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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/10/2024, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.1276/2022 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
giudizio dall'Avv. Di Bella Massimo;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Luzi Marco;
Appellato
OGGETTO: appello – ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2568 dell'1 luglio 2022 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava il ricorso proposto da , il quale aveva agito in Parte_1
giudizio nei confronti dell al fine di ottenere, previo accertamento del CP_1
requisito contributivo richiesto dalla legge, il riconoscimento del diritto all'erogazione dell'assegno di invalidità per l'intero importo originariamente riconosciuto, con condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione delle somme indebitamente trattenute a decorrere dall'aprile del 2019.
Il Tribunale, istruita la causa mediante esame della documentazione prodotta ed espletamento di prova testimoniale, accertava che l'importo pari a € 60,00, trattenuto mensilmente dall sulla pensione di invalidità goduta dal a CP_1 Pt_1
decorrere dal 1° dicembre 2007, riguardava un indebito pari a €. 1.275,71, percepito a titolo di indennità di malattia per il periodo compreso tra il 19 ottobre
2007 e il 17 dicembre 2007. Il giudice riteneva che l aveva agito CP_1
correttamente, atteso che il essendo stato cancellato dagli elenchi dei Pt_1
lavoratori agricoli per gli anni 2006 e 2007 con il 4° elenco di variazione
4VD2012, non poteva più godere dell'indennità predetta, essendo venuto meno il requisito contributivo di 51 giorni di lavoro agricolo, sia per l'anno precedente che per l'anno dell'evento. Accertava inoltre che l aveva provveduto a notificare CP_1
l'indebito nel marzo 2013 e a comunicare la trattenuta con funzione di recupero nel maggio 2019. Osservava che, a seguito del disconoscimento da parte dell CP_1
dell'esistenza del rapporto di lavoro nei periodi sopra indicati, era onere del lavoratore fornire prova dell'esistenza, durata e natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio, mentre on aveva dimostrato di avere lavorato alle dipendenze dell'azienda Pt_1
agricola Calcagno nei periodi oggetto di contestazione. L'unico teste escusso, infatti, tale – che aveva dichiarato di avere lavorato alle Testimone_1
dipendenze della ditta Calcagno per circa 10 giorni nell'anno 2008 - aveva riferito solo genericamente dello svolgimento, da parte del di prestazioni Pt_1
lavorative come bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda suddetta negli anni 2006 e 2007.
proponeva appello avverso la sentenza in data 30 dicembre Parte_1
2022. Si costituiva in giudizio l per resistere al gravame. CP_1
La causa era posta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo decidente ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola Calcagno per gli anni 2006-
2007-2008. Afferma che il giudice, ritenendo generiche le affermazioni del testimone escusso, ha commesso un errore di valutazione. Secondo l'appellante il teste ha reso dichiarazioni idonee a supportare probatoriamente la domanda.
Afferma inoltre che tale prova era già stata resa nel procedimento cautelare da lui esperito ex art. 700 c.p.c. e definito con l'ordinanza del Tribunale di Catania del 4 marzo 2014, che aveva accolto la domanda volta a ripristinare l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità nella misura originaria, avendo il giudice della cautela ritenuto che il ricorrente avesse dimostrato di avere svolto l'attività lavorativa subordinata alle dipendenze della ditta Calcagno negli anni 2006-2008
(con conseguente diritto al trattamento speciale di disoccupazione agricola e all'indennità di malattia).
2. L'appello è infondato. Correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'unica testimonianza offerta dall'odierno appellante con il teste non è Testimone_1
idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennità di malattia nell'anno 2007 – l'avere svolto lavoro agricolo di 51 giorni nell'anno
2006 e 51 giorni nell'anno 2007 – in quanto il testimone si è limitato a dichiarare di avere lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Calcagno nell'anno 2008 così come il il quale già aveva lavorato per la stessa azienda Pt_1
con le stesse mansioni “negli anni precedenti”. Tale dichiarazione è all'evidenza generica e insufficiente per fornire la prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto fatto valere.
Lo stesso testimone peraltro nel procedimento cautelare ha reso dichiarazioni del tutto difformi da quelle rese nel primo grado del presente giudizio, come si evince dall'ordinanza emessa il 21.2.2014 che le riporta: in quell'occasione il teste aveva dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della ditta Calcagno dal 2006
e fino al marzo 2008; che il lavorava come bracciante per la stessa azienda Pt_1
già da tempo precedente;
che essi di solito raggiungevano i luoghi di lavoro con mezzi diversi, ma una volta vi si erano recati insieme su uno stesso mezzo della ditta Calcagno;
che le direttive di lavoro erano date da altri dipendenti della stessa ditta tra cui CA La NN e TA OL. Nel primo grado del presente giudizio invece il teste ha riferito di avere lavorato per la ditta Calcagno solo 10 giorni nel 2008; che si recava al lavoro sul mezzo condotto dal che lo Pt_1
andava a prendere e che le direttive le davano due persone di fiducia del titolare dell'azienda, tali e . CP_2 Per_1
3. L'appellante non può poi invocare la definitività dell'accertamento di fatto in forza del provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il quale, per sua natura, essendo fondato su una mera delibazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, non è idoneo a dare luogo alla cosa giudicata in senso sostanziale. Solo ove introdotta nelle forme ordinarie la domanda viene decisa con sentenza, ovvero con una pronuncia idonea a fare stato tra le parti. L'art. 669 octies c.p.c., nel prevedere che nei casi di provvedimenti d'urgenza o altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applicano i comi da 1 a 5 della stessa norma, né il comma 1 del successivo art. 669 novies, non deroga a quanto ora affermato, ma attribuisce unicamente un'efficacia potenzialmente stabile alla misura cautelare, posto che essa permane nonostante la mancata proposizione del giudizio di merito, o nel caso di sua estinzione;
tale efficacia, tuttavia, secondo l'espressa previsione dell'ultimo comma della medesima norma, non è invocabile in un diverso processo, proprio per la mancanza di attitudine al giudicato che impedisce all'ordinanza cautelare di vincolare l'esito di un altro giudizio.
4. L'appello in definitiva deve essere rigettato e l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell , liquidate CP_1
come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e delle fasi processuali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell , delle spese processuali, CP_1
che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali (15%).
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese