Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 24 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 24/05/2022, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2022
N. 00820/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01457/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
-OMISSIS- unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Musenga e Salvatore Vito Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Salvatore Vito Villani in Bologna, via Marconi, n. 8;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, Ministero dell'Interno e Questura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento -OMISSIS- dell’8 settembre 2021, notificato in data 17 settembre 2021, con cui il Questore di Taranto ha rigettato la richiesta presentata da -OMISSIS- di rilascio in favore della -OMISSIS- unipersonale di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931 per la raccolta di scommesse nel locale sito in -OMISSIS-, per ravvisata inaffidabilità del predetto socio unico e legale rappresentante ex art. 30 comma 1 del D.L. n. 124 del 2019, convertito in L. n. 157 del 2019, ed ex art. 11 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773 del 1931.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, del Ministero dell'Interno e della Questura Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to C. De Angelis in sostituzione dell'avv.to A. Musenga, e l’avv.to dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 25 ottobre 2021 e depositato in giudizio il 28 ottobre 2021 la -OMISSIS- unipersonale ed il suo socio unico (e legale rappresentante) -OMISSIS-(già legale rappresentante della dante causa -OMISSIS-) hanno impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento -OMISSIS- dell’8 settembre 2021, notificato in data 17 settembre 2021, con cui il Questore di Taranto ha rigettato la richiesta presentata da -OMISSIS- di rilascio in favore della -OMISSIS- unipersonale di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931 per la raccolta di scommesse nel locale sito in -OMISSIS-, per ravvisata inaffidabilità del predetto socio unico e legale rappresentante ex art. 30 comma 1 del D.L. n. 124 del 2019, convertito in L. n. 157 del 2019, ed ex art. 11 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773 del 1931.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 T.U.L.P.S. nel combinato disposto con gli artt. 11 e 92 T.U.L.P.S. nonché’ in relazione all’art. 30 D.L. n. 124/2019 convertito con Legge n. 157/2019, sviamento di potere, travisamento dei fatti, difetto di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione art. 30 del D.L. n. 124/2019 convertito con Legge n. 157/2019, sviamento di potere, travisamento dei fatti, violazione delle normative in materia di società di capitali, difetto assoluto di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione art. 30 del D.L. n. 124/2019 convertito con Legge n. 157/2019 nel combinato disposto con l’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, difetto di motivazione.
2. In data 29 ottobre 2021 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto e la Questura di Taranto.
3. Il 5 novembre 2021 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memorie difensive chiedendo la reiezione del gravame e dell’unità istanza cautelare.
4. In data 16 novembre 2021 parte ricorrente ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.
5. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 17 novembre 2021 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 651 del 18 novembre 2021, ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente per difetto del presupposto del fumus boni iuris osservando che “il ricorso appare infondato, anche alla luce di quanto già statuito da questa Sezione con riguardo alla vicenda sostanziale oggetto di causa con ordinanza cautelare n. 123 del 10 marzo 2021 (resa “inter partes” e non oggetto di appello ex art. 62 c.p.a.), in quanto: - il ricorrente -OMISSIS- è socio unico e legale rappresentante della Società (pure) ricorrente (-OMISSIS- unipersonale) ed è stato, sino al 28 aprile 2021, legale rappresentante anche della dante causa -OMISSIS-; - non vi è dubbio che sia il concetto di «operatore economico» di cui all’art. 30 comma 1 del D.L. n. 124 del 2019 (convertito dalla Legge n. 157/2019), sia (e soprattutto) la buona condotta ex art. 11 T.U.L.P.S. n. 773 del 1931 vadano intesi, in ragione del carattere personale delle licenze di pubblica sicurezza e onde evitare agevoli elusioni, in senso ampio e sostanziale come riferiti anche alla persona fisica proprietaria (in questo caso unica) delle quote e legale rappresentante della Società istante; - non ha rilievo la circostanza che -OMISSIS- sia recentemente uscito dalla Società dante causa, posto che ciò che assume importanza al fine di valutare la sua affidabilità è che il predetto rivestisse la qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- al momento del mancato pagamento da parte di quest’ultima delle imposte e dei contributi previdenziali; - parte ricorrente non ha provato il carattere non definitivo delle violazioni fiscali e previdenziali addebitate a -OMISSIS- con riguardo al periodo in cui lo stesso è stato legale rappresentante della -OMISSIS-”.
