TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3097/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giacomo Montecuollo presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Cellole alla via Bari n. 2
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti in atti, CP_1 dall'avv. Luca Cuzzupoli unitamente al quale elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San
Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 maggio 2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI 000355796, notificata il 12.04.2022 con la quale era stato ingiunto il pagamento della sanzione pari ad euro 18.500,00 per la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), in relazione all'anno 2016.
Parte opponente contestava con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto la legittimità dell'ordinanza ingiunzione e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto opposto. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. **********
Va preliminarmente evidenziato che la parte ricorrente ha effettuato il pagamento della sanzione CP_ amministrativa nella misura rideterminata dall' (cfr. doc. in atti).
L' convenuto, costituendosi in giudizio, dava atto di aver proceduto, in via di autotutela alla CP_2 rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari ad euro 193,06 ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
Con nota di deposito del 30.11.2023 parte ricorrente allegava e documentava di aver provveduto tempestivamente al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa nella misura rideterminata dall'ente previdenziale, con conseguente estinzione della sanzione irrogata (cfr. quietanza di pagamento in atti).
Alla luce dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta e della conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Le ragioni della decisione ed il comportamento processuale tenuto dalle parti giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3097/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giacomo Montecuollo presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Cellole alla via Bari n. 2
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti in atti, CP_1 dall'avv. Luca Cuzzupoli unitamente al quale elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San
Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 maggio 2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI 000355796, notificata il 12.04.2022 con la quale era stato ingiunto il pagamento della sanzione pari ad euro 18.500,00 per la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), in relazione all'anno 2016.
Parte opponente contestava con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto la legittimità dell'ordinanza ingiunzione e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto opposto. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. **********
Va preliminarmente evidenziato che la parte ricorrente ha effettuato il pagamento della sanzione CP_ amministrativa nella misura rideterminata dall' (cfr. doc. in atti).
L' convenuto, costituendosi in giudizio, dava atto di aver proceduto, in via di autotutela alla CP_2 rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari ad euro 193,06 ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
Con nota di deposito del 30.11.2023 parte ricorrente allegava e documentava di aver provveduto tempestivamente al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa nella misura rideterminata dall'ente previdenziale, con conseguente estinzione della sanzione irrogata (cfr. quietanza di pagamento in atti).
Alla luce dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta e della conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Le ragioni della decisione ed il comportamento processuale tenuto dalle parti giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni