TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5130 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13442 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzia Giannone, presso il cui studio a Villabate (PA), Corso
Vittorio Emanuele n. 508, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Eduardo Saiola, presso il cui studio a Palermo, viale Strasburgo
n. 214, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da accordo depositato il 06/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/11/2024 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con a Palermo il 27/06/2015 e di avere generato i figli Controparte_1 Per_1 nata il [...] e , nato il [...], ha evidenziato che in sede di Persona_2 separazione era stato previsto a carico del resistente un assegno di € 150,00 al mese per il mantenimento del figlio minore;
ha aggiunto che le proprie condizioni economiche sono peggiorate, in quanto, mentre in passato lavorava presso una casa di cura per anziani, oggi presta
1 attività lavorativa come collaboratrice domestica;
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso del figlio con dimora prevalente presso di sé e diritto di visita del padre e l'aumento dell'assegno per il minore ad € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , il quale ha evidenziato che il figlio minore ha da Controparte_1 poco avuto un figlio dalla compagna, con cui vive presso l'immobile della famiglia d'origine della stessa;
ha chiesto la conferma dell'assegno di € 150,00 al mese.
In data 06/12/2025 le parti hanno depositato un accordo sulle condizioni del divorzio, dichiarando di non riconciliare e con note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 612/2023, emessa da questo Tribunale in data 08/02/2023, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 27/09/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente indicato i loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo del 06/12/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1. Il figlio minorenne ad oggi di anni 17, viene affidato Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, sig.ra
. Parte_1
Considerata l'età di , il padre potrà esercitare il diritto di visita con lo stesso Persona_2 tutte le volte che entrambi lo desiderano e con le modalità ed i tempi di frequentazione consoni ai propri impegni e tenendo conto degli interessi e desideri del figlio.
Stesse modalità varranno per le festività natalizie e pasquali e tutte le festività di calendario, nonché per le vacanze estive.
2. Il sig. verserà alla sig.ra , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno pari ad € 150,00 a titolo di contributo mensile al mantenimento di
. Persona_2
Allorché diverrà maggiorenne (in data 27/11/2026), il contributo de quo – a Persona_2 partire dal mese di dicembre 2026 – verrà versato dal sig. direttamente a Controparte_1
. Persona_2
2 L'assegno mensile di mantenimento, come sopra dovuto, sarà rivalutato annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT.
3. Le spese straordinarie effettuate in favore di saranno sostenute dal sig. Persona_2 nella misura del 50%, mentre la restante parte sarà a carico della sig.ra Controparte_1
. Parte_1
Al riguardo, per ogni specifica regolamentazione, le parti rinviano a quanto indicato nel
“Protocollo sulle spese straordinarie”, sottoscritto dal Tribunale di Palermo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 che deve intendersi parte integrante delle presenti condizioni.
4. L'Assegno Unico Universale corrisposto dall'I.N.P.S. per il figlio Persona_3
, seguiterà ad essere richiesto e corrisposto dai genitori nella misura del 50% per
[...] ciascuno.
5. I sigg.ri e dichiarano di essere Parte_1 Controparte_1 economicamente indipendenti e, pertanto, di rinunciare, ad ogni eventuale contributo a titolo di assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altra.
6. I sigg.ri e rinunciano reciprocamente Parte_1 Controparte_1 all'azione proposta con i rispettivi atti introduttivi, ad ogni domanda accessoria e/o pretesa comunque ad essa connessa o derivante, così conciliando il giudizio e compensando le spese di lite”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 27/06/2015 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ), alle condizioni indicate nell'accordo del 06/12/2025 e riportate C.F._2 in parte motiva.
b) Compensa le spese di lite tra le parti.
c) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune
3 di Palermo al n. 12, p. II, serie A, dell'anno 2015).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA MA ES EL
4