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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 254/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Barbara MARIA TRENTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promoSS con appello depositato in data 1.04.2022 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Gilda Parte_1
Pisa ed Enzo Pisa che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
- appellato-
Verona
In punto: attribuzione posizione organizzativa – differenze retributive
– risarcimento del danno.
Causa trattata all'udienza del 23.01.2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito e in via principale: voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello, ritenuta la propria competenza, ogni contraria istanza, eccezione
disattesa, per i motivi esposti in atti e agli atti del I grado, per i motivi di appello
formulati ed in accoglimento degli stessi, riformare, ad eccezione del capo in cui è stato
accertato l'errore materiale nella graduatoria de qua e il diritto del DO. al Pt_1
20mo posto in graduatoria con diritto all'assegnazione alla POER, parzialmente la
sentenza del Tribunale di Verona n. 518/2021, pubblicata in data 1.10.2021, non
notificata, con ogni conseguente statuizione di legge in accoglimento delle seguenti
conclusioni di cui al ricorso di I grado (da reputare espunta la domanda cautelare e
svolta la domanda di merito in via principale come segue):
“… ogni contraria eccezione e/o deduzione disattesa, stante la illegittimità e gravità del
comportamento dell' c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore., con sede legale in Roma, Via Giorgione n. 106, nonché
[...]
, C.F. , in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore., con sede in Marghera (VE), Via G. De Marchi 16, ed il grave irreparabile
pregiudizio che il ricorrente sta soffrendo, così come deDOo in causa, …-omissis-…
NEL MERITO Previa fiSSzione dell'udienza di trattazione- In via principale: per le
ragioni di cui in narrativa, contrariis reiectis, accertare, IN RIFORMA DELLA
GRAVATA SENTENZA IN PARTE QUA
E confermata per il resto la gravata pronunzia, previa disapplicazione del provvedimento
di nomina della DO.SS accertare e dichiarare il diritto del DO. Persona_1 [...]
al conferimento dell'incarico di Capo Area Legale di OV dal 1.7.2020; Pt_1
con condanna dell' , come sopra identificata, alla restitutio in Controparte_1
integrum consistente nel trattamento economico e previdenziale che sarebbe spettato al
2 ricorrente ove correttamente inserito in graduatoria e incaricato di POER Area Legale
OV dal 1.7.2020 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
in ogni caso, accertato il danno economico sofferto dal DO. consistente Parte_1
nel mancato compenso correlato all'incarico triennale POER per cui è causa e, altresì, il
danno alla professionalità, alla carriera, perdita di chance derivati dall'illegittimo
esercizio dell'attività amministrativa, conseguentemente, condannare l' _1
, rispettivamente, a corrispondere al DO. le differenze retributive il cui
[...] Pt_1
ammontare risulterà in corso di giudizio e risarcire il danno come sopra individuato da quantificarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “Per le ragioni sopra esposte, l' _1
, come sopra rappresentata, chiede che l'appello sia respinto. Spese rifuse”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 1.04.2022 il dr.
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Verona indicata in epigrafe con cui è stato accertato l'errore compiuto da nell'assegnazione del corretto punteggio a lui Controparte_1
spettante nella graduatoria finale della procedura selettiva d'interpello, indetta il 14.11.2018, per l'attribuzione, ex art. 1, co. 93, lett. A), l. n.
205/2017, di posizioni organizzative d'incarichi di elevata responsabilità (cd. POER), nonché il conseguente diritto dello stesso al conferimento dell'incarico triennale POER tipologia B, , di CP_2
Capo Area Riscossione presso la Direzione Provinciale di EN, con decorrenza 1.09.2020, ed è stata condannata l'amministrazione datrice di lavoro alla corresponsione del relativo trattamento economico e previdenziale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il Giudice di prime cure, verificato che all'esito della prova orale era stato attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 10,50
3 (ricavabile dalla somma dei singoli punteggi attribuiti) ma che fu poi erroneamente indicato un punteggio totale di 10, e che tale errore materiale aveva inciso sulla determinazione del voto trasposto nella graduatoria finale (con attribuzione di un punteggio di 34,79 in luogo di 35,29), ha affermato che il lavoratore, in forza del punteggio corretto e della posizione al n. 20 della graduatoria, avrebbe ottenuto, in sede di scorrimento, l'incarico di Capo Area Riscossione presso la
Direzione Provinciale di EN al posto della DO.SS Per_2
(chiamata in giudizio in primo grado unitamente alla DO.SS
, assegnataria della POER a Rovigo). Di qui anche la CP_3
conseguente pronuncia di condanna all'attribuzione di tale incarico e alla corresponsione del relativo trattamento economico.
L'originario ricorrente ha proposto appello sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo censura la sentenza per non aver accolto la domanda svolta in via principale, diretta all'ottenimento dell'incarico
POER di Capo Area Legale di OV con decorrenza 1.07.2020. Tale posizione si era resa vacante per prima ed era stata assegnata alla collega DO.SS , già titolare di POER a Rovigo, ottenuta Per_1
l'anno precedente in forza della sua collocazione al settimo posto nella graduatoria della procedura selettiva. In primo grado tale assegnazione, effettuata senza rispettare lo scorrimento della graduatoria, era stata censurata e il giudice si era limitato a rilevare come il ricorrente non avrebbe potuto ambire a tale posto in ragione del maggior punteggio vantato dalla DO.SS . L'appellante Per_1
censura tale affermazione sostenendo che la POER di Capo Area
Legale di OV era stata assegnata alla DO.SS non tramite Per_1
scorrimento della graduatoria ma in forza di altro separato provvedimento atteso che la steSS già aveva conseguito altra posizione POER l'anno precedente in ragione del suo posizionamento
4 al settimo posto in graduatoria (i posti originariamente disponibili erano 14).
Con il secondo motivo d'appello si censura la decisione del Tribunale di Verona per la sua asserita contraddittorietà per aver affermato che all'amministrazione non residuava margine di discrezionalità nel procedere all'individuazione dei soggetti cui attribuire le POER tramite scorrimento della graduatoria, senza poi concludere circa il diritto del ricorrente all'assegnazione della POER di Capo Area
Legale di OV, assegnata ad altra collega senza rispettare lo scorrimento della graduatoria (in cui il ricorrente era al primo posto utile in forza del corretto punteggio da assegnargli).
Con il terzo motivo, connesso al secondo, si censura la sentenza per non aver motivato in merito alla deDOa violazione dell'ordine di scorrimento della graduatoria e per aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno professionale e da perdita di chance.
Si è costituita l' evidenziando che la POER di Controparte_1
Capo Area Legale di OV era stata legittimamente conferita dalla DO.SS in conformità alle previsioni dell'art. 8 del bando di Per_1
selezione (che prevedeva la possibilità di revoca e modifica degli incarichi già assegnati), negando che l'accordo con le organizzazioni sindacali di procedere ad un ultimo scorrimento della graduatoria potesse vincolare, in deroga alle disposizioni del bando, ad un conferimento automatico delle POER vacanti secondo il rigido ordine di scorrimento della graduatoria residua. Ha chiesto il rigetto dell'appello senza promuovere appello incidentale.
Il ricorso in appello non è stato proposto né notificato nei confronti delle chiamate in causa in primo grado e . Per_2 CP_3
La causa è stata discuSS e decisa all'udienza del 23.01.2025.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare si rileva che l'appellante non ha più avanzato la richiesta di assegnazione degli incarichi POER rivendicati in primo grado (come deDOo a pag. 32 del ricorso) ma, nell'appellare la sentenza, si limita a richiedere un accertamento funzionale alla domanda di condanna – svolta nei confronti dell Controparte_1
– al pagamento del trattamento che sarebbe spettato nel caso in cui gli fosse stato assegnato l'incarico POER a OV e all'ulteriore domanda di condanna al risarcimento del danno.
Tanto premesso, i motivi d'appello possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono infondati.
1.1 – Come si evince dal doc. 24 di parte appellante, l' _1
, con nota n. 246870 del 26.06.2020, all'esito dello scorrimento
[...]
della graduatoria di riferimento e “tenuto conto del conseguente effetto domino”, ha attribuito diversi incarichi POER, tra cui quello di
Capo Area Contenzioso, Ufficio Legale di OV, a Persona_1
e quello di Capo Ufficio Legale-Riscossione di Rovigo a
[...]
. Pur in mancanza del provvedimento in parola (è stata Persona_3
dimeSS solo la comunicazione dell'avvenuto conferimento degli incarichi) è pacifico che la DO.SS , già titolare della Per_1 [...]
, conferitale l'anno Controparte_4
precedente in ragione della sua collocazione al settimo posto della graduatoria finale della procedura selettiva, è risultata destinataria di un diverso incarico POER, all'epoca vacante, presso l'Ufficio legale di OV e, nel procedere allo scorrimento della graduatoria, alla DO.SS – collocata al ventesimo posto della graduatoria, CP_3
in posizione anteriore all'appellante, cui non era stato riconosciuto il corretto punteggio aggiuntivo di 0,50 – è stato assegnato l'incarico di
6 risulta, di Capo di Rovigo. In seguito, Controparte_4
con nota n. 272507 del 24.07.2020, sempre a seguito dello scorrimento della graduatoria residua è stato assegnato alla DO.SS
l'incarico di Capo Area Riscossione della Direzione Per_2
Provinciale di EN (doc. 25 ric.).
1.2 – Fermo il paSSggio in giudicato del capo di sentenza con cui è stato accertato il diritto al punteggio aggiuntivo di 0,50 al ricorrente, con conseguente corretta collocazione al ventesimo posto della graduatoria, parte appellante si duole della decisione di prime cure per avergli riconosciuto il diritto al conferimento dell'incarico POER di
Capo Area Riscossione della Direzione Provinciale di EN
(richiesto in via subordinata), in luogo di quello di Capo Area
Contenzioso, Ufficio Legale di OV (richiesto in via principale).
L'appellante, invece, non ha mai rivendicato, neppure in primo grado, la spettanza dell'incarico di Capo Ufficio Legale – Riscossione di
Rovigo, assegnato alla DO.SS . CP_3
1.3 – Il Giudice di prime cure ha negato l'incarico POER rivendicato in via principale sulla base della seguente motivazione: “è evidente che con l'attribuzione del corretto punteggio spettante al Pt_1
(35,29) lo stesso avrebbe ottenuto il conferimento dell'incarico triennale di Capo Area Riscossione presso la Direzione Provinciale di
EN, al posto della DO.SS , con decorrenza dal mese di Per_2
settembre 2020 (doc. 25 ric: comunicazione nomina;
ma non Per_2
quello di Capo Area Legale di OV richiesto dal ricorrente, conseguito dalla dr.SS , che vantava in ogni caso un Persona_1
punteggio superiore in graduatoria rispetto a quello correttamente spettante al ”. Parte appellante sostiene che erroneamente il Pt_1
giudice del lavoro di Verona avrebbe ritenuto prevalente la DO.SS
su OV in ragione del maggior punteggio in graduatoria Per_1
7 atteso che la steSS aveva ottenuto l'incarico al di fuori della procedura di scorrimento della graduatoria, essendo già titolare di altro incarico POER a Rovigo. In altre parole, secondo l'appellante,
l'Amministrazione non avrebbe potuto assegnare l'incarico alla DO.SS , dovendosi limitare a procedere allo scorrimento della Per_1
graduatoria residua in cui il ricorrente era collocato – con il corretto punteggio – nella prima posizione utile.
1.4 – Il Collegio ritiene che l preso atto della vacanza della _1
POER di Capo Area Contenzioso, Ufficio Legale di OV, abbia legittimamente conferito l'incarico alla risorsa interna, già titolare a pieno diritto di POER a Rovigo, con il profilo ritenuto più adatto alla gestione di tale ruolo, senza essere neceSSriamente vincolata all'assegnazione dello stesso al primo degli idonei, non ancora titolari di POER, nell'ambito dello scorrimento della graduatoria.
Gli artt. 7 e 8 del bando, come rilevato dalla difesa erariale, non prevedevano un rigido automatismo nell'assegnazione degli incarichi secondo l'ordine di graduatoria, garantendo un margine di discrezionalità “nell'ambito di una visione unitaria dell'intero scacchiere di posizioni da presidiare” e, soprattutto, all'art. 8, si era previsto che “gli incarichi possono essere revocati o modificati prima della scadenza per esigenze funzionali e organizzative”.
Non risulta, quindi, contrastante con le previsioni del bando – lex specialis della procedura selettiva – la decisione dell'Agenzia di modificare l'incarico già assegnato alla DO.SS , con Per_1
attribuzione della posizione vacante di Capo Area Contenzioso,
Ufficio Legale di OV. Peraltro, posto che nell'art. 7 del bando si prevedeva di tener conto, in via prioritaria, della valutazione conseguita e dei titoli posseduti (certamente favorevole alla DO.SS
rispetto all'appellante) e che, nel colloquio, quest'ultimo Per_1
8 aveva anche espresso preferenza per il settore della riscossione rispetto a quello del contenzioso, risulta coerente la scelta organizzativa, consentita dall'art. 8 del bando, di modificare l'incarico originariamente assegnato alla DO.SS per poter coprire Per_1
un'importante scopertura proprio nel settore del contenzioso.
Quanto al verbale di confronto con le Organizzazioni sindacali del
4.06.2020, nell'ambito dello stesso l si era semplicemente _1
impegnata a “procedere ad un ultimo scorrimento delle graduatorie per la copertura delle posizioni per le quali sono presenti ancora candidati nelle graduatorie di riferimento”, ma tale impegno non era certamente idoneo a precludere la revoca e la modifica di incarichi precedentemente assegnati ai vincitori della procedura selettiva per esigenze funzionali e organizzative legate alle posizioni vacanti ( cfr. art. 8 bando), tanto più se si considera che “In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. non ha alcun potere di modificare le clausole di un bando di concorso già emanato, malgrado l'esistenza di un accordo sindacale, intervenuto successivamente, che cambi i criteri di selezione indicati nel bando stesso, e la scorretta applicazione di quelle clausole viola il principio di legalità che governa l'operato della P.A. in base all'art. 97 Cost., rendendo illegittimo l'atto di approvazione della graduatoria che contrasti con la deliberazione di indizione e con il bando medesimo” (Cass. sez. lav., n. 24569 del 01/12/2016).
1.5 – Infondato anche l'ulteriore motivo di doglianza legato al mancato accoglimento della domanda risarcitoria. La steSS, infatti, era stata proposta nel ricorso di primo grado all'ultimo punto delle conclusioni, rubricato “in estremo subordine” e così formulata: “nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle domande superiormente svolte, accertato il danno economico sofferto dal DO.
9 consistente nel mancato compenso correlato Parte_1
all'incarico triennale POER per cui è causa e, altresì, il danno alla professionalità, alla carriera, perdita di chance derivati dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, conseguentemente, condannare l' rispettivamente, a corrispondere al DO. Controparte_1
le differenze retributive il cui ammontare risulterà in corso di Pt_1
giudizio e risarcire il danno come sopra individuato da quantificarsi in via equitativa”. Trattandosi di domanda svolta in estremo subordine, del tutto correttamente il giudice di prime cure non l'ha esaminata avendo accolto la superiore domanda subordinata di accertamento del diritto al conferimento dell'incarico triennale di Parte_2
a EN, con condanna dell'amministrazione alla
[...]
corresponsione del relativo trattamento economico.
2 – Per le ragioni esposte, l'appello va respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'amministrazione resistente che si
10 liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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