Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2002, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S3477/02 I IN N CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 13739/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron.8333 Dott. NT LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.10/01/02 - Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E N T ENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO per diritti € 310 il 11 MAR 2002... GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LO AN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CONCETTI, giusta delega in2002 71 calce alla copia notificata del ricorso;
-1- resistente con mandato avverso la sentenza n. 24/99 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 13/04/99 R.G.N. 1188/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo motivo. -2- Svolgimento del processo premesso di essere titolare di rendita CI NT, unica, per due infortuni sul lavoro subiti rispettivamente nel 1965 e nel 1969, e di una malattia professionale riconosciuta nel 1979, per un grado corrispondente ad una riduzione della capacità di lavoro dell'80% (successivamente aumentata fino al 94% a seguito di plurime revisioni per aggravamento), ha chiesto al Pretore di Brindisi, giudice del lavoro, di dichiarare illegittima la riduzione al 50% operata dall'Inail nel 1994, a seguito di revisione per miglioramento, e di condannare l'Istituto a Azry ripristinare la rendita nella misura quanto meno dell'80%. stata accolta dal Pretore, con decisioneLa domanda è confermata dal locale Tribunale con sentenza 5 marzo/13 aprile 1999 n. 24. Il Tribunale ha respinto la tesi dell'Istituto appellante, secondo cui il termine della revisione, essendo implicata una malattia professionale, doveva considerarsi di 15 anni, а norma dell'art. 137 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, richiamando la sentenza di questa Corte a sezioni unite 12023/1990, interpretata nel senso che in caso di revisione di rendita unificata per concorso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, deve ritenersi consolidata e perciò intangibile la percentuale di inabilità che non abbia subito riduzioni nel corso di dieci anni. Nella 3 fattispecie in esame, rilevato che nei dieci anni successivi al 16.1.1979 (data di decorrenza della rendita unica costituita per infortuni sul lavoro e le malattie professionali) l'inabilità al lavoro del CI non è mai stata inferiore alla misura dell'80%, il Tribunale ha ritenuto che le successive revisioni non possano portare alla liquidazione di una rendita corrispondente ad una più bassa percentuale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione 1' Inail, con unico motivo. L' intimato si è costituito con controricorso, resistendo. Ази Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 113 137 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; c.p.c.; 80, 83 e motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine а e 5punti decisivi della controversia (art. 360, n. c.p.c.), censura la sentenza impugnata per erronea interpretazione della portata normativa della sentenza della Corte Costituzionale 318/1989 e della sent. delle Sezioni Unite 12023/1990; sostiene che il quadro normativo risultante da tali sentenze, correttamente interpretate, significa che l'art. 80 t.u. 1124 impone una valutazione complessiva di sintesi che tenga conto delle varie inabilità nella loro totalità e non già nelle singole 4 componenti;
che a partire dalla costituzione della rendita unica inizia a decorrere un nuovo periodo revisionale che evento il quale segue il regimetiene conto dell'ultimo revisionale suo proprio e quindi, nel caso di specie, trattandosi di malattia professionale, soggetto al termine quindicennale. Conclude di avere correttamente ridotto la rendita in godimento al 50%, rispettando il vincolo di immodificabilità del 40% relativo alla costituzione della rendita unica per i due infortuni sul lavoro avvenuta nel 1969. Il motivo, corretto nelle premesse, non può essere seguito Asy nelle sue conclusioni. La premessa è conforme al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l'unicità della rendita non consente di distinguere sul piano giuridico la parte di essa ascritta all'evento infortuni sul lavoro e quella derivante da malattie professionali (Cass. 19-2-2000 n. 1919; Cass. 17-8-2000 n. 10904); e tale affermazione è basata sull'evoluzione dell'istituto della revisione della rendita unificata, con i noti interventi della Corte delle Sezioni Unite di questa Corte,Costituzionale e evoluzione ed attuale assetto che è necessario brevemente riassumere ai fini della ricerca del criterio decisorio del problema posto