Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19 maggio 2023 da
elettivamente domiciliata Parte_1
presso gli avv.ti Maria Luisa Miazzi e Angela Rampazzo che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Luigi CP_1
D'Agosto, Stella Gidoni e Francesca Mantovan che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato, appellante incidentale -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 90/23 del Tribunale di ZI
In punto: malattia professionale – indennità – rendita vitalizia CP_2
Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025
Conclusioni per parte appellante: “Per tutte le ragioni esposte, il sottoscritto patrocinio chiede pertanto che, in riforma delle parti impugnate con il presente atto di appello della sentenza del Tribunale di ZI n. 90/2023 (dispositivo letto all'udienza del 10.02.2023; motivazione pubblicata il 19.04.2023), l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via preliminare: dichiararsi il difetto di giurisdizione.
- Nel merito: rigettarsi tutte le domande di cui al ricorso perché inammissibili e infondate;
- Spese, diritti ed onorari interamente rifusi. In via istruttoria: [...]”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia codesta eccellentissima Corte d'appello di ZI, contrariis reiectis: 1) In riforma dell'impugnata Sentenza (doc. 01): 1.1) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale: 1.1.1) accertare l'illegittimità e l'illeceità di tutti gli atti e i comportamenti descritti nella narrativa imputabili all e, in Pt_1 particolare (ricorso introduttivo di primo grado, p. 19) (doc. 04 parte 1), della scheda di valutazione della Commissione istituita dalla Regione [Fa-scicolo primo grado (doc. 04 parte 1), ivi, doc. CP_1
05] dell'asserito inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del ricorrente [Fascicolo primo grado (doc. 04 parte 1), ivi, doc. CP_1
08] e della conseguente sospensione dall'attività lavorativa dello stesso [Fascico-lo primo grado (doc. 04 parte 1), ivi, doc. CP_1
08.A] e dall'Ordine professionale [Fasci-colo primo grado IN (doc. 04 parte 2), ivi, doc. 12] nonché il mancato tempestivo esame dell'istanza di riesame ove il deducente aveva allegato tutte le certificazioni compro-vanti le specifiche patologie che rendevano evidente il diritto dello stesso a essere esonerato, nonchè degli atti con cui l ha, rispettivamente, azzerato la lista dei Parte_1 pa-zienti assegnati al dott. [Fascicolo primo grado CP_1 CP_1
(doc. 04 parte 2), ivi, docc. 15.A, 15.B, 33], ha affisso nella porta dello studio professionale del dott. l'avviso di sospensione CP_1
~ 2 ~ Corte d'Appello di ZI dello stesso e l'invito ai suoi pazienti a scegliere altro medico di medicina gene-rale [Fascicolo primo grado (doc. 04 parte 2), CP_1 ivi, docc. 10 e 11] e, altresì, della comunicazione con cui hanno ribadito che il carattere provvisorio della revoca della sospen-sione conseguente a contagio da Sarscov2 [Fascicolo primo grado CP_1
(doc. 04 parte 2), ivi, doc. 17]; 1.1.2) per l'effetto:
- in via principale, condannare l al pagamento di tutte le Pt_1 retribuzioni commisu-rate al numero di pazienti assistiti assegnati al dott. fino al momento della sospensione del dott. CP_1 CP_1 dall'attività convenzionata (docc. 08.A, cit.) e del conseguente azzeramentodella lista (docc. 15.A, 15.B, e 33, cit.) e, quindi, pari a euro 5.432,04= (docc. 15.A, 15.B, e 31, cit.), per ogni mese, al netto di tutte le trattenute, ritenute e oneri di legge, fiscali, contri-butivi e previdenziali, da corrispondersi all'erario e agli enti previdenziali e assistenziali, che si chiede vengano posti a completo onere e carico della medesima Azienda ospedaliera, e a decorrere dal 28 ottobre 2021, fino alla piena riassegnazione di tutti i pazienti illegittimamen- te sottratti all'assistenza del dott. , in ogni caso maggiorate di CP_1 interessi compensativi e rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., il tutto a decorrere dalla scadenza di ciascuna mensilità (ultimo giorno del mese) fino al saldo completo ed effettivo;
- in via subordinata, condannare l al risarcimento di tutti i Pt_1 danni patrimoniali, a titolo di responsabilità contrattuale o, in via subordinata, extracontrattuale, e conseguentemente al pagamento, in favore del dott. , di tutte le retribuzioni perse per effetto CP_1 dell'illegittima sospensione dall'attività convenzionata (e di tutti gli altri atti presupposti e conseguenti, meglio indicati nella superiore narrativa), commisurate al numero di pazienti as-sistiti assegnati al dott. fino al momento della sospensione del dott. CP_1 CP_1 dall'attività convenzionata (doc. 08.A, cit.) e del conseguente azzeramento della lista (docc. 15.A, 15.B, 33, cit.) e, quindi, pari a euro 5.432,04= (docc. 15.A, 15.B, e 31, cit.), per ogni mese, a decorrere dal 28 ottobre 2021 (data della sospensione dell'attività convenzionata), fino alla piena riassegnazione di tutti i pazienti illegittimamente sottratti all'assistenza del dott. , in ogni caso CP_1
~ 3 ~ Corte d'Appello di ZI maggiorate, anche ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., di tutti gli im-porti dovuti all'erario e agli enti previdenziali e assistenziali a titolo di trattenute, ritenute e oneri fiscali, contributivi e previdenziali, nonché interessi compensativi e rivalutazione mone-taria, a decorrere dalla scadenza di ciascuna mensilità (ultimo giorno del mese) fino al saldo completo ed effettivo. 1.2) in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale,
- ammettere e abilitare l'odierno appellante incidentale alla prova orale per testimoni sui capitoli 2 e 3 del ricorso introduttivo (pp. 28 e 29) (doc. 04 parte 1), con i medesimi testimoni ivi indicati;
- accertare l'illegittimità e l'illiceità del mancato riconoscimento dell'esonero dall'obbligo vaccinale a favore del dott. , del CP_1 conseguente accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale emesso dall nei confronti del dott. Parte_1 CP_1
[Fascicolo primo grado (doc. 04 parte 1), ivi, doc. 08], della CP_1 sospen-sione dello stesso dall'attività convenzionata (ibidem doc. 08.A) (doc. 04), nonchè della dif-fusione al pubblico dell'Utenza precedentemente assegnata al dott. , e meglio indivi-duata nei CP_1 capitoli 2 e 3 del ricorso introduttivo, da parte del personale della
di giudizi lesivi dell'immagine e/o Parte_2 dell'integrità e dell'identità personale nonchè della personalità morale del dott. , e precisamente della falsa imputazione allo CP_1 stesso di esse-re “medico novax”;
- per l'effetto, condannare la al risarcimento di Parte_1 tutti i danni non pa-trimoniali subiti dal dott. , da quantificarsi CP_1 anche in via equitativa, ai sensi degli artt. 1223 e 1226, c.c., da parte codesta eccellentissima Corte riterrà di giustizia. 1.3) In via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi che codesta eccellentissima Corte dovesse rigettare il primo motivo di appello incidentale, voglia la stessa, in accoglimen-to del terzo motivo di appello incidentale e, dunque, in riforma dell'impugnata Sentenza (doc. 01); 1.3.1) accertare illegittimità e l'illiceità del comportamento della
, sia nelle modalità in cui ha comunicato Parte_1 all'utenza sia la sospensione del dott. , che la revoca della Parte_3 stessa, sia nell'aver azzerato la lista di pazienti assistiti assegnati al dott. , nel non aver attivato i meccanismi di sostituzione e o di CP_1
~ 4 ~ Corte d'Appello di ZI conferimento dell'incarico provvisorio, previsti dagli artt. 18 e 38, del vigente Accordo collettivo nazionale di medicina generale (doc. 01), nel non aver tempestivamente riassegnato (al reintegro del dott.
in data 30 novembre 2021) i pazienti allo stesso sottratti e CP_1 affidati agli altri medici, e così impe-dendo illecitamente al ricorrente di proseguire l'attività con i propri pazienti a seguito della revoca della sospensione dall'attività convenzionata;
1.3.2) per l'effetto:
- condannare la al risarcimento di tutti i danni Parte_1 patrimoniali, a ti-tolo di responsabilità contrattuale o, in via subordinata, extracontrattuale, pari al valore delle retribuzioni perse e commisurate al numero di pazienti assistiti assegnati al dott.
fino alla data del momento della sospensione 28.10.2021 del CP_1 dott. dall'attività convenzio-nata [Fascicolo primo grado CP_1
(doc. 04 parte 1), ivi, doc. 08.A] e del conseguente az- CP_1 zeramento della lista, e così per la somma netta di euro 5.432,04=
[ibidem (doc. 04 parte 2), sub docc. 15.A, 15.B, e 31], da maggiorarsi di tutti gli importi dovuti all'erario e agli enti previdenziali e assistenziali a titolo di trattenute, ritenute e oneri fiscali, contributivi e previ-denziali, per ogni mensilità, a decorrere dal 30 novembre 2021 (data del reintegro del dott. nel servizio di medicina CP_1 generale) (doc. 14) (sub doc. 04 parte 2), e fino al totale reintegro/riassegnazione dei pazienti persi per effetto di tutti gli atti e dei fatti di cui in narra-tiva, oltre a interessi compensativi e rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c. e dell'art. 150 disp. Att. c.p.c. rigettare l'appello principale avversario e, per il resto, confermare l'impugnata Sen-tenza (doc. 01);
2) In ogni caso, rigettare in toto l'appello principale avversario;
3) In ogni caso, condannare l'appellante principale alla integrale rifusione di tutte le spese del giudizio, tanto di primo quanto di secondo grado. ISTANZE ISTRUTTORIE [...]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 19 maggio 2023 l'azienda
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
~ 5 ~ Corte d'Appello di ZI
ZI indicata in epigrafe con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dal dott. medico di medicina generale CP_1
in convezione con la suddetta Azienda, avente ad oggetto l'asserita illegittimità dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e della conseguente sospensione dalla convenzione di nonché le conseguenti richieste volte ad ottenere la Parte_4
riassegnazione dei pazienti nella lista esistente alla data dell'accertamento, la condanna al pagamento delle mancate retribuzioni commisurate al numero di pazienti assegnati fino al momento della sospensione dall'attività convenzionata, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Tribunale ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla legittimità del provvedimento di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, in quanto trattasi di attività vincolata e priva di discrezionalità amministrativa posta in essere dall'Amministrazione (richiama sul punto Cass. S.U.
28429/22).
Ha ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione dalla convenzione di adottato in data 27.10.2021 dall per Parte_4 Pt_1
inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del dott. , alla CP_1
luce del fatto che il certificato inviato alla il 28.07.2021 non Pt_1
proveniva dal medico di famiglia e non faceva espresso riferimento a specifiche patologie, né a circostanze idonee a giustificare l'esenzione dall'obbligo di vaccinazione ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 44/21. Ha altresì rilevato che la mancata rivalutazione della posizione del dott. , CP_1
a fronte della documentazione di supporto al certificato di esenzione pervenuta in data 28.10.21, ossia dopo l'emissione dell'atto di accertamento, non potesse addebitarsi alla anche in Pt_1
considerazione del fatto che a seguito della contrazione del virus da
~ 6 ~ Corte d'Appello di ZI parte del medico, accertata il 22.11.2021, veniva comunque disposta a suo carico la sospensione dell'obbligo vaccinale per 6 mesi.
Ha ritenuto infondata la questione di sospetta illegittimità costituzionale della normativa relativa alla sospensione completa dell'attività sanitaria per il personale non vaccinato e non munito di esenzione rispetto al personale sanitario non vaccinato ma esentato.
Pertanto, ha rigettato la domanda di accertamento dell'illegittimità della sospensione dalla convenzione di e di condanna Parte_4
dell al pagamento delle retribuzioni a far data dalla sospensione Pt_1
del 27.10.21.
Ha rigettato altresì la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, relativo alla condotta dell' che, in alcune Pt_1
comunicazioni con gli assistiti del dott. , si sarebbe riferita a CP_1
quest'ultimo qualificandolo come “medico novax”, in quanto i capitoli di prova orale formulati sul punto erano eccessivamente generici, essendo privi di indicazioni del soggetto che avrebbe utilizzato il suddetto epiteto e del relativo contesto spazio-temporale.
Ha accolto, invece, la domanda di risarcimento di danni patrimoniali ritenendo illegittima la condotta dell' che, a fronte della Pt_1
sospensione del medico, non aveva attivato le procedure di cui agli Contro artt. 18, 35, 37 e 38 dell . Invero, ha rilevato che l' nel Pt_1
periodo di sospensione dalla convenzione del dott. per carenza CP_1
di vaccinazione, avrebbe dovuto nominare un MMG dalla graduatoria per il conferimento di incarichi in sostituzione e, così facendo, al venir meno della sospensione, l'appellato non si sarebbe trovato privo di pazienti, che avevano dovuto optare definitivamente per un altro
MMG nonostante il carattere transitorio della sospensione.
In conclusione, il giudice di primo grado ha condannato l a Pt_1
risarcire al dott. i danni patrimoniali, consistenti nella perdita CP_1
~ 7 ~ Corte d'Appello di ZI del compenso rapportato al numero di pazienti assistiti fino al momento della sospensione dell'attività (per € 5.432,04 mensili), dal
30.11.2021 fino al 19.04.23, e a riassegnare al medico la lista dei pazienti esistente al 27.10.2021, salva volontà contraria degli assistiti.
Propone appello l sulla base di quattro motivi, Parte_1
richiamando altresì quanto argomentato negli atti di primo grado.
Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta l'erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario in merito alla regolarità del provvedimento di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale adottato da parte dell'Autorità sanitaria.
Sul punto, richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, successiva alle Sezioni Unite della Cassazione citate dal giudice di prime cure, che afferma la giurisdizione del giudice amministrativo (n.
2916/2023, 10648/2022, 8434/2022, 5014/2022 e 7045/2022).
Rileva che l'atto di accertamento dell'obbligo di vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2 per il personale sanitario è un atto amministrativo di competenza dell'Autorità sanitaria, connotato da discrezionalità tecnica, immediatamente lesivo della posizione del medico in quanto, in caso di inadempimento, conseguenza necessaria è la sospensione della convenzione da parte dell Pt_1
Con il secondo motivo di appello censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha applicato gli istituti dell'Accordo Contro Collettivo Nazionale (di seguito, , il quale regola la convenzione tra il e l alla sospensione Controparte_4 Parte_1
della convenzione per inadempimento dell'obbligo vaccinale.
Sul punto, rileva che al dott. , MMG libero professionista CP_1
convenzionato con l' si sarebbe dovuta applicare la Pt_1
regolamentazione speciale dell'obbligo vaccinale prevista dall'art. 4
~ 8 ~ Corte d'Appello di ZI
d.l. n. 44/2021, che non prevede, né consente, in caso di inadempimento di dare applicazione in via suppletiva, estensiva o analogica, alle disposizioni contrattuali collettive.
Pertanto, durante il periodo di sospensione dal 28.10.2021 all'1.12.2021, al dott. non spettava la conservazione della lista CP_1
Contro pazienti, prevista dagli artt. 18-37 dell , che gli avrebbe consentito di trovare, al rientro in servizio, il numero di pazienti inalterato.
Ritiene corretto il comportamento dell che, a seguito della Pt_1
sospensione, ha avvisato i pazienti della necessità di individuare un diverso MMG e, successivamente, ha segnalato il rientro in servizio dell'appellato assicurando, in tal modo, la possibilità di rinnovare la scelta a suo favore.
Con il terzo motivo di appello l'appellante contesta l'erroneità della sentenza per aver applicato alla fattispecie di causa gli artt. 18 e 37
Contro
Contro dell , in luogo dell'art. 38 dell . Contro Rileva che l'art. 18 dell disciplina le ipotesi di sospensione temporanea, per le quali il titolare della convenzione non è Parte_4
temporaneamente in grado di prestare il proprio servizio per un impedimento giustificato e l , avvalendosi della Parte_5
Contro graduatoria di cui all'art. 15 dell , nomina un medico sostituto Contro secondo le previsioni di cui all'art. 37 dell' , assicurando la percezione del 30% dei compensi dovuti a seconda della lista degli assistiti al medico sostituito. Contro L'art. 38 dell , invece, disciplina le ipotesi relative alla sopravvenuta mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte assistenziali dei pazienti (ad esempio per pensionamento o decesso di medico titolare di convenzione) e prevede che l possa Pt_1
provvedere al conferimento di un “incarico provvisorio” a medici
~ 9 ~ Corte d'Appello di ZI
Contro disponibili nella graduatoria ex art. 15 o ad innalzare il massimale degli assistibili ad altri quando Parte_6
l'eccedenza degli assistibili rispetto ai massimali non superi le 300 unità, senza alcuna forma di tutela per il medico sostituito.
Ritiene che solo la previsione dell'art. 38 dell'ACN sia applicabile alla fattispecie in esame e compatibile con la ratio dell'art. 4 d.l. n.
44/2021, che prescrive la vaccinazione come requisito per l'esercizio della professione medica.
Ribadisce la correttezza del comportamento dell , la Parte_5
quale ha dimostrato che, nonostante si fosse rivolta ai medici inseriti Contro nella graduatoria ex art. 15 dell (richiamata dall'art. 38 Contro dell ), nessuno di loro si era reso disponibile ad assumere l'incarico provvisorio. Per tale ragione, l aveva invitato gli Pt_1
assistiti del dott. a scegliere un tra quelli del territorio, CP_1 Parte_4
che si erano resi disponibili a prendere in carico i pazienti dei colleghi sospesi, aumentando il massimale degli assistiti. In data 20.11.21, preso atto del differimento dell'obbligo di vaccinazione per immunizzazione naturale, l'Azienda aveva revocato la sospensione del dott. e in seguito comunicato ai pazienti la possibilità di CP_1
provvedere alla reiscrizione nella lista degli assistiti del medico ripristinato nell'incarico.
Con il quarto motivo di appello censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che i danni patrimoniali subiti dal dott. coinciderebbero automaticamente con la differenza di CP_1
compenso dovuta alla mancata riassegnazione di tutti i pazienti al momento del ripristino in servizio.
Ritiene che, per il periodo successivo al reintegro del dott. CP_1
(che decorrerebbe dall'1.12.2021, e non dal 30.11.21 come indicato in sentenza), il risarcimento del danno non possa essere calcolato
~ 10 ~ Corte d'Appello di ZI aritmeticamente sulla base del compenso in godimento alla data della sospensione, attesa la sua natura di danno da perdita di chance.
Evidenzia che in giudizio non era stata introdotta nessuna domanda di risarcimento per perdita di chance, né era stato assolto il relativo onere probatorio.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, a sua volta appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale censura la sentenza laddove ha ritenuto legittimo l'atto accertativo dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione della convenzione Parte_4
Ritiene pacifica e provata l'esistenza di una condizione anamnestica e di patologie controindicanti la vaccinazione e, conseguentemente, non avrebbe dovuto essere collocato tra i medici inadempienti l'obbligo vaccinale, bensì tra quelli esonerati. Contesta che una mera irregolarità amministrativa (quale la produzione di certificazione proveniente da medico diverso dal suo medico di medicina generale e di documentazione insufficiente, integrata successivamente) possa prevalere su diritti fondamentali e incomprimibili, quali il diritto alla salute e alla dignità umana.
Sostiene che l omettendo di considerare l'istanza di riesame Pt_1
presentata (contenente le certificazioni comprovanti specifiche patologie che rendevano evidente l'esonero dall'obbligo di vaccinazione) e omettendo di fornire indicazioni circa il soggetto competente ad attestare le patologie controindicanti il vaccino, abbia violato il principio di leale collaborazione e buona fede.
Evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, co. 2, del d.l. 44/2021, era competenza esclusiva del attestare l'esonero dall'obbligo di Parte_4
~ 11 ~ Corte d'Appello di ZI vaccinazione e che l' non poteva avere alcuna discrezionalità Pt_1
nel sindacare il contenuto di tale attestazione.
Con il secondo motivo di appello incidentale, evidenzia l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale nn. 2 e 3 (relativi rispettivamente alla volontà manifestata da alcuni pazienti del dott. di essere assistiti da CP_1
quest'ultimo, nonostante la sospensione, e all'epiteto di “medico no vax” utilizzato dall' a giustificazione della sospensione) Pt_1
formulati ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale.
L'appellante incidentale sostiene che l'appellativo di “no vax”, ossia medico contrario ai vaccini tout court, sia non solo falso ma altresì lesivo dell'onore e del decoro, atteso che non si era sottoposto al vaccino unicamente per condizioni cliniche e anamnestiche controindicanti.
Con il terzo motivo di appello incidentale, censura l'erroneità della sentenza in quanto, nella liquidazione del danno, il giudice di prime cure non ha tenuto conto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria.
La causa, a seguito di un rinvio per transito ad altra giurisdizione del giudice relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 22 maggio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La difesa dell ha rinunciato in Parte_1
udienza al primo motivo di appello principale. Ad ogni buon conto, si rileva che le Sezioni Unite della Cassazione, in sede di riparto di giurisdizione, hanno più volte ritenuto che l'autorità amministrativa
~ 12 ~ Corte d'Appello di ZI
preposta sia tenuta unicamente ad accertare il compimento di una fattispecie legale specificamente regolata, ossia che - nei termini stabiliti dalle stesse disposizioni di legge - si sia determinato il "fatto" dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, per darne, quindi, attestazione e comunicazione;
si tratta di un atto, di mera verifica dell'essersi determinato il "fatto" dell'inadempimento all'obbligo imposto dalla legge, che ha "natura dichiarativa" e che non richiede alcun apprezzamento discrezionale, con la conseguenza che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché viene in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale (Cass. SSUU n. 28429 del 2022; conf. Cass. SS.UU. n. 9403 del 2023; Cass. SS.UU. n.
15262 del 2024; quest'ultima pronuncia, peraltro, resa proprio in un giudizio in cui era parte l . Va, Parte_1
conseguentemente esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo.
2 – Per ragioni di ordine logico si deve ora analizzare il primo motivo di appello incidentale, avente ad oggetto la censura di parte appellata avverso la sentenza nella parte in cui ha affermato la legittimità del provvedimento di sospensione dell'incarico in convenzione adottato il
28.10.2021 e del presupposto accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale.
2.1 - L'art. 4, co. 1, d.l. n. 44/2021 – nella versione applicabile ratione temporis alla data di adozione dell'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – prevedeva che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute
~ 13 ~ Corte d'Appello di ZI
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”.
Il successivo comma 2 prevedeva che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
1.2 – Nel caso di specie, in data 28.07.2021, (all'esito dell'invito a sottoporsi a vaccinazione inoltrato dall ) il dott. Parte_1
aveva inoltrato all'Azienda un certificato, non redatto dal suo CP_1
medico di medicina generale, attestante quanto segue: “il sig. CP_1
nato a ZI il [...], in [...] alle condizioni cliniche
[...]
del paziente da me accertate, in base all'anamnesi, alla visita specialistica e alle relative risultanze, nonché agli accertamenti clinici effettuati, è da ritenersi inidoneo a qualunque tipo di vaccino anticovid-19 attualmente in commercio che, infatti, risulta quindi
~ 14 ~ Corte d'Appello di ZI
assolutamente controindicato per la salute del paziente in relazione alla sua specifica situazione”.
Tale certificato deve ritenersi inidoneo a giustificare l'omissione della vaccinazione in base alle previsioni dell'art. 4, co. 2 sopra riportato.
La norma in parola, infatti, richiede che il certificato sia redatto dal medico di medicina generale (dovendosi necessariamente intendere il
MMG del paziente, come poi opportunamente specificato all'esito della novellazione dell'articolo) e richiede, altresì, un accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. Il certificato prodotto, di contro, si limita ad affermare la vaccinazione anticovid come controindicata per la salute del paziente senza fornire ulteriori specificazioni in merito alle documentate condizioni cliniche che giustificherebbero tale affermazione. Pertanto, il certificato in esame non ha la specificità per attestare un concreto pericolo per la salute e si riferisce a delle patologie che non vengono documentate e nemmeno indicate. Ne consegue, inevitabilmente, la sua non sussumibilità nella fattispecie presa in considerazione dall'art. 4, co. 2, d.l. n. 44/2021 nella versione applicabile ratione temporis atteso che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, solo con l'entrata in vigore del d.l. n. 121/2021 è stato previsto che il certificato da produrre ai fini dell'esenzione dovesse essere redatto
“nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2” (dunque, in coerenza con la circolare 4.08.2021, successiva all'inoltro del certificato di cui qui si discute, in cui si prevedeva di non riportare dati sensibili e, quindi, di non specificare le patologie ritenute ostative alla vaccinazione). Prima della novella di cui si è detto, di contro, la disciplina normativa emergenziale imponeva, tramite il solo richiamo alle specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico
~ 15 ~ Corte d'Appello di ZI
di medicina generale, di indicare quali fossero le condizioni cliniche ostative alla vaccinazione. Sul punto anche il Consiglio di Stato ha precisato che "poiché la norma, nella sua formulazione testuale, attribuisce al medico di medicina generale il compito di attestare
l'"accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate", ne deriva che di tali elementi costitutivi della fattispecie di esonero deve darsi espressamente atto nella certificazione all'uopo rilasciata: l'"attestazione" delle "specifiche condizioni cliniche documentate", quindi, non consiste nella (ed il relativo compito non può quindi ritenersi assolto mediante una) mera dichiarazione della loro esistenza "ab externo", essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle
"specifiche condizioni cliniche documentate" sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al "pericolo per la salute" dell'interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne. Del resto, ove così non fosse, sarebbe neutralizzato qualsiasi potere di controllo- anche nella forma "minima" e "mediata" della esaustività giustificativa della certificazione, la quale implica e sottende la possibilità di vagliare, quantomeno secondo un parametro "minimo" di "attendibilità", la rispondenza della certificazione alla finalità per la quale è prevista, Parte che la parte ricorrente esclude essere esercitabile dalla - spettante all'Amministrazione, restando devoluta al medico certificatore ogni decisione in ordine alla (in)sussistenza dell'obbligo vaccinale: esito interpretativo che, tuttavia, risulta dissonante rispetto alla pregnanza - in termini sostanziali (con il riferimento alle
"specifiche condizioni cliniche" ed al "pericolo per la salute") e probatori (allorché si richiede che le prime siano "documentate" ed il secondo "accertato") delle condizioni esoneratrici, delineate nei
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termini esposti dal legislatore" (Cons. Stato, sez. III, 20 dicembre
2021, n. 8454).
Tale profilo di inidoneità del certificato ai fini dell'esenzione risulta assorbente rispetto all'ulteriore doglianza di parte appellata secondo cui il certificato nel caso di specie non avrebbe potuto provenire del medico di medicina generale del dott. in quanto, all'epoca, CP_1
egli stesso era il suo medico di medicina generale (finendo per essere tale certificato una autocertificazione).
1.3 – Peraltro, come si evince dalla lettura dell'invito a sottoporsi a vaccinazione, l – evidentemente prima di adottare Parte_1
l'atto di accertamento – aveva anche ricordato al dott. di Per_1
portare con sé eventuale documentazione inerente l'omissione, il differimento o l'insussistenza dei presupposti per l'effettuazione della vaccinazione ai fini di valutazione anamnestica. Pertanto, l'appellante incidentale, laddove avesse voluto far valere la sussistenza di una condizione di esclusione della vaccinazione, ben avrebbe potuto sottoporre la documentazione medica in suo possesso in sede di anamnesi pre-vaccinale, ma ciò non ha fatto preferendo non presentarsi neppure presso la sede vaccinale.
