Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/12/2025, n. 9711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9711 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09711/2025REG.PROV.COLL.
N. 05089/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5089 del 2023, proposto da NN De NT, rappresentato e difeso dall’avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Napoli, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Andreottola, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione quarta) n. 1544/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere AB RA, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante realizzava presso l’alloggio di sua proprietà, ubicato al primo piano dell’edificio sito nel Comune di Napoli alla via Cocchia 20, un balcone dalle dimensioni di 8 metri x 1, sul lato posteriore.
2. In data 9 ottobre 2013 la polizia municipale accertava l’esistenza dell’opera e sulla base del relativo verbale (prot. n. 15335 dell’11 ottobre 2013) l’amministrazione emanava l’ordinanza di demolizione dell’opera, di cui alla determinazione in data 24 maggio 2021, n. 283.
3. Contro il provvedimento repressivo l’interessato proponeva ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli, con il quale assumeva innanzitutto che non fosse necessario alcun titolo edilizio per la realizzazione dell’opera e, inoltre, deduceva carenze motivazionali dell’atto e la mancata partecipazione procedimentale.
4. Le censure erano giudicate infondate e il ricorso veniva quindi respinto dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. Sotto il primo profilo la sentenza affermava che per le modifiche alla sagoma dell’edificio apportate dal balcone realizzato era necessario il permesso di costruire. Le ulteriori censure erano respinte in ragione della natura vincolata dell’attività di repressione degli abusi edilizi.
6. Contro la sentenza di primo grado l’originario ricorrente ha proposto appello, al quale resiste il Comune di Napoli.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure si assume che per il balcone sarebbe stata sufficiente una c.i.l.a., ai sensi dell’art. 6- bis del testo unico dell’edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380. Si aggiunge che in base al glossario delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, rientrerebbe in quest’ultimo regime la «(r) iparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma » dei parapetti e delle ringhiere. I profili in questione non sarebbero stati considerati dalla sentenza di primo grado. Quest’ultima avrebbe invece erroneamente affermato la necessità del permesso di costruire, richiesto tuttavia nei soli casi in cui l’opera sia tali da modificare l’assetto urbanistico del territorio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del testo unico dell’edilizia. In ragione delle sue caratteristiche e dimensioni, non si potrebbe in ogni caso qualificare il balcone contestato come opera di ristrutturazione edilizia, come invece supposto con il provvedimento repressivo impugnato, che sulla base di ciò ha applicato il regime sanzionatorio previsto dall’art. 33 del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380. Infatti, sarebbe carente il necessario presupposto della trasformazione dell’organismo edilizio. L’opera andrebbe pertanto derubricata ad intervento di manutenzione straordinaria, oggi consentita in regime di edilizia libera ex art. 6 del testo unico per l’apertura di porte interne. Sarebbe quindi esclusa la possibilità di applicare per essa la sanzione demolitoria ed avrebbe dovuto essere applicata quella pecuniaria prevista dall’art. 37 del medesimo testo unico.
2. Con un secondo ordine di censure si ripropongono le contestazioni di carente motivazione del provvedimento impugnato, con riguardo specifico alla qualificazione dell’abuso contestato e al regime sanzionatorio applicabile. Al riguardo, non si sarebbe considerata l’alternativa della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34, comma 2, del testo unico dell’edilizia. Si deduce che il provvedimento demolitorio sarebbe illegittimo anche perché rivolto ad un elemento di natura pertinenziale, per il quale era in tesi sufficiente la c.i.l.a., non demolibile ma sanzionabile in via pecuniaria ai sensi dell’art. 6- bis , comma 5, del testo unico dell’edilizia.
3. Infine, con il terzo motivo d’appello viene addotto l’affidamento maturato sulla legittimità dell’intervento, maturato nel lungo tempo trascorso tra la sua realizzazione e l’intervento repressivo dell’amministrazione comunale, ragione per la quale quest’ultimo avrebbe dovuto essere supportato da una « motivazione più concreta, analitica, argomentata riguardante l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi e la comparazione, con valutazione prevalente dello stesso con all’interesse privato dell’appellante ».
4. Le censure sono infondate.
5. Deve premettersi in fatto che il provvedimento impugnato ha qualificato l’abuso contestato come ristrutturazione edilizia, attraverso il richiamo all’art. 33 del testo unico dell’edilizia, riguardante i casi in cui questo intervento è realizzato in assenza di permesso di costruire o in sua totale difformità.
6. Quindi, se in ragione del dato ora esposto non hanno ragione di porsi le censure di carente motivazione oggetto del secondo motivo d’appello, vanno respinte anche quelle formulate con il primo motivo, con le quali si contesta l’ipotesi della ristrutturazione e si sostiene che la realizzazione di un balcone sarebbe soggetta al regime di edilizia libera o al più a c.i.l.a., con conseguente mancanza dei presupposti per la sua demolizione.
7. In ordine alla questione qualificatoria così posta, infatti, è agevole rilevare in contrario agli assunti di parte ricorrente che il balcone comporta la formazione di superficie accessoria all’esterno del volume del fabbricato e la modifica del prospetto e della sagoma di questo. Difettano dunque i presupposti della manutenzione straordinaria, ex art. 3, comma 1, lett. b), del testo unico dell’edilizia, circoscritta per giurisprudenza amministrativa costante al limite dell’impossibilità di alterare la fisionomia e la consistenza superficiaria e volumetrica dell’immobile ( ex multis : Cons. Stato, II, 8 aprile 2024, n. 3212; VI, 9 giugno 2023, n. 5668), evidentemente superato nel caso di specie.
8. Ne deriva che vanno respinte tutte le censure con le quali si contestano i presupposti normativi della sanzione demolitoria, riconducibili invece al già citato art. 33 del testo unico dell’edilizia, il quale nel caso della ristrutturazione edilizia realizzata in assenza di titolo - qui verificatosi - prevede il ripristino dello stato dei luoghi e non già la sanzione pecuniaria.
9. Quanto infine al preteso affidamento alla conservazione dell’opera, addotto in funzione dell’aggravamento dell’obbligo motivazionale a supporto dell’intervento repressivo dell’amministrazione comunale, lo stesso non può essere individuato nel mero trascorrere del tempo dalla realizzazione dell’abuso, come va del pari escluso che il ripristino della legalità urbanistico-edilizia soggiaccia ad una valutazione discrezionale in funzione del contrapposto affidamento privato formatosi per effetto del tempo trascorso. Al riguardo è sufficiente ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. il richiamo alla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, di univoco tenore contrario agli assunti di parte ricorrente: Cons. Stato, II, 19 agosto 2024, n. 7167; 3 gennaio 2024, n. 130; 6 dicembre 2023, n. 10589; 15 novembre 2023, n. 9814; III, 9 dicembre 2024, n. 9826; IV, 19 novembre 2025, n. 9040; VI, 25 ottobre 2024, n. 8521; 24 luglio 2024, n. 6703; 27 marzo 2024, n. 2904; 31 gennaio 2024, n. 956; 7 novembre 2023, n. 9572; 13 ottobre 2023, n. 8924; 8 agosto 2023, n. 7642; 25 luglio 2023, n. 7257; 17 luglio 2023, n. 7009; 15 giugno 2023, n. 5909; 13 giugno 2023, n. 5810; 15 marzo 2023, n. 2705; 8 marzo 2023, n. 2407; 23 febbraio 2023, n. 1852; 27 gennaio 2023, n. 957; 27 gennaio 2023, n. 944; VII, 16 maggio 2025, n. 4247; 8 maggio 2025, n. 3934; 22 aprile 2025, n. 3486; 29 gennaio 2025, n. 708; 25 giugno 2024, n. 5605; 26 febbraio 2024, n. 1846; 30 novembre 2023, n. 10324; 25 ottobre 2023, n. 9238; 9 ottobre 2023, n. 8757; 29 settembre 2023, n. 8595; 28 aprile 2023, n. 4331; 14 aprile 2023, n. 3822; 29 marzo 2023, n. 3239; 8 marzo 2023, n. 2456; 7 marzo 2023, n. 2377; 25 gennaio 2023, n. 892; 3 gennaio 2023, n. 113.
10. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Napoli le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
AB RA, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AB RA |
IL SEGRETARIO