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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/07/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 889 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.25, vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Nicoletta Grandinetti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fedele Scrivano;
RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in data 2.12.2000 in Cosenza con dal quale è nato il figlio (07.09.2002), ha dedotto che la Controparte_1 Per_1 convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a e adottarsi i provvedimenti accessori. Controparte_1
1 Il convenuto, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava le avverse pretese siccome infondate formulando richiesta di adozione di statuizioni accessorie.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 889 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.25, vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Nicoletta Grandinetti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fedele Scrivano;
RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in data 2.12.2000 in Cosenza con dal quale è nato il figlio (07.09.2002), ha dedotto che la Controparte_1 Per_1 convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a e adottarsi i provvedimenti accessori. Controparte_1
1 Il convenuto, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava le avverse pretese siccome infondate formulando richiesta di adozione di statuizioni accessorie.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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