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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 582/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3456/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50231 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi atti e ne illustrano le argomentazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con atto notificato in data 04.07.2025 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, impugnava il provvedimento di sospensione di un rimborso IVA, relativo al 3° trimestre
2023 cron. 50231/0, dell'importo di € 109.835,94, unitamente al rifiuto espresso dall'Ufficio sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla società contribuente.
La ricorrente ricostruiva la vicenda rilevando che, con dichiarazione Mod. IVA TR del 24.10.2023, aveva richiesto il rimborso dell'IVA relativa al 3° trimestre 2023 per una somma di € 200.000,00, come risultante dal quadro TC del predetto modello.
L'Agenzia delle Entrate di Caserta, però, con provvedimento del 30.8.2024 aveva disposto il “Diniego parziale” del rimborso per l'importo di € 109.835,94, rispetto al credito di € 200.000.00 richiesto.
Avverso tale atto, la Ricorrente_1 S.r.l. aveva proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta che, con sentenza n. 956 depositata il 27.2.2025, aveva annullato l'atto.
Detta sentenza, notificata in data 5.3.2025 e non impugnata nei termini di legge, era divenuta irrevocabile il 4.5.2025, con conseguente obbligo per l'Ufficio di disporre il rimborso entro il termine di 90 giorni, come previsto dall'art. 69 del D.Lgs. n.546/92, termine scaduto il 3.6.2025.
L'Agenzia, con provvedimento notificato in data 7.5.2025, pur prendendo della definitività della sentenza, disponeva la sospensione del rimborso IVA di € 109.835,94 ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D.Lgs.
472/1997, rilevando che l'Amministrazione Finanziaria vantava nei confronti della società un credito pari ad
€ 180.626,00, oltre sanzioni e interessi, derivante dal Processo Verbale di Constatazione n. 4611, notificato in data 16/04/2025, con il quale era stata accertata della medesima Agenzia, per l'anno d'imposta 2022, una maggiore imposta ai fini IRES/IRAP/IVA. L'Ufficio, inoltre, con atto in data 30.05.2025 rigettava l'istanza di annullamento in autotitela presentata dalla società in data 28.05.2025
La società ricorrente, quindi, formulava le seguenti eccezioni:
1) Violazione dell'art.23 D.Lgs. n.472/1997; art. 38-bis, commi 4 e 5 D.P.R. n.633/72, dell'art.10 comma 1
Legge n.212/2000 e dell'art.2 Cost. sotto il profilo del divieto di “duplicazione cautelare”, avendo l'Agenzia preteso, pur nella vigenza di una polizza fidejussoria già attiva, una ulteriore fidejussione, non ritenendo sufficiente quella prodotta dalla società in data 8.11.2024, per l'importo complessivo di € 216.295,89, in quanto scadente il 21.10.2025;
2) Irrilevanza del p.v.c. ai fini cautelari, non trattandosi di atto impositivo;
3) Difetto di motivazione;
4) Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97
Costituzione.
La società ricorrente chiedeva, quindi, l'annullamento del provvedimento di sospensione del rimborso e, occorrendovi, dichiarare la illegittimità del rifiuto espresso sull'istanza di autotutela con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta che nelle sue controdeduzioni:
- eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché avente ad oggetto cumulativamente due provvedimenti ossia quello con il quale veniva disposta la sospensione del rimborso IVA e il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela;
- escludeva che fosse in contestazione l'esistenza del credito ma ha rivendicato la legittimità della sospensione del rimborso ex art. 23 del D.Lgs. 472/1997, rilevando che la sua erogazione non poteva avvenire a causa di un carico pendente rappresentato da un Processo Verbale di Constatazione (n. 461 per l'anno d'imposta 2022 notificato in data 16/04/2025 per l'importo di euro 180.626,00 a titolo di maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA oltre sanzioni e interessi);
- evidenziava, in proposito, quanto ribadito dall'ADE nel convegno annuale Programma_1 2025, secondo cui la ragione di credito, fondante il provvedimento di sospensione dei rimborsi, può essere rappresentata anche dal processo verbale di constatazione, ricordando che la Circolare n. 19/1993 aveva chiarito che tra i "carichi pendenti" rientrano gli accertamenti, le rettifiche, l'irrogazione di sanzioni, i PVC notificati e ogni altra pendenza risultante dall'Anagrafe tributaria e per cui è prevista la sospensione del pagamento;
- con riguardo all'eccezione riguardante la cosiddetta “duplicazione cautelare”, rilevava che la polizza accesa dalla ricorrente per l'importo complessivo di euro 216.295,89 cessava automaticamente il 21/10/2025, per cui non esisteva alcun cumulo di garanzie.
L'Ufficio chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso. Sul punto questa Corte ritiene che a nulla rilevi che l'opposizione abbia ad oggetto sia il provvedimento di sospensione che il mancato accoglimento della relativa istanza di annullamento in autotutela, trattandosi nella sostanza di identico rapporto tributario, costituito dalla mancata erogazione del rimborso IVA richiesto dalla società contribuente conseguente al provvedimento di sospensione. Va anche evidenziato che la notifica del ricorso è avvenuta entro il termine di legge di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione e del diniego di annullamento in autotutela.
Nel merito il motivo fondamentale a sostegno delle ragioni della ricorrente è da individuare nella errata applicazione da parte dell'Agenzia dell'art. 23 del D.Lgs. n. 472/97.
La norma dispone testualmente che: "... il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi".
Tale formulazione, ad avviso di questa Corte, fa evidentemente riferimento ad atti con i quali l'amministrazione finanziaria rivolge al contribuente una formale pretesa creditoria, ancorché non definitiva, caratteristica che non può essere riconosciuta al processo verbale di constatazione.
Quest'ultimo, infatti, è un mero atto endoprocedimentale che, per produrre pieno effetto nella sfera giuridica del destinatario, necessita di un successivo provvedimento da adottare da parte del competente ente impositore. Non a caso, infatti, il PVC non rientra tra gli atti impugnabili a norma dell'art. 19 del DF. Lgs.
546/1992.
Né tale evidenza può trovare smentita in forza della Circolare citata nelle controdeduzioni di parte resistente, sia perché la disposizione legislativa è ad essa successiva e sia perché un documento di prassi non può certo andare in contrasto con una disposizione di legge.
In termini sostanzialmente analoghi si è espressa anche la prima Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di La Spezia con la sentenza n. 23 in data 8 febbraio 2024.
Quanto alla questione della garanzia non vi è dubbio che alla data del provvedimento di sospensione era ancora attiva la polizza fidejussoria, avente durata triennale, n. 732289923 del 21.10.2024 rilasciata dalla
Società_1 per il complessivo importo di € 216.295,89, con validità fino al 21.10.2027 così come richiesto dall'Ufficio in data 11.9.2024. Peraltro occorre considerare che la spettanza del rimborso IVA di cui trattasi scaturisce da una sentenza passata in giudicato favorevole al contribuente, con conseguente riconoscimento giudiziale in suo favore di un credito certo, liquido ed esigibile non abbisognevole di polizza fidejussoria.
Quanto sopra consente di ritenere assorbite le ulteriori eccezioni formulate dalla parte ricorrente.
Le spese seguono la socombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e delle tabelle in vigore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 3.962,00 oltre C.U., Spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3456/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50231 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi atti e ne illustrano le argomentazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con atto notificato in data 04.07.2025 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, impugnava il provvedimento di sospensione di un rimborso IVA, relativo al 3° trimestre
2023 cron. 50231/0, dell'importo di € 109.835,94, unitamente al rifiuto espresso dall'Ufficio sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla società contribuente.
La ricorrente ricostruiva la vicenda rilevando che, con dichiarazione Mod. IVA TR del 24.10.2023, aveva richiesto il rimborso dell'IVA relativa al 3° trimestre 2023 per una somma di € 200.000,00, come risultante dal quadro TC del predetto modello.
L'Agenzia delle Entrate di Caserta, però, con provvedimento del 30.8.2024 aveva disposto il “Diniego parziale” del rimborso per l'importo di € 109.835,94, rispetto al credito di € 200.000.00 richiesto.
Avverso tale atto, la Ricorrente_1 S.r.l. aveva proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta che, con sentenza n. 956 depositata il 27.2.2025, aveva annullato l'atto.
Detta sentenza, notificata in data 5.3.2025 e non impugnata nei termini di legge, era divenuta irrevocabile il 4.5.2025, con conseguente obbligo per l'Ufficio di disporre il rimborso entro il termine di 90 giorni, come previsto dall'art. 69 del D.Lgs. n.546/92, termine scaduto il 3.6.2025.
L'Agenzia, con provvedimento notificato in data 7.5.2025, pur prendendo della definitività della sentenza, disponeva la sospensione del rimborso IVA di € 109.835,94 ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D.Lgs.
472/1997, rilevando che l'Amministrazione Finanziaria vantava nei confronti della società un credito pari ad
€ 180.626,00, oltre sanzioni e interessi, derivante dal Processo Verbale di Constatazione n. 4611, notificato in data 16/04/2025, con il quale era stata accertata della medesima Agenzia, per l'anno d'imposta 2022, una maggiore imposta ai fini IRES/IRAP/IVA. L'Ufficio, inoltre, con atto in data 30.05.2025 rigettava l'istanza di annullamento in autotitela presentata dalla società in data 28.05.2025
La società ricorrente, quindi, formulava le seguenti eccezioni:
1) Violazione dell'art.23 D.Lgs. n.472/1997; art. 38-bis, commi 4 e 5 D.P.R. n.633/72, dell'art.10 comma 1
Legge n.212/2000 e dell'art.2 Cost. sotto il profilo del divieto di “duplicazione cautelare”, avendo l'Agenzia preteso, pur nella vigenza di una polizza fidejussoria già attiva, una ulteriore fidejussione, non ritenendo sufficiente quella prodotta dalla società in data 8.11.2024, per l'importo complessivo di € 216.295,89, in quanto scadente il 21.10.2025;
2) Irrilevanza del p.v.c. ai fini cautelari, non trattandosi di atto impositivo;
3) Difetto di motivazione;
4) Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97
Costituzione.
La società ricorrente chiedeva, quindi, l'annullamento del provvedimento di sospensione del rimborso e, occorrendovi, dichiarare la illegittimità del rifiuto espresso sull'istanza di autotutela con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta che nelle sue controdeduzioni:
- eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché avente ad oggetto cumulativamente due provvedimenti ossia quello con il quale veniva disposta la sospensione del rimborso IVA e il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela;
- escludeva che fosse in contestazione l'esistenza del credito ma ha rivendicato la legittimità della sospensione del rimborso ex art. 23 del D.Lgs. 472/1997, rilevando che la sua erogazione non poteva avvenire a causa di un carico pendente rappresentato da un Processo Verbale di Constatazione (n. 461 per l'anno d'imposta 2022 notificato in data 16/04/2025 per l'importo di euro 180.626,00 a titolo di maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA oltre sanzioni e interessi);
- evidenziava, in proposito, quanto ribadito dall'ADE nel convegno annuale Programma_1 2025, secondo cui la ragione di credito, fondante il provvedimento di sospensione dei rimborsi, può essere rappresentata anche dal processo verbale di constatazione, ricordando che la Circolare n. 19/1993 aveva chiarito che tra i "carichi pendenti" rientrano gli accertamenti, le rettifiche, l'irrogazione di sanzioni, i PVC notificati e ogni altra pendenza risultante dall'Anagrafe tributaria e per cui è prevista la sospensione del pagamento;
- con riguardo all'eccezione riguardante la cosiddetta “duplicazione cautelare”, rilevava che la polizza accesa dalla ricorrente per l'importo complessivo di euro 216.295,89 cessava automaticamente il 21/10/2025, per cui non esisteva alcun cumulo di garanzie.
L'Ufficio chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso. Sul punto questa Corte ritiene che a nulla rilevi che l'opposizione abbia ad oggetto sia il provvedimento di sospensione che il mancato accoglimento della relativa istanza di annullamento in autotutela, trattandosi nella sostanza di identico rapporto tributario, costituito dalla mancata erogazione del rimborso IVA richiesto dalla società contribuente conseguente al provvedimento di sospensione. Va anche evidenziato che la notifica del ricorso è avvenuta entro il termine di legge di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione e del diniego di annullamento in autotutela.
Nel merito il motivo fondamentale a sostegno delle ragioni della ricorrente è da individuare nella errata applicazione da parte dell'Agenzia dell'art. 23 del D.Lgs. n. 472/97.
La norma dispone testualmente che: "... il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi".
Tale formulazione, ad avviso di questa Corte, fa evidentemente riferimento ad atti con i quali l'amministrazione finanziaria rivolge al contribuente una formale pretesa creditoria, ancorché non definitiva, caratteristica che non può essere riconosciuta al processo verbale di constatazione.
Quest'ultimo, infatti, è un mero atto endoprocedimentale che, per produrre pieno effetto nella sfera giuridica del destinatario, necessita di un successivo provvedimento da adottare da parte del competente ente impositore. Non a caso, infatti, il PVC non rientra tra gli atti impugnabili a norma dell'art. 19 del DF. Lgs.
546/1992.
Né tale evidenza può trovare smentita in forza della Circolare citata nelle controdeduzioni di parte resistente, sia perché la disposizione legislativa è ad essa successiva e sia perché un documento di prassi non può certo andare in contrasto con una disposizione di legge.
In termini sostanzialmente analoghi si è espressa anche la prima Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di La Spezia con la sentenza n. 23 in data 8 febbraio 2024.
Quanto alla questione della garanzia non vi è dubbio che alla data del provvedimento di sospensione era ancora attiva la polizza fidejussoria, avente durata triennale, n. 732289923 del 21.10.2024 rilasciata dalla
Società_1 per il complessivo importo di € 216.295,89, con validità fino al 21.10.2027 così come richiesto dall'Ufficio in data 11.9.2024. Peraltro occorre considerare che la spettanza del rimborso IVA di cui trattasi scaturisce da una sentenza passata in giudicato favorevole al contribuente, con conseguente riconoscimento giudiziale in suo favore di un credito certo, liquido ed esigibile non abbisognevole di polizza fidejussoria.
Quanto sopra consente di ritenere assorbite le ulteriori eccezioni formulate dalla parte ricorrente.
Le spese seguono la socombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e delle tabelle in vigore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 3.962,00 oltre C.U., Spese generali, IVA e
CPA come per legge.