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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/06/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 3459/2021 e 7087/2021 riuniti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice NG AF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3459/2021 e r.g. 7087/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AG RO
ATTORE contro
(C.F ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. PISANI EUGENIO C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio, relativo ai due procedimenti riuniti, ha ad oggetto la contestata violazione, da parte dell'attore e in danno dei convenuti, del regolamento condominiale e, più in generale, della norma a presidio della pari facoltà di godimento e disposizione prevista dall'1102 c.c. in relazione al comportamento dei convenuti consistente nel reiterato parcheggio delle autovetture sul viale condominiale destinato al passaggio pedonale, nonché nell'apposizione, sul tratto del predetto viale all'altezza dell'interno n. 4, di nr. 3 vasi ostacolanti il passaggio. I convenuti, costituitisi, hanno contestato le deduzioni dell'attore eccependo, in primo luogo, la non opponibilità del regolamento contrattuale di condominio. In seconda battuta, hanno dedotto che i comportamenti contestati, per saltuarietà e brevità delle condotte, non sono suscettibili di determinare alcuna violazione dell'art. 1102 c.c. La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale. Tanto premesso la domanda dell'attore è fondata avuto riguardo ad entrambe le condotte contestate. I convenuti, quali condomini del comprensorio sito in Marino, via Don Ugo Bassi n. 10 (cfr. contratto di acquisto in atti), sono soggetti alle prescrizioni del regolamento contrattuale condominiale depositato in data 31.05.2016 dinanzi al Notaio (rep. 119126; racc. 45776). Persona_1 Il regolamento di condominio, all'art. 6 fa espresso divieto di “parcheggiare veicoli di qualsiasi tipo sul viale di accesso e fuori dei posti appositamente assegnati, a meno di apposita regolamentazione assembleare ed a condizioni che non crei disparità d'uso”, così come inibisce il deposito “di oggetti sugli accessi e nelle parti comuni in genere”. Il regolamento di condominio è opponibile alla parte convenuta, come si evince dall'atto di acquisto e, segnatamente, all'art. 2 del contratto (cfr. doc. all. 2 comparsa costituzione convenuti) con cui l'acquirente conferisce mandato al venditore per la predisposizione del regolamento di condominio e delle relative tabelle millesimali con facoltà di apportarvi variazioni fino a che non sia ultimata la vendita di tutte le unità immobiliari. A tal proposito, infondata è l'eccezione di invalidità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto. L'oggetto della clausola generativa del rapporto di mandato è specificamente circoscritto all'adozione del regolamento di condominio che il mandante è perfettamente in grado di conoscere non solo in virtù dell'obbligo di rendiconto previsto in capo al mandatario, ma anche in ragione della circostanza che il regolamento sia stato registrato con atto pubblico. Qualora il mandatario abbia predisposto un regolamento in violazione dei limiti fissati nel mandato (nella specie non si rinvengono specifiche limitazioni), ovvero in contrasto con norme di legge, il mandante è tutelato con i rimedi previsti a tutela dell'inadempimento contrattuale, nonché con la possibilità di impugnare la delibera ricorrendovi i presupposti di cui all'art. 1137 c.c.. Nel caso in esame, peraltro, la normativa predisposta è applicazione del normale criterio di buon senso nella disciplina dell'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. . Venendo alle condotte contestate, l'attore ha prodotto documentazione fotografica, con perizia di parte relativa alla data di predisposizione del documento, liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., attestante il reiterato posteggio delle autovetture nella disponibilità della parte convenuta (cfr. circostanza non specificamente contestata in sede di comparsa di costituzione, né la parte convenuta ha depositato la memoria istruttoria nel procedimento portante) sul viale pedonale, per un tempo eccedente la sosta temporanea per come ulteriormente specificato nella delibera del 6.6.2022 “3) Per rendere noto anche ai nuovi condomini quanto già discusso nelle precedenti riunioni;
tutti i presenti confermano: a. che è fatto divieto di sosta di auto di proprietà, di amici o parenti o altri, nel viale condominiale. Tuttavia convengono che si può invece utilizzarlo per la temporanea fermata delle auto limitatamente al tempo strettamente necessario per lo scarico o carico di cose o persone, con presenza del conducente a custodia del veicolo, o se necessario, per tecnici o operai che intervengono presso le abitazioni private o per le parti comuni e che abbiano esigenze di un frequente carico e scarico dietro opportuno avviso sulla chat concomitale, come da prassi già in essere”(cfr. doc. all. 21 memoria istruttoria parte attrice); i convenuti, inoltre, non hanno fornito specifica contestazione dei fatti materiali ascritti, limitandosi piuttosto ad eccepire l'insussistenza della lamentata violazione dell'art. 1102 c.c. . Tali condotte, al contrario, sono suscettibili di determinare un uso non conforme all'utilizzo dei beni comuni, per il mero fine della comodità e amenità del singolo condomino, con abuso della destinazione del bene deputato a viale di passaggio pedonale.
Quanto ai vasi, rimossi, vigono le medesime considerazioni in termini di violazione del regolamento condominiale e di abuso della destinazione del bene comune, sebbene ai soli fini della soccombenza virtuale.
Stante il comportamento collaborativo della parte convenuta in ordine alla rimozione dei vasi, non si ritiene di dover adottare un provvedimento di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. circa il posteggio delle autovetture.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per lo scaglione compreso tra i 26.000,01 e i 52.000,00 stante il basso grado di complessità della controversia.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara l'illegittimità della condotta perpetrata dalla parte convenuta attraverso il parcheggio delle vetture, nella sua disponibilità, ed in particolare della Mercedes Classe B tg.
FM465GH (di proprietà della soc. soc. partecipata al 50 % dal e al Parte_2 CP_1
50 % dalla moglie , sul viale condominiale, nei pressi del cancello di Parte_3 ingresso della sua abitazione, in violazione e contrasto dei principi generali di cui all'art. 1102 c.c., nonché dello specifico divieto previsto dall'art. 6, comma n. 11, del regolamento condominiale vigente;
- Per l'effetto, fa divieto alla parte convenuta di reiterare le menzionate condotte, inibendo la sosta delle autovetture di cui dispone materialmente e giuridicamente sul viale condominiale.
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'illegittima condotta di installazione dei vasi sul viale pedonale in corrispondenza dell'interno n. 4.
- Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in Euro 700,00 per esborsi ed Euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 03/06/2025
Il Giudice
NG AF
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice NG AF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3459/2021 e r.g. 7087/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AG RO
ATTORE contro
(C.F ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. PISANI EUGENIO C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio, relativo ai due procedimenti riuniti, ha ad oggetto la contestata violazione, da parte dell'attore e in danno dei convenuti, del regolamento condominiale e, più in generale, della norma a presidio della pari facoltà di godimento e disposizione prevista dall'1102 c.c. in relazione al comportamento dei convenuti consistente nel reiterato parcheggio delle autovetture sul viale condominiale destinato al passaggio pedonale, nonché nell'apposizione, sul tratto del predetto viale all'altezza dell'interno n. 4, di nr. 3 vasi ostacolanti il passaggio. I convenuti, costituitisi, hanno contestato le deduzioni dell'attore eccependo, in primo luogo, la non opponibilità del regolamento contrattuale di condominio. In seconda battuta, hanno dedotto che i comportamenti contestati, per saltuarietà e brevità delle condotte, non sono suscettibili di determinare alcuna violazione dell'art. 1102 c.c. La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale. Tanto premesso la domanda dell'attore è fondata avuto riguardo ad entrambe le condotte contestate. I convenuti, quali condomini del comprensorio sito in Marino, via Don Ugo Bassi n. 10 (cfr. contratto di acquisto in atti), sono soggetti alle prescrizioni del regolamento contrattuale condominiale depositato in data 31.05.2016 dinanzi al Notaio (rep. 119126; racc. 45776). Persona_1 Il regolamento di condominio, all'art. 6 fa espresso divieto di “parcheggiare veicoli di qualsiasi tipo sul viale di accesso e fuori dei posti appositamente assegnati, a meno di apposita regolamentazione assembleare ed a condizioni che non crei disparità d'uso”, così come inibisce il deposito “di oggetti sugli accessi e nelle parti comuni in genere”. Il regolamento di condominio è opponibile alla parte convenuta, come si evince dall'atto di acquisto e, segnatamente, all'art. 2 del contratto (cfr. doc. all. 2 comparsa costituzione convenuti) con cui l'acquirente conferisce mandato al venditore per la predisposizione del regolamento di condominio e delle relative tabelle millesimali con facoltà di apportarvi variazioni fino a che non sia ultimata la vendita di tutte le unità immobiliari. A tal proposito, infondata è l'eccezione di invalidità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto. L'oggetto della clausola generativa del rapporto di mandato è specificamente circoscritto all'adozione del regolamento di condominio che il mandante è perfettamente in grado di conoscere non solo in virtù dell'obbligo di rendiconto previsto in capo al mandatario, ma anche in ragione della circostanza che il regolamento sia stato registrato con atto pubblico. Qualora il mandatario abbia predisposto un regolamento in violazione dei limiti fissati nel mandato (nella specie non si rinvengono specifiche limitazioni), ovvero in contrasto con norme di legge, il mandante è tutelato con i rimedi previsti a tutela dell'inadempimento contrattuale, nonché con la possibilità di impugnare la delibera ricorrendovi i presupposti di cui all'art. 1137 c.c.. Nel caso in esame, peraltro, la normativa predisposta è applicazione del normale criterio di buon senso nella disciplina dell'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. . Venendo alle condotte contestate, l'attore ha prodotto documentazione fotografica, con perizia di parte relativa alla data di predisposizione del documento, liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., attestante il reiterato posteggio delle autovetture nella disponibilità della parte convenuta (cfr. circostanza non specificamente contestata in sede di comparsa di costituzione, né la parte convenuta ha depositato la memoria istruttoria nel procedimento portante) sul viale pedonale, per un tempo eccedente la sosta temporanea per come ulteriormente specificato nella delibera del 6.6.2022 “3) Per rendere noto anche ai nuovi condomini quanto già discusso nelle precedenti riunioni;
tutti i presenti confermano: a. che è fatto divieto di sosta di auto di proprietà, di amici o parenti o altri, nel viale condominiale. Tuttavia convengono che si può invece utilizzarlo per la temporanea fermata delle auto limitatamente al tempo strettamente necessario per lo scarico o carico di cose o persone, con presenza del conducente a custodia del veicolo, o se necessario, per tecnici o operai che intervengono presso le abitazioni private o per le parti comuni e che abbiano esigenze di un frequente carico e scarico dietro opportuno avviso sulla chat concomitale, come da prassi già in essere”(cfr. doc. all. 21 memoria istruttoria parte attrice); i convenuti, inoltre, non hanno fornito specifica contestazione dei fatti materiali ascritti, limitandosi piuttosto ad eccepire l'insussistenza della lamentata violazione dell'art. 1102 c.c. . Tali condotte, al contrario, sono suscettibili di determinare un uso non conforme all'utilizzo dei beni comuni, per il mero fine della comodità e amenità del singolo condomino, con abuso della destinazione del bene deputato a viale di passaggio pedonale.
Quanto ai vasi, rimossi, vigono le medesime considerazioni in termini di violazione del regolamento condominiale e di abuso della destinazione del bene comune, sebbene ai soli fini della soccombenza virtuale.
Stante il comportamento collaborativo della parte convenuta in ordine alla rimozione dei vasi, non si ritiene di dover adottare un provvedimento di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. circa il posteggio delle autovetture.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per lo scaglione compreso tra i 26.000,01 e i 52.000,00 stante il basso grado di complessità della controversia.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara l'illegittimità della condotta perpetrata dalla parte convenuta attraverso il parcheggio delle vetture, nella sua disponibilità, ed in particolare della Mercedes Classe B tg.
FM465GH (di proprietà della soc. soc. partecipata al 50 % dal e al Parte_2 CP_1
50 % dalla moglie , sul viale condominiale, nei pressi del cancello di Parte_3 ingresso della sua abitazione, in violazione e contrasto dei principi generali di cui all'art. 1102 c.c., nonché dello specifico divieto previsto dall'art. 6, comma n. 11, del regolamento condominiale vigente;
- Per l'effetto, fa divieto alla parte convenuta di reiterare le menzionate condotte, inibendo la sosta delle autovetture di cui dispone materialmente e giuridicamente sul viale condominiale.
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'illegittima condotta di installazione dei vasi sul viale pedonale in corrispondenza dell'interno n. 4.
- Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in Euro 700,00 per esborsi ed Euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 03/06/2025
Il Giudice
NG AF