Art. 7. Comitato pari opportunita' 1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, e' istituito il Comitato per le pari opportunita' con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 . Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, e' composto da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione.
Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente.
2. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo, con le scadenze di cui all' articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 . I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Note all' art. 7:
- La legge 10 aprile 1991, n. 125 , reca: "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".
- Si riporta il testo dell' art. 26, comma 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.".
Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente.
2. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo, con le scadenze di cui all' articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 . I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Note all' art. 7:
- La legge 10 aprile 1991, n. 125 , reca: "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".
- Si riporta il testo dell' art. 26, comma 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.".