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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/04/2024, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1474/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Lisa Micochero Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Dario Morsiani Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1474 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentato e difeso dagli avv.ti e Parte_2 Parte_3
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Zoppini, Vincenzo Di Vilio e Giorgio Vercillo
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1228/2022 del Tribunale di Venezia emessa in data 25.10.2022 e depositata in data 27.06.2022.
Conclusioni di parte appellante:
1 “nel merito: in riforma della impugnata sentenza e per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui integralmente richiamati, accogliere le richieste del Parte_1
e per l'effetto:
[...]
1. accertare che (A) il è proprietario, a partire dal 1 giugno Controparte_2
Con 2010, dei beni di cui al Blocco A (così come meglio specificati nel doc. 25 fascicolo di
l'importo di € 4.699.129,00 o la diversa somma –maggiore o minore ritenuta CP_1 giusta all'esito del giudizio, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo, a partire dal 1 giugno
2010 a fino al 31.12.2018, dei beni di cui al Blocco A (così come meglio specificati nel doc.
25 fascicolo di primo grado) e che il ha inoltre diritto di Controparte_2 percepire da parte di (1.a) una somma pari agli interessi di cui all'art. Controparte_1
1284 comma 4 c.c. maturati sul predetto importo dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado fino al saldo, (1.b) una somma pari agli interessi di cui all'art.
1284 comma 1 c.c. maturati sul predetto importo dal 01.06.2010 al saldo effettivo, nonché, in ciascuno dei predetti casi 1.a e 1.b una somma pari agli interessi sugli interessi ex art.
1283 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado fino al saldo;
2. e per l'effetto condannare a corrispondere al Controparte_1 Pt_1 Parte_1 il predetto importo di € 4.699.129,00 o la diversa somma –maggiore o minore
[...] ritenuta giusta all'esito del giudizio, nonché al pagamento in favore del Comune di (1.a) una somma pari agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati sul predetto importo dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado fino al saldo, (1.b) una somma pari agli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati sul predetto importo dal 01.06.2010 al saldo effettivo, nonché, in ciascuno dei predetti casi 1.a e 1.b una somma pari agli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado fino al saldo;
3. accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza, e per l'effetto respingere, della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla convenuta
per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
Controparte_1
4. condannare la alla restituzione al degli Controparte_1 Controparte_2 importi versati, come da documenti in atti, in suo favore dell'Ente locale predetto a seguito della notifica dell'atto di citazione in appello oltre interessi (segnatamente: € 40.000,00 per compensi, € 518,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge e
2 € 37.313,69 oltre interessi a titolo di restituzione del COSAP corrisposto). in ogni caso: con vittoria di spese, rimborso del C.U. e della marca, compensi professionali, oltre RSG 15%, CPA 4% e IVA 22%, di entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria: si insiste affinché venga disposta consulenza tecnica d'ufficio, che con apposita documentata e motivata relazione:
a) determini le somme dovute dalla convenuta al in quanto Controparte_2
proprietario dei beni appartenenti al c.d. Blocco A di cui agli atti di concessione, come corrispettivi spettanti anno per anno dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2018 al proprietario della rete di distribuzione in forza della normativa tariffaria come vigente;
b) determini altresì gli importi corrispondenti agli interessi legali che il attore ha Pt_1
diritto a percepire da parte di quantificando (1.a) una somma pari agli Controparte_1 interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. maturati sul richiesto importo di Euro
4.699.129 dalla data di notifica della citazione fino al saldo, (1.b) una somma pari agli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. maturati sul predetto importo di Euro
4.699.129 dal 1 giugno 2010 fino al saldo effettivo, nonché, in ciascuno dei predetti casi sub 1.a e 1.b una somma pari agli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c. dalla data di notifica della citazione fino al saldo.
Si chiede altresì la dichiarazione di inammissibilità e, in ogni caso, la reiezione delle domande, anche riconvenzionali ed istruttorie, e delle eccezioni tutte ex adverso formulate”.
Conclusioni di parte appellata:
“in via principale, rigettare l'appello proposto dal con atto Controparte_2
di citazione in appello notificato in data 26 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Venezia, Sez. I Civ., n. 1228/2022, emessa in data 25 giugno 2022, pubblicata in data 27 giugno 2022 e notificata in data 29 giugno 2022, nel giudizio R.G. n. 3600/2020, perché inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e/o, comunque, infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal accogliere la domanda formulata in via Controparte_2
subordinata nel giudizio di primo grado qui riproposta, anche ai sensi Controparte_1 dell'art. 346 c.p.c., e, per l'effetto, nel caso in cui dovesse ritenersi comunque dovuto un
3 canone in favore del per l'utilizzo del Blocco A oggetto di Controparte_2
devoluzione gratuita nel periodo 1.1.2013-31.12.2018, determinare tale canone, in via equitativa, tenuto conto dei criteri esposti da nella Sezione V della Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ovvero, in via ulteriormente subordinata, dei rilievi formulati dalla stessa nella Sezione VI della Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il conveniva Controparte_2
innanzi al Tribunale di Venezia la società esponendo che: Controparte_1
- il aveva sottoscritto con la società (le cui quote Controparte_4 Organizzazione_1
di partecipazione pubblica furono poi cedute a un contratto di Controparte_1
concessione avente ad oggetto il pubblico servizio di produzione, erogazione e distribuzione del gas nell'ambito del territorio comunale per una durata quarantennale, dal
01.06.1970 al 31.05.2010;
- l'art. 7 dell'atto di concessione disciplinava le modalità di rimborso da applicarsi “al termine normale o anticipato della concessione”, prevedendo all'uopo la suddivisione dei cespiti costituenti la rete e gli impianti di distribuzione del gas in tre differenti blocchi
(blocco A: cespiti costituiti dai beni realizzati nel primo trentennio tra il 01.06.1970 e
31.05.2000; blocco B: cespiti da lavori di rinnovamento sui beni posati nel primo trentennio;
blocco C: cespiti costituiti dai beni realizzati dopo il primo trentennio);
- esclusivamente per i beni appartenenti al blocco A era prevista la devoluzione a titolo gratuito in favore dell'Amministrazione, a fronte di un obbligo a carico della concessionaria di costituire “un fondo di ammortamento mediante accantonamento delle quote di ammortamento finanziario (per devoluzione o ritenzione gratuita) e di quelle di ammortamento industriale (per sopperire ai deperimenti e per i rinnovi), queste seconde determinate in misura tale da consentire al contempo un'equa remunerazione del capitale investito”;
4 - l'originario rapporto concessorio era stato integrato da tre atti aggiuntivi (1986, 1988 e
1995) che non avevano però apportato alcuna modifica alla disciplina di devoluzione gratuita di cui al richiamato art. 7;
- in particolare con l'atto del 22.09.1995, il aveva ceduto a la Controparte_4 CP_1
propria quota del 36% del capitale sociale di e prorogato la durata Organizzazione_1
della concessione fino al 31.05.2025, a fronte di ulteriori trasferimenti e lavori, con eliminazione del canone di concessione di cui all'art. 5 e mantenendo per il resto vigenti le pattuizioni di cui all'originario contratto;
- con la n. 11/1999 era stato istituito il Comune di mediante CP_5 Parte_1
scorporo di parte del territorio del Comune di e il primo era subentrato in tutti i CP_4
rapporti giuridici attivi e passivi del secondo, tra cui anche il rapporto concessorio di cui sopra;
- successivamente, il settore della distribuzione del gas era stato interessato da una riforma che aveva liberalizzato l'attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, introducendo la scelta della gara pubblica come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione (direttiva n. 30/98/CE, D. Lgs. n.
