TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4034 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1596/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione con modalità cartolare dell'udienza del 17.11.25; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; considerato che l'udienza del 17.11.25 è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo del procedimento;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa IA EL TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa IA EL TE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1596/2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace, vertente tra
(C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Sorvillo, (C.F. , presso lo studio della quale elett.te domici- C.F._2 lia in Falciano del Massico alla via Trento I° trav. N. 3, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
; Controparte_1
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 17.11.25.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'appellante, con ricorso depositato innanzi al Giudice di pace Parte_1 ha impugnato il verbale di contestazione di violazione al codice della strada n.
0085923, verbale n. 162967330, con il quale la Legione Carabinieri Campania, sta- zione di Roccamonfina, contestava al medesimo la violazione dell'art. 213, comma
8, del CDS, poiché in qualità di custode del veicolo Fiat Doblò, tg. FM209VB, cir- colava con il predetto veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.
Il giudice di prime cure, dott.ssa De Blasio Paola, con sentenza n. 47\2025, così de- cideva : “1)dichiara la contumacia della ,in persona del Controparte_2
Prefetto p.t.; 2)rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto verbale n.ro
162967330, con le conseguenti sanzioni accessorie, elevato in data 29.6.24 dai Ca- rabinieri della Stazione di Roccamonfina a carico dell'opponente, con conseguente condanna dello stesso al pagamento, nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del- la presente, della somma di Euro 1984,00,a favore dell'Amministrazione a cui ap- partiene l'organo accertatore e con le modalità dalla stessa determinate;
3)compensa tra le parti le spese di giudizio”.
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n.47\2025, sostenendo che la
2
stessa fosse affetta da vizi in quanto gli agenti accertatori, nel redigere il verbale, avrebbero omesso di indicare l'iter da seguire per ottenere il dissequestro del veico- lo. Ha concluso chiedendo: “in via preliminare: si chiede sospendersi l'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c, stante la pa- lese fondatezza dell'appello proposto;
in via principale e nel merito, accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 47/2025, resa a conclusione del giudizio iscritto al n. RG 1099/2024, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sessa Aurunca, Giudice Onorario dott.ssa Paola De Biasio, in data 27 gennaio 2025, pubblicata e notificata in data
11.02.2025, riformare il provvedimento impugnato, accogliendo le tutte le conclu- sioni rassegnate nel giudizio di primo grado e, di conseguenza.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammissi- bile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della deci- sione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficien- temente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi d'appello
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adot- tata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio
3
2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto opera- tivo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia proces- suale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conse- guenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste a fondamento dell'appello di ca- rattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e pertanto deve essere rigetta- to.
Ciò si dice in ragione del fatto che il ricorrente non ha dimostrato di aver ottempera- to alla corresponsione del premio assicurativo per almeno 6 mesi richiesto nel verba- le di contestazione “Il veicolo tornerà nella disponibilità dell'avente diritto solo se si sia provveduto entro 60 giorni al pagamento della sanzione ed alla corresponsione del premio assicurativo per almeno sei mesi”.
Manca, infatti, prova del pagamento della sanzione e del premio assicurativo, in quanto dagli allegati di causa risulta corrisposto soltanto dal 27.5.24 al 27.6.24 e dunque, per un periodo soltanto ad un mese.
Va poi aggiunto che le prescrizioni di cui all'articolo 193 Cds non risultano essere adempiute.
Orbene, non è controverso che l'istante nell'occorso era sprovvisto di copertura as- sicurativa;
inoltre incontestato è che l'istante abbia violato l'articolo 193 co.2 cds ed
è altresì incontestato che l'infrazione sia stata regolarmene accertata.
Parte appellante, in particolare, lamenta l'errata contestazione della violazione dell'articolo 193 co.2 cds deducendo che nella data della contestazione gli agenti avrebbero omesso l'indicazione della procedura per il dissequestro.
Sul punto va detto che il verbale prevedeva espressamente “circolava alla guida del veicolo sopra indicato la cui copertura assicurativa risulta scaduta in data
12.10.2023. Il veicolo di cui viene trattenuta la carta di circolazione, viene sottopo- sto a sequestro amministrativo ed affidato in custodia giudiziale allo stesso tra- sgressore che con mezzo idoneo lo condurrà fino al proprio domicilio sito a Rocca-
4
monfina in Via Giovanni XIII n. 19. Il veicolo tornerà nella disponibilità dell'avente diritto solo se si sia provveduto entro 60 giorni al pagamento della sanzione ed alla corresponsione del premio assicurativo per almeno sei mesi. In assenza di quanto sopra ed in mancanza di ricorso il presente verbale costituisce titolo esecutivo per la confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 213 Cds.”. Risulta dunque rispettato il disposto di cui al co.4 dell'art. 193 C.d.S.
EL tutto legittima risulta, quindi, la contestazione della violazione e la successiva adozione del provvedimento opposto, ciò vale, a maggior ragione se si considera che non sussiste in capo ai carabinieri alcun obbligo generale di indicare nel verbale la procedura di dissequestro amministrativo. Il personale di polizia ha quindi, perfet- tamente e legittimamente operato per le contestazioni dell'articolo 193 del Cds.
Orbene, il ricorrente ha dedotto di aver rimesso in circolazione in buona fede il vei- colo, ritenendo di aver integralmente adempiuto a tutto quanto prescritto nel verbale mediante il pagamento della sanzione pecuniaria e del premio assicurativo.
L'istante, dunque, ha sostenuto che l'avvenuto adempimento di detti obblighi indi- cati a verbale ha ingenerato in lui la convinzione circa la possibilità di porre in cir- colazione il veicolo senza rispettare la procedura prevista dall'art. 193 C.d.S.
Nel caso di specie, occorre valutare se ricorre una condizione di buona fede.
Tuttavia, la buona fede non appare invocabile, e ciò sia perché il ricorrente non ha dimostrato di aver ottemperato al pagamento della sanzione pecuniaria e alla corre- sponsione del premio assicurativo per almeno 6 mesi, ma anche perché, in base al principio generale secondo il quale non può essere invocata l'ignoranza della legge totale o parziale al fine di eludere l'applicazione di una norma.
“ignorantia legis non excusat”.
In ogni caso, va osservato che nel verbale la possibilità di rimettere in circolazione il veicolo è espressamente subordinata all'avvenuto adempimento degli obblighi sopra descritti, adempimento di cui non vi è prova e, in merito a tale mancato adempimen- to, alcuna buona fede può invocarsi, dal momento che le indicazioni del verbale ri- sultano essere chiare, a tal punto da non poter ingenerare alcun errore.
Infine, nel caso di specie, non può essere applicato l'esimente di cui all'art.3 della
L.n.689/81, “Nelle violazioni cui applicabile una sanzione amministrativa ciascuno
è responsabile della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Le spese
5
Nulla per le spese le spese, in ragione della contumacia della parte vittoriosa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabi- le, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di en- trata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, an- che incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedi- bile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa IA Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice
IA EL TE
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione con modalità cartolare dell'udienza del 17.11.25; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; considerato che l'udienza del 17.11.25 è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo del procedimento;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa IA EL TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa IA EL TE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1596/2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace, vertente tra
(C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Sorvillo, (C.F. , presso lo studio della quale elett.te domici- C.F._2 lia in Falciano del Massico alla via Trento I° trav. N. 3, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
; Controparte_1
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 17.11.25.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'appellante, con ricorso depositato innanzi al Giudice di pace Parte_1 ha impugnato il verbale di contestazione di violazione al codice della strada n.
0085923, verbale n. 162967330, con il quale la Legione Carabinieri Campania, sta- zione di Roccamonfina, contestava al medesimo la violazione dell'art. 213, comma
8, del CDS, poiché in qualità di custode del veicolo Fiat Doblò, tg. FM209VB, cir- colava con il predetto veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.
Il giudice di prime cure, dott.ssa De Blasio Paola, con sentenza n. 47\2025, così de- cideva : “1)dichiara la contumacia della ,in persona del Controparte_2
Prefetto p.t.; 2)rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto verbale n.ro
162967330, con le conseguenti sanzioni accessorie, elevato in data 29.6.24 dai Ca- rabinieri della Stazione di Roccamonfina a carico dell'opponente, con conseguente condanna dello stesso al pagamento, nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del- la presente, della somma di Euro 1984,00,a favore dell'Amministrazione a cui ap- partiene l'organo accertatore e con le modalità dalla stessa determinate;
3)compensa tra le parti le spese di giudizio”.
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n.47\2025, sostenendo che la
2
stessa fosse affetta da vizi in quanto gli agenti accertatori, nel redigere il verbale, avrebbero omesso di indicare l'iter da seguire per ottenere il dissequestro del veico- lo. Ha concluso chiedendo: “in via preliminare: si chiede sospendersi l'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c, stante la pa- lese fondatezza dell'appello proposto;
in via principale e nel merito, accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 47/2025, resa a conclusione del giudizio iscritto al n. RG 1099/2024, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sessa Aurunca, Giudice Onorario dott.ssa Paola De Biasio, in data 27 gennaio 2025, pubblicata e notificata in data
11.02.2025, riformare il provvedimento impugnato, accogliendo le tutte le conclu- sioni rassegnate nel giudizio di primo grado e, di conseguenza.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammissi- bile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della deci- sione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficien- temente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi d'appello
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adot- tata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio
3
2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto opera- tivo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia proces- suale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conse- guenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste a fondamento dell'appello di ca- rattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e pertanto deve essere rigetta- to.
Ciò si dice in ragione del fatto che il ricorrente non ha dimostrato di aver ottempera- to alla corresponsione del premio assicurativo per almeno 6 mesi richiesto nel verba- le di contestazione “Il veicolo tornerà nella disponibilità dell'avente diritto solo se si sia provveduto entro 60 giorni al pagamento della sanzione ed alla corresponsione del premio assicurativo per almeno sei mesi”.
Manca, infatti, prova del pagamento della sanzione e del premio assicurativo, in quanto dagli allegati di causa risulta corrisposto soltanto dal 27.5.24 al 27.6.24 e dunque, per un periodo soltanto ad un mese.
Va poi aggiunto che le prescrizioni di cui all'articolo 193 Cds non risultano essere adempiute.
Orbene, non è controverso che l'istante nell'occorso era sprovvisto di copertura as- sicurativa;
inoltre incontestato è che l'istante abbia violato l'articolo 193 co.2 cds ed
è altresì incontestato che l'infrazione sia stata regolarmene accertata.
Parte appellante, in particolare, lamenta l'errata contestazione della violazione dell'articolo 193 co.2 cds deducendo che nella data della contestazione gli agenti avrebbero omesso l'indicazione della procedura per il dissequestro.
Sul punto va detto che il verbale prevedeva espressamente “circolava alla guida del veicolo sopra indicato la cui copertura assicurativa risulta scaduta in data
12.10.2023. Il veicolo di cui viene trattenuta la carta di circolazione, viene sottopo- sto a sequestro amministrativo ed affidato in custodia giudiziale allo stesso tra- sgressore che con mezzo idoneo lo condurrà fino al proprio domicilio sito a Rocca-
4
monfina in Via Giovanni XIII n. 19. Il veicolo tornerà nella disponibilità dell'avente diritto solo se si sia provveduto entro 60 giorni al pagamento della sanzione ed alla corresponsione del premio assicurativo per almeno sei mesi. In assenza di quanto sopra ed in mancanza di ricorso il presente verbale costituisce titolo esecutivo per la confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 213 Cds.”. Risulta dunque rispettato il disposto di cui al co.4 dell'art. 193 C.d.S.
EL tutto legittima risulta, quindi, la contestazione della violazione e la successiva adozione del provvedimento opposto, ciò vale, a maggior ragione se si considera che non sussiste in capo ai carabinieri alcun obbligo generale di indicare nel verbale la procedura di dissequestro amministrativo. Il personale di polizia ha quindi, perfet- tamente e legittimamente operato per le contestazioni dell'articolo 193 del Cds.
Orbene, il ricorrente ha dedotto di aver rimesso in circolazione in buona fede il vei- colo, ritenendo di aver integralmente adempiuto a tutto quanto prescritto nel verbale mediante il pagamento della sanzione pecuniaria e del premio assicurativo.
L'istante, dunque, ha sostenuto che l'avvenuto adempimento di detti obblighi indi- cati a verbale ha ingenerato in lui la convinzione circa la possibilità di porre in cir- colazione il veicolo senza rispettare la procedura prevista dall'art. 193 C.d.S.
Nel caso di specie, occorre valutare se ricorre una condizione di buona fede.
Tuttavia, la buona fede non appare invocabile, e ciò sia perché il ricorrente non ha dimostrato di aver ottemperato al pagamento della sanzione pecuniaria e alla corre- sponsione del premio assicurativo per almeno 6 mesi, ma anche perché, in base al principio generale secondo il quale non può essere invocata l'ignoranza della legge totale o parziale al fine di eludere l'applicazione di una norma.
“ignorantia legis non excusat”.
In ogni caso, va osservato che nel verbale la possibilità di rimettere in circolazione il veicolo è espressamente subordinata all'avvenuto adempimento degli obblighi sopra descritti, adempimento di cui non vi è prova e, in merito a tale mancato adempimen- to, alcuna buona fede può invocarsi, dal momento che le indicazioni del verbale ri- sultano essere chiare, a tal punto da non poter ingenerare alcun errore.
Infine, nel caso di specie, non può essere applicato l'esimente di cui all'art.3 della
L.n.689/81, “Nelle violazioni cui applicabile una sanzione amministrativa ciascuno
è responsabile della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Le spese
5
Nulla per le spese le spese, in ragione della contumacia della parte vittoriosa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabi- le, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di en- trata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, an- che incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedi- bile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa IA Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice
IA EL TE
6