Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1099/2023, promossa da
(P. Iva ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 quale società incorporante – CP_1 Controparte_2
in persona del dott. in forza della delibera del
[...] Controparte_3
Cons. di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Arcucci in forza di procura in calce all'atto di appello;
Appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4 C.F._1
Odette Frattarelli, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
OGGETTO: APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL
TRIBUNALE DI TERAMO N. 308/2023, pubblicata il 31 marzo 20023, non notificata.
Per l'appellante con le note di p.c. del 23.12.2024: Part
“Con le presenti note, l'Avv. Gennaro Arcucci, per parte appellante , precisa le seguenti CONCLUSIONI:
rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in integrale accoglimento dell'appello
e in riforma della sentenza n. 308/2023, emessa dal Tribunale di Teramo, in persona del Giudice Onorario Carla Fazzini, pubblicata in data 31 marzo 2023 e resa all'esito del giudizio iscritto a ruolo sub R.G. 3914/2017, voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello:
IN VIA PRINCIPALE E DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.:
accogliere integralmente il presente appello per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, in riforma della impugnata Sentenza;
Nel merito, in via principale:
rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra in primo CP_4
grado in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
per l'effetto condannare la sig.ra alla restituzione delle CP_4
somme versate dalla in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre spese Pt_1
legali.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse accertare qualsivoglia responsabilità in capo a Parte_1 escludere l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria, ovvero ridurre l'ammontare delle somme in ipotesi dovute all'odierna appellata in ragione del grave concorso di colpa di quest'ultima ai sensi dell'art. 1227, I c., cod. civ., con condanna alla restituzione in favore di della differenza rispetto a quanto Parte_1
corrisposto in favore della sig.ra in ottemperanza a quanto disposto CP_4
dalla n. 308/2023 resa dal Tribunale di Teramo.
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge”. Per l'appellata con le note di p.c. del 20.12.2024:
“L'Avv. Odette Frattarelli, per parte appellata, sig.ra , con il CP_4
presente atto depositato in via telematica, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 20.02.2024, che qui integralmente si riportano, insistendo per il suo accoglimento:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa e rigettata ogni contraria deduzione ed eccezione:
- rigettare l'appello proposto da (già Parte_1 Parte_2
società incorporante di
[...] Controparte_5
perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e,
[...] per l'effetto, confermare integralmente la decisione di primo grado;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e riforma della sentenza, compensare le spese di lite, attesa la palese violazione da parte dell'appellante del
D.M. Giustizia del 7 agosto 2023 n. 110.”
In fatto e in diritto
1. La sentenza appellata, decidendo sulle domande proposte dall'odierna appellata nei confronti della (oggi – Controparte_6 Parte_1 incorporante – (dirette a ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_7 conclusioni: “I. dichiarare la nullità dei contratto di borsa (in riferimento sia al contratto quadro di negoziazione e contratto di consulenza che alle specifiche operazioni in azioni sopra descritti ai sensi dell'art. 1418, comma I c.c. e CP_1
1325 n. 4 c.c. (vizi di forma ed assenza di sottoscrizione richiesta ad substantiam).
Con risarcimento del danno, della somma di € 11.250,00 più interessi legali e rivalutazione o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo
Giudicante. In via subordinata: II. annullare il contratto impugnato (in riferimento sia al contratto quadro e contratto di consulenza che alle specifiche operazioni in azioni per errore essenziale sopra descritto ai sensi dell'art. 1427, 1428, CP_1
1429 o art. 1439 c.c. o per vizio del consenso, per dolo e/o colpa omissiva in ordine all'informazione e per dolo ravvisabile nell'illeceità del collocamento presso investitori privati e per tutte le norme elencate e commentate sotto i paragrafi A) e
B), con risarcimento del danno, della somma di cui al punto I. III. Risolvere il contratto sopra descritto (in riferimento sia al contratto quadro e contratto di consulenza che alle specifiche operazioni in azioni ex art. 1453 c.c. per CP_1
grave inadempimento di tutti gli obblighi previsti dalle norme elencate e commentate sotto i paragrafi A) e B), con risarcimento del danno della somma di cui al punto I.
