CASS
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 9986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9986 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LV TE NO MI NC AL FU CA SENTENZA sul ricorso proposto da: TO DE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del TRIBUNALE di Locri Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
letta la memoria del difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 luglio 2025, il Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione presentata nell’interesse di DE TO in relazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze: a) Tribunale di Locri del 24 aprile 2023, irrevocabile il 26 gennaio 2024 per il delitto di truffa commesso a Bovalino il 19 maggio 2020; b) Corte di appello di Reggio Calabria del 30 gennaio 2023, irrevocabile il 15 aprile 2024 per i delitti di associazione per delinquere, truffa ed altro, commessi ad Ardore dal 2017 al 2020. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione DE TO, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo per mancanza di motivazione. Pur essendo riscontrabile la contiguità temporale tra i reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna e nonostante tra tali reati vi sia quello di associazione per delinquere semplice di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzato alla commissione di truffe, il giudice dell’esecuzione ha genericamente richiamato gli elementi posti a fondamento dell’istanza disattendendoli senza fornire alcuna effettiva giustificazione. E’ stato assolto l’onere di allegazione e di specifica indicazione delle circostanze poste a fondamento della prospettazione della unicità del disegno criminoso, tuttavia il Tribunale ha affermato, del tutto apoditticamente, la mancata emersione di elementi dai quali desumere la configurabilità di una deliberazione unitaria, specie alla luce del fatto che i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, commessi nel medesimo arco temporale dei reati di cui all’altra sentenza, sono stati unificati in continuazione e che, fra tali reati, vi è quello di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzata alla commissione Penale Sent. Sez. 1 Num. 9986 Anno 2026 Presidente: TI NC Relatore: AL NC Data Udienza: 05/03/2026 di truffe, ossia violazioni omogenee a quelle per le quali è stata pronunciata la sentenza di condanna del Tribunale di Locri. Si tratta di aspetto pretermesso dalla valutazione del giudice dell’esecuzione e di rilievo decisivo.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. Il difensore, in data 28 febbraio 2026, ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dato atto della tardività della memoria difensiva depositata il 28 febbraio 2026 nell’interesse del ricorrente in quanto l’art. 611 cod. proc. pen. consente il deposito delle memorie nel termine di quindici giorni dall’udienza e delle memorie di replica entro cinque giorni liberi. Nel caso di specie, non risulta essere stato rispettato né il primo termine, né il secondo.
2. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
3. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione sulla scorta della impossibilità di ricavare, dagli elementi illustrati nella richiesta, quelli dai quali sia possibile desumere l’esistenza di un collegamento finalistico tra i delitti oggetto delle sentenze, non potendo, a tal fine, essere richiamate l’omogeneità delle violazioni, l’identità del locus commissi delicti ovvero la reiterazione delle medesime modalità esecutive dei reati. Pur trattandosi di considerazioni astrattamente condivisibili, deve rilevarsi che la censura di cui al motivo di ricorso coglie l’effettiva carenza motivazionale del provvedimento impugnato nella parte in cui non è stato considerato che fra i reati per i quali è stata riportata condanna con la sentenza di cui al punto b) vi è quello di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzato, fra l’altro, alla commissione di truffe, ovvero proprio del reato oggetto (anche) della sentenza di cui al punto a). La sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria ha avuto ad oggetto, infatti, non solo il reato associativo, ma anche reati fine, fra i quali quello di truffa, commessi dal 2017 al 2020. Si tratta di violazione omogenea a quella oggetto della sentenza del Tribunale di Locri contestata come commessa nel medesimo territorio il 19 maggio 2020. L’istante, dunque, non solo ha allegato la sostanziale identità delle violazioni, la loro contiguità temporale e la commissione nel medesimo contesto territoriale, ma ha ritenuto che vi fosse la possibilità di inquadrare l’episodio delittuoso di cui alla sentenza sub a) nell’ambito dell’attività del sodalizio rispetto al quale la sentenza della Corte reggina ha riconosciuto la continuazione in sede di cognizione con altra fattispecie di truffa. Tale circostanza, tuttavia, non è stata adeguatamente valutata, avendo omesso, il giudice dell’esecuzione, da un lato, di confrontarsi con l’avvenuto riconoscimento della continuazione nel giudizio di cognizione e dall’altro, di soffermarsi sui profili di omogeneità ovvero di discontinuità tra le condotte di cui alla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria e quella oggetto del giudizio definito con sentenza del Tribunale di Locri, tenuto conto del contesto associativo nel quale è stata commessa la truffa di cui alla prima sentenza. Giova richiamare il principio per cui «ai fini dell'accertamento della sussistenza della continuazione, non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, ma è invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un unico atto volitivo, ossia che tali violazioni siano state tutte previste e 2 deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali. L'identità del movente è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto» (Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, Rv. 203987); principiodel quale si terrà conto nel giudizio di rinvio nel corso del quale, mediante una disamina completa delle sentenze emesse in sede di cognizione e dele effettive risultanze in relazione ai fatti come concretamente accertati, dovrà essere valutato se sia ravvisabile un rapporto funzionale e finalistico tra i delitti di cui alle due pronunce di condanna.
3. Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri in diversa persona fisica, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NC AL NC TI 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
letta la memoria del difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 luglio 2025, il Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione presentata nell’interesse di DE TO in relazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze: a) Tribunale di Locri del 24 aprile 2023, irrevocabile il 26 gennaio 2024 per il delitto di truffa commesso a Bovalino il 19 maggio 2020; b) Corte di appello di Reggio Calabria del 30 gennaio 2023, irrevocabile il 15 aprile 2024 per i delitti di associazione per delinquere, truffa ed altro, commessi ad Ardore dal 2017 al 2020. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione DE TO, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo per mancanza di motivazione. Pur essendo riscontrabile la contiguità temporale tra i reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna e nonostante tra tali reati vi sia quello di associazione per delinquere semplice di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzato alla commissione di truffe, il giudice dell’esecuzione ha genericamente richiamato gli elementi posti a fondamento dell’istanza disattendendoli senza fornire alcuna effettiva giustificazione. E’ stato assolto l’onere di allegazione e di specifica indicazione delle circostanze poste a fondamento della prospettazione della unicità del disegno criminoso, tuttavia il Tribunale ha affermato, del tutto apoditticamente, la mancata emersione di elementi dai quali desumere la configurabilità di una deliberazione unitaria, specie alla luce del fatto che i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, commessi nel medesimo arco temporale dei reati di cui all’altra sentenza, sono stati unificati in continuazione e che, fra tali reati, vi è quello di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzata alla commissione Penale Sent. Sez. 1 Num. 9986 Anno 2026 Presidente: TI NC Relatore: AL NC Data Udienza: 05/03/2026 di truffe, ossia violazioni omogenee a quelle per le quali è stata pronunciata la sentenza di condanna del Tribunale di Locri. Si tratta di aspetto pretermesso dalla valutazione del giudice dell’esecuzione e di rilievo decisivo.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. Il difensore, in data 28 febbraio 2026, ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dato atto della tardività della memoria difensiva depositata il 28 febbraio 2026 nell’interesse del ricorrente in quanto l’art. 611 cod. proc. pen. consente il deposito delle memorie nel termine di quindici giorni dall’udienza e delle memorie di replica entro cinque giorni liberi. Nel caso di specie, non risulta essere stato rispettato né il primo termine, né il secondo.
2. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
3. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione sulla scorta della impossibilità di ricavare, dagli elementi illustrati nella richiesta, quelli dai quali sia possibile desumere l’esistenza di un collegamento finalistico tra i delitti oggetto delle sentenze, non potendo, a tal fine, essere richiamate l’omogeneità delle violazioni, l’identità del locus commissi delicti ovvero la reiterazione delle medesime modalità esecutive dei reati. Pur trattandosi di considerazioni astrattamente condivisibili, deve rilevarsi che la censura di cui al motivo di ricorso coglie l’effettiva carenza motivazionale del provvedimento impugnato nella parte in cui non è stato considerato che fra i reati per i quali è stata riportata condanna con la sentenza di cui al punto b) vi è quello di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzato, fra l’altro, alla commissione di truffe, ovvero proprio del reato oggetto (anche) della sentenza di cui al punto a). La sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria ha avuto ad oggetto, infatti, non solo il reato associativo, ma anche reati fine, fra i quali quello di truffa, commessi dal 2017 al 2020. Si tratta di violazione omogenea a quella oggetto della sentenza del Tribunale di Locri contestata come commessa nel medesimo territorio il 19 maggio 2020. L’istante, dunque, non solo ha allegato la sostanziale identità delle violazioni, la loro contiguità temporale e la commissione nel medesimo contesto territoriale, ma ha ritenuto che vi fosse la possibilità di inquadrare l’episodio delittuoso di cui alla sentenza sub a) nell’ambito dell’attività del sodalizio rispetto al quale la sentenza della Corte reggina ha riconosciuto la continuazione in sede di cognizione con altra fattispecie di truffa. Tale circostanza, tuttavia, non è stata adeguatamente valutata, avendo omesso, il giudice dell’esecuzione, da un lato, di confrontarsi con l’avvenuto riconoscimento della continuazione nel giudizio di cognizione e dall’altro, di soffermarsi sui profili di omogeneità ovvero di discontinuità tra le condotte di cui alla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria e quella oggetto del giudizio definito con sentenza del Tribunale di Locri, tenuto conto del contesto associativo nel quale è stata commessa la truffa di cui alla prima sentenza. Giova richiamare il principio per cui «ai fini dell'accertamento della sussistenza della continuazione, non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, ma è invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un unico atto volitivo, ossia che tali violazioni siano state tutte previste e 2 deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali. L'identità del movente è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto» (Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, Rv. 203987); principiodel quale si terrà conto nel giudizio di rinvio nel corso del quale, mediante una disamina completa delle sentenze emesse in sede di cognizione e dele effettive risultanze in relazione ai fatti come concretamente accertati, dovrà essere valutato se sia ravvisabile un rapporto funzionale e finalistico tra i delitti di cui alle due pronunce di condanna.
3. Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri in diversa persona fisica, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NC AL NC TI 3