Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA
-Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5143 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2024,
TRA
,rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 (c.f.: C.F. 1
Ciro De Angelis, come da mandato in atti;
E
C.F. 2 ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 (c.f.:
Silvana Angelini, come da mandato in atti;
-· RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno integrato, come riportato in verbale, le richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 3.12.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 3.1.2008 in
Giurdignano (LE), in regime economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli Per 1 il 14.10.2008 e Per 2 17.1.2013; che i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in Giurdignano, in un'abitazione di proprietà del Pt 1 ; che, dopo un primo periodo di armonica convivenza, l'unione coniugale era andata deteriorandosi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che la CP 1 si era sempre occupata del nucleo familiare e non godeva di un rapporto di lavoro stabile. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, indicate in ricorso:
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e, per l'effetto, disporre in senso conforme in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
tenuto conto che il padre,
IO CC, lavora durante tutta la settimana dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle 16:00
alle 20:00 ed è libero dal lavoro esclusivamente il pomeriggio del venerdì, dalle ore 14:00 in poi, e nei giorni di domenica, stabilire che essi siano collocati nell'abitazione del padre il venerdì dalle 13:30 sino alle 22:00 ed, a settimane alterne, il sabato dalle ore 20:30 sino alle ore 8:00 del lunedì; stabilire che i figli trascorrano con i genitori, ad anni alterni, il Natale e la festività di Capodanno, la Pasqua ed il lunedì di Pasqua;
c) stabilire che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni d) in quanto rispondente all'interesse della prole, assegnare la casa coniugale situata in degli stessi;
Giurdignano alla Via San Cosma n. 46 alla moglie EN Barone, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, con impegno a volturare le utenze a suo nome;
il marito, IO
CC, preleverà dall'abitazione coniugale i residui suoi beni personali ancora esistenti alla presenza della moglie EN Barone;
e) il Sig. IO CC trasferirà la propria residenza in appartamento autonomo, sito in
Giurdignano alla Via San Cosma n. 46, adiacente all'abitazione coniugale, appartamento che sarà reso del tutto indipendente dall'abitazione occupata dalla Sig.ra EN Barone attraverso la installazione di autonomi cassetta postale e citofono, la realizzazione di ingresso indipendente, la divisione dei cortili e/o giardini, attualmente comunicanti, l'attribuzione di una nuova numerazione civica e di quant'altro necessario per il raggiungimento di una completa separazione dall'appartamento abitato dalla signora EN Barone e dai figli;
con la precisazione che le suddette opere saranno eseguite a cura e spese di CC IO entro e non oltre la data che sarà stabilita per la comparizione personale dei coniugi dinanzi al
Tribunale; f) dare atto che degli arredi esistenti nella casa familiare di via San Cosma n. 46, sono di 14 anno di
Tribunal, proprietà esclusiva della signora EN Barone quelli presenti nella camera da letto e nella cucina, mentre tutti gli altri sono di proprietà esclusiva del sig. IO CC;
g) stabilire a carico di IO CC assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari ad euro 200,00 mensili (complessivamente euro 400,00 mensili), da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e con decorrenza dalla data che sarà fissata dal tribunale per la comparizione dei coniugi, da rivalutarsi annualmente in base versarsi con accredito su carta Poste Pay n. all'indice dei prezzi al consumo, e da
5333171215403987, avente iban [...], intestata a EN
Barone: h) stabilire a carico dei coniugi il 50% delle spese per la palestra per Pietro, per l'atletica di
Noemi, per l'autobus, e per tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, per le quali essi si atterranno al protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie siglato in data 21.5.2018 dai magistrati del tribunale di Lecce e dagli avvocati del Foro di Lecce;
i) inoltre, il sig. CC IO verserà alla signora EN Barone il 50% di quanto attualmente percepisce a titolo di assegni familiari ex art. 211 L. 151/1975, o di altri sostegni previsti dalla legge per i figli;
omologato l'accordo di separazione, la signora EN Barone presenterà domanda in via autonoma per conseguire direttamente il 50% dei sussidi spettanti per i figli;
1) la Ford Fiesta immatricolata nel 2008 targata DN581NP resta definitivamente assegnata in proprietà a Barone EN, la quale provvederà ad effettuare le dovute formalità per l'intestazione a suo nome;
m) i coniugi ricorrenti si prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento in essi dei figli minori.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 26.3.2025, nel corso della quale hanno precisato le rispettive posizioni economiche e lavorative e, inoltre, hanno dichiarato di voler integrare il ricorso e le condizioni tra loro concordate nei seguenti termini:
"1. i figli sono collocati in prevalenza presso la madre;
2. le attività di cui al punto e), finalizzate a rendere del tutto autonomo l'appartamento in cui il sig.
Pt 1 si è già trasferito, sono già state avviate e saranno completate entro il 2025;
3. l'assegno di cui al punto g) verrà corrisposto a decorrere dalla mensilità di aprile 2025;
4. il punto i) viene sostituito con la previsione che a decorrere da aprile 2025 l'intera misura dell'A.U.U. per i figli verrà versato alla sig.ra CP 1 ; attualmente l'A.U.U. viene percepito per intero dal sig. Pt 1 che ne riversa la metà alla sig.ra CP 1 ; finché la sig.ra CP 1 non otterrà il pagamento dell'intero A.U.U. per i due figli a suo nome, il marito le riverserà, a decorrere da aprile 2025,
l'intero importo;
5. le utenze della casa familiare saranno volturate a nome della sig.ra CP 1 entro luglio 2025
e nello stesso termine si provvederà al passaggio di proprietà dell'autovettura di cui al punto 1); in ogni caso sin d'ora la sig.ra CP 1 si farà carico di eventuali sanzioni amministrative riferite a tale autovettura.".
La causa è stata, pertanto, riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, così come modificate e integrate all'udienza del 26.3.2025, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte 1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:CP 1[...] e
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte 1 e CP 1
[...] che hanno contratto matrimonio il 3.1.2008 in Giurdignano (LE), trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1 Parte II Serie A anno 2008, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore