TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 11573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11573 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 4632/2025
Il Giudice BR ZE, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to BOSIO GIORGIO MARIA
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to TUFO ANNA CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: mancato pagamento ratei indennità di accompagnamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese”.
Per la parte resistente: “chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
spese come per legge ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente lamenta la mancata corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento, nonostante il favorevole decreto di omologa del 10.10.2024 e il decorso dei termini di cui all'art. 445 bis cpc, e chiede che venga condannato al relativo pagamento. CP_1
Si è costituito dando atto che, nelle more, venivano pagati i ratei CP_1
richiesti con il ricorso.
Parte ricorrente, a fronte del pagamento di quanto richiesto in data successiva il deposito del ricorso, insiste per la liquidazione delle spese.
All'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc e del deposito di nota difensiva da parte del ricorrente, il giudice tratteneva la causa in decisione.
Va, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere,
a fronte del pacifico pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento richiesti in ricorso.
Spese compensate in ragione di 1/3 tra le parti a fronte, da una parte, della fondatezza del ricorso e della corresponsione dei ratei richiesti in epoca successiva il deposito della domanda, dall'altra, del buon comportamento processuale di che, nelle more della costituzione in giudizio CP_1
adempiva, a quanto richiesto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara il procedimento estinto per cessata materia del contendere;
Pag. 2 di 3 compensa in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a parte ricorrente le restanti spese di lite liquidate in euro 700,00, oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, lì 14/11/2025 Il Giudice
BR ZE
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 4632/2025
Il Giudice BR ZE, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to BOSIO GIORGIO MARIA
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to TUFO ANNA CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: mancato pagamento ratei indennità di accompagnamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese”.
Per la parte resistente: “chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
spese come per legge ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente lamenta la mancata corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento, nonostante il favorevole decreto di omologa del 10.10.2024 e il decorso dei termini di cui all'art. 445 bis cpc, e chiede che venga condannato al relativo pagamento. CP_1
Si è costituito dando atto che, nelle more, venivano pagati i ratei CP_1
richiesti con il ricorso.
Parte ricorrente, a fronte del pagamento di quanto richiesto in data successiva il deposito del ricorso, insiste per la liquidazione delle spese.
All'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc e del deposito di nota difensiva da parte del ricorrente, il giudice tratteneva la causa in decisione.
Va, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere,
a fronte del pacifico pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento richiesti in ricorso.
Spese compensate in ragione di 1/3 tra le parti a fronte, da una parte, della fondatezza del ricorso e della corresponsione dei ratei richiesti in epoca successiva il deposito della domanda, dall'altra, del buon comportamento processuale di che, nelle more della costituzione in giudizio CP_1
adempiva, a quanto richiesto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara il procedimento estinto per cessata materia del contendere;
Pag. 2 di 3 compensa in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a parte ricorrente le restanti spese di lite liquidate in euro 700,00, oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, lì 14/11/2025 Il Giudice
BR ZE
Pag. 3 di 3