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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 721/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( p iva rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Parte_1 P.IVA_1
ACRONZIO del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ ( cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_2
SANNA, dall'avv. Andrea CAMPANA, dall'avv. Chiara TOCCAGNI e dall'avv. Rita
PETRASSI tutti del foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliato presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 538/23 del Tribunale di Teramo del 31 maggio
2023 in tema di recesso contratto di concessione con domanda riconvenzionale.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.Il Tribunale di Teramo ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, le plurime domande proposte da (già Parcheggio IA NT SR) nei confronti Parte_1
del ed aventi ad oggetto: Controparte_1
1 a) la risoluzione in via principale o comunque, ma in forma gradata, il recesso della concessione sottoscritta per la progettazione, realiZZzione e gestione del parcheggio interrato in P.ZZ NT;
b) la condanna dell'ente locale al pagamento dell'importo complessivo di € 6.644.033,16 a titolo di indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 16 della citata convenzione nonché anche dall'art. 37 septies L. 109/94;
c) la condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa;
1.1.2.In estrema sintesi, secondo la prospettazione della società attrice l'ente locale non ha provveduto a riequilibrare il piano economico e finanziario (PEF) alterato da una serie di fattori verificatisi e costituiti da: a) il ritardo tra la presentazione del PEF (risalente al 2003) e la sottoscrizione della concessione;
b) il verificarsi di ulteriori fattori sopravvenuti quali la lamentata presenza di un cunicolo sotterraneo, la necessità di eseguire interventi di adeguamento sismico sollecitati da un comitato di cittadini della zona;
c) l'incidenza di tali ultimi fattori sull'avvenuta riduzione dei posti da destinare a parcheggio (nei termini che meglio verranno chiariti nel prosieguo); d) il ritardo nell'inizio dei lavori;
e) il decremento dei guadagni determinato dalla riduzione del tempo della gestione;
f)
l'assenza di controlli da parte del per quanto concerne la sosta sull'area a raso di P.ZZ NT. CP_1
1.2.Il nel costituirsi in giudizio, ha fornito una rappresentazione dei fatti Controparte_1
diametralmente opposta assumendo in particolare che la proroga (peraltro pacifica e comunque agevolmente risultante dalla documentazione prodotta) della gestione dei parcheggi sull'area della piaZZ ha rappresentato un fattore idoneo a ritenere l'intervenuto adeguamento con conseguente rigetto delle domande avanzate dalla controparte anche perché fondate su aspetti in parte non provati ed in parte non afferenti a quanto previsto nel contratto.
L'ente locale ha spiegato una duplice domanda riconvenzionale volta a dichiarare, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, la risoluzione per inadempimento della controparte soprattutto per quanto concerne la mancata attivazione delle garanzie previste dall'art. 21 della convenzione nonché per sentire condannare la stessa concessionaria al pagamento, a titolo di risarcimento, di somme dovute ai sensi degli articoli 11 e 15 della convenzione nonché di qualsiasi altro pregiudizio (in termini di esborso) sofferto.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetiZZte:
- dopo aver provveduto ad una ricostruzione in fatto della vicenda (attenendosi, in assenza di ulteriori prove non ammesse, al solo materiale documentale), sono stati preliminarmente definiti: a) il
2 perimetro del thema decidendum (costituito dai soli fatti verificatisi prima dell'esercizio del recesso da parte di così operando una valutazione in termini di irrilevanza della produzione operata Parte_1
dal conseguente alla delibera n. 411 del 31 dicembre 2021; b) la questione sulla Controparte_1
giurisdizione (invero neppure adeguatamente contestata) vertendosi pacificamente in tema di diritti soggettivi;
c) l'inquadramento della fattispecie negoziale della concessione e le sue differenze rispetto all'appalto tra cui, in particolare, la previsione in capo al concessionario di un obbligo di gestione del servizio inteso come modalità di conseguimento del proprio profitto;
- l'essenza della controversia risiede nell'accertamento dei requisiti per il legittimo esercizio da parte della concessionaria del recesso dal contratto e di conseguenza dei presupposti previsti sia dall'art. 16 dello stesso che anche dagli articoli 19 comma 2 bis L. 109/94 e 37 septies L. 109/94 applicabili ratione temporis (in forza del richiamo contenuto all'art. 253 d.lvo 163/06) al caso di specie;
- diversi si sono rivelati i profili da cui desumere l'infondateZZ della domanda;
alcuna pretesa è stata avanzata nei confronti del non è stata offerta la prova che l'invocata alterazione CP_1 dell'equilibrio sinallagmatico sia stato conseguenza di un fattore imprevedibile o comunque imputabile direttamente alla Pubblica Amministrazione;
ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio non può valere la relazione della del luglio 2012 in quanto i fattori dello Parte_1
squilibrio fatti valere in quella sede non sono stati previsti in sede di convenzione;
l'alterazione economica può ritenersi esclusa dalle proroghe nella gestione del servizio parcheggio a raso di P.ZZ
NT; quanto alla riduzione del numero dei posti non è stata fornita la dimostrazione dell'incidenza in termini di danno sicchè la deduzione è risultata generica così come per quanto concerne le spese per gli scavi;
l'assenza di contravvenzioni da parte del esula dalle previsioni Controparte_1 negoziali e quindi non può rilevare ai fini della valutazione dell'inadempimento del al pari CP_1
del contenuto delle delibere su cui meglio nel prosieguo si dirà;
- la domanda riconvenzionale del è fondata;
la risoluzione del contratto è stata Controparte_1 richiesta invocando l'applicazione della clausola risolutiva espressa (esercitata mediante l'avvenuta costituzione in giudizio); la gravità dell'inadempimento è direttamente desumibile dalla mancata sottoscrizione delle garanzie previste all'art. 21 della concessione;
l'ente locale ha dovuto, pur non essendone tenuto (in contrasto con quanto previsto dall'art. 11 della stessa), sostenere le spese per il collaudo dell'opera pari ad € 37.291,26;
1.4. La pronunzia del tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata da mediante Parte_1
l'articolazione di tre motivi a cui deve aggiungersi la riproposizione della questione (sulla quale il primo giudice non si sarebbe pronunziato) dell'inadempimento del Controparte_1
3 La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione circa l'irrilevanza dei fatti successivamente verificatisi dopo l'introduzione del giudizio e quindi riconducibili alla produzione documentale operata dal (sulla quale, invero, meglio si dirà nel prosieguo). Controparte_1
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione sulle ragioni che hanno determinato il recesso e la domanda di risarcimento danni.
A tale riguardo, è stato evidenziato che: il PEF è stato ritualmente depositato;
secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, è il a dover essere Controparte_1 gravato della prova di aver correttamente adempiuto all'obbligazione; non è stato adeguatamente considerato il ritardo nella procedura.
L'ultima doglianza infine si è appuntata sull'errato accoglimento della domanda riconvenzionale atteso che l'ente locale si è comportato in spregio della regola della buona fede, l'inadempimento non può considerarsi connotato da profili di gravità, non vi è stata in alcun momento la richiesta di escussione della garanzia.
Il ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità, assumendo la violazione Controparte_1 dell'art. 345 cpc, del primo motivo in quanto originariamente ha agito, in via principale, Parte_1
per la risoluzione della concessione e soltanto in via meramente gradata per il recesso.
Nel merito, in ogni caso, ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondateZZ e così insistendo per l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.1. L'obiettiva complessità della vicenda rende necessaria una preventiva (ancorchè sintetica) ricostruzione della cornice, di chiara connotazione documentale, al cui interno la vicenda che ci occupa deve essere inquadrata.
Come anticipato, il perimetro del giudizio è delimitato dalla concessione per la progettazione, realiZZzione e gestione di un parcheggio interrato in P.ZZ NT a Teramo.
Si tratta, a ben vedere, di un intervento inserito nel PRUSST Abruzzo-Marche alla scheda 8668 per il quale la proposta di realiZZzione è stata inizialmente avanzata (a partire dal 2003) dalla società
Parcheggio P.ZZ NT SR (in definitiva un raggruppamento temporaneo di imprese a cui hanno aderito anche altri soggetti imprenditoriali quali BR e IF snc).
4 Tale società si è successivamente trasformata in ad oggi sottoposta alla procedura Parte_1
concorsuale del concordato preventivo.
2.2. La convenzione tra IA NT SR ed il è stata siglata in data 12 giugno Controparte_1
2007 ed i profili maggiormente rilevanti ai fini che ci occupano possono essere così individuati:
- nella premessa risulta specificato che l'equilibrio finanziario è determinato dai seguenti fattori: la durata della concessione;
la durata dei lavori ed infine le tariffe;
- inizialmente è stata prevista la realiZZzione di 354 posti auto nel sottosuolo così ripartiti: 154 stalli a rotazione e 170 box auto privati;
- è stato altresì previsto il numero di ulteriori 150 parcheggi a raso (sul suolo quindi) della pubblica via con riconoscimento della gestione del servizio in capo alla concessionaria sino alla data del 31 marzo 2011;
- quanto alla durata, per quanto concerne i parcheggi nel sottosuolo la gestione è stata indicata in 45 anni, mentre il diritto di superficie (sull'area a raso) ha avuto una durata maggiore di anni 90 decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione;
- l'inizio dei lavori sarebbe dovuto avvenire (secondo quanto previsto dall'art. 9) entro 90 giorni dalla firma (previo conseguimento di tutte le autoriZZzioni) per una durata di 365 prorogabili soltanto in presenza di situazioni di forza maggiore;
- la controprestazione a favore del concessionario è rappresentata dai ricavi derivanti dalla gestione del parcheggio ivi compresi anche gli spazi pubblicitari;
- le spese di collaudo sono state poste a carico del concessionario obbligato altresì, secondo quanto stabilito dall'art. 21, anche alla sottoscrizione di due polizze fideiussorie;
una, per la corretta esecuzione delle opere;
una seconda successivamente al collaudo;
a tale riguardo, giova sin da subito evidenziare che con delibera di Giunta Comunale n. 204/07 successivamente modificata con quella n. 247/07 sono state cambiate le percentuali (rispetto all'ammontare dei lavori) per la quantificazione della garanzia da sottoscrivere;
- all'art. 16 è stato regolato il riequilibrio economico e finanziario mediante un esplicito richiamo all'art. 19 comma 2 bis ed all'art. 37 septies (quanto all'indennizzo in caso di recesso) L. 109/94;
- infine, all'art. 20 è stata regolata la clausola risolutiva espressa nel senso che sono state indicate delle ipotesi tassative (tra cui la violazione dell'art. 21 sulla garanzia fideiussoria) in presenza delle quali è possibile la sua applicazione;
2.2. Dalla disamina dell'ulteriore materiale documentale è risultato che:
- i lavori hanno avuto inizio il 28 agosto 2008 e sono stati ultimati nel luglio 2010;
5 - una prima richiesta di riequilibrio finanziario è stata formulata dalla concessionaria nel mese di marzo 2011;
- con delibera n. 227/11 preso atto dell'avvenuta riduzione dei posti da destinare a parcheggio, l'ente locale ha prorogato (ritenendo espressamente che tal modalità fosse ripristinatoria dell'equilibrio) la gestione dei parcheggi a raso sino al 29 aprile 2012 esonerando altresì l'allora P.ZZ NT SR dal pagamento della Cosap;
- la Giunta Comunale di Teramo, con delibera n. 217 del 24 maggio 2012 ha ulteriormente prorogato la gestione dei parcheggi a raso di P.ZZ NT da parte della concessionaria (inizialmente fissata in due mesi) sino al 31 dicembre 2012; le ragioni di tale decisione sono stati individuate nella diminuzione dei posti nonché nell'esigenza di definire il piano di perimetrazione delle aree destinate a parcheggio ferma comunque l'indispensabilità di una definizione della pratica di riequilibrio entro il 31 agosto 2012;
- in data 27 luglio 2012, ha depositato una relazione sulla stato del Parte_2
progetto ed individuando i fattori dello squilibrio economico in: ritardo sottoscrizione concessione, mancato riconoscimento diritto superficie, riduzione numero posti e dimensioni box, maggiori spese, scavo archeologico, riduzione del periodo di gestione, mancato controllo del pagamento del parcheggio in p.ZZ NT, mancata realiZZzione di un piano di sosta in città (il tutto per un importo stimato complessivamente in € 2.687.309,00);
- il Dirigente IV Settore con nota del 27 luglio 2012 ha contestato le argomentazioni della società concessionaria evidenziando in particolare che gli unici fattori da poter prendere in considerazione ai fini del riequilibrio del piano economico e finanziario sono quelli espressamente previsti in contratto;
- la delibera di G.C. n. 204 del 28 maggio 2013 ha di fatto prorogato sine die (fino cioè alla conclusione del procedimento di riequilibrio) la gestione dei parcheggi a raso (ritenendo che tale misura fosse idonea a comportare un equilibrio tra le parti;
- con nota del 29 ottobre 2012, ha esercitato il diritto di recesso assumendo la mancata Parte_1
definizione della procedura di riequilibrio nel termine previsto, lamentando il comportamento dell'ente locale (di fatto inadempiente agli impegni assunti nell'incontro del 5 settembre 2012), quantificando l'indennizzo nella misura complessiva di € 6.644.033,16 così costituito dal valore delle opere realiZZte al netto degli ammortamenti, dalle penali e dagli altri costi successivi alla risoluzione del contratto, ed infine dal 10% della parte di servizio ancora da gestire;
2.3.Nel corso della lite, il ha prodotto ulteriore documentazione da cui, in estrema Controparte_1
sintesi, è emerso che:
6 - come attività di supporto al RUP, è stato affidato incarico ad una società specialiZZta (Deloitte
Financial Advisory S.r.l.) per la valutazione dell'esistenza dello squilibrio economico;
- le conclusioni riportate nei due report sono state integralmente recepite dal che Controparte_1
nella delibera di Giunta Comunale n. 411 del 2021 ha così stabilito “concludere la procedura di riequilibrio al 31/12/2019, avviata con la citata corrispondenza, stabilendo che non vi sono ad oggi fattori di squilibrio del PEF approvato con la convenzione ripassata con la Parcheggio IA NT
S.r.l. e per essa, attualmente con la che non siano stati già riequilibrati grazie alla Parte_1
proroga per oltre dieci anni della gestione del piano a raso del parcheggio multipiano;
di prendere atto, in particolare, che la somma di € 607.159,98, squilibrio a svantaggio del , con CP_2
criteri di ragionevoleZZ accettato dalle parti, sia stata integralmente riequilibrata con i proventi del periodo, dal 1/4/2011 al 31/12/2019, in cui il ha potuto gestire, per effetto di CP_2
successive proroghe, la sosta sul piano a raso di IA NT, non prevista nel contratto iniziale né nel PEF ad esso allegato;
di stabilire, in esecuzione della Delibera di Giunta 116 del 10/05/2021, il rientro nella piena disponibilità dell'Ente della superficie del piano a raso del parcheggio multipiano di IA NT, a far data dal 1/1/2022, secondo le modalità progressive di seguito specificate, stabilendo, al fine di garantire un'ordinata transizione della gestione della viabilità sul piano a raso del parcheggio multipiano di piaZZ NT, una progressiva riduzione del numero di parcheggi, come di seguito determinato:
- Riduzione di 20 stalli (da 105 a 85) entro il 31/01/2022;
- Riduzione di ulteriori 25 (da 85 a 60) stalli entro il 31/07/2022;
- Riduzione di ulteriori 25 stalli (da 60 a 35) entro il 31/10/2022;
- Riduzione di ulteriori 35 stalli (da 35 a 0) entro il 31/12/2022; di avviare nuova procedura di accertamento dell'equilibrio, relativa esclusivamente ad eventuali squilibri determinatisi negli anni 2020/2021 a seguito della pandemia mondiale da Covid-19, dando atto che nello stesso periodo il servizio è stato gestito dal Concessionario, e dando mandato al
Concessionario stesso di comunicare al Comune concedente i dati consuntivi relativi alla gestione per il periodo citato, così da poter permettere le dovute valutazioni in merito agli effetti del periodo emergenziale, ancora in corso alla data di adozione del presente atto;
Di stabilire che il termine di un ulteriore anno di gestione dei parcheggi residuali, fino al 31/12/2022,
e secondo il calendario di riduzione progressiva dei posti auto sul piano a raso della IA NT, in favore del sia finaliZZto esclusivamente a garantire una transizione ordinata del CP_2
sistema della sosta e a determinare la procedura di riequilibrio di cui al punto precedente, relativa alle annualità 2020/2021. Di dare atto che il calendario di riduzione progressiva dei posti auto sul piano a raso del parcheggio multipiano di IA NT potrà essere rimodulato a seguito di
7 eventuali successivi accordi con il concessionario, fermo restando l'indirizzo impartito dalla Giunta
Comunale con la delibera 116/2021;
Di individuare e realiZZre, anche nell'ambito del PUT e PUMS redigendi, i cui servizi sono già stati aggiudicati, le prime misure compensative per il traffico e la sosta nelle aree limitrofe entro lo stesso termine del 31 gennaio 2022 nelle more della procedura di riequilibrio con il concessionario relativa alle annualità 2020/2021;”;
-la delibera in esame è stata impugnata dinanzi al TAR L'Aquila che però ha rigettato il ricorso (ed il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione giusta sentenza del 4 novembre 2024 allegata dall'appellato comune alla memoria di replica);
3.All'interno del quadro così tratteggiato è possibile alla disamina dei motivi di appello che, in quanto diversi fra loro, devono essere scrutinati partitamente ed a tal fine merita osservare quanto segue.
3.1. La prima doglianza è infondata e di conseguenza deve essere rigettata.
L'appellante ha lamentato la mancata valutazione, ad opera del primo giudice, dei fatti accaduti successivamente alla proposizione della domanda di risoluzione/recesso peraltro introdotti dallo stesso con la produzione documentale in corso di causa. Controparte_1
In punto di diritto, deve certamente preferirsi l'opzione interpretativa che cristalliZZ la disamina dei fatti da valutare ai fini della fondateZZ della domanda di risoluzione (ed in effetti non emergono in logica ancor prima che in diritto elementi per escludere l'applicazione di tale principio anche al caso del recesso) al tempo della sua proposizione.
La principale argomentazione a sostegno di tale soluzione deve trarsi (ed anche la giurisprudenza peraltro risalente nel tempo) dal fatto che la proposizione della azione di scioglimento del contratto preclude la possibilità di adempimento e di conseguenza da tale circostanza deve fondatamente trarsi la convinzione che la ratio della norma (art 1453 cod civ) sia quella di operare una valutazione delle condotte delle parti sino a quella data valoriZZndo l'inequivocabile intenzione di una di queste di sciogliersi dal vincolo negoziale palesando un chiaro disinteresse all'esecuzione.
Detto questo, però, qualche considerazione ( a corredo ulteriore di quanto riportato nella sentenza impugnata) va egualmente svolta sul materiale documentale prodotto successivamente ed a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono.
Risulta indubitabile che, trattandosi di produzione di formazione successiva, può essere utiliZZto ai fini della decisione.
Nella sostanza, poi, tale documentazione non ha introdotto sostanziali fattori di novità rispetto al quadro delineato in quanto la delibera n. 411 del 2021 della Giunta Comunale altro non ha fatto che
8 ripercorrere le fasi del procedimento di revisione del programma economico e finanziario (PEF) assumendo che anche la società specialiZZta incarica di fungere da supporto al RUP ha ribadito che l'equilibrio è stato garantito dalla proroga concessa a (e per essa a P.ZZ NT SR) nella Parte_1
gestione del parcheggio a raso protrattasi addirittura (e come rilevato nella medesima delibera) sino al dicembre 2022.
3.2.1. Ad analoghe conclusioni, seppur in forza di un diverso percorso argomentativo, deve pervenirsi anche per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione.
Esso, come chiarito in precedenza investe l'essenza della lite ossia l'esercizio da parte della concessionaria del diritto di recesso.
A tale riguardo, preliminarmente deve essere disattesa la questione sollevata dal Controparte_1 sull'inammissibilità del motivo trattandosi di questione nuova introdotta, in violazione dell'art. 345 cpc, per la prima volta in appello.
Giova in particolare evidenziare che nelle conclusioni del libello introduttivo del primo grado,
l'appellante ha agito in via principale per la risoluzione del contratto di concessione ed in via gradata per il recesso.
In sede di gravame, la censura è stata incentrata unicamente sul recesso invocando l'applicazione dell'art. 16 della concessione che prevede tale opzione in difetto del riequilibrio economico e finanziario dell'intero rapporto.
Non è un caso inoltre che ai fini della determinazione dell'indennizzo vi sia stato un esplicito riferimento all'art. 37 septies L. 109/94 così potendo finanche ritenersi che in effetti l'azione proposta e coltivata nel corso del giudizio dalla concessionaria si è rivelata quella di recesso.
3.2.2. Se dunque, come in effetti è, l'essenza della controversia risiede nello stabilire la fondateZZ del recesso esercitato dall'allora P.ZZ NT SR, occorre prendere le mosse dalla disamina delle disposizioni normative richiamate dall'art. 16 della concessione.
Secondo l'art. 19 comma 2 bis L. 109/94, “L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonchè norme
9 legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'art. 37- septies , comma 1, lettere a ) e b ), e comma
2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonchè
l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortiZZto al termine della concessione”.
L'art 37 septies L 109/94 invece prevedeva (pur essendo comunque vigente all'epoca dei fatti di causa) “ Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: a) il valore delle opere realiZZte più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti”.
Dalla disamina del contenuto delle norme è possibile trarre le seguenti considerazioni:
- I presupposti e le condizioni per il riequilibrio economico e finanziario devono essere specificatamente indicate nelle premesse del rapporto di concessione;
- Non è dunque consentito una sorta di eterointegrazione di tali fattori e men che meno essi possono essere introdotti secondo il libero appreZZmento del concessionario;
- L'operazione di reintegra assolve alla funzione di garantire la sostenibilità della domanda e quindi dimostrare che gli utili spettanti al concessionario sono tali da consentire la gestione del servizio;
- Una delle modalità attraverso cui è possibile garantire la procedura di equilibrio economico finanziario è la proroga del servizio;
10 - L'importo spettante alla parte che eserciti la scelta di sciogliersi dal rapporto potrà essere riconosciuto unicamente in presenza di un inadempimento imputabile alla controparte;
3.2.3.Venendo al merito, l'appellante ha indicato nella citata nota del 27 luglio 2012 i fattori di squilibrio economico.
Per quanto concerne le quelli relativi al ritardo nella sottoscrizione della concessione e nel mancato riconoscimento diritto superficie trattasi all'evidenza di aspetti che riguardano il momento anteriore alla conclusione del rapporto.
Alcuno di questi rientra poi nel novero di quelle situazioni indicate nelle premesse come idonee ad operare una rivisitazione dell'equilibrio economico.
Le lungaggini infatti sono prese in esame ma soltanto con riguardo alla durata dei lavori (circostanza questa in effetti non contestata da ). Parte_1
Con riguardo agli scavi archeologici, alcuna responsabilità può attribuirsi per lo meno con riferimento al riequilibrio al . Controparte_1
Il dato assolutamente dirimente è rappresentato dal fatto che trattasi di una circostanza che avrebbe potuto incidere sulla durata dei lavori, ma alcuna allegazione è stata fatta in tal senso.
Quanto alle spese, devono essere condivise (anche perché non adeguatamente superate dalle argomentazioni svolte nell'atto di appello) le conclusioni del giudice di prime cure sull'eccessiva indeterminateZZ e genericità della doglianza.
Resta certamente il fatto che vi è stata una riduzione dei posti auto a rotazione e dei box tutti collocati nel piano interrato.
Il a tale riguardo, però, ha, in tutte le delibere di Giunta Municipale adottate a Controparte_1
partire dal 2011, riconosciuto come contropartita per la perdita della diminuzione dei posti da destinare a parcheggio (legata anche all'adeguamento del progetto alla normativa sismica) la proroga del servizio di gestione di quelli a raso e quindi collocati sulla superficie di P.ZZ NT estendendola
(con conseguente aumento della possibilità di incremento degli utili) anche ai cartelloni pubblicitari.
La ulteriore condotta attribuita al in ordine alla mancata elevazione di sanzioni per sosta non CP_1
autoriZZta ed alla mancata realiZZzione di un piano per il parcheggio nelle aree cittadine, non possono rilevare trattandosi di fattori non espressamente previsti nella concessione.
Quando il concessionario ha inteso esercitare il recesso dalla concessione la proroga del servizio di gestione dei parcheggi a raso era stata già disposta sino alla data del 31 dicembre 2012.
Le argomentazioni svolte dall'appellante anche in ordine all'errata applicazione dei principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise.
11 Il principio di diritto richiamato da (sull'allegazione dell'inadempimento) costituisce in Parte_1
effetti un punto fermo della materia e non può per tale ragione essere messo in discussione.
Ai fini, però, di una sua compiuta applicazione occorre che la circostanza allegata dal soggetto che ha proposto l'azione di risoluzione integri in effetti una ipotesi di inadempimento.
Ebbene, nella fattispecie a difettare, quanto meno per le ragioni a cui si è fatto cenno, è proprio tale ultimo requisito in quanto una condotta è destinata ad integrarlo unicamente qualora essa sia inserita come specifico obbligo all'interno di uno schema negoziale.
Nel caso che ci occupa, per converso, la maggior parte delle situazioni allegate esulano dai fattori ritenuti dalle parti stesse, nell'ambito della loro autonomia negoziale, in grado di incidere sull'equilibrio economico finanziario.
Per quanto concerne, la riduzione dei posti, la durata del periodo di gestione l'atteggiamento tenuto dal e le prove documentali prodotte devono portare ad escludere non solo l'inadempimento CP_1
(che vi sarebbe certamente stato in presenza di condotte silenti dell'amministrazione) ma anche la sua imputabilità.
In questo senso, sebbene non decisive, non possono non rilevare neppure le successive proroghe disposte.
In definitiva, la sola circostanza che il procedimento per il riequilibrio economico finanziario non sia stato completato nel termine del 31 agosto 2012, senza esservi alcuna formale proroga, non può valere ai fini di un diverso inquadramento dei fatti e quindi a sostegno della prospettazione dell'appellante.
Volendo scendere ancor più nel dettaglio, è possibile affermare che:
- Il ha documentalmente dimostrato l'assenza del proprio inadempimento;
Controparte_1
- A fronte di tale quadro, pertanto, sarebbe stato onere di fornire la prova che Parte_1
nonostante le proroghe della gestione del servizio a raso, il riequilibrio del programma economico finanziario non è stato egualmente raggiunto;
- La proroga concessa giusta delibera di Giunta n. 204 del 28 maggio 2013 è stata retrodata al
1 gennaio 2013 garantendo la piena continuità;
- Il tratto palesemente assorbente delle considerazioni svolte esonera dall'addentrarsi nella disamina della fondateZZ in punto di quantum della richiesta di indennizzo;
3.3. Il terzo motivo, incentrato sull'accoglimento della riconvenzionale spiegata dal CP_1
è, al pari degli altri, infondato in diritto prima ancora che in fatto e di conseguenza deve
[...]
essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrato.
In tema di comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevale senza dubbio il principio della libertà delle forme.
12 Muovendo allora da questa considerazione di ordine generale, non è possibile escludere che un siffatto effetto possa prodursi mediante un atto processuale.
Di conseguenza, deve ritenersi legittima la comunicazione del di volersi avvalere Controparte_1
della clausola risolutiva espressa contenuta nella comparsa di costituzione dell'allora P.ZZ NT SR.
Una volta risolta la questione sull'operatività, occorre aggiungere che rientra nella libera autonomia delle parti inserire, nel testo di un contratto, una serie di ipotesi (oggetto evidentemente di una aprioristica delibazione in termini di gravità dell'inadempimento) in presenza delle quali e senza quindi aver allo stesso l'obbligo di fornire la prova della gravità dell'inadempimento, è possibile sciogliersi dal rapporto.
Nella fattispecie, tale profilo è stato ravvisato nella mancata sottoscrizione delle polizze fideiussorie previste dall'art. 21 della concessione.
In effetti, non vi è traccia agli atti di causa delle suddette polizze né ha individuato elementi Parte_1
in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti.
Resta poi che sempre nella contratto, la concessionaria ha assunto l'obbligo del pagamento delle spese di collaudo.
Risulta di contro documentalmente provato che gli importi sono stai corrisposti da Controparte_1
che ha quindi diritto alla restituzione come correttamente disposto dal primo giudice.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato.
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 40.222,70 per compensi professionali attenendosi ai Controparte_1
valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da €
4.000.000 ad € 8.000.000 con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
13 5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della corretteZZ di quello corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 538/23 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 40.222,70 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato previa verifica della corretteZZ di quanto corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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