1.4 – Risulta, conseguentemente, legittimo l'atto di accertamento di inadempimento dell'obbligo vaccinale del 27.10.2021.
È ben vero che il giorno seguente, 28.10.2021, il dott. ha CP_1
trasmesso un'istanza di riesame allegando una più dettagliata descrizione delle condizioni cliniche ritenute ostative alla vaccinazione (allegando un diverso certificato medico emesso sempre dal dott. che, all'epoca, non era il suo medico di medicina Per_2
generale) ma si deve convenire con quanto affermato nella sentenza di primo grado in merito alla tempistica non immediata per poter esaminare tale istanza di riesame (basti pensare al termine di 30 giorni
~ 17 ~ Corte d'Appello di ZI
previsto in via generale nella legge sul procedimento amministrativo)
e alla successiva sopravvenuta inutilità dell'istanza attesi sia la revoca della sospensione (adottata il 30.11.2021) per differimento semestrale dell'obbligo di vaccinazione in conseguenza di accertata positività al
Sars-Cov-2, sia il mutamento della competenza ad adottare l'atto di accertamento, demandata dal legislatore, con il d.l. n. 121/2021
(entrato in vigore il 27.11.2021) agli Ordini professionali.
2 – Si procede ora ad esaminare il secondo motivo di appello principale, da trattarsi congiuntamente al terzo in quanto tra loro connessi.
2.1 – L'azienda sostiene che, nel caso di specie, non sarebbe Parte_1
stato possibile applicare la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva in materia di sostituzioni o di incarichi provvisori attesa la completezza e l'incompatibilità della disciplina dettata dall'art. 4 d.l.
n. 44/2021 che non prevede, né consente, in caso di inadempimento, di dare applicazione in via suppletiva, estensiva o analogica, alle disposizioni contrattuali collettive. In ogni caso, sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere applicabile la disciplina della sostituzione dettata dagli artt. 18 e 37 ACN in luogo di quella, maggiormente coerente rispetto alla fattispecie concreta, dell'incarico provvisorio di cui all'art. 38 ACN.
In base a quanto previsto dall'art. 18, co. 1 ACN applicabile: “Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale:
a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all'articolo 30;
b) per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n.
154;
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c) per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
d) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell'ambito territoriale di attività convenzionale
o nel territorio dell'Azienda, che impediscano il corretto svolgimento dell'attività convenzionata di studio e domiciliare”.
Il successivo comma 8 stabilisce che “Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito da un medico nominato dalla Azienda secondo le modalità stabilite dall'art. 37 comma 15, dall'art. 70 comma 4, dall'art. 81 comma 6 e dall'art. 97, comma 4”1.
Il Giudice di prime cure, ferma la legittimità della sospensione, ha ritenuto che l'azienda dovesse applicare la disciplina delle sostituzioni di cui agli artt. 18, co. 1 e 8 atteso che, pur essendo evidente che Contro l' non disciplinava la specifica fattispecie della sospensione conseguente all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale (peculiare fattispecie introdotta dalla disciplina
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Contro emergenziale successiva all ), tale disciplina riguardava situazioni per certi versi analoghe, aventi in comune la necessità di garantire l'assistenza ai pazienti di un medico di medicina generale momentaneamente impedito nella sua attività.
In realtà, la disciplina dettata dall'art. 18, co. 8, richiama delle specifiche fattispecie di sospensione del rapporto convenzionale, individuate dalla contrattazione collettiva al precedente comma 1
(lettere da a) a d), che presentano una sensibile differenza dalla sospensione disciplinata dall'art. 4, co. 6 d.l. n. 44/2021 per l'ipotesi di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Le ipotesi contemplate dall'art. 18, co. 1, si riferiscono a circostanze in cui la sospensione dipende da eventi estranei alla sfera di volontà del medico che, di fatto, si trova nelle condizioni di subirli o comunque costituenti un giustificato e legittimo motivo di impedimento: sospensioni disciplinari, provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria, servizio militare o servizio civile sostitutivo, servizio prestato all'estero nell'ambito della cooperazione internazionale, sospensione dall'albo.
Di contro, la sospensione prevista dall'art. 4, co. 6, d.l. n. 44/2021 nella versione applicabile ratione temporis (sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2) e la perdita di un requisito essenziale per lo svolgimento della professione sanitaria di cui al comma 1 (al pari della ancor più esplicita sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie prevista dall'art. 4, co. 4, come novellato dal d.l. n. 172/21), discendono dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale imposto dal legislatore agli esercenti le professioni sanitarie;
un inadempimento che, in quanto tale (e salve le ipotesi di legittima esenzione, che qui non ricorrevano alla data di adozione del
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provvedimento contestato per le ragioni già esposte) è imputabile ad una libera scelta del medico che opta per non vaccinarsi.
Non deve, poi, trarre in inganno il riferimento contenuto nell'art. 18, co. 1 alla sospensione dall'albo. Nel caso disciplinato dall'art. 4 d.l. n.
44/2021, la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, così come la perdita di un requisito essenziale per lo svolgimento della professione sanitaria, non discendono dalla sospensione dall'albo, ma dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale che, a sua volta, deriva dalla volontà inadempiente imputabile al medico.
È ben vero che è stata recentemente introdotta dall'art. 16, co. 7bis d.l.
n. 185/2008 (in forza della novella di cui al d.l. n. 76/2020) un'ipotesi di sospensione dall'albo conseguente ad un inadempimento da parte del professionista iscritto, consistente nella mancata comunicazione della pec: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del
Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. Tuttavia, vi è una differenza ontologica tra questa ipotesi di sospensione e la sospensione conseguente all'atto di accertamento di inadempimento all'obbligo vaccinale che viene in rilievo nel caso di specie. Nel d.l. n. 44/2021 la sospensione, priva dei connotati di sanzione, discende dalla mancanza di un requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria derivante in via diretta ed esclusiva dal volontario inadempimento di un obbligo
(quello vaccinale) avente la chiara finalità di incentivare la
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vaccinazione in funzione della tutela del preminente interesse alla salute pubblica e, inoltre, l'atto di accertamento dell'inadempimento ha natura meramente dichiarativa e determina ex lege la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie (attesa la mancanza di un requisito essenziale). Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 16, co. 7bis d.l.
n. 185/2008, invece, viene in rilievo una sospensione dall'albo che è espressamente qualificata come sanzione – avente natura sostanzialmente disciplinare – posta a carico del professionista a seguito di una determinazione in tal senso da parte dell'Ordine di appartenenza, quale conseguenza di una violazione di carattere amministrativo, consistente nel non aver comunicato l'indirizzo digitale.
Inoltre, in base al combinato disposto degli artt. 37, co. 15, 30, co. 19
e comma 2 dell'all. C dell'ACN, la disciplina contrattual-collettiva della sostituzione garantisce la corresponsione di una quota degli emolumenti spettanti al medico sostituito: “L'onorario spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, nella misura del 70% del compenso di cui alla lettera A, comma 1 dell'articolo 59 del presente Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti”. Di contro, la disciplina di cui al d.l. n. 44/2021 esclude la corresponsione di emolumenti al medico inadempiente.
Tenuto conto di tali presupposti, per ritenere applicabile alla sospensione di cui all'art. 4, co. 6, d.l. n. 44/2021 la disciplina della Contro sospensione prevista dall'art. 18, co. 1 e 8 si deve far ricorso all'analogia e non tanto ad un'interpretazione estensiva, con l'ulteriore necessità di dover anche elidere la previsione riferita alla corresponsione di una quota di compenso cui si è fatto cenno, evidentemente in contrasto con la disciplina emergenziale pandemica
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(come prospettato dal giudice di prime cure). Tuttavia, è principio ormai consolidato quella secondo cui “Nell'interpretazione di un contratto collettivo, soggetto, per la sua natura privatistica, alle disposizioni dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., non può farsi ricorso all'analogia, prevista, dall'art. 12, comma 2, delle preleggi, per la sola norma di legge, fermo restando che il giudice, ai sensi dell'art.
1365 c.c., può estendere, mediante un'interpretazione estensiva, una pattuizione ad un caso non espressamente contemplato dalle parti ma ragionevolmente assimilabile a quello regolato” (Cass. sez. lav., n.
30420 del 19/12/2017; nello stesso senso Cass. sez. lav., n. 18294 del
23/12/2002). Nel caso di specie, per le ragioni esposte, non viene in rilievo un caso “ragionevolmente assimilabile” a quello disciplinato Contro dall'art. 18, co. 1 ma si tratterebbe di applicare tale disciplina - peraltro in modo settoriale, escludendo la previsione di garanzia di parte del compenso spettante per manifesta incompatibilità con l'art. 4, co. 8, d.l n. 44/2021 – ad un'ipotesi di sospensione nettamente diversa nei suoi presupposti.
2.2 – Esclusa, dunque, la possibilità di ricorrere alla peculiare disciplina delle sospensioni ex art. 18, co. 1 e 8 ACN, l'unico modo per poter garantire la continuità assistenziale ai pazienti del medico sospeso era quella di affidare un incarico provvisorio ex art. 38 ACN
o, in mancanza di disponibilità di medici, aumentando il massimale di quelli già titolari di incarico.
In base all'art. 38 “Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili, l , sentito il Comitato di Pt_1
cui all'art. 23, può conferire ad un medico residente nell'ambito territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se esistente, alla graduatoria di disponibilità di cui all'art.
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15, comma 12 del presente Accordo, un incarico temporaneo”. Al successivo comma 7 si prevede che “Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni previste al comma 1, l è tenuta Pt_1
ad informare, entro 20 giorni dall'evento, i cittadini interessati dalla carenza di assistenza della necessità di procedere ad una nuova scelta del medico tra tutti quelli incaricati nell'ambito territoriale interessato, anche attraverso annunci sui quotidiani, manifesti nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove ritenuto opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti”.
La norma disciplina l'ipotesi di carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici e tale è la condizione che si viene a creare nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere alla nomina ex art. 18, co. 8, di un sostituto del medico sospeso per inadempimento dell'obbligo vaccinale. Nel caso di specie l'azienda ha fornito prova del tentativo di assegnare un incarico provvisorio ex art. 38 che, tuttavia, non ha fatto emergere disponibilità di alcuno tra i medici interpellati, presenti nell'apposita graduatoria (doc.7 res) e non ancora titolari di incarico. La teste , dirigente amministrativo di Tes_1 [...]
, ha dichiarato: “confermo che Parte_8
negli stessi giorni in cui è stata sospesa la convenzione del ricorrente, venne sospeso - qualche giorno prima o dopo, forse lo stesso giorno prima, altro medico di MG appartenente al suo stesso distretto;
ADR: mi riferisco al dott. . Confermo di avere inviato la Persona_3
comunicazione di cui al doc. 6 resist. ai 17 destinatari, via pec, per acquisire la loro disponibilità ma nessuno ha aderito, in alcuna maniera. ADR: si trattava di medici senza incarico, la graduatoria utilizzata era quella dei medici privi di incarico. La copertura dei pazienti è stata poi fatta aumentando il massimale di altri medici che avevano già un incarico, come previsto dalla normativa”. Non
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emergono elementi per ritenere la testimonianza inattendibile e si deve escludere che l non potesse ricorrere alla prova orale per Pt_1
dimostrare di aver richiesto la disponibilità dei medici a ricoprire un incarico provvisorio, non essendo prevista la forma scritta ad probationem o ad substantiam. Parte appellata non ha neppure sostenuto che la richiesta di disponibilità dovesse essere estesa anche ai medici, pur presenti in graduatoria ma già titolari di incarico e la testimonianza fornisce prova del fatto che ai medici privi di incarico presenti in graduatoria è stata richiesta la loro eventuale disponibilità, senza ottenere riscontro positivo da alcuno di essi. Il teste , Tes_2
responsabile sindacale e medico convenzionato, ha riscontrato la testimonianza sopra richiamata affermando: “confermo che a fronte delle sospensioni venne richiesta la disponibilità di altri medici;
mi risulta che in effetti siano stati chiesti incarichi provvisori”.