dalla presente causa, in quale termine temporale (che, come noto, non è né di prescrizione né di 5 decadenza, ma delimita semplicemente l'arco temporale nel quale assumono rilevanza le modifiche delle condizioni fisiche del titolare della rendita Cass. 24-7-2001 n. 10030; Cass. 16-3-2001 n 3807; Cass. 20-11-2000 n. 14959) si consolidi la rendita unica derivante da infortuni sul lavoro e malattie professionale. L'unificazione della rendita e la sua revisione sono istituti diversi, disciplinati la prima dall'art. 80, la seconda dall'art. 83 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. L'art. 83, riprendendo identica disposizione dell'art. 25 GE (commi 3 e 4) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, quello della revisione della rendita;
esso dispone che la misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda per disposizionedel titolare dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione о di aumento al lavoro ed in genere in seguito dell'attitudine a modificazione nelle condizioni fisiche del soggetto tutelato (purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita). La possibilità di rivedere nel tempo la misura della rendita accordata discende direttamente dall'art. 38, 2° comma, Cost. e dalla coerente funzione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie sua funzioneprofessionali. Non assolverebbe infatti alla 6 di provvedere mezzi adeguati alle esigenze di vita una rendita che, in rapporto alle condizioni fisiologiche dell'infortunato, che possono mutare nel tempo in meglio o in più o in meno,in peggio, fosse divenuta spereq uata, rispetto a tali esigenze. In particolare la revisione è sistema di indennizzo in rendita,coerente con il introdotto nell' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, limitatamente al settore industriale, in luogo di quello in capitale fino allora vigente in virtù del R.D. 31 gennaio 1904, n. 51, e successivamente esteso al settore agricolo dalla Legge 20 febbraio 1950 n. 64. Ciò non significa che la revisione della rendita possa essere chiesta in qualsiasi tempo, indefinitivamente. Tale possibilità Va contemperata con l'opposto principio di stabilizzazione dei postumi e di invariabilità del corrispondente grado di riduzione dell'attitudine al lavoro, nonché di conseguente consolidazione della rendita a tale grado rapportata, per il quale il legislatore ritiene, con presunzione assoluta, che i postumi dell' infortunio non siano suscettibili né peggioramento, decorso un periodo di miglioramento né di di tempo, determinato per gli infortuni sul lavoro in dieci anni (art. 83 commi 6 e 7), e per le malattie professionali 7 in 15 (art. 137), in considerazione del diverso presumibile carattere evolutivo e possibilità diagnostica. L'art. 80 invece, riprendendo analoga disposizione dell'art. 37 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, disciplina l'istituto della unificazione della rendita per successivo infortunio, senza limiti di tempo, stabilendo che in tal caso l'Istituto provvede alla costituzione di una rendita complessiva unica in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni provocate dal precedente 0 dai precedenti infortuni dal nuovo, e Kry valutata alla stregua dell'art. 78, cioé mediante la determinazione di volta in volta di quanto detta lavorativa è diminuita complessivamente in attitudine e dellaconseguenza dei policroni infortuni coesistenza delle singole lesioni. E' importante notare, per gli sviluppi argomentativi la valutazione complessiva dettata successivi, che dall'art. 80 per le rendite corrisposte per gli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del t.u. 1124, si applica l'inabilità sia derivata in parte daanche quando infortunio sul lavoro e in parte da malattia professionale, in forza dell'estensione operata dall'art. 132 dello stesso senza che a ciò ostasse il differenziato termine dit.u., stabilizzazione dei postumi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in quanto l'assetto 0 08 originario del t.u. non stabiliva un termine per l'unificazione della rendita. La legge infatti non precisa se, in sede di costituzione della rendita unica a norma dell'art. 80, assuma ○ no rilevanza il decorso del periodo massimo di rivedibilità, previsto dall'art. 83, con riguardo alla rendita liquidata per alcuno degli eventi infortunistici policroni. Un orientamento minoritario di questa Corte ritenne che, nell'ipotesi di infortuni policroni, non è consentito determinare la rendita unica in misura inferiore а Azu quella in precedenza liquidata per un primo infortunio, rispetto al quale sia il trascorso termine decennale di rivedibilità, poiché anche in tal caso opererebbe la presunzione assoluta dell'avvenuta stabilizzazione dei relativi postumi, con conseguente immodificabilità della originaria rendita (Cass. 15 marzo 1986 n. 1780; Cass. 13 febbraio 1987 n. 1601). La prevalente giurisprudenza di legittimità ritenne viceversa, sulla scia già tracciata dalla giurisprudenza formatosi nel vigore del r.d. n. 1765 del 1935, che una coordinata applicazione delle due discipline non possibile, sia per la netta distinzione delle sue fattispecie legali tipiche, configurate rispettivamente dagli articoli 80 e 83, sia, soprattutto, perché, in caso 9 infortuni succeduti nel tempo, ladi pluralità di rendita unica prevista dall'art. 80 dev'essere costituita non già in corrispondenza alla somma aritmetica delle percentuali di riduzione attribuibili alle conseguenze delle singole lesioni, ma, come la riguardo alla loronorma espressamente dispone, avendo influenza ed al loro complessivo risultatoreciproca inabilitante, sulla base di un giudizio di sintesi, che accerti in concreto l'esatta misura del danno subito dall'infortunato, sicché nella costituzione della con tale criterio, non Axy rendita unica, determinata possono operare le modalità e le limitazioni temporali stabilite per la revisione di un singolo infortunio dell'art. 83, sicché l'importo della rendita unificata avrebbe potuto essere fissato in misura anche inferiore a quello della prima rendita, anche se anteriore di oltre un decennio (cfr. Cass. 13 maggio 1982 n. 4904; 15 aprile 1986 n. 2667; 21 febbraio 1987; 20 marzo 1987 n. 2777). A tale risultato interpretativo contribui sia il silenzio dell'art. 80 in punto di termini per la unificazione della rendita, sia la difficoltà concettuale, causa essa stessa del silenzio, di conciliare regimi temporali diversi, derivanti da discipline in parte differenti, quella degli infortuni sul lavoro, risalente alla legge fondante Legge 17 marzo 1898, n. 80, e quella delle malattie 10 professionali, introdotta con il r.d. 13 maggio 1929, n. 928. Nelle more della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, cui era stata rimessa la soluzione del contrasto la Corte Costituzionale, chiamata а giurisprudenziale, pronunciarsi sulla questione (sent. 6 giugno 1989 n. 318), ha preliminarmente riconosciuto la validità del principio di stabilizzazione dei postumi nel caso dell'unico infortunio, in quanto la disposizione che regola la sopravvenienza riposa sul presupposto della invariabilità Ади del grado di invalidità, sia in melius che in peius, per effetto del decorso di un decennio, il che corrisponde al criterio del quod plerumque accidit ed insieme all'esigenza di tenere conto dell'aspettativa del lavoratore in relazione al consolidamento della situazione di fatto e del consolidamento stesso;
viceversa ha ritenuto non conforme a ragionevolezza oltre che elusiva della suddetta esigenza l'assunzione del presupposto della variabilità in relazione al verificarsi di un nuovo infortunio, pur dopo il decennio. Ha poi ritenuto che nell'ipotesi di infortuni policroni, intervallati da oltre un decennio, vi è addirittura da presumere il peggioramento del dell'inabilità plurinfortunato, sicché non vi motivo alcuno di del quale aveva prima discostarsi dal criterio, 11 riconosciuto la validità, del quod plerumque accidit nel senso della invariabilità. Pertanto, assunto il citato orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità come diritto vivente, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 80, primo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede, nel caso di sopravvenienza di un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, che al lavoratore sia assicurata quanto meno una rendita eguale a Ази quella già erogatagli. La sentenza della Corte Costituzionale ha quindi gettato un disposizioni, quella ponte tra le rationes delle due 83, dalla dell'art. 80 quellae dell'art. precedente giurisprudenza di questa Corte ritenute incomunicanti;
ma non ha effettuato una radicale applicazione del principio di stabilizzazione dei postumi enunciato dall'art. 83 all'ipotesi dell'art. 80 con riferimento alle singole lesioni provocate da ciascun evento infortunistico, per l'ostacolo normativo costituito dalla valutazione complessiva e sintetica della rendita unica. Una radicale applicazione del principio di stabilizzazione dei postumi dei singoli infortuni avrebbe comportato l'applicazione di un limite interno, e cioè l'intangibilità della prima rendita, cui avrebbe dovuto essere. sommata 12 quella corrispondente alla lesione provocata dal successivo infortunio. Per chiarire il concetto con un esempio, ove per un primo infortunio sia stata liquidata una rendita del 32%, e successivamente al decennio sia stata riconosciuta una malattia professionale importante una inabilità del 19%, il contenuto normativo dell'art. 80 derivante dalla pronuncia della Corte Costituzionale impedisce la liquidazione di una rendita complessiva inferiore al 32%; ne deduce che non impedisce la riduzione della se del primo infortunio al di sotto di tale valutazione riduzione necessaria per includere nella Agly soglia, valutazione la successiva ed ulteriore lesione nell'ambito del 32% garantito. E la coerenza tra le premesse e le conclusioni della citata sentenza della Corte Costituzionale poggia sul vincolo, sancito dall'art. 80 t.u., della valutazione complessiva della rendita unificata (principio non toccato dalla citata sentenza 318/1989), il quale impedisce la istituzione di un limite interno, relativo alla singola componente lesiva. Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 19 dicembre 1990 n. 12023), rilevato che il contrasto si doveva ritenere superato con l'intervento della Corte Costituzionale, ne ha precisato la portata innovativa, affermando che il di83, principio, che Si trae dall'art. 13 consolidazione, trascorso il termine decennale di rivedibilità, della rendita liquidata per un singolo infortunio, pur riposando sul già indicato presupposto della stabilizzazione dei relativi postumi e della sia "in melius" che "in peius", delinvariabilità, corrispondente grado di inabilità, ove sopravvenga un nuovo infortunio indennizzabile dopo decorso un decennio dal precedente, non impedisce, in sede di costituzione rendita unica a norma dell'art. 80, la della riconsiderazione dei postumi di quel primo infortunio e Azer della relativa incidenza inabilitante, anche se modificata in senso peggiorativo o migliorativo rispetto а quella originaria, nell'ambito della valutazione del complessiva dell'attitudine al grado di riduzione 78, richiamato dallo stesso lavoro a norma dell'art. art. 80; impone però la determinazione della rendita unica in misura non inferiore, in ogni caso, a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione al primo infortunio. è fondamentale sotto treLa citata sentenza 12023/1990 profili: per la definizione della portata normativa della sent. 318/1989 della Corte Costit., come introduttiva di un limite esterno alla rivedibilità della rendita;
per la estensione di tale principio alla diversa ipotesi della revisione della rendita unificata, che viene quindi ad 14 essere parificata e considerata, ai fini della rivedibilità, come rendita per unico infortunio;
per l'enunciazione di entrambi i principi in una fattispecie di rendita unificata di due infortuni sul lavoro e due malattie professionali, per le implicazioni rilevanti ai fini della decisione della presente causa. La successiva giurisprudenza di questa Sezione Lavoro si è attenuta strettamente ai principi enunciati dalla Sezioni Unite (Cass. 27 agosto 1997 n. 8084; Cass. 6 dicembre 1997 n. 12399), articolandoli in relazione alle variegate fattispecie che l'esperienza giudiziaria ha fatto emergere. Axy Così, nell'ipotesi di plurimi infortuni sul lavoro, intervallati ciascuno da meno di dieci anni (nella specie 5 in 24 anni), la Corte ha precisato che il mancato decorso del decennio non esclude il consolidamento della rendita, perché ciascun successivo infortunio deve essere considerato indipendente ed autonomo rispetto alla rendita unificata per altri precedenti infortuni (Cass. 7-7-2000 n. 9133; Cass. 13-1-2002 n. 417; Cass. 27-12-1999 n. 14561, le quali hano precisato che se si procede alla revisione di una rendita unica entro il decennio dal suo riconoscimento, ma dopo il decennio dal primo infortunio, devono essere rispettati gli effetti del cosiddetto consolidamento del Ади 11193) Cass. 28-8.2000 n. primo infortunio;
). In pratica il computo che fa effettuato per verificare se la rendita si consolidata, il 15 seguente: si parte dalla data della revisione e si va a ritroso per un decennio;
la rendita esistente a quel momento è la rendita consolidata (Cass. 10904/2000 cit.), che costituisce il limite esterno intangibile. Delle quattro soluzioni prospettabili per la soluzione del problema giuridico posto dalla presente causa (in quale termine temporale si consolidi una rendita unificata per e malattie professionali, se nel infortuni sul lavoro termine corrispondente alla causa della inabilità prevalente, о dell'ultima inabilità, O decennale, GE quindicennale), il Collegio ritiene di dovere escludere le prime due opzioni, per quanto fin qui esposto sulla necessità giuridica, derivante dall'art. 80, di valutazione complessiva e unitaria. Il criterio della lesione prevalente sarebbe poi fonte di totale incertezza, perché la valutazione di ciascuna componente della rendita unica buč u muta ad ogni revisione. Rimangono le opzioni tre e quattro. Dal rilievo che la revisione implica che sia valutata l'intera attitudine lavorativa, Cass. 1919/2000 cit. ha dedotto la necessità che, nell'ipotesi di revisione di rendita unificata per infortuni sul lavoro e malattie professionali, sia applicato sempre il termine quindicennale. A tale soluzione possono essere sollevate due obiezioni. 16 In primo luogo il criterio di valutazione dell'intera attitudine lavorativa posto a base della sent. 1919/2000, applicato nel suo necessario rigore logico, comporterebbe che nelle rendite con componente silicotica o asbestotica (come nella fattispecie esaminata dalle S.U.), per le quali non esiste termine revisionale (art. 146, comma 5, t.u. 1124) la rendita non si consoliderebbe mai, e ciò contro la lettera e lo spirito dell'intervento della Corte Costituzionale. Azey Inoltre tale soluzione implica il travolgimento del termine decennale previsto dall'art. 83 t.u. 1124 per la componente infortunistica della rendita unica. Così, ad es. se un lavoratore assicurato gode di una rendita unica per una malattia professionale riconosciuta nel 1990, e per un infortunio sul lavoro subito nel 1992, l'adozione del termine unico quindicennale consentirebbe la revisione per miglioramento fino al 2006, mentre il decennio per il consolidamento dell'ultima lesione da infortunio scade nel 2003. Il Collegio non si nasconde che simmetrica obiezione, di contrasto con il termine di consolidamento previsto dall'art. 137 t.u., può essere sollevata all'adozione dell'unico criterio del termine decennale (seguito da Cass. 10904/2000 cit.), perché preclude al lavoratore di provare 17 1'aggravamento di una malattia professionale oltre il decennio. Tuttavia, nella impossibilità di scalfire allo stato il presupposto della valutazione unitaria (nel quale risiede il nodo del problema), comune a tutta la giurisprudenza della Corte, e condiviso dall'Istituto ricorrente, in quanto trova fondamento nell'art. 80 t.u., e nella conseguente necessità di adottare un criterio temporale unitario, quello decennale appare meno problematico del quindicennale, in quanto trova appoggio nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 12023/1997 cit. (sicché non si impone una nuova rimessione ad esse) ed è coerente con il Адил processo di assimilazione della tutela delle malattie professionali a quella degli infortuni sul lavoro. Si può ricordare, a tale riguardo, la parificazione della soglia di accesso alla tutela, fissato dall'art. 4 del r.d. introduttivo dell' assicurazione 13 maggio 1929, n. 928, obbligatoria contro le malattie professionali, nel 20%, in tale misura conservato nell'art. 74, comma 2, t.u. 1124, e portato al 10% comune agli infortuni sul lavoro dalla sent. Corte cost. 24.5.1977 n. 93; l'estensione della tutela a tutte le malattie di origine professionale contratte nell'ambito dell'attività protetta;
da ultimo, l'istituzione, con l'art. 9 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, di un unico e comune termine decennale per la revisione per 18 errore. E pur essendo completamente distinti i presupposti revisione prevista dall'art. 83 t.u.per la 1124 aggravamento delle condizioni sanitarie (miglioramento ○ dell' assicurato) rispetto a quelli per la revisione prevista dall'art. 9 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (errore di qualsiasi natura in sede di valutazione della inabilità, nella attribuzione, erogazione ○ riliquidazionenonché delle prestazioni), comuni sono i caratteri differenziali diagnostici per infortuni sul lavoro e malattie professionali, non precludonoi quali tuttavia errore di valutazionel'impossibilità di rilevare un Asy diagnostica iniziale di una malattia professionale, in sede di revisione per aggravamento miglioramento, se effettuata oltre il decennio dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento di attribuzione della prestazione. Si deve quindi concludere che il termine di consolidamento della rendita unica è di dieci anni, anche quando la rendita stessa derivi da una riduzione della capacità di lavoro cagionata da infortuni sul lavoro e da malattie professionali, unitariamente considerati. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi, attesa la complessità della questione, per la compensazione delle spese processuali del presente giudizio. 19
p.q.m.
rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 10 gennaio 2002. Il Presidente glichen lüauth Il Consigliere Estensore Aldo De Marin Sille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 MAR. 2002 IL CANCELLIERE CAP POLLO, M Inail revisione rendita unica-termine unico RG 13739/1999 20