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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/09/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice rel.
Dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2025 promossa da:
(C.F ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Nuoro alla Via Biasi n. 42, con istanza di patrocinio a spese dello Stato del 21.11.2023, in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori nata a [...] il [...] e Persona_1 nata a [...] il [...], elett.te dom.ta in Nuoro alla via Dante, 22 presso Persona_2 lo studio dell'Avv. Barbara Corrias ( ), dalla quale è rappresentata e difesa in C.F._2 virtù di mandato rilasciato su foglio separato ancorché materialmente allegato al presente atto,
-parte ricorrente- contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], c, residente Controparte_1 C.F._3 in Lodine alla Via Nazionale n. 5 parte convenuta contumace
e con l'intervento del
pagina 1 di 6 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Oggetto: attribuzione assegno unico per il nucleo familiare
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
«Dichiarare che la signora ha diritto a percepire integralmente la somma Parte_1 prevista dallo Stato per l'assegno unico universale;
2) Dichiarare che la Sig.ra potrà chiedere il versamento dell'assegno unico Parte_1 universale direttamente all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore e per l'effetto ordinare all'Ente erogatore il versamento dell'importo corrispondente sul conto corrente della signora;
Parte_1
3) Condannare a corrispondere alla ricorrente l'importo dell'assegno unico Controparte_1 universale percepito a decorrere dalla data di presentazione della domanda;
4) Con vittoria di spese di giudizio».
Nell'interesse del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 09.04.2025, ha adito l'intestato Tribunale instando Parte_1 per l'attribuzione integrale dell'assegno unico erogato dall' per il mantenimento delle figlie CP_2
e . Per_1 Persona_2
A fondamento del ricorso ha allegato:
- che con ordinanza n. 292/2021 del 25.02.2021, resa dal Tribunale di Nuoro nel procedimento iscritto al n. 985/2020 RG, è stata disposta, a carico del signor CP
, nato a Nuoro il [...], a [...] contributo per il mantenimento delle figlie
[...] minori, la somma mensile di euro 500,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che il si è reso inadempiente alle proprie obbligazioni fin dal mese di febbraio CP
2021 tanto che la è stata costretta a richiedere pignoramento presso terzi nei confronti Pt_1
pagina 2 di 6 di diversi istituti di credito;
- che, in data 12 luglio, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Nuoro, con provvedimento del 7 settembre 2021, ha assegnato in pagamento alla ricorrente la somma di euro 120,03,
a parziale soddisfacimento del proprio credito;
- che, ad oggi, l'istante vanta nei confronti del un credito residuo, per assegni di CP mantenimento pregressi, interessi e rivalutazione al 25 novembre 2021, pari a euro
2.266,51, come da atto di precetto notificato in data 31.05.2021, nonché di euro 9.583,49, sempre a titolo di mantenimento, per le somme non versate in seguito al predetto atto di precetto, per un totale di euro 19.850,00;
- che è a tutt'oggi inadempiente;
Controparte_1
- che a seguito delle difficoltà incontrate per poter sopperire alle esigenze primarie della prole la ricorrente, anch'essa priva di stabile occupazione lavorativa, è dovuta ricorrere all'aiuto dei suoi familiari;
- che, in ragione di tale grave inadempimento, il è stato condannato dal Tribunale CP di Nuoro nel procedimento penale n. 396/21 mod 21 con sentenza n. 97/2024;
- che è interesse della madre percepire, in nome e per conto delle minori, l'assegno unico che
- stante le attuali disposizioni che prevedono l'affido condiviso dei minori - dovrebbe essere ripartito in misura paritaria fra i genitori;
- che, stante il conflittuale rapporto tra gli stessi, non è possibile raggiungere un accordo fra le parti;
- che la presente richiesta trova la sua giustificazione nel fatto che appare paradossale che il padre, inadempiente ai propri doveri di mantenimento nei confronti delle figlie, percepisca delle somme finalizzate proprio a tale scopo;
tanto è vero che persino il Pubblico Ministero, interessato della vicenda in esame, attestava l'indebito percepimento da parte del CP dell'assegno unico, con provvedimento inoltrato all' ; CP_2
- che, in caso di mancato accoglimento della presente istanza, il padre godrebbe di un beneficio ingiustificato, mentre la madre, che in tutti questi anni si è sempre occupata in via esclusiva dei bisogni delle minori, patirebbe un grave pregiudizio economico;
Tanto premesso, ha insistito per l'accoglimento del ricorso rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
pagina 3 di 6 .
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 01.07.2025.
Alla medesima udienza, il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e trasmesso gli atti al P.M. per le determinazioni di competenza.
Con atto del 05.07.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Il Dlgs 230 del 2021 ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico fino al ventunesimo anno di età, quale beneficio economico attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari nei quali i figli sono inseriti. CP_ L'art. 6, comma 4, del medesimo decreto, stabilisce che l'assegno è corrisposto dall' ed erogato al richiedente ovvero, in pari misura, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, anche se separati o divorziati o comunque non conviventi.
Salvo diverso accordo, il beneficio è ripartito in misura uguale (al 50%) tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, spetta, in mancanza di accordo, al solo genitore affidatario.
Stante il chiaro tenore letterale della norma, la giurisprudenza di merito si è interrogata in ordine alla possibilità di attribuire detto assegno, in mancanza di un accordo tra le parti, al genitore collocatario, anche in caso di affidamento condiviso.
Sulla base della ratio della norma e delle finalità sociali dell'istituto, la Suprema Corte si è espressa in senso favorevole a tale attribuzione, sulla scorta del principio per cui la corresponsione integrale dell'assegno unico in favore del coniuge collocatario, anche in caso di affidamento condiviso, rappresenti una soluzione idonea a perseguire l'interesse superiore dei minori, cui il beneficio è preordinato (Cass. Civ. sez. I, 22 febbraio 2025, n. 4672).
Tale orientamento appare certamente condivisibile.
Infatti, sebbene la normativa citata preveda che l'assegno unico spetti a entrambi i genitori, anche separati o non conviventi con la prole e che, in caso di affidamento condiviso, il beneficio si suddivida tra i due genitori, deve comunque tenersi conto del fatto che trattasi di misura a sostegno della genitorialità disposta nell'interesse del minore e che l'attribuzione al genitore unico collocatario consente a quest'ultimo di assolvere direttamente e in modo più adeguato alle esigenze pagina 4 di 6 del minore.
Come chiarito dai giudici di legittimità, il tenore letterale della norma, dettata al fine di regolamentare le modalità di erogazione dell'assegno da parte dell'ente pagatore, non preclude al giudice, in sede di affidamento, di attribuire l'assegno unico in favore del genitore collocatario unico, atteso che tale attribuzione risponde ad esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate dello stesso.
Alla luce dell'orientamento sopra richiamato, si ritiene che, nel caso in esame, sussistano i presupposti per l'attribuzione dell'assegno unico alla ricorrente, considerato che la è il Pt_1 genitore collocatario unico delle figlie minori e e provvede, in via esclusiva o Per_1 Per_2 comunque prevalente, al soddisfacimento dei bisogni primari delle minori che con lei convivono.
L'attribuzione integrale dell'assegno alla ricorrente appare maggiormente corrispondente agli interessi delle minori, anche in ragione del fatto che il genitore non collocatario si è dimostrato gravemente inadempiente ai propri obblighi di mantenimento nei confronti della prole, come accertato anche in sede giudiziale, con la conseguenza che la ripartizione del beneficio, in pari misura, tra i genitori rischia di privare le figlie di un beneficio economico previsto dall'ordinamento per il loro sostentamento, atteso che il padre non contribuisce da tempo e in alcun modo ai loro bisogni.
La domanda deve essere pertanto accolta e il coniuge collocatario deve essere autorizzato a richiedere l'assegno integrale, anche senza l'accordo delle parti, a far data dal mese successivo alla pronuncia della presente sentenza, con condanna del a corrispondere gli importi già CP percepiti a far data dalla domanda e fino all'accoglimento dell'istanza.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
La liquidazione deve essere operata sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in 10, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori minimi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile, di valore basso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'attribuzione in favore di del 100% dell'assegno unico e Parte_1
pagina 5 di 6 universale in favore delle figlie minori, anche in assenza di accordo con l'altro genitore, con diritto a ricevere il pagamento integrale da parte dell'ente erogatore a far data dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza.
2. condanna alla corresponsione, in favore della ricorrente, delle somme Controparte_1 percepite a titolo di assegno unico a decorrere dalla data di presentazione della domanda introduttiva del presente giudizio.
3. condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente Controparte_1 giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge
Così deciso in Nuoro, dal Tribunale Collegiale nella Camera di Consiglio del 04.09.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Lecis Dott.ssa Tiziana Longu
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