IV Ritenere responsabile la convenuta ex art. 2043, ex 1337 e 1440 per non aver nella fase delle trattative ed anche successivamente ottemperato alle norme elencate
e commentate sotto i paragrafi A) e B), e condannarla in conseguenza a risarcire, della somma di cui al punto I. V. Condannare la convenuta al pagamento dell'ulteriore danno per mancato guadagno, nella somma che verrà dimostrata in corso di causa ovvero che il Giudice riterrà equa”), dichiarava la responsabilità per inadempimento contrattuale della in relazione alle operazioni di investimento Pt_1
e per l'effetto condannava la allora convenuta, odierna appellante, al pagamento del risarcimento del danno nella misura di € 10.068,75, oltre interessi legali e alla rivalutazione monetaria, con condanna dell'allora convenuta alla refusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado.
1.1 L'allora attrice rappresentava, in fatto, di essere stata cliente della Pt_1 CP_7
con la quale aveva sottoscritto nel giugno 1992 un contratto quadro per la
[...]
negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta ordini relativi a servizi di finanziamento e che:
- in data 14.09.2006 aveva sottoscritto documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- in data 15.09.2006 la aveva immesso nel portafoglio titoli dell'allora attrice CP_1
n. 1250 azioni ordinarie emessi dalla medesima Pt_1 - non le era stato mai consegnato il prospetto informativo e l'acquisto era stato concluso senza ordinativo di acquisto scritto, contenente le caratteristiche del titolo in relazione al profilo dell'investitore con la propensione del rischio e senza essere stata edotta del conflitto di interessi in cui versava la nella operazione;
Pt_1
- non era mai stata informata dell'andamento delle azioni.
In punto di diritto, l'allora attrice invocava la:
- violazione delle norme del cod. civ. in materia di mandato, mediazione, offerta al pubblico e l'inosservanza dei principi in materia di tutela della buona fede e del risparmio;
- Violazione delle norme previste dal Tuf e dal Regolamento n. 11522/1998 CP_8
e art. 56 Reg. n. 16190/2007. CP_8
1.1 Si costituiva la eccependo preliminarmente Parte_2
l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente la Sezione Specializzata delle Imprese, la nullità della citazione, nonché la prescrizione di tutte le azioni esercitate, contestando nel merito quanto dedotto dalla attrice e rappresentando di aver rispettato tutti gli obblighi informativi del caso.
2. Il Tribunale di Teramo rigettava le eccezioni sollevate dalla convenuta in Pt_1
ordine: alla incompetenza del giudice ordinario in favore della sezione specializzata delle imprese presso il Tribunale distrettuale di L'Aquila, quella relativa alla nullità dell'atto di citazione (decisioni non oggetto di impugnazione) nonché l'eccezione di prescrizione (oggetto di impugnazione).
2.1 Con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione, premettendo il
Tribunale che la violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario finanziario può atteggiarsi sotto il duplice profilo di responsabilità precontrattuale – extracontrattuale- e di responsabilità contrattuale in relazione al momento in cui gli obblighi sono stati violati (contratto quadro o contratti esecutivi di questo), il Giudice di prime cure riteneva che si vertesse in una ipotesi di responsabilità contrattuale in considerazione del fatto che l'allora attrice aveva dedotto la responsabilità risarcitoria in relazione alla singola operazione di investimento a valle del contratto quadro, antecedentemente stipulato, per cui l'azione risarcitoria si prescriveva nel termine decennale.
Nello specifico, il Giudice di prime cure rilevava che sebbene l'investimento - seppure in mancanza in atti del modulo d'ordine di acquisto – fosse stato effettuato il
15.09.2006, l'atto di citazione era stato notificato in data 16.11.2017 (oltre il termine decennale), tuttavia con missiva del 28.07.2016 l'allora attrice aveva messo in mora la reputando il Giudice di prime cure tale atto idoneo a interrompere la Pt_1
decorrenza della prescrizione in quanto la missiva conteneva dal punto di vista sia soggettivo sia oggettivo tutti gli elementi necessari per la valenza interruttiva.
2.2 Premettendo il Tribunale che la violazione degli obblighi informativi può dar luogo a responsabilità precontrattuale o responsabilità contrattuale, il Giudice di prime cure riteneva di escludere che, nel caso oggetto di disamina, si fosse in una ipotesi di responsabilità precontrattuale dal momento che l'allora attrice aveva mosso contestazioni in riferimento alla fase esecutiva del contratto quadro e relative alla singola operazione di investimento ovvero relative all'inadempimento degli obblighi informativi nella fase di acquisto delle azioni CP_1
Dopo tali precisazioni, premettendo la successione temporale dei fatti di causa e rilevando la mancanza di sottoscrizione dell'ordine di acquisto, il Giudice a quo procedeva, ritenuta per pacifica l'esistenza della fonte negoziale dalla quale derivava la vantata responsabilità della alla disamina del riparto dell'onere della prova Pt_1
nelle azioni di responsabilità promosse nei confronti degli intermediari finanziari nelle quali è onere dell'investitore allegare l'inadempimento dell'intermediario, fornire la prova del danno e del relativo nesso di causalità, mentre è onere dell'intermediario dare la prova del proprio adempimento e di aver agito con la diligenza prevista dalla normativa di settore.
2.3 Il Tribunale riteneva che trovasse applicazione del caso concreto la disciplina prevista del Tuf antecedente alle modifiche apportate nel 2007 trattandosi di operazione finanziaria effettuata nel 2006 individuando le fonti primarie della regolamentazione in quanto previsto sia dagli artt. 21 e 23 del Tuf sia dagli artt. da 26 a 30 del regolamento n. 11522/1998 relativi agli doveri degli intermediari CP_8 nell'ambito dei servizi finanziari.
Ripercorrendo quanto stabilito nella normativa primaria e secondaria nonché le argomentazioni svolte dalla in relazione alla correttezza del proprio operato Pt_1
(consegna nel 2006 a ciascun investitore del prospetto informativo;
l'avvenuta sottoscrizione da parte della investitrice del documento sui rischi generali;
la compilazione del questionario sull'adeguatezza degli ordini;
sottoscrizione del modulo di adesione), il Tribunale riteneva che:
- Riguardo al prospetto informativo: conteneva solo informazioni relative alle caratteristiche ed ai rischi del prodotto oggetto di intermediazione senza alcuna indicazione circa l'adeguatezza dell'operazione in relazione al profilo specifico del cliente (informazioni fornite a un pubblico indistinto di persone), non essendo sufficiente la consegna del prospetto ma necessarie informazioni personalizzate rispetto al singolo cliente;
- Quanto al documento sui rischi generali: anche questo documento, sebbene consegnato al cliente, non può liberare l'intermediario dall'obbligo di una puntuale informazione nei confronti del cliente sulla natura del prodotto finanziario, sulla rischiosità e sulla adeguatezza rispetto al profilo del cliente;
- Quanto al questionario sull'adeguatezza degli ordini: la dichiarazione resa dal cliente non costituisce una dichiarazione confessoria in quanto è relativa alla formulazione di un giudizio e non costituisce un'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, per cui la dichiarazione del cliente non può provare come effettuata da parte della Banca l'informativa prevista normativamente.
Proseguiva il Tribunale nel rilevare che, a fronte della dedotta mancanza della sottoscrizione e della consegna dell'ordine di acquisto, la non aveva prodotto Pt_1 tale documento contenente l'indicazione delle ulteriori informazioni necessarie sul tipo di investimento ivi comprese quella relativa alla inadeguatezza dell'investimento stesso, con la conseguenza che la non aveva dato la prova della correttezza del Pt_1 proprio comportamento attraverso l'adempimento dell'obbligo di diligenza, fornendo esclusivamente documenti ma senza dimostrare di aver fornito alla cliente idonea informativa.
Da tali argomentazioni, il Tribunale faceva discendere la violazione da parte della degli obblighi previsti negli artt. 21 Tuf e 28 Reg. n. 11522/1998 e Pt_1 CP_8 dell'art. 29 Reg. CP_8
Sulla base di tali assunti il Tribunale riconosceva la responsabilità della Pt_1
Il Giudice di prime cure riteneva di rigettare anche l'eccepito concorso di colpa ex art. 1227 c.c. da parte della attrice, stante l'assenza di riscontro e la mancanza di prova che l'allora attrice avesse contribuito alla violazione degli obblighi di comportamento unitamente alla Pt_1
Da ultimo il Tribunale procedeva alla quantificazione del danno individuandolo come danno emergente pari al valore del capitale investito, € 11.250,00, dal quale dovevano essere sottratti i dividendi percepiti dall'attrice pari ad € 1.181,25, con quantificazione finale in €10.068,75, oltre rivalutazione e interessi legali come meglio indicati nella parte motiva della sentenza.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo ha proposto appello la Parte_1
per il prosieguo sulla base di cinque motivi e con riproposizione ai
[...] Pt_1 sensi dell'art. 346 c.p.c., delle domande formulate in primo grado e ritenute assorbite dal primo Giudice, che si vanno a compendiare.
3.1 Sul mancato decorso della prescrizione: violazione/falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 c.c. – contraddittorietà della motivazione.
Parte appellante lamenta la falsa applicazione gli artt. 1219 e 2943 c.c. per aver considerato il Tribunale la missiva del 28.07.2016 come valido atto interruttivo della prescrizione.
La evidenzia, pur concordando con il Tribunale sul dies a quo di decorrenza Pt_1
della prescrizione individuato nel 15.09.2006 – momento in cui è stato impartito l'ordine di acquisto – che la missiva si concretizzava in una semplice richiesta di consegna dei documenti (documentazione contrattuale e informativa) priva, così, dei requisiti necessari richiesti dalla normativa ai fini dell'interruzione della prescrizione dal momento che: - non conteneva né l'indicazione analitica delle ragioni poste a fondamento della propria pretesa né delle violazioni compiute dalla banca;
- non era diretta a intimare l'adempimento di una specifica obbligazione ma esclusivamente ad ottenere la documentazione contrattuale;
- erano irrilevanti la generica riserva di adire le vie legali e la dicitura circa la capacità del documento di interrompere la prescrizione.
A conclusione di tale motivo di appello, parte appellante rappresenta che se il
Giudice non avesse errato nel qualificare la richiesta di consegna dei documenti come atto idoneo a interrompere la prescrizione, si sarebbe accertata l'intervenuta prescrizione decennale delle domande risarcitorie formulate in primo grado dall'attrice.
3.2 Sul ritenuto inadempimento all'obbligo di valutazione dell'adeguatezza: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23, co. 6, Tuf,
29 Regolamento Consob n. 11522/1998, 1218 e 2697 c.c. – Contraddittorietà della motivazione.
Parte appellante impugna la parte della sentenza contenuta nelle pagg. 11 e 12 nella parte in cui il Tribunale ravvisa la violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob n.
11522/1998 in relazione alla violazione dell'obbligo informativo circa le ragioni dell'inadeguatezza dell'operazione di finanziamento e per non aver raccolto un ordine scritto dell'investitrice in cui veniva dato atto di voler comunque dare corso all'investimento nonostante la segnalazione dell'inadeguatezza.
A parere della questa non avrebbe mai riferito in corso di causa che Pt_1
l'investimento era inadeguato né la sentenza stessa avrebbe statuito sull'inadeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio della cliente;
al contrario in considerazione del fatto che l'investimento era adeguato non vi era alcun obbligo in capo alla di segnalare l'inadeguatezza e di raccogliere l'ordine per Pt_1 iscritto da parte della investitrice di voler portare a termine l'operazione nonostante l'inadeguatezza dello stesso, come prescritto dall'art. 29, comma 3,Reg. Consob.
Parte appellante rappresenta che con il questionario di profilatura del 14.09.2006 la banca aveva acquisito informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria della investitrice, sulla sua propensione al rischio, sull'esperienza in materia di operazioni finanziarie dal quale era emerso un profilo di rischio non speculativo ma compatibile con l'acquisto delle azioni (Orizzonte temporale dell'investimento Lungo 3-10 CP_1
anni e con obiettivo Azioni), dal ché l'immissione nel dossier titoli delle azioni acquistate dopo la valutazione del profilo di rischio dell'investitrice, per cui alcuna contestazione poteva essere mossa alla Banca circa la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento.
3.3 Sul ritenuto inadempimento agli obblighi informativi: Violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 21 e 23, co. 6, Tuf e 1218 c.c. – contraddittorietà della motivazione.
L'appellante con tale motivo di doglianza lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il
Giudice di prime cure in materia di riparto degli oneri di allegazione e prova in considerazione dei principi espressi da Corte di Cassazione, richiamati nell'atto di appello, in forza dei quali l'onere probatorio in capo all'intermediario, in relazione alle informazioni date all'investitore, deve essere parametrato alle deduzioni di inadempimento da questi formulate.
A parere dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe valutato con scarso rigore l'onere di allegazione posto in capo all'investitrice con erronea delimitazione del thema probandum, alla luce di quanto contenuto e prospettato nell'atto di citazione di primo grado.
Da tali considerazioni, la ne fa discendere che l'unico onere probatorio posto a Pt_1 suo carico era quello di provare che aveva reso l'informativa sulla mancata quotazione e sul rischio di liquidità caratterizzanti le azioni prova che era CP_1 stata fornita dall'istituto di credito e che a parere dell'appellante era stato anche riconosciuto dal primo giudice in riferimento alle informazioni contenute nel prospetto, ritenute però insufficienti.
L'appellante avrebbe quindi rispettato quanto previsto dagli artt. 21 Tuf e 28 Reg.
n. 11522/1998 in quanto ha prodotto: il questionario di profilatura della CP_8
appellata; il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, che l'appellata aveva sottoscritto per consegna e accettazione, e con il quale l'investitrice era stata informata delle caratteristiche della azioni;
il modulo di adesione all'OPV dal quale si evince che l'appellata aveva ricevuto il Prospetto
Informativo e di avere preso visione dei Fattori di Rischio -cap. 4 Sez. I e cap.2 Sez.
II-, ovvero dei rischi inerenti l'acquisto delle azioni CP_1
Da tale documentazione a parere della sarebbe emerso che erano state fornite Pt_1 all'investitrice tutte le informazioni necessarie relative all'investimento sia quelle generali sia quelle relative alla natura, caratteristiche ed i rischi propri dell'acquisto delle azioni documentazione integrata dalla produzione della nota CP_1 informativa relativa all'esecuzione dell'investimento e degli estratti conto del dossier titoli, inviati al domicilio della investitrice.
3.4 In via subordinata: Sulla ritenuta insussistenza del concorso colposo degli investitori: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. –
Omessa/insufficiente motivazione.
Con tale motivo di doglianza, parte appellante lamenta il mancato riconoscimento da parte del Giudice di prime cure del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in capo alla investitrice avendo ritenuto la proposta domanda priva di riscontro.
La rappresenta che l'odierna appellata aveva ricevuto tutta la documentazione Pt_1
contrattuale e le informative con specifica autorizzazione della stessa al compimento dell'operazione, evidenziando altresì che la cliente aveva posto in essere una condotta non conforme ai canoni di diligenza avendo in ogni caso l'obbligo di ponderare l'appropriatezza dell'investimento.
L'appellante evidenzia, quindi, che le dichiarazioni rese dall'allora attrice sarebbero state rese senza le dovute cautele, ingenerando un più che legittimo affidamento della sulla autenticità, veridicità e consapevolezza delle dichiarazioni stesse. Pt_1
3.5 Obblighi restitutori in caso di accoglimento delle istanze di appello-
Impugnazione del capo della sentenza che ha condannato la alla rifusione Pt_1
delle spese di lite.
Con tale ultimo motivo, la propone espressa domanda di restituzione delle Pt_1
somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado in caso di accoglimento del proposto gravame, ivi comprese le somme elargite per le spese legali. 3.6 L'appellante ripropone, come già anticipato, le eccezioni e difese sollevate in primo grado e ritenute assorbite nella sentenza impugnata relative a: 1) Definitiva prescrizione di tutti i diritti azionati da controparte (domanda di annullamento;
responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale;
risoluzione contrattuale); 2)
Corretto adempimento da parte della Banca di tutti gli obblighi informativi successivi all'investimento; 3) Sul rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse;
4) Sulle ulteriori norme;
5) Infondatezza delle domande di nullità, annullamento e risoluzione;
6) Sulla pretesa responsabilità a titolo precontrattuale e contrattuale della assenza del nesso causale;
7) In subordine: sulla domanda avversaria di Pt_1
risarcimento del danno.
3.7 Si è costituita in giudizio l'appellata, allora attrice, la quale ha preliminarmente rilevato il mancato rispetto da parte dell'appellante dei limiti e criteri previsti dal
D.M. Giustizia del 7.08.2023 n. 110 in relazione all'art. 3, sui limiti dimensionali degli atti processuali, e dell'art. 6 sulle tecniche di redazione in punto di “note”, previste solo per l'indicazione di precedenti giurisprudenziali e riferimenti dottrinali.
L'appellata ha contestato, quindi, nel merito il proposto gravame chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
3.8 Il presente giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione dei documenti versati dalle parti, non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nuova formulazione, all'esito dell'udienza del 25.02.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate
*******
4. Nel merito la Corte ritiene di rigettare il proposto gravame in quanto infondato ritenendo, altresì, di procedere alla disamina dei motivi con un diverso ordine rispetto a quello portato nell'atto di appello, ovvero il terzo motivo verrà trattato prima del secondo costituendone un presupposto di ordine logico.
4.1 Con il primo motivo di doglianza, come già evidenziato in precedenza, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non ha accolto l'eccezione di prescrizione avanzata in primo grado e ribadita in questa sede avendo ritenuto il Tribunale che la missiva del 28.07.2016 inviata dall'appellata alla fosse atto Pt_1
idoneo a interrompere la prescrizione decennale, vertendosi nell'ambito della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario finanziario.
Premettendo la Corte di condividere l'inquadramento della fattispecie operato dal
Giudice di prime cure anche alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale a partire dalla nota sentenza a Sez. Un. della Corte di Cassazione n.
26724/2007 (e 26725/2007) secondo la quale: “Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di
corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6
della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con
conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o
coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i
successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può
essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità
contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute
in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una
esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento
possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso”
, inquadrando la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, a parere del
Collegio appare ininfluente ai fini del decorso della prescrizione decennale se la missiva del 28.7.2016 possa costituire o meno un valido atto interruttivo del termine di prescrizione.
Parte appellante e il Giudice di prime cure sono concordi nell'individuare il dies a quo della decorrenza del termine nel giorno in cui vi sarebbe stato l'ordine di acquisto delle azioni ovvero il 15.09.2006. CP_1
La Corte non condivide tale assunto, dando continuità a quanto espresso questa Corte di
Appello in altre pronunce (C.A. L'Aquila Sent. n. 435/2025) in adesione a quanto espresso dalla Corte di Cassazione in merito, dovendo invece far decorrere il termine decennale dal momento dell'azzeramento del capitale sociale, con conseguente annullamento delle azioni, della avvenuto in data 29.07.2014. CP_1
E' principio costante nella giurisprudenza di legittimità che: “In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman
Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente)” (Cass. Civ. Sent. n. 32226/2024; principio ribadito nella più recente ordinanza n. 8178/2025 Cass. Civ.- non massimata).
Tornando al caso di specie e senza prendere in considerazione la missiva del 28.07.2016,
è pacifico che il termine decennale di prescrizione non era maturato al momento della notifica dell'atto di citazione di primo grado da parte dell'odierna appellata avvenuta in data 16.11.2017, dovendosi considerare, come già detto, il 29.07.2014 come dies a quo.
Il primo motivo di appello deve essere rigettato con assorbimento anche di tutte le altre questioni riproposte con l'atto di appello in relazione alla prescrizione (punto VI) .
4.2 Passando alla disamina del terzo motivo di appello, come già rappresentato al punto 4., la Corte ritiene che sia privo di fondamento e, pertanto, deve essere rigettato.
Parte appellante ritiene a fronte della documentazione prodotta agli atti ( costituita da: contratto quadro, questionario di profilatura, documento sui rischi generali in tema di investimenti finanziari e prospetto informativo), di aver fornito adeguata prova del rispetto degli obblighi informativi posti a suo carico come previsti dalla normativa di riferimento Tuf e Regolamento n. 11522/1998, nello specifico CP_8
art. 21 Tuf e art. 28 Reg. , sia in relazione alle caratteristiche generali CP_8 dell'investimento sia quelle specifiche proprie delle azioni CP_1
Tuttavia, questa Corte non ritiene condivisibile quanto argomentato da parte appellante non ritenendo il materiale probatorio da questa versato in atti sufficiente e idoneo a fornire la prova dell'adempimento agli obblighi informativi.
E' principio costante nella giurisprudenza di legittimità che: “ (..) gli obblighi informativi siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass., n. 14884/2017), sicché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie (Cass., n. 8619/2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (Cass., n.
8619/2017), di eventuali situazioni di grey market (Cass., n. 8314/2017), e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori, in modo effettivamente consapevole, per effettuare consapevoli scelte di investimento
o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali
(Cass., n. 12544/2017, e, riassuntivamente, Cass., n. 1376/2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli
(Cass., n. 8619/2017; Cass., n.15936/2018; Cass., n. 9460/2020) o nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass.,
n. 16126/2020; Cass., n. 18153/2020; Cass., n. 12990/2023)” (Cass. Civ. Ord. n.
4057/2024, in parte motiva).
E' parimenti costante la giurisprudenza di legittimità in tema di ampiezza degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario e del riparto dell'onere di allegazione e prova in caso di inadempimento a tali obblighi come invocati dall'investitore che:
“ii) con particolare riferimento all'obbligo di informazione attiva, l'art. 28, comma
2, Reg. Consob n. 11522 del 1998, richiede che gli intermediari forniscano all'investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”; iii) giusta l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio;
iv) l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati;
in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento;
v) l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone, quindi, all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente;
vi) con particolare riferimento, poi, all'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 28, primo comma, lett. a), – consistente nella richiesta di notizie all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) – esso è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore porrà in essere;
infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la relativa valutazione di adeguatezza da parte dell'intermediario – come tale inidonea a far sorgere l'obbligo di astensione e la necessità della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto – richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari;
pertanto, il suo mancato assolvimento è idoneo ad inficiare la valutazione suddetta;
(..)” (Cass. Civ. Ord. n. 32226/2024).
Con la medesima pronuncia appena richiamata, la Corte di Cassazione prosegue nel vagliare il riparto dell'onere probatorio (da 1.2.2. a 1.2.6, al quale si rimanda), onere posto in capo all'intermediario che deve onorare in maniera puntuale e rigorosa a fronte delle contestazioni mosse.
Dalla disamina dell'intero atto di citazione di primo grado, non può essere ravvisato alcun errore in capo al Tribunale nell'individuare il thema probandum che l'appellante vorrebbe circoscrivere alla sola violazione degli obblighi informativi circa l'andamento dei titoli azionari immessi nel dossier titoli dall'appellata, in quanto sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna appellata ha lamentato l'inadeguatezza dell'acquisto rispetto alla propria propensione di rischio, la mancanza delle necessarie e chiare informazioni da parte della sulle Pt_1 caratteristiche dell'investimento e dei relativi rischi e la posizione di conflitto di interesse della banca emittente.
A fronte delle contestazioni mosse dall'investitrice, la si è limitata alla mera Pt_1
produzione di documenti (il questionario di profilatura della appellata;
il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
modulo di adesione all'OPV; il Prospetto Informativo) senza però fornire ulteriori prove (ad es.testimonianze) -con qualsiasi mezzo- atte a confermare non solo il rispetto degli obblighi ma anche l'adeguatezza delle informazioni eventualmente rese alla investitrice, né le ragioni per cui l'investimento proposto era stato ritenuto
“adeguato” al profilo dell'appellata proprio in ragione del fatto che dalla profilatura era emerso che l'investitrice non aveva alcuna esperienza in investimenti in azioni e con una propensione al rischio “modesto grado di rischio”.
A parere di questa Corte non può assumere una pregnante valenza probatoria la dichiarazione dell'appellata contenuta nel modulo di adesione all'OPV del
15.09.2006 circa la ricezione del Prospetto Informativo e dell'aver preso visione dei
Fattori di rischio in questo indicati, come sostenuto dall'appellante, in considerazione del fatto che trattasi di obbligo normativamente previsto e del tutto irrilevante se non supportato dall'ulteriore e specifica attività informativa.
Da tali circostanze ne deriva il rigetto del terzo motivo di appello.
4.3 Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Parte appellante muove dall'assunto che essendo stata l'operazione di investimento considerata adeguata, rispetto al profilo dell'investitrice come risultante dal questionario sulla profilatura della cliente, non era necessario procedere alla informazione circa l'inadeguatezza dell'investimento e di acquisire il consenso scritto (ordine) circa la volontà di dare ugualmente corso all'operazione finanziaria.
A parere di questa Corte ciò che rileva, come in precedenza affermato, è la sottovalutazione da parte della dell'adeguatezza stessa dell'operazione in Pt_1
rapporto proprio alle caratteristiche della cliente e non tanto il dato formale di cui all'art. 29 terzo comma Reg. con la conseguenza che anche sotto tale profilo CP_8
la condotta tenuta dalla appare non rispettosa dei canoni di diligenza e di Pt_1
obblighi informativi ai quali deve attenersi.
Il secondo motivo deve essere rigettato.
4.4 Anche il quarto motivo deve essere rigettato non rinvenendo alcun comportamento negligente imputabile alla appellata né provata la lamentata condotta non potendo attribuire alcuna valenza probatoria in tal senso alla documentazione da questa sottoscritta, tanto più che la Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che:
“Quanto al rapporto fra violazione degli obblighi informativi e produzione del danno deve inoltre ribadirsi che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo, nella produzione del danno (Cass. civ. sez. I n. 8394 del 27 aprile 2016 e n. 9892 del 13 maggio 2016)” (Cass. Civ. n. 26064/2017).
Il motivo deve essere rigettato.
4.5 Da ultimo, in relazione al quinto motivo di appello in considerazione di quanto statuito in precedenza, la Corte non può che rigettare la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata né può farsi luogo a una pronuncia di riforma della sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese di lite.
4.6 L'appello deve essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
5. A seguito del rigetto del gravame, in considerazione della sua soccombenza l'appellante deve essere condannata alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di giudizio del presente grado.
Essendo il valore della domanda compreso tra € 5.201 ed € 26.000, esse vengono liquidate nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio e, quindi, in euro 3.397,00, oltre
Iva, Cap e spese generali come per legge.
Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
PQM
La Corte d'appello, definitivamente decidendo: 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, liquidate in euro 3.397,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di un importo pari a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta da remoto il 22.4. 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono