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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3857/2021
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3857/2021 R.G., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Galfo n.13 (Cod. Parte_1
Fisc.: ), elettivamente dom.to in Modica, in via Ovidio n. 7, presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. Lorena Chiaramonte, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._2
Cincinnato n.19, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Ruta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
11.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di ulteriori termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche, avendovi le parti rinunciato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con la decisione n. 43/2023 pubblicata il 12/01/2023, questo Tribunale “non definitivamente decidendo, ha così statuito: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Modica il 16.07.1998, tra e , con atto trascritto nel registro dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del predetto Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 103; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio.”
Acquisita la documentazione prodotta in giudizio da ciascuna parte, ascoltato il figlio minore di anni 16, all'udienza del 21.06.2023, stante il persistente disaccordo dei genitori in ordine Per_1
ai rapporti di frequentazione del padre con il figlio medesimo, invitate le parti ad avviare un percorso di mediazione familiare, nonché da ultimo, preso atto della sopravvenuta circostanza dedotta dalla parte ricorrente, di svolgimento da parte della figlia di attività lavorativa, Persona_2
in qualità di apprendista, presso una pizzeria in Modica con stipendio mensile di circa euro 800,00, circostanza non contestata dalla resistente, all'udienza del 11.12.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
A seguito dell'intervenuta pronuncia non definitiva riportata in narrativa, in questa sede non rimane che occuparsi degli ulteriori profili sui quali il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi.
In primo luogo, va confermato l'affidamento condiviso di (n. 21.12.2008), ad entrambi i Per_1
genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre, con la quale ha sempre convissuto sin dall'intervenuta separazione, in uno alla sorella maggiore . Persona_2
Rispetto ai tempi di permanenza di con il padre, a fronte delle contrapposte ricostruzioni in Per_1
fatto dedotte da ciascun genitore, e, in particolare, le difficoltà dedotte dal al rispetto di Pt_1 rigidi orari e giorni di visita prestabiliti, in ragione dell'attività lavorativa dallo stesso svolta e della distanza abitativa che intercorre tra la sua attuale abitazione sita a Marina di Ragusa e Modica dove invece vive il figlio, si è proceduto all'ascolto del ragazzo (all'udienza del 21.06.202), che ha ben espresso come non via si altra ragione per non spostarsi dal padre e di non pernottare da lui, se non che il proprio centro di interessi e di vita è a Modica, mentre a Marina di Ragusa, non conoscerebbe alcuno, non avrebbe amici (“Papà lo sa, ho detto a lui la ragione per cui non voglio rimanere a dormire da lui. ADR: vado da papà 1 o 2 volte al mese, di solito il sabato. Mi prende e mi riaccompagna lui;
di solito mangiamo a casa. ADR: questa situazione mi sta bene, abbiamo sempre fatto così; comunque 1 volta al giorno ci sentiamo telefonicamente”). Alla luce delle superiori dichiarazione di ormai entrato nel diciassettesimo anno di età, Per_1
appare opportuno che il rapporto di diretta frequentazione di padre e figlio (che, per altro, è qualitativamente valido, in quanto padre e figlio si vedono e si sentono giornalmente, sebbene non quanto vorrebbe il padre, ma ciò che rileva non è la quantità del tempo fisico passato insieme - soprattutto tanto più quando cresce l'età del figlio-, ma la qualità del rapporto che si instaura con gli stessi, l'essere presente nei momenti importanti, e, comunque, non può superarsi la diversa volontà del ragazzo), sia rimesso alla libera determinazione degli stessi.
Passando adesso ai profili economici, in ragione, dello svolgimento di attività lavorativa da parte della figlia oggi quasi ventitreenne, non frequentante alcun percorso di studi, ed Persona_2
assunta con qualifica di apprendista, dalla data del settembre 2023, presso la ditta Licitra, di
Modica, con stipendio mensile di circa euro 872,00, come da busta paga depositata in atti, si ritiene che vada disposta, ma a fare tempo dalla data della presente, dovendosi ritenere così raggiunta, non essendovi indicazioni contrarie, una necessaria stabilizzazione del rapporto di lavoro iniziato come mero apprendistato, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a carico del padre Parte_1
, in favore della figlia medesima (con riferimento al rapporto di apprendistato la Suprema
[...]
Corte ha chiarito che “in tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore,
"ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, ex art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata” (Cass. civ., Sez. 1,
Sentenza n. 407 del 11/01/2007).
E così nel caso di specie, mentre deve ritenersi l'intervenuto completamento degli studi scolastici da parte di , vi è pure la prova dell'adeguatezza del reddito dallo stesso percepito, per circa Persona_2
euro 872,00 mensili, (somme maggiori, di quelle percepite dalla madre e di non molto inferiori a quelle guadagnate dal padre), ed una acquisita capacità professionale, di nell'ambito Persona_2
della ristorazione, comunque facilmente spendibile nel mercato del lavoro, avendo la medesima svolto, sin dall'anno 2023, e sino ad oggi, sempre la medesima attività lavorativa.
Dichiarato non più dovuto l'assegno di mantenimento in favore della primogenita, resta da statuire sull'assegno a titolo di mantenimento indiretto del secondogenito rispetto alla quale Per_1
determinazione -com'è noto- il Tribunale non è vincolato alla domane delle parti potendo procedervi anche d'ufficio (cfr adesso l'art. 473.bis-2 cpc).
Ciò detto, in ordine alle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti, mentre la risulta disoccupata, e solo percettrice a suo tempo del reddito di cittadinanza per euro CP_1
581,00 mensili (cfr. isee anno 2021 in atti), e tuttavia gravata del pagamento di un canone locatizio mensile di circa 300,00 (cfr. contratto di locazione), il ricorrente, di professione carpentiere, con acquisita esperienza e capacità lavorativa nell'ambito edile, è percettore di somme mensili per circa euro 1.200,00 per come si evince dalla documentazione fiscale in atti e da quanto dallo stesso dichiarato, senza oneri di locazione, coabitando nella casa di proprietà della nuova compagna.
Alla luce dei superiori elementi e tenuto conto delle accresciute esigenze e dei maggiori bisogni del figlio minore per come detto di quasi diciassette anni, e dei maggiori oneri di cura e di Per_1 assistenza svolti dalla madre, l'assegno a titolo di mantenimento indiretto del figlio può Per_1
determinarsi, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, in euro 350,00, , somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie ( (da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Infine, va dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dalla resistente, peraltro, tardivamente, solo in sede di note di udienza del 27.11.2024, volta all'ottenimento del versamento degli assegni familiari arretrati fino alla data odierna, oltre quelli a scadere ed ancora dovuti, essendo tali domande come detto non solo tardive, ma in ogni caso proponibili nelle sole forme del rito ordinario, essendo di contro il presente giudizio retto da un rito speciale;
Relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia e la reciproca soccombenza, vanno dichiarate compensate tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio, minore di anni 16, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, con la quale coabita in uno alla sorella maggiorenne Persona_2
Regolamenta i tempi di permanenza del figlio minore in uno al padre genitore non Per_1
collocatario per come in parte motiva;
Dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio minore di anni Parte_1 Per_1
16, nella misura di euro 350,00 mensili complessivi, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, versando detto importo a CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 70% delle
[...]
spese straordinarie (per come in motivazione);
Dichiara non più dovuto l'assegno di mantenimento in precedenza disposto in favore della figlia a carico del padre e da versarsi nelle mani della madre Persona_2 Parte_1 CP_1
a far data dalla pronuncia del presente provvedimento;
Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
Dichiara compensate le spese di giudizio;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.04.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3857/2021 R.G., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Galfo n.13 (Cod. Parte_1
Fisc.: ), elettivamente dom.to in Modica, in via Ovidio n. 7, presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. Lorena Chiaramonte, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._2
Cincinnato n.19, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Ruta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
11.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di ulteriori termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche, avendovi le parti rinunciato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con la decisione n. 43/2023 pubblicata il 12/01/2023, questo Tribunale “non definitivamente decidendo, ha così statuito: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Modica il 16.07.1998, tra e , con atto trascritto nel registro dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del predetto Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 103; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio.”
Acquisita la documentazione prodotta in giudizio da ciascuna parte, ascoltato il figlio minore di anni 16, all'udienza del 21.06.2023, stante il persistente disaccordo dei genitori in ordine Per_1
ai rapporti di frequentazione del padre con il figlio medesimo, invitate le parti ad avviare un percorso di mediazione familiare, nonché da ultimo, preso atto della sopravvenuta circostanza dedotta dalla parte ricorrente, di svolgimento da parte della figlia di attività lavorativa, Persona_2
in qualità di apprendista, presso una pizzeria in Modica con stipendio mensile di circa euro 800,00, circostanza non contestata dalla resistente, all'udienza del 11.12.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
A seguito dell'intervenuta pronuncia non definitiva riportata in narrativa, in questa sede non rimane che occuparsi degli ulteriori profili sui quali il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi.
In primo luogo, va confermato l'affidamento condiviso di (n. 21.12.2008), ad entrambi i Per_1
genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre, con la quale ha sempre convissuto sin dall'intervenuta separazione, in uno alla sorella maggiore . Persona_2
Rispetto ai tempi di permanenza di con il padre, a fronte delle contrapposte ricostruzioni in Per_1
fatto dedotte da ciascun genitore, e, in particolare, le difficoltà dedotte dal al rispetto di Pt_1 rigidi orari e giorni di visita prestabiliti, in ragione dell'attività lavorativa dallo stesso svolta e della distanza abitativa che intercorre tra la sua attuale abitazione sita a Marina di Ragusa e Modica dove invece vive il figlio, si è proceduto all'ascolto del ragazzo (all'udienza del 21.06.202), che ha ben espresso come non via si altra ragione per non spostarsi dal padre e di non pernottare da lui, se non che il proprio centro di interessi e di vita è a Modica, mentre a Marina di Ragusa, non conoscerebbe alcuno, non avrebbe amici (“Papà lo sa, ho detto a lui la ragione per cui non voglio rimanere a dormire da lui. ADR: vado da papà 1 o 2 volte al mese, di solito il sabato. Mi prende e mi riaccompagna lui;
di solito mangiamo a casa. ADR: questa situazione mi sta bene, abbiamo sempre fatto così; comunque 1 volta al giorno ci sentiamo telefonicamente”). Alla luce delle superiori dichiarazione di ormai entrato nel diciassettesimo anno di età, Per_1
appare opportuno che il rapporto di diretta frequentazione di padre e figlio (che, per altro, è qualitativamente valido, in quanto padre e figlio si vedono e si sentono giornalmente, sebbene non quanto vorrebbe il padre, ma ciò che rileva non è la quantità del tempo fisico passato insieme - soprattutto tanto più quando cresce l'età del figlio-, ma la qualità del rapporto che si instaura con gli stessi, l'essere presente nei momenti importanti, e, comunque, non può superarsi la diversa volontà del ragazzo), sia rimesso alla libera determinazione degli stessi.
Passando adesso ai profili economici, in ragione, dello svolgimento di attività lavorativa da parte della figlia oggi quasi ventitreenne, non frequentante alcun percorso di studi, ed Persona_2
assunta con qualifica di apprendista, dalla data del settembre 2023, presso la ditta Licitra, di
Modica, con stipendio mensile di circa euro 872,00, come da busta paga depositata in atti, si ritiene che vada disposta, ma a fare tempo dalla data della presente, dovendosi ritenere così raggiunta, non essendovi indicazioni contrarie, una necessaria stabilizzazione del rapporto di lavoro iniziato come mero apprendistato, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a carico del padre Parte_1
, in favore della figlia medesima (con riferimento al rapporto di apprendistato la Suprema
[...]
Corte ha chiarito che “in tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore,
"ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, ex art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata” (Cass. civ., Sez. 1,
Sentenza n. 407 del 11/01/2007).
E così nel caso di specie, mentre deve ritenersi l'intervenuto completamento degli studi scolastici da parte di , vi è pure la prova dell'adeguatezza del reddito dallo stesso percepito, per circa Persona_2
euro 872,00 mensili, (somme maggiori, di quelle percepite dalla madre e di non molto inferiori a quelle guadagnate dal padre), ed una acquisita capacità professionale, di nell'ambito Persona_2
della ristorazione, comunque facilmente spendibile nel mercato del lavoro, avendo la medesima svolto, sin dall'anno 2023, e sino ad oggi, sempre la medesima attività lavorativa.
Dichiarato non più dovuto l'assegno di mantenimento in favore della primogenita, resta da statuire sull'assegno a titolo di mantenimento indiretto del secondogenito rispetto alla quale Per_1
determinazione -com'è noto- il Tribunale non è vincolato alla domane delle parti potendo procedervi anche d'ufficio (cfr adesso l'art. 473.bis-2 cpc).
Ciò detto, in ordine alle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti, mentre la risulta disoccupata, e solo percettrice a suo tempo del reddito di cittadinanza per euro CP_1
581,00 mensili (cfr. isee anno 2021 in atti), e tuttavia gravata del pagamento di un canone locatizio mensile di circa 300,00 (cfr. contratto di locazione), il ricorrente, di professione carpentiere, con acquisita esperienza e capacità lavorativa nell'ambito edile, è percettore di somme mensili per circa euro 1.200,00 per come si evince dalla documentazione fiscale in atti e da quanto dallo stesso dichiarato, senza oneri di locazione, coabitando nella casa di proprietà della nuova compagna.
Alla luce dei superiori elementi e tenuto conto delle accresciute esigenze e dei maggiori bisogni del figlio minore per come detto di quasi diciassette anni, e dei maggiori oneri di cura e di Per_1 assistenza svolti dalla madre, l'assegno a titolo di mantenimento indiretto del figlio può Per_1
determinarsi, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, in euro 350,00, , somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie ( (da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Infine, va dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dalla resistente, peraltro, tardivamente, solo in sede di note di udienza del 27.11.2024, volta all'ottenimento del versamento degli assegni familiari arretrati fino alla data odierna, oltre quelli a scadere ed ancora dovuti, essendo tali domande come detto non solo tardive, ma in ogni caso proponibili nelle sole forme del rito ordinario, essendo di contro il presente giudizio retto da un rito speciale;
Relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia e la reciproca soccombenza, vanno dichiarate compensate tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio, minore di anni 16, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, con la quale coabita in uno alla sorella maggiorenne Persona_2
Regolamenta i tempi di permanenza del figlio minore in uno al padre genitore non Per_1
collocatario per come in parte motiva;
Dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio minore di anni Parte_1 Per_1
16, nella misura di euro 350,00 mensili complessivi, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, versando detto importo a CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 70% delle
[...]
spese straordinarie (per come in motivazione);
Dichiara non più dovuto l'assegno di mantenimento in precedenza disposto in favore della figlia a carico del padre e da versarsi nelle mani della madre Persona_2 Parte_1 CP_1
a far data dalla pronuncia del presente provvedimento;
Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
Dichiara compensate le spese di giudizio;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.04.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti