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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
TT FR, Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2384/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Nominativo_1 e Nominativo_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 C/o Indirizzo Difensori - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 370/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6
e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- RETTIFICA DOGAN n. MRN 23ITQ1V4TVD97596R6 OG DAZI 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 371100-118-2024 OG DAZI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane-Ufficio di Milano 3 ha notificato alla società Ricorrente_1 S.N.C. DI Nominativo_1 e Nominativo_2 ed al rappresentante indiretto Società_1 SPA l'atto di rettifica della dichiarazione doganale H1 23ITQ1V4TVD97596R6 effettuata in data 13 maggio 2024 relativa all'importazione di “fibre di vetro” - V.T.: 7019.6990.85 con dazio P.T. 7% tramite la dichiarazione doganale
H1 23ITQ1V4TVD97596R6 del 01.12.2023.
La suddetta dichiarazione doganale veniva selezionata dal circuito doganale di controllo con modalità: VM ossia Visita Merce, di cui alcuni campioni venivano trasferiti al competente Laboratorio Chimico con gli ASI
966939 – 966941 – 966947 - 966948 del 08.02.2024.
A seguito delle analisi di laboratorio è risultato che si trattava di “Tessuto a maglia chiusa con armatura a
“saia” spalmato in poliuretano” e, pertanto, la merce importata andava classificata, secondo l'ufficio, alla VD:
7019. 6100. 84 soggetta a dazio Paesi Terzi pari al 7%, dazio antidumping pari al 69,00% e dazio compensativo pari al 30,7%.
Il risultato delle analisi veniva notificato con PROT. 13877/RU del 01.03.2024 al rappresentante indiretto Società_1 SPA, che non si opponeva, per cui l'ufficio provvedeva alla notifica dell'atto di rettifica e del successivo provvedimento di irrogazione sanzione 371100 – 118 – 2024 PROT. 40960/RU del 05/07/2024 notificato via PEC in data 5 luglio 2024.
Avverso i provvedimenti i contribuenti hanno presentato distinti ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO che, previa riunione delle cause, con sentenza 370/2025, li ha respinti, compensando le spese.
I contribuenti hanno proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I giudici di prime cure hanno respinto il ricorso affermando che :” la normativa del testo unico delle dogane
è chiaro in quanto parte privata - una volta conosciuto l'esito delle analisi - avrebbe dovuto contestare il risultato mediante richiesta alla dogana di “ripresa del contraddittorio”, entro trenta dalla notifica dei risultati delle analisi (art. 61, ultimo comma , del D.P.R n. 43 del 1973, di seguito per brevità “TULD”); in tale ipotesi si apre una fase “contenziosa” nel procedimento di accertamento, disciplinata dagli artt. 65 e seguenti del
TULD, mediante l'instaurazione di una controversia doganale dinanzi allo stesso ufficio competente all'accertamento, la cui “risoluzione” è demandata ad una struttura sovraordinata (il “capo del compartimento doganale” ai sensi art. 66 del TULD, (corrispondente alle attuali Direzioni regionali o interregionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), ovvero direttamente dinanzi al giudice tributari.”
I contribuenti contestano la decisione ritenendo la “facoltatività della controversia doganale e inesistenza di qualsiasi conseguenza negativa ai fini dell'impugnazione giudiziale, della definitiva dell'accertamento amministrativo – erronea applicazione dell'art. 61 T.U.L.D. (D.P.R. 23.1.1973 n. 43)”
La “definitività”, secondo gli appellanti, “è da considerarsi esclusivamente sul piano amministrativo, nel senso che, in assenza della richiesta di
contro
-analisi, resta preclusa al privato la possibilità di radicare la controversia doganale e quindi tutta la fase dei ricorsi gerarchici dinanzi la P.A.
Ma questa definitività sul piano amministrativo (che legittima l'emissione del provvedimento di rettifica da parte dell'Ufficio) non impedisce, secondo i contribuenti, “la successiva impugnazione giudiziale di detto provvedimento né impedisce di far valere dinanzi al giudice vizi che il privato ha ritenuto inutile sollevare dinanzi l'Autorità Amministrativa, atteso l'esito purtroppo negativo di queste controversie.”
L'assunto dei ricorrenti è condivisibile in quanto i risultati delle analisi di laboratorio doganali notificati al contribuente, possono essere contestati con un termine standard di 30 giorni per presentare osservazioni, pena l'inammissibilità di difese future in sede amministrativa;
la contestazione, quindi, prevede un termine per il diritto al contraddittorio preventivo con la Dogana per dimostrare la validità dei dati (es. valore merce), attivato tramite richiesta di analisi di ripetizione o memorie, secondo la normativa UE e la giurisprudenza, specie l'art. 140 del Reg. UE 2447/2015.
Infatti, l'esito delle analisi di laboratorio doganali può essere contestato, in via amministrativa secondo la procedura prevista dalla normativa unionale, che include la richiesta di controanalisi (controprova).
Contesta, pertanto, la sentenza del primo giudice, che ha ritenuto che “la mancata opposizione entro trenta giorni dalla notifica dei fogli analisi comporta che “l'accertamento diventa definitivo, cristallizzandosi nell'annotazione della rettifica”, come confermato dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n.
12453 del 10 maggio 2019. Tale ultima statuizione appare di particolare interesse poiché, attraverso il richiamo alla definitività dell'accertamento, attribuisce alla rettifica non contestata della dichiarazione la natura e gli effetti di un atto di accertamento ovvero di una “decisione” ai sensi del Codice Doganale dell'Unione (cfr. art. 5, punto 39 del CDU).”
Questa Corte non condivide le conclusioni a cui è giunto il primo giudice, in quanto la mancata contestazione delle analisi preclude l'accesso al subprocedimento amministrativo in contraddittorio previsto da art.65 TU dogana, ma non pregiudica la contestazione in sede giurisdizionale.
In tema di dazi doganali, la procedura di cui all'art. 61 del d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD) assolve alla funzione di attivare anticipatamente il contraddittorio in sede amministrativa, così da prevenire un possibile contenzioso, ma la mancata presentazione, in quella sede, di osservazioni e deduzioni, anche tecniche, non preclude la possibilità di contestare, purché in modo specifico, gli esiti dell'accertamento nel giudizio successivamente instaurato. (Cass. Sez. 5, 22/03/2019, n. 8136, Rv. 653521 – 01.
Nel caso in specie, la società nel ricorso introduttivo non si è limitata a contestazioni generiche, ma ha formulato specifiche eccezioni sulla mancata prova delle caratteristiche fisiche e tecniche della merce a cui si riferisce la classificazione operata dall'ufficio, in quanto i risultati delle analisi non sono rilevanti per la rettifica della classificazione doganale.
La società ha richiamato i due Regolamenti esecutivi (UE), il n. 2020/492, istitutivo del dazio antidumping ed il n. 2020/776, istitutivo del dazio compensativo dove è indicato che:” 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2 , originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 39 00
80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 e 7019 90 00 80)”.
Dal testo dei due Regolamenti trascritto dalla stessa Dogana, emerge chiaramente che, oltre al filamento continuo, è fondamentale per l'applicazione di questi maggiori dazi, che sia i tessuti, sia i filati siano “accoppiati in parallelo senza torsione” per cui la società ha contestato la classificazione doganale indicata dalla dogana sub 7019 6100 84 poiché nel caso in oggetto si tratta di tessuti in fibra di vetro ritorti e quindi la classificazione doganale sub 7019 6100 non è esatta poiché si riferisce a “tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)”.
Nel caso specifico, i tessuti, oltre ad essere ritorti, sono anche ad armatura a raso, a maglia chiusa, impregnati con una sostanza chimica (silicone e poliuretano) in modo che non si sfilaccino nel momento in cui vengono tagliati.
Pertanto, la codifica doganale corretta, secondo il contribuente, è sub 7019 69 cioè Altri, poiché i prodotti non hanno le caratteristiche sotto riportate:
7019 6100 -- tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa
7019 6200 -- altre stoffe di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa
7019 6300 -- tessuti di filati a maglia chiusa, ad armatura a tela, non rivestiti né stratificati
7019 6400 -- tessuti di filati a maglia chiusa, ad armatura a tela, rivestiti o stratificati
7019 6500 -- tessuti a maglia aperta di larghezza non superiore a 30 cm
70196600 -- tessuti a maglia aperta di larghezza superiore a 30 cm.
E all'interno della 7019 6990 si scende alla sottovoce TARIC “85”, cioè di nuovo ALTRI rispetto ai “Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati” ……
Tuttavia, l'ufficio ribatte alle eccezioni della società affermando che :”alla luce dei Regolamenti sopra citati, la discriminante non è la torsione ma la continuità dei filamenti e, pertanto, nella fattispecie i prodotti importati, essendo tessuti di filati tessili in fibra di vetro (ritorti) a filamento continuo, tessuti (ortogonalmente), con altri elementi (spalmatura di poliuretano), né impregnati né pre-impregnati, ricadono tra le merci descritte nelle due summenzionate norme che istituiscono rispettivamente le due misure difensive ossia merce da classificare alla VT: 7019. 6100. 84.
