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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.1919/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 17.01.2023, rimessa al
Collegio in data 23.01.2025 e discussa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
promossa da
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. NERITO SARA, presso il cui studio, sito in Gallarate, Via San Francesco n. 6, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- nei confronti di
(C.F.: ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ASTORINO MARIA
CLEMENTINA, presso il cui studio, sito in Nerviano, Via Fratelli Cairoli n. 12, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte resistente-
(nata il [...]) e (nata il [...]), in persona CP_2 Persona_1 del curatore speciale Avv. VERONESI SILVIA, che le difende e rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14.02.2023.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per e , come congiuntamente rassegnate con note Parte_1 Controparte_1 scritte depositate in data 20.01.2025:
I coniugi in epigrafe, congiuntamente, all'esito delle attività processuali svolte, richiamati integralmente gli atti difensivi, tenuto conto della relazione dei Servizi Sociali del Comune di RS
RI e di SO, dato atto che è stato già emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza n. 5429/2024 del Tribunale di Milano), precisano congiuntamente le conclusioni come di seguito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere le seguenti conclusioni: 1) Disporre per le figlie minori, AR e , l'affido esclusivo alla madre per tutte le questioni _1 relative alla vita delle minori con la precisazione che, limitatamente all'ambito scolastico, anche le decisioni di maggior interesse per le figlie verranno assunte esclusivamente dalla sig.ra senza preventiva consultazione del sig. . Pt_1 CP_1
2) La casa coniugale di esclusiva proprietà del padre della sig.ra resta assegnata alla Pt_1 madre, con tutto quanto l'arreda e correda e le minori manterranno la residenza ed il collocamento presso la madre;
3) Il signor corrisponderà, alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 delle figlie, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, la somma mensile di € 415,00 complessivi (ovvero € 207,50 per figlia), da rivalutarsi in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita con decorrenza da ottobre 2024. Il versamento verrà effettuato alla sig.ra direttamente dal datore di lavoro del sig. , tramite bonifico Pt_1 CP_1 bancario sul conto corrente già noto all'azienda in corrispondenza al versamento dello stipendio.
4) L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla madre con cui entrambe le minori convivono;
5) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alle figlie, con applicazione delle linee guida emesse dalla Corte d'Appello di Milano, che si intendono note alle parti. Qualora la sig.ra decida di iscrivere le figlie a scuole private Pt_1 non potrà pretendere il pagamento del 50% della retta, senza avere la preventiva adesione al pagamento da parte del sig. ; CP_1
6) Il signor avrà facoltà di vedere e tenere con sé e AR almeno due giorni al CP_1 _1 mese, in base ai turni di lavoro dello stesso, da concordarsi con la sig.ra almeno 4 Pt_1 giorni prima dell'incontro con le minori. AR, stante l'età, potrà, inoltre, accordarsi direttamente con il padre per organizzare ulteriori incontri, a cui potrà partecipare anche
. _1
7) Durante le vacanze estive, il sig. potrà tenere almeno una settimana. AR, CP_1 _1 stante l'età, potrà decidere liberamente i giorni di vacanza da trascorrere con il padre.
8) Durante le vacanze natalizie e pasquali il sig. si accorderà direttamente con la sig.ra CP_1
che sin da ora si dichiara disponibile a garantire facoltà di visita. Pt_1
9) Disporre che il Servizio Sociale competente in base alla residenza delle minori e dei genitori monitori il nucleo familiare ed i rapporti padre/figlie mediante eventuale relazione al Giudice
Tutelare; pagina 2 di 10 10) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano all'assegno divorzile.
11) Le spese del presente procedimento si intendono compensate con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà di cui alla LPF.
Per e , in persona del curatore speciale Avv. Silvia CP_2 Persona_1
Veronesi (precisate con note scritte depositate in data 22.01.2025):
Il sottoscritto avv. Silvia Veronesi, Curatrice Speciale delle minori AR e , ricevute e Persona_1 lette le conclusioni congiunte depositate dai difensori dei genitori (doc. 4) e ritenuto che le stesse siano rispondenti alle esigenze delle stesse minori e che il contenuto corrisponda a quanto concordato con la scrivente curatrice in occasione della riunione avuta con i difensori delle parti, avv. Nerito e avv.
Astorino, in data 10.12.2024 e al confronto avvenuto in occasione dell'udienza del 11.12.2024, aderisce alle stesse conclusioni, nei termini formulati dai difensori dei genitori.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Somma Lombardo il 04.06.2005 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Somma Lombardo al n. 24, parte 2, serie A, anno 2005).
Dall'unione sono nate AR, il 24.04.2008, e , il 30.03.2013. _1
I coniugi sono comparsi avanti il Presidente per l'udienza ex art. 711 c.p.c. il 19.11.2020 e le condizioni dagli stessi sottoscritte sono state omologate con decreto del Tribunale di Busto Arsizio del
19.11.2020.
Con ricorso depositato in data 16.01.2023 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e di disporre l'affido delle figlie minori in via condivisa a entrambi i genitori, il collocamento prevalente delle stesse presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlie a fine settimana alternati (salvo diversi accordi tra il padre e AR, stante l'età della stessa), ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle minori versando alla madre la somma mensile di € 350 ciascuna (importo versato direttamente dal datore di lavoro), oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore della madre.
Con memoria difensiva depositata in data 10.05.2023 , aderendo alla domanda Controparte_1 di divorzio, ha chiesto la conferma delle condizioni stabilite dai coniugi in sede di separazione, ad eccezione di quanto stabilito in punto di frequentazioni e di AUU.
All'udienza del 12.10.2023 il Presidente f.f., all'esito dell'ascolto delle minori, sentite le parti, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
IL Tribunale tenuto conto degli esiti dell'ascolto delle minori evidenzia la non conformità all'inetresse di AR e
delle condizioni concordate dai genitori con riferimento all'esercizio della responsabilità _1 genitoriale depositate. in data 7 settembre 2023
Dopo ampia discussione, acquisito l'assenso dei genitori e dei procuratori così provvede
pagina 3 di 10
1. Nomina ex art 78 c.p.c. nell'inetresse di AR e un curatore speciale individuato nella _1 persona dell'avv avv Silva Veronesi a cui va delgato il compito di rappresentare anche in giudizio l'inetresse delle minori nella temporanea incapacità dei genitori di farlo autonomamente
2. Limita la responsabilità genitoriale di entrambi con riferimento ai seguenti interventi che vengono delegati, in collaborazione tra loro, ai SS dei Comuni di RS RI (Comune di residenza della madre e delle minori in via Manara 2) e del Comune di SO ( in cui risiede il padre in via Pertini 17) in collaborazione con le competenti ASST
- attivare un monitoraggio sul nucleo famigliare
- prendere contatti con gli insegnati delle minori
- procedere a visite domiciliari presso l'abitazione materna e paterna procedendo a colloqui conoscitivi con i compagni dei genitori
- mantenere le minori collocate presso la mamma;
- garantire che frequenti il PÀ due fine settimana le mese alteranti dal sabato _1 mattina ore 10.00 alla domenica sera ore 21.00. Il padre un fine settimana prenderà la minore dall'abitazione materna e lì la riaccompagnerà la domenica sera;
il secondo fine settimana il PÀ andrà a prenedre a casa della mamma mentre sarà al madre ad _1 andare a prendere a casa del padre la domenica sera entro le 21.30 Sono sempre _1 fatti salvi diversi accordi tra le parti sotto la supervisione dell'Ente affidatario e la facoltà del SS di modificare tempi e modi di frequentazione con i genitroi tenuto conto dell'evoluzione dei percorsi e degli interventi attivati a supporto del nucleo;
- attivare nell'interesse di AR, se disponibile, un percorso di supporto individuale tenuto conto di quanto emerso in sede di ascolto e dei comportamenti devianti riferiti dai genitori
(uscite non controllate, accesso non controllato ai devices, situazione scolastica..);
- attivare un percorso di supporto alla genitorialità sia disgiunto sia congiunto;
- attivare, alla luce degli interventi disposti, un percorso di avvicinamento del padre con
AR che, se conforme all'inetresse della minore, in una prima fase potrà essere supervisionato e facilitato da un educatore
- depositare una relazione di aggiornamneto entro il 10 aprile 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio)
3) su accordo delle parti pone a carico del padre l'obbligo di versare per il mantenimento delle due minori l'importo di 415,00 ( importo di 360, 00 euro stabilito in separazione oggi rivalutato) con pagamento diretto da parte del datore di lavoro di Controparte_3
con sede in SO via Emilia 10
[...]
4) Conferma l'obbligo a carico dei genitori di concorrere nella misura del 50% nelle spese extra assegno delle minori come da Linee guida del Tribunale di Milano;
5) Dispone che l'assegno unico universale venga percepito intermante dalla madre con cui entrambe le minori convivono e che si occupa in via assolutamente prevalente del loro mantenimento diretto decorrenza dalla mensilità novembre 2023
Il Presidente f.f. ha quindi nominato se stesso Giudice Istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione al 17.04.2024. pagina 4 di 10 Il convenuto si è costituito in giudizio in data 22.03.2024.
All'udienza del 17.04.2024 il Giudice, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, come da concorde istanza dei difensori e del curatore speciale, alla luce della richiesta di AR, ha disposto che gli incontri tra AR e il PÀ si svolgessero alla presenza di un educatore territoriale presente all'inizio e alla fine dell'incontro, così da monitorarne l'andamento, con possibilità di graduale liberalizzazione/sospensione nell'interesse della minore, e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia divorzile.
Con sentenza n. 5429/2024 dell'8.05.2024 (pubblicata il 25.05.2024) il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con ordinanza emessa in pari data, ha provveduto come segue: vista l'odierna pronuncia di sentenza parziale nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e;
Parte_1 Controparte_1 ritenuto che al fine di adottare determinazioni definitive con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale occorre richiedere ai SS di RS RI in collaborazione con i SS del
Comune di SO fermi i poteri di intervento già attribuiti con provvedimento del 12 ottobre 2023 di
- completare l'indagine delegata con riferimento alla visita domiciliare presso il domiciliò materno ed alla conoscenza del compagno della madre;
- attivare un percorso di supporto psicologico individuale per AR prevedendo che possa interfacciarsi con gli operatori che seguono i genitori nel supporto genitoriale da attivarsi quanto prima.
- Garantire che, su concorde istanza delle parti, ferme le deleghe di intervento già conferite, gli incontri di AR PÀ si svolgeranno alla presenza di un educatore territoriale all'inizio ed alla fine dell'incontro così da monitorarne l'andamento con possibilità di graduale liberalizzazione nell'interesse della minore.
- Aumentare gli incontri di con il PÀ o introducendo nei fine settimana di sua _1 competenza il venerdì o aumentando i fine settimana di competenza paterna a tre al mese a mesi alternati con introduzione di settimane presso l'abitazione paterna nel periodo di sospensione scolastica in aggiunta alle vacanze già stabilite.
ritenuto che
è, pertanto, necessario rimettere la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per verificare
l'evoluzione degli interventi disposti e acquisire una relazione di aggiornamento dando atto che i procuratori hanno riservato la richiesta di concessione dei termini ex art 183, VI c.p.c. all'esito del deposito delle relazioni dei SS
P.Q.M.
1. Rimette la causa sul ruolo del giudice Istruttore dott.ssa Chiara Delmonte
2. Dispone che i SS del in collaborazione con i SS del Comune di Controparte_4
SO provvedano a quanto indicato in parte motiva e trasmettano una relazione di aggiornamento entro il 30 novembre 2024
3. Rinvia per valutare nel contraddittorio tra le parti le relazioni dei SS e per l'ulteriore corso all'udienza dell'11 dicembre 2024 ore 13.00
pagina 5 di 10 In data 23.01.2025 il Giudice, dato atto del deposito di note conclusive con cui le parti hanno precisato le conclusioni, avendo già rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. l'11.12.2024, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
***
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le conclusioni congiunte delle parti e del curatore speciale (completamente adesive alle indicazioni fornite dal Servizio Sociale incaricato nella relazione del 21.11.2024) in merito all'affidamento esclusivo di AR e alla madre e al mantenimento del loro collocamento prevalente presso la _1 stessa devono essere accolte.
Dalle relazioni dei SS è, infatti, emerso che il padre, “nel suo pensiero sulle figlie, appare poco flessibile, supportato anche dallo stile educativo della compagna e molto restio ad assumere un atteggiamento riflessivo sulle proprie azioni” e che il limitato spazio di collaborazione fattiva dello stesso ha evidenziato una “scarsa consapevolezza delle proprie responsabilità” ” (cfr. relazione Servizio Tutela del 10.04.2024); che “la comunicazione tra i genitori appare scarsa e conflittuale, non facilitando la gestione comune delle ragazzine, pattern che ripercuote negativamente sul loro benessere” (cfr. relazione Servizio Tutela del 10.04.2024); che all'esito positivo del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dalla madre, la stessa ha dimostrato di saper rivestire in modo costante e adeguato il proprio ruolo genitoriale, sapendo gestire la quotidianità di AR e e _1 rispondere con attenzione e cura ai loro bisogni (cfr. relazione del Servizio Tutela del 28.11.2024).
Dopo un'iniziale tensione tra il padre e le minori (in particolare, da un lato, l'assenza di rapporti con la figlia AR, la quale ha manifestato grande fatica a parlare del padre e “chiusura alla possibilità di vederlo e di recuperare il rapporto con lui ” perché certa del fatto che il padre “farebbe fatica a mantenere una costanza, nonché a stabilire un contatto affettivo con lui”, come emerso dalla relazione di aggiornamento del Servizio Spazio Neutro del 05.04.2024, e, dall'altro, l'allontanamento – per ragioni connesse alla conflittualità della coppia genitoriale – dalla figlia ), il sig. si è _1 CP_1 mostrato disponibile a collaborare con gli operatori del SS e a ricostruire la relazione affettiva con le figlie, partecipando agli incontri organizzati in Spazio Neutro e dimostrando sincero interesse nelle figlie e nelle loro esigenze personali.
Tuttavia, la totale assenza di comunicazione tra i genitori e la irregolarità della relazione padre-figlie precludono una statuizione nel senso della genitorialità condivisa, che nel caso di specie richiede, quale presupposto imprescindibile, l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità e/o di sostegno individuale in favore di entrambi i genitori che li supporti nella ricerca di strategie comunicative sufficientemente adeguate e tutelanti per le minori, evitando così che la loro conflittualità si traduca in stalli decisionali pregiudizievoli per le stesse.
La complessità delle vicissitudini che hanno caratterizzato il nucleo famigliare, la volontà del padre di riprendere la relazione con le figlie e l'atteggiamento di apertura manifestato dalla maggiore a rivedere il padre impongono di incaricare i Servizi sociali del Comune di RS RI (Comune di residenza della madre e delle minori) e del Comune di SO (Comune di residenza del padre), in collaborazione con le competenti ASST, del compito di: pagina 6 di 10 - Proseguire l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare, vigilando, in particolare, sulla qualità e sulla costanza della relazione tra il padre e le minori;
- Attivare/proseguire un percorso di supporto alla genitorialità individuale in favore di entrambi i genitori al fine di supportarli nella ripresa di una comunicazione efficace rispetto alle scelte e ai bisogni di AR e;
_1
- Curare l'avvio degli interventi psicologici/educativi ritenuti necessari in favore di AR e qualora le stesse ne facciano richiesta ovvero, nell'ambito dell'attività di _1 monitoraggio, qualora sia ritenuto necessario dai Servizi sociali;
- Avviare, in ogni caso, tutti gli interventi utili al benessere psico-fisico di AR e che _1 siano ritenuti necessari o anche solo opportuni per le stesse, segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per le minori.
