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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI. CONSIGLIERE
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1693/2023 R.G.A.G decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025 vertente tra
, e , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Salvatore Fabrizio Pontieri giusta procura in atti
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lammirato e Giulia Ferrante giusta procura in atti
APPELLATI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10 novembre 2023 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone pronunciata ai sensi
[...] dell'art. 429 c.p.c. nella causa introdotta in primo grado dagli appellanti ai sensi degli articoli 152 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e 10 decreto legislativo n. 150 del 2011 per ottenere tutela avverso l'illegittima divulgazione di dati sensibili afferenti la propria salute di cui si sarebbe resa responsabile Cont l'
Fissata l'udienza e notificati ricorso e decreto, con comparsa di costituzione depositata l'8 febbraio Cont 2023 si è costituita l' eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
e nel merito la sua infondatezza.
Dopo alcuni rinvii disposti per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 22 gennaio 2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'udienza del 22 gennaio 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato le proprie note e la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10 ultimo comma del decreto legislativo n. 150 del 2011 che prevede che le sentenze emesse nei procedimenti dalla stessa norma disciplinati e cioè quelli riguardanti le controversie in materia di protezione dei dati personali non sono appellabili. La medesima previsione è peraltro, contenuta, nell'art. 152 del decreto legislativo n. 196 del 2003 espressamente richiamato dall'art. 10 decreto legislativo n. 150 del 2011.
Il rilievo d'ufficio della inammissibilità giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite d questo grado del giudizio.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 337 del 2023 Parte_2 Parte_3
e nei confronti dell' così provvede: Controparte_3 dichiara inammissibile l'appello; compensa tra le parti le spese del grado;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 27 gennaio 2025
La Presidente estensore
Silvana Ferriero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI. CONSIGLIERE
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1693/2023 R.G.A.G decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025 vertente tra
, e , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Salvatore Fabrizio Pontieri giusta procura in atti
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lammirato e Giulia Ferrante giusta procura in atti
APPELLATI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10 novembre 2023 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone pronunciata ai sensi
[...] dell'art. 429 c.p.c. nella causa introdotta in primo grado dagli appellanti ai sensi degli articoli 152 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e 10 decreto legislativo n. 150 del 2011 per ottenere tutela avverso l'illegittima divulgazione di dati sensibili afferenti la propria salute di cui si sarebbe resa responsabile Cont l'
Fissata l'udienza e notificati ricorso e decreto, con comparsa di costituzione depositata l'8 febbraio Cont 2023 si è costituita l' eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
e nel merito la sua infondatezza.
Dopo alcuni rinvii disposti per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 22 gennaio 2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'udienza del 22 gennaio 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato le proprie note e la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10 ultimo comma del decreto legislativo n. 150 del 2011 che prevede che le sentenze emesse nei procedimenti dalla stessa norma disciplinati e cioè quelli riguardanti le controversie in materia di protezione dei dati personali non sono appellabili. La medesima previsione è peraltro, contenuta, nell'art. 152 del decreto legislativo n. 196 del 2003 espressamente richiamato dall'art. 10 decreto legislativo n. 150 del 2011.
Il rilievo d'ufficio della inammissibilità giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite d questo grado del giudizio.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 337 del 2023 Parte_2 Parte_3
e nei confronti dell' così provvede: Controparte_3 dichiara inammissibile l'appello; compensa tra le parti le spese del grado;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 27 gennaio 2025
La Presidente estensore
Silvana Ferriero