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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/05/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 7713/2019 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Rivo n. 25,
[...] presso lo studio dell'avvocato Domenico Clemente, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTRICE E
– sito in Castellammare di Stabia alla Controparte_1 via Regina Margherita n. 37, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Castellammare di Controparte_2
Stabia alla via Regina Margherita n.43, presso lo studio dell'avvocato Gabriella Spadaro Sapari, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO NONCHE'
in persona del suo procuratore Controparte_3 [...]
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 154, presso lo CP_4 studio dell'avvocato Vincenzo Maria, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore TERZA CHIAMATA IN CAUSA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18.12.2019, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale il sito in Castellammare di Stabia alla via CP_1
Regina Margherita n. 37, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa delle infiltrazioni dovute alla probabile rottura di una conduttura fecale e/o pluviale nonché al rimborso delle spese sostenute e ancora da sostenersi. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.3.2020 il
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_5 contestava l'esistenza di un nesso di causalità tra il presunto danno e la propria responsabilità, ritenendo la domanda proposta dalla parte attrice infondata e non adeguatamente provata. Al contempo, il Condominio chiamava in giudizio la Controparte_3 chiedendo di essere manlevato da qualsiasi pretesa attorea. La costituitasi in giudizio con atto depositato in Controparte_3 data 29.7.2020, chiedeva il rigetto della domanda attorea nonché la dichiarazione di inoperatività della polizza stipulata con il Controparte_5
[...
, ritenendo quest'ultimo decaduto dal diritto di garanzia per le ragioni dalla stessa riportati in atti. Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. (con decorrenza dal 12.10.2020) ed espletata una c.t.u. tecnica il giudicante formulava alle parti un proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata dal convenuto condominio e dalla compagnia assicurativa e rifiutata dall'attrice; pertanto, all'udienza cartolare del 13.3.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, riservava la causa in decisione previa concessione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. in formula ridotta.
2. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei termini che seguono. L'attrice ha premesso di essere conduttrice del locale commerciale sito in Castellammare di Stabia, alla via IV Novembre 33/35 nonché del sottostante cantinato, ubicato al piano terra del e Controparte_5 ha dichiarato che nel novembre 2016, e di nuovo nel novembre 2017, tale cespite immobiliare era stato interessato da fenomeni infiltrativi attribuibili al già menzionato Pertanto, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al CP_1 risarcimento dei pregiudizi subiti e al rimborso delle spese sostenute e ancora da sostenersi.
2.1. In punto di qualificazione giuridica della domanda, l'azione proposta deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 27724/2018).
2.2. Ora, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Al riguardo deve osservarsi che l'attrice ha offerto prova delle circostanze allegate producendo copia di una perizia tecnica in data 19.12.2019 e lettera di costituzione in mora inviata all'amministrazione condominiale, nonché copiosa documentazione fotografica. La CTU espletata, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha confermato la presenza di infiltrazioni all'interno dell'immobile. In particolare, è emerso che i locali interessati presentavano alcune manifestazioni dannose da umidità penetrante di natura ascensionale, sebbene questa non fosse più attiva, come confermato dalle analisi strumentali, ma ancora visibili e dimensionalmente quantificabili negli ambienti del locale lavaggio e locale forno. L'ausiliario, al fine di verificare l'eziologia degli acclarati fenomeni infiltrativi ha svolto specifiche indagini attraverso un'accurata ispezione dei luoghi di causa e della sovrastante vanella condominiale a copertura di una porzione dell'immobile attoreo. Nello specifico, ha riscontrato che tale vanella, di forma rettangolare occupa interamente la superficie della corte interna dello stabile del convenuto giungendo alla conclusione che “quasi centralmente al lato sud-est, in CP_5 corrispondenza dell'estradosso del piano d'imposta, è posto un impluvio ove confluiscono le acque meteoriche convogliate dalla suddetta copertura nonché una conduttura in pvc che raccoglie le acque pluviali (bianche) e quelle grigie di tipo reflue domestiche attraverso degli attacchi secondari che si innestano nella suddetta tubazione lungo il suo percorso verticale. In prossimità del raccordo della suddetta conduttura con l'estradosso della vanella, è stato rinvenuto nel corso del sopralluogo un rattoppo della guaina bituminosa impermeabilizzante. Tale evidenza indica in modo inequivocabile che in quell'area specifica sono stati eseguiti interventi di riparazione. Non si può escludere che gli stessi abbiano riguardato specificamente la prefata tubazione, considerando che nei locali attorei non sono presenti infiltrazioni ancora in atto, a dimostrazione dell'efficacia risolutiva di quanto è stato posto in essere per l'eliminazione della problematica. Da quanto reso, è ragionevole concludere che la potenziale ostruzione e/o rottura del condotto possa aver generato un riflusso incontrollato delle acque che infiltrandosi dapprima nella struttura per poi percolare nel sottostante immobile abbiano provocato i lamentati danni al soffitto e alle compagini murarie dei rispettivi locali forno e lavaggio. Otre a ciò non può altrettanto escludersi che il deposito di materiale accidentale, come rivenuto nel corso del sopralluogo, possa aver ostruito la porzione di retina in pvc posta grossolanamente a protezione dell'imbocco del condotto, determinando inevitabilmente l'innalzamento del livello dell'acqua accumulata fino a tracimare al di sopra del risvolto della guaina bituplastica, ed imbibendo il muro perimetrale fino ad infiltrarsi in profondità raggiungendo il locali sottostanti posti all'incirca sulla medesima verticale, contribuendo così ad alimentare il fenomeno infiltrativo. Allo stato, non sono riscontrabili problematiche riconducibili ai fatti di causa se non solo lievi manifestazioni degli effetti delle infiltrazioni documentate in atti. Difatti, secondo quanto riferito dall'attore, nel corso del tempo, sono stati approntati vari interventi al fine di garantire la continuità dell'esercizio commerciale”. Tutto quanto esposto, l'ausiliario ha, quindi, concluso circa la fondatezza delle domanda attorea e la riconducibilità al sovrastante delle lamentate CP_5 infiltrazioni e del conseguente ammaloramento dello stabile in uso alla società attrice. Risulta, difatti, raggiunta la prova del nesso causale tra la rottura/occlusione della conduttura fecale/pluviale soggetta alla custodia del e i danni CP_5 verificatisi all'interno dell'immobile concesso in locazione alla Parte_1 D'altro canto, l'onere della prova liberatoria del caso fortuito non risulta assolto né dal convenuto condominio, né, tantomeno, dalla Controparte_3 che non hanno sufficientemente provato l'esclusione del nesso eziologico tra cosa e danno. Al contempo, l'assenza di un comportamento incauto da parte della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., è stata confermata dalla stessa c.t.u. Di qui la fondatezza della domanda.
3. Passando alla quantificazione dei danni, escluso lo stato di pericolo sia per il personale che lavora all'interno del locale adibito a ristorante, sia per la statica dell'immobile, il c.t.u., ai fini del ripristino dello stato dei luoghi all'originaria condizione, dopo aver premesso che parte dei lavori riguardanti il bene immobile sono stati già eseguiti a spese della ha distinto il costo delle opere Parte_1 per categorie, stimando lo stesso sulla base della vigente tariffa dei prezzi delle
, in complessivi euro 3.111,68, oltre IVA se dovuta. Parte_3
Ha aggiunto che la natura delle opere richiede, altresì, l'istruzione di opportuna pratica edilizia le cui spettanze professionali si stimano forfettariamente in euro 1.000,00 oltre oneri accessori di legge.
