale, per i titoli di cui in motivazione, i seguenti importi, già dimezzati in ragione del concorso di colpa ascrivibile al defunto e già devalutati alla data del sinistro (1 settembre 2018):
a favore di in la somma di € 49.296,30; Parte_1 Pt_1
pag. 42 a favore di in la somma di € 41.449,49; Parte_2 Pt_2
a favore di in , la somma di € 50.505,05; Parte_3 Per_5
a favore di e di in la somma di € Controparte_1 CP_2 CP_2
126.262,63 per ciascuna.
Su tutte le somme di cui sopra sono dovuti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 1 settembre 2018 e fino al saldo, e gli interessi compensativi, sulla somma mese per mese rivalutata, con la medesima decorrenza e fino al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore delle appellanti e delle convenute, CP_3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per tutte congiuntamente, quanto al primo grado nell'importo di € 22.427 per compensi (di cui € 3.544 per fase di studio, € 2.338 per fase introduttiva, € 10.411 per fase di istruzione e trattazione,
€ 6.164 per fase decisoria), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e quanto al secondo grado in € 14.239 per compensi (di cui € 4.389 per fase di studio, € 2.552 per fase introduttiva ed € 7.298 per fase decisoria), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Spese da distrarsi, per la quota di pertinenza delle appellanti incidentali, a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
pag. 43 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La sentenza citata, in motivazione, testualmente argomenta: “è appena il caso di ricordare che ben può il giudice di merito ritenere attendibile e affidabile un teste riguardo a determinati contenuti narrativi e non anche in ordine ad altri provenienti dal medesimo dichiarante. L'unico limite alla c.d. valutazione frazionata di una prova dichiarativa è che non vi siano interferenze fattuali e logiche fra la parte del narrato ritenuta falsa o comunque non attendibile o non affidabile e le rimanenti parti reputate, invece, meritevoli di credito, interferenze che si verificano solo quando - ma non è questo il caso in esame - fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando
l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra”. pag. 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3014/2024 promossa in grado d'appello da
-C.F. Parte_1 C.F._1
-C.F. Parte_2 C.F._2
- C.F. Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese come da mandato in atti dall'avv. Sara Garziera del Foro di Ferrara
e le prime due anche, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Bruno Santino Mazzitelli del Foro di Bologna, tutte elettivamente domiciliate presso lo studio della prima in Ferrara,
Corso Porta Reno n. 37
Appellanti
pag. 1 contro
-C.F. Controparte_1 C.F._4
-C.F. Controparte_2 C.F._5
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Erdis Doraci, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazza Euclide n. 31
Appellate ed appellanti in via incidentale
Nonché
contro
:
, Parte_4
, Parte_5
, Parte_6
Parte_7
Appellati contumaci
e contro
quale Impresa designata dal FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME CP_3
DELLA STRADA REGIONE LAZIO (CF ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Leo ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Milano, via Manara n. 17
Appellati
in punto a: risarcimento danni per morte – appello vs. sentenza pronunciata dal
Tribunale di Milano, sez. X civile, n. 3616/2024 pubblicata il 29 marzo 2024.
pag. 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per le appellanti Parte_8 C.F._1 [...]
Parte_9 C.F._2 Parte_3
- C.F. (sorelle del defunto): C.F._3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria,
in riforma della sentenza nr. 3616/2024 pubblicata il 29 marzo 2024, resa dal Tribunale di
Milano, Sezione Decima Civile, Dott.ssa Annamaria Salerno, nella causa civile R.G. nr.
637/2021, non notificata, accogliere il presente appello e conseguentemente:
In via principale
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei veicoli non identificati nella causazione del sinistro occorso in data 01.09.2018 in cui è deceduto il Sig. e Per_1 conseguentemente condannare quale impresa designata dal Fondo di CP_3
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore delle sorelle Sig.re in in Parte_1 Pt_1 Parte_2 Pt_2
in , del danno non patrimoniale iure proprio, conseguente alla Parte_3 Parte_3 morte del fratello, nella somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà secondo giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per le appellate ed appellanti in via incidentale e CP_2 [...]
(figlie del defunto): CP_1
““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accertata la verificazione del sinistro de quo ad opera di uno o più autoveicoli rimasti non identificati, accertato il decesso del sig. quale conseguenza del sinistro stesso e, infine, accertato l'adempimento Pt_3 integrale dell'onere probatorio da parte delle attrici, in riforma totale della sentenza n.
3616/2024 del Tribunale Ordinario di Milano, condannare la società quale CP_3 impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la regione Lazio, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle odierne appellanti incidentali a seguito del
pag. 3 decesso di , così come qui di seguito quantificati secondo le tabelle attualmente Per_1 in vigore presso il Tribunale di Milano:
- per € 328.524,00 Controparte_1
-per € 328.524,00. CP_2
In via del tutto residuale, nel caso non si dovesse in questa sede addivenire al riconoscimento della responsabilità piena, si chiede di riconoscere la responsabilità quantomeno concorsuale.
Il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata ipotesi in cui la Corte adita non ritenga ancora raggiunta la prova del sinistro de quo, si chiede di disporre CTU cinematica al fine di ricostruirne la dinamica.
In ogni caso, riportandoci a quanto già dedotto al cpv.
2.2 della comparsa difensiva, si eccepisce l'assoluta infondatezza della richiesta formulata da in ordine alla CP_3 inutilizzabilità delle dichiarazioni del sig. , rese in sede di SIT, non avendo Persona_2 la Compagnia sporto querela di falso avverso lo stesso teste;
infine, ci si oppone all'ammissione delle prove richieste dall'appellata, in quanto vertenti su fatti già esaustivamente trattati e/o provati in primo grado.”
Per nella qualità di impresa designata dal FONDO DI GARANZIA DELLE CP_3
VITTIME DELLA STRADA:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, per tutti i motivi esposti in narrativa
In via principale
pag. 4 Rigettare l'appello proposto in via principale dalle signore in Parte_1 Pt_1 Pt_2
in e in nonché l'appello proposto in via incidentale
[...] Pt_2 Parte_3 Parte_3 da e in e ogni domanda dagli stessi avanzata Controparte_1 Controparte_2 CP_2 in quanto infondati in fatto e in diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 3616/2024 emessa e pubblicata il
29.03.2024.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. rinnovate tutte le difese ed eccezioni svolte in primo grado, in caso di accoglimento anche parziale delle proposte impugnazioni
In subordine, in via gradata, salvo gravame,
- rigettare le avverse domande per carenza di legittimazione/titolarità attiva degli attori odierni appellanti principali e incidentali e passiva della concludente Impresa Designata, nonché in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur;
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse la concludente tenuta a rispondere in tutto o in parte delle domande avversarie, accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per responsabilità prevalente del signor , e, per l'effetto, liquidare i Per_1 danni in proporzione al grado di responsabilità accertato, se e in quanto spettanti a ciascuno degli appellanti anche incidentali e nella misura che per ciascuno verrà rigorosamente provata, limitatamente alle sole conseguenze immediate e dirette, e comunque nei limiti del complessivo massimale minimo di legge alla data del sinistro, rigettando ogni ulteriore e/o diversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, anche per carenza di legittimazione
e/o titolarità attiva.
In ogni caso
con vittoria di spese e compensi professionali, spese gen. 15% IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si eccepisce l'inutilizzabilità e inattendibilità della testimonianza resa in giudizio dal sig.
attese le gravi, palesi e insanabili contraddizioni riscontrate nella sua Persona_2
pag. 5 deposizione rispetto alla dichiarazione dallo stesso rilasciata a S.I.T. alla Polizia Stradale della quale tuttavia il teste ha confermato il contenuto.
Si insiste affinché la Corte, avvalendosi anche dei poteri officiosi previsti dalla legge, voglia assumere, ricorrendone i presupposti, le iniziative che riterrà opportune, nelle sedi competenti.
La appellata, sebbene le circostanze siano contenute in atti fidefacienti, per scrupolo difensivo, chiede ammettersi, occorrendo e senza inversione del relativo onere, prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero la Strada Regionale 148 Pontina, ivi compreso il tratto della progressiva chilometrica
65+019, è situata fuori del centro abitato del territorio del Comune di Latina, come da relazione della Polizia Stradale (doc. 14 attori);
2) Vero la Strada Regionale 148 Pontina, ivi compreso il tratto della progressiva chilometrica
65+019, è priva di impianto di pubblica illuminazione e tale era anche alle ore 05,30 dell'1/9/2018;
3) Vero che alle ore 05.30 dell'1/9/2018 era in atto pioggia fitta a tratti battente, sferzata da forte vento, come accertato dagli agenti nella “segnalazione conclusiva” sub all. 1 pag. 2 del fascicolo
4) Vero che nel corso dei rilievi gli agenti indossavano giubbotti catarifrangenti, come si evince dall'immagine 4684 a pag. 2 del fascicolo dei rilievi tecnici prodotti dalla controparte sub 14);
5) Vero che gli agenti rinvenivano al suolo una ciabatta piede sinistro appartenente al signor
; Pt_3
6) Vero che gli agenti accertavano la presenza di impianto di luci posteriori sul velocipede senza poter accertare che lo stesso fosse funzionante al momento dell'impatto, come dichiarato a pag 19 in calce alle immagini fotografiche nn. 4688 e 4690 del fascicolo dei rilievi tecnici (doc 14 attori);
7) Vero che gli agenti accertavano la presenza di impianto di luci anteriori del velocipede senza poter accertare che lo stesso fosse funzionante al momento dell'impatto, come pag. 6 dichiarato a pag 20 in calce alle immagini fotografiche nn. 4691 e 4692 del fascicolo dei rilievi tecnici (doc . 14 attori);
8) Vero che il corpo del signor veniva rinvenuto nel settore centrale della corsia di Pt_3 destra affiancato a destra dal velocipede, come accertato dagli agenti (v. pag. 3 della CNR all 1 sub doc. 14);
9) Vero che il signor veniva rinvenuto privo di giubbotto catarifrangente e casco Pt_3 protettivo e calzava delle ciabatte;
10) Vero che il signor veniva interrogato dagli agenti a SIT e rendeva la Persona_2 dichiarazione verbalizzata e allegata alla CNR trasmessa dalla Polizia di Stato alla Procura della Repubblica (all. 17 doc. 14 attori);
11) Vero che il signor dichiarava che transitando sul luogo del sinistro aveva notato Per_2
“improvvisamente” degli oggetti dispersi sulla corsia impegnata e che aveva evitato deviando a sinistra;
12) Vero che il signor dichiarava di aver arrestato la marcia e di essersi portato a Per_2 piedi sul posto per vedere cosa fossero quegli oggetti e che solo allora si accorgeva della presenza del corpo del ciclista sull'asfalto (all. 17 doc. 14 attori);
13) Vero che il signor dichiarava agli agenti che il ciclista disteso a terra era privo Per_2 di segni di vita (all. 17 doc. 14 attori)
14) Vero che le lesioni accertate dal CT del PM Dott.ssa nell'esame necroscopico Per_3 in atti, risultavano prevalentemente al lato destro del corpo del signor Pt_3
15) Vero che sul corpo della vittima erano assenti segni da arrotamento, come si rileva dall'esame autoptico (sub doc 14 ctp)
Si indicano come testimoni:
1) Isp. c/o Distaccamento P.S. di Aprilia, via G. Belli 15, Aprilia;
Controparte_4
CP_ 2) C.C. , agenti di P.G., c/o Distaccamento P.S. di Aprilia, via G. Belli Testimone_1
15, Aprilia;
pag. 7 3) Ass. C.C. , agente di P.G. presso Distaccamento Polizia di Stato di Aprilia, Testimone_2 via G. Belli 15, Aprilia;
4) , res. In Aprilia, via Salvatore Di Giacomo 48; Persona_2
5) Dott.ssa via E di Savoia 24 Latina Testimone_3
Disporre l'acquisizione di copia conforme integrale degli atti e documenti relativi al procedimento penale n. 6082/2018 RGNR – mod. 44 c/o la Procura della Repubblica del
Tribunale di Latina contro ignoti, completo del fascicolo dei rilievi fotografici del luogo dove ebbe a verificarsi l'incidente, delle dichiarazioni a S.I.T, prodotti dagli attori in fotocopia e dunque scarsamente decifrabili”.
IN FATTO E IN DIRITTO
I signori (figlia del de cuius), e Controparte_1 Parte_4
(genero del de cuius), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
(nipote), in (figlia del de cuius) e Parte_5 CP_2 CP_2
(genero del de cuius) in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_6 genitoriale sulla minore (nipote), nonché in Parte_7 Parte_1
e (sorelle Pt_1 Parte_2 Parte_3 del defunto), in qualità – come sopra specificato - di prossimi congiunti di , nato Per_1
a Girgina (Romania), il 19 novembre 1967, e deceduto in data 1 settembre 2018 a Latina, evocavano in lite (inizialmente dinanzi al Tribunale di Roma, ed indi, in riassunzione, dinanzi al Tribunale di Milano, avendo il Tribunale di Roma declinato la propria competenza per territorio) la società quale impresa designata dal Fondo di Controparte_6
Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in avanti, semplicemente, ) al fine di essere CP_3 risarciti per i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subìti per effetto dell'uccisione di
, da ritenersi avvenuta per investimento da parte di un veicolo rimasto ignoto per Per_1 circostanze non dipendenti da colpa della vittima.
Nel giudizio così radicato si è costituita , rilevando ed eccependo, in principalità, la CP_3 mancanza dei requisiti e dei presupposti per invocare la responsabilità del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, dalla stessa rappresentato, non essendo stati, in pag. 8 particolare, acquisiti elementi di prova sufficienti a far ritenere che la causa del decesso di fosse da ricondursi all'investimento da parte di un veicolo rimasto ignoto. Pt_3
Il Tribunale ha emesso la sentenza citata in epigrafe, con la quale ha respinto la domanda di parte attrice, con condanna al pagamento delle spese del grado.
***
Il fatto.
Come emerge dalla CNR della Polizia Stradale Lazio Umbria, Sezione Polizia Stradale di
Latina, in data 1 settembre 2018, ad ore 5,30 circa del medesimo giorno, veniva Per_1 rinvenuto riverso, in gravissime condizioni, sul manto stradale, corsia di percorrenza di destra, all'altezza della progressiva chilometrica 65+019, della S.R. 148 Pontina, dove gli operanti intervenivano allertati per essersi verificato un sinistro stradale, il cui responsabile era rimasto ignoto.
Sul posto interveniva mezzo di soccorso che, tentata la stabilizzazione del ferito, lo trasportava presso S.M. Goretti di Latina, dove, purtroppo, costui giungeva cadavere.
Il decesso veniva constatato alle ore 6,20. La salma del Corfa veniva sottoposta ad esame necroscopico da parte della dott.ssa Testimone_3
Il medico legale così esponeva i risultati dell'esame necroscopico del : Pt_3
pag. 9 pag. 10 Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
L'unico testimone presente, , rendeva s.i.t. (sommarie informazioni Persona_2 testimoniali) nell'immediatezza del fatto del seguente tenore:
“Verso le ore 5,30 circa alla guida del mio autocarro, solo a bordo, percorrevo la SR 148
Pontina proveniente da Aprilia e diretto a Latina. Giunto nei pressi del km. 65 circa, mentre viaggiavo sulla corsia di marcia normale vedevo che un'autovettura che mi precedeva nella
pag. 11 marcia, ad una distanza di circa 100/150 mt., sobbalzava, frenava e subito dopo accendeva le quattro frecce rallentando riprendendo poi la marcia. Giunto nel punto del sobbalzo dell'autovettura mi accorgevo della presenza di grossi oggetti che occupavano la mia corsia che prontamente evitavo di investirli deviando sulla corsia di sorpasso per poi rientrare in quella di destra, subito dopo mi fermavo, scendevo dal mio veicolo per andare a vedere cosa ci fosse sulla carreggiata. In quel momento mi accorgevo che si trattava di un uomo che non dava segni di vita. Accanto allo stesso vi era una bicicletta. Prontamente e unitamente ad altro utente contattavamo i soccorsi, segnalando ad altri automobilisti di rallentare. Preciso che al momento vi era una leggera pioggia in atto ed il traffico era scarso.
Non ho altro da aggiungere e rimango a disposizione in caos di bisogno degli operatori della stradale”.
Incardinato procedimento penale vs. ignoti per le ipotesi criminose di cui agli artt. 589 bis e
189, commi 6 e 7, CdS, seguìva decreto di archiviazione in quanto, dagli approfondimenti investigativi pur effettuati (ricerca delle utenze che avevano agganciato le celle site nel tratto stradale d'interesse, ricerca ed esame dei filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti nei dintorni), non era emerso alcun elemento utile all'identificazione del/i responsabile/i dell'investimento.
La segnalazione conclusiva della Polizia Stradale di Latina, distaccamento di Aprilia in data
5 febbraio 2019 (doc. n. 14 fascicolo attori) così esponeva gli esiti delle indagini:
pag. 12 pag. 13 pag. 14 I risultati dei rilievi sul luogo in cui il era rinvenuto in fin di vita venivano così trascritti Pt_3 nel verbale di accertamento urgente sullo stato dei luoghi stilato dalla p.g.(doc. n. 14):
pag. 15 ***
Il procedimento di primo grado.
I signori incardinavano quindi giudizio, come già detto in riassunzione (per essersi il Pt_3
Tribunale di Roma dichiarato incompetente), dinanzi al Tribunale di Milano, ivi evocando nella sopra citata qualità, al fine di essere ristorati del pregiudizio, patrimoniale e non, CP_3 subìto per effetto del decesso del congiunto.
In tale giudizio, si costituiva , chiedendo il rigetto della pretesa attorea, difettando i CP_3 requisiti ed i presupposti per azionare la responsabilità del FGVS per quanto accaduto, e rilevando a tal fine, in particolare, come non fosse emerso con certezza il fatto che il Per_1
fosse perìto in conseguenza dell'investimento da parte di un veicolo rimasto ignoto,
[...] piuttosto che in conseguenza delle lesioni riportate in esito ad una caduta accidentale.
Rilevava, in ogni caso, che anche a voler ritenere che l'evento si fosse verificato con le modalità descritte da parte attrice, l'esito letale sarebbe stato comunque (anche se non solo) imputabile alla imprudenza e negligenza del , il quale, in orario notturno, Pt_3 procedeva in sella ad un velocipede su una strada al alto scorrimento veicolare, priva di illuminazione, durante una “pioggia fitta a tratti battente, sferzata dal vento” e con visibilità
“limitata dalle pessime condizioni meteo” tale da ridurre ulteriormente la visuale degli utenti della strada, come indicato dalla Polizia di Stato nel “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose” del 05/02/2019 (cfr doc. 14 di parte attrice), peraltro in abbigliamento inadeguato, comprovato dalla “ciabatta” rinvenuta dai soccorritori.
Inoltre, il sig. viaggiava in violazione dell'art. 182 co. 9 bis C.d.S. secondo cui “Il Pt_3 conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle riflettenti, di cui al comma 4-ter dell'art.
162”, circostanza rilevante anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. giacchè se avesse indossato i dispositivi retroriflettenti sarebbe stato visibile per gli altri conducenti e il tragico evento non si sarebbe verificato.
Osservava, ancora, come parte attrice avesse dedotto, a causa del decesso, due eventi distinti, ovvero il primo, in cui sarebbe stato coinvolto un autoarticolato (che avrebbe urtato il ciclista, subendo il distacco di alcune parti della carrozzeria e la rottura degli indicatori di direzione), e il secondo una vettura di colore scuro, che avrebbe sormontato il corpo del sig.
. Pt_3
pag. 16 Ebbene, del primo scontro non vi era prova alcuna, trattandosi di una mera ipotesi formulata dagli Agenti di P.S., sulla base di alcune parti di un mezzo pesante che potevano essere già presenti sul manto stradale prima dell'incidente; detta ipotesi sembrava da escludere anche in ragione dei danni individuati sul velocipede, che oltre a poter essere in parte preesistenti, parevano compatibili con la caduta al suolo o con un urto con il guard-rail.
Peraltro, erano anche da considerarsi le condizioni metereologiche in atto al momento del sinistro, caratterizzate da forte pioggia e “vento sferzante”, come accertato nella relazione citata (cfr doc. 14).
Appariva quindi verosimile che l'incidente fosse stato cagionato da un improvviso ed imprevedibile spostamento a sinistra della bicicletta, a causa del forte vento e delle avverse condizioni atmosferiche che impedivano la visuale agli utenti della strada.
Inoltre, considerando che il medico legale incaricato dei rilievi necroscopici aveva accertato la presenza di lesioni dislocate prevalentemente sul lato destro del corpo della vittima, era probabile che le stesse fossero state causate dall'impatto del corpo dello sfortunato ciclista contro il guard-rail presente sul margine destro di Via Pontina;
a conferma di ciò, si osservava che la fiancata sinistra del velocipede non pareva presentare danni compatibili con un urto da parte di un veicolo industriale, oltretutto di tale forza da aver determinato il distaccamento di alcune parti della carrozzeria del mezzo pesante, che quindi, ben potevano essere già presenti in loco come accade nelle strade di frequente percorrenza.
