Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2024, proposto da
PFE S.p.A. e Rekeep S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Baccolini, Francesco Rizzo, Francesco Gesess e Edward William Watson Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. OL - San Marco”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Verbaro e Viviana Verdina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della deliberazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. OL - San Marco” n. 2686 del 15.12.2023, avente ad oggetto “ Esecuzione Sentenza Tar Catania n. 3151/2023 - Appalto servizio di Pulizia- Ditta Rekeep S.p.A. Aggiornamento Istat prezzo contrattuale Gennaio-Ottobre 2019 ”;
- della nota dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. OL - San Marco” prot. n. 175/2024 del 2.1.2024, avente ad oggetto “ Appalto servizio di Pulizia. Aggiornamento Istat prezzo contrattuale ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. OL - San Marco”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa EL CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione n. 1171 del 17 giugno 2021, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. OL - San Marco” accoglieva la richiesta di adeguamento ISTAT del prezzo contrattuale inerente all’appalto sul servizio di pulizia e sanificazione dei locali amministrativi, sanitari e ospedalieri delle aziende consorziate (Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8 di Siracusa, Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania e Azienda Ospedaliera Universitaria RI EL Ferrarotto – S. Bambino di Catania), avanzata dal RTI aggiudicatario, formato da Rekeep S.p.A., PFE S.p.A. e Dussmann Service S.r.l., nei seguenti limiti:
- € 59.891,62 per l’anno 2017 (agosto-dicembre);
- € 179.198,88 per l’anno 2018.
Alcuna somma era, invece, riconosciuta per l’anno 2019.
Avverso il suddetto provvedimento proponevano ricorso, ritualmente notificato e depositato, PFE S.p.A. e Rekeep S.p.A., quali componenti del RTI aggiudicatario.
Resisteva al ricorso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. OL – San Marco”.
Con sentenza n. 3151 del 24 ottobre 2023, il T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sezione Terza, accoglieva in parte il ricorso, statuendo che:
- “ risulta illegittima – e va annullata in parte qua – la Deliberazione n. 1171 del 17 giugno 2021 che ha negato il diritto delle ricorrenti ad ottenere la revisione contrattuale del prezzo per il periodo 1 gennaio/31 ottobre 2019.
Tale diritto invece, sussiste e va riconosciuto, con conseguente obbligo dell’Azienda resistente di provvedere al riconoscimento ed alla corresponsione dell’adeguamento contrattuale corrispondente, facendo applicazione del criterio di determinazione del quantum adottato dalla stessa Azienda in relazione al periodo 2017/2018 ”;
- in particolare, “ l’Azienda resistente deve calcolare il compenso revisionale dovuto per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 ottobre 2019 applicando il coefficiente di calcolo riferito a giugno 2011 per il presidio RI EL e a maggio 2012 per il presidio OL; va demandato all’Azienda lo sviluppo del calcolo nel rispetto del criterio indicato ”;
- invece, “ 2.2.- In relazione al periodo 2017-2018… l’Azienda resistente ha correttamente determinato la revisione dei prezzi spettante alle ricorrenti nel periodo 2017-2018. Ne consegue ulteriormente l’infondatezza del ricorso nella parte qui in esame ”.
In esecuzione della suddetta sentenza, con deliberazione n. 2686 del 15 dicembre 2023, comunicata con nota prot. n. 175/2024 del 2 gennaio 2024, l’Azienda Ospedaliera disponeva il pagamento della somma di € 180.151,52, iva inclusa, a titolo di adeguamento ISTAT maturato nel periodo gennaio-ottobre 2019.
Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, le società PFE S.p.A. e Rekeep S.p.A. impugnano la predetta delibera adottata in ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 3151/2023.
Premesso di aver impugnato, con ricorsi iscritti al nn. r.g. 290/2024 e 291/2024, la sentenza n. 3151/2023 dinnanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, parte ricorrente censura la delibera impugnata in quanto adottata in applicazione di un criterio la cui illegittimità viene ribadita, nonostante il diverso convincimento espresso da questo Tribunale.
Resiste al ricorso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. OL - San Marco”, eccependone l’inammissibilità nonché l’infondatezza nel merito.
Con memoria del 6 novembre 2025, parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione della causa, ritenendo pregiudizievole la definizione del giudizio d’appello pendente avverso la sentenza di questo Tribunale n. 3151/2023.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza di rinvio formulata da parte ricorrente, non ravvidandosi quei casi eccezionali o quelle particolarissime giustificazioni che, in deroga al principio di ragionevole durata del giudizio, giustificano il rinvio della causa (Consiglio di Stato sez. III, 16 settembre 2022, n. 8048).
Ed ancora, destituita di fondamento è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dall’Amministrazione resistente in quanto nessun giudicato si è formato sulla sentenza n. 3151/2023 di questo Tribunale, ancora oggetto di gravame.
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che:
- la sentenza di questo Tribunale n. 3151/2023 ha accolto in parte il ricorso proposto dall’odierna parte ricorrente, riconoscendole il diritto al “ compenso revisionale dovuto per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 ottobre 2019 applicando il coefficiente di calcolo riferito a giugno 2011 per il presidio RI EL e a maggio 2012 per il presidio OL ”;
- gli effetti di tale sentenza non sono stati sospesi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana dinnanzi cui pende l’appello.
In conseguenza, pur ritenendo condivisibili le ragioni processuali per cui è stato introdotto l’odierno giudizio, il Collegio ritiene che, stante la piena esecutività ex art. 98 c.p.a. della sentenza n. 3151/2023, l’Amministrazione ne abbia dato corretta esecuzione, senza che possano in questa sede essere scrutinati gli stessi motivi di illegittimità sottoposti all’esame del giudice del gravame.
Né parte ricorrente formula censure autonome sulla delibera di liquidazione impugnata.
Da qui, la sua piena legittimità, fermo restando gli effetti consequenziali discendenti dall’eventuale riforma in sede di appello della sentenza di questo Tribunale n. 3151/2023.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SE EG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
EL CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CC | SE EG |
IL SEGRETARIO