3.1. Va, invece, respinta la domanda risarcitoria con riferimento ai supposti danni agli elettrodomestici presenti nel locale, in particolare al presunto danneggiamento della lavastoviglie a seguito dei fenomeni infiltrativi non avendo l'istante fornito la prova di quanto asserito. Difatti, come posto in luce anche dall'ausiliario, non solo non vi è alcuna documentazione comprovante i danni, risultando in atti solo una fattura fiscale di acquisto dell'elettrodomestico in data 23 maggio 2017, che nulla prova essendo antecedente ai fatti di causa;
ma non risulta dimostrato nemmeno l'eventuale nesso causale tra le infiltrazioni e il danneggiamento dell'elettrodomestico. Né la prova testimoniale richiesta dall'attrice e respinta dal giudicante potrebbe condurre a diversa conclusione, vertendo il solo capitolo di prova articolato esclusivamente sulla verificazione del fenomeno infiltrativo per cui è causa, senza alcun riferimento ai danni da esso derivati. Di qui il rigetto della richiesta. Pertanto, la somma spettante alla per i danni al locale ammonta a Parte_1 complessivi euro 4.422,84 (di cui euro 3.422,84 - comprensiva di iva al 10% trattandosi di lavori edili – ed euro 1.000,00 per spese delle pratica edilizia).
3.2. Sull'importo di euro 3.422,84 all'attrice va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 62,82 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva alla spetta il complessivo importo di euro 4.485,66, oltre Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo, al cui pagamento va condannato il
. Controparte_5
4. Passando all'esame del rapporto di garanzia sussistente tra la
[...]
e il , lo stesso in Controparte_3 Controparte_5 ragione della documentazione in atti (polizza assicurativa ove tra i danni materiali coperti dalla garanzia vengono espressamente indicati quelli derivanti da
“fuoriuscita di acqua condotta o di altri liquidi a seguito di una rottura accidentale delle tubazioni del fabbricato”) si valuta operante. Ebbene, avendo l'ausiliario riscontrato che “quasi centralmente al lato sud-est, in corrispondenza dell'estradosso del piano d'imposta, è posto un impluvio ove confluiscono le acque meteoriche convogliate dalla suddetta copertura nonché una conduttura in pvc che raccoglie le acque pluviali (bianche) e quelle grigie di tipo reflue domestiche attraverso degli attacchi secondari che si innestano nella suddetta tubazione lungo il suo percorso verticale” e che “In prossimità del raccordo della suddetta conduttura con l'estradosso della , è stato rinvenuto nel corso del Pt_4 sopralluogo un rattoppo della guaina bituminosa impermeabilizzante”, sicché la potenziale ostruzione e/o rottura del condotto ha indubbiamente generato un riflusso incontrollato delle acque che, infiltrandosi, hanno provocato i lamentati danni, a parere del tribunale, il descritto fenomeno, consistito nella rottura della richiamata conduttura in pvc che raccoglie le acque pluviali (bianche) e quelle grigie, avvenuto accidentalmente, vale a dire non volontariamente provocata, rende operativa la polizza assicurativa sottoscritta dal de quo. CP_5
Del resto, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che le polizze che coprono danni derivanti da “fatti accidentali” includono anche gli incidenti colposi. Questo principio è stato ribadito in varie sentenze, dimostrando che la clausola deve essere interpretata così: essa si riferisce alla condotta colposa, anche se volontaria, in contrapposizione ai fatti dolosi, in quanto “secondo la terminologia giuridica tradizionalmente accettata senza contestazioni, il fatto accidentale è equivalente a fortuito o forza maggiore”(Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 23762 del 29/07/2022). Ne consegue che, in accoglimento della domanda di manleva azionata la
[...] va condannata a tenere indenne il convenuto di Controparte_3 CP_5 tutto quanto sarà tenuto a pagare all'attrice in esecuzione della presente pronuncia.
5. Nei rapporti tra l'attrice e il convenuto condominio le spese di lite seguono la soccombenza del secondo e, tenuto conto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'attrice, le cui ragioni esplicitate non si condividono per le motivazioni in precedenza esposte (stante la non risarcibilità dei danni alla lavastoviglie non provati), con conseguente decisione nei medesimi termini di cui alla proposta (il cui valore è stato aumentato solo prevedendo la liquidazione del danno da lucro cessante) si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate e discostandosi dalla nota spese quantificata su un differente valore della controversia (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 213,00; fase introduttiva, euro 213,00; fase istruttoria/trattazione, euro 426,00; fase decisionale, euro 426,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Domenico Clemente dichiaratosi antistatario. Parimenti nei rapporti tra il e la Controparte_5 le spese di lite seguono il principio della Controparte_3 soccombenza della compagnia assicurativa.
