Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 12021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12021 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08129/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8129 del 2024, proposto da
AN Bile, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice del Concorso a 400 posti di Magistrato Ordinario, giusto D.M. 18/10/2022, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento comunicato il 23 maggio 2024 dal Ministero della Giustizia, con il quale parte ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali per il concorso a n. 400 posti di magistrato ordinario, indetto giusto D.M. in epigrafe e del provvedimento reso in pari data con il quale il Ministero della Giustizia ha pubblicato l’elenco degli idonei;
- del verbale 14 settembre 2023 n. 75, con il quale la Commissione esaminatrice per il predetto concorso ha valutato “non idoneo” l’elaborato di diritto penale svolto da parte ricorrente (busta n. 167).
- del verbale 7 giugno 2023, n. 8 con il quale la commissione fissa i criteri di correzione degli elaborati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente ha partecipato alle prove scritte del concorso a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. del 18 ottobre 2022.
Il ricorrente non è stato ammesso a sostenere la prova orale, in quanto non ha conseguito un giudizio sufficiente in tutte e tre le prove scritte.
In particolare, ha riportato la valutazione di “non idoneità” nella prova di diritto penale e la votazione di 12 nelle prove di diritto amministrativo e civile.
2. – Con il presente ricorso egli ha impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali e il verbale di correzione delle prove scritte, articolando tre motivi di censura.
2.1. – Con il primo motivo ha dedotto la violazione del principio di buon andamento, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria.
Ha affermato, in particolare, che il giudizio di non idoneità attribuito al suo elaborato di diritto penale sarebbe illegittimo, perché lo svolgimento del tema risulterebbe coerente con uno “schema-tipo di svolgimento conforme ai criteri e alla traccia”, ipotizzato da un parere pro-veritate.
Illegittimità del giudizio negativo emergerebbe anche dal confronto con gli elaborati di altri candidati che hanno ricevuto un voto positivo, atteso che essi hanno seguito un percorso argomentativo analogo a del ricorrente.
2.2. – A mezzo del secondo motivo di ricorso, viene dedotto il difetto di motivazione, l’ingiustizia manifesta e l’eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, in quanto la valutazione di non idoneità, attribuita all’elaborato del ricorrente, sarebbe priva di motivazione.
Più in dettaglio, l’assenza di annotazioni a margine dell’elaborato non consentirebbe al candidato di comprendere l’errore commesso e la gravità dello stesso sulla complessiva valutazione effettuata dalla Commissione e, soprattutto, non permetterebbe di individuare in base a quale criterio l’elaborato è stato giudicato “non idoneo”.
La mera indicazione di un giudizio di non idoneità, quando non vi sia una precisa predeterminazione dei criteri di cui esso rappresenta la sintesi, apparirebbe assolutamente inadeguata ad esternare il percorso logico-giuridico seguito dalla commissione esaminatrice nella valutazione dell’elaborato e finirebbe per arrecare un vulnus al principio dell’obbligo di motivazione.
Nel caso di specie, peraltro, ci si troverebbe innanzi ad un minus rispetto all’esistenza del voto numerico, giacché il voto numerico, quanto meno, consente di comprendere quanto distante è la valutazione dell’elaborato rispetto alla sufficienza, mentre invece il mero giudizio di inidoneità in parola non consentirebbe di comprendere neanche se trattasi di un non idoneità “siderale” rispetto alla sufficienza o una “non inidoneità” assai prossima alla soglia positiva.
2.3. – Il terzo motivo di ricorso concerne la violazione dell’art. 16, R.D. n. 1806/1925, in forza del quale “ prima dell'assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato ”.
Ad avviso del ricorrente, tale disposizione andrebbe letta in combinato disposto con l’art. 1, co. 6, del d.lgs. n. 160/2006, il quale prevede che “ per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno da almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal Magistrato più anziano ”.
Tali disposizioni individuerebbero diversi momenti nel procedimento di correzione degli elaborati: in via preliminare occorrerebbe procedere alla suddivisione in tre collegi e poi, ai fini della valutazione vera e propria, il singolo collegio dovrebbe esprimere, a maggioranza di voti, se l’elaborato possa essere considerato sufficiente per poi, in caso di votazione positiva, assegnarli il relativo punteggio.
Nel caso di specie, le descritte operazioni non risulterebbero cristallizzate nel verbale n. 153 del 20 novembre 2023 della commissione, ove si dava atto solamente della composizione dei collegi, senza nulla specificare in ordine alle modalità di “voto”, così come statuite dall’art. 16 citato.
2.4. – Da ultimo, il ricorrente prospetta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 5, D.lgs. n. 160/2006, che stabilisce che “ Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo" ”.
Tale norma dovrebbe essere dichiarata incostituzionale per violazione dell’art. 97 Cost., in quanto introduce una forma di motivazione assolutamente irragionevole, poiché consente, per questa specifica prova concorsuale, l’espressione di una valutazione negativa con la sola formula “non idoneo”, la quale non è capace di esternare in maniera compiuta il percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione.
3. – Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, per resistere al ricorso.
4. – All’udienza pubblica del 7 maggio 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso non è fondato.
6. – Nel primo motivo di ricorso viene censurato il vizio di eccesso di potere della valutazione di non idoneità, espressa dalla commissione, sull’elaborato di diritto penale del ricorrente.
Il motivo non è fondato.
Giova, al riguardo, rammentare che i giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici di concorso nelle prove scritte e orali sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, i cui esiti possono essere scrutinati dal Giudice amministrativo solo nei limiti in cui emergano palesi illogicità o evidenti travisamenti di fatto.
Nel caso di specie, le argomentazioni formulate dal ricorrente non sono idonee a far emergere profili di eccesso di potere, poiché si risolvono nell’affermare che la prova scritta di diritto penale avrebbe dovuto essere giudicata positivamente perché asseritamente conforme ad un ipotetico “schema–tipo” di risoluzione della traccia elaborato da un parere pro-veritate .
Queste deduzioni non possono essere accolte, perché chiedono a questo Giudice di rivalutare la prova scritta, sovrapponendo il proprio giudizio a quello già espresso dalla Commissione, attraverso la formulazione di due valutazioni di carattere opinabile, la prima relativa a quale sia un ipotetico, corretto “schema-tipo” di risoluzione della traccia e la seconda in merito alla conformità del compito scritto allo schema-tipo ipotizzato.
Il fatto, poi, che lo schema-tipo di risoluzione sia stato redatto da un parere pro-veritate non rileva, perché non è evidentemente possibile sostituire il parere reso da un soggetto terzo al giudizio coerente reso dalla commissione.
Così facendo, si reintrodurrebbe surrettiziamente proprio quel divieto di sindacato sostitutivo che già è precluso all’organo giudicante.
7. – Non è fondata, inoltre, la censura di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi agli orali, le cui prove sarebbero state svolte in modo analogo a quella del ricorrente.
Questo Collegio intende dare continuità all’orientamento della Sezione, secondo cui non può invocarsi in questi casi una disparità di trattamento, poiché si deve considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto e, comunque, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non servirebbe a sanare gli errori o le carenze del compito del ricorrente ( cfr . TAR Lazio - Roma, Sez. I, 17 ottobre 2024, n. 17984).
8. – Il Collegio ritiene infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui viene censurato il difetto di motivazione del giudizio di non idoneità espresso sull’elaborato del ricorrente.
Va, in proposito, osservato come l’art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 160 del 2006 stabilisca che, “agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo” .
Per il concorso in oggetto, la Commissione, nel predeterminare i criteri di valutazione delle prove, ha previamente individuato gli aspetti da considerare al fine di esprimere la valutazione di idoneità/inidoneità.
I criteri elaborati dalla Commissione esaminatrice costituiscono, al riguardo, il parametro generale cui deve attenersi, in sede valutativa, l’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, volti ad assicurare la prescritta omogeneità valutativa e, per altro verso, ad indicare le caratteristiche di massima che le prove dei candidati devono possedere per essere ritenute idonee.
Dunque, una volta rapportato ai criteri elaborati da parte della Commissione esaminatrice, il giudizio di inidoneità è da ritenersi, senza dubbio, adeguatamente motivato.
Deve, inoltre, qui richiamarsi l’orientamento consolidato della giurisprudenza che evidenzia che, nell’ambito del concorso per magistrato ordinario, in forza del predetto art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 160 del 2006 sia sufficiente, ai fini della motivazione del giudizio negativo per le prove scritte ed orali del concorso, anche la mera formula “non idoneo”, senza la necessità di apporre segni grafici o correzioni sugli elaborati delle prove ( cfr., ex multis, Tar Lazio – Roma, Sez. I, 4 dicembre 2024, n. 21916 e la giurisprudenza ivi citata).
Si evidenzia, peraltro, che la correzione degli elaborati non ha una funzione didattica o di illustrazione in dettaglio ai candidati degli errori commessi, ma funzione preminentemente valutativa e selettiva (cosí, Tar Lazio - Roma, Sez. I, 4 luglio 2022, n. 9087).
Il candidato, a seguito di accesso agli atti, può comunque confrontare il proprio scritto con i criteri di correzione posti dalla commissione di concorso, onde procedere ad un’eventuale impugnazione giurisdizionale per far valere le proprie ragioni nei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali (in termini, Tar Lazio - Roma, Sez. I- quater , 9 novembre 2021, n. 11487).
9. – Il Collegio ritiene manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, d.lgs. 160 del 2006.
È sufficiente, al riguardo, richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ l'articolo 1, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, ha stabilito specificamente che, agli effetti di cui all'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo", la quale disposizione, per tali ragioni, si rivela del tutto ragionevole e conforme al principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ” (Cons. Stato, Sez. VII, 23 giugno 2023, n. 6216).
10. – Infine, non è suscettibile di favorevole accoglimento il terzo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 16 del R.D. n. 1806/1925.
Questa Sezione ha infatti già evidenziato, quanto alle modalità di esternazione del voto, che dall’art. 16 R.D. n. 1860/1925 non si ricava la necessità che sia verbalizzata l’espressione del voto da parte di ciascun componente della Commissione esaminatrice, essendo sufficiente l’espressione del voto numerico o del giudizio di non idoneità rispetto all’elaborato del candidato, secondo i principi sopra riportati ( cfr . Tar Lazio, 17948/2024 cit.).
11. – La ravvisata infondatezza delle doglianze articolate con il presente ricorso, ne impone la reiezione.
12. – Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO