Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Amman il 9 febbraio 1970.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Amman il 9 febbraio 1970.