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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2024, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 646 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Secondo Bochicchio Parte_1 per procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Miria Belloni per procura in CP_1 calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 6 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 457 pronunciata dal Tribunale di
Fermo all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 20.06.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Accertare e Dichiarare che la dott.ssa , figlia del ricorrente, per i Controparte_2 motivi di cui al ricorso è soggetto au in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 559/2019 revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza da 3 gennaio 2024, data di deposito del ricorso di primo grado, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento della propria figlia;
Parte_1
In s caso di conferma, dichiarare la decorrenza del contributo di mantenimento a far data dal 3 gennaio 2024. “
Per l'appellata:
“Il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede la decorrenza degli effetti del provvedimento dal momento della sua pronuncia non già dal deposito del ricorso. Con condanna del ricorrente al compenso di lite, anche del precedente grado. “
Per la Procura intervenuta:
“Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e l'appello avverso la sentenza che ha rideterminato il quantum dell'assegno di mantenimento a carico della attuale parte appellante nei confronti della prole maggiorenne;
considerato che
le doglianze esposte appaiono infondate e che il provvedimento adeguatamente motivato in fatto e diritto, aderente ai principi giurisprudenziali, merita conferma chiede il rigetto dell'appello“
pagina 2 di 6 FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Fermo affinché venga revocata la Parte_1 condizione contenuta nella sentenza con cui, all'esito della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con
[...]
, è stato previsto che il ricorrente versi in favore dell'ex coniuge un CP_1 assegno mensile d'importo pari ad euro 800,00 quale concorso nel mantenimento della figlia , all'epoca maggiorenne ma non ancora autonoma;
il CP_2 Pt_1 ha in particolare evidenziato che la figlia è ormai laureata in Medicina e che, quale iscritta ad un corso di specializzazione, percepisce il trattamento economico previsto dal D. Lgs. 368/1999.
Costituendosi in giudizio, la resistente ha contestato la fondatezza del ricorso, tenuto conto delle importanti spese che la figlia continua a sostenere, ed ha proposto in via subordinata il ridimensionamento del contributo paterno.
Con sentenza pronunciata in data 20.06.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., il
Tribunale di Fermo ha rideterminato il contributo posto a carico del padre nel minor importo mensile pari ad euro 200,00, compensando integralmente le spese tra le parti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , ribadendo che la figlia deve Pt_1 ritenersi ormai autonoma e che pertanto un contributo per il suo mantenimento non sarebbe più giustificato, tenuto conto anche dei minori redditi percepiti oggi dal padre.
Costituendosi nel presente grado di giudizio, la ha chiesto che il CP_1 contributo venga confermato quantomeno sino al termine della scuola di specializzazione frequentata dalla figlia;
in subordine, ha chiesto che gli effetti della revoca non retroagiscano sin dal deposito del ricorso in primo grado, come proposto dalla controparte.
Intervenendo nel presente procedimento, anche la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia appellata.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 14.11.2024. pagina 3 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in cui Pt_1
i primi giudici hanno ritenuto che “gli emolumenti percepiti dalla figlia di circa euro 1.700,00” non sarebbero “sufficienti ad assicurarle una completa indipendenza economica”, tenuto conto delle spese necessarie per poter vivere a Bologna e frequentare con profitto la scuola di specializzazione, anche in considerazione della patologia diabetica da cui è affetta;
l'appellante ribadisce invece che le condizioni economiche della figlia sarebbero oggi sostanzialmente equiparabili a quelle del padre, tenuto conto dell'importo della pensione che quest'ultimo sta fruendo e delle esigenze del suo attuale nucleo familiare.
Il motivo dev'essere accolto.
E' stato infatti chiarito che, “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne (…), lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica” (leggasi ad esempio (Cass. Sez. I, ordinanza n. 40282 del
15.12.2021).
In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella esaminata nel presente giudizio, in particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che
“l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, non riconducibile ad pagina 4 di 6 una semplice borsa di studio” (cfr. Cass. Sez. I, sentenza n.18974 del
08.08.2013).
Risulta del resto non contestato che (ormai trentunenne) Controparte_2 sta percependo un trattamento mensile netto non inferiore ad euro
1.700,00, ragionevolmente sufficiente a consentirle di provvedere alle proprie quotidiane esigenze anche di studio;
la resistente non ha neppure comprovato che la patologia da cui è affetta la figlia renda necessarie particolari spese per l'alimentazione o la cura, anche in considerazione delle esenzioni di legge.
Tenuto conto degli elementi sopra evidenziati e delle risorse di cui dispone il padre (allo stato percettore di un reddito da pensione d'importo netto pari ad euro 2.257,70), non sussistono quindi i presupposti perché
[...]
continui a percepire un assegno per il mantenimento della figlia CP_1
. CP_2
In riforma della sentenza gravata, pertanto, dev'essere revocato qualsiasi contributo posto a carico del quale concorso nel mantenimento della Pt_1 figlia sin dal deposito del ricorso di primo grado, non essendo contestato che la giovane percepisca ormai da tempo il trattamento economico legato alla frequenza della scuola di specializzazione.
2. Tenuto conto dell'esito del giudizio ma anche della particolare situazione esaminata, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 457 pronunciata dal Tribunale di Fermo all'esito
[...] della camera di consiglio tenutasi in data 20.06.2024, così dispone:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, pagina 5 di 6 REVOCA qualsiasi contributo posto a carico di ed in favore di Parte_1
quale concorso nel mantenimento della figlia a decorrere CP_1 CP_2 dal 03.01.2024.
COMPENSA integralmente tra le parti anche le spese del presente grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 646 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Secondo Bochicchio Parte_1 per procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Miria Belloni per procura in CP_1 calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 6 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 457 pronunciata dal Tribunale di
Fermo all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 20.06.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Accertare e Dichiarare che la dott.ssa , figlia del ricorrente, per i Controparte_2 motivi di cui al ricorso è soggetto au in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 559/2019 revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza da 3 gennaio 2024, data di deposito del ricorso di primo grado, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento della propria figlia;
Parte_1
In s caso di conferma, dichiarare la decorrenza del contributo di mantenimento a far data dal 3 gennaio 2024. “
Per l'appellata:
“Il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede la decorrenza degli effetti del provvedimento dal momento della sua pronuncia non già dal deposito del ricorso. Con condanna del ricorrente al compenso di lite, anche del precedente grado. “
Per la Procura intervenuta:
“Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e l'appello avverso la sentenza che ha rideterminato il quantum dell'assegno di mantenimento a carico della attuale parte appellante nei confronti della prole maggiorenne;
considerato che
le doglianze esposte appaiono infondate e che il provvedimento adeguatamente motivato in fatto e diritto, aderente ai principi giurisprudenziali, merita conferma chiede il rigetto dell'appello“
pagina 2 di 6 FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Fermo affinché venga revocata la Parte_1 condizione contenuta nella sentenza con cui, all'esito della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con
[...]
, è stato previsto che il ricorrente versi in favore dell'ex coniuge un CP_1 assegno mensile d'importo pari ad euro 800,00 quale concorso nel mantenimento della figlia , all'epoca maggiorenne ma non ancora autonoma;
il CP_2 Pt_1 ha in particolare evidenziato che la figlia è ormai laureata in Medicina e che, quale iscritta ad un corso di specializzazione, percepisce il trattamento economico previsto dal D. Lgs. 368/1999.
Costituendosi in giudizio, la resistente ha contestato la fondatezza del ricorso, tenuto conto delle importanti spese che la figlia continua a sostenere, ed ha proposto in via subordinata il ridimensionamento del contributo paterno.
Con sentenza pronunciata in data 20.06.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., il
Tribunale di Fermo ha rideterminato il contributo posto a carico del padre nel minor importo mensile pari ad euro 200,00, compensando integralmente le spese tra le parti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , ribadendo che la figlia deve Pt_1 ritenersi ormai autonoma e che pertanto un contributo per il suo mantenimento non sarebbe più giustificato, tenuto conto anche dei minori redditi percepiti oggi dal padre.
Costituendosi nel presente grado di giudizio, la ha chiesto che il CP_1 contributo venga confermato quantomeno sino al termine della scuola di specializzazione frequentata dalla figlia;
in subordine, ha chiesto che gli effetti della revoca non retroagiscano sin dal deposito del ricorso in primo grado, come proposto dalla controparte.
Intervenendo nel presente procedimento, anche la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia appellata.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 14.11.2024. pagina 3 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in cui Pt_1
i primi giudici hanno ritenuto che “gli emolumenti percepiti dalla figlia di circa euro 1.700,00” non sarebbero “sufficienti ad assicurarle una completa indipendenza economica”, tenuto conto delle spese necessarie per poter vivere a Bologna e frequentare con profitto la scuola di specializzazione, anche in considerazione della patologia diabetica da cui è affetta;
l'appellante ribadisce invece che le condizioni economiche della figlia sarebbero oggi sostanzialmente equiparabili a quelle del padre, tenuto conto dell'importo della pensione che quest'ultimo sta fruendo e delle esigenze del suo attuale nucleo familiare.
Il motivo dev'essere accolto.
E' stato infatti chiarito che, “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne (…), lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica” (leggasi ad esempio (Cass. Sez. I, ordinanza n. 40282 del
15.12.2021).
In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella esaminata nel presente giudizio, in particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che
“l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, non riconducibile ad pagina 4 di 6 una semplice borsa di studio” (cfr. Cass. Sez. I, sentenza n.18974 del
08.08.2013).
Risulta del resto non contestato che (ormai trentunenne) Controparte_2 sta percependo un trattamento mensile netto non inferiore ad euro
1.700,00, ragionevolmente sufficiente a consentirle di provvedere alle proprie quotidiane esigenze anche di studio;
la resistente non ha neppure comprovato che la patologia da cui è affetta la figlia renda necessarie particolari spese per l'alimentazione o la cura, anche in considerazione delle esenzioni di legge.
Tenuto conto degli elementi sopra evidenziati e delle risorse di cui dispone il padre (allo stato percettore di un reddito da pensione d'importo netto pari ad euro 2.257,70), non sussistono quindi i presupposti perché
[...]
continui a percepire un assegno per il mantenimento della figlia CP_1
. CP_2
In riforma della sentenza gravata, pertanto, dev'essere revocato qualsiasi contributo posto a carico del quale concorso nel mantenimento della Pt_1 figlia sin dal deposito del ricorso di primo grado, non essendo contestato che la giovane percepisca ormai da tempo il trattamento economico legato alla frequenza della scuola di specializzazione.
2. Tenuto conto dell'esito del giudizio ma anche della particolare situazione esaminata, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 457 pronunciata dal Tribunale di Fermo all'esito
[...] della camera di consiglio tenutasi in data 20.06.2024, così dispone:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, pagina 5 di 6 REVOCA qualsiasi contributo posto a carico di ed in favore di Parte_1
quale concorso nel mantenimento della figlia a decorrere CP_1 CP_2 dal 03.01.2024.
COMPENSA integralmente tra le parti anche le spese del presente grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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