Quanto alla seconda vettura non identificata, si rimarcava come sul corpo della vittima non fossero state rilevate lesioni da arrotamento o sormontamento, circostanza quindi contrastante con la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice.
In particolare, il teste aveva riferito, in sede di s.i.t., di essersi trovato a Persona_2 circa 100-150 metri dalla vettura che avrebbe investito il quando era già in terra, quindi Pt_3
a una distanza notevole (superiore ad un campo da calcio) che gli impediva di vedere con chiarezza i fatti, tanto più che procedeva anch'egli con il buio, in zona priva di illuminazione e con visibilità ridotta dalla pioggia battente.
Inoltre, il sig. aveva riferito di aver visto una vettura “sobbalzare”, non cosa avesse Per_2 provocato tale movimento, e “dei grossi oggetti” che, solamente dopo essere sceso dal proprio mezzo, aveva identificato in un corpo.
Non era quindi affatto certo che detta vettura avesse effettivamente sormontato il corpo del
anziché, per esempio, le parti di autoarticolato rinvenute dagli Agenti. Pt_3
In ogni caso, nessuna responsabilità poteva essere addossata al conducente del secondo mezzo non identificato, atteso che il guidatore dello stesso non avrebbe potuto accorgersi pag. 17 della presenza del corpo del a terra, dato che la sede stradale non era illuminata in Pt_3 quel tratto, le condizioni metereologiche erano oltretutto avverse.
Tanto che lo stesso , in sede di s.i.t., aveva riferito di essersi accorto della presenza Per_2 della vittima solo dopo essere sceso dal proprio mezzo.
In definitiva, la parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio sia con riferimento alla ricorrenza dei presupposti da cui dovrebbe scaturire l'obbligo risarcitorio dell'Impresa designata, sia in ordine alla riferita imputabilità del sinistro in capo al conducente di una o più vetture non identificate e, in ogni caso, neppure del nesso di causalità tra l'evento e i danni pretesi, nonché dell'ammontare esatto di questi ultimi.
Si domandava quindi il rigetto della domanda di parte attrice, con condanna alle spese.
La causa veniva istruita con ammissione ed espletamento di prove orali.
In particolare, venivano escussi testimoni appartenenti alla cerchia famigliare della vittima, ed indi, da ultimo, il teste , che comparso all'udienza del 1 dicembre 2022, dichiarava Per_2
(viene trascritto per intero il verbale di audizione, ed in grassetto il relatore evidenzia alcune parti di interesse, ed in particolare i rilievi svolti dai legali delle parti in ordine alle dichiarazioni del teste ed al verbale di s.i.t. richiamato):
“Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero presente nel luogo al momento del sinistro per cui è causa.”
Sentito sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice1 così risponde: 1 Si trascrivono i capitoli di prova della ridetta memoria, rivolti al teste:
“1. Vero che il giorno 01.09.2018, alle ore 05.30 circa, Lei percorreva la Via 148 Pontina, provenendo da Aprilia in direzione Latina a bordo del Suo autocarro?”
2. “Vero che a quell'ora v'era già la luce del primo mattino essendo estate?”
3. “Vero che, nel medesimo giorno e alla medesima ora, lungo la Via 148 Pontina all'altezza del km 65 Lei scorgeva l'autocarro CO modello TR di colore bianco urtare un ciclista che lo precedeva nella stessa direzione di marcia?”
4. “Vero che, il giorno 01.09.2018 alle ore 05.30 circa, dopo l'urto, l'autocarro proseguiva nell'intrapresa direzione senza fermarsi a prestare soccorso al conducente del velocipede colpito e rimasto a terra?”
5. “Vero che, il giorno 01.09.2018 alle ore 05.30 circa, lungo la S.R. 148 Pontina, scorgeva dinanzi a sé un'autovettura procedere ad alta velocità nella medesima direzione di marcia da Lei percorsa?”
6. “Vero che il giorno 01.09.2018, alle ore 05.30 circa, all'altezza del Km 65 circa della S.R. Pontina, mentre procedeva lungo la Sua corsia di marcia Lei notava la predetta autovettura sobbalzare improvvisamente sul corpo del ciclista giacente a terra, frenare ed accendere le 4 frecce?”
7. “Vero che, subito dopo il sobbalzo, il conducente della predetta autovettura riprendeva il proprio tragitto senza fermarsi a verificare l'occorso e senza prestare soccorso?”
8. “Vero che, giunto nei pressi del luogo del sobbalzo, Lei notava la presenza di grossi oggetti lungo la corsia ostacolanti il tragitto?”
9. “Vero che, per evitare i grossi oggetti presenti lungo la corsia di destra, Lei era costretto a deviare sulla corsia di sorpasso, per poi reimmettersi nuovamente su quella di destra?”
10. “Vero che, subito dopo, Lei arrestava il Suo tragitto, scendeva dal Suo autocarro e si portava vicino al ciclista esanime, notando accanto al corpo dello stesso una bicicletta di colore nero?
11. “Vero che, avvedutosi dell'uomo in terra, Lei chiamava prontamente i soccorsi segnalando agli altri automobilisti di rallentare in ragione dell'occorso sinistro?” pag. 18 Sul capitolo 1): “Si è vero, confermo. Io sono autotrasportatore”.
Sul cap. 3): “No, non è vero, L'CO TR lo guidavo io e io non ho investito il ciclista.
All'altezza del Km 65 mi ha superato una autovettura scura e piccola che è poi rientrata nella corsia di marcia e ha investito il ciclista. Io prima che il ciclista fosse investito ho visto la lucina rossa della bicicletta davanti a me, la bicicletta procedeva nella mia stessa direzione di marcia lungo il margine destro della carreggiata. La bicicletta sarà stata a qualche centinaio di metri da me ma vedevo bene la luce posteriore rossa della bicicletta accesa. L'auto di cui ho appena detto, quella piccola e scura, ha superato il camion che avevo dietro e il mio, è rientrata nella corsia di marcia e poco dopo ha investito il ciclista che continuava a mantenersi sul margine destro della propria corsia di marcia. Sono sicuro che la vettura ha investito il ciclista perché ho visto
l'auto sobbalzare, ho visto bene gli stop della macchina sobbalzare unitamente all'auto, l'auto ha sobbalzato sopra a qualche cosa. A quel punto, quando sono giunto in prossimità del luogo ove il ciclista era a terra ho notato il ciclista a terra e che anche la luce anteriore della bicicletta era accesa, oltre alla luce dietro rossa. L'auto dopo aver sobbalzato ha rallentato, si è quasi fermata, ha messo anche le quattro frecce. Quando ha visto noi che ci siamo fermati è ripartita a velocità sostenuta. Quando dico che ci siamo fermati, intendo io e l'altro conducente del camion che mi seguiva. Preciso che ho visto
l'auto sobbalzare sopra alla bicicletta”.
Adr (Sopra alla bicicletta o sopra al ciclista?): “Sopra ad entrambi”.
Sul cap. 4): “No, non è vero, mi riporto a quanto già affermato sulla dinamica dei fatti.”
Sul cap. 5): “Anche su questo mi riporto a quanto già affermato.”
Sul cap. 6): “No. Come ho già detto il ciclista stava procedendo normalmente, stava pedalando, quando è stato investito dall'auto.”
Sul cap. 7): “Si è vero, come ho già detto. L'auto ha solo rallentato ma poi è ripartita velocemente senza prestare soccorso. Noi ci siamo invece fermati e abbiamo cercato di prestare soccorso.”
Sul cap. 10): “Si è vero, confermo”.
DR. (Le risulta che siano intervenute le autorità?): “Si è intervenuta la polizia stradale.”
DR: (Ha rilasciato dichiarazioni alla autorità?): “Si ho rilasciato dichiarazioni alla Polizia
Stradale intervenuta e confermo quanto detto in quella occasione.
12. “Vero che, il giorno 01.09.2018, alle ore 05.30, il traffico lungo la Pontina, all'altezza del Km 65, nella direzione di marcia da Lei percorsa il traffico era scarso?”
pag. 19 L'avv. Leo rileva che agli atti la copia del verbale dell'autorità intervenuta è sostanzialmente illeggibile, e, allo stato, non è possibile leggerlo né in copia cartacea né in copia informatica al teste;
chiede pertanto che la dichiarazione venga prodotta agli atti in maniera leggibile e che eventualmente il teste sia sentito a conferma della dichiarazione una volta prodotta in copia leggibile.
L'avv. Vitiello si dichiara disponibile a richiedere e depositare una copia maggiormente leggibile della dichiarazione resa dal teste oggi presente alla autorità intervenuta ma si oppone alla nuova escussione del teste che ha già confermato tutte le circostanze, nonché di avere effettuato la dichiarazione. Nella ipotesi in cui il
Giudice dovesse ritenere di sentire il teste a conferma della dichiarazione già rilasciata sin da ora fa istanza di prova delegata presso il Tribunale di Latina competente in ragione del luogo di residenza del teste.
L'avv. Mazzitelli chiede, nel caso in cui il Giudice disponga l'esame del teste per avere conferma della dichiarazione agli atti, che si proceda mediante prova delegata presso il tribunale di Latina competente in ragione della residenza del teste.
Il cap. 1 non viene pertanto sottoposto, stante la oggettiva difficoltà di lettura del documento.
Sentito sul solo cap. 3) di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte
[...]
, e , per il quale era indicato come teste, il Controparte_7 Parte_2 Parte_3 teste così risponde: “Si è vero, confermo.” Persona_2
DR (Si ricorda quali erano le condizioni meteorologiche?): “Al momento del sinistro era buio e non pioveva”.
DR: (Si ricorda chi ha chiamato i soccorsi?): “Io e l'altro autista abbiamo chiamato sia
l'ambulanza che l'autorità anche se ora non ricordo esattamente chi dei due ha chiamato i soccorsi e chi l'autorità”.
Il teste precisa: “La vittima quando la abbiamo raggiunta io e l'altro autista era ancora viva, era ancora viva anche quando sono arrivati gli agenti, era privo di sensi ma respirava”.
DR (C'erano oggetti vicino al ciclista?): “In questo momento non ricordo se c'erano altri oggetti vicino al ciclista oltre alla bicicletta”.
DR: (Dove era a terra la vittima?): “La vittima dopo essere stata investita era sul margine destro della carreggiata”.
DR (Si ricorda come era vestita la vittima?): “In questo momento non ricordo come fosse vestita la vittima”.
pag. 20 Al teste sono rilette le proprie dichiarazioni che vengono dal medesimo confermate. Si dà atto che essendo il presente verbale redatto in modalità telematica non viene sottoscritto dal teste, ai sensi di legge.
A questo punto il procuratore di parte +2 insiste come in atti e nella richiesta di Parte_1 espunzione del documento depositato da parte convenuta a firma del sig. e Persona_4 chiede anche oggi di poter depositare documentazione che attesta la commissione da parte del di una serie di truffe ai danni delle assicurazioni. Per_4
Il procuratore di parte si riporta ai propri scritti ed insite come in essi e si oppone alla CP_3 richiesta ex adverso insistendo a che il documento rimanga nel fascicolo e sia acquisito al giudizio in quanto rilevante.
Il procuratore di parte attrice + altri si riporta ai propri scritti e insite Controparte_1 come in essi.”
In data 7 dicembre 2022 veniva versata in atti, a cura di parte attrice, copia maggiormente intellegibile del verbale sit reso da nell'immediatezza dei fatti, e con note Persona_2 scritte depositate in data 1 marzo 2023, si insisteva affinché il Cortese venisse riconvocato.
Con ordinanza in data 9 marzo 2023, il Giudice di primo grado riteneva superflua la nuova audizione del Cortese, atteso che costui aveva già confermato quanto dichiarato, in sede di sit, davanti alla Polizia Stradale di Aprilia, e fissava pertanto udienza di precisazione delle conclusioni.
Indi, sulle conclusioni riportate, la stessa veniva trattenuta in decisione e decisa con la sentenza impugnata.
La sentenza di primo grado.
La sentenza di primo grado, come premesso, ha respinto in toto la domanda svolta dagli attori, ritenendo che gli stessi non avessero fornito prova dei requisiti e dei presupposti per azionare la pretesa risarcitoria nei confronti dell'impresa convenuta.
In particolare, osservava che:
a) L'azione proposta, ex art. 283 C.A.P., richiede pur sempre – oltre alla specifica prova che la mancata identificazione del veicolo sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato - altresì la prova del fatto illecito, dell'evento dannoso nonché del nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta umana del conducente del veicolo, condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato, e infine, della natura colposa o dolosa della condotta del conducente dell'altro veicolo non identificato, secondo pag. 21 onere probatorio considerato dalla consolidata giurisprudenza “più stringente rispetto alle ordinarie azioni processuali” (Cfr. Cass. n. 11210/2022 e 5892/2016);
b) erano emerse rilevanti ed “innumerevoli” contraddizioni tra quanto dichiarato dal teste in sede di s.i.t., rese nell'immediatezza del fatto, rispetto a quanto Persona_2 da costui successivamente dichiarato in fase di escussione testimoniale, puntualmente descritte nel corpo della pronuncia2; 2 Si legge testualmente nella sentenza impugnata:
In particolare, deve rilevarsi che all'udienza del giorno 01.12.2022, il teste , già escusso in sede di s.i.t. Persona_2 dagli agenti della Stazione di Polizia di Aprilia, ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero presente nel luogo al momento del sinistro per cui è causa […] “No, non è vero, L'CO TR lo guidavo io e io non ho investito il ciclista. All'altezza del Km 65 mi ha superato una autovettura scura e piccola che è poi rientrata nella corsia di marcia e ha investito il ciclista. Io prima che il ciclista fosse investito ho visto la lucina rossa della bicicletta davanti a me, la bicicletta procedeva nella mia stessa direzione di marcia lungo il margine destro della carreggiata. La bicicletta sarà stata a qualche centinaio di metri da me ma vedevo bene la luce posteriore rossa della biciletta accesa. L'auto di cui ho appena detto, quella piccola e scura, ha superato il camion che avevo dietro e il mio, è rientrata nella corsia di marcia e poco dopo ha investito il ciclista che continuava a mantenersi sul margine destro della propria corsia di marcia. Sono sicuro che la vettura ha investito il ciclista perché ho visto l'auto sobbalzare, ho visto bene gli stop della macchina sobbalzare unitamente all'auto, l'auto ha sobbalzato sopra a qualche cosa. A quel punto, quando sono giunto in prossimità del luogo ove il ciclista era a terra ho notato il ciclista a terra e che anche la luce anteriore della bicicletta era accesa, oltre alla luce dietro rossa. L'auto dopo aver sobbalzato ha rallentato, si è quasi fermata, ha messo anche le quattro frecce. Quando ha visto noi che ci siamo fermati è ripartita a velocità sostenuta. Quando dico che ci siamo fermati, intendo io e l'altro conducente del camion che mi seguiva. Preciso che ho visto l'auto sobbalzare sopra alla bicicletta […] Come ho già detto il ciclista stava procedendo normalmente, stava pedalando, quando è stato investito dall'auto […] Si ho rilasciato dichiarazioni alla Polizia Stradale intervenuta e confermo quanto detto in quella occasione […] Al momento del sinistro era buio e non pioveva [..] La vittima quando la abbiamo raggiunta io e l'altro autista era ancora viva, era ancora viva anche quando sono arrivati gli agenti, era privo di sensi ma respirava. In questo momento non ricordo se c'erano altri oggetti vicino al ciclista oltre alla bicicletta” (v. verbale udienza del 1.12.2022).
In sede di verbale di sommarie informazioni, invece, il medesimo teste ha così dichiarato: “Verso le ore Persona_2 5:30 alla guida del mio autocarro, solo a bordo, percorrevo la SR 148 Pontina proveniente da Aprilia e diretto a Latina, giunto nei pressi del km 65 circa mentre viaggiavamo sulla corsia di marcia normale vedevo che un'autovettura, che mi precedeva nella marcia, ad una distanza di circa 100/150 mt, sobbalzava, frenava e subito dopo accendeva le quattro frecce rallentando e riprendendo la marcia. Giunto nel punto del sobbalzo dell'autovettura mi accorgevo della presenza di grossi oggetti che occupavano la mia corsia che prontamente evitavo di investire deviando sulla corsia di sorpasso per poi rientrare in quella di destra. Subito dopo mi fermavo, scendevo dal mio veicolo per andare a vedere cosa ci fosse sulla carreggiata. In quel momento mi accorgevo che si trattava di un uomo che non dava segni di vita, accanto allo stesso vi era una bicicletta. Prontamente e unitamente ad altro utente contattavamo i soccorsi segnalando ad altri automobilisti di rallentare. Preciso che al momento vi era una leggera pioggia in atto e il traffico era scarso” (v. doc. depositato da parte attrice il 7.12.2022). In particolare, quanto al giudizio di attendibilità dei testi, occorre preliminarmente rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la valutazione circa l'attendibilità di un teste deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente "per categoria" (cfr. Cass. civ. 16529 del 2004), in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quella sulla "capacità a testimoniare" in rapporto, appunto, a "categorie" di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonee a fornire una valida testimonianza: invero l'attendibilità della testimonianza afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021). Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame deve rilevarsi la contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca delle dichiarazioni rese dal teste escusso da questo Giudice e, dunque, le stesse risultano inficiate da Persona_2 inattendibilità. pag. 22 Tes_ In particolare, le dichiarazioni rese nel presente giudizio dal teste non risultano convergenti con le dichiarazioni rese dal medesimo teste nell'immediatezza dei fatti in ordine alle seguenti circostanze. Innanzitutto, giova rilevare che in sede di sommarie informazioni il teste ha dichiarato di aver visto per la prima Per_2 volta il ciclista quando era già a terra, dopo aver notato la presenza di “grossi oggetti” sulla strada ed essere sceso dal proprio furgone (v. doc. depositato da parte attrice il 7.12.2022: “Subito dopo mi fermavo, scendevo dal mio veicolo per andare a vedere cosa ci fosse sulla carreggiata. In quel momento mi accorgevo che si trattava di un uomo che non dava segni di vita, accanto allo stesso vi era una bicicletta”). In sede di escussione testimoniale nel presente giudizio, invece, il ha dichiarato di aver visto il velocipede condotto dal de cuius, con la luce posteriore rossa accesa, procedere Per_2 mantenendosi lungo il margine destro della carreggiata e, poco dopo, di aver visto una vettura piccola e scura investire il ciclista (v. verbale udienza del 1.12.2022: “Io prima che il ciclista fosse investito ho visto la lucina rossa della bicicletta davanti a me, la bicicletta procedeva nella mia stessa direzione di marcia lungo il margine destro della carreggiata. La bicicletta sarà stata a qualche centinaio di metri da me ma vedevo bene la luce posteriore rossa della biciletta accesa. L'auto di cui ho appena detto, quella piccola e scura, ha superato il camion che avevo dietro e il mio, è rientrata nella corsia di marcia e poco dopo ha investito il ciclista che continuava a mantenersi sul margine destro della propria corsia di marcia. Sono sicuro che la vettura ha investito il ciclista perché ho visto l'auto sobbalzare, ho visto bene gli stop della macchina sobbalzare unitamente all'auto, l'auto ha sobbalzato sopra a qualche cosa”). Ancora, sempre in sede di escussione testimoniale, il ha dichiarato di aver visto la vettura piccola e scura Per_2 investire il ciclista ma, al tempo stesso, ha altresì dichiarato di averla vista sobbalzare dopo aver sormontato il corpo del ciclista (v. verbale udienza del 1.12.2022: “Preciso che ho visto l'auto sobbalzare sopra alla bicicletta”. Adr (Sopra alla bicicletta o sopra al ciclista?): “Sopra ad entrambi”. Tuttavia, la predetta ricostruzione appare del tutto inverosimile e contrastante in quanto, in sede di s.i.t., il teste ha dichiarato di essersi accorto della presenza del corpo di solo una volta sceso dal proprio autocarro, mentre Per_1 in sede giudiziale ha detto di aver visto il ciclista già prima che venisse investito e di aver assistito al momento dell'investimento da parte di una macchina “piccola e scura”, salvo poi aggiungere di aver visto “sobbalzare” la predetta macchina dopo aver sormontato il corpo del ciclista (che dunque si trovava già a terra) e la bicicletta stessa. A ciò si deve necessariamente aggiungere la circostanza, rilevata dagli agenti verbalizzanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti, relativa alla scarsa visibilità al momento del sinistro dovuta alle avverse condizioni metereologiche.
