Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6098 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
11/04/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. C.F._2 Parte_3
, (c.f. ) C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(c.f. in qualità di amministratore di Pt_5 CodiceFiscale_5
sostegno di , rappresentati e difesi dall'avv.to Stefano Perugi Parte_6
in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo ex art. 701 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Viterbo, via
Marconi 7
1
E quale titolare dell'omonima impresa individuale (c.f. Controparte_1
partita Iva ) rappresentato e difeso C.F._6 P.IVA_1
dall' Avv.to Massimo Boni giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Viterbo in Via Cardarelli numero 6.
APPELLATO
E
(c.f. ) rappresentato e Controparte_2 C.F._7
difeso dall'Avv.to Giuseppe Dinarelli giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Viterbo, Via Garbini, 51.
APPELLATO
; CP_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1054/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 3050/2017 R.G., pubblicata in data 12.10.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: << Con ricorso ex art. 702 bis cpc, sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico svolto in via preventiva (ing.
[...]
, i ricorrenti in epigrafe hanno proposto domanda di riduzione del Per_1
prezzo e di risarcimento del danno nei confronti di quale Controparte_1
venditore degli immobili siti nella via Papa Giovanni Paolo II in Tuscania, nonché di quale progettista e direttore lavori. Quest'ultimo Controparte_2
2 ha eccepito la nullità del ricorso e dell'accertamento tecnico preventivo, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva e ha chiesto nel merito il rigetto della domanda. Il convenuto ha svolto eguale eccezione CP_1
di nullità del ricorso e dell'ATP; nel merito, ha pagina eccepito la prescrizione della domanda, chiedendone in subordine il rigetto;
previa autorizzazione alla chiamata in giudizio, ha infine svolto domanda di
“manleva” nei confronti dell'appaltatore , in relazione Controparte_4
ai vizi nella stesura dell'intonaco. Si è infine costituito in giudizio CP_3
già socio di che ha eccepito la “nullità ed
[...] Controparte_4
inammissibilità della chiamata in causa e conseguente nullità della notificazione richiesta nei confronti di un soggetto non legittimato”; nel merito, ha aderito all'eccezione (di decadenza dalla denuncia dei vizi e) di prescrizione dell'azione svolta dal chiedendo in subordine il CP_1
rigetto della domanda avanzata da quest'ultimo a suo carico. Previo mutamento del rito, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma cpc;
all'esito, la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.>>
§ 2— Il tribunale con ordinanza 10 aprile 2019 ha rigettato le richieste istruttorie e con la sentenza di cui in oggetto ha così statuito: << rigetta la domanda dei ricorrenti nei confronti di dichiarando Controparte_1
inammissibile la domanda dai medesimi svolta verso - Controparte_2
dichiara inammissibile la domanda di nei confronti di Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite. >> CP_3
§ 3— A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:<< L'eccezione di nullità del ricorso è infondata, essendo
3 agevolmente individuabili gli elementi di cui all'art. 163 n. 3 e 4 cpc. I ricorrenti, quali acquirenti degli immobili individuati in ricorso, hanno chiesto ciascuno la riduzione del prezzo di vendita ed il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, questi ultimi in misura corrispondente alle conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo.