164/2000 e relativi D.M. di attuazione);
- in ottemperanza delle predette disposizioni, il aveva Parte_1
conferito al la delega della funzione di stazione appaltante per la Controparte_4
gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ma si era riservato di reperire autonomamente e direttamente presso il gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale le informazioni necessarie per determinare il valore di rimborso dovuto a quest'ultimo (art. 2, comma 1 e 6, del D.M. n. 226/2011);
- a seguito della trasmissione da parte di della documentazione Controparte_1
concernente lo stato di consistenza fisico degli impianti erano insorte con la stessa delle divergenze in merito alla stima del valore di rimborso dei cespiti del blocco A, in quanto il
Comune sosteneva che doveva trovare applicazione l'art. 7 dell'atto di concessione, in materia di cessazione anticipata della medesima, con conseguente devoluzione gratuita dei beni del blocco A e insussistenza in capo alla convenuta di qualsivoglia diritto al rimborso per i cespiti che la stessa avrebbe dovuto già integralmente ammortizzare entro il 2010;
5 - aveva quindi impugnato davanti al gli atti e le delibere Controparte_1 CP_6
con cui il aveva determinato il valore del rimborso spettante a , quale Pt_1 CP_1
gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, escludendo dal computo i cespiti del blocco A, sul presupposto che gli stessi fossero già stati acquisiti al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico in forza della loro devoluzione gratuita;
- il TAR Veneto, con la sentenza n. 989/2017 aveva respinto il ricorso, escludendo che la proroga della durata della concessione al 31.5.2025 e l'anticipazione della scadenza introdotta ope legis al 31.12.2012 avessero fatto venir meno il diritto del alla Pt_1
devoluzione gratuita dei beni del c.d. Il giudice amministrativo aveva non solo Parte_4
accertato il diritto del alla devoluzione gratuita dei beni del , ma gli Pt_1 Pt_4
aveva anche riconosciuto il diritto al pagamento del canone per il loro utilizzo, affermando che “Le argomentazioni appena svolte a supporto della reiezione del primo motivo del ricorso originario, impongono il rigetto anche del secondo motivo dello stesso, con il quale si contesta la decisione della P.A. di stabilire che il canone dovuto per l'uso dei cespiti del
c.d. blocco A sia versato (così dal gestore uscente in regime di prorogatio, come dal futuro aggiudicatario del servizio di distribuzione del gas) al Controparte_2
Detta decisione costituisce, infatti, un'esplicazione del tutto legittima del diritto dominicale sui beni del cd. Blocco A, acquistato dal Comune di resistente a seguito Controparte_2
del perfezionamento della devoluzione gratuita di tali beni: al suddetto acquisto consegue naturaliter il versamento del canone al Comune, quale proprietario degli stessi. In altre parole, la devoluzione gratuita dei beni è il presupposto su cui si basa la pretesa del di ottenere il pagamento del canone per l'utilizzo dei Controparte_2 medesimi: una volta dimostrata la legittimità di detto presupposto e l'infondatezza delle censure mosse nei suoi riguardi, ne consegue la legittimità anche della pretesa del Pt_1 al pagamento del canone e l'infondatezza delle censure formulate avverso tale pretesa”;
- la suddetta pronuncia era stata impugnata da davanti al Consiglio di Controparte_1
Stato, il quale, con sentenza n. 588/2019, aveva rigettato l'appello e confermato che la proprietà dei beni realizzati dalla concessionaria entro il trentennio dalla stipula della concessione si era devoluta gratuitamente in favore dell'Amministrazione comunale. Il giudice amministrativo aveva altresì ritenuto infondato il secondo motivo di gravame, con
6 il quale l'appellante aveva censurato la decisione dell'amministrazione di prevedere che il gestore uscente in regime di prorogatio e il futuro aggiudicatario fossero tenuti a corrispondere un canone per l'utilizzo di impianti divenuti di proprietà del Pt_1
affermando che “non è revocabile in dubbio che il pagamento del canone costituisca esplicazione legittima dell'esercizio del diritto dominicale, acquisito in virtù del trasferimento del bene stabilito dalla fonte convenzionale, al verificarsi dei requisiti
(scadenza della concessione, realizzazione dei beni relativi al servizio gas entro i trent'anni, conseguente devoluzione gratuita di quei beni determinati al patrimonio indisponibile dell'Ente), senza che possa riconoscersi efficacia traslativo - costitutiva al verbale di consegna ….” ed escludendo che sussistesse il dedotto vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice;
- avverso la sentenza n. 588/2019 aveva proposto ricorso per revocazione Controparte_1
per errore di fatto, che però era stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 2187/2019;
- era stato dunque riconosciuto con sentenza passata in giudicato il diritto di proprietà del a partire dal 1° giugno 2010, sui beni in argomento e di percepire – per la quota Pt_1
ad esso spettante ed a partire dal momento contrattualmente stabilito, e cioè dal 1° giugno
2010 – i frutti civili dei cespiti, consistenti negli impianti di rete adibiti al servizio di distribuzione del gas, ed impiegati dal gestore nello svolgimento della concessione nell'ambito del territorio comunale;
- tale canone doveva essere determinato tenendo conto del fatto che l'Autorità di
Regolazione determina periodicamente una quota Organizzazione_2
della tariffa riferita alla distribuzione, destinata funzionalmente alla remunerazione del capitale investito, quota posta a carico degli utenti, che la pagano insieme con la bolletta emessa dal soggetto erogatore (venditore), il quale poi la trasferisce al distributore;
- più precisamente, atteso che l'ARERA pubblica annualmente il valore unitario (€/PDR: rapporto euro per punto di riconsegna) della remunerazione del capitale e del valore dell'ammortamento per ogni località tariffaria, la remunerazione del capitale di proprietà del doveva essere determinata moltiplicando il parametro definito con proprio Pt_1 provvedimento dall'Autorità per il numero degli utenti, beninteso nei limiti della quota percentuale di proprietà pubblica;
7 - secondo una perizia di stima redatta da un professionista incaricato dal il valore Pt_1 di remunerazione per la quota di proprietà dell'impianto di distribuzione del gas metano ad esso spettante per gli anni dal 2010 al 2018 andava quantificato in €4.699.129,00;
- in particolare, sulla base della regolamentazione tariffaria stabilita da , si doveva Org_2
tener conto della remunerazione annuale della quota di RAB (Regulatory Asset Base, ossia il Capitale Investito Netto Riconosciuto) di proprietà comunale e dei relativi ammortamenti annuali;
- a tal fine, si era proceduto acquisendo i costi effettivamente consuntivati nel bilancio certificato di per la realizzazione degli impianti al valore dell'anno di Controparte_1
posa dei cespiti, per poi attualizzarli agli anni di riferimento (nel caso di specie dal 1.6.2010 al 31.12.2018) applicando gli indici di incremento del costo della vita ISTAT e pervenire così a determinare il valore delle immobilizzazioni materiali lorde;
- dal valore delle immobilizzazioni materiali lorde bisognava detrarre il fondo di ammortamento, calcolato in base alle vite utili dei diversi cespiti come definite dall' , giungendo in tal modo a quantificare il valore delle immobilizzazioni Org_2
materiali nette;
- da tale cifra bisognava, quindi, sottrarre i contributi pubblici e privati percepiti dal gestore calcolati secondo i parametri previsti dall' , ottenendo così il valore del RAB, che Org_2
costituiva la base per la determinazione del canone dovuto, il quale era composto da una voce relativa al servizio di distribuzione (reti, impianti, allacci, ecc.) e da una voce relativa al servizio di misura (tutto ciò che esulava dalla rete di distribuzione e quindi i contatori e il servizio di misurazione);
- entrambe le voci erano state determinate moltiplicando il valore del RAB con riguardo ad entrambi i servizi per una percentuale stabilita dall'ARERA denominata e quindi Org_3
sommando a tale valore la quota di ammortamento dell'anno di riferimento;
- le somme che doveva versare al erano Controparte_1 Parte_1
quindi pari: per il 2010 ad €385.732,00; per il 2011 ad €644.126,00; per il 2012 ad
€624.093,00; per il 2013 ad €601.789,00; per il 2014 ad €546.954,00; per il 2015 ad
€528.540,00; per il 2016 ad €477.450,00; per il 2017 ad €440.277,00; per il 2018 ad
€450.167,00, per un totale di €4.699.129,00.
8 Sulla scorta delle illustrate premesse il chiedeva CP_2 Parte_1
l'accertamento che esso era divenuto proprietario a far data dal 1.6.2010 dei beni del blocco
A e che la convenuta fosse condannata al pagamento del suddetto importo, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo a partire dal 1.6.2010 a fino al 31.12.2018 dei predetti beni, oltre agli interessi di cui all'art. 1284, primo e quarto comma, c.c. dalla notifica della citazione al saldo e agli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c. dalla data della notifica della citazione fino al saldo.
2. Si costituiva la quale contestava la fondatezza della pretesa del Controparte_1
al pagamento di un canone e chiedeva in via riconvenzionale la condanna di Pt_1 quest'ultimo alla restituzione della somma di €37.313,69 indebitamente corrisposta a titolo di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ( nel periodo dal 1.1.2013 al Org_4
31.12.2018 per i cespiti del blocco A, nonostante che in base alle disposizioni regolamentari del comune in materia ed al combinato disposto degli artt. 63, comma 1, e
49, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 507/1993 e da ultimo anche dell'art. 8, comma 5, del
D.M. n. 226/2011, tale canone non fosse dovuto per le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne fosse prevista la devoluzione gratuita al Comune o alla
Provincia al termine della concessione.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia accertava e dichiarava che il Comune di era proprietario a far data dal 01.01.2013 dei beni del Parte_1
blocco A, ma rigettava le altre domande proposte dall'attore; accoglieva la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta e condannava il Comune a restituirle la somma di
€37.313,69, oltre agli interessi legali dal 25.10.2020 al saldo nonché a rifonderle le spese di lite.
4. Avverso l'indicata pronuncia il ha interposto tempestivo Parte_1
appello, affidato a sei motivi di gravame.
4.1 Col primo motivo impugna il capo della sentenza che ha accertato e dichiarato che il trasferimento del diritto di proprietà sui cespiti del c.d. blocco A in favore del comune di
9 si è determinato a far data dal 01.01.2013, anziché dall'01.06.2010, Parte_1
denunciando la violazione del giudicato amministrativo e l'erronea interpretazione dell'art. 7 della concessione.
4.2 Col secondo motivo contesta la decisione laddove ha ritenuto che le affermazioni fatte dal giudice amministrativo in ordine all'esistenza dell'obbligo a carico del concessionario uscente in regime di prorogatio di versare un canone al Comune per Parte_1
l'utilizzo dei beni di cui al blocco A successivamente al momento in cui quest'ultimo ne aveva acquistato la proprietà, costituissero un mero obiter dictum, estraneo all'oggetto del contendere e dunque inidoneo ad acquistare efficacia di giudicato tra le parti.
4.3 Col terzo motivo afferma che il tribunale ha errato nel ritenere che in base all'art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016 il gestore uscente che eroga il servizio di distribuzione del gas in regime di prorogatio, ossia in attesa dell'esito della gara disposta ai sensi del D.
Lgs. n. 164/2000, sia tenuto solamente al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto, sicché non è configurabile a carico di alcun obbligo di Controparte_1 corrispondere un ulteriore canone per l'utilizzo dei beni devoluti gratuitamente al Pt_1
perché ha omesso di considerare che quest'ultimo costituisce la quota della tariffa destinata funzionalmente alla remunerazione del capitale investito e la quota di ammortamento, che trova la propria fonte nella Delibera n. 159/2008 del 6 novembre 2008 e ss.mm.ii. (c.d.
Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas) adottata dall' nell'esercizio della potestà normativa Org_2
secondaria riconosciutale dalla legge14 novembre 1995 n. 481, istitutiva di tale autorità.
4.4 Col quarto motivo critica la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto ad CP_1
il diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di canone per l'occupazione di
[...]
spazi e aree pubbliche ( nel periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2018 per i cespiti del Org_4
blocco A.
Al riguardo si duole che il primo giudice abbia rilevato la tardività dell'eccezione di prescrizione, in quanto formulata dall'attore con il deposito della prima memoria di cui all'art. 183 sesto comma n. 1 cod. proc. civ., e che l'abbia comunque ritenuta infondata nel
10 merito, affermando che la domanda di ripetizione è soggetta al termine di prescrizione decennale.