Anche in relazione a questo profilo le dichiarazioni rese dal teste sono tra loro contrastanti laddove il medesimo Per_2 in sede di s.i.t. ha dichiarato: “Preciso che al momento vi era una leggera pioggia in atto”, mentre in sede giudiziale ha dichiarato: “Al momento del sinistro era buio e non pioveva”. Dal verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose emerge che, al momento dei fatti, il luogo in cui è occorso il sinistro era interessato da “avverse condizioni meteo con pioggia fitta a tratti battente, sferzata da forte vento” e, pertanto, vi era una “scarsa visibilità limitata dalle pessime condizioni meteo” (v. doc.14, fasc. att., pag. 41 e 47). Ebbene dall'esame del verbale di incidente, avente efficacia fidefacente fino a querela di falso in relazione ai rilievi ed accertamenti compiuti dagli agenti, si evince chiaramente che al momento del sinistro le condizioni di visibilità erano scarse a causa delle avverse condizioni metereologiche e, pertanto, appare del tutto inverosimile che il abbia Per_2 potuto vedere, da una distanza di circa 100/150 mt, il ciclista procedere mantenendosi lungo il margine destro della carreggiata. Dunque, la circostanza riferita dal teste in sede giudiziale in base alla quale al momento del sinistro “non pioveva” (peraltro, come già evidenziato, in contrasto con quanto accertato dagli agenti con efficacia fidefacente), depone ulteriormente nel senso della inattendibilità del teste medesimo, in quanto contrastante con quanto emergente da un atto pubblico. Inoltre, è contrastante con il verbale incidente anche quanto dichiarato dal teste in ordine al funzionamento delle luci del velocipede condotto dal . Il Cortese, infatti, in sede di escussione giudiziale ha dichiarato di aver visto la luce Pt_3 rossa posteriore della bicicletta e, giunto in prossimità del luogo ove il ciclista giaceva a terra, di aver notato che, pur dopo la caduta, anche la luce anteriore della bicicletta fosse accesa (v. verbale udienza del 1.12.2022: “La bicicletta sarà stata a qualche centinaio di metri da me ma vedevo bene la luce posteriore rossa della biciletta accesa […] A quel punto, quando sono giunto in prossimità del luogo ove il ciclista era a terra ho notato il ciclista a terra e che anche la luce anteriore della bicicletta era accesa, oltre alla luce dietro rossa”). Dal verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose, invece, si legge “dispositivi ottici anteriore e posteriore danneggiati e divelti dei quali non è stato possibile accertarne l'effettivo funzionamento” (v. doc.14, fasc. att., p.48).
Dichiarazioni contrastanti sono state rese dal teste anche in ordine ad un'ulteriore circostanza. Ed infatti, in sede Per_2 di s.i.t. il teste ha dichiarato di aver visto dei “grossi oggetti” sull'asfalto in prossimità del punto in cui è occorso il sinistro (v. doc. depositato da parte attrice il 7.12.2022: “Giunto nel punto del sobbalzo dell'autovettura mi accorgevo della presenza di grossi oggetti che occupavano la mia corsia che prontamente evitavo di investire deviando sulla corsia di sorpasso per poi rientrare in quella di destra”), mentre in sede giudiziale il teste ha dichiarato di non ricordare se vi fossero altri oggetti sulla strada vicino la bicicletta del de cuius (v. verbale udienza del 1.12.2022: “In questo momento pag. 23 c) che pertanto, il teste doveva ritenersi inattendibile ed alle sue dichiarazioni non poteva assegnarsi alcuna valenza probatoria nel giudizio;
d) che conseguentemente, la domanda risarcitoria avanzata dagli attori non poteva trovare accoglimento, in quanto del tutto destituita di prova, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
L'appello.
Avverso tale pronuncia propongono appello in in Parte_1 Pt_1 Parte_2 Pt_2
in , sorelle del defunto, chiedendo, in riforma della sentenza Parte_3 Per_5 impugnata, l'affermazione di sussistenza dei presupposti dell'azione promossa e la condanna dell'appellata al pagamento delle somme ritenute di giustizia, per i titoli già enunciati.
Le appellanti rassegnano i seguenti motivi di appello, così brevemente ricapitolati:
non ricordo se c'erano altri oggetti vicino al ciclista oltre alla bicicletta”). La presenza dei predetti oggetti, peraltro, emerge chiaramente dal verbale di incidente laddove gli Agenti di Polizia hanno accertato quanto segue: “[…] mentre procedeva verosimilmente sul settore destro della carreggiata, veniva urtato in modo sfuggente nella parte posteriore del velocipede e sicuramente il parti del lato sinistro del corpo, da quella anteriore angolare destra e adiacente fiancata stesso lato destro di veicolo industriale di tipo singolo (autocarro o trattore stradale) ovvero complesso veicolare (autotreno o autoarticolato) sopraggiunto da tergo con analogo orientamento, la cui motrice, della quale si sconoscono ulteriori dati identificativi ma che si ritiene essere di marca CO modello TR di colore bianco, per effetto di tale urto subiva il distacco di profili plastici/carenature di rivestimento della cabina, nella fattispecie il rivestimento sottoporta, il deflettore e parti di rivestimento dell'indicatore direzionale, i quali venivano dispersi sulla sede stradale” (v. doc. 14, fasc. att., p. 41 ss.). Il teste si contraddice anche quando dichiara, in sede di s.i.t., che, nel momento in cui si è accorto della Persona_2 presenza sul manto stradale del corpo di , quest'ultimo non dava segni di vita (v. doc. depositato da parte Per_1 attrice il 7.12.2022: “In quel momento mi accorgevo che si trattava di un uomo che non dava segni di vita, accanto allo stesso vi era una bicicletta”), salvo poi dichiarare il contrario in sede giudiziale (v. verbale udienza del 1.12.2022: “La vittima quando la abbiamo raggiunta io e l'altro autista era ancora viva, era ancora viva anche quando sono arrivati gli agenti, era privo di sensi ma respirava”). Giova infine rilevare che le dichiarazioni rilasciate dal teste in sede giudiziale, laddove il medesimo riferisce di Per_2 aver visto il veicolo “piccolo e scuro” rimasto ignoto sormontare il corpo del ciclista e anche la bicicletta, non è neppure compatibile con i danni di “modesta entità” riportati dal velocipede, come accertati dagli agenti verbalizzanti e risultanti dal verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose in cui si legge “danneggiamento di modesta entità rilevato sulla parte posteriore e fiancata sinistra in corrispondenza della ruota che appare deformata e sulle strutture metalliche del carro posteriore e sovrastante portapacchi metallico” (v. doc.14, fasc. att., p.48). Ed infatti, risulta alquanto inverosimile che, laddove la bicicletta fosse stata sormontata dal veicolo rimasto ignoto, i danni riportati sarebbero stati di “modesta entità”. Dunque, alla luce delle innumerevoli contraddizioni sopra rilevate e del fatto, del tutto inverosimile, che il teste nell'immediatezza dei fatti non ricordasse una serie di circostanze ed elementi che dopo quattro anni dall'evento, in sede giudiziale, ha invece ricordato dettagliatamente, questo Giudice ritiene che le dichiarazioni rese dal teste Persona_2 non possono ritenersi attendibili e, pertanto, alcuna valenza probatoria assumono nel presente giudizio ai fini dell'onere della prova posto a carico di parte attrice. pag. 24 Primo motivo - Omessa e contraddittoria valutazione degli elementi di prova
Violazione dell'art. 116, comma 1, c.p.c.
Parte appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui l'intera motivazione del rigetto si incentra solo ed esclusivamente sull'inattendibilità del teste , Persona_2 senza che il giudice abbia minimamente considerato gli altri elementi probatori emergenti dagli atti, ed in particolare, la relazione dell'incidente stilata dalla Polizia Stradale di Aprilia
(doc. n. 14); la perizia autoptica (doc.14); i rilievi fotografici (doc.13), elementi tutti che costituivano e costituiscono un insieme di dati certi che se valutati correttamente nella loro complessità vanno a sostegno della dinamica prospettata fin dal primo grado da parte attrice.
A detta di parte appellante, neppure il deposto del teste , poi, conterrebbe quelle Per_2 insuperabili contraddizioni che il giudice di primo grado ha ritenuto di ravvisarvi: in particolare, dette dichiarazioni non smentiscono la circostanza essenziale per cui il sinistro
(e dunque certamente anche il decesso del congiunto) è avvenuto a causa di un veicolo rimasto non identificato.
Il giudice di primo grado, avrebbe del tutto trascurato l'esistenza - tra le dichiarazioni escusse a sit dalla p.g. e quelle testimoniali rese in data 1 dicembre 2022 - di un nucleo fondamentale comune, ovvero la presenza di un'autovettura che precedeva il Sig. Per_2
nello stesso senso di marcia, che ad un certo punto sobbalzava, rallentava,
[...] accendeva le quattro frecce e poi riprendeva la propria marcia, mentre lo stesso Per_2 ed altro utente della strada, che lo seguìva, si avvicinavano al luogo del sinistro.
Illegittimamente, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe trascurato il fatto che la giurisprudenza di legittimità ritiene che la deposizione del testimone può essere ritenuta attendibile anche limitatamente a determinati contenuti (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 19 maggio 2016, n. 103473).
Orbene, la circostanza della presenza di un veicolo che sobbalzava sul medesimo punto in cui il corpo del era stato rinvenuto, avrebbe potuto essere messa in correlazione a Pt_3 quanto emerso dall'esame necroscopico della salma della vittima, ed in particolare, con la tipologia di lesioni riscontrate sul cadavere, certamente riconducibili – per quanto concerne capo e costato - ad un grave traumatismo.
A ben vedere, peraltro, le dichiarazioni rese dal non sarebbero inficiate da rilevanti Per_2 contraddizioni neppure in ordine all'avvistamento del disteso a bordo carreggiata privo Pt_3 di sensi (“non dava segni di vita”, affermava il in sede di s.i.t.), o in ordine alla Per_2 presenza o meno sul luogo del sinistro di grossi pezzi appartenenti alla carrozzeria di un veicolo (circostanza che semplicemente il affermava di “non ricordare”) o alle Per_2 condizioni metereologiche.
In definitiva, parte appellante riteneva erronea e gravatoria la decisione, in punto, del giudice di prime cure, che oltretutto, contraddittoriamente, aveva escluso la necessità di riconvocare il testimone per sentirlo più approfonditamente in esito alla produzione – in data 7 dicembre
2022 - di una copia più intelleggibile del verbale di s.i.t. reso nell'immediatezza del sinistro, in quanto il testimone aveva già confermato il contenuto delle predette dichiarazioni, per poi ritenerlo del tutto inattendibile a causa del contrasto tra le dichiarazioni rese in fase di s.i.t.
e quelle rese in data 1 dicembre 2022 (dal Tribunale stesso ritenute di conferma del contenuto delle prime, nell'argomentare sulla non necessità di ulteriore audizione del
Cortese a chiarimenti).
Secondo motivo - Assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Violazione dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Reputa parte appellante che meriti riforma la sentenza impugnata nella parte in cui, conclusivamente, dopo aver negato l'attendibilità della testimonianza del teste , per Per_2 le numerose contraddizioni rilevate e sottolineate, ha reputato che parte attrice non avesse fornito alcuna prova del diritto azionato.
In contrasto con quanto argomentato dal Giudice di primo grado, parte appellante sosteneva come le attrici avessero correttamente assolto all'onere probatorio su di esse gravante.
In particolare, richiamava il seguente principio giurisprudenziale, dal quale era dato desumersi il dovere del giudicante di esaminare tutte le risultanze processuali al fine di formare il proprio convincimento:
“Il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. deve essere contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice pag. 26 di rito (quale ad esempio l'art. 245, comma secondo, cod. proc. civ.) ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice. Ne deriva che la soccombenza dell'attore consegue alla inottemperanza dell'onere probatorio a suo carico soltanto nell'ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 18 Giugno 2005) Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 09/06/2008, n. 15162)”.
Sottolineava inoltre che, in materia di responsabilità del FGVS, la giurisprudenza aveva avuto di precisare che sulla vittima dell'incidente stradale, anche avuto riguardo alle condizioni della medesima al momento del fatto, non può in ogni caso imporsi un onere probatorio eccessivo ed inattuabile (cfr. Cass. Sez. III, 24 marzo 2016 n. 5892).
Da ciò diffusamente argomentava (pagg. 26 e seguenti atto di appello) come agli atti fossero presenti tutti gli elementi per dedurre che il era stato investito ed ucciso da due mezzi Pt_3 che, in rapida successione, l'avevano dapprima urtato e disarcionato dal proprio velocipede,
e poi sormontato. Il tutto era compatibile con le lesioni riscontrate sul cadavere del e Pt_3 con i danni riportati dal velocipede, concentrati nella parte posteriore, dove il portapacchi si presentava accartocciato. La perizia medico legale aveva poi confermato la causa del decesso (grave politraumatismo) e la stessa richiesta di archiviazione, basata sugli esiti negativi dell'indagine effettuata per identificare il mezzo o i mezzi responsabili, argomentava affermando che il decesso del era da ricondursi all'incidente stradale verificatosi, in Pt_3 data 1 settembre 2018, sulla strada Pontina.
Chiedevano dunque, in riforma della sentenza impugnata, che fosse riconosciuta la responsabilità di parte appellata e liquidato il pregiudizio lamentato dalle parti appellanti.
Le difese di parte appellata.
Parte appellata si è costituita nel giudizio di impugnazione come sopra incardinato, chiedendo il rigetto del gravame. In subordine, si è riproposta comunque l'intera serie delle istanze istruttorie avanzate in primo grado, e si è chiesto se del caso di riconoscere il pag. 27 concorso di colpa, prevalente, del , diminuendo corrispondentemente il risarcimento Pt_3 da riconoscersi alle richiedenti, da contenersi entro il massimale.
L'intervento di e . Controparte_1 CP_2
Nel giudizio di secondo grado, dichiarata la contumacia dei restanti congiunti come sopra indicato, si costituivano le figlie del defunto, e , Controparte_1 CP_2 aderendo in fatto e diritto alle difese di parte appellante, e chiedendo, a propria volta, il riconoscimento e l'attribuzione di un risarcimento dei danni per l'uccisione del padre, riconoscendo, in via subordinata, la di lui responsabilità concorsuale con conseguente riduzione dell'importo del risarcimento.
Precisate le conclusioni come in epigrafe ritrascritte, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025, previo scambio degli atti difensivi conclusivi.
Le osservazioni della Corte.
Ritiene la Corte che l'appello svolto da in in Parte_1 Pt_1 Parte_2 Pt_2
in , e le correlate domande avanzate con appello incidentale, in Parte_3 Per_5 sede di costituzione nel presente grado, da e , Controparte_1 CP_2 debbano essere accolte.
I due motivi di appello rassegnati da parte appellante (e condivisi da parte appellata appellante in via incidentale), per la stretta correlazione tra loro, e l'afferenza pressoché esclusiva all'apprezzamento effettuato dal Tribunale del compendio probatorio in atti, ed alla non condivisa affermazione del mancato assolvimento, da parte degli attori in primo grado, dell'onere probatorio su di essi incombenti, possono esser trattati congiuntamente, unitamente alle deduzioni adesive svolte, in fase di costituzione, dalle figlie del defunto, che hanno reclamato, parimenti, la condanna del al risarcimento dei danni per perdita CP_8 parentale in loro favore.
Sulla ricostruzione del sinistro e sulla sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità del FGVS, costituito per il tramite dell'impresa designata . CP_3
pag. 28 Rileva innanzi tutto la Corte che, pur essendo emerse rilevanti contraddizioni all'interno della dichiarazione resa dal teste in fase di escussione dinanzi al Tribunale Persona_2 milanese, non sia condivisibile la decisione del Tribunale di prescindere completamente dal contenuto di detto deposto, atteso che, così facendo, la sentenza impugnata non ha neppure tenuto conto, obliterandole completamente, delle parti della dichiarazione del
Cortese convergenti, da un lato, con i rilievi oggettivi svolti dalla Polizia stradale sul luogo del sinistro, e dall'altro, con i rilievi autoptici svolti sul cadavere del ciclista, costituenti, nel loro insieme, elementi estrinseci di obiettivo e forte riscontro alle predette “porzioni di testimonianza”.
Del resto, la sanzione di “inutilizzabilità” di cui all'art. 191 c.p.p. non è applicabile in materia di prove nel giudizio civile, mentre il diverso giudizio di “inattendibilità” non necessariamente importa la totale inutilizzabilità, o meglio, l'espunzione completa, tamquam non esset, della testimonianza ritenuta inattendibile dal compendio probatorio processuale.
In proposito, coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che spetta al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.
n. 27522 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del
2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del
2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
Nell'esercizio di tale prerogativa, il giudice è pertanto libero di trarre le fonti del proprio convincimento anche da una testimonianza ritenuta in alcune parti non attendibile, apprezzandone, per esempio, le parti che appaiano confermate da elementi estrinseci o non senz'altro contraddittorie o necessariamente dipendenti dalla o dalle affermazioni ritenute inattendibili (cfr. Cass. 19 maggio 2016, n. 10347).
In altri termini, la valutazione di inattendibilità di un testimone non può legittimare, ipso facto, la totale eliminazione di ogni valore probatorio della prova dichiarativa nel suo complesso, ben potendo valorizzarsi, da parte del giudice, la parte o nucleo di essa ritenuta credibile, ovvero che trovi conforto in altri elementi di prova presenti agli atti.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la decisione del Tribunale, nella parte in cui, una volta escussa la testimonianza del Cortese, ha ritenuto non provato il fatto illecito dell'investitore,
pag. 29 ed il nesso causale tra quest'ultimo e la morte, non sia condivisibile, e meriti di esser riformata.
Ciò anche in considerazione del fatto, giustamente sottolineato in senso critico da parte appellante, che dopo che il giudice, all'esito della prova testimoniale del Cortese, riteneva di ravvisare alcune rilevanti contraddizioni nel suo deposto, il Tribunale riteneva poi, contraddittoriamente, che una nuova audizione dello stesso, alla luce della produzione di una copia maggiormente intelleggibile delle dichiarazioni rese a verbale di s.i.t., non fosse necessaria, proprio in ragione dell'avvenuta conferma di quanto dichiarato in quello stesso verbale;
salvo poi, inopinatamente, reputare che le contraddizioni rilevate fossero ostative all'attribuzione di un qualsivoglia valore probatorio all'intera testimonianza.
Il suddetto percorso motivazionale appare criticabile anche in ragione di quanto affermato da condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo la quale “il giudice del merito non è un registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone”, egli può rivolgere al testimone tutte le domande che “ritiene utili a chiarire i fatti”, come pure può “richiamare il teste già escusso”. Egli è un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere dovere in primo luogo di valutare con zelo
l'attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di “acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato e altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice del merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro, ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire” (Cass. 9 settembre 2025, n. 24835).
Orbene, di ciò tenendosi conto, ha errato il giudice a non riconvocare il Cortese a chiarimenti, pur avendo ritenuto le sue dichiarazioni in taluni punti contraddittorie rispetto al verbale a s.i.t., in quel momento comunque prodotto in copia non leggibile;
inoltre, la decisione assunta è doppiamente errata nella parte in cui, dopo aver dato atto dell'avvenuta conferma delle dichiarazioni rese dal Cortese a verbale di s.i.t., e della non necessità di ulteriore audizione, ne ha invece poi ritenuto la completa inattendibilità proprio in ragione del ridetto contrasto, ed ha deciso di prescindere totalmente dalle sue dichiarazioni, perfino nella parte in cui le stesse trovavano indiscutibile ed obiettiva conferma nei restanti elementi istruttori.
pag. 30 Invero, è certo che abbia, fin da subito, riferito di aver visto un veicolo scuro Persona_2 di piccole dimensioni, che precedeva il suo autoarticolato e quello di un camionista che a propria volta seguìva il mezzo condotto dal , sobbalzare, come per aver sormontato Per_2
“qualcosa”, fermarsi, accendere le quattro frecce, ma poi ripartire in velocità, facendo perdere le tracce.
Ed è anche certo che – intervenuti i militari della p.s. di Aprilia sul luogo nella quasi immediatezza – vennero rinvenuti i grossi pezzi di carrozzeria, di colore bianco
(verosimilmente appartenenti, secondo gli agenti operanti, ad un autoarticolato di Marca
CO tipo TR), di cui ha infatti parlato il in fase di .s.i.t., per poi non menzionarli Per_2 ulteriormente in fase di escussione testimoniale, forse preoccupato di vedersi attribuita la responsabilità dell'investimento (tant'è che il testimone, in apertura della propria deposizione, consapevole del fatto che la p.g. aveva attribuito ad un mezzo uguale a quello da lui condotto i pezzi di carrozzeria giacenti sulla sede stradale, si affrettava a precisare, sentito sui capitoli 3 e 4 formulati da parte attrice: “No, non è vero, L'CO TR lo guidavo io e io non ho investito il ciclista”).
Nella stessa ottica deve leggersi il tentativo di sostenere di aver visto l'autovettura piccola e scura che lo precedeva investire ed anche sormontare il ciclista, affermazione effettivamente non effettuata in sede di s.i.t., che può tuttavia leggersi alla luce della preoccupazione nutrita dal teste di vedersi attribuita una qualche responsabilità dell'investimento, invero mai neppure vagliata dagli inquirenti.
Orbene, al di là dei predetti obiettivi scollamenti, verosimilmente dipesi dalle preoccupazioni nutrite dal e ben trapelanti dalla frase pronunciata in fase di apertura del suo Per_2 deposto, come sopra riportata, è comunque certo che il grave traumatismo riportato dal
, ed al quale il medico legale ha causalmente ricondotto il decesso dell'uomo, è stato Pt_3 provocato dall'investimento di cui lo stesso è stato vittima, in rapida sequenza, con ogni probabilità – così come ricostruito dalla p.g. intervenuta in loco - in prima battuta, da tergo, da parte di un autoarticolato o autocarro di colore bianco che, urtandolo, perdeva alcuni pezzi della fiancata (e significativamente, si tratta di pezzi situati – come nell'esemplificazione fotografica presente nel fascicolo dei rilievi tecnici della p.g. - nella parte più bassa della cabina, ad altezza, vale a dire, del ciclista) e infrangeva gli indicatori di direzione (rinvenuti a poca distanza dal corpo e dalla bicicletta del , avanti e a Pt_3 sinistra della linea di delimitazione laterale della corsia di marcia), ed indi, in rapida successione, dallo schiacciamento provocato dall'autovettura che, subito dopo, sormontava lo stesso o – date le lesioni riscontrate sul cadavere, che non appaiono derivare da Pt_3
pag. 31 schiacciamento o arrotamento – assai più verosimilmente, solo parte del velocipede ed i pezzi di carrozzeria lasciati sull'asfalto dall'autoarticolato.
In ogni caso, il mezzo che ha provocato, mediante violento investimento e proiettamento del corpo a lato della carreggiata, e forse poi anche schiacciamento, la morte del , è Pt_3 rimasto, per circostanze certo non dipendenti dall'inerzia della vittima, ignoto, fermo restando che la morte è sicuramente da ricondursi ad investimento avvenuto in quello stesso frangente temporale in cui lo sfortunato veniva rinvenuto riverso a terra ed agonizzante.
E' infatti da escludere che, come sostenuto da parte appellata, i pezzi della carrozzeria dell'autoarticolato bianco che, secondo la più attendibile ricostruzione, ha urtato per primo violentemente il da tergo (tanto che il portapacchi posteriore del velocipede si Pt_3 presentava accartocciato), facendolo rovinare al suolo, si trovassero giacenti sulla sede stradale già da diverso tempo prima.
Tale ricostruzione dei fatti è da escludersi certamente, se non altro per il fatto che la strada dove il fatto si è verificato – definita ad elevato scorrimento veicolare dalla stessa parte appellata nei propri atti difensivi, per argomentare la concorrente imprudenza del ciclista, che non aveva indossato indumenti catarifrangenti - vedeva, perfino in quell'orario mattutino, il transito di diversi veicoli (tant'è che il era preceduto da una vettura, e Per_2 seguìto da un altro autoarticolato, il cui conducente si fermava insieme a lui per chiamare i soccorsi e la polizia stradale;
inoltre, il ed il secondo camionista segnalavano la Per_2 presenza dell'investito agli altri automobilisti in transito, fino all'arrivo dei soccorsi).
Dunque, necessariamente gli stessi si erano appena distaccati da un mezzo che li aveva persi a causa di un urto rilevante con un ostacolo, ovvero il ciclista a bordo strada, che rovinava a terra, procurandosi gravi lesioni al capo ed al torace: essi, ingombrando la carreggiata, non potevano pertanto trovarsi lì da molto tempo, come argomenta parte appellata.
Né, dato che l'esito letale è senz'altro da ricondursi al (forse duplice) investimento, appare rilevante appurare (forse ciò sarebbe stato possibile laddove sul cadavere del fosse Pt_3 stato fatto un rilievo autoptico completo, con ispezione accurata di ossa ed organi interni, e non solo esteriore) se le lesioni presenti sul corpo del siano state determinate da un Pt_3 unico o da un duplice traumatismo, il primo d'impatto ed il secondo da arrotamento/schiacciamento.
Ciò appare invero irrilevante, atteso che l'eventuale lacunosità degli accertamenti compiuti dall'autorità inquirente (sui quali appare superflua l'ammissione dei mezzi istruttori pur sollecitati da parte appellata, data la loro sostanziale coincidenza con i rilievi effettuati, la pag. 32 cui conclusione finale, non condivisa dal FGVS, non appare certo superabile neppure mediante una CTU di tipo cinematico, che parrebbe francamente esplorativa) non può certo ridondare a danno delle odierne parti lese, a carico delle quali non può imporsi, come già significato, un onere probatorio sostanzialmente inassolvibile circa l'esatta ricostruzione delle modalità del sinistro, certamente per motivi diversi dalla loro inerzia o negligenza.
In definitiva, soccorrono i principi più volte affermati dalla giurisprudenza in materia, a mente della quale (per es. Cassazione civile sez. III - 15/02/2024, n. 4213): "In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate
o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi" (Cass. n. 15367-2011)”.
Nel caso di specie, è da reputarsi che tanto le appellate, quanto le appellanti incidentali, abbiano valorizzato elementi di prova pienamente sufficienti ad integrare tali presupposti.
Il concorso di colpa di . Per_1
Secondo le difese di parte appellata, sussistono elementi agli atti (il fatto che il ciclista procedesse in strada ad alto scorrimento senza illuminazione privo di indumenti catarifrangenti, con abbigliamento anzi inadeguato, forse con fanali del ciclo funzionanti, in presenza di condizioni climatiche avverse) tali da far ritenere che il sinistro si sia verificato per colpa esclusiva, se non concorrente, del . Pt_3
L'assunto non può essere condiviso, in quanto contrastante con i principi generali in tema di scontro tra veicoli: occorre, in particolare, discorrere della presunzione di pari responsabilità affermata dall'art. 2054 c.c. che nel caso di specie, non appare affatto superata.
pag. 33 Certamente non osta all'applicazione di tale disposizione la circostanza che uno dei due soggetti coinvolti nel sinistro si trovasse alla guida di una bicicletta, poiché è pacifico che il
Codice della Strada assimila a tutti gli effetti il velocipede agli altri veicoli che transitano nella strada, circostanza dalla quale deriva il pieno assoggettamento anche alla presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. n. 1304 del 5 maggio 2009, secondo la quale: “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipede”; v. anche, sul tema Corte appello Firenze sez. IV,
20/09/2023, n.1876; ma anche, Cassazione civile sez. III, 21/05/2025, n.13605).
Nel caso di specie, tuttavia, non esistono elementi obiettivi incontrovertibili che consentano di superare la presunzione di cui sopra, soprattutto nel senso di attribuzione al della Pt_3 responsabilità esclusiva o prevalente del sinistro.
Infatti, se è vero che il ha peccato di imprudenza procedendo a bordo del proprio Pt_3 velocipede senza indossare i prescritti indumenti catarifrangenti (non vi sono elementi per ritenere che costui fosse anche privo dei dispositivi illuminanti anteriore e posteriore, così come del fatto che lo stesso abbia improvvisamente sbandato a centro strada per effetto delle condizioni climatiche avverse), è altrettanto vero che sussistono plurimi elementi dai quali desumere che l'investimento sia stato determinato anche per colpa dell'ignoto o degli ignoti veicoli che lo hanno investito, atteso che l'art. 141, comma secondo, CdS statuisce:
“il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, aggiungendo, al comma 3, che “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Dunque, se è certo che il sarebbe stato maggiormente avvistabile qualora avesse Pt_3 indossato i prescritti indumenti, è altrettanto certo che il veicolo o i veicoli investitori non lo avrebbero ripetutamente urtato se, in ragione della visibilità limitata del tratto stradale, dell'orario notturno e delle condizioni metereologiche avverse, avessero moderato particolarmente la propria velocità e prestato la massima cautela nel procedere.
pag. 34 In sintesi, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. non può considerarsi superata.
IL DANNO DA DI AL
Quanto al danno da perdita parentale, la Corte premette che con l'ordinanza del 7 settembre
2023, n. 26140/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito, con riferimento al caso di morte del prossimo congiunto, che “è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del
2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite
(Cass. n. 3767 del 2018)”.
Con la citata ordinanza la Suprema Corte ha spiegato che “più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del
24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benchè di più lontana configurazione formale (o financo
pag. 35 di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti
o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato
(cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere”.
Con la citata pronuncia la Corte di Cassazione ha dato continuità ai principi già affermati nelle decisioni n. 10579 del 2021 e n. 33005 del 2021, secondo cui “a) 'ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante una tabella conforme a diritto'; b) 'al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella'.
Si ritiene quindi che la liquidazione del danno possa avvenire, in favore dei congiunti che lo hanno richiesto, secondo le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024.
pag. 36 I relativi importi – ridotti alla metà in ragione del ritenuto concorso di colpa della vittima - verranno devalutati alla data del sinistro e sugli stessi, trattandosi di debiti di valore, saranno riconosciuti, in conformità ai principi enunciati da Cass. SS. UU. N. 1712/1995, interessi legali a far tempo dalla data del sinistro, e calcolati sulla somma devalutata, anno per anno rivalutata sulla scorta degli indici ISTAT.
Venendo quindi alla determinazione del danno, valga osservare che le prove orali espletate
(per inciso, non vi è motivo oggettivo per ritenere i predetti testi inattendibili, o interessati all'esito del giudizio) hanno dimostrato l'esistenza di un apprezzabile rapporto affettivo tra il defunto e le proprie figlie, caratterizzato da regolare frequentazione. Anche tra il defunto e le proprie sorelle, in particolare e , esistevano saldi rapporti affettivi, Pt_1 CP_2 caratterizzati da esternazioni di solidarietà familiare, sui quali i testimoni escussi hanno riferito. Non sono stati dimostrati particolari ed attuali legami con la sorella , non Pt_2 emergendo, tuttavia, in relazione alla stessa, una totale assenza di legame affettivo o addirittura un'avversità rispetto al fratello.
La teste ha infatti dichiarato: “sia che Testimone_5 CP_2 Controparte_1
si occupavano di assistere il padre, si sono sempre occupate del padre. Lo
[...] accompagnavano alle visite mediche, gli prendevano le medicine, si occupavano del mangiare e alle volte dormiva il padre da loro, aveva fatto un piccolo incidente ed essendo sotto cura andava a dormire da loro, alle volte da e altre volte da . CP_2 Controparte_1
Si fermava anche a pranzare o cenare da loro, pur vivendo altrove, non distante dalle figlie, le figlie invece abitano vicine”.
Anche la teste ha riferito: “ si è sempre Testimone_6 Controparte_1 occupata della mamma e del papà, li portava a fare le visite, qualche volta portava a casa sua il padre, gli preparava la cena, qualche volta il padre dormiva da lei;
dopo aver fatto l'incidente, l'ha portato dall'ospedale a casa sua e lo ha ospitato a casa sua. Anche CP_2 si occupava del padre;
le due sorelle e abitavano vicine e aiutava
[...] CP_1 CP_2 anche . Si davano il cambio le due sorelle. ha anche portato il padre in CP_2 CP_2
Romania e sono andati lì e poi sono tornati assieme”.
Il teste , nipote ex sorore (figlio di ) del defunto, ha dichiarato: Testimone_7 Parte_1
“ogni anno abbiamo diritto alle ferie per un mese e mia mamma nel 2017 è andata in
Romania per fare vacanza, per andare a trovare la sorella e il fratello, ; Pt_3 Per_1
c'ero anche io in questo viaggio del 2017 e anche mia moglie. Mia madre era la sorella più grande e voleva andare dal fratello per la morte della moglie, loro erano uniti ma dopo il trasferimento nostro e di mia mamma in Italia il tempo da passare in Romania assieme al pag. 37 fratello per mia mamma era poco, avevamo solo un mese di ferie, io quindici giorni;
rispetto all'inizio era poco tempo”.
Sul capitolo 11: “nel 2017 mia zia, la moglie di , si era malata e aveva deciso di Per_1 tornare in Romania perché sentiva forse che mancava poco e voleva stare lì per essere seppellita in Romania. In questo periodo , mia zia, aveva aiutato il fratello Parte_3
Per_
. Abitavano vicini, ad un paio di chilometri di distanza. Mio zio aveva una Per_1 casa lì in Romania, una casa discreta. Queste circostanze me le ha riferite mia mamma, io non ero presente. Non so se mia zia si è o meno occupata della moglie di mio zio Pt_3
durante la malattia, io non c'ero”. Per_1
Sul capitolo 20: “confermo. Sono stato presente due volte: nel 2014, quando mi sono sposato io e un'altra volta ma non ricordo quando”.
, nuora di in ha riferito: “mia suocera va ogni anno in Testimone_8 Parte_1 Pt_1
Romania, nel 2017 è andata in Romania perché sua cognata aveva dei problemi di salute ed è andata a dargli una mano, la cognata sarebbe la moglie di;
con Per_1 Per_1 la moglie vivevano a Napoli ma andavano anche un po' in Romania. Da quello che so io e la moglie nel 2017 non si erano recati in Romania per un motivo specifico. Mia Per_1 suocera si era recata nel 2017 in Romania per aiutare il fratello, da aprile a Luglio. Io non sono andata con mio marito e mia suocera, sono poi andata nel 2017 per le ferie, sono partita a Maggio e sono rimasta fino a Giugno. Io sono partita in aereo mentre mio marito è venuto in macchina non ricordo con chi. Mio marito è partito dopo di me, di questo sono sicura. Non ricordo se era con mia suocera. Non sono partita con mia suocera. Ero andata in aereo da sola. Io sono andata da mia mamma;
mio marito mi ha raggiunta da mia mamma.
Mia suocera era andata invece a casa sua che dista 100 metri da casa di mia mamma. Non so dire se mia suocera si è recata in Romania nel 2017 assieme alla sorella ”. Parte_2
Sulla scorta di tali elementi, il risarcimento per danno da perdita parentale subìto dalle richiedenti può essere così liquidato:
Per le sorelle del defunto:
Per_
aveva 56 anni all'epoca del decesso del fratello , che a propria volta aveva Parte_1 al momento della morte 50 anni.
Applicando le tabelle milanesi 2024, e tenendo conto della convivenza durata meno di 30 anni, e dell'esistenza di altri familiari superstiti del nucleo originario, si ottiene un importo pag. 38 risarcitorio che spazia tra 98.484 euro al minimo e 123.954 nell'importo medio, secondo il seguente sviluppo di calcolo al minimo:
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 58
IMPORTO del RISARCIMENTO € 98.484,00
Si ritiene equo attribuire ad , adguando il ridetto parametro minimo tenendo Parte_1 conto dell'intensità della relazione, caratterizzata da regolare frequentazione, e non essendovi motivazioni per superare comunque il valore medio come sopra indicato, un risarcimento pari a 110.000, ridotto della metà a 55.000 euro per il concorso di colpa, e devalutato al 1 settembre 2018 all'importo di € 49.296,30.
***
aveva 48 anni all'epoca del decesso del fratello, per cui immettendo gli Parte_3 stessi parametri di calcolo ma in relazione all'età predetta, considerando i medesimi superstiti del nucleo familiare originario e la convivenza protrattasi per non più di 30 anni, si ottiene un minimo di euro 101.880 ed un importo medio di € 127.350 secondo il seguente prospetto nel minimo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 14
pag. 39 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 60
IMPORTO del RISARCIMENTO € 101.880,00
Si ritiene di riconoscere a un risarcimento adeguato, in relazione all'intensità Parte_3 del rapporto affettivo con il fratello, anch'esso caratterizzato da regolare frequentazione, non essendovi motivi per oltrepassare i valori medi, di € 120.000,00 ridotto per il concorso di colpa ad € 60.000, e devalutato al 1 settembre 2018 ad € 50.505,05.
***
Venendo infine ad , che aveva all'epoca del decesso del fratello 52 anni, Parte_2 contato che i rapporti con il defunto erano meno stretti rispetto alle altre due sorelle (almeno così emerge dalle risultanze istruttorie), si espone il calcolo tabellare minimo come segue:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 58
IMPORTO del RISARCIMENTO € 98.484,00
pag. 40 L'importo è da dimezzarsi e si considerano quindi € 49.242,00 (in questo caso, non essendovi motivi per discostarsi dall'importo minimo), che devalutati al 1 settembre 2018 assommano ad € 41.449,49.
Per le figlie del defunto.
Quanto alle figlie del defunto, si procede nel medesimo modo, considerando però l'esistenza di un solo familiare superstite (la moglie di era deceduta in Romania nel 2017 a Per_1 quanto hanno riferito i testimoni), e l'età delle stesse al momento del sinistro ( 27 CP_2 anni, 26). Controparte_1
Pertanto il risarcimento, sia a favore di che a favore di (molto CP_2 Controparte_1 vicine di età) spazia tra un minimo di € 289.414 ad un importo medio di € 348.079,00 secondo il seguente calcolo al minimo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 74
IMPORTO del RISARCIMENTO € 289.414,00
Ad entrambe, in ragione del saldo legame affettivo, si ritiene equo riconoscere un importo di € 300.000, che dimezzato per il concorso di colpa discende ad € 150.000, e devalutato al
1 settembre 2018 si riduce ad € 126.262,63 per ciascuna di esse.
***
Sulle predette somme di denaro, che rappresentano debiti di valore, sono dovuti gli interessi compensativi in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) calcolati secondo i criteri pag. 41 stabiliti da Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati dalla data del sinistro stradale del 1 settembre 2018 sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Gli interessi compensativi vanno, quindi, calcolati sugli importi devalutati alla data del sinistro e rivalutati di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, ai parametri medi di tariffa, considerato l'ammontare del decisum, e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria- trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Non viene applicata la maggiorazione di cui all'art. 4 T.P. in favore delle appellanti e delle convenute appellanti in via incidentale per la sostanziale identità di posizioni e richieste.
La liquidazione di esse, trattandosi per quanto detto di posizioni sostanzialmente omogenee, ad eccezione dell'ammontare personalizzato del risarcimento, avviene cumulativamente per appellanti e convenute appellanti incidentali, in parti uguali tra loro nei rapporti interni, salvo la distrazione della quota riferibile a queste ultime, avendone fatto richiesta il procuratore delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in e Parte_1 Pt_1 Parte_2
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data Parte_3 Per_5
29 marzo 2024, n. 3616/2024, con la costituzione e proposizione di appello incidentale, da parte di e , nei confronti di quale Controparte_1 CP_2 CP_3 impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna in qualità di Impresa Designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime CP_3 della Strada, a corrispondere alle appellanti in via principale ed incidentale, per i titoli di cui in motivazione, i seguenti importi, già dimezzati in ragione del concorso di colpa ascrivibile al defunto e già devalutati alla data del sinistro (1 settembre 2018):
a favore di in la somma di € 49.296,30; Parte_1 Pt_1
pag. 42 a favore di in la somma di € 41.449,49; Parte_2 Pt_2
a favore di in , la somma di € 50.505,05; Parte_3 Per_5
a favore di e di in la somma di € Controparte_1 CP_2 CP_2
126.262,63 per ciascuna.
Su tutte le somme di cui sopra sono dovuti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 1 settembre 2018 e fino al saldo, e gli interessi compensativi, sulla somma mese per mese rivalutata, con la medesima decorrenza e fino al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore delle appellanti e delle convenute, CP_3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per tutte congiuntamente, quanto al primo grado nell'importo di € 22.427 per compensi (di cui € 3.544 per fase di studio, € 2.338 per fase introduttiva, € 10.411 per fase di istruzione e trattazione,
€ 6.164 per fase decisoria), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e quanto al secondo grado in € 14.239 per compensi (di cui € 4.389 per fase di studio, € 2.552 per fase introduttiva ed € 7.298 per fase decisoria), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Spese da distrarsi, per la quota di pertinenza delle appellanti incidentali, a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
pag. 43 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La sentenza citata, in motivazione, testualmente argomenta: “è appena il caso di ricordare che ben può il giudice di merito ritenere attendibile e affidabile un teste riguardo a determinati contenuti narrativi e non anche in ordine ad altri provenienti dal medesimo dichiarante. L'unico limite alla c.d. valutazione frazionata di una prova dichiarativa è che non vi siano interferenze fattuali e logiche fra la parte del narrato ritenuta falsa o comunque non attendibile o non affidabile e le rimanenti parti reputate, invece, meritevoli di credito, interferenze che si verificano solo quando - ma non è questo il caso in esame - fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando
l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra”. pag. 25