Articolo 2 della Legge 10 novembre 1949, n. 853
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 dicembre 1949
Art. 2.
Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo precedente sara' provveduto mediante le somme stanziate nello stesso capitolo 162 dello stato di previsione della spesa, del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1949-50 e nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1949