Nell'ATP, versato agli atti del giudizio (doc. 5), vengono infatti individuati, per ciascuno degli immobili acquistati dagli odierni ricorrenti, i lavori necessari per la rimozione dei vizi ivi riscontrati nonché, partitamente,
l'ammontare del costo dei lavori stessi. Pur enunciando in premessa che l'immobile è stato realizzato dallo stesso venditore quale titolare CP_1
dell'omonima impresa edile, la domanda è espressamente fondata sulla garanzia di cui agli artt. 1490 e 1492 cc, in relazione a vizi definiti come meramente difformi rispetto alle regole dell'arte o alla normativa di riferimento. Si osserva, d'altro canto, che la domanda proposta è innanzitutto quella di riduzione del prezzo, che è azione tipica del compratore fondata sul rapporto negoziale;
il prezzo, inoltre, va ridotto in misura corrispondente ai lavori necessari per la rimozione dei vizi, talché l'azione risarcitoria è necessariamente riferita a danni di diversa tipologia: l'azione ex art. 1494 cc, nel novero della garanzia per i vizi, non costituisce mero surrogato dell'actio quanti minoris ma è ad essa integrativa e come tale destinata a far fronte a vizi non altrimenti emendabili con le altre azioni. Così ricostruito l'ambito giuridico delle domande proposte, come espressamente ribadito nelle memorie processuali e da alcuno revocato in dubbio (se non indirettamente dai ricorrenti, attraverso il successivo richiamo alla giurisprudenza di legittimità relativa alla diversa fattispecie di cui all'art. 1669 cc), va esaminata l'eccezione preliminare di prescrizione. Il convenuto in CP_1
particolare, ha dedotto che, come risulta dalla documentazione in atti, gli immobili in questione sono stati consegnati, contestualmente alla vendita,
4 nelle date del 21/7/2011, 24/6/2010 e 17/2/2011, talché alla data del
14/9/2014, di deposito del ricorso per ATP, era già decorso il termine annuale di cui all'art. 1495 cc. Nello stesso ricorso, invero, si afferma che
“le palazzine mostravano fin da subito danni evidenti a causa dei lavori eseguiti non a regola d'arte”, come peraltro verificato nella “CTP arch.
, quindi in data antecedente agli esiti dell'accertamento Persona_2
tecnico preventivo. La decorrenza del termine prescrizionale, peraltro, è espressamente ancorata alla “consegna del bene”, quale interpretazione tuttora avallata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 cc si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cass. n. 11037/2017). Essendo la disciplina di cui all'art. 1495 cc pacificamente applicabile a tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi della cosa venduta (Cass. 10728/2001), si deve quindi concludere che le domande formulate dai ricorrenti nella presente sede sono irrimediabilmente prescritte. Preliminare alla stessa prescrizione –che è già eccezione di merito- è la carenza di legittimazione passiva del convenuto arch. che, parimenti, discende dalla qualificazione dell'azione CP_2
proposta dai ricorrenti. La censura, infatti, investe la legitimatio ad causam non essendo riconoscibile alcuna titolarità, dal lato passivo, rispetto al rapporto sostanziale dedotto, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti: gli acquirenti non hanno azione diretta, sul piano negoziale, nei confronti del progettista e direttore lavori, che è estraneo alla compravendita immobiliare.
Tali rilievi sono assorbenti rispetto all'eccezione di nullità dell'ATP, tempestivamente sollevata da entrambi i convenuti in relazione all'art. 195,
III comma cpc, talché non si fa luogo alla rinnovazione ex art. 162 cpc mediante assegnazione del termine per le osservazioni tecniche (peraltro da
5 nessuno richiesto). Resta infine da esaminare la posizione processuale del terzo Al riguardo si osserva che con decreto del 1/3/2018 è CP_3
stata autorizzata la chiamata in giudizio della società ; Controparte_4
constatato l'esito della notifica nei confronti della società e verificata l'estinzione di quest'ultima già alla data del 16/1/2014, il convenuto ha senz'altro notificato la citazione -ancora contenente la domanda di manleva verso la società- nei confronti del socio La circostanza, CP_3
espressamente affermata dal convenuto stesso (v. verbale), risulta anche dall'individuazione del destinatario nella relata di notifica, in assenza di specificazione della qualità del (citato in proprio e non quale CP_3
rappresentante della società). Quest'ultimo, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la nullità della chiamata in giudizio e l'inammissibilità della domanda svolta a suo carico. Quand'anche la citazione sia suscettibile di sanatoria ex art. 164 cpc, si osserva che la domanda proposta -quale azione ex art. 2312 cc, verso uno soltanto degli ex soci- appare diversa rispetto a quella originariamente prospettata;
configurandosi la nullità della chiamata in giudizio per difetto di autorizzazione ex art. 269, II comma cpc (702 bis, IV comma cpc), va quindi rilevata l'inammissibilità stessa della domanda (cfr. Trib. Mantova
962/2007). Pur essendo la fattispecie differente da quella relativa all'estinzione della società in pendenza del giudizio (pacificamente assimilata al fenomeno successorio: Cass. 13183/2017), si ritiene che l'obiettiva incertezza interpretativa delle richiamate norme sostanziali e processuali, integri i presupposti per la compensazione delle spese nel rapporto processuale fra il convenuto ed il terzo chiamato. Essendo la decisione fondata sulla qualificazione della domanda proposta dai ricorrenti, astrattamente suscettibile di differente valutazione, si ravvisano egualmente
6 i presupposti di cui all'art. 92 cpc, nel testo inciso da C. Cost. 77/2018, anche rispetto al rapporto fra i ricorrenti e ciascuno dei convenuti.>>
§ 4 — Hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 [...]
quest'ultimo nella qualità di Parte_3 Parte_4 Parte_5
amministratore di sostegno di formulando tre motivi di Parte_6
gravame, di seguito illustrati e chiedendo alla Corte di «[…] a) Condannare
previa congrua riduzione del prezzo di vendita, alla Controparte_1
restituzione della somma che sarà ritenuta di giustizia in favore dei ricorrenti.
b) Condannare altresì e l'Arch. in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro e/o ognuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti giuste le conclusioni della CTU resa nell'ATP (RG 3192/2014) dall'Ing. c) Condannare e l'Arch. Per_1 Controparte_1 [...]
in solido tra loro e/o ognuno per il proprio titolo, al pagamento di CP_2
un'ulteriore somma per danno non patrimoniale ex art. 2059 cc in favore di ciascuno dei ricorrenti da liquidarsi anche in via equitativa. d) Condannare, infine, e l'Arch. in solido tra loro e/o Controparte_1 Controparte_2
ognuno per il proprio titolo, alle spese di lite, incluse quelle sostenute in sede di ATP (R.G. 3192/2014) da parte dei ricorrenti. e) Con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali ex D.M. 147/2022 del doppio grado di giudizio, IVA e CPA come per Legge”. […]».
§ 4.1 — Ha resistito chiedendo alla Corte il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
§ 4.2— Ha resistito eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa. Reiterava le istanze istruttorie richieste in primo grado:
<< 1. “Vero è che il materiale che venne utilizzato dall'impresa per effettuare
7 l'intonaco esterno del fabbricato era contenuto in silos sul quale era solamente indicato il nominativo della ditta fornitrice”; 2. “Vero è che per la correzione dei ponti termici del fabbricato de quo furono applicate delle lastre poliuretaniche”; 3. “Vero è che nel fabbricato de quo è stata posta in opera la guaina taglia-muro per evitare la risalita capillare dell'umidità.: Si indicano a testimoni sui suindicati capitoli il sig. ed il sig. Testimone_1
. Testimone_2
§ 4.3 non si è costituito. CP_3
§ 5. — La Corte all'udienza di prima comparizione del 7.05.2021, avvenuta mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo, all'udienza del giorno
11/04/2025.
§ 5.1 — Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2025 veniva disposto il mutamente del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive. Hanno depositato note i difensori che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d. lgs. n.149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d. lgs. n.164/2024).
§ 6 — le questioni preliminari
8 § 6.1 — Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348-bis Controparte_2
c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha "una ragionevole probabilità" di essere accolta, meritando le ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 — Risulta sceso il giudicato sulla pronuncia di rigetto della domanda di riduzione del prezzo per intervenuta prescrizione e di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ.
§ 6.3 — L'appellato non ha riproposto nel presente grado domanda CP_1
di manleva nei confronti di socio della CP_3 Controparte_4
società già estinta al momento della notifica dell'atto di chiamata di terzo in manleva.
§ 7 — I motivi di gravame.
§ 7.1 — Con il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, in materia di azione di riduzione del prezzo e di risarcimento danni per i detti vizi di cui agli artt. 1490/1494/1495 c.c. travisamento del fatto, ingiustizia manifesta e falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione del diritto al risarcimento”, gli appellanti contestano l'interpretazione accolta dal primo giudice secondo cui l'azione risarcitoria per i danni derivanti dai vizi della cosa venduta è soggetta al termine di prescrizione e al regime di decadenza previsti dall'art. 1495 c.c., al pari dell'azione di riduzione del prezzo e dell'azione di risoluzione contrattuale. Secondo gli appellanti, tale impostazione non considererebbe la diversa natura dell'azione risarcitoria rispetto agli altri rimedi concessi al compratore.
9 L'azione di riduzione del prezzo avrebbe, infatti, una funzione riequilibratrice del sinallagma contrattuale e costituirebbe un rimedio contrattuale tipico, mentre l'azione risarcitoria, potendo essere fondata sia su presupposti contrattuali sia su presupposti extracontrattuali, sarebbe svincolata dal regime decadenziale e prescrizionale proprio delle azioni edilizie. In tale prospettiva, gli appellanti sostengono che il diritto al risarcimento del danno, in quanto fondato sulla colpa del venditore, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e la relativa azione può essere esercitata autonomamente o cumulativamente rispetto agli altri rimedi previsti in materia di garanzia per vizi della cosa venduta.
Inoltre, secondo gli appellanti, la decisione impugnata avrebbe omesso di considerare che, in sede di accertamento tecnico preventivo, la controparte non aveva sollevato alcuna eccezione di prescrizione o decadenza, realizzandosi così la fattispecie prevista dall'art. 2937 c.c., con conseguente implicita rinuncia all'eccezione di prescrizione.
Sulla base di tali argomentazioni, gli appellanti chiedono che la sentenza impugnata venga riformata nella parte in cui ha ritenuto prescritta l'azione risarcitoria, con conseguente accoglimento della relativa domanda.
§ 7.2 — Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di responsabilità extracontrattuale per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia circa l'inammissibilità della domanda c/arch. per CP_2
carenza di legittimazione passiva”, gli appellanti contestano l'erronea qualificazione giuridica operata dal tribunale di primo grado, il quale ha ritenuto che la domanda fosse fondata su un'ipotesi di responsabilità contrattuale, escludendo, pertanto, la legittimazione passiva di
[...]
Secondo gli appellanti tale interpretazione risulta inconferente, CP_2
10 atteso che la domanda era chiaramente fondata sulla responsabilità extracontrattuale del professionista, in ragione del suo ruolo di progettista e direttore dei lavori. Secondo gli appellanti, la legittimazione passiva di discenderebbe direttamente dalle funzioni dallo stesso Controparte_2
esercitate nell'ambito dell'appalto e dalla correlata posizione di garanzia rispetto alla corretta esecuzione dell'opera, con conseguente obbligo di rispondere dei danni eventualmente derivanti da omissioni o negligenze nello svolgimento dell'incarico.
Gli appellanti evidenziano, inoltre, che il primo giudice avrebbe dovuto procedere ad una corretta qualificazione giuridica della domanda in base al principio iura novit curia, anziché dichiararla inammissibile per presunta erronea impostazione degli appellanti.
Sulla base di tali argomentazioni, chiedono che la sentenza impugnata venga riformata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda nei confronti di con il conseguente riconoscimento della sua Controparte_2
legittimazione passiva e la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti.
§ 7.3 — Con il terzo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione delle norme in materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis e segg.
c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme in materia probatoria di cui agli art. 112 e segg. c.p.c.”, contestano la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo all'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), nonostante le numerose richieste avanzate nel corso del giudizio.
Chiedono, anche in questa sede, che la Corte voglia disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'ATP anche ai fini della verifica della mancata eccezione di prescrizione da parte del nel procedimento di CP_1
istruzione preventiva.
11 § 8 — L'analisi dei motivi.
§ 8.1 — Con il primo motivo, gli appellanti contestano l'applicazione del termine prescrizionale annuale all'azione risarcitoria ex art. 1494 c.c., sostenendo che essa avrebbe natura autonoma e soggiacerebbe ad un diverso regime prescrizionale rispetto all'azione di riduzione del prezzo.
Osserva la Corte che tale assunto non trova conferma nell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1495 c.c. si applicano a tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi della cosa venduta, ivi compresa l'azione risarcitoria (Cass. 10728/2001; Cass. 36052/2021).
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che, sebbene l'azione risarcitoria prevista dall'art. 1494 c.c. possa essere esercitata autonomamente rispetto alle azioni edilizie, essa resta strettamente connessa alla disciplina della garanzia per vizi e, conseguentemente, soggiace ai medesimi limiti temporali. La ratio di tale interpretazione risiede nell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti contrattuali e di impedire che il venditore possa essere esposto, per un periodo di tempo indeterminato, a contestazioni relative ai vizi della cosa venduta. Il regime prescrizionale di cui all'art. 1495 c.c. è, infatti, finalizzato a stabilire un equilibrio tra le parti che sarebbe minato se il compratore potesse eludere i termini stringenti previsti per le azioni edilizie mediante il ricorso all'azione risarcitoria.
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che l'azione risarcitoria ex art. 1494
c.c., pur differenziandosi per il suo contenuto rispetto alle azioni di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, condivide con queste ultime i presupposti fondamentali, quali la sussistenza e la rilevanza dei vizi e la loro tempestiva denunzia, richiedendo inoltre l'accertamento della colpa del venditore (Cass. 15104/2000; Cass. 1218/2022).
12 Ne consegue che non vi è ragione per riconoscere a tale azione un regime prescrizionale diverso e più favorevole rispetto a quello previsto per gli altri rimedi concessi al compratore in presenza di vizi della cosa. Diversamente, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi chiede la riduzione del prezzo e chi, sulla base del medesimo vizio, richiede il risarcimento del danno, con conseguente rischio di aggiramento delle regole in materia di decadenza e prescrizione.
Va conclusivamente osservato che, sebbene tale azione possa essere esercitata autonomamente rispetto all'azione di riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, essa, restando pur sempre collegata ai vizi del bene venduto, soggiace ai medesimi limiti temporali in materia di prescrizione.
Parimenti infondata è l'argomentazione secondo cui la mancata eccezione di prescrizione in sede di accertamento tecnico preventivo avrebbe comportato una rinuncia implicita ai sensi dell'art. 2937 c.c.. Secondo la giurisprudenza, infatti, la rinuncia alla prescrizione deve essere chiara e inequivocabile, non potendo desumersi dal mero comportamento processuale (Cass. 21248/2012;
Cass. 13870/2009). L'eccezione di prescrizione, inoltre, non deve essere necessariamente sollevata in sede di accertamento tecnico preventivo, trattandosi di una fase istruttoria finalizzata alla raccolta di elementi probatori e non alla definizione delle eccezioni processuali.
Alla luce di quanto esposto, si osserva che il primo giudice ha correttamente applicato la normativa, conformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Pertanto, il motivo di appello deve essere respinto in ogni profilo, con conferma della decisione impugnata sul punto.
§ 8.2 — Il secondo motivo è infondato.
Osserva la Corte che gli appellanti contestano la declaratoria di inammissibilità della domanda da essi proposta nei confronti di CP_2
13 quale progettista e direttore dei lavori;
sostengono che il tribunale CP_2
ha errato nell'aver qualificato la domanda quale azione contrattuale, per poi rigettarla e precisano di aver proposto domanda di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità extracontrattuale che deriverebbe a CP_2
appunto dal suo ruolo di progettista e direttore dei lavori.
Osserva la Corte che i chiarimenti offerti dagli appellanti nella formulazione del motivo in esame - volti a specificare che la domanda diretta da essi proposta nei confronti del progettista e direttore dei lavori è fondata sulla responsabilità extracontrattuale dello stesso – consentono innanzitutto di escludere che la disamina del motivo debba estendersi alla verifica della fonte della responsabilità del progettista e direttore dei lavori nella garanzia ex art. 1490 cod. civ.
Ciò premesso, si osserva che la censura è infondata anche in relazione alla domanda per responsabilità extracontrattuale, in quanto non sono stati provati gli elementi costitutivi di detta responsabilità aquiliana come previsti dall'art. 2043 c.c.
In primo luogo, va rilevato che alla stregua del costante insegnamento della suprema Corte l'eventuale responsabilità del direttore dei lavori, ai sensi degli artt.1655 e 2230 ss. c.c., ha presupposti, contenuto e natura giuridica del tutto diversi da quelli previsti dall'art. 1490 c.c., fondandosi sulla violazione di specifici obblighi di vigilanza, secondo il parametro della diligentia quam in concreto (Cass. n. 15255/2005; n. 8700/2016; n.
12116/2018).
Invero, diversamente dalla responsabilità contrattuale, in cui è il debitore a dover dimostrare di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile
(art. 1218 c.c.), nella responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. l'onere probatorio grava interamente sull'attore. In particolare, quest'ultimo avrebbe dovuto provare: l'esistenza di un fatto illecito attribuibile al direttore dei
14 lavori, il danno concretamente subito, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del professionista e il pregiudizio lamentato,
l'elemento soggettivo della colpa o del dolo.
Nel caso di specie, gli attori non hanno soddisfatto tale onere probatorio, non avendo né allegato né dimostrato una specifica condotta illecita del progettista e direttore dei lavori che sia stata la causa diretta del danno lamentato.
Gli acquirenti, infatti, si sono limitati ad affermare genericamente che la condotta del direttore dei lavori sarebbe stata caratterizzata da omissioni e violazioni della diligenza professionale, senza tuttavia fornire elementi concreti a supporto di tali asserzioni e finanche senza descrivere tali condotte nel seguente, testuale enunciato: << che anche l'opera del direttore dei lavori
è fonte di responsabilità quando sia correlata ad una condotta commissiva od omissiva che superi una positiva valutazione alla stregua della normale diligenza.>>
Osserva la Corte che la giurisprudenza ha più volte affermato che il direttore dei lavori è responsabile qualora ometta di vigilare sull'esecuzione dell'opera, non impartisca le opportune direttive tecniche volte a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi o non segnali al committente eventuali difformità (così da ultimo Cass. n. 9572/2024). Tuttavia, tale responsabilità non è automatica, ma presuppone la dimostrazione di una concreta omissione, nonché del danno conseguente. Nel caso di specie, come detto, manca tanto l'allegazione quanto la prova della specifica condotta commissiva o omissiva, oltre che del nesso causale tra tale condotta e il danno.
Alla luce di tali considerazioni, il motivo d'appello risulta infondato e deve essere rigettato per difetto di prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana.
15 § 8.3 — Il terzo motivo è infondato.
Osserva la Corte che alla luce del rigetto dei primi due motivi, la questione sollevata con il terzo motivo risulta priva di rilevanza decisiva ai fini del giudizio.
In particolare, con riferimento al primo motivo, posto che, come detto,
l'azione risarcitoria ex art. 1494 c.c. soggiace al termine prescrizionale di cui all'art. 1495 c.c. e che la mancata eccezione di prescrizione in sede di ATP non può essere interpretata come una rinuncia implicita ai sensi dell'art. 2937
c.c., ne consegue che l'eventuale acquisizione del fascicolo ATP non avrebbe alcuna incidenza sull'esito del giudizio.
Con riferimento al secondo motivo, l'eventuale acquisizione del fascicolo
ATP non avrebbe potuto sopperire all'assenza di prova circa la specifica condotta illecita e il nesso causale tra l'operato dell'arch. e il danno CP_2
lamentato dagli appellanti.
Pertanto, la questione sollevata con il terzo motivo è assorbita dal rigetto dei primi due motivi, in quanto l'eventuale acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'ATP non avrebbe alcun impatto sui profili decisivi della controversia.
§ 9 — Le spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, a carico solidale degli appellanti ed in favore di entrambi gli appellati costituiti sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a €
26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione della fase istruttoria/trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i valori medi dimidiati.
Vanno interamente compensate, invece, le spese relative al rapporto processuale tra l'appellante e citato nel giudizio di CP_3
16 riassunzione al solo fine della litis denuntiatio, come si evince dalla mancata formulazione di specifiche domande nei suoi confronti già illustrata al superiore paragrafo § 6.4.
§ 10 — A norma dell'art. 13, comma 1/quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Essendo l'appello da respingere integralmente deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella qualità nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 1054/2020 pubblicata in
[...]
data 12.10.2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità, in solido tra loro, alla Parte_4 Parte_5
rifusione delle spese del grado in favore sia di che di Controparte_1
che liquida in € 4.888,00 per compensi, ciascuno, oltre Controparte_2
rimborso forfetario ed accessori di legge;
nulla in favore di CP_3
che non ha svolto attività defensionale;
[...]
17 3. dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 11/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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