Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/04/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Nei procedimenti riuniti a N. 1604 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Tropea, via IV Novembre, n. 13, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Elena Cortese (PEC: che la rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, e in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_2 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Francesco Muscari
Tomaioli e Silvia Parisi (PEC: t) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliata in Locri, via Firenze, n. 113, presso lo studio dell'avv. Gaetano Galli (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_3 atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito e comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in cancelleria, rispettivamente il 31/07/2023 e il 20./2/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, I) rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920180001230630, notificatole il 17.07.2023, relativo a contributi previdenziali riferiti all'anno 2011, deducendo di essere venuta a conoscenza della pretesa creditoria esclusivamente con la ricezione dell'avviso di addebito impugnato e, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione;
II) rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202400000762000, posto sull'auto Opel Corsa, targata GL372KY, notificato il 12.02.2024, riferito all'avviso di addebito n. 43920180001230630, ricevuto il 17.07.2023.
1
2. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto impugnato, in riferimento ai contributi nonché dei ruoli recati dagli atti sottesi, e di ogni atto precedente e CP_1 successivo impugnata p ssistenza del credito di natura contributiva relativo agli avvisi di addebito da cui trae origine l'atto impugnato;
per l'effetto 3. CONDANNARE i convenuti al pagamento delle spese legali oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente, per i motivi tutti di cui al presente atto, dichiarare la illegittimità dell'iscrizione a ruolo con conseguente sgravio delle sanzioni richieste. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. in via preliminare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi esposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente dall'iscrizione del fermo sull'unica auto di proprietà dell'istante Sempre in via preliminare disporre la riunione del presente procedimento al procedimento recante RG 1604/2023 e chiamato all'udienza del 3.10.24 per connessione oggettiva e soggettiva Nel MERITO piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, di ritenere e dichiarare, in accoglimento dei motivi tutti esposti, la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato e dell'avviso di addebito ad esso sotteso, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad ella coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. CONDANNARE i convenuti al pagamento delle spese legali oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente, per i motivi tutti di cui al presente atto, dichiarare la illegittimità dell'iscrizione a ruolo con conseguente sgravio delle sanzioni richieste. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_4 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, con il f ese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Si dichiara, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della CP_2
3. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non deben le poste creditorie riportate dagli atti di pagamento impugnati, anche in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
4. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova 2 disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. Premettendo come il versamento dei contributi previdenziali dell'anno 2011 sarebbe dovuto avvenire, al più tardi, entro il 16.02.2012, occorre segnalare come nessun resistente abbia dato prova di aver notificato, nell'arco temporale pari a cinque anni, decorrente dal 16.02.2012, un atto interruttivo del termine di prescrizione riferito al debito sotteso agi atti in questa sede impugnati.
6. Poiché, pertanto, nel quinquennio antecedente alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato (17.07.2023), la ricorrente non ha ricevuto alcunché, la pretesa creditoria è da dichiararsi estinta per decorso del termine di prescrizione.
7. Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto e l'avviso di addebito impugnato deve essere annullata, con conseguente annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo contenente l'avviso di addebito in contestazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, con l'effetto dichiara l'estinzione delle pretese creditorie riportate dall'avviso di addebito 4392018000123063000 impugnato, anche riportato dalla comunicazione preventiva di fermo impugnata, per intervenuta prescrizione;
- condanna e , in solido e nei loro rapporti interni, al pagamento delle spese di CP_1 CP_4 lite, liquid sivi € 1.400,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 10/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3