Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2390/2024 R.G.A.C.
TRA
NATA AD AGRIGENTO IL Parte_1
27/12/95 rapp. e dif. dall'Avv. Alessandro Baio
ATTRICE
CONTRO
NATO A NGOUYE LAMBA CP_1
(SENEGAL) IL 02/03/70 – Controparte_2
NATO A MBAMBA (SENEGAL) IL 02/03/83
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: occupazione sine titulo
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 07/11/2024 conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
L'attrice premettendo di essere Controparte_2 proprietaria di un'unità immobiliare sita Agrigento nella
Via Serroy n. 5 narrava che tale bene immobile risultava al momento abusivamente occupato dai convenuti i quali sebbene più volte appositamente invitati ad immettere essa attrice nella detenzione del cespite in argomento non
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[...] istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali, all'udienza del 02/04/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia di e non costituitisi in CP_1 Controparte_2 giudizio benchè ritualmente evocati. Nel merito le domande attoree sono meritevoli di accoglimento avendo esse trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale di parte attrice vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia. Osserva in primo luogo il Tribunale come l'azione di rivendicazione disciplinata dall'art. 948
c.c. sia esperibile da parte del proprietario nei confronti di chi possegga o detenga una cosa;
essa è pertanto il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene) e possesso (potere di fatto sul medesimo
2 bene). Trattasi di azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”. E' evidente che l'azione di rivendicazione così come prevista dal nostro ordinamento ha una duplice finalità: innanzitutto essa presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore; in secondo luogo tende a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto. Alla luce di tali finalità deve ritenersi l'improponibilità dell'azione di rivendicazione (che lascerà il passo ad una semplice azione risarcitoria aquiliana ex art. 2043 cc) laddove il bene sia andato distrutto o perduto prima della domanda.
Tali caratteri distinguono l'azione prevista dall'art. 948 cc da altri strumenti giuridici che sembrano diretti a tutelare il medesimo interesse sostanziale. E' evidente la differenza tra l'azione di rivendicazione e le azioni possessorie (in particolare l'azione di reintegrazione nel possesso) le quali ultime semplicemente finalizzate al ripristino di uno stato di fatto non presuppongono l'accertamento della titolarità di un diritto dominicale sul bene oggetto della pretesa restitutoria. E' chiaro che anche il proprietario-possessore
(e non solo il possessore non proprietario), una volta spogliato del bene, può trovare conveniente (ricorrendone i presupposti ed in particolare entro il termine annuale di decadenza) esperire la assai più celere azione possessoria di reintegra (anche al fine di ottenere immediatamente il provvedimento interdittale) anzicchè l'azione di rivendicazione la quale segue un regime probatorio assai
3 più difficile. L'azione di rivendicazione va altresì distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio.
Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni, l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione di natura contrattuale (ad es. locazione, comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poichè l'attore, di regola, può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (ad es. alla scadenza del termine prefissato). Condizione della domanda di rivendicazione è la determinatezza del bene rivendicato, cosicché il giudice, anche d'ufficio, deve rigettare la domanda medesima ove non siano state fornite indicazioni idonee all'individuazione del bene controverso. Non è però necessaria l'indicazione del dati catastali tutte le volte in cui il bene possa essere identificato aliunde dal giudice, in base ad altri elementi emergenti dal processo che consentano comunque la sicura individuazione del bene oggetto della domanda di rivendica. La prima indagine che il giudice deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., la quale
4 piace ribadire tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un rigoroso onere probatorio. Nell'azione di rivendicazione incombe sull'attore l'onere di provare l'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a suo favore, mentre nessun onere probatorio grava sul convenuto, il quale può trincerarsi dietro il possideo quia possideo o anche affermare di essere proprietario della cosa medesima, senza che quest'ultima affermazione possa tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico. Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Orbene, ciò è quanto in concreto verificatosi nella fattispecie in esame, nella quale, per l'appunto, trova ingresso il menzionato regime probatorio attenuato. Da un lato, infatti i convenuti, non costituendosi in giudizio non hanno contestato i fatti di causa per cui essi implicitamente hanno riconosciuto la titolarità dell'attrice sul bene controverso. Dall'altro lato, quest'ultima ha correttamente assolto all'onere impostole,
5 producendo apposita documentazione attestante la sua signoria dominicale sul bene in questione elemento quest'ultimo certamente da considerare, di indubbia validità ed efficacia. Pertanto, incontestato il diritto di proprietà dell'attrice sull'immobile oggetto di lite, non è emersa, alla stregua della documentazione prodotta,
l'esistenza di alcun titolo giustificativo della detenzione di tale cespite da parte dei convenuti. Gli stessi peraltro non possono qualificarsi come possessori in buona fede del bene in argomento: difatti, anche a seguire tale percorso argomentativo, beninteso rimasto privo di dimostrazione processuale, si dovrebbe comunque pervenire all'accoglimento della domanda di rilascio, posto che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, in situazione siffatta, mancando un <> termine finale, ricorre il c.d. comodato precario e, quindi, in qualunque momento il comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c., ha diritto di chiedere la restituzione. Pertanto, i convenuti devono essere condannati all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, del cespite in contesa, libero di persone e cose, rientrante nella signoria dominicale di quest'ultima. Per quanto concerne il chiesto danno per il mancato godimento dell'immobile, va sottolineato che appare evidente la sua sussistenza in conseguenza dell'occupazione sine titulo del bene oggetto di lite posta in essere dai convenuti. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che le facoltà di godimento e di disposizione del bene costituiscono contenuto del
6 diritto spettante al proprietario ovvero al conduttore, sicché tale situazione giuridica viene ad essere pregiudicata per effetto della compressione che quelle facoltà subiscono per effetto di iniziative altrui, dolose o colpose, ingiuste perché prive di titolo. E la compressione o la limitazione del diritto di godimento che siano causate dall'altrui fatto dannoso sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivino perdite dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante) oppure la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento sia sopportata dal titolare con suo personale disagio o sacrificio ed in base ad una libera scelta fra questa soluzione ed i rimedi di un ripristino immediato comportante l'anticipazione di spese oppure perché costrettovi dalla impossibilità o difficoltà di sopportare l'esborso necessario. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del possessore legittimato il relativo onere probatorio che può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del c.d. danno figurativo. In particolare, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del soggetto usurpato è in re ipsa, raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La
7 determinazione del risarcimento, quindi, ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici e facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, dunque, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato.Nel caso di specie, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, esso va liquidato equitativamente in euro 2.000,00. L'importo così liquidato, costituendo debito di valore per la sua natura risarcitoria, allo scopo di rendere effettiva la reintegrazione del patrimonio della persona danneggiata, deve essere rivalutato, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, alla stregua degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, presumendosi tali valori, in assenza della prova di un danno da svalutazione maggiore sofferto dall'attore, conforme alle potenzialità reddituali di quest'ultima.
Sull'importo iniziale, rivalutato di anno in anno, devono poi essere computati gli interessi al tasso legale, con decorrenza dal 13/06/2024 giorno in cui ha avuto inizio l'illegittima detenzione del bene in contesa in conseguenza del fatto che l'attrice è divenuta proprietaria del cespite in parola fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in conformità all'insegnamento del Supremo
Collegio, che ha escluso il loro calcolo sull'importo finale rivalutato, posto che ”con tale modalità, si attribuirebbe al creditore un valore cui egli non ha diritto”. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
condanna e CP_1
all'immediato rilascio, in favore di Controparte_2
dell'immobile sito in Agrigento nella Parte_1
Via Serroy n. 5 in quanto dai convenuti detenuto sine titulo;
condanna altresì e al CP_1 Controparte_2 pagamento, in favore di della somma di Parte_1 euro 2.000,00 con la rivalutazione, alla stregua degli indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal 13/06/2024 data di inizio dell'illegittima detenzione dell'immobile da parte dei convenuti fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e con gli interessi al tasso legale sull'importo iniziale, rivalutato di anno in anno in base ai predetti indici Istat, dal
13/06/2024 alla data di pubblicazione della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno scaturente dall'illegittima occupazione del cespite oggetto di lite;
condanna, infine, i convenuti al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in euro
2.000,00, oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 03/04/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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