5.1. Non può, invece, essere accolta la richiesta di riconoscimento della somma di euro 1.985,00, oltre accessori, a titolo di spese legali relative alla fase stragiudiziale della presente controversia. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, invero, che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova. In sostanza, la mera indicazione della debenza delle spese stragiudiziali, poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente, corrispondente all'esborso delle dette somme (cfr. Cass. civ. sez. III ordinanza n. 15732 del 17-5-2022; in merito alla necessità di prova documentale cfr. anche: Corte di Appello di Milano sentenza n. 900/2023; Corte di Appello di Genova sentenza n. 170/2024; Tribunale di Roma sentenza n. 8600/2024; Tribunale di Milano sentenza n. 3347/2024; Tribunale di Foggia sentenza n. 2261/2023; Tribunale di Massa sentenza n. 291/2024; Tribunale di Venezia, sentenza n. 3979/2024 e n. 4084/2024; Tribunale di Pescara, sentenza n. 263/2024; Tribunale di Taranto, sentenza n. 600/2025; Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 1467/2023). Non avendo provato la parte attrice di aver corrisposto al difensore alcuna somma per le prestazioni in discorso, la richiesta deve essere disattesa.
5.2. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del
[...]
di Stabia. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...] in Castellammare di Stabia, in persona Controparte_5 dell'amministratore p.t., al pagamento in favore della Parte_1 dell'importo di euro 4.485,66, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
B. condanna il in Castellammare di Controparte_5
Stabia, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
264,00 per spese vive ed euro 1.278,00 per compensi professionali oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Domenico Clemente dichiaratosi antistatario;
C. rigetta la domanda di pagamento delle spese relative alla fase stragiudiziale;
D. pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico del in Castellammare di Controparte_5
Stabia; E. condanna la a manlevare il sito in Controparte_3 CP_1 Castellammare di Stabia alla di tutto quanto sarà Controparte_5 tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza;
F. condanna la in persona dell'amministratore e Controparte_3 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sito in CP_1
Castellammare di Stabia alla delle spese di lite che Controparte_5 liquida in euro 2.552,00 per compensi professionali oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata il 29 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Rivo n. 25,
[...] presso lo studio dell'avvocato Domenico Clemente, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTRICE E
– sito in Castellammare di Stabia alla Controparte_1 via Regina Margherita n. 37, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Castellammare di Controparte_2
Stabia alla via Regina Margherita n.43, presso lo studio dell'avvocato Gabriella Spadaro Sapari, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO NONCHE'
in persona del suo procuratore Controparte_3 [...]
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 154, presso lo CP_4 studio dell'avvocato Vincenzo Maria, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore TERZA CHIAMATA IN CAUSA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18.12.2019, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale il sito in Castellammare di Stabia alla via CP_1
Regina Margherita n. 37, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa delle infiltrazioni dovute alla probabile rottura di una conduttura fecale e/o pluviale nonché al rimborso delle spese sostenute e ancora da sostenersi. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.3.2020 il
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_5 contestava l'esistenza di un nesso di causalità tra il presunto danno e la propria responsabilità, ritenendo la domanda proposta dalla parte attrice infondata e non adeguatamente provata. Al contempo, il Condominio chiamava in giudizio la Controparte_3 chiedendo di essere manlevato da qualsiasi pretesa attorea. La costituitasi in giudizio con atto depositato in Controparte_3 data 29.7.2020, chiedeva il rigetto della domanda attorea nonché la dichiarazione di inoperatività della polizza stipulata con il Controparte_5
[...
, ritenendo quest'ultimo decaduto dal diritto di garanzia per le ragioni dalla stessa riportati in atti. Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. (con decorrenza dal 12.10.2020) ed espletata una c.t.u. tecnica il giudicante formulava alle parti un proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata dal convenuto condominio e dalla compagnia assicurativa e rifiutata dall'attrice; pertanto, all'udienza cartolare del 13.3.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, riservava la causa in decisione previa concessione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. in formula ridotta.
2. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei termini che seguono. L'attrice ha premesso di essere conduttrice del locale commerciale sito in Castellammare di Stabia, alla via IV Novembre 33/35 nonché del sottostante cantinato, ubicato al piano terra del e Controparte_5 ha dichiarato che nel novembre 2016, e di nuovo nel novembre 2017, tale cespite immobiliare era stato interessato da fenomeni infiltrativi attribuibili al già menzionato Pertanto, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al CP_1 risarcimento dei pregiudizi subiti e al rimborso delle spese sostenute e ancora da sostenersi.
2.1. In punto di qualificazione giuridica della domanda, l'azione proposta deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 27724/2018).
2.2. Ora, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Al riguardo deve osservarsi che l'attrice ha offerto prova delle circostanze allegate producendo copia di una perizia tecnica in data 19.12.2019 e lettera di costituzione in mora inviata all'amministrazione condominiale, nonché copiosa documentazione fotografica. La CTU espletata, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha confermato la presenza di infiltrazioni all'interno dell'immobile. In particolare, è emerso che i locali interessati presentavano alcune manifestazioni dannose da umidità penetrante di natura ascensionale, sebbene questa non fosse più attiva, come confermato dalle analisi strumentali, ma ancora visibili e dimensionalmente quantificabili negli ambienti del locale lavaggio e locale forno. L'ausiliario, al fine di verificare l'eziologia degli acclarati fenomeni infiltrativi ha svolto specifiche indagini attraverso un'accurata ispezione dei luoghi di causa e della sovrastante vanella condominiale a copertura di una porzione dell'immobile attoreo. Nello specifico, ha riscontrato che tale vanella, di forma rettangolare occupa interamente la superficie della corte interna dello stabile del convenuto giungendo alla conclusione che “quasi centralmente al lato sud-est, in CP_5 corrispondenza dell'estradosso del piano d'imposta, è posto un impluvio ove confluiscono le acque meteoriche convogliate dalla suddetta copertura nonché una conduttura in pvc che raccoglie le acque pluviali (bianche) e quelle grigie di tipo reflue domestiche attraverso degli attacchi secondari che si innestano nella suddetta tubazione lungo il suo percorso verticale. In prossimità del raccordo della suddetta conduttura con l'estradosso della vanella, è stato rinvenuto nel corso del sopralluogo un rattoppo della guaina bituminosa impermeabilizzante. Tale evidenza indica in modo inequivocabile che in quell'area specifica sono stati eseguiti interventi di riparazione. Non si può escludere che gli stessi abbiano riguardato specificamente la prefata tubazione, considerando che nei locali attorei non sono presenti infiltrazioni ancora in atto, a dimostrazione dell'efficacia risolutiva di quanto è stato posto in essere per l'eliminazione della problematica. Da quanto reso, è ragionevole concludere che la potenziale ostruzione e/o rottura del condotto possa aver generato un riflusso incontrollato delle acque che infiltrandosi dapprima nella struttura per poi percolare nel sottostante immobile abbiano provocato i lamentati danni al soffitto e alle compagini murarie dei rispettivi locali forno e lavaggio. Otre a ciò non può altrettanto escludersi che il deposito di materiale accidentale, come rivenuto nel corso del sopralluogo, possa aver ostruito la porzione di retina in pvc posta grossolanamente a protezione dell'imbocco del condotto, determinando inevitabilmente l'innalzamento del livello dell'acqua accumulata fino a tracimare al di sopra del risvolto della guaina bituplastica, ed imbibendo il muro perimetrale fino ad infiltrarsi in profondità raggiungendo il locali sottostanti posti all'incirca sulla medesima verticale, contribuendo così ad alimentare il fenomeno infiltrativo. Allo stato, non sono riscontrabili problematiche riconducibili ai fatti di causa se non solo lievi manifestazioni degli effetti delle infiltrazioni documentate in atti. Difatti, secondo quanto riferito dall'attore, nel corso del tempo, sono stati approntati vari interventi al fine di garantire la continuità dell'esercizio commerciale”. Tutto quanto esposto, l'ausiliario ha, quindi, concluso circa la fondatezza delle domanda attorea e la riconducibilità al sovrastante delle lamentate CP_5 infiltrazioni e del conseguente ammaloramento dello stabile in uso alla società attrice. Risulta, difatti, raggiunta la prova del nesso causale tra la rottura/occlusione della conduttura fecale/pluviale soggetta alla custodia del e i danni CP_5 verificatisi all'interno dell'immobile concesso in locazione alla Parte_1 D'altro canto, l'onere della prova liberatoria del caso fortuito non risulta assolto né dal convenuto condominio, né, tantomeno, dalla Controparte_3 che non hanno sufficientemente provato l'esclusione del nesso eziologico tra cosa e danno. Al contempo, l'assenza di un comportamento incauto da parte della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., è stata confermata dalla stessa c.t.u. Di qui la fondatezza della domanda.
3. Passando alla quantificazione dei danni, escluso lo stato di pericolo sia per il personale che lavora all'interno del locale adibito a ristorante, sia per la statica dell'immobile, il c.t.u., ai fini del ripristino dello stato dei luoghi all'originaria condizione, dopo aver premesso che parte dei lavori riguardanti il bene immobile sono stati già eseguiti a spese della ha distinto il costo delle opere Parte_1 per categorie, stimando lo stesso sulla base della vigente tariffa dei prezzi delle
, in complessivi euro 3.111,68, oltre IVA se dovuta. Parte_3
Ha aggiunto che la natura delle opere richiede, altresì, l'istruzione di opportuna pratica edilizia le cui spettanze professionali si stimano forfettariamente in euro 1.000,00 oltre oneri accessori di legge.
3.1. Va, invece, respinta la domanda risarcitoria con riferimento ai supposti danni agli elettrodomestici presenti nel locale, in particolare al presunto danneggiamento della lavastoviglie a seguito dei fenomeni infiltrativi non avendo l'istante fornito la prova di quanto asserito. Difatti, come posto in luce anche dall'ausiliario, non solo non vi è alcuna documentazione comprovante i danni, risultando in atti solo una fattura fiscale di acquisto dell'elettrodomestico in data 23 maggio 2017, che nulla prova essendo antecedente ai fatti di causa;
ma non risulta dimostrato nemmeno l'eventuale nesso causale tra le infiltrazioni e il danneggiamento dell'elettrodomestico. Né la prova testimoniale richiesta dall'attrice e respinta dal giudicante potrebbe condurre a diversa conclusione, vertendo il solo capitolo di prova articolato esclusivamente sulla verificazione del fenomeno infiltrativo per cui è causa, senza alcun riferimento ai danni da esso derivati. Di qui il rigetto della richiesta. Pertanto, la somma spettante alla per i danni al locale ammonta a Parte_1 complessivi euro 4.422,84 (di cui euro 3.422,84 - comprensiva di iva al 10% trattandosi di lavori edili – ed euro 1.000,00 per spese delle pratica edilizia).
3.2. Sull'importo di euro 3.422,84 all'attrice va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 62,82 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva alla spetta il complessivo importo di euro 4.485,66, oltre Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo, al cui pagamento va condannato il
. Controparte_5
4. Passando all'esame del rapporto di garanzia sussistente tra la
[...]
e il , lo stesso in Controparte_3 Controparte_5 ragione della documentazione in atti (polizza assicurativa ove tra i danni materiali coperti dalla garanzia vengono espressamente indicati quelli derivanti da
“fuoriuscita di acqua condotta o di altri liquidi a seguito di una rottura accidentale delle tubazioni del fabbricato”) si valuta operante. Ebbene, avendo l'ausiliario riscontrato che “quasi centralmente al lato sud-est, in corrispondenza dell'estradosso del piano d'imposta, è posto un impluvio ove confluiscono le acque meteoriche convogliate dalla suddetta copertura nonché una conduttura in pvc che raccoglie le acque pluviali (bianche) e quelle grigie di tipo reflue domestiche attraverso degli attacchi secondari che si innestano nella suddetta tubazione lungo il suo percorso verticale” e che “In prossimità del raccordo della suddetta conduttura con l'estradosso della , è stato rinvenuto nel corso del Pt_4 sopralluogo un rattoppo della guaina bituminosa impermeabilizzante”, sicché la potenziale ostruzione e/o rottura del condotto ha indubbiamente generato un riflusso incontrollato delle acque che, infiltrandosi, hanno provocato i lamentati danni, a parere del tribunale, il descritto fenomeno, consistito nella rottura della richiamata conduttura in pvc che raccoglie le acque pluviali (bianche) e quelle grigie, avvenuto accidentalmente, vale a dire non volontariamente provocata, rende operativa la polizza assicurativa sottoscritta dal de quo. CP_5
Del resto, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che le polizze che coprono danni derivanti da “fatti accidentali” includono anche gli incidenti colposi. Questo principio è stato ribadito in varie sentenze, dimostrando che la clausola deve essere interpretata così: essa si riferisce alla condotta colposa, anche se volontaria, in contrapposizione ai fatti dolosi, in quanto “secondo la terminologia giuridica tradizionalmente accettata senza contestazioni, il fatto accidentale è equivalente a fortuito o forza maggiore”(Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 23762 del 29/07/2022). Ne consegue che, in accoglimento della domanda di manleva azionata la
[...] va condannata a tenere indenne il convenuto di Controparte_3 CP_5 tutto quanto sarà tenuto a pagare all'attrice in esecuzione della presente pronuncia.
5. Nei rapporti tra l'attrice e il convenuto condominio le spese di lite seguono la soccombenza del secondo e, tenuto conto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'attrice, le cui ragioni esplicitate non si condividono per le motivazioni in precedenza esposte (stante la non risarcibilità dei danni alla lavastoviglie non provati), con conseguente decisione nei medesimi termini di cui alla proposta (il cui valore è stato aumentato solo prevedendo la liquidazione del danno da lucro cessante) si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate e discostandosi dalla nota spese quantificata su un differente valore della controversia (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 213,00; fase introduttiva, euro 213,00; fase istruttoria/trattazione, euro 426,00; fase decisionale, euro 426,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Domenico Clemente dichiaratosi antistatario. Parimenti nei rapporti tra il e la Controparte_5 le spese di lite seguono il principio della Controparte_3 soccombenza della compagnia assicurativa.
5.1. Non può, invece, essere accolta la richiesta di riconoscimento della somma di euro 1.985,00, oltre accessori, a titolo di spese legali relative alla fase stragiudiziale della presente controversia. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, invero, che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova. In sostanza, la mera indicazione della debenza delle spese stragiudiziali, poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente, corrispondente all'esborso delle dette somme (cfr. Cass. civ. sez. III ordinanza n. 15732 del 17-5-2022; in merito alla necessità di prova documentale cfr. anche: Corte di Appello di Milano sentenza n. 900/2023; Corte di Appello di Genova sentenza n. 170/2024; Tribunale di Roma sentenza n. 8600/2024; Tribunale di Milano sentenza n. 3347/2024; Tribunale di Foggia sentenza n. 2261/2023; Tribunale di Massa sentenza n. 291/2024; Tribunale di Venezia, sentenza n. 3979/2024 e n. 4084/2024; Tribunale di Pescara, sentenza n. 263/2024; Tribunale di Taranto, sentenza n. 600/2025; Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 1467/2023). Non avendo provato la parte attrice di aver corrisposto al difensore alcuna somma per le prestazioni in discorso, la richiesta deve essere disattesa.
5.2. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del
[...]
di Stabia. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...] in Castellammare di Stabia, in persona Controparte_5 dell'amministratore p.t., al pagamento in favore della Parte_1 dell'importo di euro 4.485,66, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
B. condanna il in Castellammare di Controparte_5
Stabia, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
264,00 per spese vive ed euro 1.278,00 per compensi professionali oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Domenico Clemente dichiaratosi antistatario;
C. rigetta la domanda di pagamento delle spese relative alla fase stragiudiziale;
D. pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico del in Castellammare di Controparte_5
Stabia; E. condanna la a manlevare il sito in Controparte_3 CP_1 Castellammare di Stabia alla di tutto quanto sarà Controparte_5 tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza;
F. condanna la in persona dell'amministratore e Controparte_3 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sito in CP_1
Castellammare di Stabia alla delle spese di lite che Controparte_5 liquida in euro 2.552,00 per compensi professionali oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata il 29 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo