Decreto cautelare 17 aprile 2023
Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Sentenza 3 luglio 2024
Rigetto
Sentenza breve 2 ottobre 2024
Inammissibile
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 9949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9949 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09949/2025REG.PROV.COLL.
N. 08653/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8653 del 2024, proposto dalla Riva di Ugento s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Lavitola e Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Costabella, n. 23;
contro
il comune di Ugento, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la revocazione
della sentenza resa, tra le parti, in forma semplificata dal Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 7942 del 2 ottobre 2024.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Ugento;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025, il consigliere CE IG e uditi per le parti gli avvocati Leonardo Lavitola, Valeria Pellegrino e Sergio De Giorgi;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione, proposta ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4), c.p.c., dalla Riva di Ugento s.p.a. avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 7942 del 2 ottobre 2024, con cui è stato respinto l’appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, n. 845 del 3 luglio 2024.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) la Riva di Ugento s.p.a. realizzò una serie di manufatti privi di titolo edilizio nell’agro del territorio di Ugento (LE), in località “Fontanelle”, all’interno di una sua struttura ricettiva all’aperto, identificata al catasto terreni al foglio 98, particella 695;
b) il comune di Ugento, accertata l’abusività delle opere, ne ordinò la demolizione tramite l’ordinanza n. 39 del 15 febbraio 2023, notificata all’interessata in data 22 febbraio 2023;
3. Tale ordinanza nonché, all’occorrenza, la nota di avvio del relativo procedimento prot. n. 31174 del 15 novembre 2022 state impugnate dall’interessata con il ricorso di primo grado
n. 341 del 2023 proposto dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce e affidato a due motivi di « Violazione dell’affidamento privato. Contraddittorietà dei comportamenti. Difetto assoluto di motivazione » e di « Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.5) del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 17 della L. Reg. Puglia n. 11/1999, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 2018. Travisamento dei fatti e vizi dell’istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. Difetto dei presupposti della sanzione ».
4. Il comune di Ugento si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con la sentenza n. 845 del 3 luglio 2024, il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre agli accessori di legge.
6. Avverso tale sentenza l’interessata ha proposto l’appello n. 6691 del 2024, articolando due motivi, compendiati in «Error in iudicando . Violazione dell’affidamento privato. Contraddittorietà di comportamenti e difetto della motivazione. Travisamento della censura da parte del TAR » e in «Ulteriore error in iudicando e/o in procedendo per violazione degli artt.63 e 64 c.p.a. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 17 della legge Regione Puglia n. 11/1999. Travisamento dei fatti da parte del TAR e vizio della motivazione », e formulando, altresì, domanda cautelare.
7. Il comune di Ugento si è costituito nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del gravame.
8. Con l’impugnata sentenza in forma semplificata n. 7942 del 2 ottobre 2024, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha respinto l’appello e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre agli accessori di legge.
8.1. In particolare, è stato affermato che « 6. Come chiarito dalla giurisprudenza, il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiale utilizzato per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata; la precarietà non va, infatti, confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. VI 28 aprile 2023 n. 4; Cons. Stato, Sez. VII, 07/03/2023, n. 2368). In questo senso, che la struttura sia astrattamente amovibile, non rileva ai fini della precarietà, laddove in concreto, poiché funzionalmente inerente ad attività od uso persistente, essa non venga mai rimossa. 6.1 Costituisce, pertanto, un intervento di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, lett. a), d.p.r 380/2001, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (Cons. Stato, Sez. VII, 07/03/2023, n. 2368; con specifico riguardo al posizionamento di strutture mobili in assenza di titolo edilizio, cfr. Cons. Stato sez. II del 18/12/2023 n. 10958 e la giurisprudenza ivi richiamata), tra cui rientrano anche le finalità di carattere ricettivo. 6.2 Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha per oggetto un numero considerevole di manufatti (194 case mobili), pacificamente funzionali all’attività imprenditoriale svolta dall’appellante, circostanza che conferma la natura stagionale, ma non occasionale, dell’utilizzazione e il conseguente carattere non precario dell’installazione. 6.3 Il profilo, valorizzato dalla ricorrente, dell’inserimento dei manufatti all’interno della struttura ricettiva non muta le sopra richiamate conclusioni poiché sia l’art. 3, comma 1, lett. e.5) d.p.r. n. 380/2001 sia l’art. 17, comma 4, della legge regionale 11.02.1999, n. 11, impongono il titolo edilizio per le opere stabilmente collegate con il terreno, indipendentemente dalla loro localizzazione nell’ambito di un più ampio compendio turistico-imprenditoriale. 6.4 La disposizione da ultimo citata consente, in particolare, “ …la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento… specificando che “gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che: a. conservino i meccanismi di rotazione in funzione; b. non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento ” 7. In sede di sopralluogo congiunto della Guardia di finanza e dei tecnici del Comune del 11.10.2022 (citato nell’ordinanza impugnata) è stato riscontrato che le 194 case mobili presentano le seguenti caratteristiche: a) costituite da manufatti adagiati su elementi in cls, a loro volta appoggiati sul piano di campagna; b) munite di impianti tecnologici con collegamenti a tubazioni in pvc ed altri materiali. 7.1 La natura permanente delle opere in questione è confermata anche dalla documentazione fotografica da ultimo depositata dall’appellante in data 20.09.2024, da cui emerge che le case mobili sono dotate di ruote poste in posizione rialzata (e, quindi, stabilmente non operativa), in quanto poggiate su elementi di supporto, circostanza che conferma la non occasionalità del collegamento al suolo. 8. Quanto alla richiamata perizia di parte, essa si limita a descrivere le operazioni di stabilizzazione/rimozione e di allaccio/sgancio dagli impianti tecnologici, evidenziando, a tutto concedere, una facilità di rimozione della singola struttura, ma non certamente dell’intero complesso delle 194 case mobili, le quali, oltre a costituire una rilevante e (nei sensi sopra descritti) permanente modificazione urbanistico-edilizia del territorio, complessivamente considerate in rapporto alla loro unitaria destinazione recettiva, sono incompatibili con la tesi della non stabilità. 8.1 Il Comune, con nota n. 12537 del 09.06.2014, ha, peraltro, chiarito che l’installazione delle case mobili è possibile in assenza di titolo edilizio a condizioni che “ soddisfino il requisito di temporaneità e alle seguenti condizioni dettate dalla Legge Regionale 11/99 e precisamente che a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione; b) non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento ”. 8.2 La nota in questione si limita a chiarire le condizioni al ricorrere delle quali la legge regionale consente l’installazione di strutture amovibili in assenza di titolo edilizio e non è idonea a fondare alcun affidamento dell’appellante in ordine al carattere non abusivo delle opere oggetto di demolizione ».
9. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 14 novembre 2024 e in data 19 novembre 2024 – la società interessata ha proposto domanda di revocazione della su menzionata sentenza ex art. 395, n. 4), c.p.c., articolando, sotto il profilo rescindente, un unico motivo (esteso da pagina 4 a pagina 6 del gravame), con cui, in sintesi, ha lamentato la presenza di una svista percettiva in relazione ai documenti di causa e specificamente con riferimento alla propria perizia di parte versata in giudizio, che non sarebbe stata valutata e che esclude il carattere di permanenza delle case mobili presenti nel campeggio, reputato, invece, sussistente nella sentenza impugnata. Sul versante rescissorio la ricorrente ha richiamato i motivi d’appello.
10. In data 2 ottobre 2025 si è costituito il comune di Ugento per resistere al gravame.
11. Nel corso del procedimento:
a) parte ricorrente ha prodotto memorie difensive e in replica in data 23 settembre e 7 ottobre 2025;
b) il comune ha prodotto memoria difensiva in data 25 settembre 2025.
12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 ottobre 2025.
13. Il ricorso è manifestamente inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.
14. Va premesso che l’art. 106 c.p.a. stabilisce che le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 c.p.c., con ricorso da proporre allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.
La revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
14.1. Con specifico riferimento alla revocazione di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., si osserva che: « a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587); b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21); c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198); d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3); e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099); f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5) » (Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3022).
15. L’unico motivo ex art. 395, n. 4), c.p.c. è inammissibile per plurime ragioni ognuna di per sé ostativa all’accoglimento del rimedio rescindente.
In proposito si osserva che il motivo:
i) è del tutto generico e, quindi, inammissibile, e nella sostanza contrasta l’azione del comune e non l’abbaglio dei sensi del giudice, che, in ogni caso, è smentito dalla piana lettura dei paragrafi 7 e seguenti dell’impugnata sentenza, che, inter alia , ai paragrafi 8 e seguenti ha preso espressamente in considerazione, confutandola, la perizia di parte prodotta dalla società;
ii) cade su aspetti che hanno costituito espressamente punti controversi durante il processo (natura permanente delle opere e la loro struttura) e oggetto di specifica disamina del giudice ai paragrafi 7 e seguenti della sentenza;
iii) sollecita in modo inammissibile il giudice della revocazione a rivalutare l’intero thema probandum et decidendum ;
iv) non è comunque dirimente, poiché non scalfisce le autonome rationes decidendi poste alla base della sentenza impugnata e, in particolare, il rilievo che i collegamenti alle reti tecnologiche delle case mobili sono stabili e, quindi, non assentibili in base alla legislazione regionale, nonché l’espressa esclusione (basata su una doppia motivazione) della stagionalità dell’opera.
16. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
17. In applicazione del principio della soccombenza, alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
17.1. Il collegio rileva, inoltre, che l’inammissibilità della domanda di revocazione si fonda su ragioni manifeste, in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio [cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2025, n. 4461; sez. IV, 13 gennaio 2022, n. 234, 12 aprile 2018, n. 2205 e 28 dicembre 2016, n. 5497, a cui si rinvia ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a.], conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione, anche in ordine alle modalità applicative e alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr., ex aliis , sez. VI, 12 maggio 2017, n. 11939 e 2 novembre 2016, n. 22150).
A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di euro 2.000 [cfr. sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. II, n. 4461/2025 cit.; sez. IV, n. 2205/2018 cit., 5 aprile 2018, n. 2116 e 30 gennaio 2017, n. 364, a cui si rinvia ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a.].
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 8653 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la Riva di Ugento s.p.a. a pagare, in favore del comune di Ugento, le spese di lite del presente giudizio di revocazione, liquidate in euro 8.000 (ottomila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Condanna la Riva di Ugento s.p.a. a pagare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a., nella misura di euro 2.000 (duemila), da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
CE IG, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE IG | Vito Poli |
IL SEGRETARIO