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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2366 /2022
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 21/01/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 2366/2022 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per parte ricorrente , l'avv. Maria Angela Parte_1
Borgese per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente , e l'avv. Federica Romano CP_1 per delega dell'avv. Alessandro Pillitu, per parte resistente . Controparte_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Romano chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L'avv. Taccone non aderisce alla cessata materia del contendere poiché non vi è prova dello sgravio del credito.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2366/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 5 (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Taurianova Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Taccone, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo CP_1
Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore e per lo stesso , come da procura speciale notaio Persona_2 [...]
ai numeri rep./racc. , elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Monte Per_3 P.IVA_4
Zebio n.9, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pillitu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 76 2022 00000091 000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente nel ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente per contributi IVS AT (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni
2013 - 2014, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito e contestuali ruoli esattoriale in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 2 di 5 Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di rigettare la domanda di parte Controparte_4
ricorrente, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200000091000, notificata in data 8 luglio 2022, ed i sottesi avvisi di addebito n. 394 2014 0001935686 000, notificato il 23.09.2014, afferente contributi IVS AT (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per l'anno 2013, gestione lavoratore autonomo in agricoltura in carico presso la sede di Reggio CP_1
Calabria; e n. 394 2015 0002615781 000, notificato il 28.10.2015, afferente contributi IVS AT
(Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito l'infondatezza Controparte_2 dell'eccezione di prescrizione essedo stata interrotta dalle intimazioni di pagamento n.
09420199000328118000, in data 8/07/2019 e n. 09420199008866831000, in data 12/11/2019, che ha allegato.
In corso di causa, i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 394 2014 0001935686 000 e n. 394 2015
0002615781 000 sono stati dichiarati prescritti con sentenza n. 1010/2023, pubblicata il 25/09/2023, da questo Tribunale, sezione lavoro, passata in giudicato, come da certificazione depositata in atti..
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
Con l'opposizione parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito e, quindi,
l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di iscrivere ipoteca per crediti previdenziali prescritti
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Pag. 3 di 5 Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si richiama la CP_1 norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e per l'interruzione dei termini di prescrizione..
In conseguenza della pubblicazione della sentenza n. 1010/2023, depositata in atti dalla parte ricorrente, è provato che, in corso di causa, è venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, risultando, al momento della decisione, che la sentenza n.
1010/2023 ha dichiarato la prescrizione dello stesso credito per il quale si chiede la prescrizione nel presente giudizio.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, assume la forma di sentenza, non incidendo la cessazione della materia del contendere sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.
Solo la sentenza, idonea a passare in giudicato, è in grado di tutelare, al contempo, il debitore da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed il creditore al quale è consentito di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, risultando prescritto il credito, come dichiarato dalla suddetta sentenza passata in giudicato, e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e
Pag. 4 di 5 si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Giovanni Parte_1
Taccone, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.394 2014
0001935686 000, notificato il 23.09.2014, afferente contributi IVS AT (Imprenditore
Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2013, gestione lavoratore autonomo in agricoltura in carico presso la sede di Reggio Calabria;
n. 394 2015 CP_1
0002615781 000, notificato il 28.10.2015, afferente contributi IVS AT (Imprenditore
Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, essendo stati già dichiarati CP_1
prescritti i crediti con sentenza passata in giudicato;
2. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da Parte_1
distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Taccone, che ha fatto richiesta.
Palmi, 21 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 21/01/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 2366/2022 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per parte ricorrente , l'avv. Maria Angela Parte_1
Borgese per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente , e l'avv. Federica Romano CP_1 per delega dell'avv. Alessandro Pillitu, per parte resistente . Controparte_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Romano chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L'avv. Taccone non aderisce alla cessata materia del contendere poiché non vi è prova dello sgravio del credito.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2366/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 5 (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Taurianova Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Taccone, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo CP_1
Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore e per lo stesso , come da procura speciale notaio Persona_2 [...]
ai numeri rep./racc. , elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Monte Per_3 P.IVA_4
Zebio n.9, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pillitu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 76 2022 00000091 000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente nel ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente per contributi IVS AT (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni
2013 - 2014, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito e contestuali ruoli esattoriale in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 2 di 5 Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di rigettare la domanda di parte Controparte_4
ricorrente, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200000091000, notificata in data 8 luglio 2022, ed i sottesi avvisi di addebito n. 394 2014 0001935686 000, notificato il 23.09.2014, afferente contributi IVS AT (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per l'anno 2013, gestione lavoratore autonomo in agricoltura in carico presso la sede di Reggio CP_1
Calabria; e n. 394 2015 0002615781 000, notificato il 28.10.2015, afferente contributi IVS AT
(Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito l'infondatezza Controparte_2 dell'eccezione di prescrizione essedo stata interrotta dalle intimazioni di pagamento n.
09420199000328118000, in data 8/07/2019 e n. 09420199008866831000, in data 12/11/2019, che ha allegato.
In corso di causa, i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 394 2014 0001935686 000 e n. 394 2015
0002615781 000 sono stati dichiarati prescritti con sentenza n. 1010/2023, pubblicata il 25/09/2023, da questo Tribunale, sezione lavoro, passata in giudicato, come da certificazione depositata in atti..
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
Con l'opposizione parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito e, quindi,
l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di iscrivere ipoteca per crediti previdenziali prescritti
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Pag. 3 di 5 Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si richiama la CP_1 norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e per l'interruzione dei termini di prescrizione..
In conseguenza della pubblicazione della sentenza n. 1010/2023, depositata in atti dalla parte ricorrente, è provato che, in corso di causa, è venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, risultando, al momento della decisione, che la sentenza n.
1010/2023 ha dichiarato la prescrizione dello stesso credito per il quale si chiede la prescrizione nel presente giudizio.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, assume la forma di sentenza, non incidendo la cessazione della materia del contendere sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.
Solo la sentenza, idonea a passare in giudicato, è in grado di tutelare, al contempo, il debitore da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed il creditore al quale è consentito di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, risultando prescritto il credito, come dichiarato dalla suddetta sentenza passata in giudicato, e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e
Pag. 4 di 5 si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Giovanni Parte_1
Taccone, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.394 2014
0001935686 000, notificato il 23.09.2014, afferente contributi IVS AT (Imprenditore
Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2013, gestione lavoratore autonomo in agricoltura in carico presso la sede di Reggio Calabria;
n. 394 2015 CP_1
0002615781 000, notificato il 28.10.2015, afferente contributi IVS AT (Imprenditore
Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, essendo stati già dichiarati CP_1
prescritti i crediti con sentenza passata in giudicato;
2. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da Parte_1
distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Taccone, che ha fatto richiesta.
Palmi, 21 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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