Pertanto, nella fattispecie i prodotti importati, essendo tessuti di filati tessili in fibra di vetro (ritorti) a filamento continuo, tessuti (ortogonalmente), con altri elementi (spalmatura di poliuretano), né impregnati né pre- impregnati, ricadono tra le merci descritte nelle due summenzionate norme che istituiscono rispettivamente le due misure difensive”
Ma l'assunto della Dogana è smentito da successive BTI, prodotte dalla società, e precisamente:
IT BTI-2024-BTI0232; IT BTI-2024-BTI0235; IT BTI 2024-BTI0236,
tutte emesse dall'Autorità Centrale delle Dogane di Roma, nelle quali prodotti identici a quelli oggetto del presente giudizio, tutti tessuti in fibra di vetro composti da filati ritorti, sono classificati in una TARIC (la 7019
6900 85) diversa da quella che ha applicato la Dogana di Milano 3 (7019 6100 84), per la quale non sono previsti dazi antidumping e compensativi.
Ed a seguito dei citati IT BTI, l'ufficio delle Dogane, come dichiarato nel corso dell'udienza, non ha più contestato l'applicazione di dazi per i tessuti in fibra composti da filati ritorti.
Per quanto sopra, “emerge pertanto, come fatto non contestato che oggetto di discussione sia del filato
“ritorto” e tale circostanza risulta dirimente, dovendosi ritenere che la caratteristica di essere “ritorto” sia sufficiente ad escludere l'applicazione dei dazi come accertati, a prescindere dalla circostanza stessa che detti filati fossero o meno impregnati o preimpregnati”, come affermato da questa Corte, sez. V, nella sentenza n. 1595/2025, tra le stesse parti per analoga vertenza.
Per quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie l'appello della società, con l'annullamento dell'atto di rettifica doganale. Considerata la particolare della vertenza sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello della società. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 13.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
FR AT US OC
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
TT FR, Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2384/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Nominativo_1 e Nominativo_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 C/o Indirizzo Difensori - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 370/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6
e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- RETTIFICA DOGAN n. MRN 23ITQ1V4TVD97596R6 OG DAZI 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 371100-118-2024 OG DAZI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane-Ufficio di Milano 3 ha notificato alla società Ricorrente_1 S.N.C. DI Nominativo_1 e Nominativo_2 ed al rappresentante indiretto Società_1 SPA l'atto di rettifica della dichiarazione doganale H1 23ITQ1V4TVD97596R6 effettuata in data 13 maggio 2024 relativa all'importazione di “fibre di vetro” - V.T.: 7019.6990.85 con dazio P.T. 7% tramite la dichiarazione doganale
H1 23ITQ1V4TVD97596R6 del 01.12.2023.
La suddetta dichiarazione doganale veniva selezionata dal circuito doganale di controllo con modalità: VM ossia Visita Merce, di cui alcuni campioni venivano trasferiti al competente Laboratorio Chimico con gli ASI
966939 – 966941 – 966947 - 966948 del 08.02.2024.
A seguito delle analisi di laboratorio è risultato che si trattava di “Tessuto a maglia chiusa con armatura a
“saia” spalmato in poliuretano” e, pertanto, la merce importata andava classificata, secondo l'ufficio, alla VD:
7019. 6100. 84 soggetta a dazio Paesi Terzi pari al 7%, dazio antidumping pari al 69,00% e dazio compensativo pari al 30,7%.
Il risultato delle analisi veniva notificato con PROT. 13877/RU del 01.03.2024 al rappresentante indiretto Società_1 SPA, che non si opponeva, per cui l'ufficio provvedeva alla notifica dell'atto di rettifica e del successivo provvedimento di irrogazione sanzione 371100 – 118 – 2024 PROT. 40960/RU del 05/07/2024 notificato via PEC in data 5 luglio 2024.
Avverso i provvedimenti i contribuenti hanno presentato distinti ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO che, previa riunione delle cause, con sentenza 370/2025, li ha respinti, compensando le spese.
I contribuenti hanno proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I giudici di prime cure hanno respinto il ricorso affermando che :” la normativa del testo unico delle dogane
è chiaro in quanto parte privata - una volta conosciuto l'esito delle analisi - avrebbe dovuto contestare il risultato mediante richiesta alla dogana di “ripresa del contraddittorio”, entro trenta dalla notifica dei risultati delle analisi (art. 61, ultimo comma , del D.P.R n. 43 del 1973, di seguito per brevità “TULD”); in tale ipotesi si apre una fase “contenziosa” nel procedimento di accertamento, disciplinata dagli artt. 65 e seguenti del
TULD, mediante l'instaurazione di una controversia doganale dinanzi allo stesso ufficio competente all'accertamento, la cui “risoluzione” è demandata ad una struttura sovraordinata (il “capo del compartimento doganale” ai sensi art. 66 del TULD, (corrispondente alle attuali Direzioni regionali o interregionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), ovvero direttamente dinanzi al giudice tributari.”
I contribuenti contestano la decisione ritenendo la “facoltatività della controversia doganale e inesistenza di qualsiasi conseguenza negativa ai fini dell'impugnazione giudiziale, della definitiva dell'accertamento amministrativo – erronea applicazione dell'art. 61 T.U.L.D. (D.P.R. 23.1.1973 n. 43)”
La “definitività”, secondo gli appellanti, “è da considerarsi esclusivamente sul piano amministrativo, nel senso che, in assenza della richiesta di
contro
-analisi, resta preclusa al privato la possibilità di radicare la controversia doganale e quindi tutta la fase dei ricorsi gerarchici dinanzi la P.A.
Ma questa definitività sul piano amministrativo (che legittima l'emissione del provvedimento di rettifica da parte dell'Ufficio) non impedisce, secondo i contribuenti, “la successiva impugnazione giudiziale di detto provvedimento né impedisce di far valere dinanzi al giudice vizi che il privato ha ritenuto inutile sollevare dinanzi l'Autorità Amministrativa, atteso l'esito purtroppo negativo di queste controversie.”
L'assunto dei ricorrenti è condivisibile in quanto i risultati delle analisi di laboratorio doganali notificati al contribuente, possono essere contestati con un termine standard di 30 giorni per presentare osservazioni, pena l'inammissibilità di difese future in sede amministrativa;
la contestazione, quindi, prevede un termine per il diritto al contraddittorio preventivo con la Dogana per dimostrare la validità dei dati (es. valore merce), attivato tramite richiesta di analisi di ripetizione o memorie, secondo la normativa UE e la giurisprudenza, specie l'art. 140 del Reg. UE 2447/2015.
Infatti, l'esito delle analisi di laboratorio doganali può essere contestato, in via amministrativa secondo la procedura prevista dalla normativa unionale, che include la richiesta di controanalisi (controprova).
Contesta, pertanto, la sentenza del primo giudice, che ha ritenuto che “la mancata opposizione entro trenta giorni dalla notifica dei fogli analisi comporta che “l'accertamento diventa definitivo, cristallizzandosi nell'annotazione della rettifica”, come confermato dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n.
12453 del 10 maggio 2019. Tale ultima statuizione appare di particolare interesse poiché, attraverso il richiamo alla definitività dell'accertamento, attribuisce alla rettifica non contestata della dichiarazione la natura e gli effetti di un atto di accertamento ovvero di una “decisione” ai sensi del Codice Doganale dell'Unione (cfr. art. 5, punto 39 del CDU).”
Questa Corte non condivide le conclusioni a cui è giunto il primo giudice, in quanto la mancata contestazione delle analisi preclude l'accesso al subprocedimento amministrativo in contraddittorio previsto da art.65 TU dogana, ma non pregiudica la contestazione in sede giurisdizionale.
In tema di dazi doganali, la procedura di cui all'art. 61 del d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD) assolve alla funzione di attivare anticipatamente il contraddittorio in sede amministrativa, così da prevenire un possibile contenzioso, ma la mancata presentazione, in quella sede, di osservazioni e deduzioni, anche tecniche, non preclude la possibilità di contestare, purché in modo specifico, gli esiti dell'accertamento nel giudizio successivamente instaurato. (Cass. Sez. 5, 22/03/2019, n. 8136, Rv. 653521 – 01.
Nel caso in specie, la società nel ricorso introduttivo non si è limitata a contestazioni generiche, ma ha formulato specifiche eccezioni sulla mancata prova delle caratteristiche fisiche e tecniche della merce a cui si riferisce la classificazione operata dall'ufficio, in quanto i risultati delle analisi non sono rilevanti per la rettifica della classificazione doganale.
