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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/05/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 6302 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Lops, giusta procura in allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
Resistente –
In data 12.05.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.08.2024 il ricorrente, dopo aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza in proprio favore del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile a partire dalla data della domanda amministrativa del 19.04.2023 e non da quella successiva indicata dal CTU nel 29.03.2024. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti. All'udienza del 17.12.2024, questo Giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva che il CTU della fase di a.t.p., dott. , fosse chiamato a rendere chiarimenti in ordine alle Persona_1 conclusioni rassegnate in prima fase.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda di merito è infondata e deve essere rigettata.
La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della
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capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in fase di a.t.p. e qui chiamato a rendere chiarimenti, al termine della prima fase del giudizio, ha riconosciuto il ricorrente invalido nella misura del 75% a partire da epoca successiva alla domanda amministrativa (19.04.2023) e precisamente dal
29.03.2024. Rispetto a tali conclusioni, parte ricorrente ha eccepito che i requisiti utili al riconoscimento della prestazione richiesta sussisterebbero già dalla data della domanda amministrativa e che tanto si evincerebbe dalla documentazione agli atti, esaminata dal CTU (relazione di dimissione da clinica
Villa Torri Hospital s.r.l. di Bologna del 2023 ed esame radiografico della colonna cervicale eseguito a marzo 2023). Inoltre, ha eccepito che il Consulente non avrebbe considerato l'ipoacusia da cui il ricorrente risulta affetto. Rispetto a tali osservazioni, il CTU ha così argomentato: “[…] Sul cartellino di Villa Torri si parla solo ed esclusivamente di colonna cervicale e non di colonna lombare. L'accertamento radiografico dell'08.03.2023 fa riferimento solo ed esclusivamente, al pari del cartellino di Villa Torri, al rachide cervicale.
Non si fa menzione alcuna in detti certificati della colonna lombare.
Un episodio di lombosciatalgia registrato nel 2021 non costituisce minimamente elemento clinico per poter parlare di riacutizzazione del processo sciatalgico dal momento che dopo il 2021 non abbiamo più traccia di sofferenza del rachide lombare. In riferimento alla ipoacusia richiamata dall'avv. Giuseppe Lops, si fa presente che nella Gazzetta Ufficiale del febbraio 1992, facente riferimento alla invalidità civile, è scritto chiaramente che le patologie che non superano un grado di invalidità del 10% non vanno considerate nel calcolo finale. E poi l'esame audiometrico esibito è un esame soggettivo e non obiettivo. Essendo un esame soggettivo vi possono essere falsi negativi ovvero mancate risposte per difetto di attenzione o per simulazione, e falsi positivi per la presenza di acufeni o eccessiva emotività del paziente.
[…] Si ribadisce in toto quanto già detto nella bozza peritale” (cfr. chiarimenti del CTU in atti a cui si rinvia).
Ebbene, i chiarimenti resi dal CTU nel presente giudizio appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere posti a base della presente decisione, in quanto coerenti ed adeguatamente motivati.
Invero, il Consulente ha in questa sede concordemente ribadito le valutazioni già rassegnate in sede di prima fase, dimostrando di non essere incorso in alcuna contraddizione rispetto alla valutazione delle patologie né nell'esame della documentazione medica prodotta. Di conseguenza, non residua alcun dubbio in ordine alla correttezza della valutazione peritale e alla decorrenza del requisito sanitario utile ai fini del godimento dell'assegno mensile, il quale deve necessariamente coincidere con quello individuato dal Consulente.
Pertanto, avendo il CTU ribadito che il ricorrente può ritenersi invalido nella misura del 75 % dal 29.03.2024, deve dichiararsi che il requisito sanitario per ottenere la provvidenza richiesta sussiste da epoca successiva alla domanda amministrativa.
Pertanto la domanda di merito è infondata, ma deve darsi atto che il ricorrente possiede il requisito amministrativo per percepire l'assegno di invalidità civile dal 29/3/2024.
Considerata l'infondatezza del merito e la decorrenza differita del requisito sanitario, come affermato nella fase dell'ATP, non potendosi dunque censurare la valutazione della competente
Commissione Medica, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
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il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19.08.2024 da , nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta il ricorso di merito e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno mensile di invalidità dal 29.03.2024, come accertato in sede di ATP;
2) compensa le spese processuali tra le parti;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 12.05.2025.
Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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