Articolo 5 della Legge 31 dicembre 1991, n. 431
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 gennaio 1992
Art. 5. 1. I contributi di cui agli articoli 2, 6 e 7 della citata legge n. 234 del 1989 si considerano erogati in conto capitale e ad essi si applica la disposizione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della presente legge.
Note all'art. 5:
- Per il testo degli articoli 2 , 6 e 7 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1.
- Si trascrive l'art. 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986 :
"3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) (omissis);
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53.
Tuttavia l'ammontare di tali proventi, se sia stato accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci".
Entrata in vigore il 31 gennaio 1992
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