Conseguentemente, non essendo possibile ricorrere all'incarico provvisorio (che, in ogni caso, non avrebbe garantito il mantenimento degli stessi pazienti al momento della cessazione della sospensione del dott. , alla luce del già richiamato art. 38, co. 7 ACN), CP_1
l' non ha potuto far altro che invitare i pazienti a scegliere un Pt_1
medico diverso e aumentare i massimali dei medici titolari di incarico in servizio. Una volta revocata la sospensione, a distanza di poco più di un mese (in ragione del differimento dell'obbligo vaccinale conseguente all'infezione da Sars-Cov-2), l'Azienda ha prontamente comunicato la circostanza ai pazienti già assistiti dal dott. per CP_1
informarli della possibilità di sceglierlo nuovamente quale Medico di medicina generale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, non potendosi dolere l'appellato del fatto che nella missiva fosse stato indicato il carattere temporaneo del “reintegro”, attesa la sussistenza di tale temporaneità, dovuta al mero differimento
~ 25 ~ Corte d'Appello di ZI
dell'obbligo vaccinale, rimasto sino ad allora ancora inadempiuto in assenza di esenzione.
2.3 – Si deve, pertanto, ritenere corretto l'agire dell'amministrazione, con accoglimento dell'appello principale sul punto.
2.4 – Rimangono assorbiti il quarto motivo di appello principale e il terzo motivo di appello incidentale (relativi alla domanda risarcitoria che presuppone l'illegittimità della condotta dell' Parte_1
consistita nel non aver fatto ricorso alla disciplina della sostituzione ex art. 18 ACN).
3 – Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
3.1 – Parte appellata si duole della mancata ammissione dei capitoli di prova n. 2 e 3 formulati in ricorso2, volti a dimostrare l'asserita divulgazione da parte dell di espressioni lesive Parte_1
dell'onore e del decoro, in particolare diffondendo l'informazione che il dott. sarebbe stato un medico “no-vax”. Il Collegio ritiene CP_1
corretta la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova in quanto non si specifica chi avrebbe usato questa espressione e nemmeno è stato indicato il numero di telefono che i pazienti avrebbero contattato per ricevere informazioni in merito al dott.
. Il cap. 3 in particolare risulta, pertanto, generico e formulato CP_1
in modo tale da impedire la prova contraria all' . Parte_1
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Manca, conseguentemente, la prova di un utilizzo di espressioni denigratorie imputabile all . Parte_1
4 – In conclusione, accolto l'appello principale alla luce delle suesposte motivazioni e rigettato l'appello incidentale, la sentenza di primo grado va riformata, con conseguente rigetto delle domande formulate in primo grado.
Le spese di lite, attesa la complessità interpretativa della disciplina applicabile, l'assenza di specifici precedenti di legittimità e l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall (riproposta come motivo d'appello, poi oggetto di Parte_1
rinuncia in udienza), vengono integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Accoglie l'appello principale;
− Rigetta l'appello incidentale;
− Per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta le domande proposte in primo grado da;
CP_1
− Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
~ 27 ~ Corte d'Appello di ZI
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
ZI, 22.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 28 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 37, co. 15: “Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 15, e secondo l'ordine della stessa, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione al medico sostituto, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 19”; Art. 70, co. 4: “Per sostituzioni superiori a 9 giorni, l conferisce l'incarico di Pt_1 sostituzione secondo l'ordine della graduatoria aziendale nibilità di cui all'articolo 15, comma 12, o, in mancanza, della graduatoria regionale di settore vigente, con priorità per i medici residenti nel territorio della Azienda” Art. 81, co. 6: “Alla sostituzione del sospeso dall'incarico per effetto di provvedimento di cui all'art. 30 provvede l con le modalità di cui ai commi 2 e 4”. Pt_1
Art. 97, co. 4: “Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall'art. 92, l può conferire incarichi Pt_1 provvisori, secondo le disposizioni di cui al successivo co 'incarico provvisorio non può essere superiore a dodici mesi. L'incarico provvisorio cessa alla scadenza o a seguito del conferimento dell'incarico a tempo indeterminato”. 2 2) Vero che nel mese di novembre 2021, successivamente alla comunicazione all'utenza da parte dell' della sospensione del dott. dall'attività convenzionata di Parte_1 CP_1 medicina generale, così come anche dopo la revoca della sospensione, i signori , Parte_9
, Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, , , Parte_20 Persona_4 Persona_5 Controparte_5 CP_6 Per_6
, e hanno interpellato
[...] Per_7 Persona_8 Parte_21 Parte_22 la medesima azienda, anche sia telefonicamente che mediante corrispondenza, manifestando la volontà di essere assistiti dall'odierno ricorrente;
3) Vero che il personale dell nelle circostanze di tempo e modalità di cui al Parte_1 capitolo precedente, ha espressamente dichiarato ai signori che il dott. Parte_23 [...]
era stato sospeso in quanto “medico novax”; CP_1