Contesta la motivazione alla base della decisione di rigetto assunta dal giudice di prime cure – ovverosia che il canone non è dovuto perché l'occupazione del sottosuolo si è realizzata mediante le tubazioni dell'impianto che erano già di proprietà dell'ente pubblico - obiettando che il soggetto obbligato è colui che ha la disponibilità di fatto ed utilizza l'impianto.
Contesta infine che la convenuta abbia fornito la prova del pagamento delle somme di cui ha chiesto la restituzione.
4.5 Col quinto motivo lamenta che non sia stata ammessa la ctu che l'attore aveva richiesto ai fini della quantificazione del credito dedotto in giudizio.
4.6 Col sesto motivo chiede la riforma del capo della sentenza che ha condannato l'attore all'integrale rifusione delle spese di lite, sebbene il tribunale abbia accolto una delle domande proposte dallo stesso.
5. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
6. In relazione al primo motivo di gravame, è assorbente il rilievo che difetta la giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sullo stesso.
Il , con la sentenza n. 989 del 09-11-2017 - che è passata in giudicato a CP_6
seguito della reiezione, da parte del Consiglio di Stato, del gravame proposto contro di essa
-, ha rigettato il ricorso con cui aveva chiesto l'annullamento degli atti Controparte_1
tramite i quali era stata operata la quantificazione finale del rimborso spettante alla medesima ricorrente per le reti e gli impianti siti sul territorio del predetto Comune, assegnando un valore pari a zero a tutti gli impianti e le porzioni di rete realizzate dalla concessionaria prima del 31 maggio 2000, salvo i rinnovi (c.d. "Blocco A") in ragione della intervenuta maturazione del diritto alla devoluzione gratuita di tali cespiti in favore dell'ente concedente, secondo le disposizioni contenute nell'art. 7 della convenzione.
11 Più precisamente aveva impugnato: Controparte_1
- la nota del Comune di del 15 ottobre 2015, recante il calcolo del Controparte_2
rimborso spettante al gestore uscente per le reti e gli impianti siti nel territorio del Comune di Controparte_2
- la deliberazione della Giunta Comunale di n. 169 del 6 ottobre 2015, Controparte_2
recante approvazione della relazione del R.U.P. circa il valore del rimborso spettante al gestore uscente per le reti e gli impianti siti nel territorio del Comune di Controparte_2
e, limitatamente alla parte in cui stabiliscono il valore del rimborso spettante alla ricorrente, quale gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, sul presupposto della già intervenuta maturazione della devoluzione gratuita in favore del di una parte dei cespiti costituenti la rete del gas: Pt_1
- la deliberazione del Consiglio Comunale di n. 86 del 22 dicembre Controparte_2
2015, recante l'approvazione dei valori complessivi di rimborso ai proprietari della rete di distribuzione del gas naturale ed in particolare di €1.999.463,00 per i cespiti della ricorrente;
- il bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito territoriale di Venezia 1 - Laguna, approvato dal Controparte_4
su delega anche del e pubblicato nella G.U.U.E. del 31 Controparte_2
dicembre 2015.
Nella citata sentenza il ha rigettato l'eccezione di carenza di giurisdizione CP_6
del giudice amministrativo, che il aveva sollevato anche con Controparte_2
riferimento alla pretesa di di vedersi riconoscere tuttora come proprietaria dei beni CP_1
del cd. blocco A, affermando che “la controversia, ancorché vertente su una questione di natura patrimoniale, investe direttamente la disciplina e il contenuto del rapporto concessorio intercorrente fra la ricorrente e la P.A., con particolare riguardo - come si dirà infra - all'interpretazione di una clausola cruciale della convenzione, in quanto volta ad assicurare l'equilibrio sinallagmatico voluto dalle parti, tenuto conto della durata della concessione. La controversia in esame, coinvolgendo l'accertamento del contenuto della concessione, è, perciò, devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A.” e ribadendo che
“Deve, dunque, ritenersi che sussista senz'altro la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.)”.
12 Quanto al merito della questione, il ha riconosciuto il diritto del CP_6 [...]
alla devoluzione gratuita dei cespiti del cd. blocco A, in quanto relativi Controparte_2
ad impianti realizzati nel primo trentennio del rapporto di concessione.
Ha poi escluso che il momento finale della concessione, all'atto del quale matura la devoluzione gratuita, vada individuato nella data del 31 maggio 2025, osservando che in base all'art. 7 dell'atto di concessione il rimborso spettante per i cespiti successivi al trentesimo anno di rapporto è dovuto "al termine normale o anticipato della concessione",
e che la "scadenza della concessione" è “il momento nel quale le parti provvedono a sistemare le rispettive partite di credito e di debito”, precisando che “la devoluzione gratuita dei beni al si perfeziona al trentesimo anno e, tuttavia, il passaggio in Pt_1
proprietà dei beni stessi all'Ente locale diviene efficace solo alla scadenza della concessione”.
Ora, va considerato che le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale e di spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, qualora la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito (v Cass. S.U. ord. n. 16458 del 30/07/2020 e Cass.
n. 5872 del 13/04/2012), come è avvenuto nella fattispecie.
Inoltre l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (v. tra le tante Cass. n. 12754 del 21/04/2022).
Va poi evidenziato che nel caso in esame il giudicato amministrativo si è formato non solo con riferimento alla statuizione per cui l'accertamento del diritto del
[...]
alla devoluzione gratuita dei cespiti del cd. blocco A rientra nella Controparte_2
giurisdizione esclusiva del g.a., ma anche con riferimento alla decisione nel merito della questione - laddove il g.a. ha in concreto accertato l'intervenuta devoluzione gratuita di tali cespiti in favore del -, trattandosi di questione pregiudiziale rispetto a quella Pt_1
concernente la quantificazione finale del rimborso spettante ad , che costituisce CP_1
l'oggetto dei provvedimenti impugnati.
Ciò si evince dalla lettura a contrario dell'art. 8, comma 1, c.p.a., secondo cui "Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia
13 di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale".
Infatti, il giudicato in questione è intervenuto in una fattispecie di giurisdizione esclusiva, il cui ricorrere è stato espressamente statuito dalla citata sentenza. Pertanto, non trova applicazione al giudicato in esame la limitazione della relativa portata sancita dall'articolo sopra citato, operando al contrario il principio generale secondo il quale i presupposti logici necessari della decisione rientrano nella portata vincolante della sentenza passata in giudicato ex art. 2909 c.c. (v. tra le tante Cass. S.U. n. 8692 del 27/04/2005 e Cons. Stato
n. 8158 del 04/09/2023).
Dunque, a rigor di logica il giudice di prime cure non avrebbe potuto statuire sulla domanda con cui il aveva chiesto di accertare che esso era Parte_1
divenuto proprietario dei beni del blocco A a far data dal 1.6.2010, ma avrebbe dovuto limitarsi a rilevare il proprio difetto di giurisdizione.
Tuttavia, la statuizione con cui il tribunale ha dichiarato che l'ente pubblico è proprietario a far data dal 01.01.2013 dei beni del blocco A non è errata perché coincide con quanto accertato dal giudice amministrativo.
Non è vero, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che dalle citate sentenze del e del Consiglio di Stato non è possibile desumere quando la CP_6
devoluzione è divenuta operativa.
Già si è detto che il T.A.R. Veneto ha affermato che “la devoluzione gratuita dei beni al
Comune si perfeziona al trentesimo anno e, tuttavia, il passaggio in proprietà dei beni stessi all'Ente locale diviene efficace solo alla scadenza della concessione”.
Ed il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 588 del 24/01/2019 che ha rigettato il gravame, ha ribadito che “l'art. 7, comma 1, della ridetta convenzione non reca alcuna distinzione in punto di disciplina tra l'ipotesi di naturale scadenza e quella di scadenza anticipata: in particolare, nel disciplinare il passaggio gratuito dal gestore al comune di tutti i beni di proprietà della concessionaria relativi al servizio gas, immobili o mobili, detta previsione contiene un generico riferimento "alla scadenza della concessione", aggiungendo pure all'ottavo comma "al termine normale o anticipato della concessione", indicato quale momento in cui sorge in egual modo l'obbligo del comune di rimborsare l'importo degli investimenti relativi agli incrementi patrimoniali attuati a partire dal trentunesimo anno”,
14 sottolineando l'erroneità dell'interpretazione, prospettata dalla ricorrente, che distingue tra naturale scadenza e cessazione anticipata del rapporto e la correttezza dell'assunto che sorregge la sentenza appellata, “in base al quale un'eventuale riduzione della durata non riconducibile - esattamente come nel caso in esame - ad un'ipotesi di riscatto disciplinata dal successivo art. 8, non altera le regole concordate per la devoluzione gratuita dei cespiti comunque realizzati dal gestore nei primi trent'anni”.
In conclusione, considerato che la concessione è cessata anticipatamente ope legis il
31.12.2012, è a tale data che, secondo il giudice amministrativo, occorre far riferimento per determinare il momento in cui si è verificata la devoluzione gratuita dei beni del blocco
A in favore del Comune.
7. Il secondo, terzo e quinto motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
7.1 Il giudice di prime cure ha ritenuto che non possa avere autorità di cosa giudicata l'affermazione fatta dal e ribadita dal Consiglio di Stato relativa alla spettanza al CP_6
del diritto di ottenere dal gestore uscente in regime di Controparte_2
prorogatio il pagamento del canone per l'utilizzo dei cespiti del Blocco A, in quanto tale questione esula dall'oggetto del contendere.
La statuizione gravata sfugge a censura.
E' costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversie e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante (Cass. n.
1815 del 08/02/2012 e Cass. n. 3793 del 08/02/2019).
15 Nel caso di specie, il giudizio incardinato avanti il ha ad oggetto CP_6
esclusivamente la legittimità degli atti tramite i quali è stata operata la quantificazione finale del rimborso spettante ad per le reti e gli impianti siti sul territorio Controparte_1
del predetto Comune, laddove è stato assegnato un valore pari a zero a tutti gli impianti e le porzioni di rete realizzate dalla concessionaria prima del 31 maggio 2000, salvo i rinnovi
(c.d. "Blocco A") sul presupposto della intervenuta maturazione del diritto alla devoluzione gratuita di tali cespiti in favore dell'ente concedente.
Le enunciazioni e considerazioni svolte dal giudice amministrativo circa la spettanza al del canone per l'utilizzo dei beni oggetto di devoluzione Parte_1
gratuita non possono ritenersi elemento necessario ed indispensabile ai fini del decisum, esulando dal thema decidendum.
Esse pertanto non hanno alcuna efficacia vincolante in questo giudizio.
7.2 A questo punto va analizzato se l'accertamento dell'esistenza di tale diritto spetti alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo.
Per costante giurisprudenza, la giurisdizione va determinata, non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ovvero del tipo di pronuncia richiesta al giudice, bensì alla stregua del criterio del c.d. "petitum sostanziale", ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dall'ordinamento giuridico
(Cass. Sez. Unite, 08/11/2005, n. 21592).
Ora, come è noto, l'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di pubblici servizi, tuttavia escludendo le controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sussiste giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi che presentino un contenuto meramente patrimoniale, ossia rispetto alle quali non assuma alcun rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali (cfr. Sez. un. 1512/2016 9941/2014; Cass. 29139/2011; Cass. 3903/2011).
16 Rientrano peraltro in ogni caso nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che coinvolgono la verifica da parte dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investono l'esercizio di poteri discrezionali
- valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali, sia sull'"an" che sul "quantum" (cfr. Cass.
22661/2006).
La controversia in esame investe unicamente aspetti patrimoniali, senza che venga in alcun modo coinvolto l'esercizio di poteri amministrativi.
Occorre infatti rilevare che nel caso di specie, nel quale si controverte se un dato canone è dovuto o meno, si resta nell'ambito dei rapporti privatistici di carattere patrimoniale disciplinati dalla convenzione intercorsa tra le parti e che nessun potere discrezionale valutativo interviene nella determinazione del canone, che esige, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, il mero accertamento tecnico dei suoi presupposti fattuali.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende, quindi, che la controversia in esame spetta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm.
7.3 Quanto al merito della questione, si rileva in primis che in base all'art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016, il gestore uscente che eroghi il servizio di distribuzione del gas in regime di prorogatio, ossia in attesa dell'esito della gara disposta ai sensi del D. Lgs. n.
164/2000, resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto.
Va poi evidenziato che non vi è alcuna disposizione normativa o convenzionale che riconosca all'appellante, per il mero fatto della devoluzione gratuita al proprio patrimonio indisponibile di una parte dei beni facenti parte della rete di distribuzione del gas, il diritto di incassare la quota delle tariffe poste a carico degli utenti destinata funzionalmente alla remunerazione del capitale investito ed all'ammortamento degli impianti.
Al riguardo va ricordato che le tariffe di distribuzione sono calcolate da ogni esercente, per ogni ambito territoriale di riferimento, sulla base di criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'esercizio della potestà normativa secondaria riconosciutale dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva di tale autorità, e sono dirette a
17 remunerare gli operatori della distribuzione del gas per i servizi resi all'utente finale in ragione dei contratti di concessione locale di cui sono titolari.
Come precisato dall' nei chiarimenti resi in data 31 luglio 2003 e prodotti in Org_2
giudizio dalla convenuta in primo grado (v. doc. 11), il principio cardine che governa il sistema di calcolo delle tariffe di distribuzione è quello del vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD), che definisce, in modo trasparente, i costi massimi riconosciuti relativi alla gestione, agli ammortamenti e alla remunerazione dei costi di capitale relativi all'attività di distribuzione, per la totalità dei clienti allacciati alla rete distributiva.
Una delle componenti del vincolo sui ricavi è il costo del capitale, comprensivo degli ammortamenti tecnici (CCD), che serve sostanzialmente quale base per il recupero degli ammortamenti tecnici degli impianti e per il riconoscimento di una congrua remunerazione del capitale investito.
Tale componente, articolata in due voci, è destinata a finanziare le opere di manutenzione straordinaria dell'impianto ed a remunerare il capitale investito.
La prima voce risponde all'esigenza di garantire il mantenimento dell'impianto in perfetto stato di funzionamento;
poiché tale onere è posto a carico di chi svolge il servizio, tale voce va riconosciuta al gestore.
La seconda voce ha la funzione, come detto, di remunerare il capitale investito per la realizzazione dell'impianto; essa, pertanto, può essere riconosciuta a chi ha effettivamente sostenuto i costi di realizzazione dell'impianto, soggetto questo che potrebbe anche essere diverso dal gestore (ad esempio, nel caso in cui l'impianto sia di proprietà dell'ente locale).
Nel caso di specie, però, è assolutamente pacifico che il non ha mai effettuato Pt_1
alcun investimento per la realizzazione di quella parte dell'impianto che ha acquisito gratuitamente e non ha mai sostenuto alcun costo per il suo ammortamento;
inoltre la concessione non contiene alcuna previsione al riguardo.
Né l'assunto del trova conforto nella disciplina introdotta dall'art. 8 del D.M. Pt_1
12/11/2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46- bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) che, nel regolare gli oneri da riconoscere all'ente locale concedente e ai proprietari di impianti, stabilisce al comma 3 che “Il gestore corrisponde
18 annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all e a condizione che tale parte concorra quindi Org_5
effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità”.
Invero tale disposizione, che è dettata con riferimento ai gestori del servizio pubblico di distribuzione del gas individuati sulla base delle gare indette ai sensi del D. Lgs. n.
164/2000, postula, comunque, ai fini della sua applicabilità, che l'ente locale proprietario di una parte dell'impianto di distribuzione abbia effettuato investimenti di capitale per la sua realizzazione, riconoscendogli il diritto alla sua remunerazione, ipoesi che non ricorre nella fattispecie.
Va, pertanto, ritenuta l'infondatezza della pretesa dedotta in giudizio dal Pt_1
8. Il quarto motivo di gravame è fondato.
8.1 In primo luogo merita conferma la statuizione con cui il tribunale ha rilevato la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice nella prima memoria di trattazione di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. al fine di contrastare la pretesa di
[...]
alla ripetizione delle somme versate a titolo di canone per l'occupazione di spazi CP_1
e aree pubbliche (COSAP), nel periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2018, per i cespiti del blocco A.
Infatti, l'art. 183 cod. proc. civ., nel testo applicabile "ratione temporis", dispone, al quinto comma, che nella prima udienza di trattazione l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto ed entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Pertanto ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 19 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il "thema decidendum" (v. con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 183 cod. proc. civ. quarto comma, nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1 marzo 2006, Cass. n. 9980/2016 e Cass., SS.UU.,
n. 3567/2011).
8.2 In secondo luogo si osserva che non ha censurato l'affermazione Controparte_1
contenuta in sentenza che la norma di cui all'art. 17, co. 1, lett. s) del regolamento comunale approvato il 16.12.2016 (v. doc. 18 del fascicolo della convenuta), che esclude l'applicabilità del COSAP alle occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al
Comune o alla al termine della concessione, non si estende all'ipotesi, ricorrente Org_6 nella fattispecie, in cui l'occupazione avviene quando si è già verificato l'effetto devolutivo in favore dell'ente pubblico.
8.3 Inoltre va considerato che l'art. 2 del regolamento comunale definisce l'occupazione come la disponibilità concessa o l'uso di fatto di spazi ed aree pubbliche per fini particolaristici, sottraendoli pro tempore all'uso pubblico cui sono normalmente deputati, e stabilisce al comma 1 che sono soggette alle disposizioni del regolamento le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade, aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di comprese le aree destinate a Parte_1
mercati anche attrezzati, e di spazi sottostanti e soprastanti.
Ora, nel caso di specie chi ha la disponibilità dello spazio pubblico e lo utilizza “per fini particolaristici” non è il che ha la proprietà di una parte dell'impianto di Pt_1
distribuzione che occupa tale spazio, bensì Controparte_1
Il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegna l'opera gestita da Controparte_1 non vale a rendere quest'ultima - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'amministrazione comunale, né lo svolgimento di un attività strumentale alla realizzazione di un fine pubblico è sufficiente a giustificare l'esenzione dal
20 COSAP, a nulla rilevando infine il fatto che i beni che occupano lo spazio pubblico siano di proprietà del Pt_1
La normativa COSAP deve infatti essere letta in combinato disposto alla legge delega
421/1992 che all'art. 4 comma 4 lettera b. intitolata "in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province”, dove si delega il governo al n. 1 alla “rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile”, confermando che il principale criterio per la determinazione dei soggetti sottoposti al canone è l'elemento dello sfruttamento economico dei terreni occupati.
In assenza di applicazione dell'esenzione prevista dalla norma di cui all'art. 17, comma 1, lett. s) del regolamento comunale, come affermato dal primo giudice con statuizione che non è stata censurata, ed in assenza di specifica concessione all'occupazione da parte dell'ente che la subisce, il canone COSAP è dovuto dall'occupante di fatto che trae beneficio dallo sfruttamento delle aree occupate indipendentemente dalla concessione dell'infrastruttura, inidonea a modificare l'abusività dell'occupazione (v. Cass. n. 15010 del
29/05/2023).
Ne discende che la sentenza va riformata sul punto, dovendo essere rigettata la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta.
9. La parziale soccombenza reciproca giustifica l'accoglimento del quinto motivo di gravame.
Si reputa congruo compensare le spese dei due gradi del giudizio in ragione di un quarto e condannare il a rifondere a la quota Parte_1 Controparte_1
residua, che si liquida come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
21 1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla domanda di accertamento del diritto del alla devoluzione gratuita dei Parte_1
cespiti del cd. blocco A;
2) rigetta la domanda di condanna del alla restituzione delle Parte_1
somme versate a titolo di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, in quanto infondata;
3) compensa in ragione di un quarto le spese del giudizio di primo grado e condanna il a rifondere a la quota residua, che si liquida Parte_1 Controparte_1 in €30.000,00 per compensi ed in €388,50 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa in ragione di un quarto le spese del giudizio di secondo grado e condanna il a rifondere a la quota residua, che si liquida Parte_1 Controparte_1 in €30.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.04.2024.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Lisa Micochero
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Lisa Micochero Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Dario Morsiani Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1474 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentato e difeso dagli avv.ti e Parte_2 Parte_3
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Zoppini, Vincenzo Di Vilio e Giorgio Vercillo
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1228/2022 del Tribunale di Venezia emessa in data 25.10.2022 e depositata in data 27.06.2022.
Conclusioni di parte appellante:
1 “nel merito: in riforma della impugnata sentenza e per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui integralmente richiamati, accogliere le richieste del Parte_1
e per l'effetto:
[...]
1. accertare che (A) il è proprietario, a partire dal 1 giugno Controparte_2
Con 2010, dei beni di cui al Blocco A (così come meglio specificati nel doc. 25 fascicolo di
l'importo di € 4.699.129,00 o la diversa somma –maggiore o minore ritenuta CP_1 giusta all'esito del giudizio, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo, a partire dal 1 giugno
2010 a fino al 31.12.2018, dei beni di cui al Blocco A (così come meglio specificati nel doc.
25 fascicolo di primo grado) e che il ha inoltre diritto di Controparte_2 percepire da parte di (1.a) una somma pari agli interessi di cui all'art. Controparte_1
1284 comma 4 c.c. maturati sul predetto importo dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado fino al saldo, (1.b) una somma pari agli interessi di cui all'art.
1284 comma 1 c.c. maturati sul predetto importo dal 01.06.2010 al saldo effettivo, nonché, in ciascuno dei predetti casi 1.a e 1.b una somma pari agli interessi sugli interessi ex art.
1283 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado fino al saldo;
2. e per l'effetto condannare a corrispondere al Controparte_1 Pt_1 Parte_1 il predetto importo di € 4.699.129,00 o la diversa somma –maggiore o minore
[...] ritenuta giusta all'esito del giudizio, nonché al pagamento in favore del Comune di (1.a) una somma pari agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati sul predetto importo dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado fino al saldo, (1.b) una somma pari agli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati sul predetto importo dal 01.06.2010 al saldo effettivo, nonché, in ciascuno dei predetti casi 1.a e 1.b una somma pari agli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado fino al saldo;
3. accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza, e per l'effetto respingere, della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla convenuta
per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
Controparte_1
4. condannare la alla restituzione al degli Controparte_1 Controparte_2 importi versati, come da documenti in atti, in suo favore dell'Ente locale predetto a seguito della notifica dell'atto di citazione in appello oltre interessi (segnatamente: € 40.000,00 per compensi, € 518,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge e
2 € 37.313,69 oltre interessi a titolo di restituzione del COSAP corrisposto). in ogni caso: con vittoria di spese, rimborso del C.U. e della marca, compensi professionali, oltre RSG 15%, CPA 4% e IVA 22%, di entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria: si insiste affinché venga disposta consulenza tecnica d'ufficio, che con apposita documentata e motivata relazione:
a) determini le somme dovute dalla convenuta al in quanto Controparte_2
proprietario dei beni appartenenti al c.d. Blocco A di cui agli atti di concessione, come corrispettivi spettanti anno per anno dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2018 al proprietario della rete di distribuzione in forza della normativa tariffaria come vigente;
b) determini altresì gli importi corrispondenti agli interessi legali che il attore ha Pt_1
diritto a percepire da parte di quantificando (1.a) una somma pari agli Controparte_1 interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. maturati sul richiesto importo di Euro
4.699.129 dalla data di notifica della citazione fino al saldo, (1.b) una somma pari agli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. maturati sul predetto importo di Euro
4.699.129 dal 1 giugno 2010 fino al saldo effettivo, nonché, in ciascuno dei predetti casi sub 1.a e 1.b una somma pari agli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c. dalla data di notifica della citazione fino al saldo.
Si chiede altresì la dichiarazione di inammissibilità e, in ogni caso, la reiezione delle domande, anche riconvenzionali ed istruttorie, e delle eccezioni tutte ex adverso formulate”.
Conclusioni di parte appellata:
“in via principale, rigettare l'appello proposto dal con atto Controparte_2
di citazione in appello notificato in data 26 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Venezia, Sez. I Civ., n. 1228/2022, emessa in data 25 giugno 2022, pubblicata in data 27 giugno 2022 e notificata in data 29 giugno 2022, nel giudizio R.G. n. 3600/2020, perché inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e/o, comunque, infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal accogliere la domanda formulata in via Controparte_2
subordinata nel giudizio di primo grado qui riproposta, anche ai sensi Controparte_1 dell'art. 346 c.p.c., e, per l'effetto, nel caso in cui dovesse ritenersi comunque dovuto un
3 canone in favore del per l'utilizzo del Blocco A oggetto di Controparte_2
devoluzione gratuita nel periodo 1.1.2013-31.12.2018, determinare tale canone, in via equitativa, tenuto conto dei criteri esposti da nella Sezione V della Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ovvero, in via ulteriormente subordinata, dei rilievi formulati dalla stessa nella Sezione VI della Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il conveniva Controparte_2
innanzi al Tribunale di Venezia la società esponendo che: Controparte_1
- il aveva sottoscritto con la società (le cui quote Controparte_4 Organizzazione_1
di partecipazione pubblica furono poi cedute a un contratto di Controparte_1
concessione avente ad oggetto il pubblico servizio di produzione, erogazione e distribuzione del gas nell'ambito del territorio comunale per una durata quarantennale, dal
01.06.1970 al 31.05.2010;
- l'art. 7 dell'atto di concessione disciplinava le modalità di rimborso da applicarsi “al termine normale o anticipato della concessione”, prevedendo all'uopo la suddivisione dei cespiti costituenti la rete e gli impianti di distribuzione del gas in tre differenti blocchi
(blocco A: cespiti costituiti dai beni realizzati nel primo trentennio tra il 01.06.1970 e
31.05.2000; blocco B: cespiti da lavori di rinnovamento sui beni posati nel primo trentennio;
blocco C: cespiti costituiti dai beni realizzati dopo il primo trentennio);
- esclusivamente per i beni appartenenti al blocco A era prevista la devoluzione a titolo gratuito in favore dell'Amministrazione, a fronte di un obbligo a carico della concessionaria di costituire “un fondo di ammortamento mediante accantonamento delle quote di ammortamento finanziario (per devoluzione o ritenzione gratuita) e di quelle di ammortamento industriale (per sopperire ai deperimenti e per i rinnovi), queste seconde determinate in misura tale da consentire al contempo un'equa remunerazione del capitale investito”;
4 - l'originario rapporto concessorio era stato integrato da tre atti aggiuntivi (1986, 1988 e
1995) che non avevano però apportato alcuna modifica alla disciplina di devoluzione gratuita di cui al richiamato art. 7;
- in particolare con l'atto del 22.09.1995, il aveva ceduto a la Controparte_4 CP_1
propria quota del 36% del capitale sociale di e prorogato la durata Organizzazione_1
della concessione fino al 31.05.2025, a fronte di ulteriori trasferimenti e lavori, con eliminazione del canone di concessione di cui all'art. 5 e mantenendo per il resto vigenti le pattuizioni di cui all'originario contratto;
- con la n. 11/1999 era stato istituito il Comune di mediante CP_5 Parte_1
scorporo di parte del territorio del Comune di e il primo era subentrato in tutti i CP_4
rapporti giuridici attivi e passivi del secondo, tra cui anche il rapporto concessorio di cui sopra;
- successivamente, il settore della distribuzione del gas era stato interessato da una riforma che aveva liberalizzato l'attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, introducendo la scelta della gara pubblica come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione (direttiva n. 30/98/CE, D. Lgs. n.
164/2000 e relativi D.M. di attuazione);
- in ottemperanza delle predette disposizioni, il aveva Parte_1
conferito al la delega della funzione di stazione appaltante per la Controparte_4
gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ma si era riservato di reperire autonomamente e direttamente presso il gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale le informazioni necessarie per determinare il valore di rimborso dovuto a quest'ultimo (art. 2, comma 1 e 6, del D.M. n. 226/2011);
- a seguito della trasmissione da parte di della documentazione Controparte_1
concernente lo stato di consistenza fisico degli impianti erano insorte con la stessa delle divergenze in merito alla stima del valore di rimborso dei cespiti del blocco A, in quanto il
Comune sosteneva che doveva trovare applicazione l'art. 7 dell'atto di concessione, in materia di cessazione anticipata della medesima, con conseguente devoluzione gratuita dei beni del blocco A e insussistenza in capo alla convenuta di qualsivoglia diritto al rimborso per i cespiti che la stessa avrebbe dovuto già integralmente ammortizzare entro il 2010;
5 - aveva quindi impugnato davanti al gli atti e le delibere Controparte_1 CP_6
con cui il aveva determinato il valore del rimborso spettante a , quale Pt_1 CP_1
gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, escludendo dal computo i cespiti del blocco A, sul presupposto che gli stessi fossero già stati acquisiti al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico in forza della loro devoluzione gratuita;
- il TAR Veneto, con la sentenza n. 989/2017 aveva respinto il ricorso, escludendo che la proroga della durata della concessione al 31.5.2025 e l'anticipazione della scadenza introdotta ope legis al 31.12.2012 avessero fatto venir meno il diritto del alla Pt_1
devoluzione gratuita dei beni del c.d. Il giudice amministrativo aveva non solo Parte_4
accertato il diritto del alla devoluzione gratuita dei beni del , ma gli Pt_1 Pt_4
aveva anche riconosciuto il diritto al pagamento del canone per il loro utilizzo, affermando che “Le argomentazioni appena svolte a supporto della reiezione del primo motivo del ricorso originario, impongono il rigetto anche del secondo motivo dello stesso, con il quale si contesta la decisione della P.A. di stabilire che il canone dovuto per l'uso dei cespiti del
c.d. blocco A sia versato (così dal gestore uscente in regime di prorogatio, come dal futuro aggiudicatario del servizio di distribuzione del gas) al Controparte_2
Detta decisione costituisce, infatti, un'esplicazione del tutto legittima del diritto dominicale sui beni del cd. Blocco A, acquistato dal Comune di resistente a seguito Controparte_2
del perfezionamento della devoluzione gratuita di tali beni: al suddetto acquisto consegue naturaliter il versamento del canone al Comune, quale proprietario degli stessi. In altre parole, la devoluzione gratuita dei beni è il presupposto su cui si basa la pretesa del di ottenere il pagamento del canone per l'utilizzo dei Controparte_2 medesimi: una volta dimostrata la legittimità di detto presupposto e l'infondatezza delle censure mosse nei suoi riguardi, ne consegue la legittimità anche della pretesa del Pt_1 al pagamento del canone e l'infondatezza delle censure formulate avverso tale pretesa”;
- la suddetta pronuncia era stata impugnata da davanti al Consiglio di Controparte_1
Stato, il quale, con sentenza n. 588/2019, aveva rigettato l'appello e confermato che la proprietà dei beni realizzati dalla concessionaria entro il trentennio dalla stipula della concessione si era devoluta gratuitamente in favore dell'Amministrazione comunale. Il giudice amministrativo aveva altresì ritenuto infondato il secondo motivo di gravame, con
6 il quale l'appellante aveva censurato la decisione dell'amministrazione di prevedere che il gestore uscente in regime di prorogatio e il futuro aggiudicatario fossero tenuti a corrispondere un canone per l'utilizzo di impianti divenuti di proprietà del Pt_1
affermando che “non è revocabile in dubbio che il pagamento del canone costituisca esplicazione legittima dell'esercizio del diritto dominicale, acquisito in virtù del trasferimento del bene stabilito dalla fonte convenzionale, al verificarsi dei requisiti
(scadenza della concessione, realizzazione dei beni relativi al servizio gas entro i trent'anni, conseguente devoluzione gratuita di quei beni determinati al patrimonio indisponibile dell'Ente), senza che possa riconoscersi efficacia traslativo - costitutiva al verbale di consegna ….” ed escludendo che sussistesse il dedotto vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice;
- avverso la sentenza n. 588/2019 aveva proposto ricorso per revocazione Controparte_1
per errore di fatto, che però era stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 2187/2019;
- era stato dunque riconosciuto con sentenza passata in giudicato il diritto di proprietà del a partire dal 1° giugno 2010, sui beni in argomento e di percepire – per la quota Pt_1
ad esso spettante ed a partire dal momento contrattualmente stabilito, e cioè dal 1° giugno
2010 – i frutti civili dei cespiti, consistenti negli impianti di rete adibiti al servizio di distribuzione del gas, ed impiegati dal gestore nello svolgimento della concessione nell'ambito del territorio comunale;
- tale canone doveva essere determinato tenendo conto del fatto che l'Autorità di
Regolazione determina periodicamente una quota Organizzazione_2
della tariffa riferita alla distribuzione, destinata funzionalmente alla remunerazione del capitale investito, quota posta a carico degli utenti, che la pagano insieme con la bolletta emessa dal soggetto erogatore (venditore), il quale poi la trasferisce al distributore;
- più precisamente, atteso che l'ARERA pubblica annualmente il valore unitario (€/PDR: rapporto euro per punto di riconsegna) della remunerazione del capitale e del valore dell'ammortamento per ogni località tariffaria, la remunerazione del capitale di proprietà del doveva essere determinata moltiplicando il parametro definito con proprio Pt_1 provvedimento dall'Autorità per il numero degli utenti, beninteso nei limiti della quota percentuale di proprietà pubblica;
7 - secondo una perizia di stima redatta da un professionista incaricato dal il valore Pt_1 di remunerazione per la quota di proprietà dell'impianto di distribuzione del gas metano ad esso spettante per gli anni dal 2010 al 2018 andava quantificato in €4.699.129,00;
- in particolare, sulla base della regolamentazione tariffaria stabilita da , si doveva Org_2
tener conto della remunerazione annuale della quota di RAB (Regulatory Asset Base, ossia il Capitale Investito Netto Riconosciuto) di proprietà comunale e dei relativi ammortamenti annuali;
- a tal fine, si era proceduto acquisendo i costi effettivamente consuntivati nel bilancio certificato di per la realizzazione degli impianti al valore dell'anno di Controparte_1
posa dei cespiti, per poi attualizzarli agli anni di riferimento (nel caso di specie dal 1.6.2010 al 31.12.2018) applicando gli indici di incremento del costo della vita ISTAT e pervenire così a determinare il valore delle immobilizzazioni materiali lorde;
- dal valore delle immobilizzazioni materiali lorde bisognava detrarre il fondo di ammortamento, calcolato in base alle vite utili dei diversi cespiti come definite dall' , giungendo in tal modo a quantificare il valore delle immobilizzazioni Org_2
materiali nette;
- da tale cifra bisognava, quindi, sottrarre i contributi pubblici e privati percepiti dal gestore calcolati secondo i parametri previsti dall' , ottenendo così il valore del RAB, che Org_2
costituiva la base per la determinazione del canone dovuto, il quale era composto da una voce relativa al servizio di distribuzione (reti, impianti, allacci, ecc.) e da una voce relativa al servizio di misura (tutto ciò che esulava dalla rete di distribuzione e quindi i contatori e il servizio di misurazione);
- entrambe le voci erano state determinate moltiplicando il valore del RAB con riguardo ad entrambi i servizi per una percentuale stabilita dall'ARERA denominata e quindi Org_3
sommando a tale valore la quota di ammortamento dell'anno di riferimento;
- le somme che doveva versare al erano Controparte_1 Parte_1
quindi pari: per il 2010 ad €385.732,00; per il 2011 ad €644.126,00; per il 2012 ad
€624.093,00; per il 2013 ad €601.789,00; per il 2014 ad €546.954,00; per il 2015 ad
€528.540,00; per il 2016 ad €477.450,00; per il 2017 ad €440.277,00; per il 2018 ad
€450.167,00, per un totale di €4.699.129,00.
8 Sulla scorta delle illustrate premesse il chiedeva CP_2 Parte_1
l'accertamento che esso era divenuto proprietario a far data dal 1.6.2010 dei beni del blocco
A e che la convenuta fosse condannata al pagamento del suddetto importo, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo a partire dal 1.6.2010 a fino al 31.12.2018 dei predetti beni, oltre agli interessi di cui all'art. 1284, primo e quarto comma, c.c. dalla notifica della citazione al saldo e agli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c. dalla data della notifica della citazione fino al saldo.
2. Si costituiva la quale contestava la fondatezza della pretesa del Controparte_1
al pagamento di un canone e chiedeva in via riconvenzionale la condanna di Pt_1 quest'ultimo alla restituzione della somma di €37.313,69 indebitamente corrisposta a titolo di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ( nel periodo dal 1.1.2013 al Org_4
31.12.2018 per i cespiti del blocco A, nonostante che in base alle disposizioni regolamentari del comune in materia ed al combinato disposto degli artt. 63, comma 1, e
49, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 507/1993 e da ultimo anche dell'art. 8, comma 5, del
D.M. n. 226/2011, tale canone non fosse dovuto per le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne fosse prevista la devoluzione gratuita al Comune o alla
Provincia al termine della concessione.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia accertava e dichiarava che il Comune di era proprietario a far data dal 01.01.2013 dei beni del Parte_1
blocco A, ma rigettava le altre domande proposte dall'attore; accoglieva la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta e condannava il Comune a restituirle la somma di
€37.313,69, oltre agli interessi legali dal 25.10.2020 al saldo nonché a rifonderle le spese di lite.
4. Avverso l'indicata pronuncia il ha interposto tempestivo Parte_1
appello, affidato a sei motivi di gravame.
4.1 Col primo motivo impugna il capo della sentenza che ha accertato e dichiarato che il trasferimento del diritto di proprietà sui cespiti del c.d. blocco A in favore del comune di
9 si è determinato a far data dal 01.01.2013, anziché dall'01.06.2010, Parte_1
denunciando la violazione del giudicato amministrativo e l'erronea interpretazione dell'art. 7 della concessione.
4.2 Col secondo motivo contesta la decisione laddove ha ritenuto che le affermazioni fatte dal giudice amministrativo in ordine all'esistenza dell'obbligo a carico del concessionario uscente in regime di prorogatio di versare un canone al Comune per Parte_1
l'utilizzo dei beni di cui al blocco A successivamente al momento in cui quest'ultimo ne aveva acquistato la proprietà, costituissero un mero obiter dictum, estraneo all'oggetto del contendere e dunque inidoneo ad acquistare efficacia di giudicato tra le parti.
4.3 Col terzo motivo afferma che il tribunale ha errato nel ritenere che in base all'art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016 il gestore uscente che eroga il servizio di distribuzione del gas in regime di prorogatio, ossia in attesa dell'esito della gara disposta ai sensi del D.
Lgs. n. 164/2000, sia tenuto solamente al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto, sicché non è configurabile a carico di alcun obbligo di Controparte_1 corrispondere un ulteriore canone per l'utilizzo dei beni devoluti gratuitamente al Pt_1
perché ha omesso di considerare che quest'ultimo costituisce la quota della tariffa destinata funzionalmente alla remunerazione del capitale investito e la quota di ammortamento, che trova la propria fonte nella Delibera n. 159/2008 del 6 novembre 2008 e ss.mm.ii. (c.d.
Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas) adottata dall' nell'esercizio della potestà normativa Org_2
secondaria riconosciutale dalla legge14 novembre 1995 n. 481, istitutiva di tale autorità.
4.4 Col quarto motivo critica la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto ad CP_1
il diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di canone per l'occupazione di
[...]
spazi e aree pubbliche ( nel periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2018 per i cespiti del Org_4
blocco A.
Al riguardo si duole che il primo giudice abbia rilevato la tardività dell'eccezione di prescrizione, in quanto formulata dall'attore con il deposito della prima memoria di cui all'art. 183 sesto comma n. 1 cod. proc. civ., e che l'abbia comunque ritenuta infondata nel
10 merito, affermando che la domanda di ripetizione è soggetta al termine di prescrizione decennale.
Contesta la motivazione alla base della decisione di rigetto assunta dal giudice di prime cure – ovverosia che il canone non è dovuto perché l'occupazione del sottosuolo si è realizzata mediante le tubazioni dell'impianto che erano già di proprietà dell'ente pubblico - obiettando che il soggetto obbligato è colui che ha la disponibilità di fatto ed utilizza l'impianto.
Contesta infine che la convenuta abbia fornito la prova del pagamento delle somme di cui ha chiesto la restituzione.
4.5 Col quinto motivo lamenta che non sia stata ammessa la ctu che l'attore aveva richiesto ai fini della quantificazione del credito dedotto in giudizio.
4.6 Col sesto motivo chiede la riforma del capo della sentenza che ha condannato l'attore all'integrale rifusione delle spese di lite, sebbene il tribunale abbia accolto una delle domande proposte dallo stesso.
5. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
6. In relazione al primo motivo di gravame, è assorbente il rilievo che difetta la giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sullo stesso.
Il , con la sentenza n. 989 del 09-11-2017 - che è passata in giudicato a CP_6
seguito della reiezione, da parte del Consiglio di Stato, del gravame proposto contro di essa
-, ha rigettato il ricorso con cui aveva chiesto l'annullamento degli atti Controparte_1
tramite i quali era stata operata la quantificazione finale del rimborso spettante alla medesima ricorrente per le reti e gli impianti siti sul territorio del predetto Comune, assegnando un valore pari a zero a tutti gli impianti e le porzioni di rete realizzate dalla concessionaria prima del 31 maggio 2000, salvo i rinnovi (c.d. "Blocco A") in ragione della intervenuta maturazione del diritto alla devoluzione gratuita di tali cespiti in favore dell'ente concedente, secondo le disposizioni contenute nell'art. 7 della convenzione.
11 Più precisamente aveva impugnato: Controparte_1
- la nota del Comune di del 15 ottobre 2015, recante il calcolo del Controparte_2
rimborso spettante al gestore uscente per le reti e gli impianti siti nel territorio del Comune di Controparte_2
- la deliberazione della Giunta Comunale di n. 169 del 6 ottobre 2015, Controparte_2
recante approvazione della relazione del R.U.P. circa il valore del rimborso spettante al gestore uscente per le reti e gli impianti siti nel territorio del Comune di Controparte_2
e, limitatamente alla parte in cui stabiliscono il valore del rimborso spettante alla ricorrente, quale gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, sul presupposto della già intervenuta maturazione della devoluzione gratuita in favore del di una parte dei cespiti costituenti la rete del gas: Pt_1
- la deliberazione del Consiglio Comunale di n. 86 del 22 dicembre Controparte_2
2015, recante l'approvazione dei valori complessivi di rimborso ai proprietari della rete di distribuzione del gas naturale ed in particolare di €1.999.463,00 per i cespiti della ricorrente;
- il bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito territoriale di Venezia 1 - Laguna, approvato dal Controparte_4
su delega anche del e pubblicato nella G.U.U.E. del 31 Controparte_2
dicembre 2015.
Nella citata sentenza il ha rigettato l'eccezione di carenza di giurisdizione CP_6
del giudice amministrativo, che il aveva sollevato anche con Controparte_2
riferimento alla pretesa di di vedersi riconoscere tuttora come proprietaria dei beni CP_1
del cd. blocco A, affermando che “la controversia, ancorché vertente su una questione di natura patrimoniale, investe direttamente la disciplina e il contenuto del rapporto concessorio intercorrente fra la ricorrente e la P.A., con particolare riguardo - come si dirà infra - all'interpretazione di una clausola cruciale della convenzione, in quanto volta ad assicurare l'equilibrio sinallagmatico voluto dalle parti, tenuto conto della durata della concessione. La controversia in esame, coinvolgendo l'accertamento del contenuto della concessione, è, perciò, devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A.” e ribadendo che
“Deve, dunque, ritenersi che sussista senz'altro la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.)”.
12 Quanto al merito della questione, il ha riconosciuto il diritto del CP_6 [...]
alla devoluzione gratuita dei cespiti del cd. blocco A, in quanto relativi Controparte_2
ad impianti realizzati nel primo trentennio del rapporto di concessione.
Ha poi escluso che il momento finale della concessione, all'atto del quale matura la devoluzione gratuita, vada individuato nella data del 31 maggio 2025, osservando che in base all'art. 7 dell'atto di concessione il rimborso spettante per i cespiti successivi al trentesimo anno di rapporto è dovuto "al termine normale o anticipato della concessione",
e che la "scadenza della concessione" è “il momento nel quale le parti provvedono a sistemare le rispettive partite di credito e di debito”, precisando che “la devoluzione gratuita dei beni al si perfeziona al trentesimo anno e, tuttavia, il passaggio in Pt_1
proprietà dei beni stessi all'Ente locale diviene efficace solo alla scadenza della concessione”.
Ora, va considerato che le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale e di spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, qualora la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito (v Cass. S.U. ord. n. 16458 del 30/07/2020 e Cass.
n. 5872 del 13/04/2012), come è avvenuto nella fattispecie.
Inoltre l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (v. tra le tante Cass. n. 12754 del 21/04/2022).
Va poi evidenziato che nel caso in esame il giudicato amministrativo si è formato non solo con riferimento alla statuizione per cui l'accertamento del diritto del
[...]
alla devoluzione gratuita dei cespiti del cd. blocco A rientra nella Controparte_2
giurisdizione esclusiva del g.a., ma anche con riferimento alla decisione nel merito della questione - laddove il g.a. ha in concreto accertato l'intervenuta devoluzione gratuita di tali cespiti in favore del -, trattandosi di questione pregiudiziale rispetto a quella Pt_1
concernente la quantificazione finale del rimborso spettante ad , che costituisce CP_1
l'oggetto dei provvedimenti impugnati.
Ciò si evince dalla lettura a contrario dell'art. 8, comma 1, c.p.a., secondo cui "Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia
13 di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale".
Infatti, il giudicato in questione è intervenuto in una fattispecie di giurisdizione esclusiva, il cui ricorrere è stato espressamente statuito dalla citata sentenza. Pertanto, non trova applicazione al giudicato in esame la limitazione della relativa portata sancita dall'articolo sopra citato, operando al contrario il principio generale secondo il quale i presupposti logici necessari della decisione rientrano nella portata vincolante della sentenza passata in giudicato ex art. 2909 c.c. (v. tra le tante Cass. S.U. n. 8692 del 27/04/2005 e Cons. Stato
n. 8158 del 04/09/2023).
Dunque, a rigor di logica il giudice di prime cure non avrebbe potuto statuire sulla domanda con cui il aveva chiesto di accertare che esso era Parte_1
divenuto proprietario dei beni del blocco A a far data dal 1.6.2010, ma avrebbe dovuto limitarsi a rilevare il proprio difetto di giurisdizione.
Tuttavia, la statuizione con cui il tribunale ha dichiarato che l'ente pubblico è proprietario a far data dal 01.01.2013 dei beni del blocco A non è errata perché coincide con quanto accertato dal giudice amministrativo.
Non è vero, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che dalle citate sentenze del e del Consiglio di Stato non è possibile desumere quando la CP_6
devoluzione è divenuta operativa.
Già si è detto che il T.A.R. Veneto ha affermato che “la devoluzione gratuita dei beni al
Comune si perfeziona al trentesimo anno e, tuttavia, il passaggio in proprietà dei beni stessi all'Ente locale diviene efficace solo alla scadenza della concessione”.
Ed il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 588 del 24/01/2019 che ha rigettato il gravame, ha ribadito che “l'art. 7, comma 1, della ridetta convenzione non reca alcuna distinzione in punto di disciplina tra l'ipotesi di naturale scadenza e quella di scadenza anticipata: in particolare, nel disciplinare il passaggio gratuito dal gestore al comune di tutti i beni di proprietà della concessionaria relativi al servizio gas, immobili o mobili, detta previsione contiene un generico riferimento "alla scadenza della concessione", aggiungendo pure all'ottavo comma "al termine normale o anticipato della concessione", indicato quale momento in cui sorge in egual modo l'obbligo del comune di rimborsare l'importo degli investimenti relativi agli incrementi patrimoniali attuati a partire dal trentunesimo anno”,
14 sottolineando l'erroneità dell'interpretazione, prospettata dalla ricorrente, che distingue tra naturale scadenza e cessazione anticipata del rapporto e la correttezza dell'assunto che sorregge la sentenza appellata, “in base al quale un'eventuale riduzione della durata non riconducibile - esattamente come nel caso in esame - ad un'ipotesi di riscatto disciplinata dal successivo art. 8, non altera le regole concordate per la devoluzione gratuita dei cespiti comunque realizzati dal gestore nei primi trent'anni”.
In conclusione, considerato che la concessione è cessata anticipatamente ope legis il
31.12.2012, è a tale data che, secondo il giudice amministrativo, occorre far riferimento per determinare il momento in cui si è verificata la devoluzione gratuita dei beni del blocco
A in favore del Comune.
7. Il secondo, terzo e quinto motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
7.1 Il giudice di prime cure ha ritenuto che non possa avere autorità di cosa giudicata l'affermazione fatta dal e ribadita dal Consiglio di Stato relativa alla spettanza al CP_6
del diritto di ottenere dal gestore uscente in regime di Controparte_2
prorogatio il pagamento del canone per l'utilizzo dei cespiti del Blocco A, in quanto tale questione esula dall'oggetto del contendere.
La statuizione gravata sfugge a censura.
E' costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversie e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante (Cass. n.
1815 del 08/02/2012 e Cass. n. 3793 del 08/02/2019).
15 Nel caso di specie, il giudizio incardinato avanti il ha ad oggetto CP_6
esclusivamente la legittimità degli atti tramite i quali è stata operata la quantificazione finale del rimborso spettante ad per le reti e gli impianti siti sul territorio Controparte_1
del predetto Comune, laddove è stato assegnato un valore pari a zero a tutti gli impianti e le porzioni di rete realizzate dalla concessionaria prima del 31 maggio 2000, salvo i rinnovi
(c.d. "Blocco A") sul presupposto della intervenuta maturazione del diritto alla devoluzione gratuita di tali cespiti in favore dell'ente concedente.
Le enunciazioni e considerazioni svolte dal giudice amministrativo circa la spettanza al del canone per l'utilizzo dei beni oggetto di devoluzione Parte_1
gratuita non possono ritenersi elemento necessario ed indispensabile ai fini del decisum, esulando dal thema decidendum.
Esse pertanto non hanno alcuna efficacia vincolante in questo giudizio.
7.2 A questo punto va analizzato se l'accertamento dell'esistenza di tale diritto spetti alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo.
Per costante giurisprudenza, la giurisdizione va determinata, non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ovvero del tipo di pronuncia richiesta al giudice, bensì alla stregua del criterio del c.d. "petitum sostanziale", ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dall'ordinamento giuridico
(Cass. Sez. Unite, 08/11/2005, n. 21592).
Ora, come è noto, l'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di pubblici servizi, tuttavia escludendo le controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sussiste giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi che presentino un contenuto meramente patrimoniale, ossia rispetto alle quali non assuma alcun rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali (cfr. Sez. un. 1512/2016 9941/2014; Cass. 29139/2011; Cass. 3903/2011).
16 Rientrano peraltro in ogni caso nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che coinvolgono la verifica da parte dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investono l'esercizio di poteri discrezionali
- valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali, sia sull'"an" che sul "quantum" (cfr. Cass.
22661/2006).
La controversia in esame investe unicamente aspetti patrimoniali, senza che venga in alcun modo coinvolto l'esercizio di poteri amministrativi.
Occorre infatti rilevare che nel caso di specie, nel quale si controverte se un dato canone è dovuto o meno, si resta nell'ambito dei rapporti privatistici di carattere patrimoniale disciplinati dalla convenzione intercorsa tra le parti e che nessun potere discrezionale valutativo interviene nella determinazione del canone, che esige, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, il mero accertamento tecnico dei suoi presupposti fattuali.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende, quindi, che la controversia in esame spetta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm.
7.3 Quanto al merito della questione, si rileva in primis che in base all'art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016, il gestore uscente che eroghi il servizio di distribuzione del gas in regime di prorogatio, ossia in attesa dell'esito della gara disposta ai sensi del D. Lgs. n.
164/2000, resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto.
Va poi evidenziato che non vi è alcuna disposizione normativa o convenzionale che riconosca all'appellante, per il mero fatto della devoluzione gratuita al proprio patrimonio indisponibile di una parte dei beni facenti parte della rete di distribuzione del gas, il diritto di incassare la quota delle tariffe poste a carico degli utenti destinata funzionalmente alla remunerazione del capitale investito ed all'ammortamento degli impianti.
Al riguardo va ricordato che le tariffe di distribuzione sono calcolate da ogni esercente, per ogni ambito territoriale di riferimento, sulla base di criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'esercizio della potestà normativa secondaria riconosciutale dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva di tale autorità, e sono dirette a
17 remunerare gli operatori della distribuzione del gas per i servizi resi all'utente finale in ragione dei contratti di concessione locale di cui sono titolari.
Come precisato dall' nei chiarimenti resi in data 31 luglio 2003 e prodotti in Org_2
giudizio dalla convenuta in primo grado (v. doc. 11), il principio cardine che governa il sistema di calcolo delle tariffe di distribuzione è quello del vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD), che definisce, in modo trasparente, i costi massimi riconosciuti relativi alla gestione, agli ammortamenti e alla remunerazione dei costi di capitale relativi all'attività di distribuzione, per la totalità dei clienti allacciati alla rete distributiva.
Una delle componenti del vincolo sui ricavi è il costo del capitale, comprensivo degli ammortamenti tecnici (CCD), che serve sostanzialmente quale base per il recupero degli ammortamenti tecnici degli impianti e per il riconoscimento di una congrua remunerazione del capitale investito.
Tale componente, articolata in due voci, è destinata a finanziare le opere di manutenzione straordinaria dell'impianto ed a remunerare il capitale investito.
La prima voce risponde all'esigenza di garantire il mantenimento dell'impianto in perfetto stato di funzionamento;
poiché tale onere è posto a carico di chi svolge il servizio, tale voce va riconosciuta al gestore.
La seconda voce ha la funzione, come detto, di remunerare il capitale investito per la realizzazione dell'impianto; essa, pertanto, può essere riconosciuta a chi ha effettivamente sostenuto i costi di realizzazione dell'impianto, soggetto questo che potrebbe anche essere diverso dal gestore (ad esempio, nel caso in cui l'impianto sia di proprietà dell'ente locale).
Nel caso di specie, però, è assolutamente pacifico che il non ha mai effettuato Pt_1
alcun investimento per la realizzazione di quella parte dell'impianto che ha acquisito gratuitamente e non ha mai sostenuto alcun costo per il suo ammortamento;
inoltre la concessione non contiene alcuna previsione al riguardo.
Né l'assunto del trova conforto nella disciplina introdotta dall'art. 8 del D.M. Pt_1
12/11/2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46- bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) che, nel regolare gli oneri da riconoscere all'ente locale concedente e ai proprietari di impianti, stabilisce al comma 3 che “Il gestore corrisponde
18 annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all e a condizione che tale parte concorra quindi Org_5
effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità”.
Invero tale disposizione, che è dettata con riferimento ai gestori del servizio pubblico di distribuzione del gas individuati sulla base delle gare indette ai sensi del D. Lgs. n.
164/2000, postula, comunque, ai fini della sua applicabilità, che l'ente locale proprietario di una parte dell'impianto di distribuzione abbia effettuato investimenti di capitale per la sua realizzazione, riconoscendogli il diritto alla sua remunerazione, ipoesi che non ricorre nella fattispecie.
Va, pertanto, ritenuta l'infondatezza della pretesa dedotta in giudizio dal Pt_1
8. Il quarto motivo di gravame è fondato.
8.1 In primo luogo merita conferma la statuizione con cui il tribunale ha rilevato la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice nella prima memoria di trattazione di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. al fine di contrastare la pretesa di
[...]
alla ripetizione delle somme versate a titolo di canone per l'occupazione di spazi CP_1
e aree pubbliche (COSAP), nel periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2018, per i cespiti del blocco A.
Infatti, l'art. 183 cod. proc. civ., nel testo applicabile "ratione temporis", dispone, al quinto comma, che nella prima udienza di trattazione l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto ed entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Pertanto ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 19 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il "thema decidendum" (v. con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 183 cod. proc. civ. quarto comma, nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1 marzo 2006, Cass. n. 9980/2016 e Cass., SS.UU.,
n. 3567/2011).
8.2 In secondo luogo si osserva che non ha censurato l'affermazione Controparte_1
contenuta in sentenza che la norma di cui all'art. 17, co. 1, lett. s) del regolamento comunale approvato il 16.12.2016 (v. doc. 18 del fascicolo della convenuta), che esclude l'applicabilità del COSAP alle occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al
Comune o alla al termine della concessione, non si estende all'ipotesi, ricorrente Org_6 nella fattispecie, in cui l'occupazione avviene quando si è già verificato l'effetto devolutivo in favore dell'ente pubblico.
8.3 Inoltre va considerato che l'art. 2 del regolamento comunale definisce l'occupazione come la disponibilità concessa o l'uso di fatto di spazi ed aree pubbliche per fini particolaristici, sottraendoli pro tempore all'uso pubblico cui sono normalmente deputati, e stabilisce al comma 1 che sono soggette alle disposizioni del regolamento le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade, aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di comprese le aree destinate a Parte_1
mercati anche attrezzati, e di spazi sottostanti e soprastanti.
Ora, nel caso di specie chi ha la disponibilità dello spazio pubblico e lo utilizza “per fini particolaristici” non è il che ha la proprietà di una parte dell'impianto di Pt_1
distribuzione che occupa tale spazio, bensì Controparte_1
Il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegna l'opera gestita da Controparte_1 non vale a rendere quest'ultima - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'amministrazione comunale, né lo svolgimento di un attività strumentale alla realizzazione di un fine pubblico è sufficiente a giustificare l'esenzione dal
20 COSAP, a nulla rilevando infine il fatto che i beni che occupano lo spazio pubblico siano di proprietà del Pt_1
La normativa COSAP deve infatti essere letta in combinato disposto alla legge delega
421/1992 che all'art. 4 comma 4 lettera b. intitolata "in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province”, dove si delega il governo al n. 1 alla “rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile”, confermando che il principale criterio per la determinazione dei soggetti sottoposti al canone è l'elemento dello sfruttamento economico dei terreni occupati.
In assenza di applicazione dell'esenzione prevista dalla norma di cui all'art. 17, comma 1, lett. s) del regolamento comunale, come affermato dal primo giudice con statuizione che non è stata censurata, ed in assenza di specifica concessione all'occupazione da parte dell'ente che la subisce, il canone COSAP è dovuto dall'occupante di fatto che trae beneficio dallo sfruttamento delle aree occupate indipendentemente dalla concessione dell'infrastruttura, inidonea a modificare l'abusività dell'occupazione (v. Cass. n. 15010 del
29/05/2023).
Ne discende che la sentenza va riformata sul punto, dovendo essere rigettata la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta.
9. La parziale soccombenza reciproca giustifica l'accoglimento del quinto motivo di gravame.
Si reputa congruo compensare le spese dei due gradi del giudizio in ragione di un quarto e condannare il a rifondere a la quota Parte_1 Controparte_1
residua, che si liquida come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
21 1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla domanda di accertamento del diritto del alla devoluzione gratuita dei Parte_1
cespiti del cd. blocco A;
2) rigetta la domanda di condanna del alla restituzione delle Parte_1
somme versate a titolo di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, in quanto infondata;
3) compensa in ragione di un quarto le spese del giudizio di primo grado e condanna il a rifondere a la quota residua, che si liquida Parte_1 Controparte_1 in €30.000,00 per compensi ed in €388,50 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa in ragione di un quarto le spese del giudizio di secondo grado e condanna il a rifondere a la quota residua, che si liquida Parte_1 Controparte_1 in €30.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.04.2024.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Lisa Micochero
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