6. In data 10 maggio 2022 parte ricorrente ha depositato memorie difensive con annessa documentazione.
7. All’udienza pubblica dell’11 maggio 2022 la difesa erariale ha chiesto che il deposito tardivo effettuato dal difensore dei ricorrenti in data 10 maggio 2022 sia ritenuto irricevibile e irrilevante. La difesa di parte ricorrente si è riportata agli scritti difensivi. La causa è stata, dunque, introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
1.1 Non ritiene, infatti, il Collegio che vi siano motivi per discostarsi da quanto già statuito da questa Sezione con ordinanza cautelare n. 651 del 18 novembre 2021 (non oggetto di appello ex art. 62 c.p.a a cura della parte soccombente).
1.2 In limine, prima di procedere all’esame nel merito del ricorso, preme, peraltro, rilevare che, come pure eccepito dalla difesa erariale all’udienza pubblica dell’11 maggio 2022, le memorie (con la relativa documentazione) depositate da parte ricorrente solo in data 10 maggio 2022 sono tardive ex art. 73 comma 1 c.p.a. e quindi, inammissibili e, come tali, non saranno prese in considerazione ai fini della decisione della presente controversia.
2. Nel merito, con il primo motivo di gravame si denuncia l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di rigetto per travisamento del fatto nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773 del 1931 nel combinato disposto con gli artt. 11 e 92 del medesimo T.U.L.P.S. anche in relazione all’art. 30 del D.L. n. 124 del 2019. In particolare, secondo parte ricorrente la Questura di Taranto avrebbe operato un’indebita commistione tra la posizione personale del ricorrente -OMISSIS- e quella della -OMISSIS- società di cui lo stesso è stato, in passato, legale rappresentante e che nulla avrebbe a che vedere con la società -OMISSIS- (di cui è socio e legale rappresentante sempre -OMISSIS-), che è il soggetto che ha richiesto, nella vicenda che occupa, l’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/1931.
Si sostiene, in proposito, che secondo l’art. 30 del D.L. n. 124 del 2019 convertito con L. n. 157 del 2019, è all’operatore economico quale soggetto imprenditoriale che bisognerebbe fare riferimento con la conseguenza che, quando l’impresa è esercitata in forma societaria, bisognerà valutare il possesso dei requisiti con riguardo a quest’ultima, e non già con riguardo alla persona fisica che riveste il ruolo di suo legale rappresentante. Si aggiunge, poi, che anche qualora si volesse operare una valutazione di affidabilità del soggetto persona fisica legale rappresentante della Società richiedente, il canone per verificare la sussistenza dei requisiti necessari al fine della autorizzazione di cui all’art. 8 del T.U.L.P.S. - R.D. n. 773 del 1931 sarebbe quello indicato dall’art. 11 del medesimo T.U.L.P.S. (il quale stabilisce che “salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 6 Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta”) tuttalpiù integrato con quanto previsto dal successivo art. 92 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773 del 1931 a tenore del quale “oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 88 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti”, nel mentre, nella vicenda in esame, il Sig. -OMISSIS-non si è mai reso responsabile dei delitti individuati dalla normativa testé citata, come si può evincere dall’esibito certificato del Casellario Giudiziale.
Sotto altro profilo, si censura il provvedimento impugnato nella parte (ritenuto n.2) in cui ha fondato il rigetto dell’istanza sulla considerazione che “gli elementi risultanti presso gli uffici Giudiziari risalenti al periodo in cui il Sig. -OMISSIS-gestiva un «centro trasmissione dati» in collegamento con operatore estero privo di concessione pubblica, testimoniano il reiterarsi di condotte contrarie alle norme di legge, tra l’altro il Sig. -OMISSIS-beneficiò delle norme favorevoli in sede di emersione”. In proposito si osserva che il rapporto con l’operatore estero cui fa riferimento il provvedimento della Questura di Taranto riguarderebbe, nello specifico, la società -OMISSIS-., operatore che aveva sede a Malta e che collaborava con numerosi gestori in Italia, i quali ritenevano, in buona fede di operare con un soggetto in regola con le autorizzazioni in Italia. Tale operatore avrebbe, peraltro, proceduto a sanare la propria posizione con l’Agenzia delle Dogane.
2.1 Con il secondo motivo di gravame si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui indica, quale secondo ragione di reiezione, la circostanza che “Il Tar Puglia – Sez. di Lecce, con ordinanza n. 123/21 del 10.3.2021 si è espresso considerando la situazione debitoria della «-OMISSIS-», incidente sull’affidabilità del Sig. -OMISSIS-nella gestione dell'esercizio di raccolta delle scommesse, stante il carattere personale delle licenze di polizie ex art. 8 TULPS)”. Osserva, sul punto, parte ricorrente che il provvedimento giudiziario richiamato dalla Questura di Taranto ha natura cautelare ed è stato, quindi, emesso sulla scorta di una cognizione sommaria con carattere di provvisorietà, sicchè, come tale, appare inidoneo a passare in giudicato acquisendo la relativa autorità di cosa giudicata. Si aggiunge, inoltre, che esso riguarda un procedimento distinto avente ad oggetto la revoca di una precedente concessione e non anche, come nella fattispecie in scrutinio, una nuova richiesta di autorizzazione all’esercizio del gioco e delle scommesse.
Sotto altro aspetto, si deduce che l’art. 30 del D.L. n. 124/2019 ha introdotto per i Concessionari del “gioco pubblico” un particolare divieto, stabilendo che gli “operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali, secondo quanto previsto dall’art.80 co.4 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016”, non possono essere titolari di “punti gioco”. Si aggiunge, tuttavia, che tale norma contiene un espresso rinvio all’articolo 80 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e che proprio tale rinvio sarebbe chiarificatore in ordine alla circostanza che la qualifica di “operatore economico” non possa che essere riferita alle persone giuridiche, e, quindi, alle società, senza che con ciò si determini una commistione tra il soggetto persona giuridica e la persona fisica del suo legale rappresentante pro tempore. In tal senso deporrebbe anche la disciplina civilistica e, segnatamente, le disposizioni in materia di Società a Responsabilità Limitata di cui agli artt. 2562 e sgg. (Capo VII Sez. I e II c.c.).
2.2 Con il terzo motivo di gravame si denuncia la violazione dell’art. 30 del D.L. n. 124/2019. Nel dettaglio si deduce che detta disposizione normativa prevede quale motivo ostativo al rilascio di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/1931 allo svolgimento dell’attività di raccolta di scommesse l’aver “commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’articolo 80 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” contenendo, pertanto, un espresso richiamo all’articolo 80 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Tale ultima normativa, dettata in materia di appalti pubblici, sancisce che “un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. […]Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”. Sicché, ad avviso di parte ricorrente, l’Amministrazione resistente non si sarebbe dovuta limitare a richiamare apoditticamente l’art. 30 del D.L. 124 del 2019 ma avrebbe dovuto accertare se gli atti accertativi delle violazioni rilevate a carico -OMISSIS- fossero non più impugnabili, ovvero che per gli stessi non sia stata richiesta una rateizzazione, ovvero che sia intervenuta una sentenza a seguito di impugnazione divenuta irrevocabile.
3. I suddetti motivi di gravame, stante l’intima connessione tra loro esistente, possono essere esaminati congiuntamente.
Le doglianze formulate - ad avviso del Collegio - non colgono nel segno, anche alla luce delle considerazioni già espresse da questa Sezione con riguardo alla vicenda sostanziale oggetto di causa con l’ordinanza cautelare n. 123 del 10 marzo 2021 (resa “inter partes” nell’ambito di altro giudizio e anch’essa non oggetto di appello ex art. 62 c.p.a. a cura della parte soccombente).
3.1 Va, anzitutto, osservato, in linea di principio che “In sede di rilascio delle licenze di pubblica sicurezza per l'apertura di un centro raccolta di gioco e scommesse, l'Amministrazione dell'interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare, con il massimo rigore, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rilascio, revoca o rinnovo di un'autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata; invero, i provvedimenti di polizia costituiscono esercizio di una particolare discrezionalità valutativa da parte dell'Autorità competente, preordinata alla prioritaria finalità di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico mediante strumenti di prevenzione della commissione di reati, che costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale attraverso l'impedimento e la rimozione ab initio delle stesse condizioni che potrebbero ragionevolmente costituire causa o anche solo occasione per il verificarsi di fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l'ordinata convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblico; in questo quadro sistematico e finalistico assumono naturalmente rilievo - e ben possono costituire idonei presupposti di fatto di provvedimenti sfavorevoli e/o repressivi - anche fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi e rilevanti sul piano prognostico” (da ultimo T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 08/03/2021, n.495).
La giurisprudenza amministrativa è, inoltre, costante nel ritenere che “l' art. 8 del regio decreto n. 773/1931 , secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali, va interpretato nel senso che, in presenza di un'organizzazione in forma societaria, la licenza deve essere comunque intestata ad una persona fisica - investita di poteri di rappresentanza organica della società - la quale resta dunque responsabile dell'attività autorizzata, ed è tenuta a vigilare sul comportamento di tutti i soggetti comunque coinvolti nell'esercizio dell'attività (ex multis T.A.R. , Catania , sez. III , 27/04/2020 , n. 817).
3.2 Nel particolare caso di specie, è appena il caso di ribadire che l’odierno ricorrente -OMISSIS-, oltre a essere socio unico e legale rappresentante della Società (pure) ricorrente (-OMISSIS- unipersonale), è stato, sino al 28 aprile 2021, legale rappresentante anche della di lei dante causa -OMISSIS-.
V’è dunque, nel caso che occupa, un saldo legame soggettivo tra le due Società, specie se si considera che la Società odierna ricorrente riveste forma unipersonale.
A ciò si aggiunga che sia il concetto di “operatore economico” di cui all’art. 30 comma 1 del D.L. n. 124 del 2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 (nozione che, peraltro, ha una sua autonomia funzionale rispetto alla corrispondente prevista dal D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. per lo specifico settore della contrattualistica pubblica), sia (e soprattutto) la buona condotta ex art. 11 T.U.L.P.S. n. 773 del 1931 vanno intesi, in ragione del già evocato carattere personale delle licenze di pubblica sicurezza e onde evitare agevoli elusioni attraverso il ricorso allo schermo della personalità giuridica, in senso ampio e sostanziale come riferiti anche alla persona fisica titolare (in questo caso unica) delle quote e legale rappresentante della Società istante. È del resto, come visto, alla persona fisica del richiedente, e non anche all’eventuale persona giuridica costituita in vista dell’esercizio in forma collettiva dell’attività di impresa, che va intestata la rilascianda licenza di polizia.
3.3 Non ha, poi, rilievo la circostanza che -OMISSIS- sia recentemente uscito dalla Società dante causa, posto che ciò che assume importanza al fine di valutare la sua affidabilità ai fini del rilascio della licenza di che trattasi è che il predetto rivestisse la qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- al momento del mancato pagamento da parte di quest’ultima delle imposte e dei contributi previdenziali e della commissione degli illeciti contestati in relazione alla gestione di un centro trasmissione dati per conto della società -OMISSIS-. (come evidenziato al ritenuto n. 2 dell’impugnato provvedimento).
3.4 In ultimo, non può obliterarsi che parte ricorrente non ha provato, neppure in questa sede processuale, pur essendo suo precipuo onere ex art. 64 comma 1 e 2 c.p.a., il carattere (asseritamente) non definitivo delle violazioni fiscali e previdenziali (peraltro, risalenti nel tempo) addebitate a -OMISSIS- con riguardo al periodo in cui lo stesso è stato legale rappresentante della -OMISSIS-.
4. Per quanto sopra succintamente illustrato il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti -OMISSIS- unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e -OMISSIS-, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di spese processuali, a favore delle Amministrazioni resistenti, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche e alle denominazioni sociali delle persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.