Con particolare riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie, i SS hanno segnalato come il padre non abbia, allo stato, la possibilità di ospitare le figlie, avendo interrotto la convivenza con la compagna ed essendosi trasferito nella taverna di un amico che lo ospita. Detta precarietà preclude quindi che presso di lui. Parte_2
Rispetto a AR, invece, gli operatori dei SS hanno segnalato come il padre e la minore abbiano accusato entrambi insofferenza nella gestione degli incontri in Spazio Neutro, cominciando a incontrarsi in autonomia e senza la presenza dell'educatore.
Pertanto, alla luce delle concordi determinazioni dei genitori e dell'attuale maggior serenità che sembra caratterizzare la relazione affettiva tra le figlie e il padre, il Collegio ritiene che sia conforme all'interesse delle minori, salvo diverse indicazioni dei SS che
- il padre veda e tenga con sé le minori almeno due giorni al mese, previo accordo con la madre almeno 4 giorni prima anche alla luce dei turni lavorativi del padre, salva la facoltà di AR, in ragione della sua età, di organizzare liberamente ulteriori incontri, ai quali potrà partecipare anche la figlia;
_1
- durante le vacanze estive, il sig. potrà tenere almeno una settimana da CP_1 _1 concordarsi con la madre entro il 30 aprile. AR, stante l'età, potrà decidere liberamente i giorni di vacanza da trascorrere con il padre;
- durante le vacanze natalizie e pasquali il sig. si accorderà direttamente con la sig.ra CP_1
che sin da ora si dichiara disponibile a garantire facoltà di visita Pt_1
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento delle figlie – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
All'affido esclusivo consegue il diritto della madre di percepire interamente l'AUU per le figlie.
Sull'assegnazione della casa familiare. pagina 7 di 10 Deve essere accolta la domanda congiunta delle parti relativa all'assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto genitore collocatario prevalente della prole.
Sulle spese di lite.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti di cui in epigrafe richiamata la sentenza non definitiva i n. 5429/2024 dell'8.05.2024 (pubblicata il
25.05.2024) con cui il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone l'affido delle figlie minori AR (nata il [...]) e (nata il [...]) in via _1 esclusiva alla madre, la quale – limitatamente all'ambito scolastico – assumerà anche le decisioni di maggior interesse per le figlie senza preventiva consultazione del padre;
2. Incarica i Servizi sociali del Comune di RS RI (Comune di residenza della madre e delle minori) e del Comune di SO (Comune di residenza del padre), in collaborazione con le competenti ASST, del compito di:
- Proseguire l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare, vigilando, in particolare, sulla qualità e sulla costanza della relazione tra il padre e le minori;
- Attivare/proseguire un percorso di supporto alla genitorialità individuale in favore di entrambi i genitori al fine di supportarli nella ripresa di una comunicazione efficace rispetto alle scelte e ai bisogni di AR e;
_1
- Curare l'avvio degli interventi psicologici/educativi ritenuti necessari in favore di AR e qualora le stesse ne facciano richiesta ovvero, nell'ambito dell'attività di _1 monitoraggio, qualora sia ritenuto necessario dai Servizi sociali;
- Avviare, in ogni caso, tutti gli interventi utili al benessere psico-fisico di AR e che _1 siano ritenuti necessari o anche solo opportuni per le stesse, segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per le minori.
3. Dispone, alla luce delle concordi determinazioni e salvo diverse indicazioni dei SS che
- il padre veda e tenga con sé le minori almeno due giorni al mese, previo accordo con la madre almeno 4 giorni prima anche alla luce dei turni lavorativi del padre, salva la facoltà di AR, in ragione della sua età, di organizzare liberamente ulteriori incontri, ai quali potrà partecipare anche la figlia;
_1
- durante le vacanze estive, il sig. potrà tenere almeno una settimana da CP_1 _1 concordarsi con la madre entro il 30 aprile. AR, stante l'età, potrà decidere liberamente i giorni di vacanza da trascorrere con il padre;
- durante le vacanze natalizie e pasquali il sig. si accorderà direttamente con la sig.ra CP_1
che sin da ora si dichiara disponibile a garantire facoltà di visita Pt_1
4. Conferma l'assegnazione della casa familiare, sita in RS RI, Via Manara n. 2, alla madre, in quanto genitore collocatario prevalente della prole;
pagina 8 di 10 5. Conferma, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo del padre di contribuire nel mantenimento delle minori versando alla madre, con decorrenza da ottobre 2024, la somma mensile di complessivi € 415 (€ 207,15 a figlia), annualmente rivalutabili secondo gli Indici
Istat. Il versamento verrà effettuato direttamente dal datore di lavoro del sig. in CP_1 corrispondenza al versamento dello stipendio, mediante bonifico bancario sul c/c, già noto all'azienda, della sig.ra Pt_1
1) Conferma a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie relative alle minori, come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e pagina 9 di 10 lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dà atto dell'impegno della sig.ra a non pretendere, qualora decida di iscrivere le figlie Pt_1
a scuole private senza preventiva adesione al pagamento da parte del padre, il pagamento del
50% della retta da parte del sig. CP_1
7. Dispone che l'AUU continui ad essere percepito interamente dalla madre, affidataria esclusiva della prole;
8. Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi anche ai SS dei Comuni di RS RI e di SO.
Così deciso in Milano, il 5 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 17.01.2023, rimessa al
Collegio in data 23.01.2025 e discussa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
promossa da
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. NERITO SARA, presso il cui studio, sito in Gallarate, Via San Francesco n. 6, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- nei confronti di
(C.F.: ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ASTORINO MARIA
CLEMENTINA, presso il cui studio, sito in Nerviano, Via Fratelli Cairoli n. 12, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte resistente-
(nata il [...]) e (nata il [...]), in persona CP_2 Persona_1 del curatore speciale Avv. VERONESI SILVIA, che le difende e rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14.02.2023.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per e , come congiuntamente rassegnate con note Parte_1 Controparte_1 scritte depositate in data 20.01.2025:
I coniugi in epigrafe, congiuntamente, all'esito delle attività processuali svolte, richiamati integralmente gli atti difensivi, tenuto conto della relazione dei Servizi Sociali del Comune di RS
RI e di SO, dato atto che è stato già emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza n. 5429/2024 del Tribunale di Milano), precisano congiuntamente le conclusioni come di seguito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere le seguenti conclusioni: 1) Disporre per le figlie minori, AR e , l'affido esclusivo alla madre per tutte le questioni _1 relative alla vita delle minori con la precisazione che, limitatamente all'ambito scolastico, anche le decisioni di maggior interesse per le figlie verranno assunte esclusivamente dalla sig.ra senza preventiva consultazione del sig. . Pt_1 CP_1
2) La casa coniugale di esclusiva proprietà del padre della sig.ra resta assegnata alla Pt_1 madre, con tutto quanto l'arreda e correda e le minori manterranno la residenza ed il collocamento presso la madre;
3) Il signor corrisponderà, alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 delle figlie, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, la somma mensile di € 415,00 complessivi (ovvero € 207,50 per figlia), da rivalutarsi in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita con decorrenza da ottobre 2024. Il versamento verrà effettuato alla sig.ra direttamente dal datore di lavoro del sig. , tramite bonifico Pt_1 CP_1 bancario sul conto corrente già noto all'azienda in corrispondenza al versamento dello stipendio.
4) L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla madre con cui entrambe le minori convivono;
5) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alle figlie, con applicazione delle linee guida emesse dalla Corte d'Appello di Milano, che si intendono note alle parti. Qualora la sig.ra decida di iscrivere le figlie a scuole private Pt_1 non potrà pretendere il pagamento del 50% della retta, senza avere la preventiva adesione al pagamento da parte del sig. ; CP_1
6) Il signor avrà facoltà di vedere e tenere con sé e AR almeno due giorni al CP_1 _1 mese, in base ai turni di lavoro dello stesso, da concordarsi con la sig.ra almeno 4 Pt_1 giorni prima dell'incontro con le minori. AR, stante l'età, potrà, inoltre, accordarsi direttamente con il padre per organizzare ulteriori incontri, a cui potrà partecipare anche
. _1
7) Durante le vacanze estive, il sig. potrà tenere almeno una settimana. AR, CP_1 _1 stante l'età, potrà decidere liberamente i giorni di vacanza da trascorrere con il padre.
8) Durante le vacanze natalizie e pasquali il sig. si accorderà direttamente con la sig.ra CP_1
che sin da ora si dichiara disponibile a garantire facoltà di visita. Pt_1
9) Disporre che il Servizio Sociale competente in base alla residenza delle minori e dei genitori monitori il nucleo familiare ed i rapporti padre/figlie mediante eventuale relazione al Giudice
Tutelare; pagina 2 di 10 10) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano all'assegno divorzile.
11) Le spese del presente procedimento si intendono compensate con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà di cui alla LPF.
Per e , in persona del curatore speciale Avv. Silvia CP_2 Persona_1
Veronesi (precisate con note scritte depositate in data 22.01.2025):
Il sottoscritto avv. Silvia Veronesi, Curatrice Speciale delle minori AR e , ricevute e Persona_1 lette le conclusioni congiunte depositate dai difensori dei genitori (doc. 4) e ritenuto che le stesse siano rispondenti alle esigenze delle stesse minori e che il contenuto corrisponda a quanto concordato con la scrivente curatrice in occasione della riunione avuta con i difensori delle parti, avv. Nerito e avv.
Astorino, in data 10.12.2024 e al confronto avvenuto in occasione dell'udienza del 11.12.2024, aderisce alle stesse conclusioni, nei termini formulati dai difensori dei genitori.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Somma Lombardo il 04.06.2005 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Somma Lombardo al n. 24, parte 2, serie A, anno 2005).
Dall'unione sono nate AR, il 24.04.2008, e , il 30.03.2013. _1
I coniugi sono comparsi avanti il Presidente per l'udienza ex art. 711 c.p.c. il 19.11.2020 e le condizioni dagli stessi sottoscritte sono state omologate con decreto del Tribunale di Busto Arsizio del
19.11.2020.
Con ricorso depositato in data 16.01.2023 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e di disporre l'affido delle figlie minori in via condivisa a entrambi i genitori, il collocamento prevalente delle stesse presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlie a fine settimana alternati (salvo diversi accordi tra il padre e AR, stante l'età della stessa), ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle minori versando alla madre la somma mensile di € 350 ciascuna (importo versato direttamente dal datore di lavoro), oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore della madre.
Con memoria difensiva depositata in data 10.05.2023 , aderendo alla domanda Controparte_1 di divorzio, ha chiesto la conferma delle condizioni stabilite dai coniugi in sede di separazione, ad eccezione di quanto stabilito in punto di frequentazioni e di AUU.
All'udienza del 12.10.2023 il Presidente f.f., all'esito dell'ascolto delle minori, sentite le parti, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
IL Tribunale tenuto conto degli esiti dell'ascolto delle minori evidenzia la non conformità all'inetresse di AR e
delle condizioni concordate dai genitori con riferimento all'esercizio della responsabilità _1 genitoriale depositate. in data 7 settembre 2023
Dopo ampia discussione, acquisito l'assenso dei genitori e dei procuratori così provvede
pagina 3 di 10
1. Nomina ex art 78 c.p.c. nell'inetresse di AR e un curatore speciale individuato nella _1 persona dell'avv avv Silva Veronesi a cui va delgato il compito di rappresentare anche in giudizio l'inetresse delle minori nella temporanea incapacità dei genitori di farlo autonomamente
2. Limita la responsabilità genitoriale di entrambi con riferimento ai seguenti interventi che vengono delegati, in collaborazione tra loro, ai SS dei Comuni di RS RI (Comune di residenza della madre e delle minori in via Manara 2) e del Comune di SO ( in cui risiede il padre in via Pertini 17) in collaborazione con le competenti ASST
- attivare un monitoraggio sul nucleo famigliare
- prendere contatti con gli insegnati delle minori
- procedere a visite domiciliari presso l'abitazione materna e paterna procedendo a colloqui conoscitivi con i compagni dei genitori
- mantenere le minori collocate presso la mamma;
- garantire che frequenti il PÀ due fine settimana le mese alteranti dal sabato _1 mattina ore 10.00 alla domenica sera ore 21.00. Il padre un fine settimana prenderà la minore dall'abitazione materna e lì la riaccompagnerà la domenica sera;
il secondo fine settimana il PÀ andrà a prenedre a casa della mamma mentre sarà al madre ad _1 andare a prendere a casa del padre la domenica sera entro le 21.30 Sono sempre _1 fatti salvi diversi accordi tra le parti sotto la supervisione dell'Ente affidatario e la facoltà del SS di modificare tempi e modi di frequentazione con i genitroi tenuto conto dell'evoluzione dei percorsi e degli interventi attivati a supporto del nucleo;
- attivare nell'interesse di AR, se disponibile, un percorso di supporto individuale tenuto conto di quanto emerso in sede di ascolto e dei comportamenti devianti riferiti dai genitori
(uscite non controllate, accesso non controllato ai devices, situazione scolastica..);
- attivare un percorso di supporto alla genitorialità sia disgiunto sia congiunto;
- attivare, alla luce degli interventi disposti, un percorso di avvicinamento del padre con
AR che, se conforme all'inetresse della minore, in una prima fase potrà essere supervisionato e facilitato da un educatore
- depositare una relazione di aggiornamneto entro il 10 aprile 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio)
3) su accordo delle parti pone a carico del padre l'obbligo di versare per il mantenimento delle due minori l'importo di 415,00 ( importo di 360, 00 euro stabilito in separazione oggi rivalutato) con pagamento diretto da parte del datore di lavoro di Controparte_3
con sede in SO via Emilia 10
[...]
4) Conferma l'obbligo a carico dei genitori di concorrere nella misura del 50% nelle spese extra assegno delle minori come da Linee guida del Tribunale di Milano;
5) Dispone che l'assegno unico universale venga percepito intermante dalla madre con cui entrambe le minori convivono e che si occupa in via assolutamente prevalente del loro mantenimento diretto decorrenza dalla mensilità novembre 2023
Il Presidente f.f. ha quindi nominato se stesso Giudice Istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione al 17.04.2024. pagina 4 di 10 Il convenuto si è costituito in giudizio in data 22.03.2024.
All'udienza del 17.04.2024 il Giudice, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, come da concorde istanza dei difensori e del curatore speciale, alla luce della richiesta di AR, ha disposto che gli incontri tra AR e il PÀ si svolgessero alla presenza di un educatore territoriale presente all'inizio e alla fine dell'incontro, così da monitorarne l'andamento, con possibilità di graduale liberalizzazione/sospensione nell'interesse della minore, e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia divorzile.
Con sentenza n. 5429/2024 dell'8.05.2024 (pubblicata il 25.05.2024) il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con ordinanza emessa in pari data, ha provveduto come segue: vista l'odierna pronuncia di sentenza parziale nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e;
Parte_1 Controparte_1 ritenuto che al fine di adottare determinazioni definitive con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale occorre richiedere ai SS di RS RI in collaborazione con i SS del
Comune di SO fermi i poteri di intervento già attribuiti con provvedimento del 12 ottobre 2023 di
- completare l'indagine delegata con riferimento alla visita domiciliare presso il domiciliò materno ed alla conoscenza del compagno della madre;
- attivare un percorso di supporto psicologico individuale per AR prevedendo che possa interfacciarsi con gli operatori che seguono i genitori nel supporto genitoriale da attivarsi quanto prima.
- Garantire che, su concorde istanza delle parti, ferme le deleghe di intervento già conferite, gli incontri di AR PÀ si svolgeranno alla presenza di un educatore territoriale all'inizio ed alla fine dell'incontro così da monitorarne l'andamento con possibilità di graduale liberalizzazione nell'interesse della minore.
- Aumentare gli incontri di con il PÀ o introducendo nei fine settimana di sua _1 competenza il venerdì o aumentando i fine settimana di competenza paterna a tre al mese a mesi alternati con introduzione di settimane presso l'abitazione paterna nel periodo di sospensione scolastica in aggiunta alle vacanze già stabilite.
ritenuto che
è, pertanto, necessario rimettere la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per verificare
l'evoluzione degli interventi disposti e acquisire una relazione di aggiornamento dando atto che i procuratori hanno riservato la richiesta di concessione dei termini ex art 183, VI c.p.c. all'esito del deposito delle relazioni dei SS
P.Q.M.
1. Rimette la causa sul ruolo del giudice Istruttore dott.ssa Chiara Delmonte
2. Dispone che i SS del in collaborazione con i SS del Comune di Controparte_4
SO provvedano a quanto indicato in parte motiva e trasmettano una relazione di aggiornamento entro il 30 novembre 2024
3. Rinvia per valutare nel contraddittorio tra le parti le relazioni dei SS e per l'ulteriore corso all'udienza dell'11 dicembre 2024 ore 13.00
pagina 5 di 10 In data 23.01.2025 il Giudice, dato atto del deposito di note conclusive con cui le parti hanno precisato le conclusioni, avendo già rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. l'11.12.2024, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
***
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le conclusioni congiunte delle parti e del curatore speciale (completamente adesive alle indicazioni fornite dal Servizio Sociale incaricato nella relazione del 21.11.2024) in merito all'affidamento esclusivo di AR e alla madre e al mantenimento del loro collocamento prevalente presso la _1 stessa devono essere accolte.
Dalle relazioni dei SS è, infatti, emerso che il padre, “nel suo pensiero sulle figlie, appare poco flessibile, supportato anche dallo stile educativo della compagna e molto restio ad assumere un atteggiamento riflessivo sulle proprie azioni” e che il limitato spazio di collaborazione fattiva dello stesso ha evidenziato una “scarsa consapevolezza delle proprie responsabilità” ” (cfr. relazione Servizio Tutela del 10.04.2024); che “la comunicazione tra i genitori appare scarsa e conflittuale, non facilitando la gestione comune delle ragazzine, pattern che ripercuote negativamente sul loro benessere” (cfr. relazione Servizio Tutela del 10.04.2024); che all'esito positivo del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dalla madre, la stessa ha dimostrato di saper rivestire in modo costante e adeguato il proprio ruolo genitoriale, sapendo gestire la quotidianità di AR e e _1 rispondere con attenzione e cura ai loro bisogni (cfr. relazione del Servizio Tutela del 28.11.2024).
Dopo un'iniziale tensione tra il padre e le minori (in particolare, da un lato, l'assenza di rapporti con la figlia AR, la quale ha manifestato grande fatica a parlare del padre e “chiusura alla possibilità di vederlo e di recuperare il rapporto con lui ” perché certa del fatto che il padre “farebbe fatica a mantenere una costanza, nonché a stabilire un contatto affettivo con lui”, come emerso dalla relazione di aggiornamento del Servizio Spazio Neutro del 05.04.2024, e, dall'altro, l'allontanamento – per ragioni connesse alla conflittualità della coppia genitoriale – dalla figlia ), il sig. si è _1 CP_1 mostrato disponibile a collaborare con gli operatori del SS e a ricostruire la relazione affettiva con le figlie, partecipando agli incontri organizzati in Spazio Neutro e dimostrando sincero interesse nelle figlie e nelle loro esigenze personali.
Tuttavia, la totale assenza di comunicazione tra i genitori e la irregolarità della relazione padre-figlie precludono una statuizione nel senso della genitorialità condivisa, che nel caso di specie richiede, quale presupposto imprescindibile, l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità e/o di sostegno individuale in favore di entrambi i genitori che li supporti nella ricerca di strategie comunicative sufficientemente adeguate e tutelanti per le minori, evitando così che la loro conflittualità si traduca in stalli decisionali pregiudizievoli per le stesse.
La complessità delle vicissitudini che hanno caratterizzato il nucleo famigliare, la volontà del padre di riprendere la relazione con le figlie e l'atteggiamento di apertura manifestato dalla maggiore a rivedere il padre impongono di incaricare i Servizi sociali del Comune di RS RI (Comune di residenza della madre e delle minori) e del Comune di SO (Comune di residenza del padre), in collaborazione con le competenti ASST, del compito di: pagina 6 di 10 - Proseguire l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare, vigilando, in particolare, sulla qualità e sulla costanza della relazione tra il padre e le minori;
- Attivare/proseguire un percorso di supporto alla genitorialità individuale in favore di entrambi i genitori al fine di supportarli nella ripresa di una comunicazione efficace rispetto alle scelte e ai bisogni di AR e;
_1
- Curare l'avvio degli interventi psicologici/educativi ritenuti necessari in favore di AR e qualora le stesse ne facciano richiesta ovvero, nell'ambito dell'attività di _1 monitoraggio, qualora sia ritenuto necessario dai Servizi sociali;
- Avviare, in ogni caso, tutti gli interventi utili al benessere psico-fisico di AR e che _1 siano ritenuti necessari o anche solo opportuni per le stesse, segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per le minori.
Con particolare riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie, i SS hanno segnalato come il padre non abbia, allo stato, la possibilità di ospitare le figlie, avendo interrotto la convivenza con la compagna ed essendosi trasferito nella taverna di un amico che lo ospita. Detta precarietà preclude quindi che presso di lui. Parte_2
Rispetto a AR, invece, gli operatori dei SS hanno segnalato come il padre e la minore abbiano accusato entrambi insofferenza nella gestione degli incontri in Spazio Neutro, cominciando a incontrarsi in autonomia e senza la presenza dell'educatore.
Pertanto, alla luce delle concordi determinazioni dei genitori e dell'attuale maggior serenità che sembra caratterizzare la relazione affettiva tra le figlie e il padre, il Collegio ritiene che sia conforme all'interesse delle minori, salvo diverse indicazioni dei SS che
- il padre veda e tenga con sé le minori almeno due giorni al mese, previo accordo con la madre almeno 4 giorni prima anche alla luce dei turni lavorativi del padre, salva la facoltà di AR, in ragione della sua età, di organizzare liberamente ulteriori incontri, ai quali potrà partecipare anche la figlia;
_1
- durante le vacanze estive, il sig. potrà tenere almeno una settimana da CP_1 _1 concordarsi con la madre entro il 30 aprile. AR, stante l'età, potrà decidere liberamente i giorni di vacanza da trascorrere con il padre;
- durante le vacanze natalizie e pasquali il sig. si accorderà direttamente con la sig.ra CP_1
che sin da ora si dichiara disponibile a garantire facoltà di visita Pt_1
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento delle figlie – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
All'affido esclusivo consegue il diritto della madre di percepire interamente l'AUU per le figlie.
Sull'assegnazione della casa familiare. pagina 7 di 10 Deve essere accolta la domanda congiunta delle parti relativa all'assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto genitore collocatario prevalente della prole.
Sulle spese di lite.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti di cui in epigrafe richiamata la sentenza non definitiva i n. 5429/2024 dell'8.05.2024 (pubblicata il
25.05.2024) con cui il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone l'affido delle figlie minori AR (nata il [...]) e (nata il [...]) in via _1 esclusiva alla madre, la quale – limitatamente all'ambito scolastico – assumerà anche le decisioni di maggior interesse per le figlie senza preventiva consultazione del padre;
2. Incarica i Servizi sociali del Comune di RS RI (Comune di residenza della madre e delle minori) e del Comune di SO (Comune di residenza del padre), in collaborazione con le competenti ASST, del compito di:
- Proseguire l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare, vigilando, in particolare, sulla qualità e sulla costanza della relazione tra il padre e le minori;
- Attivare/proseguire un percorso di supporto alla genitorialità individuale in favore di entrambi i genitori al fine di supportarli nella ripresa di una comunicazione efficace rispetto alle scelte e ai bisogni di AR e;
_1
- Curare l'avvio degli interventi psicologici/educativi ritenuti necessari in favore di AR e qualora le stesse ne facciano richiesta ovvero, nell'ambito dell'attività di _1 monitoraggio, qualora sia ritenuto necessario dai Servizi sociali;
- Avviare, in ogni caso, tutti gli interventi utili al benessere psico-fisico di AR e che _1 siano ritenuti necessari o anche solo opportuni per le stesse, segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per le minori.
3. Dispone, alla luce delle concordi determinazioni e salvo diverse indicazioni dei SS che
- il padre veda e tenga con sé le minori almeno due giorni al mese, previo accordo con la madre almeno 4 giorni prima anche alla luce dei turni lavorativi del padre, salva la facoltà di AR, in ragione della sua età, di organizzare liberamente ulteriori incontri, ai quali potrà partecipare anche la figlia;
_1
- durante le vacanze estive, il sig. potrà tenere almeno una settimana da CP_1 _1 concordarsi con la madre entro il 30 aprile. AR, stante l'età, potrà decidere liberamente i giorni di vacanza da trascorrere con il padre;
- durante le vacanze natalizie e pasquali il sig. si accorderà direttamente con la sig.ra CP_1
che sin da ora si dichiara disponibile a garantire facoltà di visita Pt_1
4. Conferma l'assegnazione della casa familiare, sita in RS RI, Via Manara n. 2, alla madre, in quanto genitore collocatario prevalente della prole;
pagina 8 di 10 5. Conferma, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo del padre di contribuire nel mantenimento delle minori versando alla madre, con decorrenza da ottobre 2024, la somma mensile di complessivi € 415 (€ 207,15 a figlia), annualmente rivalutabili secondo gli Indici
Istat. Il versamento verrà effettuato direttamente dal datore di lavoro del sig. in CP_1 corrispondenza al versamento dello stipendio, mediante bonifico bancario sul c/c, già noto all'azienda, della sig.ra Pt_1
1) Conferma a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie relative alle minori, come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e pagina 9 di 10 lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dà atto dell'impegno della sig.ra a non pretendere, qualora decida di iscrivere le figlie Pt_1
a scuole private senza preventiva adesione al pagamento da parte del padre, il pagamento del
50% della retta da parte del sig. CP_1
7. Dispone che l'AUU continui ad essere percepito interamente dalla madre, affidataria esclusiva della prole;
8. Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi anche ai SS dei Comuni di RS RI e di SO.
Così deciso in Milano, il 5 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
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