La società ha richiamato i due Regolamenti esecutivi (UE), il n. 2020/492, istitutivo del dazio antidumping ed il n. 2020/776, istitutivo del dazio compensativo dove è indicato che:” 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2 , originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 39 00
80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 e 7019 90 00 80)”.
Dal testo dei due Regolamenti trascritto dalla stessa Dogana, emerge chiaramente che, oltre al filamento continuo, è fondamentale per l'applicazione di questi maggiori dazi, che sia i tessuti, sia i filati siano “accoppiati in parallelo senza torsione” per cui la società ha contestato la classificazione doganale indicata dalla dogana sub 7019 6100 84 poiché nel caso in oggetto si tratta di tessuti in fibra di vetro ritorti e quindi la classificazione doganale sub 7019 6100 non è esatta poiché si riferisce a “tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)”.
Nel caso specifico, i tessuti, oltre ad essere ritorti, sono anche ad armatura a raso, a maglia chiusa, impregnati con una sostanza chimica (silicone e poliuretano) in modo che non si sfilaccino nel momento in cui vengono tagliati.
Pertanto, la codifica doganale corretta, secondo il contribuente, è sub 7019 69 cioè Altri, poiché i prodotti non hanno le caratteristiche sotto riportate:
7019 6100 -- tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa
7019 6200 -- altre stoffe di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa
7019 6300 -- tessuti di filati a maglia chiusa, ad armatura a tela, non rivestiti né stratificati
7019 6400 -- tessuti di filati a maglia chiusa, ad armatura a tela, rivestiti o stratificati
7019 6500 -- tessuti a maglia aperta di larghezza non superiore a 30 cm
70196600 -- tessuti a maglia aperta di larghezza superiore a 30 cm.
E all'interno della 7019 6990 si scende alla sottovoce TARIC “85”, cioè di nuovo ALTRI rispetto ai “Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati” ……
Tuttavia, l'ufficio ribatte alle eccezioni della società affermando che :”alla luce dei Regolamenti sopra citati, la discriminante non è la torsione ma la continuità dei filamenti e, pertanto, nella fattispecie i prodotti importati, essendo tessuti di filati tessili in fibra di vetro (ritorti) a filamento continuo, tessuti (ortogonalmente), con altri elementi (spalmatura di poliuretano), né impregnati né pre-impregnati, ricadono tra le merci descritte nelle due summenzionate norme che istituiscono rispettivamente le due misure difensive ossia merce da classificare alla VT: 7019. 6100. 84.
Pertanto, nella fattispecie i prodotti importati, essendo tessuti di filati tessili in fibra di vetro (ritorti) a filamento continuo, tessuti (ortogonalmente), con altri elementi (spalmatura di poliuretano), né impregnati né pre- impregnati, ricadono tra le merci descritte nelle due summenzionate norme che istituiscono rispettivamente le due misure difensive”
Ma l'assunto della Dogana è smentito da successive BTI, prodotte dalla società, e precisamente:
IT BTI-2024-BTI0232; IT BTI-2024-BTI0235; IT BTI 2024-BTI0236,
tutte emesse dall'Autorità Centrale delle Dogane di Roma, nelle quali prodotti identici a quelli oggetto del presente giudizio, tutti tessuti in fibra di vetro composti da filati ritorti, sono classificati in una TARIC (la 7019
6900 85) diversa da quella che ha applicato la Dogana di Milano 3 (7019 6100 84), per la quale non sono previsti dazi antidumping e compensativi.
Ed a seguito dei citati IT BTI, l'ufficio delle Dogane, come dichiarato nel corso dell'udienza, non ha più contestato l'applicazione di dazi per i tessuti in fibra composti da filati ritorti.
Per quanto sopra, “emerge pertanto, come fatto non contestato che oggetto di discussione sia del filato
“ritorto” e tale circostanza risulta dirimente, dovendosi ritenere che la caratteristica di essere “ritorto” sia sufficiente ad escludere l'applicazione dei dazi come accertati, a prescindere dalla circostanza stessa che detti filati fossero o meno impregnati o preimpregnati”, come affermato da questa Corte, sez. V, nella sentenza n. 1595/2025, tra le stesse parti per analoga vertenza.
Per quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie l'appello della società, con l'annullamento dell'atto di rettifica doganale. Considerata la particolare della vertenza sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello della società. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 13.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
FR AT US OC