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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Manenti Martina R. Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato l'11/11/2024, da
1) Parte_1
nato a San Giovanni in [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
Titolo di studio licenza elementare
Professione pensionato con l'Avv. Valentina Campisani
e
nata a San Giovanni in [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
Titolo di studio licenza elementare
Professione casalinga con l'Avv. Valentina Campisani
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie
in San Giovanni in Fiore (CS) , in data 26/12/1972 (anno 1971, atto n.129, parte II, serie A)
regime patrimoniale: comunione dei beni con i seguenti figli:
maggiorenni
- nata il [...], economicamente autosufficiente;
Persona_1
- nato il [...], economicamente autosufficiente;
Persona_2
- nata il [...],economicamente autosufficiente;
Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11/11/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
La casa coniugale viene assegnata alla moglie.
La signora percepirà interamente l'assegno INPS, relativo alla propria pensione. Fintanto Pt_2 che detto assegno non verrà volturato alla stessa, il signor si impegna a versare alla Pt_1 moglie quanto accreditatogli a tale titolo, a far tempo dal mese di gennaio 2025.
I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione personale le attribuzioni patrimoniali per il trasferimento a favore di uno di essi. Il signor pertanto si impegna a trasferire a Pt_1 titolo gratuito alla signora la propria quota di 1/2 della titolarità di appartamento, della Pt_2 superficie commerciale di 100,42 Mq. porzione di fabbricato urbano, posto in Colverde –
Sezione Gironico, Via Milano n. 69, a parte dell'unità immobiliare individuata nella planimetria allegata alla denuncia di variazione n. 9/8 del 02/04/1982, composta da 4 vani al piano secondo ad uso abitazione, con solaio in legno. L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2, ha un'altezza interna di m. 2,59. Identificazione catastale: foglio 3, particella 19 sub. 16
(catasto fabbricati), scheda presentata il 02/04/1982, micro-zona 1, categoria A/4, classe U, consistenza 4,5 vani, rendita 153,39 Euro, indirizzo catastale: VIA COMO n. 28 , piano: 2, e ciò mediante apposito atto notarile entro il 30/06/2025.
Le parti dichiarano che il trasferimento, a titolo gratuito, in favore della moglie della quota immobiliare del marito di 1/2 della casa coniugale costituisce elemento essenziale e funzionale al raggiungimento dell'accordo, ai fini della soluzione della crisi coniugale e pertanto chiedono l'applicazione dei benefici fiscali conseguenti.
Le parti dichiarano di aver così definito ogni aspetto economico e patrimoniale e di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente.
* * *
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte: 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio,a con rito concordatario presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie
in San Giovanni in Fiore (CS), in data 26/12/1972 , in con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Giovanni in Fiore (CS)
(anno 1971, atto n.129, parte II, serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Giovanni in Fiore (CS), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 31.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao